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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 28/11/2024, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti in composizione monocratica riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli giudice
Sara Pozzetti giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile nr. 1763/2024 R.G. avente per oggetto: separazione personale, scioglimento del matrimonio;
promossa da:
Parte_1 nato a [...] in data [...], residente in [...](Australia), in
Cuneo elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avvocato Alessandro Galia del
Foro di Asti, che lo rappresenta e difende
RICORRENTE contro
CP_1
nata a [...] il [...], residente in [...] RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero in Sede
PARTE NECESSARIA
che ha dichiarato di nulla opporre;
trattenuta in decisione all'udienza del 26 novembre 2024 sulle seguenti conclusioni tolte dalla parte ricorrente:
“pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi, stabilendo che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento perché economicamente autosufficiente, con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 23 agosto 2024 Parte_1
sposatosi civilmente in Alba, in data 22 settembre 2018, con , atto CP_1
trascritto al n. 37, parte I, del Comune di Alba per l'anno 2018, lamentava essere venuta meno, dal 2022, la comunità materiale e spirituale fra i coniugi, essendo egli rientrato in
Australia, onde chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi stessi nonché,
a sentenza di separazione divenuta definitiva e domanda di divorzio quindi procedibile, lo scioglimento del matrimonio.
Rappresentava non essere nati figli dall'unione.
Il pubblico ministero spiegava intervento in data 5 settembre 2023.
All'udienza in data 26 novembre 2024, nella contumacia della convenuta, parte attrice discuteva oralmente la causa precisando le conclusioni e il giudice delegato tratteneva il processo in decisione.
Osserva il tribunale che la domanda in punto separazione deve essere accolta, concorrendo i presupposti di legge e il tribunale di Asti in composizione collegiale pronuncia per conseguenza la separazione personale dei coniugi, chiesta dalla parte ricorrente, senza opposizione;
risulta infatti palese dalle difese attrici e dalla documentazione prodotta la cessazione della comunione materiale e spirituale che dovrebbe viceversa unire gli sposi, al contrario risultando i coniugi stessi vivere di fatto separati e lontanissimi da tempo.
Nessuna ulteriore pronuncia può essere allo stato resa, non essendo ancora procedibile la domanda di divorzio, né essendo passata in cosa giudicata la sentenza di separazione in questa sede pronunciata e dovendosi quindi rimettere la causa in istruttoria con separata ordinanza in data odierna per la necessaria verifica della procedibilità della domanda con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e per gli ulteriori incombenti.
Atteso che il tribunale, con la pronuncia sullo status della separazione, non ha esaurito il potere – dovere di statuire sulle domande proposte nel processo, la decisione sulle spese di lite deve essere riservata al definitivo.
P. Q. M.
Il tribunale di Asti in composizione collegiale, provvedendo sulla domanda di separazione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, pronuncia la separazione personale di
Parte_1 nato a [...] in data [...]
e
CP_1
nata a [...] il [...] matrimonio civile contratto dai due coniugi in Alba, in data 22 settembre 2018, atto trascritto al n. 37, parte I, del Comune di Alba per l'anno 2018; manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
riserva alla sentenza definitiva sulla domanda di scioglimento del matrimonio la decisione sulle spese di lite;
rimette le parti in istruttoria come da separata ordinanza in data odierna, per la verifica del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio e per gli ulteriori incombenti.
Asti, 26 novembre 2024
Il presidente est.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti in composizione monocratica riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli giudice
Sara Pozzetti giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile nr. 1763/2024 R.G. avente per oggetto: separazione personale, scioglimento del matrimonio;
promossa da:
Parte_1 nato a [...] in data [...], residente in [...](Australia), in
Cuneo elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avvocato Alessandro Galia del
Foro di Asti, che lo rappresenta e difende
RICORRENTE contro
CP_1
nata a [...] il [...], residente in [...] RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero in Sede
PARTE NECESSARIA
che ha dichiarato di nulla opporre;
trattenuta in decisione all'udienza del 26 novembre 2024 sulle seguenti conclusioni tolte dalla parte ricorrente:
“pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi, stabilendo che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento perché economicamente autosufficiente, con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 23 agosto 2024 Parte_1
sposatosi civilmente in Alba, in data 22 settembre 2018, con , atto CP_1
trascritto al n. 37, parte I, del Comune di Alba per l'anno 2018, lamentava essere venuta meno, dal 2022, la comunità materiale e spirituale fra i coniugi, essendo egli rientrato in
Australia, onde chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi stessi nonché,
a sentenza di separazione divenuta definitiva e domanda di divorzio quindi procedibile, lo scioglimento del matrimonio.
Rappresentava non essere nati figli dall'unione.
Il pubblico ministero spiegava intervento in data 5 settembre 2023.
All'udienza in data 26 novembre 2024, nella contumacia della convenuta, parte attrice discuteva oralmente la causa precisando le conclusioni e il giudice delegato tratteneva il processo in decisione.
Osserva il tribunale che la domanda in punto separazione deve essere accolta, concorrendo i presupposti di legge e il tribunale di Asti in composizione collegiale pronuncia per conseguenza la separazione personale dei coniugi, chiesta dalla parte ricorrente, senza opposizione;
risulta infatti palese dalle difese attrici e dalla documentazione prodotta la cessazione della comunione materiale e spirituale che dovrebbe viceversa unire gli sposi, al contrario risultando i coniugi stessi vivere di fatto separati e lontanissimi da tempo.
Nessuna ulteriore pronuncia può essere allo stato resa, non essendo ancora procedibile la domanda di divorzio, né essendo passata in cosa giudicata la sentenza di separazione in questa sede pronunciata e dovendosi quindi rimettere la causa in istruttoria con separata ordinanza in data odierna per la necessaria verifica della procedibilità della domanda con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e per gli ulteriori incombenti.
Atteso che il tribunale, con la pronuncia sullo status della separazione, non ha esaurito il potere – dovere di statuire sulle domande proposte nel processo, la decisione sulle spese di lite deve essere riservata al definitivo.
P. Q. M.
Il tribunale di Asti in composizione collegiale, provvedendo sulla domanda di separazione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, pronuncia la separazione personale di
Parte_1 nato a [...] in data [...]
e
CP_1
nata a [...] il [...] matrimonio civile contratto dai due coniugi in Alba, in data 22 settembre 2018, atto trascritto al n. 37, parte I, del Comune di Alba per l'anno 2018; manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
riserva alla sentenza definitiva sulla domanda di scioglimento del matrimonio la decisione sulle spese di lite;
rimette le parti in istruttoria come da separata ordinanza in data odierna, per la verifica del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio e per gli ulteriori incombenti.
Asti, 26 novembre 2024
Il presidente est.