Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Articolo 3 della Legge 24 luglio 1993, n. 304
Articolo 2
- Legge 24 luglio 1993, n. 304
Articolo 3 della Legge 24 luglio 1993, n. 304
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20 agosto 1993
20 agosto 1993
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