TRIB
Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/01/2024, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
R.G. n.° 4136/2022– Udienza del giorno 10 gennaio 2024 - Pag. 1 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 4136/2022 Giudice dott. Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 10 gennaio 2024 E' presente nell'interesse del l'avv. Livio Liguori il Parte_1 quale si riporta integralmente a quanto dedotto ed eccepito nei propri atti e verbali di causa, in particolare alle note conclusionali depositate in data 05.01.2024. Si impugna tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto ed eccepito e si chiede che il Tribunale adito voglia: a) in via pregiudiziale e preliminare, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità dell'atto di precetto opposto per via del difetto di legittimazione sostanziale e processuale derivante dall'inesistenza della società “ Parte_2
” che risulta cancellata sin dal 06.02.2007; b) nel merito, nella
[...] denegata ipotesi in cui l'Ill.mo giudice non dovesse ritenere meritevole di accoglimento l'assorbente eccezione pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato il 17.10.2022 per i motivi dedotti nell'atto di opposizione e nelle note conclusionali. Si chiede, pertanto, che la causa sia trattenuta in decisione. E' presente l'avv. Dello Russo Luca, per delega dell'avv. Provenza, il quale si riporta ad ogni proprio atto e verbale di causa, in particolare alle note depositate in data 10.10.2022, chiedendo la cessazione della materia del contendere alla luce della rinuncia al precetto con compensazione delle spese. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
R.G. n.° 4136/2022– Udienza del giorno 10 gennaio 2024 - Pag. 2 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 10 gennaio 2024, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 4136/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)” e vertente TRA
(P. Iva ), in persona del Sindaco p.t., dott. Parte_1 P.IVA_1 Parte_3 con sede in Forino (AV), via Roma-Villa Comunale n.1, ed elettivamente domiciliata in Avellino, Corso Vittorio Emanuele n. 87, presso lo studio dell'avv. Livio Liguori (C.F.:
) che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso in C.F._1 forza di D.G.C. n. 103 del 17.10.2022;
- ATTORE –
E
“ (c. f. ), in persona del liquidatore Parte_2 P.IVA_2
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
2 (c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura giusta procura posta CodiceFiscale_2 in calce alla Comparsa di costituzione, dall'avv. Vittorio Provenza (c.f.
[...]
) ed elettivamente domiciliata come in atti;
C.F._3
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
Ciò posto, si ricostruiscono brevemente i fatti di causa.
Con atto di citazione ex art. 615 co. 1 c.p.c., il proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto, notificato a mezzo pec in data 17.10.2022, con cui R.G. n.° 4136/2022– Udienza del giorno 10 gennaio 2024 - Pag. 3 di 5
, intimava il pagamento della somma Parte_2 complessiva di € 5.974,80, oltre spese di notifica del precetto, nonché gli interessi legali maturandi sino all'effettivo soddisfo e le successive occorrende. Esponeva l'opponente che detto credito sarebbe maturato sulla scorta della sentenza n. 3156/2022, emessa dalla Corte di Appello di Napoli, che, nel respingere l'appello promosso dal , condannava Parte_1 il medesimo ente al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_2
per un importo di € 4.800,00, oltre le spese generali al 15% per un importo
[...] di €720,00 e CPA al 4% pari ad € 220,80, per un importo complessivo pari ad € 5.740,80. Tale sentenza, munita della formula esecutiva in data 10.10.2022, veniva notificata in uno all'atto di precetto in data 17.10.2022, sempre a mezzo pec. Il contestava, quindi, il diritto della Pt_1 Parte_1 Parte_2
a procedere all'esecuzione forzata per il pagamento delle spese e
[...] competenze legali di cui alla sentenza n. 3156/2022 della Corte di Appello di Napoli per i seguenti motivi: “Nullità dell'atto di precetto notificato per violazione del termine dilatorio di cui all'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, conv. in Legge n. 30 del 1997. Mancanza del diritto a procedere in executivis da parte del creditore.”, non avendo il creditore atteso, dopo la notifica del titolo esecutivo, la scadenza del previsto termine di 120 giorni, al fine di permettere il pagamento alla P.A.; solo in caso di mancato pagamento, il creditore avrebbe potuto notificare l'atto di precetto e, nel rispetto del termine previsto dall'art. 482 c.p.c. dare avvio all'azione esecutiva. L'opponente invocava, altresì, l'art. 44, co.3 del D.L. n. 269 del 30/09/2003, convertito in Legge n. 326 del 24/11/2003, che ha sancito il divieto di procedere alla notifica del precetto prima del decorso del termine di 120 giorni ed eccepiva, pertanto, che il decorso del termine di 120 giorni costituisse presupposto di efficacia del titolo esecutivo, un requisito di validità del precetto ed una condizione di procedibilità dell'azione esecutiva. L'opponente, quindi, concludeva: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Avellino, ogni contraria istanza reietta, così provvedere: - accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia del precetto notificato il 17.10.2022 da per Parte_2
i motivi dedotti in premessa;
con vittoria di spese e competenze di lite.”. Si costituiva la parte opposta , premettendo: Parte_2 di avere notificato al la Sentenza n. 3156/2022 della Corte di Appello di Parte_1
Napoli, divenuta esecutiva e munita della formula esecutiva, in uno all'atto di precetto in data
17.10.2022; che, nella medesima data, pochi minuti dopo l'avvenuta notifica a mezzo pec, il Sindaco del contattava telefonicamente lo studio legale dell'avv. Vittorio Pt_1 Parte_1
Provenza e le parti si accordavano nel non dare seguito alla fase esecutiva, previo impegno al pagamento di quanto dovuto dall'Amministrazione con rinuncia all'atto esecutivo;
in data 28.10.2022, il , nonostante l'impegno precedentemente assunto dalle parti, Parte_1 in un eccesso di tutela, proponeva opposizione a precetto;
la difesa, reputando sufficiente la parola data e solo al fine di ribadire quanto promesso, notificava in data 31.10.2022 rinuncia all'atto di precetto;
nonostante ciò, il decideva di dare seguito all'azione Parte_1 intrapresa ed in data 07.11.2022 iscriveva la causa al Ruolo Generale del Tribunale di
Avellino. La parte opposta, nel contestare ogni richiesta presentata da parte attrice, proponeva le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Avellino, in persona del Giudice designato, rejectiis contrariis, 1. Dichiarare cessata la materia del contendere per le ragioni indicate in premessa e, per l'effetto, 2. Dichiarare compensate le spese di lite.”. Con Ordinanza assunta in data 12/4/2023, il Giudice procedente, rilevato che parte opposta aveva depositato rinuncia al precetto e ritenuto che la questione pregiudiziale sollevata dall'opponente integrasse una questione inerente la titolarità del credito azionato, da decidersi unitamente al merito, rinviava la causa per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. R.G. n.° 4136/2022– Udienza del giorno 10 gennaio 2024 - Pag. 4 di 5
Assegnata la causa alla scrivente, essa viene decisa, all'esito dell'odierna udienza di discussione, sentite le conclusioni delle parti.
Così brevemente riassunti i fatti di causa, si osserva quanto segue.
Ritiene il Tribunale, in via assorbente e decisiva ed in virtù del principio della cd.
“ragione più liquida”, che vada dichiarata cessata la materia del contendere, data la rinuncia al precetto pacificamente operata da parte opposta.
Difatti, come è noto, la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte, l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio, posto che il vizio del precetto, quando come nel caso riconosciuto, ha costretto alla reazione giudiziale (cfr., in termini, Cass.,
25/05/1998, n. 5207).
Nel caso di specie, la difesa del opponente, preso atto della rinuncia al Pt_1 precetto, ha tuttavia insistito per la regolamentazione delle spese di lite, rilevando che tale rinuncia fosse intervenuta in data 31.10.2022 e quindi dopo la notifica dell'atto di opposizione, eseguita in data 28.10.2022 (v. Note scritte depositate telematicamente in data
16/02/2023).
La fondatezza della opposizione a precetto proposta dal va, dunque, Parte_1 vagliata ai soli fini della soccombenza virtuale e della regolamentazione delle spese di lite.
Come sopra esposto, parte opponente ha contestato la violazione del termine dilatorio di cui all'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, conv. in Legge n. 30 del 1997.
Il motivo di opposizione è fondato.
Difatti, per costante giurisprudenza di legittimità, "In tema di esecuzione forzata nei confronti della P.A., poiché a norma dell'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nel testo modificato da ultimo dall'art. 44 del d.l. 30 settembre
2003, n. 269, conv. nella legge 24 novembre 2003, n. 326, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, prima del termine di centoventi giorni - dalla notifica del titolo esecutivo - concesso alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non economici per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali, prima di detto termine al creditore non è neppure attribuito il diritto di intimare precetto, che costituisce atto preordinato all'esecuzione; tale "spatium deliberandi" costituisce, infatti, una sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, cosicché la notificazione di un atto di precetto in tale fase e la relativa intimazione ad effettuare il pagamento in un momento in cui l'amministrazione non è tenuta a procedere, deve ritenersi inutilmente effettuata" (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6346 del 21/03/2011 (Rv. 617426 - 01).
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, considerato che il creditore ha notificato la sentenza, divenuta esecutiva e munita della formula esecutiva in data 10.10.2022, in uno all'atto di precetto, in data 17.10.2022, non può che dichiararsi la nullità dell'atto di precetto notificato dalla nei confronti del , Parte_2 Parte_1 per violazione del termine di cui all'art. 14 del D.L. n. 669/96.
Inoltre, occorre dar conto di quanto fatto rilevare dalla difesa opponente nelle note scritte depositate in corso di causa, ovvero della cancellazione della società opposta dal
Registro delle imprese dal 06.02.2007, documentata dalla allegazione di corrispondente visura camerale. Trattasi di circostanza non tale da condurre all'interruzione del giudizio, perché non verificatasi in corso di causa e non dichiarata dal procuratore della parte, ma piuttosto idonea a fondare comunque l'accoglimento della opposizione, in quanto determinante la nullità del precetto opposto per estinzione del soggetto titolare del relativo diritto.
In ossequio al principio di soccombenza virtuale, pertanto, le spese vanno poste a carico dell'opposta e vengono liquidate come da dispositivo, in favore dell'opponente, in base R.G. n.° 4136/2022– Udienza del giorno 10 gennaio 2024 - Pag. 5 di 5
alle vigenti tariffe forensi e tenuto conto del valore della causa (€5.974,80) e delle limitate attività difensive svolte, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta rinuncia all'atto di precetto opposto. B. Condanna parte opposta , in persona del Parte_2 legale rappr.te p.t., al pagamento, in favore dell'attore/opponente , Parte_1 delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €237,00 per esborsi e €1.700,00 per compensi professionali forensi, oltre IVA e CPA, se dovute come per legge, e rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 10 gennaio 2024.
Il Giudice dott. Federica Rossi
È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 4136/2022 Giudice dott. Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 10 gennaio 2024 E' presente nell'interesse del l'avv. Livio Liguori il Parte_1 quale si riporta integralmente a quanto dedotto ed eccepito nei propri atti e verbali di causa, in particolare alle note conclusionali depositate in data 05.01.2024. Si impugna tutto quanto ex adverso dedotto, richiesto ed eccepito e si chiede che il Tribunale adito voglia: a) in via pregiudiziale e preliminare, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità dell'atto di precetto opposto per via del difetto di legittimazione sostanziale e processuale derivante dall'inesistenza della società “ Parte_2
” che risulta cancellata sin dal 06.02.2007; b) nel merito, nella
[...] denegata ipotesi in cui l'Ill.mo giudice non dovesse ritenere meritevole di accoglimento l'assorbente eccezione pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato il 17.10.2022 per i motivi dedotti nell'atto di opposizione e nelle note conclusionali. Si chiede, pertanto, che la causa sia trattenuta in decisione. E' presente l'avv. Dello Russo Luca, per delega dell'avv. Provenza, il quale si riporta ad ogni proprio atto e verbale di causa, in particolare alle note depositate in data 10.10.2022, chiedendo la cessazione della materia del contendere alla luce della rinuncia al precetto con compensazione delle spese. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
R.G. n.° 4136/2022– Udienza del giorno 10 gennaio 2024 - Pag. 2 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 10 gennaio 2024, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 4136/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)” e vertente TRA
(P. Iva ), in persona del Sindaco p.t., dott. Parte_1 P.IVA_1 Parte_3 con sede in Forino (AV), via Roma-Villa Comunale n.1, ed elettivamente domiciliata in Avellino, Corso Vittorio Emanuele n. 87, presso lo studio dell'avv. Livio Liguori (C.F.:
) che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso in C.F._1 forza di D.G.C. n. 103 del 17.10.2022;
- ATTORE –
E
“ (c. f. ), in persona del liquidatore Parte_2 P.IVA_2
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
2 (c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura giusta procura posta CodiceFiscale_2 in calce alla Comparsa di costituzione, dall'avv. Vittorio Provenza (c.f.
[...]
) ed elettivamente domiciliata come in atti;
C.F._3
- CONVENUTO -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
Ciò posto, si ricostruiscono brevemente i fatti di causa.
Con atto di citazione ex art. 615 co. 1 c.p.c., il proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto, notificato a mezzo pec in data 17.10.2022, con cui R.G. n.° 4136/2022– Udienza del giorno 10 gennaio 2024 - Pag. 3 di 5
, intimava il pagamento della somma Parte_2 complessiva di € 5.974,80, oltre spese di notifica del precetto, nonché gli interessi legali maturandi sino all'effettivo soddisfo e le successive occorrende. Esponeva l'opponente che detto credito sarebbe maturato sulla scorta della sentenza n. 3156/2022, emessa dalla Corte di Appello di Napoli, che, nel respingere l'appello promosso dal , condannava Parte_1 il medesimo ente al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_2
per un importo di € 4.800,00, oltre le spese generali al 15% per un importo
[...] di €720,00 e CPA al 4% pari ad € 220,80, per un importo complessivo pari ad € 5.740,80. Tale sentenza, munita della formula esecutiva in data 10.10.2022, veniva notificata in uno all'atto di precetto in data 17.10.2022, sempre a mezzo pec. Il contestava, quindi, il diritto della Pt_1 Parte_1 Parte_2
a procedere all'esecuzione forzata per il pagamento delle spese e
[...] competenze legali di cui alla sentenza n. 3156/2022 della Corte di Appello di Napoli per i seguenti motivi: “Nullità dell'atto di precetto notificato per violazione del termine dilatorio di cui all'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, conv. in Legge n. 30 del 1997. Mancanza del diritto a procedere in executivis da parte del creditore.”, non avendo il creditore atteso, dopo la notifica del titolo esecutivo, la scadenza del previsto termine di 120 giorni, al fine di permettere il pagamento alla P.A.; solo in caso di mancato pagamento, il creditore avrebbe potuto notificare l'atto di precetto e, nel rispetto del termine previsto dall'art. 482 c.p.c. dare avvio all'azione esecutiva. L'opponente invocava, altresì, l'art. 44, co.3 del D.L. n. 269 del 30/09/2003, convertito in Legge n. 326 del 24/11/2003, che ha sancito il divieto di procedere alla notifica del precetto prima del decorso del termine di 120 giorni ed eccepiva, pertanto, che il decorso del termine di 120 giorni costituisse presupposto di efficacia del titolo esecutivo, un requisito di validità del precetto ed una condizione di procedibilità dell'azione esecutiva. L'opponente, quindi, concludeva: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Avellino, ogni contraria istanza reietta, così provvedere: - accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia del precetto notificato il 17.10.2022 da per Parte_2
i motivi dedotti in premessa;
con vittoria di spese e competenze di lite.”. Si costituiva la parte opposta , premettendo: Parte_2 di avere notificato al la Sentenza n. 3156/2022 della Corte di Appello di Parte_1
Napoli, divenuta esecutiva e munita della formula esecutiva, in uno all'atto di precetto in data
17.10.2022; che, nella medesima data, pochi minuti dopo l'avvenuta notifica a mezzo pec, il Sindaco del contattava telefonicamente lo studio legale dell'avv. Vittorio Pt_1 Parte_1
Provenza e le parti si accordavano nel non dare seguito alla fase esecutiva, previo impegno al pagamento di quanto dovuto dall'Amministrazione con rinuncia all'atto esecutivo;
in data 28.10.2022, il , nonostante l'impegno precedentemente assunto dalle parti, Parte_1 in un eccesso di tutela, proponeva opposizione a precetto;
la difesa, reputando sufficiente la parola data e solo al fine di ribadire quanto promesso, notificava in data 31.10.2022 rinuncia all'atto di precetto;
nonostante ciò, il decideva di dare seguito all'azione Parte_1 intrapresa ed in data 07.11.2022 iscriveva la causa al Ruolo Generale del Tribunale di
Avellino. La parte opposta, nel contestare ogni richiesta presentata da parte attrice, proponeva le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Avellino, in persona del Giudice designato, rejectiis contrariis, 1. Dichiarare cessata la materia del contendere per le ragioni indicate in premessa e, per l'effetto, 2. Dichiarare compensate le spese di lite.”. Con Ordinanza assunta in data 12/4/2023, il Giudice procedente, rilevato che parte opposta aveva depositato rinuncia al precetto e ritenuto che la questione pregiudiziale sollevata dall'opponente integrasse una questione inerente la titolarità del credito azionato, da decidersi unitamente al merito, rinviava la causa per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. R.G. n.° 4136/2022– Udienza del giorno 10 gennaio 2024 - Pag. 4 di 5
Assegnata la causa alla scrivente, essa viene decisa, all'esito dell'odierna udienza di discussione, sentite le conclusioni delle parti.
Così brevemente riassunti i fatti di causa, si osserva quanto segue.
Ritiene il Tribunale, in via assorbente e decisiva ed in virtù del principio della cd.
“ragione più liquida”, che vada dichiarata cessata la materia del contendere, data la rinuncia al precetto pacificamente operata da parte opposta.
Difatti, come è noto, la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte, l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio, posto che il vizio del precetto, quando come nel caso riconosciuto, ha costretto alla reazione giudiziale (cfr., in termini, Cass.,
25/05/1998, n. 5207).
Nel caso di specie, la difesa del opponente, preso atto della rinuncia al Pt_1 precetto, ha tuttavia insistito per la regolamentazione delle spese di lite, rilevando che tale rinuncia fosse intervenuta in data 31.10.2022 e quindi dopo la notifica dell'atto di opposizione, eseguita in data 28.10.2022 (v. Note scritte depositate telematicamente in data
16/02/2023).
La fondatezza della opposizione a precetto proposta dal va, dunque, Parte_1 vagliata ai soli fini della soccombenza virtuale e della regolamentazione delle spese di lite.
Come sopra esposto, parte opponente ha contestato la violazione del termine dilatorio di cui all'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, conv. in Legge n. 30 del 1997.
Il motivo di opposizione è fondato.
Difatti, per costante giurisprudenza di legittimità, "In tema di esecuzione forzata nei confronti della P.A., poiché a norma dell'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nel testo modificato da ultimo dall'art. 44 del d.l. 30 settembre
2003, n. 269, conv. nella legge 24 novembre 2003, n. 326, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, prima del termine di centoventi giorni - dalla notifica del titolo esecutivo - concesso alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non economici per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali, prima di detto termine al creditore non è neppure attribuito il diritto di intimare precetto, che costituisce atto preordinato all'esecuzione; tale "spatium deliberandi" costituisce, infatti, una sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, cosicché la notificazione di un atto di precetto in tale fase e la relativa intimazione ad effettuare il pagamento in un momento in cui l'amministrazione non è tenuta a procedere, deve ritenersi inutilmente effettuata" (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6346 del 21/03/2011 (Rv. 617426 - 01).
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, considerato che il creditore ha notificato la sentenza, divenuta esecutiva e munita della formula esecutiva in data 10.10.2022, in uno all'atto di precetto, in data 17.10.2022, non può che dichiararsi la nullità dell'atto di precetto notificato dalla nei confronti del , Parte_2 Parte_1 per violazione del termine di cui all'art. 14 del D.L. n. 669/96.
Inoltre, occorre dar conto di quanto fatto rilevare dalla difesa opponente nelle note scritte depositate in corso di causa, ovvero della cancellazione della società opposta dal
Registro delle imprese dal 06.02.2007, documentata dalla allegazione di corrispondente visura camerale. Trattasi di circostanza non tale da condurre all'interruzione del giudizio, perché non verificatasi in corso di causa e non dichiarata dal procuratore della parte, ma piuttosto idonea a fondare comunque l'accoglimento della opposizione, in quanto determinante la nullità del precetto opposto per estinzione del soggetto titolare del relativo diritto.
In ossequio al principio di soccombenza virtuale, pertanto, le spese vanno poste a carico dell'opposta e vengono liquidate come da dispositivo, in favore dell'opponente, in base R.G. n.° 4136/2022– Udienza del giorno 10 gennaio 2024 - Pag. 5 di 5
alle vigenti tariffe forensi e tenuto conto del valore della causa (€5.974,80) e delle limitate attività difensive svolte, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta rinuncia all'atto di precetto opposto. B. Condanna parte opposta , in persona del Parte_2 legale rappr.te p.t., al pagamento, in favore dell'attore/opponente , Parte_1 delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €237,00 per esborsi e €1.700,00 per compensi professionali forensi, oltre IVA e CPA, se dovute come per legge, e rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 10 gennaio 2024.
Il Giudice dott. Federica Rossi
È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi