Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 16/04/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 575/2020
Il giudice del Tribunale di Trento, dott.ssa Enrica Poli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N. R.G. 575 del ruolo generale dell'anno 2020 promosso da
C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. LUCA GADENZ, per procura alle liti in calce all'atto di citazione;
ATTORE
contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
C.F. ) Controparte_2 C.F._3
C.F. ) Controparte_3 C.F._4
contumaci;
CONVENUTI
Oggetto: Usucapione ex art. 1158 c.c.
Conclusioni delle parti: Parte attrice ha precisato le rispettive conclusioni all'udienza tenutasi in forma scritta in data 11-12-2024 con note da intendersi qui integralmente trascritte per parte attrice: “in via principale e nel merito: 1) accertare e dichiarare, con sentenza intavolabile ex art. 1158 c.c., per le motivazione esposte in citazione, in favore dell'attore, l'intervenuta usucapione della quota di ½ indiviso attualmente intavolata in favore di
, sui seguenti beni: in C.c. 326 di (TN), in P.T. 234 II°, Parte_2 CP_4
p.ed. 219, p.f. 21/2, p.f. 53/1, p.f. 102/1, p.f. 124/2, p.f. 124/7, p.f. 124/8, p.f. 215/2, p.f.
227/2, p.f. 252/2, p.f. 253/2, p.f. 275, p.f. 707/2, p.f. 1314; 2) accertare e dichiarare con sentenza intavolabile ex art. 1158 c.c., per le motivazione esposte in citazione, in favore dell'attore, l'intervenuta usucapione della quota di 3/12 indivisi attualmente intavolata
P.T. 168 II°, p.ed. 234; In via istruttoria: (omissis); in ogni caso: 7) con vittoria di onorari e spese di giudizio come generale norma, oltre ad accessori di legge (r.s.g. al 15%, c.p.a. al 4%, i.v.a. al 22%), solo in caso di costituzione dei convenuti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
L'attore agisce in giudizio esponendo:
-di essere proprietario tavolare per la quota di 1/2 degli immobili contraddistinti in
C.C. 326 PT 234 II, p.ed. 219, p.f. 21/2, p.f. 53/1, p.f. 102/1, p.f. 124/2, p.f. CP_4
124/7, p.f. 124/8, p.f. 215/2, p.f. 227/2, p.f. 252/2, p.f. 253/2, p.f. 275, p.f. 707/2, p.f. 1314
e per la quota di 1/4 dell'immobile in C.C. 326 Mis, PT 168 II p.ed. 234; CP_4
-di aver posseduto, facendo uso con funzione di deposito e con attività di sfalcio e di coltivazione, sin almeno dall'età di 40 anni e comunque per periodo ultraventennale, del suddetto compendio immobiliare in costituito da porzioni di prato e da due CP_4
piccoli rustici destinati al ricovero del fieno e delle attrezzature agricole, uno dei quali vicino alla propria casa di abitazione, anche per la quota intavolata a nome di Parte_2
nato il [...], deceduto in Germania il 20-7-1976, i cui eredi sono i figli
[...]
qui convenuti;
-che il comproprietario è emigrato in Germania negli anni Trenta Parte_2
non avendo esercitato alcun possesso in ordine agli immobili per cui è causa da oltre venti anni e non avendo più fatto ritorno in Italia;
-che, quanto alla p.ed. 234, e proprietari per Controparte_6 Controparte_7
la quota di 1/2, possiedono da sempre la porzione opposta (metà a sera) del rustico, quota non oggetto del giudizio;
conclusivamente richiedendo l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della quota di proprietà degli immobili menzionati tavolarmente a nome di
Parte_2
Seppur regolarmente evocati in giudizio, anche in esito a rinnovazione della notificazione (nelle date del 20-8-2020 e del 18-8-2020 quanto a e Controparte_2
il 4-5-2023 quanto a , i convenuti non si sono Controparte_1 Controparte_3
costituiti in giudizio, con conseguente loro dichiarazione di contumacia.
pag. 2/7 Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e istruita la causa a mezzo di assunzione di prova testimoniale (verbale di udienza del 9-4-2024) e per interpello formale, i convenuti non comparendo (verbale di udienza del 24-4-2024), previa precisazione delle rispettive conclusioni, la causa è stata rimessa in decisione, con assegnazione di termini per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Sulla domanda di usucapione.
La domanda attorea è fondata e va accolta.
L'oggetto del presente giudizio è circoscritto alla quota di proprietà intavolata a nome di nato nel 1904 (docc. 1 e 2 att.). Parte_2
La documentazione fotografica e le altre risultanze documentali di causa (docc. 3 e 4 att.) rivelano la consistenza montana e agricola dei fondi e di rustici quanto ai due edifici.
Gli esiti della prova testimoniale hanno corroborato le allegazioni attoree, i testimoni, dopo aver precisato di conoscere i beni per cui è causa, hanno concordemente confermato il possesso esclusivo in capo all'attore, sia nel suo esercizio uti dominus, precisando quanto al c.d. Rustico l'utilizzo ad opera dell'attore della c.d. metà a mattina, CP_8
sia nella sua perduranza per periodo ultraventennale (cfr. verbale di udienza del 9-4-2024, spec. teste “il sig. si è occupato dello sfalcio e della Testimone_1 Parte_1
manutenzione dei prati, del taglio delle piante, ho visto personalmente il sig. Parte_2
alcune volte, altre volte ha incaricato terzi;
anche io stesso ho sfalciato un pezzo di prato in località per il sig. su sua richiesta, a titolo gratuito;
questo CP_8 Parte_1 almeno negli ultimi vent'anni; i due rustici vengono usati da come Parte_1
deposito materiali, della legna;
io sono entrato nel rustico delle Casere alcune volte;
in questo rustico il sig. mette il fieno;
l'ultima volta che sono entrato in questo Parte_2 rustico è stato l'anno scorso;
la prima volta che sono entrato è stato tanto tempo fa, perché la mia famiglia ha delle proprietà nelle vicinanze, d'estate quando si faceva il fieno posso essere entrato. Il sig. ha messo il fieno qui negli ultimi vent'anni. Parte_2
Nell'altro rustico non sono mai entrato anche se ho visto sempre il sig. Parte_1 mettere legna all'esterno, potare le piante, fare tutto quello che serve per tenerlo pulito e in ordine”; teste “ho sempre saputo che i rustici erano di proprietà Testimone_2
del sig. il rustico del centro paese è distante da casa mia circa venti Parte_1
pag. 3/7 metri;
ho sempre visto loro, da oltre vent'anni, non ho mai visto nessun altro;
in questo rustico ho visto il sig. e il figlio, prima anche la moglie, sfalciare il Parte_1 prato, tenere l'orto, anche piante da frutto;
non sono mai entrato all'interno, ma nell'orto sì. Nel rustico di località quando sfalciavano i prati, era il proprietario del CP_8
rustico che metteva il fieno al suo interno, metteva il fieno nella Controparte_6 parte destra guardando la foto, mentre l'altra parte sapevo che era del questo da Pt_1 sempre, da oltre vent'anni, anche di più”; teste “ho visto il sig. Testimone_3 [...]
sfalciare i campi, lavorare la legna, o affidare ad altri la manutenzione, alcune Parte_1 volte ho dato una mano anch'io; non tantissime volte;
l'ultima volta è stato sette o otto anni fa;
quanto al rustico al centro paese, sono entrato al suo interno, l'ultima volta sarà due estati fa, la prima volta credo che sarò stato un ragazzino, quarant'anni fa;
ho visto al suo interno le attrezzature per tenere in ordine il giardino, il decespugliatore, i rastelli, vecchi mobili, tutti del sig. Quanto al fienile della località ci Parte_1 CP_8 sono stato dentro anch'io perché una quindicina di anni fa tagliavo il prato, non del sig.
, ma quello di un altro proprietario e qui dentro ci mettevamo il fieno che era di Pt_1 proprietà dell'altro signore, nell'altra metà c'era il fieno che Controparte_6
veniva messo dal contadino che tagliava la parte del sig. , il rustico era diviso;
la Pt_1 parte verso la montagna era del sig. , l'altra parte del sig. ”). In Pt_1 CP_6
particolare, i testimoni hanno ascritto all'attore l'uso esclusivo, con esclusione di altri, degli immobili a mezzo di attività di manutenzione e cura, nonché con funzione di deposito, in ogni caso per periodo ultraventennale.
Inoltre, pur evocati ai fini dell'interpello formale, i convenuti non sono comparsi
(verbale di udienza del 24-4-2024), nell'alveo della rinnovazione della notificazione nei confronti di risultando altresì acquisita dichiarazione della stessa Controparte_3
di nulla opporre rispetto alla domanda attorea (cfr. note dd. 4-12-2023). Tenuto conto delle complessive emergenze di causa e in considerazione della mancata comparizione, i fatti dedotti dall'attore nell'interrogatorio vanno ritenuti come ammessi (art. 232, comma
1, c.p.c.).
Al contempo, i convenuti sono rimasti contumaci, così dimostrando di non avere alcunché da eccepire al riguardo, non risultando fatti estintivi o modificativi rispetto ai fatti costitutivi allegati dall'attrice e posti a fondamento della domanda di usucapione.
pag. 4/7 Né sovviene nel caso concreto elemento contrario all'accoglimento della domanda in relazione alla situazione di comproprietà, tenuto conto, in uno al contegno ammissivo dei convenuti, che il possesso dei beni ha visto nella fattispecie in esame, non soltanto l'assenza di qualsivoglia intervento da parte del comproprietario per periodo superiore a venti anni, bensì in definitiva l'abbandono dei medesimi fondi, ciò dovendo riferirsi altresì agli eredi del comproprietario intavolato qui convenuti, l'attore avendo peraltro dedotto che non ha fatto ritorno in Italia dopo la sua emigrazione in Parte_2
Germania negli anni Trenta.
Vale, inoltre, precisare che, se da un lato, “è ammissibile l'usucapione della comproprietà "pro indiviso" atteso che, sebbene il vigente diritto positivo non disciplini espressamente il compossesso "pro indiviso", nulla impedisce la possibilità di un esercizio di fatto dell'attività corrispondente alla comunione del diritto di proprietà e, quindi, neppure la possibilità di pervenire, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, all'acquisto della comproprietà a titolo di usucapione” (Cass. Sez. 2, 13/06/2023,
n. 16695), in quanto “sebbene il vigente diritto positivo non disciplini espressamente il compossesso pro indiviso, nulla impedisce la possibilità di un Esercizio di fatto dell'attività corrispondente alla comunione del diritto di proprietà e, quindi, neppure la possibilità di pervenire, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, all'acquisto della comproprietà a titolo di usucapione” (Cass. Sez. 2, 22/11/1986, n. 6878;
Sez. 2, Sentenza n. 6470 del 12/12/1979), dall'altro lato, la Suprema Corte ha avuto altresì modo di chiarire che “è ammissibile l'usucapione della proprietà pro quota di un bene indiviso non postulando tale modo d'acquisto un possesso esclusivo, onde non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario fra tutti i comproprietari pro indiviso nel caso di domanda di accertamento dell'intervento usucapione proposta nei confronti di alcuni soltanto di essi per le relative quote. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che non ricorresse la necessità di integrare il contraddittorio in appello in caso di rinuncia da parte dell'attore all'originaria domanda di accertamento dell'usucapione nei confronti di uno soltanto dei comproprietari pro indiviso)” (Cass. Sez. 2, 01/10/1997, n. 9557).
Con la pronuncia da ultimo menzionata, emessa peraltro in ordine a domanda di usucapione del diritto di proprietà pro quota nell'alveo del c.d. sistema tavolare, la
Suprema Corte ha, in particolare, osservato che “Ricorrono le ipotesi di litisconsorzio,
pag. 5/7 oltre che nei casi espressamente indicati dalla legge, quando la situazione sostanziale dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe onde non privare la decisione dell'"utilità" connessa all'esercizio dell'azione e ciò indipendentemente dal provvedimento richiesto non essendo di per se solo rilevante che la parte abbia sollecitato una pronunzia costitutiva, di condanna o dichiarativa (in proposito anche cass. n. 11626-92). Inoltre, considerato che secondo autorevole dottrina e la giurisprudenza consolidata di questa corte (in proposito ex multis cass: nn. 865-69, 2438-71, 3282-75, 1314-76) è giuridicamente ammissibile l'usucapione della proprietà "pro quota" non postulando questo modo di acquisto dei diritti reali un possesso esclusivo, esula la modificazione di una situazione sostanziale plurisoggettiva, che richiede la necessaria presenza in giudizio di tutti i soggetti che ne sono titolari, nella ipotesi, che in concreto occupa la corte, in cui un soggetto, estraneo alla comunione ordinaria, abbia chiesto l'accertamento dell'acquisto per usucapione della proprietà di alcune quote della proprietà di un immobile, di cui risultano titolari pro quota i soggetti che abbiano partecipato al giudizio, non incidendo la sentenza richiesta sull'assetto pluralistico del diritto dominicale”.
La domanda attorea deve, quindi, essere accolta, con dichiarazione dell'acquisto per usucapione in capo all'attore della proprietà per la quota intavolata a nome di Parte_2
nei limiti della domanda attorea.
[...]
La difesa attorea avendo escluso richieste in ipotesi di mancata costituzione dei convenuti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e istanza disattesa o assorbita,
1. dichiara che nato a [...] il [...], è divenuto Parte_1
proprietario per usucapione della quota di 1/2 attualmente intavolata a nome di ugli immobili in C.C. 326 di in P.T. Parte_2 Controparte_5
234 II, p.ed. 219, p.f. 21/2, p.f. 53/1, p.f. 102/1, p.f. 124/2, p.f. 124/7, p.f. 124/8, p.f.
215/2, p.f. 227/2, p.f. 252/2, p.f. 253/2, p.f. 275, p.f. 707/2, p.f. 1314;
pag. 6/7 2. dichiara che nato a [...] il [...], è divenuto Parte_1
proprietario per usucapione della quota di 3/12 attualmente intavolata a nome di sull'immobile in C.C. 326 di in P.T. Parte_2 Controparte_5
168 II, p.ed. 234;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Trento, 12/04/2025
Il Giudice
Enrica Poli
pag. 7/7