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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 17/12/2024, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 617/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 617/2020, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Maurizio Falcone Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Edmondo Panella
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/12/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo
adiva con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'intestato Tribunale per ivi sentir condannare Parte_1 al pagamento della somma di € 31.829,38, a titolo di differenze retributive Controparte_1 per prestazioni oltre l'orario contrattuale di lavoro, tredicesime e quattordicesime mensilità, trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge.
Esponeva, in particolare, il ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1
dal 24.8.2018 al 30.4.2020, in forza di plurimi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con inquadramento nel profilo professionale C2, mansioni di conducente di pullman/manutenzione di mezzi, del CCNL per i dipendenti delle imprese esercenti autorimesse, noleggio autobus, noleggio auto con autista;
che l'orario contrattuale era articolato in 26 giornate mensili e 36 ore settimanali dal lunedì al sabato;
che, tuttavia, il ricorrente aveva di fatto prestato servizio per 54 ore settimanali, ossia
9 ore giornaliere per 6 giorni settimanali, assumendo doversi computare a tali fini anche le ore di attesa tra il viaggio di andata verso la località di destinazione e quello di ritorno ad Avezzano, nelle quali il lavoratore era a disposizione della resistente e responsabile della custodia del veicolo;
che, in ogni caso, la resistente non gli aveva mai corrisposto le tredicesime e quattordicesime mensilità, né il trattamento di fine rapporto.
Si costituiva la società datrice di lavoro esistendo al ricorso e chiedendone il Controparte_1
rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto. La resistente, in particolare, contestava il maggiore orario di lavoro dedotto dal osservando che quest'ultimo aveva lavorato solo per l'orario Pt_1 per il quale era stato assunto e precisando che nell'arco temporale tra un viaggio ed un altro il dipendente non era assoggettato al potere gerarchico datoriale ed era libero di autodeterminarsi.
Contestava, altresì, la mancata erogazione delle tredicesime, quattordicesime e del T.F.R., la cui corresponsione, all'opposto, era desumibile dalle buste paga sottoscritte dal lavoratore. Contestava, in ogni caso, il quantum della pretesa avversaria.
Nel corso del giudizio venivano acquisiti i documenti ritualmente depositati dalle parti e venivano assunte le prove orali ritenute ammissibili.
Motivi della decisione
Il ricorso proposto da è solo in parte fondato e merita accoglimento nei limiti di Parte_1
quanto segue.
Destituita di fondamento è, innanzitutto, la domanda del ricorrente volta ad ottenere le spettanze retributive per l'asserito maggior numero di ore lavorative svolte.
Va al riguardo osservato che, per quanto attiene al preteso svolgimento della prestazione lavorativa oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, la prova di tale circostanza, secondo consolidata giurisprudenza, deve essere particolarmente rigorosa ed il relativo onere incombe sul lavoratore, il quale, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è, altresì, tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (v. Cass., Sez. Lav. 20.2.2018, n. 4076; Cass. Sez.
Lav., 16.2.2009, n. 3714; Corte App. Lecce – Taranto, Sez. Lav., 14.5.2018; Trib. Civitavecchia, Sez.
Lav. 29.11.2018).
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria, tale onere non può dirsi assolto dal ricorrente, non essendo, in particolare, dimostrato che nelle ore di attesa tra una tratta di guida ed un'altra, ossia quelle che il ricorrente assume ulteriori rispetto all'orario contrattuale di lavoro, il ricorrente fosse a disposizione del datore di lavoro e assoggettato al suo potere direttivo e gerarchico.
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 66/2003, per orario di lavoro deve intendersi “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. Definizione analoga è offerta, con più specifico riferimento al settore degli autotrasporti, dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 234/2007, di “Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente
l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti”, a mente del quale per “orario di lavoro” deve intendersi “ogni periodo compreso fra
l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività”, con le ulteriori precisazioni, tra l'altro, che vi rientrano “i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali” (art. 3, comma 1, ult. cit., lett. a), punto 2); mentre all'opposto ne restano esclusi “i periodi di interruzione dalla guida di cui, all'articolo 7, del regolamento (CE) 561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 e, fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilità di cui alla lettera b)”.
In giurisprudenza è costantemente affermato il principio secondo il quale, ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 66/2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva, ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro, di talché va considerato come orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che il dipendente in tali spazi temporali sia libero di autodeterminarsi, ovvero non sia assoggettato al potere gerarchico datoriale (Cass., Sez. Lav, 17.6.2024, n. 16677;
Cass., Sez. Lavo, 9.10.2018, n. 24828).
Va, peraltro, osservato che i predetti principi – e con essi, in particolare, l'onere della prova incombente sul datore di lavoro in ordine alla libertà di autodeterminarsi del lavoratore ed all'assenza del vincolo di assoggettamento al potere gerarchico datoriale – è stato affermato dalla citata giurisprudenza con riferimento al tempo che il lavoratore impiega all'interno dell'azienda per compiere attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli.
Diverso è, invece, il caso in cui si controverta di un tempo di “non lavoro” introdotto dal datore di lavoro nell'arco temporale dell'attività lavorativa giornaliera (ossia di pause), là ove, all'opposto, in difetto di una previsione di legge o di contratto che ricomprenda il tempo della pausa nell'orario di lavoro, è onere del lavoratore allegare e dimostrare che il tempo della pausa è connesso o collegato alla prestazione, è eterodiretto, e non è lasciato, per la sua durata, nella disponibilità autonoma del lavoratore (Cass., Sez. Lav. 3.9.2018, n. 21562).
Orbene, nel caso che occupa, non solo il ricorrente, gravato del relativo onere probatorio, non ha dimostrato che, negli spazi temporali tra un viaggio ed un altro, le sue energie lavorative fossero comunque lasciate a disposizione del datore di lavoro, ma tale allegazione del ricorrente è risultata addirittura smentita dalla prova orale espletata nel corso del giudizio.
Il testimone escusso dipendente della resistente, ha, infatti, confermato il capitolo 1) Testimone_1 della memoria di costituzione della (“Vero che , durante il Controparte_1 Parte_1
periodo in cui ha prestato lavoro alle dipendenze della (da agosto 2018 ad aprile Controparte_1
2020) ha osservato l'orario lavorativo di 6 ore giornaliere per 6 giorni a settimana, e nelle pause tra un viaggio e l'altro era esentato dal rimanere sul posto di lavoro e dalla custodia dei mezzi, potendo invece disporre liberamente del proprio tempo senza interferenze e/o richieste del datore di lavoro”), precisando, in particolare: “Noi quando andiamo a Roma finiamo il turno e poi siamo liberi di fare quello che vogliamo, non abbiamo ordine di controllare e custodire il pullmann durante la sosta. Per alcuni turni tra un viaggio (andata) e l'altro (ritorno) vi sono tre ore di pausa. La pausa massima è di tre ore, la pausa minima è di mezz'ora. Il turno prevede per ciascun autista 4 tratte di 1 ora e 10 minuti ciascuna al giorno…L'autobus viene parcheggiato intorno all'autostazione Tibus, a Roma
Tiburtina, sulla pubblica via, non in parcheggi custoditi. Una volta parcheggiato siamo liberi.
L'autista non resta disponibile in quell'intervallo. Sa quando è l'orario di ripartenza e si organizza di conseguenza”.
Concordanti sono le dichiarazioni dell'altro teste, , dipendente della resistente dal Testimone_2
gennaio fino alla fine di dicembre del 2018. Dopo aver confermato il medesimo capitolo di prova della memoria di costituzione (almeno per il periodo in cui anche il teste è stato dipendente della
, il ha aggiunto: “Confermo che quando andavamo a Roma Controparte_1 Tes_2 eravamo liberi e non eravamo tenuti a custodire il pullmann. Le pause tra una tratta e un'altra erano variabili, da un minimo di mezz'ora ad un massimo mi sembra di 2/3 o anche 4 ore. Parcheggiavamo sulla pubblica via ed eravamo liberi. Poi, un quarto d'ora prima della ripartenza dovevamo spostare il mezzo sullo stallo dell'autostazione. Facevamo due viaggi andata e ritorno a e da Roma, per un totale di 4 tratte, ciascuna di 1 ora e 15 minuti più o meno”.
Entrambi i testi hanno, pertanto, affermato che, durante le pause (di circa 3 ore) tra il viaggio di andata
Avezzano-Roma e quello di ritorno ad Avezzano, gli autisti erano liberi di autodeterminarsi e non assoggettati ad alcun potere datoriale. Fondata deve, invece, ritenersi la domanda del diretta ad ottenere le spettanze per le Pt_1
tredicesime e quattordicesime mensilità nonché per il T.F.R.
Va, infatti, osservato che, una volta accertata la sussistenza del rapporto lavorativo, il suo contenuto e, quindi, l'insorgenza delle obbligazioni retributive, è sul datore di lavoro che grava l'onere di provare di aver corrisposto al proprio dipendente gli emolumenti retributivi richiesti, estinguendo così le relative obbligazioni, ovvero l'esistenza di altri fatti estintivi, modificativi, impeditivi del credito avversario, secondo le regole generali del riparto dell'onere della prova di cui agli artt. 1218 e 2697
c.c. (ex pluribus Trib. Roma, Sez. Lav., 1.10.2018 e 12.3.2018; Trib. Milano, Sez. Lav., 20.6.2017;
30.5.2017; 12.5.2017; Trib. Bari, Sez. Lav., 6.4.2017).
Infatti, anche nell'ambito del rapporto di lavoro, vale il generale principio affermato dalla giurisprudenza in materia contrattuale ormai costantemente, a partire dalle Sezioni Unite n. 13533 del 2001, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione, per l'esatto adempimento, per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile.
Nel caso che occupa, tale onere non è stato assolto dalla non potendo ritenersi Controparte_1
dimostrata la corresponsione di tali emolumenti neppure sulla base delle buste paga (peraltro non tutte) recanti la sottoscrizione del ricorrente, prodotte in giudizio dalla datrice di lavoro.
Al riguardo va rilevato che le buste paga e i prospetti paga, essendo documenti formati dallo stesso datore di lavoro, hanno una diversa efficacia probatoria a seconda del contesto in cui si utilizzino, cioè, in particolare, se a favore oppure contro il datore di lavoro: se utilizzati a favore, tali documenti, non solo devono essere regolarmente tenuti dal datore di lavoro, ma possono essere liberamente apprezzati, ove il lavoratore ne contesti la veridicità o l'esattezza; se utilizzati contro il datore di lavoro, tali documenti fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi in essi indicati (Cass., Sez. Lav., 17.9.2012, n. 15523; v anche Cass., Sez. Lav. 20.1.2016, n. 991).
In particolare, le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con formula “per ricevuta”, costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna, ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore;
l'onere dimostrativo della non corrispondenza della busta paga con la retribuzione effettivamente erogata può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente (Cass., Sez. Lav., 14.11.2018. n. 29367;
Cass., Sez. Lav., 6.9.2018, n. 21699). Nel caso che occupa, tuttavia, in alcuna delle buste paga prodotte dall'opponente è dato evincere il rilascio di una quietanza da parte del lavoratore.
Ne discende che al VE deve essere riconosciuta la spettanza della 13^ mensilità per l'anno
2018, 13^ e 14^ mensilità per l'anno 2019, ratei di 13^ e 14^ mensilità per l'anno 2020, nonché del
T.F.R., in relazione all'intera durata del rapporto di lavoro (dal 24.8.2018 al 30.4.2019), con inquadramento nel profilo professionale C2, mansioni di conducente pullman/manutenzione mezzi del CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi, tuttavia secondo l'orario contrattuale di 36 ore settimanali (6 ore giornaliere, dal lunedì al sabato), da calcolarsi in base ai periodi effettivamente lavorati come risultanti dalle buste paga ed al netto dei periodi di CIG;
il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di maturazione di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna l pagamento in favore di delle spettanze Controparte_1 Parte_1
retributive a titolo di 13^ mensilità per l'anno 2018, 13^ e 14^ mensilità per l'anno 2019, ratei di 13^ e 14^ mensilità per l'anno 2020, nonché del T.F.R., in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 24.8.2018 al 30.4.2019, con inquadramento nel profilo professionale
C2, mansioni di conducente pullman/manutenzione mezzi del CCNL Autorimesse e Noleggio
Automezzi, secondo l'orario contrattuale di 36 ore settimanali (6 ore giornaliere, dal lunedì al sabato);
- rigetta per il resto il ricorso proposto da;
Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza, attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 17 dicembre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 617/2020, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Maurizio Falcone Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Edmondo Panella
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/12/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo
adiva con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'intestato Tribunale per ivi sentir condannare Parte_1 al pagamento della somma di € 31.829,38, a titolo di differenze retributive Controparte_1 per prestazioni oltre l'orario contrattuale di lavoro, tredicesime e quattordicesime mensilità, trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge.
Esponeva, in particolare, il ricorrente di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1
dal 24.8.2018 al 30.4.2020, in forza di plurimi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con inquadramento nel profilo professionale C2, mansioni di conducente di pullman/manutenzione di mezzi, del CCNL per i dipendenti delle imprese esercenti autorimesse, noleggio autobus, noleggio auto con autista;
che l'orario contrattuale era articolato in 26 giornate mensili e 36 ore settimanali dal lunedì al sabato;
che, tuttavia, il ricorrente aveva di fatto prestato servizio per 54 ore settimanali, ossia
9 ore giornaliere per 6 giorni settimanali, assumendo doversi computare a tali fini anche le ore di attesa tra il viaggio di andata verso la località di destinazione e quello di ritorno ad Avezzano, nelle quali il lavoratore era a disposizione della resistente e responsabile della custodia del veicolo;
che, in ogni caso, la resistente non gli aveva mai corrisposto le tredicesime e quattordicesime mensilità, né il trattamento di fine rapporto.
Si costituiva la società datrice di lavoro esistendo al ricorso e chiedendone il Controparte_1
rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto. La resistente, in particolare, contestava il maggiore orario di lavoro dedotto dal osservando che quest'ultimo aveva lavorato solo per l'orario Pt_1 per il quale era stato assunto e precisando che nell'arco temporale tra un viaggio ed un altro il dipendente non era assoggettato al potere gerarchico datoriale ed era libero di autodeterminarsi.
Contestava, altresì, la mancata erogazione delle tredicesime, quattordicesime e del T.F.R., la cui corresponsione, all'opposto, era desumibile dalle buste paga sottoscritte dal lavoratore. Contestava, in ogni caso, il quantum della pretesa avversaria.
Nel corso del giudizio venivano acquisiti i documenti ritualmente depositati dalle parti e venivano assunte le prove orali ritenute ammissibili.
Motivi della decisione
Il ricorso proposto da è solo in parte fondato e merita accoglimento nei limiti di Parte_1
quanto segue.
Destituita di fondamento è, innanzitutto, la domanda del ricorrente volta ad ottenere le spettanze retributive per l'asserito maggior numero di ore lavorative svolte.
Va al riguardo osservato che, per quanto attiene al preteso svolgimento della prestazione lavorativa oltre l'orario di lavoro contrattualmente previsto, la prova di tale circostanza, secondo consolidata giurisprudenza, deve essere particolarmente rigorosa ed il relativo onere incombe sul lavoratore, il quale, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è, altresì, tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (v. Cass., Sez. Lav. 20.2.2018, n. 4076; Cass. Sez.
Lav., 16.2.2009, n. 3714; Corte App. Lecce – Taranto, Sez. Lav., 14.5.2018; Trib. Civitavecchia, Sez.
Lav. 29.11.2018).
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria, tale onere non può dirsi assolto dal ricorrente, non essendo, in particolare, dimostrato che nelle ore di attesa tra una tratta di guida ed un'altra, ossia quelle che il ricorrente assume ulteriori rispetto all'orario contrattuale di lavoro, il ricorrente fosse a disposizione del datore di lavoro e assoggettato al suo potere direttivo e gerarchico.
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 66/2003, per orario di lavoro deve intendersi “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. Definizione analoga è offerta, con più specifico riferimento al settore degli autotrasporti, dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 234/2007, di “Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente
l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti”, a mente del quale per “orario di lavoro” deve intendersi “ogni periodo compreso fra
l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività”, con le ulteriori precisazioni, tra l'altro, che vi rientrano “i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali” (art. 3, comma 1, ult. cit., lett. a), punto 2); mentre all'opposto ne restano esclusi “i periodi di interruzione dalla guida di cui, all'articolo 7, del regolamento (CE) 561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 e, fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilità di cui alla lettera b)”.
In giurisprudenza è costantemente affermato il principio secondo il quale, ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 66/2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva, ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro, di talché va considerato come orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che il dipendente in tali spazi temporali sia libero di autodeterminarsi, ovvero non sia assoggettato al potere gerarchico datoriale (Cass., Sez. Lav, 17.6.2024, n. 16677;
Cass., Sez. Lavo, 9.10.2018, n. 24828).
Va, peraltro, osservato che i predetti principi – e con essi, in particolare, l'onere della prova incombente sul datore di lavoro in ordine alla libertà di autodeterminarsi del lavoratore ed all'assenza del vincolo di assoggettamento al potere gerarchico datoriale – è stato affermato dalla citata giurisprudenza con riferimento al tempo che il lavoratore impiega all'interno dell'azienda per compiere attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli.
Diverso è, invece, il caso in cui si controverta di un tempo di “non lavoro” introdotto dal datore di lavoro nell'arco temporale dell'attività lavorativa giornaliera (ossia di pause), là ove, all'opposto, in difetto di una previsione di legge o di contratto che ricomprenda il tempo della pausa nell'orario di lavoro, è onere del lavoratore allegare e dimostrare che il tempo della pausa è connesso o collegato alla prestazione, è eterodiretto, e non è lasciato, per la sua durata, nella disponibilità autonoma del lavoratore (Cass., Sez. Lav. 3.9.2018, n. 21562).
Orbene, nel caso che occupa, non solo il ricorrente, gravato del relativo onere probatorio, non ha dimostrato che, negli spazi temporali tra un viaggio ed un altro, le sue energie lavorative fossero comunque lasciate a disposizione del datore di lavoro, ma tale allegazione del ricorrente è risultata addirittura smentita dalla prova orale espletata nel corso del giudizio.
Il testimone escusso dipendente della resistente, ha, infatti, confermato il capitolo 1) Testimone_1 della memoria di costituzione della (“Vero che , durante il Controparte_1 Parte_1
periodo in cui ha prestato lavoro alle dipendenze della (da agosto 2018 ad aprile Controparte_1
2020) ha osservato l'orario lavorativo di 6 ore giornaliere per 6 giorni a settimana, e nelle pause tra un viaggio e l'altro era esentato dal rimanere sul posto di lavoro e dalla custodia dei mezzi, potendo invece disporre liberamente del proprio tempo senza interferenze e/o richieste del datore di lavoro”), precisando, in particolare: “Noi quando andiamo a Roma finiamo il turno e poi siamo liberi di fare quello che vogliamo, non abbiamo ordine di controllare e custodire il pullmann durante la sosta. Per alcuni turni tra un viaggio (andata) e l'altro (ritorno) vi sono tre ore di pausa. La pausa massima è di tre ore, la pausa minima è di mezz'ora. Il turno prevede per ciascun autista 4 tratte di 1 ora e 10 minuti ciascuna al giorno…L'autobus viene parcheggiato intorno all'autostazione Tibus, a Roma
Tiburtina, sulla pubblica via, non in parcheggi custoditi. Una volta parcheggiato siamo liberi.
L'autista non resta disponibile in quell'intervallo. Sa quando è l'orario di ripartenza e si organizza di conseguenza”.
Concordanti sono le dichiarazioni dell'altro teste, , dipendente della resistente dal Testimone_2
gennaio fino alla fine di dicembre del 2018. Dopo aver confermato il medesimo capitolo di prova della memoria di costituzione (almeno per il periodo in cui anche il teste è stato dipendente della
, il ha aggiunto: “Confermo che quando andavamo a Roma Controparte_1 Tes_2 eravamo liberi e non eravamo tenuti a custodire il pullmann. Le pause tra una tratta e un'altra erano variabili, da un minimo di mezz'ora ad un massimo mi sembra di 2/3 o anche 4 ore. Parcheggiavamo sulla pubblica via ed eravamo liberi. Poi, un quarto d'ora prima della ripartenza dovevamo spostare il mezzo sullo stallo dell'autostazione. Facevamo due viaggi andata e ritorno a e da Roma, per un totale di 4 tratte, ciascuna di 1 ora e 15 minuti più o meno”.
Entrambi i testi hanno, pertanto, affermato che, durante le pause (di circa 3 ore) tra il viaggio di andata
Avezzano-Roma e quello di ritorno ad Avezzano, gli autisti erano liberi di autodeterminarsi e non assoggettati ad alcun potere datoriale. Fondata deve, invece, ritenersi la domanda del diretta ad ottenere le spettanze per le Pt_1
tredicesime e quattordicesime mensilità nonché per il T.F.R.
