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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2025, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12279/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Serafina Aceto Giudice
dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12279/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'avv. DE ROSA VINCENZO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo CP_1 studio dell'avv. CATALDI CHIARA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da ricorso introduttivo depositato in data 28/06/2022):
“Verrà ribadita oltre alla richiesta di scioglimento del matrimonio, la conferma delle condizioni in questa sede già formulate come segue:
1) Stante la maggior età del figlio revocare ogni provvedimento relativo al Persona_1 mantenimento dello stesso, sancito con omologa di separazione, liberando il sig. Parte_1 dal versamento diretto o indiretto a favore del figlio, per qualsiasi ragione, motivo o causa, o indicare
a discrezione del Giudice adito la veriore somma da versare;
2) Confermare il mantenimento a favore della sig.ra nella somma di €. 200,00 come da CP_1 omologa di separazione;
3) Condannare parte convenuta nella persona della sig.ra alla restituzione del 50% al CP_1 sig. degli importi versati alla finanziaria da parte del solo sig. , Parte_1 Parte_1 somma da precisarsi all'esito del contraddittorio. 4) Modifica dell'art. 14 dell'omologa di separazione con riduzione al 50% relativo al pagamento delle spese, e per il solo figlio in quanto ancora minorenne e non autosufficiente;
Per_2
5) Conferma della esclusione dal presente giudizio di ogni questione relativa alla società s.a.s.
Trasporti Emmevi di , così come statuito anche con omologa di separazione. Parte_1
Inoltre, in via preliminare, dato atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art 3 n. 2 lett. B della L. 1/12/1970 n. 898, così come mod. dall'art. 5 della L. 06/03/1987 n. 74 e successive modifiche, pronunciare, già in sede di udienza presidenziale, Sentenza parziale di scioglimento del matrimonio contratto in data 05.08.1999 con la sig.ra in Angri (SA), con atto trascritto presso CP_1
l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Torino all'atto n. 321, Parte 2, serie B, anno 1999, con ogni opportuno consequenziale provvedimento di legge, anche in merito all'ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di trascrizione dell'emananda Sentenza parziale.
Con riserva di ulteriormente e meglio precisare le proprie domande, nonché di produrre, dedurre, capitolare, indicare testi, in materia sia diretta che contraria, nei termini di legge, e/o nel caso di costituzione in giudizio dell'avversa parte e di contestazione.
Con riserva di produzione documentale anche ai fini dell'Udienza Presidenziale.
Con vittoria di spese per il solo caso di opposizione”.
Per parte resistente (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
14/11/2024):
“CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis rejectis, così provvedere:
NEL MERITO Tenuto conto della situazione di svantaggio economico della Signora e CP_1 dell'apporto dato alla conduzione familiare dalla stessa ed alla cura dei figli, Voglia:
1) Disporre che il Signor versi alla Signora un assegno divorzile Parte_1 CP_1 di mantenimento pari ad Euro 400,00 mensili da bonificare sul suo c/c entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
2) Confermare che il Signor versi alla Signora entro il giorno 5 Parte_1 CP_1 di ogni mese sul proprio c/c la somma di Euro 600,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, quale contributo al mantenimento del figlio come disposto con Ordinanza Presidenziale Per_2 del 11/04/2023.
3) Disporre che le spese straordinarie del figlio , necessitate e/o previamente concordate, solo Per_2 se adeguatamente documentate, individuate come da Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino, sottoscritto in data 15/3/2016, saranno suddivise al 50% tra le parti, ad eccezione delle spese universitarie per il figlio che laddove dovute, siano poste a carico del Per_2
al 100%. Pt_1
4) Confermare l'assegnazione della casa familiare, sita in Torino, Via Valentino Carrera n. 75, alla signora che vi abiterà unitamente ai figli ed . CP_1 Per_1 Per_2
5) Rigettare la domanda formulata dal di restituzione del 50% del finanziamento Pt_1 sottoscritto il 2/5/19 dalle parti.
6) Con vittoria di spese e onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ritenuti acquisiti i documenti prodotti ed allegati alla memoria di costituzione, alle proprie memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., si insiste sull'ammissione delle istanze istruttorie dedotte e formulate con le memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c. che anche in questa sede devono ritenersi integralmente riportate e ribadite”.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in ANGRI il 05/08/1999.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ANGRI (atto n.
83 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 29/06/2000 ed il 30/01/2008. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 08/12/2020.
Con ricorso depositato il 28/06/2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3
n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. Chiedeva, inoltre, la revoca del contributo al mantenimento disposto in favore del figlio divenuto maggiorenne, la conferma del mantenimento economico della resistente e del figlio minorenne.
