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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/05/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
In persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al giorno 16.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.4605 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA promossa DA
nato il giorno 23.04.1956 in TORRE del GRECO ed ivi Parte_1 residente, C.F.: elettivamente domiciliato in TORRE CodiceFiscale_1
ANNUNZIATA alla via GINO ALFANI n.45 presso lo studio dell'avv. Salvatore BORZELLECA che lo rappresenta e difende come da procura in atti versata RICORRENTE
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Stefano AZZANO RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità civile.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con istanza di accertamento tecnico preventivo depositata, a norma degli artt. 442 e 445 bis, 1° comma, C.P.C., in data 15.06.2022, il sig. Parte_1
, sulla scorta dell'esito negativo della fase “amministrativa”, si rivolgeva
[...] al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento, la pensione o l'assegno di cui alla Legge n.118/971, i benefici previsti dalla Legge
1 n.104/1992, art. 3, comma 3°, e in ogni caso l'accertamento di una invalidità pari almeno al 67%.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la formale presa di posizione negativa dell' il Giudice dava ingresso a consulenza tecnica. CP_1
Il perito designato, tuttavia, restituiva carteggio con mandato inesitato per mancata presentazione a visita da parte del ricorrente.
Tale epilogo del sub-procedimento consulenziale veniva formalmente comunicato alle parti per gli eventuali rilievi di Legge.
In esito alla notifica del decreto di “avviso” all'uopo predisposto l'istante trasmetteva atto di dissenso.
Con ricorso depositato in cancelleria il 29 luglio 2024 il sig.
[...]
introduceva la domanda per il riconoscimento dei propri diritti Pt_1 connessi ai requisiti sanitari oggetto della preventiva verifica. Ad onta di ciò il Giudice della fase preventiva rendeva provvedimento conclusivo di
“rigetto” della domanda attorea sulla errata premessa della mancata instaurazione del Giudizio di merito successivo al “dissenso”.
Si costituiva anche nel Giudizio post-dissenso l' che resisteva alla CP_1 avversa iniziativa giudiziale chiedendone il rigetto per inammissibilità e, in ogni caso, per asserita infondatezza della domanda attorea.
Il contenzioso veniva mandato prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al giorno 16.05.2025, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (2)
Il ricorso va dichiarato inammissibile per irritualità “derivata” dell'iniziativa giudiziale di merito al vaglio del giudicante.
Ed invero, non risultano rispettati i termini stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti l'indennità di accompagnamento, la pensione, l'assegno, i benefici previsti dalla Legge n.104/1992, art. 3, comma 3°, in ogni caso il raggiungimento della soglia invalidante del 67%. Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 27 giugno 2024 a fronte della comunicazione del decreto di “avviso” in data 15 maggio 2024, oltre quindi il trentesimo giorno previsto dal meccanismo normativo. Il ricorso, pertanto, risulta introdotto in violazione delle disposizioni di cui ai commi 6°, 4° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C.
2 Ed invero, il termine previsto dal comma 4° e dal Giudice concesso è esplicitamente “perentorio” con la conseguenza che la sua mancata osservanza rende l'atto successivo processualmente intempestivo. Cioè a dire: tamquam non esset.
E' appena il caso di aggiungere che la disposizione di cui al 6° comma del medesimo articolo deve essere letta, pena la obiettiva incoerenza dell'intero impianto normativo, nel senso che soltanto la valida e tempestiva veicolazione del dissenso consente la fisiologica apertura del Giudizio “di merito”.
A margine, osserva il Giudice che non residuano margini di dubbio circa la tardività dell'inoltro del dissenso, il ricorrente avendo espressamente individuato, nella ricostruzione storica delle vicende procedimentali e processuali, la data di presentazione dell'atto, identificata appunto nel 27 giugno 2024. Del resto, le attestazioni telematiche delle varie fasi del procedimento lasciano sul campo solo “certezze”. A ciò aggiungasi la mancanza di contestazioni attoree. (3)
Obietta invece l'istante, con le note trasmesse il 9 marzo 2025, o per meglio dire sembra obiettare, che il meccanismo processuale di cui si è detto non è applicabile al caso di specie in quanto mancherebbe la premessa indispensabile costituita dal deposito dell'elaborato peritale.
Il rilievo rasenta la pretestuosità.
Con l'atto introduttivo del Giudizio di merito è stato lo stesso ricorrente a qualificare l'atto trasmesso il 27 giugno in termini di “dissenso” rispetto alle risultanze della CTU>. E che tale resti, formalmente e sostanzialmente, l'atto in disamina è dimostrato dalla circostanza che solo attraverso una tale iniziativa è possibile impedire la conclusione fisiologica del procedimento per ATP. Conclusione fisiologica che, evidentemente, resta tale anche laddove difetti un vero e proprio responso medico legale in quanto, per ragioni di solare evidenza, pure in questi casi la procedura necessariamente deve volgere al termine, a prescindere dalla tipologia del provvedimento finale. A meno che, appunto, una delle parti non si attivi per innescare la -solo eventuale- fase successiva, c.d. “di merito”.
A dimostrazione ulteriore della fondatezza “sistemica” di un tale approccio basti considerare l'effettiva consistenza della “dichiarazione di dissenso” veicolata il 27 giugno 2024 con la quale, naturalmente, l'interessato mirava ad evitare la valorizzazione terminativa delle risultanze peritali.
E', infine, appena il caso di segnalare che l'avviso di deposito ATP del 15 maggio 2024 includeva la precisazione che il termine di trenta giorni concesso per gli eventuali rilievi era perentorio. A norma di Legge. (4)
Naturalmente, la formale declaratoria di inammissibilità del ricorso veicolato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis C.P.C.
3 comporta ipso jure la necessità di formalizzare il destino decisionale della domanda attorea inerente il riconoscimento del requisito sanitario legittimante le prestazioni evocate con l'istanza in ATP.
All'uopo deve segnalarsi che il provvedimento di “rigetto” emesso il 9 agosto a chiusura della fase preventiva è stato revocato in limine litis in quanto reso sulla errata premessa della mancata iscrizione a ruolo del contenzioso post- dissenso. Esso è stato sostituito dal decreto di “non omologa” delle risultanze peritali, resosi nuovamente configurabile proprio alla luce del “dissenso” attoreo.
Ora, il nodo da sciogliere è il seguente. Se -come tutto lascia intendere- le determinazioni camerali concernenti la
“omologa” - “non omologa” del responso peritale possono essere assunte solo a chiusura della fase “preventiva”, laddove la verifica inerente la tempestività del dissenso, riflettendosi sull'accertamento circa la rituale introduzione del Giudizio di merito, non può essere anticipata in modo da bloccare in fieri l'iniziativa della parte dissenziente, evidente pare che, resosi necessario il provvedimento di “non omologa” per intervenuto “dissenso”, solo successivamente scrutinato come irregolare, residua ineludibilmente la esplicitazione di una decisione sulla originaria domanda con cui l'attore sollecitava il riconoscimento del requisito sanitario. Decisione che non sembra possa dirsi inglobata nella pronuncia di inammissibilità, chiaramente incentrata su uno scrutinio processuale il cui esito negativo non consente alcuna ulteriore verifica di merito.
Ebbene, una tale verifica, stante la irritualità della introduzione del Giudizio strutturato per la “messa in discussione” dei risultati medico-legali già raggiunti, si “ritrae” su quella effettuata nella fase preventiva.
Se non che, nel caso di specie l'accertamento preventivo è stato paralizzato dalla mancata presentazione a visita del periziando. Evidentemente non è possibile in questa sede prendere in esame le argomentazioni valorizzate con l'atto introduttivo “post-dissenso”.
Consegue che, processualmente ingiustificata la mancata presentazione a visita causativa del mancato approfondimento peritale, residua l'impossibilità dell'analisi medico legale attraverso cui verificare l'esistenza e la pregnanza delle menomazioni denunciate dal e, pertanto, la sussistenza del Parte_1 requisito sanitario legittimante la pretesa fatta valere. Di qui l'ineludibile “rigetto” della domanda attorea per la verificata impossibilità di portare in emersione un quadro clinico-menomativo idoneo a suffragare le rivendicate di prestazioni.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili a norma di Legge avuto riguardo alle allegazioni attoree vagliate alla luce di quanto attestato nella pregressa fase preventiva.
Nulla per le spese di consulenza tecnica di ufficio.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso veicolato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6°, 4° e 1°, C.P.C.;
2. rigetta la domanda attorea funzionale al riconoscimento delle prestazioni e dei benefici rivendicati;
3. dichiara irripetibili a norma di Legge le spese di lite;
4. nulla per le spese inerenti la consulenza tecnica di ufficio espletata durante la fase “preventiva”.
TORRE ANNUNZIATA, 20/05/2025.
Il Giudice Dott. Dionigio VERASANI
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
In persona del dottor Dionigio VERASANI ed in funzione di Giudice del Lavoro, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al giorno 16.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.4605 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA promossa DA
nato il giorno 23.04.1956 in TORRE del GRECO ed ivi Parte_1 residente, C.F.: elettivamente domiciliato in TORRE CodiceFiscale_1
ANNUNZIATA alla via GINO ALFANI n.45 presso lo studio dell'avv. Salvatore BORZELLECA che lo rappresenta e difende come da procura in atti versata RICORRENTE
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55, rappresentato e difeso, come da procura generale alle liti per atto notarile, dall'avv. Stefano AZZANO RESISTENTE
OGGETTO: prestazioni da invalidità civile.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente richiamati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con istanza di accertamento tecnico preventivo depositata, a norma degli artt. 442 e 445 bis, 1° comma, C.P.C., in data 15.06.2022, il sig. Parte_1
, sulla scorta dell'esito negativo della fase “amministrativa”, si rivolgeva
[...] al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA chiedendo la verifica, appunto preventiva, dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento, la pensione o l'assegno di cui alla Legge n.118/971, i benefici previsti dalla Legge
1 n.104/1992, art. 3, comma 3°, e in ogni caso l'accertamento di una invalidità pari almeno al 67%.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio con la formale presa di posizione negativa dell' il Giudice dava ingresso a consulenza tecnica. CP_1
Il perito designato, tuttavia, restituiva carteggio con mandato inesitato per mancata presentazione a visita da parte del ricorrente.
Tale epilogo del sub-procedimento consulenziale veniva formalmente comunicato alle parti per gli eventuali rilievi di Legge.
In esito alla notifica del decreto di “avviso” all'uopo predisposto l'istante trasmetteva atto di dissenso.
Con ricorso depositato in cancelleria il 29 luglio 2024 il sig.
[...]
introduceva la domanda per il riconoscimento dei propri diritti Pt_1 connessi ai requisiti sanitari oggetto della preventiva verifica. Ad onta di ciò il Giudice della fase preventiva rendeva provvedimento conclusivo di
“rigetto” della domanda attorea sulla errata premessa della mancata instaurazione del Giudizio di merito successivo al “dissenso”.
Si costituiva anche nel Giudizio post-dissenso l' che resisteva alla CP_1 avversa iniziativa giudiziale chiedendone il rigetto per inammissibilità e, in ogni caso, per asserita infondatezza della domanda attorea.
Il contenzioso veniva mandato prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al giorno 16.05.2025, il Giudice assegnava la causa a sentenza.
= = = (2)
Il ricorso va dichiarato inammissibile per irritualità “derivata” dell'iniziativa giudiziale di merito al vaglio del giudicante.
Ed invero, non risultano rispettati i termini stabiliti dalla Legge per la valida veicolazione della domanda avente ad oggetto prestazioni da invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, pensione di inabilità e assegno di invalidità ex Legge n.222/984, nel caso di specie inerenti l'indennità di accompagnamento, la pensione, l'assegno, i benefici previsti dalla Legge n.104/1992, art. 3, comma 3°, in ogni caso il raggiungimento della soglia invalidante del 67%. Si evince, infatti, dalla documentata progressione degli accadimenti procedimentali e processuali che il c.d. “dissenso” dalle conclusioni peritali preventive è stato veicolato il giorno 27 giugno 2024 a fronte della comunicazione del decreto di “avviso” in data 15 maggio 2024, oltre quindi il trentesimo giorno previsto dal meccanismo normativo. Il ricorso, pertanto, risulta introdotto in violazione delle disposizioni di cui ai commi 6°, 4° e 1° dell'art. 445 bis C.P.C.
2 Ed invero, il termine previsto dal comma 4° e dal Giudice concesso è esplicitamente “perentorio” con la conseguenza che la sua mancata osservanza rende l'atto successivo processualmente intempestivo. Cioè a dire: tamquam non esset.
E' appena il caso di aggiungere che la disposizione di cui al 6° comma del medesimo articolo deve essere letta, pena la obiettiva incoerenza dell'intero impianto normativo, nel senso che soltanto la valida e tempestiva veicolazione del dissenso consente la fisiologica apertura del Giudizio “di merito”.
A margine, osserva il Giudice che non residuano margini di dubbio circa la tardività dell'inoltro del dissenso, il ricorrente avendo espressamente individuato, nella ricostruzione storica delle vicende procedimentali e processuali, la data di presentazione dell'atto, identificata appunto nel 27 giugno 2024. Del resto, le attestazioni telematiche delle varie fasi del procedimento lasciano sul campo solo “certezze”. A ciò aggiungasi la mancanza di contestazioni attoree. (3)
Obietta invece l'istante, con le note trasmesse il 9 marzo 2025, o per meglio dire sembra obiettare, che il meccanismo processuale di cui si è detto non è applicabile al caso di specie in quanto mancherebbe la premessa indispensabile costituita dal deposito dell'elaborato peritale.
Il rilievo rasenta la pretestuosità.
Con l'atto introduttivo del Giudizio di merito è stato lo stesso ricorrente a qualificare l'atto trasmesso il 27 giugno in termini di “dissenso” rispetto alle risultanze della CTU>. E che tale resti, formalmente e sostanzialmente, l'atto in disamina è dimostrato dalla circostanza che solo attraverso una tale iniziativa è possibile impedire la conclusione fisiologica del procedimento per ATP. Conclusione fisiologica che, evidentemente, resta tale anche laddove difetti un vero e proprio responso medico legale in quanto, per ragioni di solare evidenza, pure in questi casi la procedura necessariamente deve volgere al termine, a prescindere dalla tipologia del provvedimento finale. A meno che, appunto, una delle parti non si attivi per innescare la -solo eventuale- fase successiva, c.d. “di merito”.
A dimostrazione ulteriore della fondatezza “sistemica” di un tale approccio basti considerare l'effettiva consistenza della “dichiarazione di dissenso” veicolata il 27 giugno 2024 con la quale, naturalmente, l'interessato mirava ad evitare la valorizzazione terminativa delle risultanze peritali.
E', infine, appena il caso di segnalare che l'avviso di deposito ATP del 15 maggio 2024 includeva la precisazione che il termine di trenta giorni concesso per gli eventuali rilievi era perentorio. A norma di Legge. (4)
Naturalmente, la formale declaratoria di inammissibilità del ricorso veicolato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis C.P.C.
3 comporta ipso jure la necessità di formalizzare il destino decisionale della domanda attorea inerente il riconoscimento del requisito sanitario legittimante le prestazioni evocate con l'istanza in ATP.
All'uopo deve segnalarsi che il provvedimento di “rigetto” emesso il 9 agosto a chiusura della fase preventiva è stato revocato in limine litis in quanto reso sulla errata premessa della mancata iscrizione a ruolo del contenzioso post- dissenso. Esso è stato sostituito dal decreto di “non omologa” delle risultanze peritali, resosi nuovamente configurabile proprio alla luce del “dissenso” attoreo.
Ora, il nodo da sciogliere è il seguente. Se -come tutto lascia intendere- le determinazioni camerali concernenti la
“omologa” - “non omologa” del responso peritale possono essere assunte solo a chiusura della fase “preventiva”, laddove la verifica inerente la tempestività del dissenso, riflettendosi sull'accertamento circa la rituale introduzione del Giudizio di merito, non può essere anticipata in modo da bloccare in fieri l'iniziativa della parte dissenziente, evidente pare che, resosi necessario il provvedimento di “non omologa” per intervenuto “dissenso”, solo successivamente scrutinato come irregolare, residua ineludibilmente la esplicitazione di una decisione sulla originaria domanda con cui l'attore sollecitava il riconoscimento del requisito sanitario. Decisione che non sembra possa dirsi inglobata nella pronuncia di inammissibilità, chiaramente incentrata su uno scrutinio processuale il cui esito negativo non consente alcuna ulteriore verifica di merito.
Ebbene, una tale verifica, stante la irritualità della introduzione del Giudizio strutturato per la “messa in discussione” dei risultati medico-legali già raggiunti, si “ritrae” su quella effettuata nella fase preventiva.
Se non che, nel caso di specie l'accertamento preventivo è stato paralizzato dalla mancata presentazione a visita del periziando. Evidentemente non è possibile in questa sede prendere in esame le argomentazioni valorizzate con l'atto introduttivo “post-dissenso”.
Consegue che, processualmente ingiustificata la mancata presentazione a visita causativa del mancato approfondimento peritale, residua l'impossibilità dell'analisi medico legale attraverso cui verificare l'esistenza e la pregnanza delle menomazioni denunciate dal e, pertanto, la sussistenza del Parte_1 requisito sanitario legittimante la pretesa fatta valere. Di qui l'ineludibile “rigetto” della domanda attorea per la verificata impossibilità di portare in emersione un quadro clinico-menomativo idoneo a suffragare le rivendicate di prestazioni.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili a norma di Legge avuto riguardo alle allegazioni attoree vagliate alla luce di quanto attestato nella pregressa fase preventiva.
Nulla per le spese di consulenza tecnica di ufficio.
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P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso veicolato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 442 e 445 bis, commi 6°, 4° e 1°, C.P.C.;
2. rigetta la domanda attorea funzionale al riconoscimento delle prestazioni e dei benefici rivendicati;
3. dichiara irripetibili a norma di Legge le spese di lite;
4. nulla per le spese inerenti la consulenza tecnica di ufficio espletata durante la fase “preventiva”.
TORRE ANNUNZIATA, 20/05/2025.
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