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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/12/2024, n. 3825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3825 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore
Giudicedott. Alessandro Carra
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3634/2024 r.g.
TRA
Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Di Candia, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
CP 1
- RESISTENTE CONTUMACE-
OGGETTO: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 18.11.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.5.2024 Parte 1 deduceva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 13.8.2013 e di aver generato con il medesimo un figlio, nato in data [...]; evidenziava che, in ragione del venir meno della comunione materiale e spirituale, con decreto n.
9089/2022 pubblicato il 23.6.2022 R.G. 8592/2021 il Tribunale di Lecce avesse omologato la separazione della coppia e che i coniugi, sin da tale, risalente, momento avessero vissuto separati;
negava che sussistessero possibilità di riconciliazione ed instava affinchè fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio suindicato, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. All'udienza di prima comparizione compariva la sola ricorrente, nonostante la rituale evocazione in giudizio del resistente e, non essendo state formulate istanze istruttorie, veniva dato corso alla precisazione delle conclusioni;
il procuratore della ricorrente curava detto incombente, quindi rinunciava ai termini di cui all'art. 189 c.p.c., sicchè il giudizio veniva immediatamente trattenuto in decisione.
Le richieste formulate dalla parte ricorrente meritano accoglimento.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti lo scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. 1. 898/70, come modificato dalla 1. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione consensuale delle parti era stata omologata ed erano già decorsi sei mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente;
ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
In ordine ai rapporti tra la prole ed il padre, giovi osservare come debba trovare applicazione l'affido esclusivo del minore alla madre;
si rileva, in proposito, come integri condizione sufficiente per derogare alla regola dell'affidamento condiviso la sussistenza di una condizione di manifesta carenza o inidoneità
educativa di uno dei genitori tale da rendere l'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (cfr.
Cass. Civ. sent. n. 26587/2012).
La ricorrente, all'udienza di prima comparizione, ha dichiarato che padre e figlio non si vedano da circa
4/5 anni, né si sentano telefonicamente;
ha dato atto dell'integrale inottemperanza del medesimo alle obbligazioni di carattere economico poste a suo carico in sede di separazione e dell'impossibilità di acquisire le autorizzazioni del medesimo relative ad esigenze connesse alla frequenza scolastica ed ai trattamenti sanitari;
il resistente, non comparendo pur a fronte delle contestazioni in ordine all'adeguato espletamento del proprio ruolo genitoriale, ha manifestato una perdurante e completa indifferenza per le vicende relative al minore.
Questi, pertanto, resterà affidato in via esclusiva alla madre, con cui risiederà presso l'abitazione della medesima e potrà frequentare il padre in spazio neutro, previo sollecito di quest'ultimo ai Servizi Sociali di Galatina, secondo il calendario che i medesimi vorranno predisporre, stante la risalente e perdurante assenza di rapporto tra i due.
Appaiono, inoltre, rinvenibili i presupposti legittimanti il ricorso all'affido esclusivo rafforzato con riferimento alle scelte scolastiche e di salute del minore, risultando a tal fine dirimente l'assenza e conseguente inerzia del padre rispetto all'esercizio delle prerogative genitoriali, essendo state evidenziate specifiche circostanze che consentano di ritenere la materiale gestione del minore da parte della madre, quale affidataria esclusiva, di fatto ostacolata dalla necessità di interazione con il padre.
Ancora, quanto ai profili economici tra padre e prole, in assenza di qualsivoglia indicazione in ordine alle condizioni reddituali del resistente, deve disporsi il versamento in favore della madre della somma di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore;
tale somma, da corrispondersi entro il giorno
5 di ogni mese, dovrà essere annualmente rivalutata sulla base dell'indice Istat.
L' CP 1 dovrà, altresì, versare la quota pari al 50% delle spese straordinarie relative al figlio, intendendosi tali gli esborsi, indifferibili ovvero previamente concordati e documentati, da individuarsi sulla base del
Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 13.8.20013 in Castrignano de'
Greci (Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel comune al n. 4 parte I anno 2013;
b) dispone l'affido esclusivo del minore in favore della madre, con cui il medesimo risiederà;
c) Dispone che la ricorrente possa autonomamente dare corso alle scelte relative alle necessità scolastiche e terapeutiche del minore;
d) Dispone che il diritto di visita paterno venga esercitato in spazio neutro, previa richiesta ad opera del genitore suddetto ai Servizi Sociali di Galatina;
e) Dispone che il resistente corrisponda in favore del ricorrente, a titolo di contributo per il sostentamento del figlio, entro il 15 di ogni mese, la somma di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice istat;
f) pone a carico di ciascuno dei genitori il 50% delle spese straordinarie inerenti la prole, da individuarsi in base alle indicazioni contenute nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
g) onera il resistente della rifusione in favore dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello stato, delle spese di lite, che liquida in 1.200,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa h) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Lecce, 29.11.2024.
La Presidente Il giudice estensore dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore
Giudicedott. Alessandro Carra
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3634/2024 r.g.
TRA
Parte 1 rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Di Candia, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
CP 1
- RESISTENTE CONTUMACE-
OGGETTO: divorzio contenzioso - scioglimento del matrimonio
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 18.11.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.5.2024 Parte 1 deduceva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 13.8.2013 e di aver generato con il medesimo un figlio, nato in data [...]; evidenziava che, in ragione del venir meno della comunione materiale e spirituale, con decreto n.
9089/2022 pubblicato il 23.6.2022 R.G. 8592/2021 il Tribunale di Lecce avesse omologato la separazione della coppia e che i coniugi, sin da tale, risalente, momento avessero vissuto separati;
negava che sussistessero possibilità di riconciliazione ed instava affinchè fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio suindicato, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. All'udienza di prima comparizione compariva la sola ricorrente, nonostante la rituale evocazione in giudizio del resistente e, non essendo state formulate istanze istruttorie, veniva dato corso alla precisazione delle conclusioni;
il procuratore della ricorrente curava detto incombente, quindi rinunciava ai termini di cui all'art. 189 c.p.c., sicchè il giudizio veniva immediatamente trattenuto in decisione.
Le richieste formulate dalla parte ricorrente meritano accoglimento.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti lo scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. 1. 898/70, come modificato dalla 1. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione consensuale delle parti era stata omologata ed erano già decorsi sei mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente;
ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
In ordine ai rapporti tra la prole ed il padre, giovi osservare come debba trovare applicazione l'affido esclusivo del minore alla madre;
si rileva, in proposito, come integri condizione sufficiente per derogare alla regola dell'affidamento condiviso la sussistenza di una condizione di manifesta carenza o inidoneità
educativa di uno dei genitori tale da rendere l'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (cfr.
Cass. Civ. sent. n. 26587/2012).
La ricorrente, all'udienza di prima comparizione, ha dichiarato che padre e figlio non si vedano da circa
4/5 anni, né si sentano telefonicamente;
ha dato atto dell'integrale inottemperanza del medesimo alle obbligazioni di carattere economico poste a suo carico in sede di separazione e dell'impossibilità di acquisire le autorizzazioni del medesimo relative ad esigenze connesse alla frequenza scolastica ed ai trattamenti sanitari;
il resistente, non comparendo pur a fronte delle contestazioni in ordine all'adeguato espletamento del proprio ruolo genitoriale, ha manifestato una perdurante e completa indifferenza per le vicende relative al minore.
Questi, pertanto, resterà affidato in via esclusiva alla madre, con cui risiederà presso l'abitazione della medesima e potrà frequentare il padre in spazio neutro, previo sollecito di quest'ultimo ai Servizi Sociali di Galatina, secondo il calendario che i medesimi vorranno predisporre, stante la risalente e perdurante assenza di rapporto tra i due.
Appaiono, inoltre, rinvenibili i presupposti legittimanti il ricorso all'affido esclusivo rafforzato con riferimento alle scelte scolastiche e di salute del minore, risultando a tal fine dirimente l'assenza e conseguente inerzia del padre rispetto all'esercizio delle prerogative genitoriali, essendo state evidenziate specifiche circostanze che consentano di ritenere la materiale gestione del minore da parte della madre, quale affidataria esclusiva, di fatto ostacolata dalla necessità di interazione con il padre.
Ancora, quanto ai profili economici tra padre e prole, in assenza di qualsivoglia indicazione in ordine alle condizioni reddituali del resistente, deve disporsi il versamento in favore della madre della somma di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore;
tale somma, da corrispondersi entro il giorno
5 di ogni mese, dovrà essere annualmente rivalutata sulla base dell'indice Istat.
L' CP 1 dovrà, altresì, versare la quota pari al 50% delle spese straordinarie relative al figlio, intendendosi tali gli esborsi, indifferibili ovvero previamente concordati e documentati, da individuarsi sulla base del
Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 13.8.20013 in Castrignano de'
Greci (Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel comune al n. 4 parte I anno 2013;
b) dispone l'affido esclusivo del minore in favore della madre, con cui il medesimo risiederà;
c) Dispone che la ricorrente possa autonomamente dare corso alle scelte relative alle necessità scolastiche e terapeutiche del minore;
d) Dispone che il diritto di visita paterno venga esercitato in spazio neutro, previa richiesta ad opera del genitore suddetto ai Servizi Sociali di Galatina;
e) Dispone che il resistente corrisponda in favore del ricorrente, a titolo di contributo per il sostentamento del figlio, entro il 15 di ogni mese, la somma di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice istat;
f) pone a carico di ciascuno dei genitori il 50% delle spese straordinarie inerenti la prole, da individuarsi in base alle indicazioni contenute nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
g) onera il resistente della rifusione in favore dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello stato, delle spese di lite, che liquida in 1.200,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa h) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Lecce, 29.11.2024.
La Presidente Il giudice estensore dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore