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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/03/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
riunita in camera di consiglio e così composta
PRESIDENTE Dr. Riccardo Baudinelli Relatore
Consigliere Dr. Stefano Tarantola
Consigliere Dr. Francesca Traverso ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 496/2023 R.G. promossa da
(COD. FISC. ), (COD. FISC. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) e (COD. FISC. ), C.F._1 Parte_3 C.F._2
elettivamente domiciliati presso il difensore in VIA C. COLOMBO 52 - 18018 TAGGIA (IM)
– rappresentati e difesi dall'Avv. ROGGERI ALESSANDRO appellanti nei confronti di
(COD. FISC. ), quale mandataria Controparte_1 P.IVA_2
di (COD. FISC. ) e per il tramite di Controparte_2 P.IVA_3 [...]
(COF. FISC. ), elettivamente domiciliata presso Controparte_3 P.IVA_4
l'Avv. FERA FRANCESCO in VIA XII OTTOBRE 12 - GENOVA (GE), rappresentata e difesa dagli Avv.ti DOMENEGOTTI MARGHERITA e PESENTI MARCO appellata
(COD. FISC. ) e per essa, quale mandataria per la CP_4 P.IVA_5
gestione del credito, (COD. FISC. ) CP_5 P.IVA_6
appellata contumace
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello Adita, contrariis Parte_1
reictis, previ gli accertamenti in rito meglio visti e ritenuti del caso, in integrale riforma della
Sentenza n. 709/2022 del 18/11/2022 Tribunale di Imperia,
- in via principale ed in ogni caso, accertare e dichiarare che il Sig. non ha mai Parte_3 accettato l'eredità morendo dismessa del de cuius Sig. per il che esso nulla Controparte_6
deve ad , né a qualsiasi altro creditore del predetto de cuius, a titolo ereditario;
CP_4
- in via principale: revocare, ovvero dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace il
Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Imperia con il n. 87/2016;
- in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la nullità, ovvero l'inefficacia, del contratto di conto corrente del 11/06/2007 prodotto sub ns. doc. 1, ovvero della sola clausola relativa alla determinazione degli interessi passivi;
nonché l'inesistenza per la mancata sottoscrizione da parte di ovvero la nullità, ovvero l'inefficacia, del contratto di Parte_1
affidamento del 08/08/2012 sub ns. doc. 2, ovvero della sola clausola relativa alla determinazione degli interessi passivi;
nonché la nullità, ovvero l'inefficacia, del contratto di mutuo del 19/10/2010 sub ns. doc. 3, ovvero della sola clausola relativa alla determinazione degli interessi passivi, e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la convenuta opposta a corrispondere all'attore in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
tutto quanto risulterà da questa pagato all'opposta a titolo di interessi passivi in esecuzione dei tre rapporti contrattuali predetti e precisamente: Euro 36.474,24 (23.722,11 + 1.926,97
+ 3.247,19 + 7.577,97), ovvero quell'altra somma, maggiore ovvero minore, che risulterà in corso di causa, con ogni consequenziale pronuncia e con compensazione con quanto dovesse risultare eventualmente dovuto alla banca creditrice, il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo;
- in via riconvenzionale gradata rispetto a quanto appena sopra: previ gli accertamenti e le dichiarazioni meglio viste e del caso, e previa determinazione degli interessi passivi dovuti in applicazione del tasso legale, dichiarare tenuta e condannare la convenuta opposta a versare ad in persona del legale rappresentante pro tempore, tutto quanto Parte_1
risulterà da questa indebitamente pagato all'opposta a titolo di interessi passivi non dovuti,
e quant'altro, in esecuzione dei tre rapporti contrattuali meglio sopra indicati (conto corrente, affidamento di conto corrente, mutuo) e precisamente: ovvero Euro 32.670,32 (22.076,77 +
1.926,97 + 3.247,19 + 5.419,39), ovvero quell'altra somma, maggiore ovvero minore, che risulterà in corso di causa, con ogni consequenziale pronuncia e con compensazione con
2 quanto dovesse risultare eventualmente dovuto alla banca creditrice;
ciò per l'importo che risulterà in corso di causa, il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo;
- ancora in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che e Parte_3 Controparte_6
sono, per le ragioni dedotte in narrativa, tra loro in solido ovvero l'uno e l'altro o l'uno o l'altro, creditori nei confronti di della somma di Euro 10.937,83, ovvero di quell'altra CP_4
maggiore o minore che risulterà in corso di causa, e, per gli effetti, dichiarare tenuta e condannare a pagare ai Sigg.ri e la somma di Euro CP_4 Controparte_6 PT
10.937,83, ovvero di quell'altra maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo;
per il caso in cui all'esito del giudizio i Sigg.ri e Controparte_6
dovessero essere dichiarati tenuti a corrispondere alla convenuta opposta l'importo PT
oggetto del decreto ingiuntivo n. 87/2016, ovvero altro minore importo che dovesse risultare in corso di causa, si chiede che il Tribunale voglia operare la compensazione giudiziale dei rispettivi crediti e disporre il pagamento del relativo conguaglio che risulterà;
- sempre in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che è, per le ragioni Controparte_6
dedotte in narrativa creditore nei confronti di della ulteriore somma di Euro CP_4
48.206,19, ovvero di quell'altra maggiore o minore che risulterà in corso di causa, e, per gli effetti, dichiarare tenuta e condannare a pagare al Sig. la CP_4 Controparte_6
ulteriore somma di Euro 48.206,19, ovvero di quell'altra maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo;
per il caso in cui all'esito del giudizio il
Sig. dovesse essere dichiarato tenuto a corrispondere alla convenuta Controparte_6
opposta l'importo oggetto del decreto ingiuntivo n. 87/2016, ovvero altro minore importo che dovesse risultare in corso di causa, si chiede che il Tribunale voglia operare la compensazione giudiziale dei rispettivi crediti e disporre il pagamento del relativo conguaglio che risulterà;
- in ogni caso, con vittoria di spese di entrambi i giudizi;
- in via istruttoria: si insta affinché il Giudice, visto l'art. 210 cpc, voglia ordinare alla convenuta opposta la produzione, ovvero l'esibizione, in giudizio di: a) contratto di conto corrente, nonché del contratto di affidamento, relativi al conto corrente CA di Roma n.
65002256, filiale di Imperia, intestato all'opponente Sig. ; b) estratto del conto Controparte_6
corrente n. 40554345 intestato ad dal 01/01/2008 al 31/12/2008, documento Parte_1
purtroppo incolpevolmente perduto e non più nella disponibilità della parte attrice.
Sempre in via istruttoria si insta per il licenziamento di CTU tecnico contabile volta a rispondere al seguente quesito: omissis”.
3 Per l'appellata : “Nel rispetto del termine concesso Controparte_1 da codesta Ecc.ma Corte, la scrivente difesa confida nell'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Respingere l'appello avversario in ogni sua parte, con statuizione meglio vista e ritenuta in via preliminare, pregiudiziale o nel merito, nonché respingere comunque tutte le avverse domande – principali e gradate – siccome infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esaustivamente illustrati nei precedenti scritti difensivi – e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Imperia resa in data 18 novembre 2021 n. 709/2022, nella causa iscritta al n. 799/2016 R.G.;
- Mandare, in ogni caso, integralmente assolta e per essa la sua Controparte_2
mandataria da ogni e qualsivoglia avversa pretesa;
Controparte_1
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva n. 709/2022 del 18/11/2022, il Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da Parte_1 P_
, e , nei confronti di , al
[...] Parte_2 Parte_3 CP_4 fine di opporsi al decreto ingiuntivo emesso su istanza di quest'ultima per la riscossione della somma complessiva di 71.039,08 euro, oltre interessi moratori e spese, di cui
23.926,05 euro in forza del contratto di mutuo chirografario stipulato in data 19/10/2010 e
47.743,03 euro in forza dell'apertura di credito regolata in conto corrente stipulata in data
8/08/2012. In particolare, quale debitrice principale, e Parte_1 P_
, e , quali fideiussori della società,
[...] Parte_2 Parte_3 chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo deducendo: l'assenza di prova di fatti costitutivi del diritto di credito;
la nullità del contratto di conto corrente per pattuizione di tassi usurari o comunque anatocistici;
l'inesistenza/nullità del contratto di affidamento di conto corrente a causa della natura apocrifa della sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società; la nullità della pattuizione relativa agli interessi dovuti a titolo di commissione di massimo scoperto;
la nullità del contratto di mutuo per omessa per difetto di pattuizione circa il relativo piano di ammortamento e, comunque, per l'usurarietà del tasso di interesse applicato. Si costituiva , che contestava le pretese avversarie e chiedeva CP_4 il rigetto dell'opposizione. Quindi, interveniva nel processo quale Controparte_2
cessionaria del credito in contestazione, ribadendo le conclusioni già rassegnate dalla cedente , di cui chiedevano l'estromissione. Dopo la riassunzione del CP_4
giudizio interrotto a seguito del decesso di , intervenivano gli eredi di Controparte_6
4 quest'ultimo, e , per sentir dichiarare Controparte_7 CP_8 che nulla dovevano alla convenuta opposta in quanto rinunciatari dell'eredità. A tale richiesta si associava altresì . Il Tribunale, una volta istruita la causa ed esperita Parte_3
CTU grafologica, così decideva: «1. rigetta l'opposizione e conseguentemente conferma il decreto ingiuntivo n. 87/2016 del 19.2.2016 opposto;
2. dichiara inammissibile la domanda degli intervenienti e 3. rigetta ogni altra Controparte_7 CP_8
domanda;
4. condanna e alla Parte_1 Parte_3 Parte_2
rifusione, in favore della società opposta, delle spese di lite che si liquidano in complessivi
€ 10.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
5. spese di CTU, così come liquidate con separato decreto, poste definitivamente a carico di e;
6. compensa le spese tra Parte_1 Parte_3 Parte_2
, e la società opposta». Controparte_7 CP_8
Avverso tale decisione, proponevano appello dinanzi a questa Corte , Parte_1
e con atto notificato in data 15/05/2023. Parte_2 Parte_3
Con comparsa si costituiva , quale mandataria di Controparte_1
, che instava per il rigetto dell'appello. Controparte_2
Con ordinanza in data 24/11/2023 la Corte dichiarava la contumacia di e CP_4 disponeva CTU contabile per la ricostruzione dell'andamento e del saldo finale del conto corrente con apertura di credito oggetto di causa.
