TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/10/2025, n. 2768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2768 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1882/2019
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
UDIENZA DEL 16.10.2025
Il Giudice,
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281
sexies c.p.c. all'udienza del 16.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127
ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.,
come di seguito.
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Valeria Rossi, pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1882/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di Parte_1
citazione in appello, dall'avv. Pasquale Formisano, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Nola, alla via Camillo de' Notaris n. 19;
APPELLANTE
E
n persona dei s. r.ti p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_1
alle liti a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore del 28.06.2024, dall'avv. Antonella Mazzeo e dall'avv. Lorenza Mazzeo, presso lo studio delle quali è elettivamente domiciliata in Napoli, alla Piazza Giacomo Matteotti n. 7;
APPELLATA
E
, residente in [...]; CP_2
APPELLATA CONTUMACE
pagina 2 di 8 OGGETTO: appello avverso sentenza n. 4206/2018 emessa dal Giudice di Pace di
Nola.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 4206/2018, resa dal Giudice di Pace di Nola, il quale rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
In particolare, l'attore in primo grado conveniva innanzi al Giudice di Pace di Nola la propria compagnia assicuratrice nonché, la Sig.ra chiedendo Controparte_1 CP_2
di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di quest'ultima nella causazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti.
L'attrice lamentava, infatti, che in data 16.03.15 ore 18,15 circa il suo veicolo CitroenC1 tg. DD 691 MD, mentre transitava nel comune di Terzigno alla via Luigi Vanvitelli, giunto all'intersezione con Viale dei Gelsomini, veniva urtato e danneggiato dalla vettura Ford Galaxy tg. DB 153 NJ di proprietà dalla conducete Deduceva, CP_2
in particolare, che la Ford Galaxy, proveniente dal Viale dei Gelsomini, non si arrestava al segnale di “stop” e urtava con il lato anteriore sinistro quello anteriore destro della
Citroen, che per effetto riportava un danno di euro 1.200,00.
Nonostante sia stata regolarmente citata, la convenuta responsabile civile restava contumace, mentre si costituiva in giudizio la che eccepiva l'improcedibilità CP_1
della domanda per difetto nella prodotta messa in mora dei requisiti di cui agli artt. 145 e
148 codice delle assicurazioni;
l'improcedibilità per assenza di nesso causale tra i danni evidenziati e l'evento dedotto in lite, e nel merito contestava l'infondatezza della pretesa in quanto non provata. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea.
Conclusasi la fase istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Giudice di Pace di Nola emetteva sentenza n. 4206/2018 con la quale rigettava la domanda, ritenendo pagina 3 di 8 non provata la dinamica del sinistro, stante la lacunosità della deposizione resa e l'inattendibilità del teste escusso.
Avverso la pronuncia ha proposto il presente gravame, eccependo la Parte_1
manifesta illogicità, insufficienza, e contraddittorietà della motivazione della sentenza;
nonché, contestando ancora la decisione del Giudice di prime cure per l'errata valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla dinamica del sinistro e per violazione dell'art. 116 c.p.c. Ciò in quanto, la , benché, formalmente intimata a CP_2
rendere il deferito interrogatorio formale, restava assente, e conseguenzialmente ammetteva i fatti dedotti in citazione.
Concludeva, pertanto, per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, chiedeva di accogliere la domanda proposta in primo grado e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento, in favore della parte istante della Controparte_1
somma di euro 1.200,00, con vittoria di spese.
Si costituiva la la quale deduceva l'improcedibilità ed inammissibilità Controparte_1
dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché l'infondatezza dei motivi, chiedendone il rigetto con vittoria di spese. In via subordinata, senza rinunciare alle preliminari e assorbenti eccezioni in rito e di diritto, chiedeva la riduzione del risarcimento richiesto.
Disposta la rinotifica nei confronti di la stessa non si costituiva neppure nel CP_2
presente giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva fissata per l'udienza del
16.10.2025 (tenutasi secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.) per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt.
342 c.p.c. e 164 c.p.c.
pagina 4 di 8 Passando al merito, l'appello è infondato e va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione sollevata dall'appellante di insufficiente motivazione della sentenza impugnata risultando la stessa esaustivamente motivata sia con riguardo alla distribuzione dell'onere della prova, sia per quanto attiene alla ricostruzione del fatto.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito. È quindi sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (cfr. Cass. Sez. V, 2 aprile 2020 n. 7662).
Passando al secondo motivo di appello, va osservato che la doglianza posta dall'appellante a fondamento dello spiegato gravame attiene all'errata valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo Giudice, con particolare riferimento alla dinamica del sinistro ed al conseguente giudizio di inattendibilità della deposizione testimoniale resa dalla teste nel corso del giudizio di primo grado.
Ebbene, anche la predetta doglianza è infondata.
Come correttamente rilevato dal primo Giudice, infatti, il reso istruttorio del giudizio di primo grado risulta inidoneo a fondare la domanda attorea, non essendo stato possibile accertare la responsabilità del veicolo Ford Galaxy tg. DB 153 NJ nella causazione del sinistro per cui è causa, e risultando, invero, sfornita di prova la stessa presenza del veicolo sul luogo stesso.
In particolare, la responsabilità della appellata contumace responsabile civile dovrebbe trovare riscontro nella sola laconica testimonianza resa dall'unico teste escusso per parte pagina 5 di 8 attrice, , la cui presenza sul luogo del sinistro, peraltro, non è stata in Testimone_1
alcun modo provata.
A ben vedere, infatti, la testimonianza resa dal teste si è rilevata contraddittoria rispetto a quanto ricostruito dall'appellante nell'atto di citazione atteso che il teste, narrando l'accaduto, chiaramente riferisce che, alla guida della Ford, vi era un conducente di sesso maschile: “dopo l'impatto è sceso dal Ford Galaxy un cittadino straniero, forse un cittadino di origine cinese” … “dopo poco si è rimesso in auto e si è allontanato”; laddove l'attrice riferisce che la Ford era nell'occasione condotta dalla signora CP_2
proprietaria del veicolo.
[...]
D'altro canto, poco significativa risulta anche l'ulteriore circostanza della mancata comparizione della all'udienza fissata per il relativo interrogatorio formale. CP_2
Tale vicenda processuale non può evidentemente costituire prova legale delle circostanze indicate nel deferito interrogatorio formale considerato che, in tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova. Con la conseguenza che “la mancata comparizione della parte a rendere il deferito interrogatorio giammai può condurre a ritenere provati i fatti ivi dedotti ove la domanda della controparte sia del tutto sfornita di qualsivoglia elemento documentale a supporto delle formulate richieste, pertanto rimaste a livello di mera asserzione, (cfr. ex multis Tribunale Ascoli Piceno,
28.05.2019, n.393).
Dunque, la mancata comparizione può sicuramente costituire un indizio, ma da sola non
è sufficiente a dimostrare i fatti, se non è opportunamente riscontrata da ulteriori elementi probatori dedotti dalla parte.
pagina 6 di 8 Nel caso di specie, unico elemento di riscontro dovrebbe individuarsi nelle dichiarazioni dell'unico teste, che, come detto, risultano inattendibili e sicuramente non sufficienti a provare l'effettivo verificarsi dell'evento nelle modalità dedotte dall'appellata.
Sulla scorta della palmare discrepanza degli elementi istruttori acquisiti nel corso del primo giudizio, il presente gravame va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Le spese di lite seguono la soccombenza, quanto all'appellata e si Controparte_1
liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M.
n. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
L'appellante va, inoltre, condannata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n.
228 del 2012, il quale testualmente recita che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
Nulla per le spese a favore della stante la contumacia dell'appellata. CP_2
PQM
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così decide:
1) Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di Nola n. 4206/2018.
2) Condanna l'appellante pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
dell'appellata che si liquidano in euro 1.278,00 per compensi, Controparte_1
pagina 7 di 8 oltre al rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito;
3) Condanna l'appellante, ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
4) Nulla per le spese nei confronti dell'appellata stante la contumacia CP_2
della stessa.
Nola, il 16.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
UDIENZA DEL 16.10.2025
Il Giudice,
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281
sexies c.p.c. all'udienza del 16.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127
ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.,
come di seguito.
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Valeria Rossi, pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1882/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di Parte_1
citazione in appello, dall'avv. Pasquale Formisano, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Nola, alla via Camillo de' Notaris n. 19;
APPELLANTE
E
n persona dei s. r.ti p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_1
alle liti a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore del 28.06.2024, dall'avv. Antonella Mazzeo e dall'avv. Lorenza Mazzeo, presso lo studio delle quali è elettivamente domiciliata in Napoli, alla Piazza Giacomo Matteotti n. 7;
APPELLATA
E
, residente in [...]; CP_2
APPELLATA CONTUMACE
pagina 2 di 8 OGGETTO: appello avverso sentenza n. 4206/2018 emessa dal Giudice di Pace di
Nola.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 4206/2018, resa dal Giudice di Pace di Nola, il quale rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
In particolare, l'attore in primo grado conveniva innanzi al Giudice di Pace di Nola la propria compagnia assicuratrice nonché, la Sig.ra chiedendo Controparte_1 CP_2
di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di quest'ultima nella causazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti.
L'attrice lamentava, infatti, che in data 16.03.15 ore 18,15 circa il suo veicolo CitroenC1 tg. DD 691 MD, mentre transitava nel comune di Terzigno alla via Luigi Vanvitelli, giunto all'intersezione con Viale dei Gelsomini, veniva urtato e danneggiato dalla vettura Ford Galaxy tg. DB 153 NJ di proprietà dalla conducete Deduceva, CP_2
in particolare, che la Ford Galaxy, proveniente dal Viale dei Gelsomini, non si arrestava al segnale di “stop” e urtava con il lato anteriore sinistro quello anteriore destro della
Citroen, che per effetto riportava un danno di euro 1.200,00.
Nonostante sia stata regolarmente citata, la convenuta responsabile civile restava contumace, mentre si costituiva in giudizio la che eccepiva l'improcedibilità CP_1
della domanda per difetto nella prodotta messa in mora dei requisiti di cui agli artt. 145 e
148 codice delle assicurazioni;
l'improcedibilità per assenza di nesso causale tra i danni evidenziati e l'evento dedotto in lite, e nel merito contestava l'infondatezza della pretesa in quanto non provata. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea.
Conclusasi la fase istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Giudice di Pace di Nola emetteva sentenza n. 4206/2018 con la quale rigettava la domanda, ritenendo pagina 3 di 8 non provata la dinamica del sinistro, stante la lacunosità della deposizione resa e l'inattendibilità del teste escusso.
Avverso la pronuncia ha proposto il presente gravame, eccependo la Parte_1
manifesta illogicità, insufficienza, e contraddittorietà della motivazione della sentenza;
nonché, contestando ancora la decisione del Giudice di prime cure per l'errata valutazione delle risultanze istruttorie in ordine alla dinamica del sinistro e per violazione dell'art. 116 c.p.c. Ciò in quanto, la , benché, formalmente intimata a CP_2
rendere il deferito interrogatorio formale, restava assente, e conseguenzialmente ammetteva i fatti dedotti in citazione.
Concludeva, pertanto, per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, chiedeva di accogliere la domanda proposta in primo grado e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento, in favore della parte istante della Controparte_1
somma di euro 1.200,00, con vittoria di spese.
Si costituiva la la quale deduceva l'improcedibilità ed inammissibilità Controparte_1
dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché l'infondatezza dei motivi, chiedendone il rigetto con vittoria di spese. In via subordinata, senza rinunciare alle preliminari e assorbenti eccezioni in rito e di diritto, chiedeva la riduzione del risarcimento richiesto.
Disposta la rinotifica nei confronti di la stessa non si costituiva neppure nel CP_2
presente giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva fissata per l'udienza del
16.10.2025 (tenutasi secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.) per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt.
342 c.p.c. e 164 c.p.c.
pagina 4 di 8 Passando al merito, l'appello è infondato e va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione sollevata dall'appellante di insufficiente motivazione della sentenza impugnata risultando la stessa esaustivamente motivata sia con riguardo alla distribuzione dell'onere della prova, sia per quanto attiene alla ricostruzione del fatto.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito. È quindi sufficiente quella motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (cfr. Cass. Sez. V, 2 aprile 2020 n. 7662).
Passando al secondo motivo di appello, va osservato che la doglianza posta dall'appellante a fondamento dello spiegato gravame attiene all'errata valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo Giudice, con particolare riferimento alla dinamica del sinistro ed al conseguente giudizio di inattendibilità della deposizione testimoniale resa dalla teste nel corso del giudizio di primo grado.
Ebbene, anche la predetta doglianza è infondata.
Come correttamente rilevato dal primo Giudice, infatti, il reso istruttorio del giudizio di primo grado risulta inidoneo a fondare la domanda attorea, non essendo stato possibile accertare la responsabilità del veicolo Ford Galaxy tg. DB 153 NJ nella causazione del sinistro per cui è causa, e risultando, invero, sfornita di prova la stessa presenza del veicolo sul luogo stesso.
In particolare, la responsabilità della appellata contumace responsabile civile dovrebbe trovare riscontro nella sola laconica testimonianza resa dall'unico teste escusso per parte pagina 5 di 8 attrice, , la cui presenza sul luogo del sinistro, peraltro, non è stata in Testimone_1
alcun modo provata.
A ben vedere, infatti, la testimonianza resa dal teste si è rilevata contraddittoria rispetto a quanto ricostruito dall'appellante nell'atto di citazione atteso che il teste, narrando l'accaduto, chiaramente riferisce che, alla guida della Ford, vi era un conducente di sesso maschile: “dopo l'impatto è sceso dal Ford Galaxy un cittadino straniero, forse un cittadino di origine cinese” … “dopo poco si è rimesso in auto e si è allontanato”; laddove l'attrice riferisce che la Ford era nell'occasione condotta dalla signora CP_2
proprietaria del veicolo.
[...]
D'altro canto, poco significativa risulta anche l'ulteriore circostanza della mancata comparizione della all'udienza fissata per il relativo interrogatorio formale. CP_2
Tale vicenda processuale non può evidentemente costituire prova legale delle circostanze indicate nel deferito interrogatorio formale considerato che, in tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova. Con la conseguenza che “la mancata comparizione della parte a rendere il deferito interrogatorio giammai può condurre a ritenere provati i fatti ivi dedotti ove la domanda della controparte sia del tutto sfornita di qualsivoglia elemento documentale a supporto delle formulate richieste, pertanto rimaste a livello di mera asserzione, (cfr. ex multis Tribunale Ascoli Piceno,
28.05.2019, n.393).
Dunque, la mancata comparizione può sicuramente costituire un indizio, ma da sola non
è sufficiente a dimostrare i fatti, se non è opportunamente riscontrata da ulteriori elementi probatori dedotti dalla parte.
pagina 6 di 8 Nel caso di specie, unico elemento di riscontro dovrebbe individuarsi nelle dichiarazioni dell'unico teste, che, come detto, risultano inattendibili e sicuramente non sufficienti a provare l'effettivo verificarsi dell'evento nelle modalità dedotte dall'appellata.
Sulla scorta della palmare discrepanza degli elementi istruttori acquisiti nel corso del primo giudizio, il presente gravame va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Ogni ulteriore considerazione si ritiene assorbita nelle motivazioni che precedono.
Le spese di lite seguono la soccombenza, quanto all'appellata e si Controparte_1
liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M.
n. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
L'appellante va, inoltre, condannata a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n.
228 del 2012, il quale testualmente recita che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
Nulla per le spese a favore della stante la contumacia dell'appellata. CP_2
PQM
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così decide:
1) Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di Nola n. 4206/2018.
2) Condanna l'appellante pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
dell'appellata che si liquidano in euro 1.278,00 per compensi, Controparte_1
pagina 7 di 8 oltre al rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore costituito;
3) Condanna l'appellante, ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
4) Nulla per le spese nei confronti dell'appellata stante la contumacia CP_2
della stessa.
Nola, il 16.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 8 di 8