Con memoria depositata il 10/03/2023, si costituiva in giudizio non opponendosi CP_1 alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva disporsi un contributo economico in suo favore da parte del ricorrente, nonché un contributo al mantenimento in favore del figlio minorenne, confermarsi l'assegnazione della casa familiare alla resistente e rigettarsi le richieste economiche formulate dal ricorrente.
All'udienza del 23/03/2023 le parti venivano sentite e veniva esperito, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione. A scioglimento della riserva assunta, con provvedimento dell'11/04/2023, il
Presidente affidava il figlio minore a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, disponeva un regime di visita padre-figlio, assegnava la casa coniugale alla resistente, revocava il contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne, disponeva un assegno di mantenimento in favore del figlio minorenne di € 600,00 mensili in capo al padre, oltre il 50% delle spese straordinarie e confermava il mantenimento di € 200,00 della resistente da parte del ricorrente. Infine, nominato il G.I., veniva fissata udienza di comparizione e trattazione.
Le parti depositavano memorie integrative.
All'udienza del 13/06/2023 i difensori delle parti chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni in punto status. Il Giudice, pertanto, rinviava a successiva udienza.
All'udienza del 12/09/2023 i difensori delle pari precisavano le conclusioni in punto status richiamandosi ai precedenti atti difensivi con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. La causa, dunque, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza del 28/09/2023 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e la causa veniva rimessa in istruttoria con concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. Le parti, nel rispetto dei termini, depositavano le rispettive memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
All'udienza del 23/01/2024, il G.I. si pronunciava in ordine all'ammissione delle istanze probatorie.
Formulava, altresì, una proposta conciliativa ex art. 185 bis e 91 c.p.c., assegnando alle parti termini per eventuale accettazione della stessa.
La resistente, con memoria depositata il 01/03/2024, dichiarava di non aderire alla proposta conciliativa. Successivamente, depositava foglio di precisazione delle conclusioni insistendo nelle istanze come in epigrafe riportate.
All'udienza del 19/11/2024, i difensori delle parti precisavano le conclusioni. Parte ricorrente si richiamava al ricorso introduttivo;
parte resistente, invece, al foglio di precisazione delle conclusioni di cui sopra. Il G.I., dunque, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti depositavano le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Occorre preliminarmente ribadire l'inammissibilità, già rilevata con ordinanza del Presidente in data
11.4.2023, della domanda avanzata da parte ricorrente con riferimento alla condanna alla restituzione, da parte della sig.ra del 50% degli importi versati alla finanziaria, per difetto di connessione CP_1 rispetto all'oggetto del presente giudizio ex art. 40 c.p.c..
Sull'affidamento, collocazione, mantenimento, regime di visita del figlio minore e sulla revoca Per_2 al contributo al mantenimento del figlio maggiorenne Per_1
Devono certamente essere confermati i provvedimenti assunti in via interinale dal Presidente, quanto all'affidamento, al collocamento ed al contributo al mantenimento del minore , atteso che non Per_2 risultano medio tempore mutate le condizioni dei coniugi – come già valutate in quella sede – né sono stati, da parte ricorrete, dedotti e provati fatti nuovi sopravvenuti tali da giustificare una revisione di quelle statuizioni.
Deve, in particolare, essere confermato l'affidamento condiviso del minore a entrambi i Per_2 genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, non essendo emersi elementi tali da far ritenere che detta disposizione sia contraria all'interesse del minore, con conseguente assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Avuto riguardo all'età del figlio CP_1
(diciassette anni) e ai rapporti intercorrenti fra il minore e il padre (pressoché interrotti da oltre due anni), le visite devono essere rimesse alla volontà e al gradimento del minore.
Quanto al contributo al mantenimento del figlio , deve confermarsi, a carico del padre, Per_2
l'importo di euro 600,00 mensili, tenuto conto delle accresciute esigenze del figlio in relazione all'età
e dell'assenza di contributo diretto da parte del padre, in ragione dell'assenza di rapporti fra i due, come peraltro già rilevato in sede di ordinanza presidenziale.
Atteso che non deve farsi luogo ad una modifica delle condizioni come sino ad oggi applicate, in forza dei precedenti provvedimenti regolativi dell'esercizio della responsabilità genitoriale, del collocamento prevalente del minore e delle modalità di visita del genitore non collocatario, il Collegio ritiene di non procedere all'audizione del minore in quanto incombente manifestamente superfluo.
Deve altresì confermarsi la revoca del contributo posto a carico del padre per il mantenimento del figlio (nato il [...]), atteso che entrambe le parti hanno dato atto dell'indipendenza Per_1 economica di attualmente di anni 25, il quale, dopo avere lasciato gli studi universitari, Per_1 avrebbe iniziato a lavorare come operaio, con contratto di apprendistato (già nel 2023), con retribuzione pari a circa € 900,00 mensili.
Sull'assegno divorzile
Nel merito, occorre rilevare come, con la nota pronuncia n. 18287/2018 dell'11.7.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno rilevato la necessità di eliminare la “rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio”, con conseguente “inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici (Cass. n. 11504 del 10/05/2017, conf., in particolare Cass. n.
15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass. n. 20525/17, Cass. n. 23602/17, Cass. n. 25697/17, Cass. n.
2042/2018, Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per porre a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore della moglie.
Va anzitutto rilevato come vi sia un significativo divario tra i redditi dei coniugi.
Il sig. è titolare di una ditta di trasporti (TRASPORTI EMMEVI SAS DI TE Pt_1
OR & C.). Egli, benché abbia redditi dichiarati per circa € 2.600,00 mensili (calcolati sulla media delle annualità 2020-2024), può certamente contare su introiti ulteriori essendo proprietario di diversi beni immobili (abitazioni, magazzini, box, terreni). Trattasi, segnatamente, delle seguenti proprietà:
In Scafati (SA): 1) Nuda proprietà per 1/1, Via Bari n. 5; Cat.A/3; RC: Euro: 418,33; 2) Nuda proprietà, Via Bari n. 9; Cat.C/6; RC: Euro: 24,17; 3) Nuda proprietà per 1/1, Via Bari n. 9, Cat.F/5,
RC: Euro: non indicati;
4) Nuda proprietà, Via Bari n. 9, Cat.C/2; RC: Euro: 49,27;
In Cumiana (TO): 5) Proprietà per 1/1, Strada Luisetti n. 39, Cat. C/7, Euro: 84,29; 6) Proprietà',
Strada Luisetti n. 39, Cat.A/3; Euro: 111,04; 7) Proprietà, Strada Luisetti n. 39, Cat. A/3, euro: 199,87;
8) Proprietà, Strada Luisetti n. 39, Cat. C/2; Euro: 89,24; 9) Proprietà, Strada Luisetti n. 39, Cat .C/2,
RC: Euro: 38,42; 10) Proprietà, Strada Luisetti n. 39, Cat. C/2, Euro: 59,50; 11) Proprietà per 1/1, prato, R.D. Euro: 6,65 RAR.A. Euro: 5,40; 12) Proprietà per 1/1, prato, R.D. Euro: 0,47; RAR.A.
Euro: 0,38; 13) Proprietà per 1/1, prato, R.D. Euro: 7,17; RAR.A. Euro: 5,82.
In Torino: 14) Proprietà per 1/1 TORINO, Via Berruti Giuseppe n. 10, Cat. C/3; Euro: 391,22; 15)
Proprietà per 1/1, Via Asinari Di Bernezzo Vittorio n. 136, Zona 2, Cat. A/3; RC: Euro: 550,03; 16)
Proprietà per 1/1, Strada Della Pronda n. 127, Zona 3, Cat. D/7; RC: Euro: 3039,88; 17) Proprietà per
½, Via Carrera Valentino n. 75, Cat.A/3; RC: Euro: 733,37.
Deve al riguardo segnalarsi che gli immobili in Scafati e in Cumiana sono stati acquisiti in epoca successiva alla separazione, atteso gli stessi vengono dichiarati a partire dal 2023 (v. PF 2022 e PF
2023). In particolare, l'immobile in Cumiana è stato acquisito nel luglio 2022, senza che il signor
– a quanto consta- abbia fatto ricorso a mutuo bancario. Pt_1
Ancora, con riferimento alle proprietà ubicate in Torino, dalla disamina dei conti correnti del sig.
emerge come, in relazione alle stesse, il sig. percepisca mensilmente introiti, a titolo Pt_2 Pt_1 di canone di locazione, pari a complessivi € 1.160,00, i quali costituiscono – dunque- una regolare fonte di reddito per il ricorrente.
Ne consegue che le condizioni economiche del sig. tenuto conto delle acquisizioni Pt_1 immobiliari sopra riportate, risultano addirittura migliorate a far data dalla separazione, epoca in cui si era impegnato a corrispondere, a titolo di mantenimento della moglie e dei figli, la complessiva somma di euro 1.000,00.
Per contro, con una quota del 5%, la sig.ra è (formalmente) socia accomandante della ditta del CP_1 marito (TRASPORTI EMMEVI SAS DI TE OR & C.), di cui il sig. è Pt_1 accomandante. A quanto consta, parte resistente non si è mai occupata della società, né ha mai svolto alcun tipo di attività al suo interno. Successivamente alla sentenza di separazione, il sig. ha Pt_1 corrisposto alla sig.ra per gli anni 2021 e 2022, gli utili maturati, asseritamente corrispondenti CP_1 alla sua quota. Trattasi di importi pari a circa 1.500,00 euro annui.
Sebbene sia in possesso di un diploma di laurea magistrale, la sig.ra non ha mai svolto alcuna CP_1 attività lavorativa, occupandosi, in via esclusiva, nel corso della vita matrimoniale, dell'accudimento dei figli e della casa.
Trattasi di circostanze non oggetto di alcuna specifica contestazione da parte del ricorrente.
Dalla disamina della documentazione reddituale prodotta, si evince che la signora non ha fonti CP_1 di reddito autonomo, posto che gli unici accrediti sul conto corrente intestato alla stessa provengono dalla sig. conformemente a quanto riportato dalla resistente. Pt_1
La signora è, inoltre, affetta da obesità, ipertensione arteriosa, diabete mellito, dislipidemia, CP_1 ipotiroidismo in tiroide di Hashimoto, da ernia addominale, in relazione alla quale è stata sottoposta a un intervento di addominoplastica (v. certificato medico a firma della , prodotto sub doc. CP_2
4 di parte resistente).
Ne consegue che la signora avuto riguardo alle condizioni di salute e all'assenza di pregressa CP_1 esperienza lavorativa di qualsiasi genere, difficilmente potrà reperire una occupazione lavorativa, anche saltuaria.
Orbene, emerge dalla ricostruzione così operata un evidente squilibrio tra le posizioni reddituali e patrimoniali delle parti (vieppiù marcato a far data dalla separazione, in ragione dell'incremento delle disponibilità immobiliari del ricorrente), il quale può ragionevolmente ritenersi frutto anche dei diversi apporti prestati dai coniugi nel corso della lunga vita matrimoniale, laddove la circostanza che la sig.ra si sia dedicata prevalentemente -se non in via esclusiva- alla cura della casa ed alla CP_1 crescita dei figli, ha consentito al sig. di dedicarsi maggiormente alla propria carriera, con Pt_1 ciò consentendogli di accantonare (anche) un significativo patrimonio immobiliare.
Le circostanze sopra indicate, unitamente all'assenza di fonti autonome di reddito da parte della sig.ra e alla condizioni di salute della stessa, consentono di ritenere sussistenti, nel caso di specie, CP_1 tanto la componente assistenziale quanto quella perequativa dell'assegno divorzile, nell'accezione definita dalle SU del 2018 e condivisa da questo Collegio, elementi tutti che, rapportati alla lunga durata della convivenza matrimoniale (21 anni), conducono a porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere in favore della moglie un importo determinato in € 400,00 mensili, oltre rivalutazione
ISTAT.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste integralmente a carico del ricorrente;
esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla
Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
- Fase studio: € 1.200,00
- Fase introduttiva: € 900,00
- Fase istruttoria: € 1.000,00
- Fase decisoria: € 1.900.00
Totale € 5.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Affida il figlio minore a entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza Per_2 anagrafica presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione;
Conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita Torino, via Valentino Carrera n. 75, alla sig.ra
CP_1
Dispone che il sig. possa vedere e tenere con sé il figlio previo accordo con il minore Pt_1 Per_2
e secondo il gradimento di quest'ultimo;
Dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del Pt_1 CP_1 figlio , la somma di euro 600,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, Per_2 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”; Revoca, a far data dal deposito del ricorso (giugno 2022), il contributo al mantenimento per figlio maggiorenne posto a carico del padre;
Per_1
Dispone che , a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, corrisponda Parte_1
a entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno periodico di € 400,00, somma rivalutabile CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT;
Dichiara inammissibili le ulteriori domande.
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida Parte_1 CP_1 in complessivi in € 5.000,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17.04.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Serafina Aceto Giudice
dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12279/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 studio dell'avv. DE ROSA VINCENZO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo CP_1 studio dell'avv. CATALDI CHIARA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da ricorso introduttivo depositato in data 28/06/2022):
“Verrà ribadita oltre alla richiesta di scioglimento del matrimonio, la conferma delle condizioni in questa sede già formulate come segue:
1) Stante la maggior età del figlio revocare ogni provvedimento relativo al Persona_1 mantenimento dello stesso, sancito con omologa di separazione, liberando il sig. Parte_1 dal versamento diretto o indiretto a favore del figlio, per qualsiasi ragione, motivo o causa, o indicare
a discrezione del Giudice adito la veriore somma da versare;
2) Confermare il mantenimento a favore della sig.ra nella somma di €. 200,00 come da CP_1 omologa di separazione;
3) Condannare parte convenuta nella persona della sig.ra alla restituzione del 50% al CP_1 sig. degli importi versati alla finanziaria da parte del solo sig. , Parte_1 Parte_1 somma da precisarsi all'esito del contraddittorio. 4) Modifica dell'art. 14 dell'omologa di separazione con riduzione al 50% relativo al pagamento delle spese, e per il solo figlio in quanto ancora minorenne e non autosufficiente;
Per_2
5) Conferma della esclusione dal presente giudizio di ogni questione relativa alla società s.a.s.
Trasporti Emmevi di , così come statuito anche con omologa di separazione. Parte_1
Inoltre, in via preliminare, dato atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art 3 n. 2 lett. B della L. 1/12/1970 n. 898, così come mod. dall'art. 5 della L. 06/03/1987 n. 74 e successive modifiche, pronunciare, già in sede di udienza presidenziale, Sentenza parziale di scioglimento del matrimonio contratto in data 05.08.1999 con la sig.ra in Angri (SA), con atto trascritto presso CP_1
l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Torino all'atto n. 321, Parte 2, serie B, anno 1999, con ogni opportuno consequenziale provvedimento di legge, anche in merito all'ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di trascrizione dell'emananda Sentenza parziale.
Con riserva di ulteriormente e meglio precisare le proprie domande, nonché di produrre, dedurre, capitolare, indicare testi, in materia sia diretta che contraria, nei termini di legge, e/o nel caso di costituzione in giudizio dell'avversa parte e di contestazione.
Con riserva di produzione documentale anche ai fini dell'Udienza Presidenziale.
Con vittoria di spese per il solo caso di opposizione”.
Per parte resistente (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data
14/11/2024):
“CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis rejectis, così provvedere:
NEL MERITO Tenuto conto della situazione di svantaggio economico della Signora e CP_1 dell'apporto dato alla conduzione familiare dalla stessa ed alla cura dei figli, Voglia:
1) Disporre che il Signor versi alla Signora un assegno divorzile Parte_1 CP_1 di mantenimento pari ad Euro 400,00 mensili da bonificare sul suo c/c entro il giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
2) Confermare che il Signor versi alla Signora entro il giorno 5 Parte_1 CP_1 di ogni mese sul proprio c/c la somma di Euro 600,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat, quale contributo al mantenimento del figlio come disposto con Ordinanza Presidenziale Per_2 del 11/04/2023.
3) Disporre che le spese straordinarie del figlio , necessitate e/o previamente concordate, solo Per_2 se adeguatamente documentate, individuate come da Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino, sottoscritto in data 15/3/2016, saranno suddivise al 50% tra le parti, ad eccezione delle spese universitarie per il figlio che laddove dovute, siano poste a carico del Per_2
al 100%. Pt_1
4) Confermare l'assegnazione della casa familiare, sita in Torino, Via Valentino Carrera n. 75, alla signora che vi abiterà unitamente ai figli ed . CP_1 Per_1 Per_2
5) Rigettare la domanda formulata dal di restituzione del 50% del finanziamento Pt_1 sottoscritto il 2/5/19 dalle parti.
6) Con vittoria di spese e onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ritenuti acquisiti i documenti prodotti ed allegati alla memoria di costituzione, alle proprie memorie ex art. 183, comma 6, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., si insiste sull'ammissione delle istanze istruttorie dedotte e formulate con le memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c. che anche in questa sede devono ritenersi integralmente riportate e ribadite”.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in ANGRI il 05/08/1999.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ANGRI (atto n.
83 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 29/06/2000 ed il 30/01/2008. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 08/12/2020.
Con ricorso depositato il 28/06/2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3
n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. Chiedeva, inoltre, la revoca del contributo al mantenimento disposto in favore del figlio divenuto maggiorenne, la conferma del mantenimento economico della resistente e del figlio minorenne.
Con memoria depositata il 10/03/2023, si costituiva in giudizio non opponendosi CP_1 alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva disporsi un contributo economico in suo favore da parte del ricorrente, nonché un contributo al mantenimento in favore del figlio minorenne, confermarsi l'assegnazione della casa familiare alla resistente e rigettarsi le richieste economiche formulate dal ricorrente.
All'udienza del 23/03/2023 le parti venivano sentite e veniva esperito, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione. A scioglimento della riserva assunta, con provvedimento dell'11/04/2023, il
Presidente affidava il figlio minore a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, disponeva un regime di visita padre-figlio, assegnava la casa coniugale alla resistente, revocava il contributo al mantenimento in favore del figlio maggiorenne, disponeva un assegno di mantenimento in favore del figlio minorenne di € 600,00 mensili in capo al padre, oltre il 50% delle spese straordinarie e confermava il mantenimento di € 200,00 della resistente da parte del ricorrente. Infine, nominato il G.I., veniva fissata udienza di comparizione e trattazione.
Le parti depositavano memorie integrative.
All'udienza del 13/06/2023 i difensori delle parti chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni in punto status. Il Giudice, pertanto, rinviava a successiva udienza.
All'udienza del 12/09/2023 i difensori delle pari precisavano le conclusioni in punto status richiamandosi ai precedenti atti difensivi con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. La causa, dunque, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con sentenza del 28/09/2023 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e la causa veniva rimessa in istruttoria con concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. Le parti, nel rispetto dei termini, depositavano le rispettive memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
All'udienza del 23/01/2024, il G.I. si pronunciava in ordine all'ammissione delle istanze probatorie.
Formulava, altresì, una proposta conciliativa ex art. 185 bis e 91 c.p.c., assegnando alle parti termini per eventuale accettazione della stessa.
La resistente, con memoria depositata il 01/03/2024, dichiarava di non aderire alla proposta conciliativa. Successivamente, depositava foglio di precisazione delle conclusioni insistendo nelle istanze come in epigrafe riportate.
All'udienza del 19/11/2024, i difensori delle parti precisavano le conclusioni. Parte ricorrente si richiamava al ricorso introduttivo;
parte resistente, invece, al foglio di precisazione delle conclusioni di cui sopra. Il G.I., dunque, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti depositavano le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Occorre preliminarmente ribadire l'inammissibilità, già rilevata con ordinanza del Presidente in data
11.4.2023, della domanda avanzata da parte ricorrente con riferimento alla condanna alla restituzione, da parte della sig.ra del 50% degli importi versati alla finanziaria, per difetto di connessione CP_1 rispetto all'oggetto del presente giudizio ex art. 40 c.p.c..
Sull'affidamento, collocazione, mantenimento, regime di visita del figlio minore e sulla revoca Per_2 al contributo al mantenimento del figlio maggiorenne Per_1
Devono certamente essere confermati i provvedimenti assunti in via interinale dal Presidente, quanto all'affidamento, al collocamento ed al contributo al mantenimento del minore , atteso che non Per_2 risultano medio tempore mutate le condizioni dei coniugi – come già valutate in quella sede – né sono stati, da parte ricorrete, dedotti e provati fatti nuovi sopravvenuti tali da giustificare una revisione di quelle statuizioni.
Deve, in particolare, essere confermato l'affidamento condiviso del minore a entrambi i Per_2 genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, non essendo emersi elementi tali da far ritenere che detta disposizione sia contraria all'interesse del minore, con conseguente assegnazione della casa coniugale alla sig.ra Avuto riguardo all'età del figlio CP_1
(diciassette anni) e ai rapporti intercorrenti fra il minore e il padre (pressoché interrotti da oltre due anni), le visite devono essere rimesse alla volontà e al gradimento del minore.
Quanto al contributo al mantenimento del figlio , deve confermarsi, a carico del padre, Per_2
l'importo di euro 600,00 mensili, tenuto conto delle accresciute esigenze del figlio in relazione all'età
e dell'assenza di contributo diretto da parte del padre, in ragione dell'assenza di rapporti fra i due, come peraltro già rilevato in sede di ordinanza presidenziale.
Atteso che non deve farsi luogo ad una modifica delle condizioni come sino ad oggi applicate, in forza dei precedenti provvedimenti regolativi dell'esercizio della responsabilità genitoriale, del collocamento prevalente del minore e delle modalità di visita del genitore non collocatario, il Collegio ritiene di non procedere all'audizione del minore in quanto incombente manifestamente superfluo.
Deve altresì confermarsi la revoca del contributo posto a carico del padre per il mantenimento del figlio (nato il [...]), atteso che entrambe le parti hanno dato atto dell'indipendenza Per_1 economica di attualmente di anni 25, il quale, dopo avere lasciato gli studi universitari, Per_1 avrebbe iniziato a lavorare come operaio, con contratto di apprendistato (già nel 2023), con retribuzione pari a circa € 900,00 mensili.