In data 4/04/2024 interveniva ex art. 111, comma 3, c.p.c., CERVED LEGAL SERVICE
SRL, quale rappresentante di CERVEVED CREDIT MANAGEMENT SPA.
Quindi, con ordinanza del 23/04/2024, la Corte rinviava all'udienza del 19/02/2025 assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c..
All'esito dell'udienza del 19/02/2025, il Consigliere Istruttore, con ordinanza comunicata il
24/03/2025, riservava la decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE RIGETTATO.
1) PRIMO MOTIVO – SULL'ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITÀ DEL SIG. PT
. - Gli appellanti denunciano l'erroneità della sentenza impugnata per violazione
[...] dell'art. 476 c.c., laddove il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda con la quale
, dopo aver riassunto il giudizio, chiedeva che fosse accertato che egli, Parte_3 per intervenuta rinuncia all'eredità, «nulla [doveva] alla convenuta opposta, né ad alcun altro, di quanto, eventualmente, dovesse risultare dovuto dal [defunto padre] Sig. P_
». In particolare, viene censurata la sentenza nella parte in cui il Giudice avrebbe
[...]
5 erroneamente ricavato dal comportamento processuale tenuto da – il Parte_3
quale aveva riproposto, in sede di riassunzione del giudizio (avvenuta prima della formale rinuncia all'eredità), le medesime pretese già svolte dal de cuius con l'atto di citazione del
25/03/2016 – l'assunto secondo cui lo stesso aveva tacitamente accettato Parte_3
l'eredità, subentrando così nella medesima posizione di ex art. 110 Controparte_6
c.p.c.. Gli appellanti sostengono che il Tribunale, così ragionando, ha ignorato che PT
ha riassunto il giudizio non come chiamato all'eredità del di lui padre
[...] P_
, bensì come “autonoma parte in causa” in quanto anch'egli, fin da subito, era
[...] parte opponente al decreto ingiuntivo, non potendosi desumere dal tenore dell'atto di riassunzione la volontà di accettare l'eredità del padre e, quindi, di succedere nella medesima posizione di quest'ultimo.
LA CORTE OSSERVA.
I) Gli appellanti sostengono: «Dal tenore letterale dell'atto si evince chiaramente: - che le parti (e, quindi, il Sig. ), nel reiterare le conclusioni di cui all'atto di citazione, Parte_3
abbiano inteso richiamarsi solo a quelle di relativa propria spettanza ed interesse;
- che nel chiedere che il giudizio proseguisse nei confronti degli eredi del Sig. , la Sig.ra P_
( ) ed il Sig. (unico figlio del Sig. ), unici legittimari ex Parte_2 Per_1 PT P_
artt. 533 c.c. del detto de cuius, abbiano, de facto, manifestato chiaramente la loro intenzione di non voler accettare mediante il detto atto l'eredità del Sig. . Per quanto P_
sopra, il Sig. non ha mai accettato né espressamente, né, tantomeno, Parte_3 tacitamente l'eredità morendo dismessa del padre » (cfr. pag. 12 dell'atto Controparte_6
d'appello).
II) Si legge nella sentenza impugnata (pagg. 8 - 9): «… provvedeva Parte_3 dapprima a riassumere il giudizio – chiedendo l'accoglimento delle “conclusioni di cui all'atto di citazione già meglio sopra riportate” (vd., ricorso in riassunzione, pg. 42) – e solo successivamente, appunto con comparsa depositata in data 18.2022, dichiarava di aver rinunziato all'eredità e che, pertanto, “… nulla [doveva] alla convenuta opposta, né ad alcun'altro, di quanto dovesse, eventualmente, risultare dovuto dal defunto Sig. P_
” (vd., conclusioni rassegnate in comparsa del 18.2.2022). La domanda, come
[...]
rassegnata nella comparsa del 18.2.2022, non può essere accolta e va rigettata. Infatti, qualora si verifichi la morte della parte ed il processo venga riassunto da un soggetto chiamato all'eredità, l'atto di riassunzione va considerato come atto di accettazione tacita dell'eredità (Cass. n. 14081/2005). In particolare, nel caso in esame, , Parte_3 chiamato all'eredità, riassumeva il giudizio proprio “per sentire accogliere le conclusioni di
6 cui all'atto di citazione già meglio sopra riportate” (vd., ricorso in riassunzione, cit.) e quindi, riportandosi alle difese già svolte dal de cuius e riproponendo le medesime pretese creditorie già fatte valere dal de cuius, ne aveva inevitabilmente accettato l'eredità (ex art. 476 c.c.). … La successiva rinuncia all'eredità deve ritenersi allora tamquam non esset: invero l'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio "semel heres semper heres", è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, “ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità” (vd., tra le altre, Cass. n. 15663/2020 secondo cui la regola della retroattività della rinuncia deve, infatti, essere riferita alla sola ipotesi in cui nelle more tra l'apertura della successione e la data della rinuncia il chiamato non abbia ancora posto in essere atti idonei ad accettare l'eredità, e non anche al diverso caso in cui nelle more sia intervenuta l'accettazione dell'eredità)».
III) In tale modo, nella sentenza impugnata è stato bene posto in evidenza che proprio il richiamo alle conclusioni dell'atto di citazione comportasse il far valere le pretese azionate dal de cuius e quindi implicasse l'accettazione tacita dell'eredità.
IV) Tale valutazione appare corretta, considerando che nell'atto di riassunzione erano richiamate tutte le conclusioni dell'atto di citazione, ivi comprese quelle riferite al de cuius,
e non solo quelle di “propria spettanza”, come sostiene l'appellante, in modo peraltro del tutto generico, senza argomentare alcunché che possa in concreto supportare siffatta affermazione.
V) Il motivo di appello è palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità.
2) SECONDO MOTIVO – SUL CONTO CORRENTE N. 00004095345. - Il secondo motivo si articola in tre sotto-censure, con le quali gli appellanti prospettano l'erroneità della sentenza impugnata per aver affermato la validità e, in particolare, la liceità delle pattuizioni contenute nel contratto di conto corrente n. 00004095345.
2.A) SULL'USURARIETÀ DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE RELATIVAMENTE
AL PERIODO DAL 2007 AL 2010 - Con la prima sotto-censura, gli appellanti chiedono la riforma della sentenza per aver escluso l'usurarietà dei tassi di interessi effettivamente applicati nel periodo 2007-2010, nonostante quest'ultimi superassero la soglia consentita.
In particolare, viene dedotto che: a) il contratto di conto corrente prevede la capitalizzazione trimestrale della Commissione di MA OP (CMS); b) la capitalizzazione della CMS
«comporta, inevitabilmente, che il relativo credito, una volta maturato e non saldato dal
Correntista, vada ad accrescere il capitale»; c) su tale maggiore capitale viene nuovamente
7 applicata la CMS per il trimestre successivo, con duplicazione della stessa (così, pag. 14 dell'atto d'appello). Ne consegue, ad avviso degli appellanti, che «al fine di verificare l'effettivo sforamento o meno della CMS è necessario sommare i valori trimestrali della CMS applicata, per il che essa ammonta al 4,28% su base annua. Come si legge nella sentenza gravata, la c.d. CMS soglia per il periodo di riferimento era pari al 1,11%, su base annua, con sforamento del detto limite pari al 3,17%. In applicazione di canoni dettati dalla giurisprudenza, detto “sforamento” deve essere sommato al tasso di interesse pattuito
(ovvero: 14,85%), per il che esso ammonta al 17,645374%: con superamento del c.d. tasso soglia pari al 14,85%» (pag. 15 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Nella sentenza impugnata vengono richiamati e applicati alle pagg. 13 – 14 i principi affermati da Cass. SS.UU. n. 163030, nei termini di seguito riportati: «Nel caso in esame, con riferimento al trimestre aprile-giugno 2007, il tasso-soglia era stato fissato, per quanto di interesse, nella misura percentuale del 14,85% (tasso medio:
9,90% + 50%); mentre la CMS media era stata rilevata, nello stesso trimestre, nella misura percentuale (media) dello 0,74% e conseguentemente la CMS soglia si fissava sulla misura percentuale dell'1,11% (0,74% + 50%). Nel contratto di c/c per cui è causa il TEG era stato convenuto, come più volte ricordato, nella misura percentuale del 14,47537% - quindi inferiore alla soglia (14,85%) - e la CMS era stata applicata, per il medesimo trimestre, nella misura percentuale dell'1,07% quindi in misura percentuale inferiore alla CMS soglia (1,11%): non essendovi alcuna eccedenza della CMS concretamente applicata (1,07%) rispetto alla CMS soglia
(1,11%), non sussiste l'usurarietà così come denunziata in citazione. D'altra parte, anche nella relazione tecnica di parte (sub doc. 17 fasc. opponenti) “Non [erano] stati rilevati trimestri nei quali [erano] state applicate commissioni con aliquote oltre la soglia usura” (ivi, pag. 27).
II) Anziché confrontarsi con tale motivazione, gli appellanti si limitano a sostenere che la cosiddetta “capitalizzazione trimestrale della CMS”, come essi la definiscono, comporterebbe per ogni trimestre successivo “la duplicazione della stessa”, per cui “al fine di verificare l'effettivo sforamento o meno della CMS è necessario sommare i valori trimestrali della CMS applicata, per il che essa ammonta al 4,28% su base annua” (pagg.
14 – 15 atto di appello).
8 III) Se si considera che il valore di 4,28%, sul quale gli appellanti incentrano la propria censura, è derivante dalla moltiplicazione per 4 della CMS pattuita del 1,07%, appare evidente che tale argomentazione non ha fondamento sul piano matematico, prima ancora che giuridico: sarebbe come dire che l'addebito trimestrale di interessi, poniamo del 3% annuo, comporti l'applicazione effettiva di un tasso effettivo del 12% annuo.
IV) Il motivo è palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità.
2.B) SULL'USURARIETÀ DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE RELATIVAMENTE
AL PERIODO SUCCESSIVO AL 2010. - Con la seconda sotto-censura, gli appellanti denunciano l'erroneità della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha dichiarato, per difetto sia di specifica contestazione che di prova, la non usurarietà del contratto di conto corrente per il periodo successivo al 2010. Gli appellanti sostengono che: a) il Giudice di prime cure, anche in assenza di specifiche contestazioni, avrebbe dovuto rilevare d'ufficio l'illiceità del contratto dichiarandone così la nullità; b) gli attori hanno comunque «sempre eccepito la nullità del predetto rapporto (cfr. atto di citazione pagg. da 3 a 9; prima memoria ex art. 183 c.p.c. ove si è dedotto che sul predetto conto corrente sono stati illegittimamente riscossi euro 27.289,31 passivi) nonché ha[nno] tempestivamente prodotto in sede di seconda memoria ex art. 183 c.p.c. perizia del proprio consulente Dott. nella Per_2
quale sono dettagliatamente indicati per ciascuna annualità, dal 2007 al 2013, gli interessi debitori illegittimi prodotti dal conto corrente de quo» (così, pag. 18 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Secondo gli appellanti «il Giudice avrebbe autonomamente potuto (e dovuto) accertare l'usurarietà del contratto de quo, stante i profili di nullità contrattuale che tale accertamento involge. Infatti, l'usura non costituisce solo pattuizione illecita dal punto di vista civilistico invalidante il contratto, ma anche (anzi: soprattutto) reato previsto e punito dall'art. 644 c.p.
…. In ogni caso non corrisponde al vero che gli odierni appellanti, ed allora attori opponenti, non abbiano eccepito l'usurarietà del contratto de quo per il periodo successivo al 2010 né che nulla abbiano dedotto in tal senso. Infatti, non solo questa parte ha sempre eccepito la nullità del predetto rapporto (cfr. atto di citazione pagg. da 3 a 9; prima memoria ex art. 183
c.p.c. ove si è dedotto che sul predetto conto corrente sono stati illegittimamente riscossi euro 27.289,31 passivi) nonché ha tempestivamente prodotto in sede di seconda memoria ex art. 183 c.p.c. perizia del proprio consulente Dott. nella quale sono Per_2
dettagliatamente indicati per ciascuna annualità, dal 2007 al 2013, gli interessi debitori illegittimi prodotti dal conto corrente de quo. Francamente non si comprende cos'altro poteva (e doveva) fare questa parte sul punto.»
9 II) Anche a questo riguardo, gli appellanti non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata: «A partire dal 1.1.2010 la CMS rientrava nel calcolo del TEGM rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996. Tuttavia, con riguardo al rapporto bancario (di c/c) in questione, per il periodo dal 1.1.2010 al 9.7.2013
(data di recesso dal contratto di c/c: vd., doc. 7 fasc. opposta) non risulta alcuna specifica contestazione di usurarietà, mentre il correntista che deduce l'illegittimità delle clausole contrattuali e/o degli addebiti in conto corrente perché usurari deve indicare il tasso concordato, nonché quello che ritiene sia stato effettivamente praticato, unitamente ai criteri di determinazione dello stesso, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento, nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura;
infine, deve indicare con conteggi chiari e verificabili le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca, in applicazione degli interessi ritenuti usurari …, sicché la ripetizione dell'indebito per l'applicazione di tassi usurari necessita della prova da parte dell'attore dei modi, dei tempi e della misura del superamento del tasso di soglia, non essendo sufficienti contestazioni generiche, rimettendo all'eventuale
CTU un compito meramente esplorativo alla ricerca di elementi che esonerino, così, l'attore dal suo onere probatorio …».
III) Infatti, neppure in atto di appello, la difesa fornisce le specifiche indicazioni in ordine all'usurarietà, che sono state, giustamente, ritenute indispensabili dal Tribunale, ai fini di un corretto adempimento agli oneri di allegazione e prova gravanti su chi agisce in giudizio, limitandosi a richiamare genericamente il contenuto di una perizia di parte prodotta in primo grado, mentre neppure nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., richiamata anch'essa genericamente dagli appellanti, è contenuta alcuna specifica allegazione.
IV) In ogni caso, il motivo di appello in esame, è inammissibile in quanto si riduce al mero rinvio per relationem ad atti difensivi del primo grado e al contenuto di una memoria tecnica di parte («L'onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall'art. 342 cod. proc. civ., non è assolto con il semplice richiamo "per relationem" alle difese svolte in primo grado, perché per dettato di legge i motivi di gravame devono essere contenuti nell'atto d'impugnazione e, peraltro, la generica "relatio" a tutto quanto prospettato in prime cure finisce per eludere il menzionato precetto normativo, domandando inoltre al giudice "ad quem" un'opera d'individuazione delle censure che la legge processuale non gli affida»
Cass. Sez. 1, 18/01/2013, n. 1248, Rv. 624895 - 01)
2.C) SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RECIPROCITÀ DEGLI INTERESSI
CREDITORI E DEBITORI. - Con la terza sotto-censura, infine, gli appellanti lamentano il
10 mancato riconoscimento della violazione del principio di reciprocità e, quindi, del divieto di anatocismo, sostenendo che: a) «seppur in astratto il principio di reciprocità appaia rispettato (il contratto prevede la capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi debitori che creditori) esso non lo è nella sostanza. Infatti: - nel caso degli interessi debitori è del 5,27%.
[(14.47537 - 13.7500) / 13.7500) * 100 = 5.27%]; - mentre nel caso degli interessi creditori
è dello 0,03% [((TE - TN) / TN) * 100 = ((0.10003 - 0.10000) / 0.10000) * 100 = 0.03%]»; b)
«è[, pertanto,] ictu oculi evidente che, nel caso de quo, il principio di reciprocità non è stato rispettato in concreto, in quanto, a fronte della medesima periodicità di capitalizzazione degli interessi, non è possibile avere, come nel caso di specie, un differenza nel rapporto tra i tassi, nominale ed effettivo, di oltre 5 volte (…) diverso tra il tasso creditore e quello debitore» (pag. 21 dell'atto d'appello).
Parte appellata eccepisce l'inammissibilità del motivo «dacché non è stato chiaramente indicato il capo della sentenza che gli appellanti intendono gravare, ed anzi, la genericità della locuzione sul punto, ha permesso ai medesimi una digressione non perfettamente devolutiva delle ragioni di gravame della sentenza di primo grado, invitando, di fatto, la Corte ad una revisione della decisione di prime cure, in violazione dei principi che regolano il giudizio di appello». (sic, comparsa conclusionale del 20/01/2025).
LA CORTE OSSERVA.
I) Secondo gli appellanti «Nel caso di specie il contratto de quo prevede: - relativamente agli interessi debitori: a) TN 13,7500; b) TE 14,47537 - relativamente agli interessi creditori: a)
TN 0,10000% b) TE 0,10003%; entrambi con capitalizzazione trimestrale. Ora, perché vi sia il rispetto del principio di reciprocità della capitalizzazione è necessario che l'aumento percentuale dei tassi (ovvero la differenza tra il Tasso nominale ed il Tasso Effettivo) sia il medesimo sia per gli interessi creditori che per quelli debitori. Nel caso di specie, seppur in astratto il principio di reciprocità appaia rispettato (il contratto prevede la capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi debitori che creditori) esso non lo è nella sostanza. Infatti: - nel caso degli interessi debitori è del 5,27%. [(14.47537 - 13.7500) / 13.7500) * 100 =
5.27%]. - mentre nel caso degli interessi creditori è dello 0,03% [((TE - TN) / TN) * 100 =
((0.10003 - 0.10000) / 0.10000) * 100 = 0.03%]».
II) Ora è ben vero che la Giurisprudenza ha affermato che «la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera,
e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in
11 cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione» (Cass. Sez. 6,
10/02/2022, n. 4321, Rv. 664127 - 01). In motivazione: «La delibera CICR, cui l'art. 120, comma 2, t.u.b. ha demandato la fissazione di fissare «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi» nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da una esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa. In tal senso,
l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi — giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione — e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo. Il rilievo svolto, in memoria, dalla controricorrente, e incentrato, in sintesi, sulla circostanza per cui la coincidenza del tasso annuo nominale e del tasso annuo effettivo dipenderebbe dalla ridottissima misura degli interessi attivi, non appare, in tale prospettiva, concludente.
E infatti, se si ha riguardo alla richiamata disciplina, delle due l'una. O la capitalizzazione è solo figurativa, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata indicazione dell'incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige l'art. 3 della delibera;
oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un qualche reale incremento: e in questo caso occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta l'art. 6 della delibera stessa».
12 III) Sulla scorta di tale Giurisprudenza, prudenzialmente la Corte disponeva CTU contabile, volta all'individuazione degli addebiti per interessi anatocistici (oltre che alla verifica degli addebiti a titolo di CMS, su cui v. infra).
IV) Peraltro già dalla motivazione, oltre che dalla massima, della sentenza citata al punto II) si poteva ricavare che la reciprocità, nella pattuizione dell'anatocismo, era esclusa solo in caso di “coincidenza del tasso annuo nominale e del tasso annuo effettivo” Tuttavia la
Cassazione ha successivamente precisato, in modo ancor più chiaro ciò che in effetti era stato già affermato in tale sentenza, vale a dire che: «In tema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lecitamente pattuita la capitalizzazione trimestrale, pur in presenza di un'asimmetrica pattuizione dei tassi di interesse, pari al 6,25% per i saldi debitori ed allo 0,01% per quelli creditori)» (Cass. Sez. 1, 24/04/2024, n. 11014, Rv. 671104 - 01).
In motivazione: «La previsione di un tasso attivo minimo di 0,01 % nominale annuo non rende il tasso equivalente a zero. È infatti ovvio, nella sua evidenza matematica, che 0,01 non è zero. Inoltre, sebbene nella misura minima del tasso, l'effetto accrescitivo dell'anatocismo non è escluso in casi simili, perché l'anatocismo in favore del cliente non si annulla affatto in semplice dipendenza della minor rilevanza (e della fissità) del tasso percentuale. L'accrescimento è conseguenza diretta della capitalizzazione dell'interesse, qualunque sia il tasso;
e la circostanza che il tasso a credito non ottenga nel tempo alcun incremento non ha incidenza sul fenomeno anatocistico in sé considerato. È quindi errato il profilo sottinteso alla censura, in quanto il concetto di progressivo accrescimento resta comunque correlato alla capitalizzazione;
mentre, dal lato passivo, l'asimmetria non discende dall'anatocismo ma dalla variazione del tasso debitore, che però dipende dall'incremento dell'indebitamento».
V) Nel caso specifico, una differenza sia pur minima tra TN e TE, relativamente agli interessi creditori è prevista: a) TN 0,10000% b) TE 0,10003%; quindi la condizione di reciprocità si deve ritenere rispetta.
3) TERZO MOTIVO – SULLA CMS. NULLITÀ PER INDETERMINATEZZA DELLA
CLAUSOLA CONTRATTALE RELATIVA ALLA COMMISSIONE DI SS OP
13 (C.D. CMS). - Gli appellanti censurano la sentenza impugnata laddove il Tribunale non ha dichiarato la nullità delle pattuizioni relative alla Commissione di MA OP (CMS) nonostante quest'ultima non rispetti i requisiti di determinatezza e determinabilità di cui all'art. 1346 c.c.. Gli appellanti, in particolare, denunciano l'indeterminabilità delle modalità di calcolo e di quantificazione della CMS, con conseguente: i) nullità del contratto;
ii) riconoscimento del diritto alla restituzione di 1.926,97, quale somma versata in forza della pattuita CMS. In subordine, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 deducono la nullità della CMS per violazione dell'art. 117-bis del TUB e della disciplina prevista dal d.l. n. 1/2012, con conseguente diminuzione della somma illegittimamente richiesta e restituzione di quella già versata.
LA CORTE OSSERVA.
I) Secondo gli appellanti: «Nel predetto contratto si legge “Commissione sul MA
OP trimestrale per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente … 1,07000%”.
Nel caso di specie non è dato comprendere quale sia il montante di riferimento per il calcolo della CMS (rectius: massimale raggiunto nel trimestre, media trimestrale o altro), né la periodicità di maturazione della stessa (rectius: giornaliera, settimanale, trimestrale). … Da quanto sopra consegue che, in ogni caso, la pattuizione relativa alla CMS di cui al contratto de quo dovrà essere dichiarata illegittima per violazione dell'art. 1346 c.c. eppertanto, quantomeno relativamente alle somme eventualmente dovute dagli odierni appellanti a tale titolo, nulla è dovuto. … In ogni caso, la richiamata clausola sarebbe illegittima anche secondo l'attuale disciplina prevista, rispettivamente, dal novellato art. 117-bis TUB e dal
DL 24/01/2012 n. 1, le quali norme sanciscono la nullità di tutte le clausole, comunque denominate, che prevedano commissioni a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche in caso di sconfinamento oltre fido o in assenza di affidamento stipulate in violazione delle dette disposizioni e delle prescrizioni attuative dettate da CICR».
II) Anche in questo caso, gli appellanti si limitano a reiterare le proprie difese svolte in primo grado e comunque non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata (pag.
19): «Nel caso di specie, però, la CMS è stata pattuita nella misura percentuale dello 0,5%;
è stata prevista sia la periodicità (trimestrale) del calcolo che la sua base di calcolo, ossia l'accordato (vd., doc. 10 fasc. opposta, sub principali condizioni economiche). La clausola è pertanto legittima perché ai sensi dell'art. 117 bis, comma 1, TUB i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, “calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a
14 disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento”, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, “non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente”. Nella specie la CMS è stata appunto pattuita nella misura dello 0,5% sull'accordato per trimestre».
III) La pattuizione è pertanto conforme al disposto dell'art. 117-bis TUB, mentre la norma di cui all'art. 27-bis DL n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27
(“1. Sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili), fa appunto salve le pattuizioni stipulate in conformità alla previsione dell'art. 117-bis TUB.
IV) In questo caso il motivo è inammissibile perché privo di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, proprio in quanto gli appellanti non contestano in modo specifico la rilevanza del documento contrattuale sulla base del quale il Tribunale ha ritenuto che la pattuizione della CMS rispondesse alla previsione di cui all'art. 117 bis TUB.
4) QUARTO MOTIVO – SULLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI ANATOCISMO
DERIVANTE DALL'AVER ACCREDITATO LA RATA DEL MUTUO DEL 2010 SUL CONTO
CORRENTE N. 00004095345. - Gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale d'Imperia ha ritenuto che, stante l'indipendenza tra il contratto di conto corrente e quello di mutuo, «l'addebito delle rate del mutuo del 2010 sul conto corrente n.
00004095345 non ha comportato la violazione del divieto di anatocismo (pag. 16 sentenza impugnata) per effetto della capitalizzazione che si verificherebbe al momento dell'addebito della rata in conto corrente» (così, pag. 25 dell'atto d'appello).
Gli appellanti, in particolare, sostengono che: a) non è possibile tenere distinti il contratto di mutuo da quello di conto corrente, in quanto, nel caso di specie, il collegamento negoziale tra i due contratti è così evidente che «sulla porzione di interessi non pagati dei ratei del mutuo sono stati conteggiati (e pagati) anche gli ulteriori interessi passivi del conto corrente affidato, gli interessi moratori e la CMS» (sic, pag. 27 dell'atto d'appello); b) tale
15 collegamento negoziale è nullo per illiceità della causa ex art. 1343 c.c.; c) il calcolo degli interessi da scoperto del conto corrente sugli interessi del mutuo si pone in contrasto con il divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c.; d) tale sistema di calcolo, inoltre, integra una novazione del rapporto, anch'essa illecita in quanto in contrasto con l'art. 1344 c.c.. Ne deriva, ad avviso degli odierni appellanti, «l'illegittimità dell'applicazione degli interessi da scoperto di conto corrente alle predette rate del mutuo con ogni conseguenza di legge» e, in particolare, con il conseguente «diritto alla refusione degli interessi illegittimamente pagati» (pag. 30 dell'atto d'appello).
LA CORTE OSSERVA.
I) Secondo gli appellanti: «1) in primo luogo, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, non è possibile tenere distinti i due rapporti giuridici. Al di là della ricostruzione giuridica che si vuole dare al fenomeno in oggetto e salvo quanto infra precisato, nessuno può dubitare che, di fatto, sulla porzione di interessi non pagati dei ratei del mutuo sono stati conteggiati (e pagati) anche gli ulteriori interessi passivi del conto corrente affidato, gli interessi moratori e la CMS. Occorre chiedersi se un tale fenomeno possa ritenersi legittimo. Per rispondere alla domanda basta chiedersi se si possa ritenere legittima una pattuizione che preveda l'obbligo per il Mutuatario di “appoggiare” le rate di un mutuo su un conto corrente affidato della CA UT … 2) In secondo luogo, l'effetto di cui sopra è illegittimo in quanto costituisce una illecita novazione del rapporto. La struttura giuridica del rapporto de quo deve essere così riassunta: - Il Mutuatario è debitore verso il
UT della somma porta delle rate del mutuo, costituite da capitale ed interessi;
- in assenza di provvista propria per adempiere, utilizza la provvista che gli viene concessa dal
UT attraverso l'affidamento del conto corrente;
- la conseguenza di quanto sopra è la sostituzione di una “obbligazione derivante da mutuo”, con una “obbligazione da fido”, ovvero una novazione causale dell'obbligazione, in quanto muta il titolo in forza del quale diventa dovuto il pagamento. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la natura giuridica della novazione è quella di contratto, essendo necessaria per il suo realizzarsi la volontà non equivoca delle parti (ex multis Cass. civ. n. 15980/2010). Come già detto,
l'effetto di tale contratto è, altresì, quello di consentire la produzione di interessi su interessi in violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c».
II) Anche a questo riguardo gli appellanti si limitano a reiterare difese svolte in primo grado e comunque non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata: «Le doglianze circa il preteso anatocismo degli interessi corrisposti sulle rate del mutuo scadute e addebitate sul c/c, sono infondate: invero la tesi esposta dagli opponenti non convince. Il
16 mutuo (“chirografario”) di cui si discute è stato effettivamente accreditato sul c/c n. 40954345
(vd., doc. 2 fasc. opposta, sub art. 2) e sul medesimo c/c venivano addebitate le rate di ammortamento (vd., doc. 7 fasc. opponenti). Tuttavia, una volta effettuata la rimessa della rata di ammortamento sul c/c già in passivo, con il relativo addebito, la distinzione tra quota- capitale (obbligazione principale) e quota-interessi (obbligazione accessoria) della rata di mutuo perdeva ogni rilevanza, attesa l'autonomia causale dei due rapporti (di c/c e di mutuo): la rata di rimborso rimessa sul c/c passivo si capitalizzava, per così dire, perché
“Scaduta la rata del mutuo (costituita dalla quota parte di capitale e dai pattuiti interessi) ed addebitata la stessa sul conto corrente, caratterizzato da valuta insufficiente ad onorare il debito” – come appunto dedotto nella specie - “la successiva produzione di interessi sull'intera somma dovuta (sia per capitale sia per interessi) non presenta alcun rilievo ai fini dell'anatocismo, dal momento che – scaduta l'obbligazione derivante dal diverso contratto di mutuo – il debito (non adempiuto, stante l'incapienza del conto corrente) diventa capitale a tutti gli effetti, con correlata idoneità alla produzione, a sua volta, di interessi (Corte di
Appello Milano n. 1916/2020). Pertanto, gli interessi previsti dal mutuo non producevano a loro volta interessi (in violazione del divieto di anatocismo): in realtà, “ove il saldo sia passivo il correntista si indebita con la banca dell'intera somma della rata, che costituisce, nella propria totalità, la posta di un debito da finanziamento, sorto ex novo e regolato dai patti che, in proposito, accedono al conto corrente” …».
III) In realtà, contrariamente a ciò che sostengono gli appellanti, i due rapporti (conto corrente con affidamento e mutuo) sono formalmente e sostanzialmente distinti e autonomi e non sussiste il collegamento negoziale genericamente invocato: autonomia che certamente non viene meno per effetto della modalità di pagamento delle rate del mutuo, mediante addebito delle relative sul c.c. del mutuatario.
IV) Tanto meno, attraverso questa modalità di pagamento, si verifica una “novazione” del rapporto, ma soltanto, ed eventualmente, l'utilizzo dell'affidamento per effettuare il pagamento, laddove nel momento stesso dell'addebito sul conto, il pagamento della rata viene effettuato e si estingue il relativo debito, mentre la posta passiva determina gli effetti previsti dal relativo contratto.
VI) Il motivo è palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità.
5) QUINTO MOTIVO – SULLA NULLITÀ DEL CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO
DEL 08/08/2012. - Gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto valido il contratto di apertura di credito dell'8/08/2012 pur in difetto di sottoscrizione dello stesso da parte del legale rappresentante di A differenza di quanto Parte_1
17 affermato dal Giudice di prime cure (secondo cui la società, con il proprio comportamento, anche processuale, ha tacitamente manifestato la volontà di ratificare il contratto), gli appellanti sostengono che il predetto contratto è nullo in quanto ha Parte_1
immediatamente: «a) disconosciuto la sottoscrizione del contratto di affidamento;
b) eccepito alla CA opposta che nulla le era dovuto in forza del predetto titolo perché mai sottoscritto dalla società ed ha richiesto la restituzione delle somme illegittimamente riscosse dalla CA in forza del predetto titolo» (così, pag. 34 dell'atto d'appello).
e i suoi due fideiussori, inoltre, aggiungono che: «sia l'art. 117 TUB (per Parte_1 quanto riguarda la forma dei contratti bancari) che l'art. 1284 c.c. (per quanto riguarda la pattuizione degli interessi ultralegali) impongono l'obbligo della forma scritta ad substantiam.
Allo stesso tempo, l'art. 1399 c.c. impone che la ratifica debba avere la medesima forma del contratto da ratificare. Da quanto sopra deriva che il comportamento tenuto durante il
“periodo di esecuzione del contratto” de quo è irrilevante ai fini di una eventuale ratifica dello stesso (…) [e che il Giudice di primo grado] avrebbe dovuto rilevare l'inefficacia dello stesso con tutte le relative conseguenze di legge, ovvero: accertamento della non debenza delle somme richieste a titolo di oneri ed interessi sulla somme affidate, e restituzione delle somme illegittimamente riscosse durante il periodo di affidamento (ovvero Euro 36.474,24
- (Euro 23.722,11 per nullità del contratto di conto corrente + Euro 1.926,97 a titolo di CMS su detto contratto + Euro 3.247,19 per interessi extramutuo non dovuti + Euro 7.577,97 per interessi passivi su )» (cfr. pagg. 34-35 ss.). Pt_4
LA CORTE OSSERVA.
I) Secondo gli appellanti: «Nel caso di specie, la Società ha immediatamente (cfr. pagg. 9 ss atto di citazione in opposizione): a) disconosciuto la sottoscrizione del contratto di affidamento;
b) eccepito alla CA opposta che nulla le era dovuto in forza del predetto titolo perché mai sottoscritto dalla società ed ha richiesto la restituzione delle somme illegittimamente riscosse dalla CA in forza del predetto titolo. Alla luce delle predette censure tempestivamente spiegate, non è dato comprendere come possa il Giudice di prime cure ritenere che la Società volesse fare propri gli effetti del predetto contratto. Ne può sostenersi che il comportamento tenuto dalla , durante il corso di esecuzione del Parte_1 rapporto contrattuale, costituisca ratifica tacita del contratto de quo. Infatti, sia l'art. 117 TUB
(per quanto riguarda la forma dei contratti bancari) che l'art. 1284 c.c. (per quanto riguarda la pattuizione degli interessi ultralegali) impongono l'obbligo della forma scritta ad substantiam. Allo stesso tempo, l'art. 1399 c.c. impone che la ratifica debba avere la medesima forma del contratto da ratificare. Da quanto sopra deriva che il comportamento
18 tenuto durante il “periodo di esecuzione del contratto” de quo è irrilevante ai fini di una eventuale ratifica dello stesso».
