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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3414 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Maria Casaregola Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale 517/2020
TRA in persona del legale rapp.te p.t., nonché Parte_1
in proprio, , , tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi, in forza di procure alle liti allegate all'atto di appello, dall'avv. Gaetano
Ruggiero (C.F. ), presso il cui studio in Napoli, alla via G. Pergolesi, C.F._1
n.1, elettivamente domiciliano;
APPELLANTI
E
(P. IVA;
già , rappresentata Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 nel giudizio di primo grado dalla MA (P. Controparte_3
IVA n. poi denominata;
P.IVA_2 CP_4
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(P. IVA n. , e, per essa, quale MA per la Controparte_5 P.IVA_3
pagina 1 di 24 gestione anche stragiudiziale dei crediti anomali - giusta procura conferitale con atto ricevuto per notar Dott. del 20.07.2017, Rep. n. 60.850 - Racc. n. 11.358 - Persona_1 CP_4
(P. IVA n. denominazione assunta da
[...] P.IVA_2 Controparte_3 come deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 30 ottobre 2015, con verbale del
[...]
Notaio di Milano, Rep. n. 12539 - Racc. n. 6528), in persona del legale Persona_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per atto notar del 16.09.2010, Rep. n. 67549 - Racc. n.18644, dall'avv. Michele Petretta Persona_3
(C.F. , presso il cui studio in Napoli, alla via S. Maria a Cappella C.F._2
Vecchia, n. 3, elettivamente domicilia;
TERZA INTERVENUTA, ex art. 111 c.p.c.
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, n.
6904/2019, pubblicata in data 8.7.2019, non notificata.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 11.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con ricorso monitorio, depositato dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Casoria, in data 4.8.2009, e, per essa, quale MA, Controparte_2 [...]
deduceva che: Controparte_3
- (poi fusa per incorporazione, unitamente ad altre banche, con atto Controparte_2 pubblico di fusione del 20.10.2008, in che, successivamente, conferiva ad Controparte_1 il ramo d'azienda Retail Sud Centro TA, costituito da Controparte_2 tutte le situazioni di natura sostanziale inerenti ai rapporti, anche pregressi/estinti, qualificati “retail”, già appartenuti alle banche che si erano fuse per incorporazione) aveva stipulato, in data 23.11.2007, con la (d'ora Parte_1 innanzi, per brevità, anche solo tre rapporti di conto corrente ordinario nn. Pt_1
10939793, 10939806, 10939818; nonché un contratto di mutuo chirografario n. 1374192, dell'importo di € 52.250,00, destinato all'acquisto di macchinari ed alla ristrutturazione dei locali commerciali, da erogarsi con accredito sul c/c 10939793; sul contratto di conto corrente n. 10939793, erano state concesse tre linee di credito, valide fino a revoca, rispettivamente del valore di € 30.000,00, € 10.000,00 ed € 5.000,00;
pagina 2 di 24 - a garanzia delle obbligazioni assunte dalla si costituivano fideiussori, in data Pt_1
23.11.2007, , , e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 fino alla concorrenza di € 100.000,00;
- in pari data, i medesimi soggetti, con fideiussione specifica unica, si costituivano fideiussori della a garanzia dell'adempimento di qualsiasi obbligazione derivante dal Pt_1 contratto di mutuo di € 52.250,00;
- dato l'andamento irregolare dei rapporti e l'utilizzo degli affidamenti caratterizzato da sconfinamenti e ritorni di insoluti, (già Controparte_2 Controparte_2
, a mezzo raccomandate con a.r. dell'11.12.2008, comunicava alla e ai
[...] Pt_1 fideiussori la revoca delle linee di credito concesse, il recesso dai contratti di conto corrente e la decadenza dal beneficio del termine in relazione al contratto di mutuo, con invito all'immediato pagamento della complessiva somma di € 89.851,38, oltre interessi;
- permanendo l'inadempimento dei debitori, la banca ricorrente era creditrice nei confronti della e dei fideiussori della somma di € 94.087,93, oltre interessi, di cui: € Pt_1
19.988,65, per saldo del conto corrente n. 10939793, oltre interessi dall'1.4.2009; €
29.994,35, per saldo del conto corrente n. 10939806, oltre interessi dall'1.4.2009; €
44.904,93, per saldo del mutuo, oltre interessi dall'1.4.2009.
In accoglimento del ricorso, con decreto ingiuntivo n. 449/09, emesso dal Tribunale di Napoli,
Sezione distaccata di Casoria, in data 10.9.2009, era ingiunto alla quale debitrice Pt_1 principale, in solido con , in proprio, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in qualità di fideiussori, di pagare in favore di Parte_4 Controparte_2 rappresentata in sede monitoria dalla MA la Controparte_3 somma di € 94.087,93, oltre interessi dall'1.4.2009 al saldo, e spese di procedura.
Avverso il decreto ingiuntivo proponevano opposizione, introducendo due distinti giudizi, poi riuniti, da una parte, con atto di citazione notificato in data 15.12.2009 Parte_4
(giudizio N. 81306/2009 RG), dall'altra, la unitamente a , in Pt_1 Parte_1 proprio, e , con atto di citazione notificato in data 5.1.2010 Parte_2 Parte_3
(giudizio di opposizione N. 23/2010 RG).
