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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/10/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
RD, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 23
Ottobre 2025 in sostituzione dell'udienza del 24 Ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 2841 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa da la signora , nata il [...] a [...] e residente a [...]Parte_1
NN GE (AG), nel Corso Umberto I n. 326, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a San NN GE (AG), nel Corso Umberto I n. 215, presso lo studio dell'Avv. Stefania Virga, che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso di merito a seguito di ATP ex art. 445bis c.p.c., depositato il 24/11/2023,
- ricorrente -
CONTRO
l , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura dell'ente con sede ad Agrigento, nella via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso dall'Avv.
IV AR in virtù di procura generale alle liti allegata agli atti di causa,
- resistente -
Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso depositato in cancelleria in data 24 Novembre 2023 ai sensi dell'art. 445bis,
VI comma, c.p.c., la signora dopo avere presentato la prevista Parte_1
1 dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per il cui tramite chiedeva il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini della concessione e della fruizione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n.
18 dell'11 Febbraio 1980.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio, depositando il 15 Dicembre 2023 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. In tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del procedimento de quo veniva disposta C.T.U. medico-legale. In data odierna,
in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24 Ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalla istante il 23 Ottobre 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza
Nel merito il ricorso introduttivo della lite è giuridicamente legittimo e fondato. Sicché
deve essere accolto per quanto di ragione.
Invero, l'art. 1 della legge n. 18 dell'11 Febbraio 1980 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua.
Ebbene, nel caso di specie la consulenza tecnica d'ufficio disposta durante il presente giudizio dalla Dott.ssa , ritenuta immune da vizi logici e giuridici e, quindi, Persona_1
pienamente condivisibile, ha accertato una dirimente circostanza. Segnatamente che, le patologie da cui è affetta la signora comportano una invalidità del 100% e Parte_1
le precludono la possibilità di deambulare autonomamente e di compiere da sola gli atti quotidiani della vita. Per quel che concerne la decorrenza, il prefato perito ha affermato che,
questa deve essere stabilita dal mese di Maggio 2025, ossia dall'epoca in cui la ha sottoposta a visita peritale (cfr.: relazione tecnica d'ufficio). Quindi, da un momento successivo a quello di presentazione da parte della ricorrente della domanda amministrativa.
La conclusione alla quale è pervenuta la menzionata C.T.U. risulta in contrasto con l'accertamento medico che è stato effettuato nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Ragion per cui, alla luce delle considerazioni formulate nella consulenza tecnica
2 d'ufficio predisposta nel corso della lite in esame, la domanda spiegata dalla signora
[...]
si palesa accoglibile. Parte_1
Considerato che, nel corso del procedimento de quo la sussistenza del menzionato requisito sanitario è stata individuata in un momento successivo a quello di proposizione della cennata domanda amministrativa e di deposito della C.T.U. nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, sembra giusto ed equo compensare interamente ed integralmente fra le parti in lite le spese della prima e della seconda fase. Invece, le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel presente giudizio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' . Infine, anche le spese della consulenza tecnica CP_2
d'ufficio espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio devono essere definitivamente poste a carico dell'ente resistente.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara RD, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara, accogliendo il ricorso introduttivo della lite proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445bis c.p.c., che la signora è affetta da patologie che la rendono Parte_1
invalida al 100% e le precludono la possibilità di deambulare autonomamente e di compiere da sola gli atti quotidiani della vita a decorrere dal mese di Maggio 2025;
- compensa, per le argomentazioni meglio sopra illustrate, interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del presente giudizio e della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio;
- infine, pone definitivamente a carico dell' sia le spese della consulenza tecnica CP_2
d'ufficio disposta nel procedimento de quo, liquidate con separato decreto;
sia quelle della consulenza tecnica d'ufficio disposta nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
Così deciso in Agrigento in data 24 Ottobre 2025.
Il Giudice
Barbara RD
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