Va, infatti, osservato che, una volta accertata la sussistenza del rapporto lavorativo, il suo contenuto e, quindi, l'insorgenza delle obbligazioni retributive, è sul datore di lavoro che grava l'onere di provare di aver corrisposto al proprio dipendente gli emolumenti retributivi richiesti, estinguendo così le relative obbligazioni, ovvero l'esistenza di altri fatti estintivi, modificativi, impeditivi del credito avversario, secondo le regole generali del riparto dell'onere della prova di cui agli artt. 1218 e 2697
c.c. (ex pluribus Trib. Roma, Sez. Lav., 1.10.2018 e 12.3.2018; Trib. Milano, Sez. Lav., 20.6.2017;
30.5.2017; 12.5.2017; Trib. Bari, Sez. Lav., 6.4.2017).
Infatti, anche nell'ambito del rapporto di lavoro, vale il generale principio affermato dalla giurisprudenza in materia contrattuale ormai costantemente, a partire dalle Sezioni Unite n. 13533 del 2001, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione, per l'esatto adempimento, per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile.
Nel caso che occupa, tale onere non è stato assolto dalla non potendo ritenersi Controparte_1
dimostrata la corresponsione di tali emolumenti neppure sulla base delle buste paga (peraltro non tutte) recanti la sottoscrizione del ricorrente, prodotte in giudizio dalla datrice di lavoro.
Al riguardo va rilevato che le buste paga e i prospetti paga, essendo documenti formati dallo stesso datore di lavoro, hanno una diversa efficacia probatoria a seconda del contesto in cui si utilizzino, cioè, in particolare, se a favore oppure contro il datore di lavoro: se utilizzati a favore, tali documenti, non solo devono essere regolarmente tenuti dal datore di lavoro, ma possono essere liberamente apprezzati, ove il lavoratore ne contesti la veridicità o l'esattezza; se utilizzati contro il datore di lavoro, tali documenti fanno fede nei confronti del datore di lavoro per quanto riguarda gli elementi in essi indicati (Cass., Sez. Lav., 17.9.2012, n. 15523; v anche Cass., Sez. Lav. 20.1.2016, n. 991).
In particolare, le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con formula “per ricevuta”, costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna, ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore;
l'onere dimostrativo della non corrispondenza della busta paga con la retribuzione effettivamente erogata può incombere sul lavoratore soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di quietanze da parte del dipendente (Cass., Sez. Lav., 14.11.2018. n. 29367;
Cass., Sez. Lav., 6.9.2018, n. 21699). Nel caso che occupa, tuttavia, in alcuna delle buste paga prodotte dall'opponente è dato evincere il rilascio di una quietanza da parte del lavoratore.
Ne discende che al VE deve essere riconosciuta la spettanza della 13^ mensilità per l'anno
2018, 13^ e 14^ mensilità per l'anno 2019, ratei di 13^ e 14^ mensilità per l'anno 2020, nonché del
T.F.R., in relazione all'intera durata del rapporto di lavoro (dal 24.8.2018 al 30.4.2019), con inquadramento nel profilo professionale C2, mansioni di conducente pullman/manutenzione mezzi del CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi, tuttavia secondo l'orario contrattuale di 36 ore settimanali (6 ore giornaliere, dal lunedì al sabato), da calcolarsi in base ai periodi effettivamente lavorati come risultanti dalle buste paga ed al netto dei periodi di CIG;
il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di maturazione di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna l pagamento in favore di delle spettanze Controparte_1 Parte_1
retributive a titolo di 13^ mensilità per l'anno 2018, 13^ e 14^ mensilità per l'anno 2019, ratei di 13^ e 14^ mensilità per l'anno 2020, nonché del T.F.R., in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 24.8.2018 al 30.4.2019, con inquadramento nel profilo professionale
C2, mansioni di conducente pullman/manutenzione mezzi del CCNL Autorimesse e Noleggio
Automezzi, secondo l'orario contrattuale di 36 ore settimanali (6 ore giornaliere, dal lunedì al sabato);
- rigetta per il resto il ricorso proposto da;
Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza, attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 17 dicembre 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia