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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/12/2025, n. 2766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2766 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 2462 dell'anno 2025, avente per oggetto: appello, TRA (c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Savino, appellante E (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_1 C.F._1 Santoro, appellata All'udienza del 28.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che con ricorso del 29.02.2024, depositato presso il Giudice di Pace di San Giorgio Jonico, deduceva che il 06.12.2002 i propri genitori sottoscrivevano in favore Controparte_1 della figlia, odierna appellante, all'epoca minorenne, il buono postale fruttifero di € 500,00; appena divenuta maggiorenne l'odierna appellante si sarebbe recata, unitamente al padre, presso l'ufficio postale di San Marzano di San Giuseppe per chiedere il rimborso del buono con gli interessi maturati negli anni, rimborso che le veniva negato, in quanto a detta dall'impiegato postale il buono si sarebbe prescritto;
, pertanto, ritenendo infondata la dedotta Controparte_1 prescrizione, in quanto sul buono non erano riportate indicazioni che consentissero di evincere data di scadenza, termini per l'incasso e, pertanto, il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, anche perché non sarebbe stato consegnato all'atto della sottoscrizione il foglio informativo analitico prescritto dalla normativa contenuta negli artt. 3 e 6 d.m. 19.12.2000, aveva agito in giudizio al fine di vedere accertato il diritto al pagamento della sorte capitale e degli interessi maturati o, in subordine, al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento contrattuale dei doveri posti a carico di la causa veniva Parte_1 decisa con Sentenza n. 281/2024, pronunziata in data 22.11.2024, che, in accoglimento del ricorso, condannava l'odierna appellante al pagamento della somma di € 675,00 per sorte capitale ed interessi del buono postale oggetto di causa, oltre alle spese di lite;
detta sentenza veniva impugnata da la quale lamentava la falsa applicazione della legge Parte_1 ed in particolare la violazione delle disposizioni contenute nel d.m. 19.12.2000; rilevato che l'appellato, costituitosi, si opponeva all'accoglimento del gravame;
ritenuto che
l'appello sia ammissibile, emergendo dalla lettura complessiva dell'atto introduttivo del presente grado di giudizio le parti della sentenza oggetto di impugnazione (condanna dell'odierna appellante), delle modifiche richieste (accoglimento totale dell'opposizione, con conseguente rigetto della domanda proposta dalla in primo CP_1 grado e vittoria di spese) e delle circostanze da cui deriva la violazione di legge (come da motivo di appello innanzi sommariamente riassunto e diffusamente sviluppato nel corpo dell'atto di impugnazione, dalla pagina 6 alla pagina 15); deve ancora osservarsi che non si ravvisa alcuna sostanziale modifica delle conclusioni rassegnate in primo grado, in quanto l'accertamento dell'intervenuta prescrizione, richiesto in primo grado, equivale sostanzialmente alla richiesta rigettare la domanda proposta dalla ricorrente in primo grado, odierna appellata, in conseguenza della sollevata eccezione di prescrizione, prescrizione che viene evidentemente riproposta nel presente grado di giudizio (cfr. pag., 8 dell'atto di appello), sostenendosi che quanto affermato dal primo giudice in ordine alla mancata conoscenza delle condizioni del buono ed in particolare della sua scadenza e, quindi, della decorrenza del termine di prescrizione, non appare giuridicamente corretto;
ritenuto che
l'appello possa trovare accoglimento, in quanto: a) la giurisprudenza di legittimità è frequentemente intervenuta in materia di buoni postali fruttiferi: secondo un consolidato insegnamento “i buoni postali fruttiferi disciplinati dal d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione» (Cass. civ., sez. un., n. 13979 del 2007 e n. 3963 del 2019); il rapporto giuridico intercorrente tra l'emittente e i risparmiatori è disciplinato dai decreti emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi degli artt. 3 d.lgs. n. 284 del 1999 e 2 d.m. 19 dicembre 2000, vale a dire da fonti normative idonee a integrare ab externo il contenuto del contratto mediante l'indicazione del prezzo, del taglio, del tasso di interesse, della durata;
i decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili alla generalità degli interessati, con la conseguenza che sui sottoscrittori grava un onere di attivazione, di agevole attuazione, diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, la liquidazione e il pagamento degli interessi maturati;
b) nel caso in esame, la parte appellata ha depositato in primo grado copia del buono postale fruttifero oggetto di causa, sul quale risulta in evidenza la dicitura “A TERMINE” sia nella parte frontale che sul retro, mentre sul retro è, inoltre, stampigliato un timbro che riporta, tra l'altro, la data di emissione del 06.12.2002; è, ancora, riportata a penna l'indicazione “SERIE AA5”; devono ritenersi, pertanto, specificamente richiamate dal titolo di legittimazione le condizioni sancite nel d.m. Economia e Finanze del 12 settembre 2002 (pubblicato sulla G.U. n. 221 del 20.09.2002), istitutivo anche della serie AA5 di buoni postali fruttiferi a termine (art. 5), ove si prevede, all'art. 8, che gli stessi “[…] possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione […]; con riguardo poi alla prescrizione dell'esercizio del diritto documentato dal titolo, deve ritenersi operante il principio normativo generale espresso dall'art. 8, comma 1, del d.m. Tesoro del 19 dicembre 2000, ai sensi del quale “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”; infine, in merito alla questione dell'individuazione del dies a quo a partire dal quale decorre il termine per il maturare della prescrizione, la Suprema Corte, in una Cont recente pronuncia in materia di a termine del tutto similari a quello del caso di specie, ha enucleato i seguenti principi: «[…] l'espressione letterale utilizzata dalla norma applicabile alla fattispecie in esame, e cioè che la liquidazione dei buoni (e, quindi, la loro scadenza) deve essere operata “al termine” del sesto “anno successivo” a quello di emissione, fa, in realtà, testuale riferimento non già […] al termine (e cioè alla fine) dell'anno solare (vale a dire il 31 dicembre) di scadenza del buono […], quanto, piuttosto, al “termine” (finale, tecnicamente inteso, e cioè quale data di completo decorso) del periodo (di durata dei buoni), pari a sei anni dalla data di emissione degli stessi: il quale, pertanto, inteso come data di scadenza, costituisce, in conformità ai principi generali (art. 2935 c.c.), il giorno a partire dal quale, potendo i buoni in questione (salvo il rimborso anticipato) essere liquidati in capitali e interessi, comincia, appunto, a decorrere la prescrizione dei relativi diritti» (v. Cass. civ., sez. I, 07/07/2023, n. 19243); nella fattispecie in oggetto, il BPF a termine, appartenente alla serie AA5, è stato emesso in data 06.12.2002 e ha prodotto interessi, sulla base dei rendimenti indicati nel d.m. istitutivo della serie, fino al 06.12.2009; richiamando i principi innanzi esposti, il termine di prescrizione decennale si calcola a partire dal 07.12./2009 ed è spirato in data 07.12.2019; non vi è prova adeguata dell'esistenza di un idoneo atto interruttivo della prescrizione precedente alla p.e.c. inoltrata il 27.10.2020, con la quale l'Avv. Antonio Santoro, per l'odierna appellata e per e (genitori dell'appellata), Controparte_3 Controparte_4 inoltrava a ed a richiesta di liquidazione del Parte_2 Parte_1 buono oggetto di causa;
detto atto si colloca in un arco temporale successivo al compimento del periodo di prescrizione decennale;
né può ritenersi circostanza utile a impedire o sospendere il decorso del termine prescrizionale la minore età dell'appellata fino al 28.07.2020, in quanto l'art. 2935 c.c. stabilisce che questo corra dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e l'art. 2942 c.c., poi, prevede che la decorrenza della prescrizione resti sospesa, con riferimento ai minori, per il tempo in cui i medesimi siano sprovvisti del rappresentante legale – o versino in conflitto di interessi con il medesimo – per i sei mesi successivi alla sua nomina o alla cessazione dell'incapacità; in virtù dell'interpretazione sia letterale sia sistematica di tali disposizioni, deve escludersi che la minore età sia ostativa alla decorrenza di qualsivoglia termine prescrizionale – risultando, in costanza della stessa, possibile il compimento di atti interruttivi ad opera dei soggetti onerati della rappresentanza legale – e deve ritenersi che solo l'assenza dei medesimi integri un'ipotesi di sospensione del termine;
peraltro, non può tacersi come nella vicenda in esame l'effetto estintivo del diritto di credito avrebbe potuto essere scongiurato dai genitori dell'appellata, non solo in nome e per conto della figlia minore, ma Cont altresì in proprio, essendo cointestatari del buono e vertendosi in ipotesi di con pari facoltà di riscatto, come riportato sul buono stesso;
c) va, infine, aggiunto che, tenuto conto della data di emissione del buono e della annotazione sullo stesso relativa alla serie di appartenenza (AA5), la data di scadenza dello stesso era agevolmente conoscibile sia recandosi presso l'ufficio postale, che consultando in Gazzetta Ufficiale il citato d.m. 12 settembre 2002 e, in ogni caso, detta mancata conoscenza rappresenterebbe al più un mero impedimento di fatto e non un impedimento di carattere giuridico all'esercizio del diritto ed è noto che l'art. 2935 c.c. viene comunemente interpretato nel senso che solo gli impedimenti di carattere giuridico all'esercizio del diritto incidono sulla decorrenza del termine di prescrizione (cfr. Cass. n. 40104/2021, la quale ha affermato che “l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'articolo 2935 del codice civile attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo articolo 2941 del codice civile prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”); si aggiunga ancora che la disciplina del buono postale fruttifero, anche con riferimento alla sua scadenza e, quindi, al termine di prescrizione, non può che essere quella dettata dal d.m. istitutivo pubblicato in G.U., mentre altre circostanze, quali la assertiva mancata (o non provata) consegna del foglio illustrativo o, in ogni caso, l'eventuale insufficiente informazione fornita da all'atto dell'acquisto potrebbe spiegare effetti, non sulla disciplina che Parte_1 regola le condizioni del buono (come detto, dettate dal d.m. istitutivo), ma su altri e differenti piani, quali, sussistendone i presupposti, quelli della responsabilità precontrattuale o contrattuale, la cui domanda, evidentemente assorbita in primo grado in ragione dell'accoglimento della domanda principale, non risulta specificamente riproposta dall'appellata in questa sede ex art. 346 c.p.c.; ritenuto che la sentenza impugnata debba, pertanto, essere riformata, con rigetto della domanda proposta dalla CP_1 ritenuto che, in ragione dei contrasti interpretativi delineatisi negli anni in seno alle decisioni della giurisprudenza di merito (citata dall'appallata), deve disporsi la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, configurandosi una situazione analoga a quelle previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità, pronunziata da Corte Cost. n. 77/2018;
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: a) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza Parte_1 appellata, rigetta la domanda proposta da in primo grado;
Controparte_1 b) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
c) condanna l'appellato a restituire all'appellante gli importi eventualmente riscossi in esecuzione della sentenza di primo grado. Taranto, 23.12.2025
Il giudice dott. Remo Lisco
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 2462 dell'anno 2025, avente per oggetto: appello, TRA (c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Savino, appellante E (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_1 C.F._1 Santoro, appellata All'udienza del 28.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che con ricorso del 29.02.2024, depositato presso il Giudice di Pace di San Giorgio Jonico, deduceva che il 06.12.2002 i propri genitori sottoscrivevano in favore Controparte_1 della figlia, odierna appellante, all'epoca minorenne, il buono postale fruttifero di € 500,00; appena divenuta maggiorenne l'odierna appellante si sarebbe recata, unitamente al padre, presso l'ufficio postale di San Marzano di San Giuseppe per chiedere il rimborso del buono con gli interessi maturati negli anni, rimborso che le veniva negato, in quanto a detta dall'impiegato postale il buono si sarebbe prescritto;
, pertanto, ritenendo infondata la dedotta Controparte_1 prescrizione, in quanto sul buono non erano riportate indicazioni che consentissero di evincere data di scadenza, termini per l'incasso e, pertanto, il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, anche perché non sarebbe stato consegnato all'atto della sottoscrizione il foglio informativo analitico prescritto dalla normativa contenuta negli artt. 3 e 6 d.m. 19.12.2000, aveva agito in giudizio al fine di vedere accertato il diritto al pagamento della sorte capitale e degli interessi maturati o, in subordine, al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento contrattuale dei doveri posti a carico di la causa veniva Parte_1 decisa con Sentenza n. 281/2024, pronunziata in data 22.11.2024, che, in accoglimento del ricorso, condannava l'odierna appellante al pagamento della somma di € 675,00 per sorte capitale ed interessi del buono postale oggetto di causa, oltre alle spese di lite;
detta sentenza veniva impugnata da la quale lamentava la falsa applicazione della legge Parte_1 ed in particolare la violazione delle disposizioni contenute nel d.m. 19.12.2000; rilevato che l'appellato, costituitosi, si opponeva all'accoglimento del gravame;
ritenuto che
l'appello sia ammissibile, emergendo dalla lettura complessiva dell'atto introduttivo del presente grado di giudizio le parti della sentenza oggetto di impugnazione (condanna dell'odierna appellante), delle modifiche richieste (accoglimento totale dell'opposizione, con conseguente rigetto della domanda proposta dalla in primo CP_1 grado e vittoria di spese) e delle circostanze da cui deriva la violazione di legge (come da motivo di appello innanzi sommariamente riassunto e diffusamente sviluppato nel corpo dell'atto di impugnazione, dalla pagina 6 alla pagina 15); deve ancora osservarsi che non si ravvisa alcuna sostanziale modifica delle conclusioni rassegnate in primo grado, in quanto l'accertamento dell'intervenuta prescrizione, richiesto in primo grado, equivale sostanzialmente alla richiesta rigettare la domanda proposta dalla ricorrente in primo grado, odierna appellata, in conseguenza della sollevata eccezione di prescrizione, prescrizione che viene evidentemente riproposta nel presente grado di giudizio (cfr. pag., 8 dell'atto di appello), sostenendosi che quanto affermato dal primo giudice in ordine alla mancata conoscenza delle condizioni del buono ed in particolare della sua scadenza e, quindi, della decorrenza del termine di prescrizione, non appare giuridicamente corretto;
ritenuto che
l'appello possa trovare accoglimento, in quanto: a) la giurisprudenza di legittimità è frequentemente intervenuta in materia di buoni postali fruttiferi: secondo un consolidato insegnamento “i buoni postali fruttiferi disciplinati dal d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione» (Cass. civ., sez. un., n. 13979 del 2007 e n. 3963 del 2019); il rapporto giuridico intercorrente tra l'emittente e i risparmiatori è disciplinato dai decreti emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi degli artt. 3 d.lgs. n. 284 del 1999 e 2 d.m. 19 dicembre 2000, vale a dire da fonti normative idonee a integrare ab externo il contenuto del contratto mediante l'indicazione del prezzo, del taglio, del tasso di interesse, della durata;
i decreti ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili alla generalità degli interessati, con la conseguenza che sui sottoscrittori grava un onere di attivazione, di agevole attuazione, diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, la liquidazione e il pagamento degli interessi maturati;
b) nel caso in esame, la parte appellata ha depositato in primo grado copia del buono postale fruttifero oggetto di causa, sul quale risulta in evidenza la dicitura “A TERMINE” sia nella parte frontale che sul retro, mentre sul retro è, inoltre, stampigliato un timbro che riporta, tra l'altro, la data di emissione del 06.12.2002; è, ancora, riportata a penna l'indicazione “SERIE AA5”; devono ritenersi, pertanto, specificamente richiamate dal titolo di legittimazione le condizioni sancite nel d.m. Economia e Finanze del 12 settembre 2002 (pubblicato sulla G.U. n. 221 del 20.09.2002), istitutivo anche della serie AA5 di buoni postali fruttiferi a termine (art. 5), ove si prevede, all'art. 8, che gli stessi “[…] possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione […]; con riguardo poi alla prescrizione dell'esercizio del diritto documentato dal titolo, deve ritenersi operante il principio normativo generale espresso dall'art. 8, comma 1, del d.m. Tesoro del 19 dicembre 2000, ai sensi del quale “I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”; infine, in merito alla questione dell'individuazione del dies a quo a partire dal quale decorre il termine per il maturare della prescrizione, la Suprema Corte, in una Cont recente pronuncia in materia di a termine del tutto similari a quello del caso di specie, ha enucleato i seguenti principi: «[…] l'espressione letterale utilizzata dalla norma applicabile alla fattispecie in esame, e cioè che la liquidazione dei buoni (e, quindi, la loro scadenza) deve essere operata “al termine” del sesto “anno successivo” a quello di emissione, fa, in realtà, testuale riferimento non già […] al termine (e cioè alla fine) dell'anno solare (vale a dire il 31 dicembre) di scadenza del buono […], quanto, piuttosto, al “termine” (finale, tecnicamente inteso, e cioè quale data di completo decorso) del periodo (di durata dei buoni), pari a sei anni dalla data di emissione degli stessi: il quale, pertanto, inteso come data di scadenza, costituisce, in conformità ai principi generali (art. 2935 c.c.), il giorno a partire dal quale, potendo i buoni in questione (salvo il rimborso anticipato) essere liquidati in capitali e interessi, comincia, appunto, a decorrere la prescrizione dei relativi diritti» (v. Cass. civ., sez. I, 07/07/2023, n. 19243); nella fattispecie in oggetto, il BPF a termine, appartenente alla serie AA5, è stato emesso in data 06.12.2002 e ha prodotto interessi, sulla base dei rendimenti indicati nel d.m. istitutivo della serie, fino al 06.12.2009; richiamando i principi innanzi esposti, il termine di prescrizione decennale si calcola a partire dal 07.12./2009 ed è spirato in data 07.12.2019; non vi è prova adeguata dell'esistenza di un idoneo atto interruttivo della prescrizione precedente alla p.e.c. inoltrata il 27.10.2020, con la quale l'Avv. Antonio Santoro, per l'odierna appellata e per e (genitori dell'appellata), Controparte_3 Controparte_4 inoltrava a ed a richiesta di liquidazione del Parte_2 Parte_1 buono oggetto di causa;
detto atto si colloca in un arco temporale successivo al compimento del periodo di prescrizione decennale;
né può ritenersi circostanza utile a impedire o sospendere il decorso del termine prescrizionale la minore età dell'appellata fino al 28.07.2020, in quanto l'art. 2935 c.c. stabilisce che questo corra dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e l'art. 2942 c.c., poi, prevede che la decorrenza della prescrizione resti sospesa, con riferimento ai minori, per il tempo in cui i medesimi siano sprovvisti del rappresentante legale – o versino in conflitto di interessi con il medesimo – per i sei mesi successivi alla sua nomina o alla cessazione dell'incapacità; in virtù dell'interpretazione sia letterale sia sistematica di tali disposizioni, deve escludersi che la minore età sia ostativa alla decorrenza di qualsivoglia termine prescrizionale – risultando, in costanza della stessa, possibile il compimento di atti interruttivi ad opera dei soggetti onerati della rappresentanza legale – e deve ritenersi che solo l'assenza dei medesimi integri un'ipotesi di sospensione del termine;
peraltro, non può tacersi come nella vicenda in esame l'effetto estintivo del diritto di credito avrebbe potuto essere scongiurato dai genitori dell'appellata, non solo in nome e per conto della figlia minore, ma Cont altresì in proprio, essendo cointestatari del buono e vertendosi in ipotesi di con pari facoltà di riscatto, come riportato sul buono stesso;
c) va, infine, aggiunto che, tenuto conto della data di emissione del buono e della annotazione sullo stesso relativa alla serie di appartenenza (AA5), la data di scadenza dello stesso era agevolmente conoscibile sia recandosi presso l'ufficio postale, che consultando in Gazzetta Ufficiale il citato d.m. 12 settembre 2002 e, in ogni caso, detta mancata conoscenza rappresenterebbe al più un mero impedimento di fatto e non un impedimento di carattere giuridico all'esercizio del diritto ed è noto che l'art. 2935 c.c. viene comunemente interpretato nel senso che solo gli impedimenti di carattere giuridico all'esercizio del diritto incidono sulla decorrenza del termine di prescrizione (cfr. Cass. n. 40104/2021, la quale ha affermato che “l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'articolo 2935 del codice civile attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo articolo 2941 del codice civile prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”); si aggiunga ancora che la disciplina del buono postale fruttifero, anche con riferimento alla sua scadenza e, quindi, al termine di prescrizione, non può che essere quella dettata dal d.m. istitutivo pubblicato in G.U., mentre altre circostanze, quali la assertiva mancata (o non provata) consegna del foglio illustrativo o, in ogni caso, l'eventuale insufficiente informazione fornita da all'atto dell'acquisto potrebbe spiegare effetti, non sulla disciplina che Parte_1 regola le condizioni del buono (come detto, dettate dal d.m. istitutivo), ma su altri e differenti piani, quali, sussistendone i presupposti, quelli della responsabilità precontrattuale o contrattuale, la cui domanda, evidentemente assorbita in primo grado in ragione dell'accoglimento della domanda principale, non risulta specificamente riproposta dall'appellata in questa sede ex art. 346 c.p.c.; ritenuto che la sentenza impugnata debba, pertanto, essere riformata, con rigetto della domanda proposta dalla CP_1 ritenuto che, in ragione dei contrasti interpretativi delineatisi negli anni in seno alle decisioni della giurisprudenza di merito (citata dall'appallata), deve disporsi la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, configurandosi una situazione analoga a quelle previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante dalla dichiarazione di incostituzionalità, pronunziata da Corte Cost. n. 77/2018;
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: a) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza Parte_1 appellata, rigetta la domanda proposta da in primo grado;
Controparte_1 b) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
c) condanna l'appellato a restituire all'appellante gli importi eventualmente riscossi in esecuzione della sentenza di primo grado. Taranto, 23.12.2025
Il giudice dott. Remo Lisco