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Articolo 3 della Legge 24 luglio 1993, n. 304
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Legge 24 luglio 1993, n. 304
Articolo 3 della Legge 24 luglio 1993, n. 304
Versione
20 agosto 1993
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Entrata in vigore il 20 agosto 1993
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