II) Anche in questo caso, gli appellanti si limitano a reiterare le proprie difese di primo grado e comunque non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata: «Tuttavia, la stessa società (affidata) confermava espressamente – in atto di citazione (pag. 10/11) – di avere stipulato in data 8.8.2012 un “contratto di affidamento in conto corrente” con la CA, con la facoltà per la stessa società affidata “… di utilizzare il c/c in esame anche in difetto di provvista e fino all'importo di € 40.000,00” (ibidem); aggiungeva che tale contratto
“integrava” il contratto di c/c su cui era regolato;
e infine ne denunziava anche la “illiceità … per violazione del divieto di anatocismo”, chiedendo la restituzione di tutte gli interessi passivi frutto di capitalizzazione infrannuale. La Giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che la ratifica del negozio concluso da "falsus procurator", prevista dall'art. 1399
c.c., ben può essere costituita dall'atto introduttivo di un giudizio, sottoscritto dalla parte o da chi, per procura, la rappresenti, con la quale si chieda l'esecuzione del contratto medesimo o la sua risoluzione e tale modalità di ratifica è in grado anche di soddisfare la necessità della forma scritta ove sancita per legge (vd., Cass. n. 4938/22), “in quanto tale domanda implica l'univoca volontà del "dominus" di far proprio l'operato del rappresentante senza poteri” (Cass. n. 11453/15). Nel caso di specie, la società affidata ha manifestato con l'atto di citazione, nella consapevolezza dell'inesistenza del potere rappresentativo in capo all'autore del negozio, l'inequivoca volontà di fare proprio il contratto, affermando, da un lato, di aver utilizzato il credito messo a disposizione dall'Istituto CArio e, dall'altro, di avere diritto alla restituzione degli interessi passivi “… pagati in conseguenza dell'utilizzo degli importi oggetto di affidamento” (vd., atto di citazione, pg. 11). Il contratto in esame deve ritenersi allora efficace (ex tunc) in conseguenza della ratifica operata dal dominus con l'atto di citazione introduttiva del presente giudizio» (così, pagg. 17-18 della sentenza impugnata).
III) In sostanza, gli appellanti censurano la sentenza impugnata, come se il Tribunale avesse ravvisato la ratifica nel «comportamento tenuto dalla , durante il corso di Parte_1 esecuzione del rapporto contrattuale», laddove il Tribunale l'ha in effetti ravvisata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
IV) Il motivo è inammissibile, in quanto le censure svolte sono del tutto prive di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata.
6) SESTO MOTIVO – SUL CONTRATTO DI MUTUO - Gli appellanti articolano il sesto motivo in due sotto-censure volte a sentir dichiarare la nullità del contratto di mutuo.
19 6.A) SULL'INDETERMINATEZZA/INDETERMINABILITÀ DELLA PATTUIZIONE
DELL'INTERESSE RELATIVA ALLA LORO EFFETTIVA MISURA, PIANO DI
AMMORTAMENTO DEL MUTUO DEL 19/10/2010 AL MOMENTO DELLA
SOTTOSCRIZIONE - Con la prima sotto-censura, viene dedotta l'erroneità della sentenza per aver ritenuto “alla francese” il piano di ammortamento del mutuo stipulato il 19/10/2010
e per aver dichiarato tale piano rispettoso del principio di determinatezza. Oltre a insistere sul fatto che la CA non aveva consegnato il piano di ammortamento al momento della sottoscrizione, gli appellanti deducono due profili di nullità della pattuizione relativa agli interessi del contratto di mutuo: da una parte, sostengono che il piano di ammortamento è indeterminato e, quindi, nullo, in quanto, nel caso di specie, si può stabilire se tale piano segue il regime “alla francese” o “all'italiana” solo dopo il versamento dell'ultima rata del mutuo;
dall'altra, sostengono che il piano sia nullo per difetto di forma scritta, in violazione degli artt. 1284, 1346, 1418, 1419 cc. e 117 TUB.
LA CORTE OSSERVA.
I) Secondo gli appellanti: «In primo luogo …, come eccepito da parte attrice nelle proprie difese (cfr. pag. 18 atto di citazione in opposizione) il piano di ammortamento non è stato consegnato alla Società al momento della sottoscrizione del Mutuo. … la pattuizione relativa agli interessi del contratto di Mutuo è nulla per indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso ai sensi degli artt. 1346 e 1284 c.c. eppertanto nulla è dovuto alla Controparte_9
a tale titolo, con diritto della Società ingiunta alla refusione di quanto illegittimamente versato a tale titolo in corso di esecuzione, che sono stati quantificati nelle perizie allegate sub.docc.
16 e 17 al fascicolo di primo grado in Euro 10.825,16 (ovvero Euro 3.247,19 per interessi passivi extra Mutuo derivanti da addebito dello stesso su conto corrente + Euro 7.577,97 per interessi passivi su ), il tutto salvo diversa quantificazione all'esito dell'espletanda Pt_4
CTU per la quale si ista nuovamente …. Oltre a quanto sopra, il Mutuo de quo è nullo anche sotto un ulteriore profilo. Nel contratto di mutuo si legge: - tipo di ammortamento:
Francese/Italiano; - tipologia di rata: Costante/Variabile; - periodicità delle rate:
Mensile/Trimestrale/Semestrale. Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, all'atto della sottoscrizione del mutuo non venne consegnato ad alcun Parte_1
piano di ammortamento, né in causa è emersa prova del contrario. Ne consegue che, né alla data della stipula del contratto né successivamente e sino alla naturale conclusione del rapporto di mutuo, era possibile determinare: a) il sistema di capitalizzazione degli interessi
(semplice ovvero composto); b) il piano di ammortamento (se all'italiana ovvero alla francese). L'assenza dei ridetti elementi comporta: a) l'impossibilità per il mutuante di
20 comprendere, al momento della sottoscrizione del contratto, l'ammontare effettivo degli interessi che questi avrebbero dovuto pagare alla conclusione del contratto;
e b)
l'impossibilità di determinare il tasso di interesse che effettivamente sarebbe risultato applicato alla conclusione del rapporto (ovvero al pagamento dell'ultima rata di rimborso di capitale e interessi), del che l'indeterminatezza, ovvero indeterminabilità ex ante, del tasso effettivamente applicato. … Come si ricava dai 4 esempi sopra riportati, mantenendo le pattuizioni contrattuali invariate e modificando a) il tipo di ammortamento e b) il regime di capitalizzazione degli interessi (voci che seppur non pattuite dalle parti nel contratto oggetto di causa, di fatto, sono state adottate unilateralmente dalla CA Mutuataria) si ottengono
4 differenti “costi” che il Mutante andrà a versare a titolo di interessi, ovvero: … Ne consegue che sia a) il piano di ammortamento che b) il regime di capitalizzazione degli interessi devono essere predeterminati dalle parti, e non unilateralmente scelti ed applicati, successivamente alla stipula, ad opera e secondo volontà del solo contraente CA. Ne deriva che sia il piano di ammortamento che il regime di capitalizzazione degli interessi rientrano nell'oggetto del Mutuo in quanto sono elementi essenziali dello stesso contratto».
II) Ancora una volta gli appellanti si limitano a reiterare le proprie difese di primo grado e comunque non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata (pagg. 21 e ss.) laddove viene precisato:
a) «In senso contrario, va rilevato che il contratto di mutuo intercorso tra le parti disciplinava dettagliatamente, sub art. 3, “modalità e termini di rimborso”, prevedendo il rimborso del mutuo “entro 60 mesi dal 1.11.2010 (data di decorrenza del paino di ammortamento del mutuo) mediante rate mensili posticipate … secondo il piano di ammortamento concordato tra le parti, il quale firmato dalle parti stesse, viene allegato sotto la lettera A al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale” (vd., doc. 2 fasc. opposta). Il piano di ammortamento allegato al contratto, debitamente firmato e consegnato al mutuatario, è stato prodotto in giudizio dall'Istituto CArio (vd., doc. 2 fasc. opposta)» - Di seguito, a smentita delle asserzioni degli appellanti, circa la mancata consegna del piano di ammortamento, la riproduzione della clausola:
21 nonchè la riproduzione della sottoscrizione del legale rappresentante di Parte_1
sul piano di ammortamento:
b) «Il piano di ammortamento allegato al contratto prevedeva una rata di rimborso costante
(salvo variazione di tasso) comprensiva di quota capitale e quota interessi, secondo la c.d. modalità di ammortamento “alla francese” (che la stessa parte opponente rilevava, contraddittoriamente, che era proprio quello “in concreto praticato nel caso che ci occupa”: vd., atto di citazione, pg. 23)». - Quindi il rimborso del mutuo doveva avvenire secondo le modalità del piano di ammortamento alla francese che era allegato al contratto e che fu consegnato al mutuatario, come indicato al punto che precede .
c) «Gli opponenti hanno ancora eccepito la nullità, per indeterminatezza, della clausola contrattuale con cui si conveniva il rimborso del capitale e degli interessi secondo il metodo dell'ammortamento progressivo o “alla francese”, perché l'applicazione di tale metodo avrebbe potuto determinare un indebito anatocismo ovvero mascherare l'addebito di un tasso di interessi superiore a quello convenuto inter partes. Il piano di ammortamento "alla francese" comporta la restituzione delle somme mutuate attraverso il pagamento di rate di importo costante, ciascuna delle quali composta da una quota di capitale e una di interessi, con previsione che nella parte iniziale del rapporto la quota di interessi inserita nella rata sia prevalente rispetto al capitale e che il rapporto fra tali due componenti vada progressivamente a invertirsi con le rate successive, mediante un aumento costante della quota capitale e corrispondente riduzione della quota di interessi. Secondo quanto dedotto dagli opponenti, tale modalità di ammortamento nasconderebbe inevitabilmente una prassi anatocistica non pattuita e illegittima, in quanto contrastante con il dettato di cui all'art. 1283
c.c., implicando di fatto l'addebito di interessi a un tasso complessivo maggiore rispetto a quello pattuito. Tuttavia, quanto asserito dagli opponenti, fondato anche su alcuni isolati precedenti giurisprudenziali, nasce da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese … In definitiva l'ammortamento alla francese non produce una capitalizzazione di interessi, poiché questi vengono comunque calcolati sulla quota di capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, e non anche sugli interessi pregressi;
inoltre, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota per interessi della
22 rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, dove la rata è costante e la quota capitale rimborsata
è determinata per differenza rispetto alla quota interessi, anch'essa predeterminata» - La valutazione del Tribunale sul punto è conforme alla Giurisprudenza delle Sezioni Unite: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. (Cass. Sez. U.,
29/05/2024, n. 15130, Rv. 671092 – 02). In motivazione della citata sentenza si legge: «-
Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura Generale,
“l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile” ‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d.
“all'italiana” in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ “ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi”.
Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo “alla francese” la capitalizzazione avviene in regime “composto” che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento “alla francese” standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)».
6.B) SULL'ANATOCISMO DEL MUTUO DEL 19/10/2010. - Con la seconda sotto-censura, viene contestata l'erroneità della sentenza per non aver ravvisato nel caso di specie la
23 violazione del divieto di anatocismo e, quindi, per non aver dichiarato l'illegittimità delle pattuizioni sugli interessi del mutuo.
LA CORTE OSSERVA.
I) Secondo gli appellanti: «Come ampiamente sopra esposto ed al quale si fa integrale rimando, le rate del Mutuo sono state “appoggiate” sul conto corrente affidato n. 40954345.
Il fatto che il detto conto fosse già in passivo, con conseguente utilizzo delle c.d. somme extrafido, ha comportato che sugli interessi formanti le singole rate del Mutuo sono stati conteggiati e richiesti anche gli interessi del fido, con conseguente violazione del divieto di anatocismo».
II) Si tratta della mera reiterazione di doglianze già esaminate e respinte nell'ambito del quarto motivo.
7) SETTIMO MOTIVO – SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE AVENTE AD OGGETTO
IL CONTROCREDITO DEL SIG. RELATIVAMENTE AL CONTRATTO Controparte_6
DI CONTO CORRENTE N. 65002256. - Gli appellanti censurano la sentenza impugnata laddove il Tribunale ha rigettato, per intervenuta prescrizione, la domanda riconvenzionale con la quale si chiedeva l'accertamento, in capo a , del diritto alla Controparte_6
restituzione delle somme versate a favore di in forza del contratto di conto CP_4
corrente n. 65002256, considerato nullo. In particolare, viene contestata la correttezza della motivazione nella parte in cui il Giudice di prime cure: a) ha rigettato l'istanza ex art. 210
c.p.c. volta a ottenere l'esibizione della documentazione relativa al predetto contratto, in quanto gli attori/opponenti avevano formulato tale richiesta in violazione dell'art. 119 TUB;
b) ha ritenuto che, in assenza di prova, tale contratto debba intendersi come “non affidato”;
c) ha affermato che gli opponenti non hanno neppure provato il momento in cui è sorto il diritto alla restituzione;
d) ha, quindi, ravvisato nel momento della stipula del contratto il termine dal quale far decorrere la prescrizione decennale del presunto diritto di P_
; e) ha dichiarato tale diritto prescritto in quanto azionato ventun anni dopo la
[...]
stipula del contratto. Ciò premesso, gli appellanti denunciano la violazione e la falsa applicazioni degli artt. 210 c.c. e 119 TUB, riproponendo l'istanza di emissione di un ordine di esibizione nei confronti della CA e concludendo che «il Giudice ha il potere dovere di accertare e dichiarare a lamentata nullità, in ragione del fatto che l'ordinamento giuridico non può tollerale negozi illeciti» (pagg. 49-50).
LA CORTE OSSERVA.
I) Secondo gli appellanti: «In primo luogo si evidenzia come la presente causa non è partita da una iniziativa degli odierni appellanti, ma prende le mosse dal decreto ingiuntivo
24 avanzato dalla CA nei loro confronti. Come noto l'ingiunto ha soli 40 giorni per opporsi al provvedimento monitorio e deve spiegare tutte le proprie difese ed eccezioni, compresa ogni eventuale domanda riconvenzionale per il riconoscimento di crediti da eccepire compensazione, il tutto a pena di decadenza. Invece, il termine per la CA per consegnare al la documentazione richiesta, ai sensi dell'art. 119 legge cit. è di 90 giorni. È Parte_5
del tutto evidente che il Sig. mai avrebbe potuto richiedere ed attuare la relativa PT documentazione prima dello scadere del termine per l'opposizione. Inoltre, ma non tale per ordine di importanza, si tenga presente che tra le parti è pendente un contenzioso, per il che
è del tutto evidente che la CA avrebbe potuto, legittimamente, rifiutarsi di consegnare al
Sig. la detta documentazione. In ogni caso, non può non tenersi in debita PT considerazione il fatto che l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. è stata da subito avanza
(cfr. pag. 33 atto citazione in opposizione), per il che essa pare debba essere qualificata anche quale implicita richiesta alla CA di produzione/consegna del predetto documento.
Alla luce di quanto sopra, affermare che il Debitore ingiunto, il quale si trovi nell'impossibilità di produrre un documento che è nella disponibilità del Creditore, “decada” nell'impossibilità di richiedere al Giudice di ordinarne l'esibizione per non averne prima chiesto la consegna, appare ingiusto».
II) Anche a questo riguardo, gli appellanti si limitano a reiterare le difese svolte in primo grado e comunque non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata (pag.
24): «Nel caso che ne occupa la parte ha accennato che il contratto di c/c n. 65002256 era un “affidato”, ossia era un rapporto di c/c accessorio ad una apertura di credito (vd., atto di citazione, pg. 28). Tuttavia, il contratto di apertura di credito, cui si è fatto cenno, non è stato prodotto in giudizio. Il debitore, dopo aver allegato l'incolpevole smarrimento del documento contrattuale (vd., atto di citazione, pg. 29), ha chiesto che fosse ordinato all'Istituto CArio
l'esibizione in giudizio - ex art. 210 c.p.c. - del contratto di affidamento. L'istanza ex art. 210
c.p.c. non può essere assecondata. Vero, infatti, che il cliente ha diritto di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni “dell'ultimo decennio” e che tale diritto può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, ma è altrettanto vero che l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. può essere proposta in giudizio “…in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato” (Cass. n. 24641/21). Nel caso in esame la documentazione, di cui è stata richiesta l'esibizione giudiziale, riguardava
25 comunque un contratto stipulato nel 1995 e quindi posto in essere da oltre un decennio:
l'istanza ex art. 210 c.p.c. e 119, comma 4, cit. va quindi rigettata. Non vi è pertanto prova che il c/c n. 65002256 fosse effettivamente accessorio ad un contratto di affidamento».
III) Quindi, secondo il Tribunale, l'istanza ex art. 210 c.p.c. non poteva essere accolta perché riferita a un contratto stipulato oltre il decennio previsto dall'art. 119 TUB per la durata dell'obbligo di conservazione della documentazione in capo alla CA, come stabilito dalla
Giurisprudenza (“Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato” Cass. Sez. 1, 13/09/2021, n. 24641, Rv. 662395 -
01), e non per mancata richiesta della documentazione alla banca prima dell'instaurazione del giudizio.
IV) Tale passaggio essenziale della motivazione non è stato specificamente censurato e quindi il motivo in esame è inammissibile.
8) OTTAVO MOTIVO – SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE AVENTE AD OGGETTO
IL CONTROCREDITO DEL SIG. E Controparte_6 Parte_3
RELATIVAMENTE AI CONTRATTI N. 65005751 E N. 100450264 ANCORA IN CORSO -
Gli appellanti, infine, con l'ultimo motivo, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale con la quale si chiedeva l'accertamento, in capo a e , del diritto alla restituzione delle somme Controparte_6 Parte_3 versate a favore di in forza dei contratti di conto corrente “affidati” nn. CP_4
65005751 e 100450264, considerati nulli per illegittimità della clausola di capitalizzazione degli interessi. Gli appellanti, in particolare, denunciano l'erroneità della sentenza per aver fondato la dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale sul presupposto che: 1) tale domanda concerne rapporti di conto corrente ancora in essere;
2) gli opponenti non hanno assolto all'onere probatorio a loro carico. Quanto al primo presupposto posto a fondamento della decisione impugnata, viene replicato che la stessa giurisprudenza di legittimità non esclude l'interesse ad agire prima della chiusura del conto corrente di cui si sospetta la nullità (viene al riguardo citata la sentenza della Corte di Cassazione n. 21646 del 5/09/2018); quanto al secondo, viene eccepito che gli opponenti hanno fornito tutte le
26 prove a loro disposizione e che avrebbero assolto pienamente l'onere probatorio se il
Tribunale avesse accolto tutte le loro istanze istruttorie.
LA CORTE OSSERVA.
I) Secondo gli appellanti: «… indipendente da qualsivoglia ragione, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità il Giudice di Prime cure avrebbe, comunque, dovuto pronunciarsi sulla nullità (o meno) della predetta pattuizione (e non impegnarsi così tanto per trovare una ragione per dichiarare inammissibili le legittime domande di questa parte). … si evidenzia come non possa sostenersi che, sino alla definitiva chiusura del rapporto di conto corrente, non sorga in capo al Correntista il diritto alla restituzione degli interessi illegittimamente contabilizzati. … Ora, a seguito della dichiarazione di nullità della pattuizione contrattuale sugli interessi debitori, vengono anche meno, inevitabilmente, le predette poste passive contabilizzate in conto corrente a titolo di interessi. … A fronte di tale innalzamento dell'attivo, il Correntista potrà utilizzare tale provvista per pagare altri debiti (e, quindi, anche le eventuali somme ingiunte dalla CA nel caso de quo), senza dover far ricorso a capitale di debito. In ciò sta l'interesse ed il diritto di questa parte a veder accertata e dichiarata l'illegittimità della predetta pattuizione relativa agli interessi. ... In secondo luogo non corrisponde al vero che questa parte non abbia assolto all'onere probatorio su di lei incombente, per demandare il tutto alla richiesta CTU, in violazione del divieto di CTU esplorativa. … Nel caso di specie gli appellanti hanno prodotto: - tutti gli estratti conto corrente dall'inizio del rapporto sia relativamente al conto corrente n. 100450264 che n.
65002256 (ns. docc. 11 e 13 fascicolo di primo grado); - due perizie redatte dal Dott.
, commercialista e revisore legale dei conti, nel quale vengono dettagliatamente Persona_3 individuate le operazioni illegittime e gli interessi debitori pagati durante l'esecuzione del rapporto correntizio (ns.doc. 11 e 14)».
II) Ancora una volta gli appellanti si limitano a reiterare le proprie difese di primo grado e comunque non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata (pagg. 26 e s.):
«Si tratta di rapporti bancari ancora in corso (vd., relazione tecnica, sub doc. 12 fasc. opponenti, pg. 16). e domandavano la restituzione Controparte_6 Parte_6 dell'importo di € 10.937,83:
contro
-credito che ritenevano di poter vantare nei confronti dell'Istituto CArio, sempre a titolo a titolo di pagamento indebito, perché eseguito anche in tal caso in forza di clausola di “capitalizzazione anatocistica trimestrale degli interessi passivi” nulla (perché vietata ex art. 1283 c.c.). … Va, infatti, rilevato che i rapporti bancari in esame sono ancora in corso e, come è stato efficacemente evidenziato, in tale situazione
(di pendenza del rapporto), è del tutto inconferente la mera deduzione dell'illegittimità della
27 clausola determinativa degli interessi, avuto riguardo all'oggetto dell'azione di ripetizione, rappresentato dal pagamento indebito e non già dal "debito sostenuto come illegale" (vd.,
Cass. n. 798/13 in motivazione). La parte avrebbe allora dovuto indicare – e dimostrare – le rimesse (specificamente) solutorie eseguite sui c/c cit. in quanto il correntista che esperisce azione di ripetizione dell'indebito in presenza di un conto corrente ancora aperto – come nel caso che ne occupa - deve dimostrare la natura solutoria del pagamento eseguito, ossia la prova, non surrogabile con una C.T.U. esplorativa, che il versamento è stato eseguito sul conto per coprire un passivo eccedente l'apertura di credito concessa. Il correntista deve, cioè, dimostrare: a) l'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto
(l'accipiens); b) l'assenza di una causa giustificativa con conseguente diritto di ripetizione a norma dell'art. 2033 cod. civ.; e “In mancanza di tale prova i versamenti si presumono di natura ripristinatoria ed il termine per agire in ripetizione decorrerà dal momento effettivo di chiusura del conto perché è solo da quella data che risultano ben individuabili i pagamenti di cui si chiede la ripetizione” … Occorre infatti considerare che, in pendenza dell'apertura di credito, qualora non vi sia stato da parte del correntista alcun versamento, è indubbio che non vi sia stato neppure alcun pagamento da parte sua, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato;
nel caso, invece, che, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti, ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca … Un pagamento, nella descritta situazione, potrà esserci “… soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto”
(ibidem). In conclusione: con riguardo ai rapporti di conto corrente bancario, la domanda di ripetizione di indebito presuppone che la dazione di denaro sia priva di causa per mancanza
(originaria o sopravvenuta) di una causa debendi e nel caso in cui il conto corrente sia ancora in essere al momento della notificazione della citazione – come nel caso in discussione - “è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione indebito, fondata sul presupposto della nullità di alcune delle clausole del contratto”…».
III) Al riguardo, è sufficiente rilevare che le considerazioni svolte dagli appellanti attengono all'interesse del correntista a svolgere una domanda di mero accertamento/rideterminazione
28 del saldo, laddove il Tribunale ha qualificato l'azione esercitata come azione di ripetizione, esercitabile in quanto tale solo in relazione ad eventuali rimesse solutorie oppure dopo la chiusura del rapporto.
IV) Rispetto a tale passaggio della motivazione non viene svolta alcuna specifica censura e pertanto il motivo in esame è inammissibile. Fermo restando: i) che la qualificazione della domanda come azione di ripetizione è corretta, avuto riguardo al moto in cui è stata formulata («ancora in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che e Parte_3 P_
sono, per le ragioni dedotte in narrativa, tra loro in solido ovvero l'uno e l'altro o l'uno
[...]
o l'altro, creditori nei confronti di della somma di Euro 10.937,83, ovvero di CP_4
quell'altra maggiore o minore che risulterà in corso di causa, e, per gli effetti, dichiarare tenuta e condannare a pagare ai Sigg.ri e la somma di CP_4 Controparte_6 PT
Euro 10.937,83, ovvero di quell'altra maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo;
per il caso in cui all'esito del giudizio i Sigg.ri e Controparte_6
dovessero essere dichiarati tenuti a corrispondere alla convenuta opposta l'importo PT
oggetto del decreto ingiuntivo n. 87/2016, ovvero altro minore importo che dovesse risultare in corso di causa, si chiede che il Tribunale voglia operare la compensazione giudiziale dei rispettivi crediti e disporre il pagamento del relativo conguaglio che risulterà;»); ii) che l'azione di ripetizione in costanza di rapporto è ammissibile solo per le eventuali rimesse solutorie come stabilito dalla Giurisprudenza: “In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033
c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate” (Cass. Sez. 1, 16/05/2024, n. 13586, Rv. 671460 - 01).
9) SULLE ISTANZE NON AMMESSE. - Gli appellanti insistono per l'ammissione delle istanze istruttorie già dedotte in primo grado, chiedendo in particolare l'ordine di esibizione della documentazione bancaria relativa ai conti corrente nn. 65002256 e 40554345 e il licenziamento di una CTU tecnico contabile.
29 La Corte ha accolto, prudenzialmente, l'istanza di ammissione della CTU nei limiti di cui all'ordinanza del 24/11/2023, mentre deve respingere le istanze ex art. 210 c.p.c. alla stregua delle motivazioni già svolte in sede di rigetto dei precedenti motivi di gravame.
Quanto alla CTU tecnico, di cui è stato disposto l'espletamento, essenzialmente per la questione “anatocismo”, sulla scorta della Giurisprudenza della Cassazione del 2022, che imponeva la verifica della condizione di reciprocità, risulta non utilizzabile alla luce delle precisazioni di cui alla sentenza del 2024. Quanto alla CMS, ugualmente le risultanze degli accertamenti svolti – disposti sempre prudenzialmente e per completezza – non sono utilizzabili stante la rilevata inammissibilità dell'appello sul punto.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE LA INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE ESSERE
RIGETTATO.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte Parte_1
e le spese del presente grado di giudizio,
[...] Parte_2 Parte_3
liquidate come di seguito in favore della parte Controparte_1
(COD. FISC. ), quale mandataria di (COD. FISC. P.IVA_2 Controparte_2
) e per il tramite di (COF. FISC. P.IVA_3 Controparte_3
), ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai P.IVA_4 parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, mod. dal DM 147/22, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare.
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza impugnata pronunciata inter partes in data 18/11/2022 dal Tribunale di
Imperia, in composizione monocratica, confermando integralmente la sentenza appellata.
30 2) Condanna , e a rifondere le Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese del presente grado di giudizio liquidate in € 14.317,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, mod. dal DM 147/22, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso) in favore della parte Controparte_1
(COD. FISC. ), quale mandataria di (COD.
[...] P.IVA_2 Controparte_2
FISC. ) e per il tramite di (COF. FISC. P.IVA_3 Controparte_3
). Pone in via definitiva le spese della CTU espletata nel presente grado a P.IVA_4
carico degli appellanti.
3) Ai fini di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 si dà atto dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
Genova, 26/03/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli
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