Sull'assegno divorzile
Nel merito, occorre rilevare come, con la nota pronuncia n. 18287/2018 dell'11.7.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno rilevato la necessità di eliminare la “rigida distinzione tra il criterio attributivo ed i criteri determinativi dell'assegno di divorzio”, con conseguente “inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 co. 6 in posizione equiordinata” e ciò al fine di escludere i rischi di ingiustificato arricchimento derivanti dalla valutazione in via prevalente della comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
La Suprema Corte, dunque, pur facendo salvo l'orientamento recentemente invalso nella giurisprudenza delle Sezioni Semplici (Cass. n. 11504 del 10/05/2017, conf., in particolare Cass. n.
15481/17, Cass. n. 19721/17, Cass. n. 20525/17, Cass. n. 23602/17, Cass. n. 25697/17, Cass. n.
2042/2018, Cass. n. 2043/2018), ha ritenuto che l'assegno divorzile assolva tanto ad una funzione assistenziale quanto ad una di tipo perequativo-compensativa che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, deve tenere conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per porre a carico del ricorrente un assegno divorzile in favore della moglie.
Va anzitutto rilevato come vi sia un significativo divario tra i redditi dei coniugi.
Il sig. è titolare di una ditta di trasporti (TRASPORTI EMMEVI SAS DI TE Pt_1
OR & C.). Egli, benché abbia redditi dichiarati per circa € 2.600,00 mensili (calcolati sulla media delle annualità 2020-2024), può certamente contare su introiti ulteriori essendo proprietario di diversi beni immobili (abitazioni, magazzini, box, terreni). Trattasi, segnatamente, delle seguenti proprietà:
In Scafati (SA): 1) Nuda proprietà per 1/1, Via Bari n. 5; Cat.A/3; RC: Euro: 418,33; 2) Nuda proprietà, Via Bari n. 9; Cat.C/6; RC: Euro: 24,17; 3) Nuda proprietà per 1/1, Via Bari n. 9, Cat.F/5,
RC: Euro: non indicati;
4) Nuda proprietà, Via Bari n. 9, Cat.C/2; RC: Euro: 49,27;
In Cumiana (TO): 5) Proprietà per 1/1, Strada Luisetti n. 39, Cat. C/7, Euro: 84,29; 6) Proprietà',
Strada Luisetti n. 39, Cat.A/3; Euro: 111,04; 7) Proprietà, Strada Luisetti n. 39, Cat. A/3, euro: 199,87;
8) Proprietà, Strada Luisetti n. 39, Cat. C/2; Euro: 89,24; 9) Proprietà, Strada Luisetti n. 39, Cat .C/2,
RC: Euro: 38,42; 10) Proprietà, Strada Luisetti n. 39, Cat. C/2, Euro: 59,50; 11) Proprietà per 1/1, prato, R.D. Euro: 6,65 RAR.A. Euro: 5,40; 12) Proprietà per 1/1, prato, R.D. Euro: 0,47; RAR.A.
Euro: 0,38; 13) Proprietà per 1/1, prato, R.D. Euro: 7,17; RAR.A. Euro: 5,82.
In Torino: 14) Proprietà per 1/1 TORINO, Via Berruti Giuseppe n. 10, Cat. C/3; Euro: 391,22; 15)
Proprietà per 1/1, Via Asinari Di Bernezzo Vittorio n. 136, Zona 2, Cat. A/3; RC: Euro: 550,03; 16)
Proprietà per 1/1, Strada Della Pronda n. 127, Zona 3, Cat. D/7; RC: Euro: 3039,88; 17) Proprietà per
½, Via Carrera Valentino n. 75, Cat.A/3; RC: Euro: 733,37.
Deve al riguardo segnalarsi che gli immobili in Scafati e in Cumiana sono stati acquisiti in epoca successiva alla separazione, atteso gli stessi vengono dichiarati a partire dal 2023 (v. PF 2022 e PF
2023). In particolare, l'immobile in Cumiana è stato acquisito nel luglio 2022, senza che il signor
– a quanto consta- abbia fatto ricorso a mutuo bancario. Pt_1
Ancora, con riferimento alle proprietà ubicate in Torino, dalla disamina dei conti correnti del sig.
emerge come, in relazione alle stesse, il sig. percepisca mensilmente introiti, a titolo Pt_2 Pt_1 di canone di locazione, pari a complessivi € 1.160,00, i quali costituiscono – dunque- una regolare fonte di reddito per il ricorrente.
Ne consegue che le condizioni economiche del sig. tenuto conto delle acquisizioni Pt_1 immobiliari sopra riportate, risultano addirittura migliorate a far data dalla separazione, epoca in cui si era impegnato a corrispondere, a titolo di mantenimento della moglie e dei figli, la complessiva somma di euro 1.000,00.
Per contro, con una quota del 5%, la sig.ra è (formalmente) socia accomandante della ditta del CP_1 marito (TRASPORTI EMMEVI SAS DI TE OR & C.), di cui il sig. è Pt_1 accomandante. A quanto consta, parte resistente non si è mai occupata della società, né ha mai svolto alcun tipo di attività al suo interno. Successivamente alla sentenza di separazione, il sig. ha Pt_1 corrisposto alla sig.ra per gli anni 2021 e 2022, gli utili maturati, asseritamente corrispondenti CP_1 alla sua quota. Trattasi di importi pari a circa 1.500,00 euro annui.
Sebbene sia in possesso di un diploma di laurea magistrale, la sig.ra non ha mai svolto alcuna CP_1 attività lavorativa, occupandosi, in via esclusiva, nel corso della vita matrimoniale, dell'accudimento dei figli e della casa.
Trattasi di circostanze non oggetto di alcuna specifica contestazione da parte del ricorrente.
Dalla disamina della documentazione reddituale prodotta, si evince che la signora non ha fonti CP_1 di reddito autonomo, posto che gli unici accrediti sul conto corrente intestato alla stessa provengono dalla sig. conformemente a quanto riportato dalla resistente. Pt_1
La signora è, inoltre, affetta da obesità, ipertensione arteriosa, diabete mellito, dislipidemia, CP_1 ipotiroidismo in tiroide di Hashimoto, da ernia addominale, in relazione alla quale è stata sottoposta a un intervento di addominoplastica (v. certificato medico a firma della , prodotto sub doc. CP_2
4 di parte resistente).
Ne consegue che la signora avuto riguardo alle condizioni di salute e all'assenza di pregressa CP_1 esperienza lavorativa di qualsiasi genere, difficilmente potrà reperire una occupazione lavorativa, anche saltuaria.
Orbene, emerge dalla ricostruzione così operata un evidente squilibrio tra le posizioni reddituali e patrimoniali delle parti (vieppiù marcato a far data dalla separazione, in ragione dell'incremento delle disponibilità immobiliari del ricorrente), il quale può ragionevolmente ritenersi frutto anche dei diversi apporti prestati dai coniugi nel corso della lunga vita matrimoniale, laddove la circostanza che la sig.ra si sia dedicata prevalentemente -se non in via esclusiva- alla cura della casa ed alla CP_1 crescita dei figli, ha consentito al sig. di dedicarsi maggiormente alla propria carriera, con Pt_1 ciò consentendogli di accantonare (anche) un significativo patrimonio immobiliare.
Le circostanze sopra indicate, unitamente all'assenza di fonti autonome di reddito da parte della sig.ra e alla condizioni di salute della stessa, consentono di ritenere sussistenti, nel caso di specie, CP_1 tanto la componente assistenziale quanto quella perequativa dell'assegno divorzile, nell'accezione definita dalle SU del 2018 e condivisa da questo Collegio, elementi tutti che, rapportati alla lunga durata della convivenza matrimoniale (21 anni), conducono a porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere in favore della moglie un importo determinato in € 400,00 mensili, oltre rivalutazione
ISTAT.
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste integralmente a carico del ricorrente;
esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla
Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
- Fase studio: € 1.200,00
- Fase introduttiva: € 900,00
- Fase istruttoria: € 1.000,00
- Fase decisoria: € 1.900.00
Totale € 5.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Affida il figlio minore a entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza Per_2 anagrafica presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità sulle questioni di ordinaria amministrazione;
Conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita Torino, via Valentino Carrera n. 75, alla sig.ra
CP_1
Dispone che il sig. possa vedere e tenere con sé il figlio previo accordo con il minore Pt_1 Per_2
e secondo il gradimento di quest'ultimo;
Dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del Pt_1 CP_1 figlio , la somma di euro 600,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, Per_2 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al “Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”; Revoca, a far data dal deposito del ricorso (giugno 2022), il contributo al mantenimento per figlio maggiorenne posto a carico del padre;
Per_1
Dispone che , a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, corrisponda Parte_1
a entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno periodico di € 400,00, somma rivalutabile CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT;
Dichiara inammissibili le ulteriori domande.
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida Parte_1 CP_1 in complessivi in € 5.000,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17.04.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.