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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/03/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 450/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Paolo TALAMO Presidente
Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
(C.F. , rappresentato e difeso, con facoltà tra loro Parte_1 C.F._1
disgiunte, dagli avv.ti prof. Arturo Maresca (C.F. PEC: CodiceFiscale_2
, Enrico Maria D'Onofrio (C.F. PEC: Email_1 CodiceFiscale_3
e Marcello Bonomo (C.F. PEC: Email_2 CodiceFiscale_4
in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliato in Venezia presso Email_3
lo studio dell'Avv. Ombretta Mazzariol ( di Santa Croce Email_4
(P.le Roma), n. 498. I difensori dichiarano di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi al seguente numero di fax 06/37512033, nonché ai sovra riportati indirizzi di posta elettronica certificata
Parte appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144, in persona del prof. , nato a Controparte_2
Roma, il 24 agosto 1966, nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore, assistito,
1 rappresentato e difeso nel presente giudizio, come da mandato in atti, dal prof. avv. Filippo Lubrano
(C.F. – PEC , con domicilio digitale presso la sua CodiceFiscale_5 Email_5
PEC: , FAX 06/3214981 Email_5
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 52/2023 del Tribunale di TREVISO – sezione lavoro
IN PUNTO: trattamento di fine servizio;
ripetizione di indebito
Conclusioni:
Per parte appellante:
“riformare, per i motivi esposti, la sentenza del Tribunale di Treviso, emessa nella causa R.G.
211/2022, n. 52/2023, depositata in data 01.02.2023, non notificata, respingendo il ricorso proposto
in primo grado dall , eventualmente previa sospensione o differimento del presente giudizio in CP_1
attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale, con
riguardo agli artt. 3, e 36 della Costituzione, dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975 n.70 (Reg. Ord.
n. 86 del 2023 pubbl. su G.U. del 05/07/2023 n. 27), sollevata dal Tribunale di Roma.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.”
Per parte appellata:
“I) rigettare integralmente il proposto gravame in quanto inammissibile nonché infondato in fatto ed
in diritto;
II) per l'effetto, confermare in toto la decisione di primo grado.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto le domande dell , condannando il CP_1
dott. a restituire le somme indebitamente percepite per complessivi € 42.069,19. Ha, Pt_1
altresì, compensato tra le parti le spese di lite.
Il dott. ha lavorato come medico presso l , con contratto di lavoro subordinato, Pt_1 CP_1
dal 06.07.1981 al 29.06.2016. L'ente ha corrisposto allo stesso il trattamento di fine servizio per un importo netto di € 176.783,04, liquidato in tre rate nel settembre del 2016, 2017 e 2018.
Successivamente, l ha ricalcolato il trattamento di fine servizio escludendo le voci relative CP_1
all'indennità di specificità medica e all'indennità di incarico quinquennale. L'ente ha instaurato la
2 presente causa ritenendo che con il trattamento di fine servizio siano state indebitamente corrisposte al dott. le somme computate a titolo delle suddette indennità. Pt_1
Il primo giudice ha accolto le domande dell , così motivando: CP_1
“Come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione: 'In tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici del c.d. parastato, l'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di riordinamento di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari (quali l'indennità di funzione ex art. 15, comma secondo, della CP_ legge n. 88 del 1989 e il compenso incentivante erogati ai dipendenti dell' ) e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque CP_ non applicabili, le disposizioni di regolamenti, come quello dell , prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo' (Cass. civ. ss.uu. n. 7158/2010; in senso conforme anche Cass. n. 4749 del 25/02/2011). In applicazione di tali principi, non facendo parte né l'indennità di specificità medica, né l'indennità di incarico quinquennale dello stipendio tabellare e degli scatti di anzianità (o degli istituti analoghi a questi ultimi), esse sono voci escluse dal computo del trattamento di fine servizio.
Non risultano poi decisive – sotto il profilo della derogabilità del criterio descritto dall'art. 13, Legge 70/1975 – le valutazioni di parte convenuta con riferimento alla valenza dell'art. 5, co. 1, Legge 88/1989, a mente del quale 'Spetta al consiglio di amministrazione:
[…] g) deliberare […] gli altri regolamenti dell'Istituto compresi il regolamento organico e di fine servizio del personale […], anche in deroga CP_ alle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70'. Secondo parte resistente, l' avrebbe continuato ad applicare, anche dopo l'entrata in vigore della norma suddetta, la (propria) deliberazione del CdA n. 407 del 1982 – che nella prospettazione offerta giustificherebbe la computabilità nella base di calcolo del trattamento di quiescenza delle indennità di specificità e di incarico quinquennale – e, conseguentemente, avrebbe dimostrato nei fatti di volersi avvalere del potere regolamentare riconosciutogli dalla legge [l'art. 5, co. 1, lett. g) della Legge 88/1989] per dettare regole in deroga all'art. 13, Legge 70/1975. In primo luogo, si deve rilevare come l'eventuale conferma per 'facta concludentia' della delibera n. 407/1982 sia irrilevante e inconferente nel caso di specie perché la stessa riguardava la computabilità dei compensi dovuti agli avvocati agli effetti del trattamento di previdenza e quiescenza, mentre in questa sede vengono in rilievo le indennità di specificità medica e di incarico quinquennale;
non viene, dunque, in rilievo una specifica fonte regolamentare che potrebbe, in deroga alla disciplina di cui all'art. 13 l. n. 70/1975, giustificare l'inclusione delle indennità in parola nella base di calcolo del TFS. In secondo luogo, non può ritenersi esercitato il potere regolamentare cui si riferisce l'art. 5 l. n. 88/1989 tramite un comportamento omissivo volto a conservare efficacia a delle previsioni regolamentari adottate prima dell'entrata in vigore di questa legge e che sono contrarie alle previsioni dell'art. 13 l. n. 70/1975. Sarebbe stata necessaria una manifestazione di esercizio espresso della potestà regolamentare 'volto a dare efficacia ex novo ad una norma che fino ad allora era esistita solo apparentemente in quanto, in realtà, contraria a fonte di rango primario' (così, condivisibilmente, Trib. Roma, sez. lav., 8.11.2022, dimessa da parte ricorrente). Parimenti, non risulta condivisibile la prospettazione di parte resistente laddove afferma che la contrattazione collettiva avrebbe legittimamente derogato all'art. 13, legge n. 70/1975. Sul punto si richiamano gli argomenti già esposti dalla Cassazione nella pronuncia del 3.03.2020 n. 5892 per confutare la tesi secondo cui a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento di quiescenza sarebbe rimessa alle fonti negoziali:
'11. La parte qui ricorrente sostiene che la contrattazione collettiva sarebbe invece abilitata a derogarvi, sulla base delle previsioni del TU165/2001 e delle specifiche disposizioni per il passaggio dei dipendenti pubblici al regime del TFR.
12. Questa Corte ha già affermato, in riferimento alla indennità di buonuscita dei dipendenti statali, che attesa la inderogabilità della normativa previdenziale, nel cui ambito rientra l'indennità di buonuscita, deve escludersi che l'autonomia individuale o collettiva, in difetto di specifiche disposizioni in tal senso e dato il non equivoco tenore letterale del D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 38, possa introdurre specifiche modificazioni alla relativa disciplina legale;
quindi, in particolare, la contrattazione collettiva non può interferire in ordine all'inclusione di ulteriori elementi retributivi nella base di computo della indennità di buonuscita (in termini, Cass. sez. lav. 17 ottobre 2017
n. 24454 e giurisprudenza ivi citata).
13. Il principio di inderogabilità della normativa legale da parte della contrattazione collettiva si estende, altresì, al regime della indennità di anzianità dei dipendenti del parastato.
14. Ed invero le fonti richiamate in ricorso non abilitano la autonomia collettiva ad intervenire sulla disciplina della indennità di anzianità, non diversamente da quanto già affermato dalla Sezioni Unite con specifico riguardo alla autonomia regolamentare degli enti pubblici.
15. La L. n. 335 del 1995, art. 2, nei commi da 5 a 7, demandava alla contrattazione collettiva le modalità per il passaggio del rapporto di lavoro pubblico privatizzato al regime del TFR di cui all'art. 2120 c.c., anche nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995 (termine poi differito al 31.12.2000 dal D.P.C.M. 20 dicembre 1999 e s.m.i.); non abilitava, invece, le parti collettive
a derogare alle disposizioni legislative sul trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici (comunque denominato) rimaste in vigore.
16. La legittimazione della autonomia collettiva a derogare alle disposizioni della L. n. 70 del 1975, art. 13, neppure può trovare sostegno nel D.Lgs. n. 165 del 2001.
17. Per il trattamento di fine rapporto non deve aversi riguardo alla generale disciplina di cui agli artt. 2 e 45 del suddetto Testo
Unico (a tenore dei quali la definizione del trattamento economico è rimessa alla contrattazione collettiva) ma alla specifica disposizione dell'art. 69, comma 2 (che riproduce quanto già disposto dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 72, comma 3), a tenore del quale:
"In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto".
18. Alla contrattazione collettiva era dunque rimesso un intervento di sistema per la disciplina del trattamento di fine rapporto, nei fatti avvenuto soltanto con l'accordo quadro 29 luglio 1999 (i cui contenuti sono stati poi recepiti dal D.P.C.M. 20 dicembre 1999).
19. In sostanza, la norma del T.U. n. 165 del 2001, art. 69, ha escluso la possibilità di interventi di settore e per singole voci in favore di un intervento contrattuale organico, in attesa del quale la disciplina in vigore restava "ferma" ovvero inderogabile.
20. Alla luce della ricostruzione sin qui compiuta deve affermarsi la correttezza della interpretazione del giudice dell'appello, secondo la quale la base di computo della indennità di anzianità fissata dalla L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 13, per i dipendenti degli enti
3 pubblici del cd. parastato - rimasta in vigore pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego per i dipendenti in servizio alla data del 31.12.1995 che non abbiano optato per il TFR - non è derogabile dai contratti collettivi di comparto, neppure in senso più favorevole ai dipendenti.
21. Non giova, da ultimo, alla tesi di parte ricorrente il principio, pure enunciato nell'arresto di SU n. 7154/2010, secondo cui ai fini della indennità di anzianità sono assimilabili alla voce stipendiale di base le integrazioni retributive correlate alla anzianità del dipendente, principio che fa riferimento agli scatti di anzianità ed ai passaggi di classe stipendiale (Cass. SU n. 7154/2010 par. 12)'. In relazione all'asserita irripetibilità delle somme versate in eccesso (e in contrasto con la disciplina legale di cui si è detto), si deve escludere l'applicabilità delle norme (art. 52 e 55 l. n. 88/1989, art. 206 DPR n. 1092/73) e dei relativi sottesi principi invocati dal convenuto al fine di escludere la ripetibilità dell'indebito – in violazione del ragionevole affidamento dell'accipiens in buona fede – per essere il pagamento dipeso da un errore di diritto. Si tratta, infatti, di norme che si riferiscono al pagamento di pensioni ai lavoratori privati
e pubblici, mentre nel caso di specie oggetto di ripetizione è una parte dell'indennità di fine servizio. Di qui la necessaria applicazione della comune disciplina in materia di ripetizione di indebito oggettivo.
Altrettanto non condivisibile è l'affermazione dell'irripetibilità della somma qui in discussione alla luce di quanto previsto dalla giurisprudenza comunitaria e, in particolare, dell'art. 1, prot. 1 CEDU, così come interpretato dalla sentenza Corte EDU, 11/2/2021 a seguito di ricorso nr. 4893/2013 (e analogamente interpretato dalla Corte di cassazione all'atto di sollevare, con ordinanza interlocutoria n. 40004/2021, questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 2033 cc.; questione poi risolta dalla Consulta con pronuncia
– n. 8/2023 - di inammissibilità e infondatezza delle varie questioni esaminate). Nella prospettiva europeistica, tra i presupposti necessari al fine di affermare l'irripetibilità delle corresponsioni retributive vi deve essere una significativa incidenza della ripetizione sul patrimonio del debitore;
devono sussistere elementi in forza dei quali risulti turbato l'equilibrio che deve sussistere tra esigenze di interesse pubblico e quelle della protezione del diritto dell'individuo al rispetto della sua proprietà. Nel caso di specie non sono stati offerti elementi per ritenere sussistente tale squilibrio, considerando l'entità della somma (pari a circa il 20% del TFS erogato) e l'assenza di dati sulle condizioni economiche del resistente. Sotto altro profilo, sempre al fine di escludere la lesione di un legittimo affidamento, si deve considerare anche la richiesta di ripetizione formulata a poco più di un anno dal pagamento dell'ultima rata del TFS e, dunque, con una tempistica ragionevole, ben più contenuta degli ordinari termini di prescrizione. Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità 'In materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da una Amministrazione (nella specie, da una nei confronti di un proprio dipendente in relazione alle somme corrisposte Pt_2 a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta "sine titulo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 cod. civ. per la buona fede dell'"accipiens", in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi' (Cass. sez. lav., n. 8338 del 08/04/2010; nello stesso senso Cass. n. 4323 del 20/02/2017; Cass., n. 32386 del 11/12/2019).
Risulta, infine, generica la contestazione circa il quantum preteso considerando che parte ricorrente ha allegato (doc. 8) i prospetti di liquidazione in forza dei quali sono state calcolate le somme da restituire – sia pur al lordo – e parte resistente non ha dedotto CP_ critiche puntuali a tali conteggi, né ha fornito un conteggio alternativo funzionale a confutare quello dell' , né ha specificamente contestato che la somma netta richiesta in restituzione corrisponda al lordo indicato nel prospetto di liquidazione.
In conclusione, parte resistente va condannata a restituire all'Istituto ricorrente la somma di Euro 42.069,19 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite, attesa la complessità interpretativa delle questioni di diritto oggetto di giudizio, vengono compensate tra le parti” (pagg. 2-8).
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello il dott. sulla base di cinque Pt_1
motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo di appello il ha impugnato la sentenza per aver Pt_1
erroneamente applicato l'art. 13 L. 70/1975 in violazione dell'art. 5, comma 1, lett. g), L. 88/1989,
nonché dell'art. 2, comma 7, L. 335/1995 e degli artt. 2, 45 e 69 D.Lgs. 165/2001 che legittimano la contrattazione collettiva a disciplinare la materia (come avvenuto con l'art. 42 del CCNL 21.07.2010).
L'appellante ribadisce che l'art. 5, comma 1, L. 88/1989 ha ricondotto la disciplina dell'indennità di anzianità al regolamento n. 407/1982 dell , sottraendola al regime dell'art. 13 CP_1
L. 70/1975. Osserva che l , per decenni dall'entrata in vigore della suddetta norma, ha CP_1
continuato a computare le indennità di specificità medica e di incarico quinquennale ai fini del trattamento di fine servizio e ciò costituisce “conseguente inequivoca conferma da parte dell'Istituto
delle disposizioni contenute nella precedente deliberazione” (Cass. n. 3775/2012, n. 6875/2015, n.
23619/2015). Rileva che Cass. S.U. 7158/2010, invocata da controparte e dal primo giudice, non ha disposto la disapplicazione del regolamento dell in termini generali ma soltanto limitatamente CP_1
4 alle disposizioni inerenti il computo delle voci a carattere fisso e continuativo e comunque non ha esaminato la specifica questione di diritto relativa all'art. 5, comma 1, L. 88/1989.
L'appellante lamenta, altresì, che il primo giudice ha erroneamente escluso che la contrattazione collettiva possa derogare alla disciplina legale del trattamento di fine servizio dei dipendenti degli enti pubblici non economici. Sul punto contesta la pertinenza e la correttezza del richiamo a Cass. 5892/2020, relativa ai dipendenti statali – per i quali non vale la disciplina dell'art. 13 L. 70/1975 bensì quella dell'art. 38 D.P.R. 1032/1973, che prevede una riserva di legge e un'elencazione tassativa delle voci computabili nell'indennità di buonuscita –, ed evidenzia che l'indennità di anzianità riconosciuta al personale degli enti pubblici non economici ha natura retributiva e non previdenziale. Sostiene che l'art. 42 CCNL quadriennio 2006-2009, sottoscritto il
21.07.2010 ossia successivamente a Cass. S.U. 7158/2010, aveva ribadito il diritto alla liquidazione dell'indennità di anzianità secondo la disciplina regolamentare effettivamente applicata presso l'ente del comparto. Osserva che la devoluzione della materia del trattamento di fine servizio alla contrattazione collettiva discende da vari interventi del legislatore (art. 2, comma 7, L. 335/1995; art. 40, comma 1, e art. 69, comma 1-2, D.Lgs. 165/2001) ed è stata affermata anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11156/2017).
2.2. Con il secondo motivo di appello il ha impugnato la sentenza per aver ritenuto Pt_1
l'indennità di specificità medica non rientrante nello “stipendio annuo complessivo” in violazione dell'art. 13 L. 70/1975.
L'appellante ribadisce che le indennità di specificità medica e di incarico quinquennale devono essere computate nel trattamento di fine servizio, in quanto configurabili come normale corrispettivo della prestazione lavorativa alla luce della giurisprudenza amministrativa. Rileva che
Cass. S.U. 7158/2010 – invocata da controparte e dal primo giudice – si è pronunciata in fattispecie diversa da quella del presente giudizio e comunque ha ritenuto “assimilabile alla voce stipendiale di
base le integrazioni retributive correlate all'anzianità del dipendente sulla base di normative di
generale applicazione”, estendendo la disciplina dell'art. 13 L. 70/1975 oltre gli scatti di anzianità e le classi stipendiali. Osserva che la valenza dell'indennità di specificità medica quale elemento retributivo fondamentale risulta dal CCNL e dall'accordo attuativo nonché dall'art. 19-bis D.L.
5 41/2021, conv. L. 69/2021.
2.3. Con il terzo motivo di appello il ha impugnato la sentenza per aver escluso la Pt_1
computabilità nel trattamento di fine servizio dell'indennità di specificità medica e dell'indennità di incarico quinquennale in violazione degli artt. 3 e 36 Cost.
L'appellante ribadisce la propria interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 13 L.
70/1975, alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale nn. 243/1993 e 159/2019 secondo cui le indennità di fine lavoro hanno natura retributiva, sicché le indennità di specificità medica e di incarico quinquennale devono essere computate nell'indennità di anzianità altrimenti si incorrerebbe nella violazione dell'art. 36 Cost. (principio di proporzionalità) e dell'art. 3 Cost. (principio di parità di trattamento) atteso che per i dirigenti sono sempre state computate le ulteriori indennità. Al riguardo richiama anche giurisprudenza di merito.
2.4. Con il quarto motivo di appello il ha impugnato la sentenza per aver ritenuto Pt_1
fondata la pretesa dell in violazione degli artt. 1429, 1431 e 1442 c.c. con falsa applicazione CP_1
dell'art. 2033 c.c.
L'appellante lamenta che il primo giudice non ha considerato la natura retributiva (e non previdenziale) del trattamento di fine servizio dei dipendenti degli enti pubblici non economici nonché
il regime privatistico del rapporto di lavoro degli stessi (ex D.Lgs. nn. 29/1993, 165/2001 e 82/2005).
Rileva che ciò comporta l'applicazione degli artt. 1429, comma 4, e 1431 c.c. al caso di specie e la non ripetibilità dell'asserito indebito ex art. 2033 c.c.
2.5. Con il quinto motivo di appello il ha impugnato la sentenza per aver Pt_1
falsamente applicato l'art. 2033 c.c. senza tutelare il legittimo affidamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 8/2023.
L'appellante si duole del fatto che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti per la sussistenza del “legittimo affidamento” alla definitività di quanto corrisposto, ai sensi dell'art. 1 del suddetto Protocollo come interpretato dalla
Corte europea e dalla Corte Costituzionale (sent. n. 8/2023). Evidenzia che peraltro la pretesa dell risulta inesigibile in quanto richiesta con modalità non conformi a buona fede oggettiva, CP_1
6 atteso che l'ente ha agito per il pagamento immediato integrale dell'intero importo senza rateizzazioni e senza alcuna considerazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'asserito debitore. Osserva che l'ente, per circa 40 anni dal regolamento n. 407/1982 e per circa 10 anni da
Cass. S.U. 7158/2010, ha continuato a computare le indennità de quibus ai fini del trattamento di fine servizio e nel caso di specie non ha neppure formulato alcuna valida riserva di ripetizione.
3. Si è costituito l contestando l'appello e chiedendone il rigetto. Precisa di aver CP_1
formulato riserva di ripetizione nel prospetto di liquidazione trasmesso alla Direzione Regionale.
Premette che il nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, confermato da
Cass. S.U. 7154/2010, interpreta l'art. 13 L. 70/1975 escludendo le voci retributive accessorie (tra cui le indennità de quibus) dal computo del trattamento di fine servizio;
ribadisce che tale disciplina non è derogabile né dai regolamenti degli enti pubblici non economici (Cass. S.U. 7154/2010) né
dalla contrattazione collettiva (Cass. n. 5892/2020); richiama giurisprudenza di merito sul punto (CdA
Milano n. 291/2023, CdA Genova n. 266/2021).
Quanto al primo motivo di appello, l'ente afferma che – alla luce della giurisprudenza di legittimità e di merito – l'art. 13 L. 70/1975 non è derogabile dal regolamento n. 407/1982 né dalla contrattazione collettiva.
Quanto al secondo motivo di appello, l'ente rileva che le indennità in questione non sono elementi fondamentali della retribuzione poiché sono qualificate nell'accordo attuativo del CCNL
come “componenti accessorie della retribuzione dei medici previdenziali”, non sono correlate all'anzianità di servizio e non sono previste da normativa generale.
Quanto al terzo motivo di appello, l'ente osserva che è irrilevante e inconferente al caso di specie la sentenza n. 243/1993 della Corte Costituzionale richiamata da controparte e che è
insussistente la problematica di legittimità costituzionale sotto il profilo della parità di trattamento.
Quanto al quarto motivo di appello, l'ente ne afferma l'infondatezza alla luce della stessa sentenza n. 8/2023 della Corte Costituzionale che ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti dell'art. 2033 c.c., ritenuto legittimo anche per il recupero dell'indebito retributivo.
Quanto al quinto motivo di appello, l'ente sostiene che non sussiste alcun “legittimo
7 affidamento” in quanto non vi è buona fede oggettiva del dott. a fronte della clausola di Pt_1
ripetizione e del carattere straordinario dell'attribuzione del trattamento di fine servizio.
4. All'udienza del 20.2.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni ulteriore questione.
6. I primi tre motivi di appello sono suscettibili di essere trattati congiuntamente, in quanto connessi, poiché vertono tutti in ordine alla ritenuta legittima inclusione delle due indennità per cui è
causa (indennità di specificità medica e indennità di incarico quinquennale) nella base di calcolo del trattamento di fine servizio.
6.1. Questa Corte aderisce, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo state addotte in questa sede argomentazioni tali da indurre a discostarsene, al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che include nella base di calcolo del trattamento di fine servizio solo lo stipendio complessivo annuo, da intendersi in senso tecnico-giuridico, quindi comprensivo solo dello stipendio tabellare e della sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari: “In tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai
dipendenti degli enti pubblici del c.d. parastato, l'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di
riordinamento di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del
trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei
rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non
abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 cod. civ.), non derogabile
neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità
pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato,
lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina della facoltà per il
dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento
quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve
ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua
8 integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari (quali l'indennità di
funzione ex art. 15, comma secondo, della legge n. 88 del 1989 e il compenso incentivante erogati
ai dipendenti dell' ) e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le CP_1
disposizioni di regolamenti, come quello dell' , prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto CP_1
o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e
continuativo” (Cass. civ. ss.uu. 7158/2010).
“In tema di indennità di buonuscita per i pubblici dipendenti già assunti alla data del 31
dicembre 1995, alla contrattazione collettiva è demandata solo la definizione delle modalità
applicative della normativa concernente il trattamento di fine rapporto, mentre la "nuova
regolamentazione contrattuale della materia", destinata a superare la previgente disciplina ex art.
72, comma 3, del d.lgs. n. 29 del 1993, trasfuso nell'art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, va
riferita ad un intervento complessivo di modifica del quadro normativo e non a meri interventi specifici
su taluni punti, sicché, attesa l'inderogabilità della normativa previdenziale nel cui ambito rientra tale
indennità, in difetto di specifiche disposizioni è preclusa all'autonomia collettiva l'inclusione di ulteriori
elementi retributivi nella relativa base di calcolo. (Nella specie, per un dirigente veterinario alle
dipendenze del Ministero della salute, in servizio al 31 dicembre 1995, è stata esclusa la
computabilità dell'indennità di specificità medica di cui all'art. 8 del c.c.n.l. integrativo del 30
settembre 1997 per la dirigenza comparto ministeri)” (Cass. civ. 24673/2016).
Si tratta di orientamento definito “diritto vivente” e non irragionevole dalla recente sentenza della Corte Cost. 73/2024 (che, seppur riferita alla posizione degli avvocati dipendenti degli enti pubblici non economici, ha, tuttavia, espresso alcune considerazioni di carattere generale e applicabili anche in questa sede). In particolare, la predetta sentenza della Corte Cost. ha ribadito :
“Il concetto di stipendio utile alla determinazione dell'indennità di anzianità indicato dal diritto vivente
è coerente con il contenuto precettivo e con la ratio della disposizione in scrutinio e concorda con la
logica di fondo della legge n. 70 del 1975 e, più in generale, dell'ordinamento del pubblico impiego
non contrattualizzato in cui essa si inscrive. Parimenti rispondente alle linee sistematiche di tali
discipline è l'affermazione di principio secondo la quale la regola espressa dall'art. 13 della legge n.
9 ....
5.2.– Ciò posto, la qualificazione giuridica cristallizzatasi nel diritto vivente oggetto di censura
valorizza congruamente le specificità connotative del termine «stipendio» impiegato nell'art. 13 della
legge n. 70 del 1975, il quale non può essere considerato come sinonimo di retribuzione, ma deve
essere inteso nella sua specifica valenza assunta nel contesto della legge di riforma del parastato
e, più in generale, nella disciplina del pubblico impiego.”.
6.2. Per quanto precede, le argomentazioni di parte appellante sulla asserita natura fissa e continuativa delle indennità in discorso sono generiche sia alla luce della puntuale analisi delle
CP_ previsioni della contrattazione collettiva svolta dall sin dal primo grado, sia alla luce della giurisprudenza richiamata, in quanto non superano la decisiva ratio decidendi per cui si tratta di voci che non fanno parte dello stipendio tabellare o di istituti che valorizzano l'anzianità di servizio. Parte
appellante non ha specificamente addotto alcuna circostanza di fatto o di diritto tale da ribaltare, sul punto, la sentenza impugnata.
7. Il quarto e il quinto motivo di appello sono suscettibili di essere trattati congiuntamente in quanto connessi e relativi alla ripetibilità dell'indebito per cui è causa.
Anche nella prospettiva di parte appellante, secondo la quale l'indennità di fine servizio ha natura retributiva, non trova applicazione la disciplina ex artt. 1429 c.c., inconferente nel caso di specie in quanto disciplina la rilevanza dell'errore di diritto nell'annullamento del contratto. Sicchè,
per le medesime ragioni, risulta inconferente
Cass. n.16088 del 2021 che ha statuito in ordine alla ripetibilità del compenso pattuito dalle parti in misura superiore a quello minimo previsto dal contratto collettivo. In relazione a tale fattispecie, la
Suprema Corte ha stabilito che il datore di lavoro che richieda la restituzione delle somme erogate in eccesso rispetto alle retribuzioni minime previste dal contratto collettivo non può limitarsi a provare che il suddetto contratto prevede, per le prestazioni svolte, retribuzioni inferiori, ma deve dimostrare che la maggiore retribuzione erogata è stata frutto di un errore essenziale e riconoscibile dell'altro contraente, ossia di un errore che presenti i requisiti di cui agli artt. 1429 e 1431 c.c.
Come detto, tuttavia, non è questo il caso di specie, posto che l'erogazione del trattamento di fine servizio in misura superiore al dovuto non è imputabile ad un accordo tra le parti, bensì ad un
10 atteggiamento prudenziale dell che, in attesa della stabilizzazione della giurisprudenza in CP_1
materia ha erogato anche la quota corrispondente alle voci “indennità di specificità medica e indennità di incarico quinquennale”, come emerge dalla liquidazione con riserva di ripetizione inviata alla Direzione Regionale e alla sede di Treviso (doc. 1, 2 e 3 ). CP_1
Alcuna disparità di trattamento, inoltre, sussiste rispetto ai dipendenti dello Stato in relazione alla disciplina dettata dal D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Ed invero, come del resto allega anche parte appellante, anche in base a tale disciplina gli atti di liquidazione dell'indennità di buonuscita possono essere modificati o rettificati d'ufficio quando “b) vi sia stato errore …. nel calcolo
dell'indennità di buonuscita o dell'assegno vitalizio” (v. pag. 23 dell'appello).
Del resto, come già emerso, l non è incorso di un errore di diritto ma ha prudenzialmente CP_1
erogato, con riserva di ripetizione, la quota di trattamento di fine servizio corrispondente alle indennità per cui è causa.
Quanto al richiamo dei principi sanciti da Corte Cost. 8/2023, tale sentenza attiene all'indebito previdenziale non pensionistico, ancorchè richiami la giurisprudenza della Corte EDU che,
nell'ambito della ripetizione di indebiti retributivi e previdenziali erogati da soggetti pubblici, ha interpretato l'art. 1 Prot. addiz. CEDU.
In ogni caso, non si configura in capo al un legittimo affidamento tutelabile o, comunque, Pt_1
un'interferenza sproporzionata nei confronti di tale affidamento, avuto riguardo: - al relativamente ridotto intervallo temporale (tenuto conto delle dimensioni dell'ente pubblico in questione) intercorso tra la liquidazione della prima rata del TFS (agosto 2016, doc. 1 ), pacificamente pagata a CP_1
settembre dello stesso anno (doc. 7 ) e la lettera di riliquidazione della prestazione, del CP_1
novembre 2019 (v. doc. 8 ); - all'insussistenza del requisito del carattere sproporzionato del CP_1
sacrificio richiesto all'accipiens, posto che l'indebito per cui è causa ammonta a circa euro 42.000,00,
a fronte di un importo complessivamente erogato di euro 176.783,04 (v. quietanze di pagamenti;
né
si allegano particolari situazioni di fragilità, né si allegano richieste di rateizzazione non accolte); -
l'inconfigurabilità di un'erogazione effettuata in relazione a una attività lavorativa ordinaria, ma anzi la sussistenza di una erogazione “isolata o occasionale”, qual è l'indennità di fine servizio, erogata una sola volta in relazione al singolo rapporto di lavoro (ancorchè, in tre rate, come nel caso di
11 specie).
A fronte di tali circostanze, che attengono allo specifico rapporto , non risulta CP_3
decisiva la circostanza, esterna a tale rapporto, che l , dopo le prime citate pronunce della CP_1
Cassazione in materia (2010), abbia atteso alcuni anni prima di recepire il nuovo orientamento.
L'originaria liquidazione del trattamento di fine servizio del è del 2016 ed un arco Pt_1
temporale di circa 6 anni ai fini della verifica del consolidamento dell'orientamento, tenuto conto delle dimensioni dell e del verosimile alto numero dei trattamenti da riliquidare (in ipotesi di CP_1
accoglimento del nuovo orientamento) , non appare irragionevole.
Del resto, l'art. 2033 c.c. è stato dichiarato legittimo dalla citata pronuncia della Corte Cost. e non prevede, quale elemento costitutivo della fattispecie, l'esplicita riserva di ripetizione.
8. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello deve essere rigettato.
9. Quanto alle spese di lite del grado di giudizio, per il principio della soccombenza devono essere poste a carico di . Parte_1
Sicché deve essere condannato alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 CP_1
di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M.
55/14 e ss. mod. in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa oltre al 15% per rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge.
10. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
12 2) condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro 6.946,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 20.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Paolo Talamo
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
70 del 1975 non può essere derogata dalla fonte regolamentare, né dall'autonomia collettiva.