La quale debitrice principale, nonché , in proprio, Pt_1 Parte_1 Parte_2
e , quali fideiussori, eccepivano, in via preliminare, l'inefficacia del
[...] Parte_3
pagina 3 di 24 decreto ingiuntivo opposto, essendo stato lo stesso notificato oltre i termini di cui all'art. 644 cpc;
la carenza di legittimazione attiva e di rappresentanza in capo agli organi della banca ricorrente in via monitoria;
l'inidoneità, ex art. 634 c.p.c., della documentazione prodotta dall'istituto di credito a provare il credito azionato;
la nullità, per mancata stipula per iscritto, dei contratti di apertura di credito, in violazione dell'art. 117 T.U.B.; la mancata ricezione degli estratti conto. Con specifico riferimento alla posizione dei fideiussori, , in Parte_1 proprio, e eccepivano che la banca, in violazione dell'art. Parte_2 Parte_3
1956 c.c., aveva concesso credito alla debitrice principale, senza la loro Pt_1 autorizzazione, pur sapendo del peggioramento delle condizioni patrimoniali della società correntista;
che, inoltre, la banca, in violazione dell'art. 1957 c.c., non aveva proposto entro i termini previsti le azioni contro il debitore principale;
che, infine, l'obbligazione posta a fondamento dell'opposto decreto ingiuntivo non era compresa tra quelle garantite, in quanto il rapporto contrattuale sottostante era nullo ed inesistente e, in ogni caso, nella fideiussione vi era un generico ed inammissibile richiamo a tutti i rapporti presenti e futuri.
La quale debitrice principale, , in proprio, , Pt_1 Parte_1 Parte_2
e quali fideiussori, concludevano chiedendo di: Parte_3 Parte_4
A) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, per violazione del termine di cui all'art. 644 c.p.c.;
B) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei poteri di rappresentanza in capo agli organi della banca;
C) nel merito, accertare e dichiarare la nullità del contratto di apertura di credito, su cui si fondava l'opposto decreto ingiuntivo;
D) accertare e dichiarare la nullità della pattuizione relativa agli interessi e alle condizioni praticati dalla banca;
E) accertare e dichiarare la nullità e, comunque, l'invalidità della fideiussione prestata da
, e in proprio;
Parte_2 Parte_3 Parte_1
F) per l'effetto di quanto chiesto nel precedente punto E), revocare il decreto ingiuntivo opposto;
G) con vittoria delle spese di giudizio.
nel suo atto di opposizione, spiegava difese nel merito sostanzialmente Parte_4
pagina 4 di 24 allineate a quelle degli altri opponenti , in proprio, Pt_1 Parte_1 Parte_2
e , formulando analoghe conclusioni.
[...] Parte_3
In entrambi i giudizi di opposizione, instaurato il contraddittorio, si costituiva Controparte_2
e, per essa contestando la
[...] Controparte_3 fondatezza delle opposizioni, di cui chiedeva il rigetto, con conferma dei decreti ingiuntivi opposti.
Disposta la riunione del giudizio di opposizione N. 23/10 RG a quello recante il N. 81306/09
RG, all'esisto dell'istruttoria (che si sostanziava nell'espletamento della CTU contabile), il
Tribunale di Napoli (presso la cui sede centrale la causa era transitata, a seguito della soppressione delle sezioni distaccate) decideva la causa con sentenza n. 6904/2019, pubblicata in data 8.7.2019, con cui: 1) dichiarava l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, n.
449/2009 del 10.9.2009; 2) accoglieva la domanda di (già Controparte_1 Controparte_2
, e, per l'effetto, condannava la in persona
[...] Parte_1 del legale rapp.te p.t., nonché , in proprio, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e al pagamento, in solido tra loro ed in favore di della Parte_4 Controparte_1 somma di € 94.087,93, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
compensava per 1/3 le spese di lite, comprese le spese di CTU ponendo a carico degli opponenti i restanti 2/3.
Il primo giudice, ritenuta fondata l'eccezione, sollevata dagli opponenti Pt_1 [...]
, in proprio, , e di inefficacia Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 del decreto ingiuntivo opposto del 10.9.2009, perché notificato in data 26.11.2009, e, quindi, oltre il termine di 60 giorni, di cui all'art. 644 c.p.c., dichiarava (nei confronti di tutti gli opponenti) l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto. Tuttavia, il primo giudice, richiamato l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui la notifica tardiva del decreto ingiuntivo opposto, da far valere solo con l'ordinaria opposizione, non può impedire che ad una eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione, da parte del giudice dell'opposizione, in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per l'ingiunzione
(cass. n. 67/2002; cass. civ. n. 3783/1995), procedeva all'esame nel merito della pretesa creditoria della banca, evidenziando che la stessa, dopo aver notificato tardivamente il decreto ingiuntivo, aveva puntualmente riproposto, con comparsa di costituzione depositata in data
24.5.2010 nel giudizio di opposizione, la domanda già azionata in via monitoria.
pagina 5 di 24 Il primo giudice riteneva fondata la pretesa creditoria della banca sulla base dei seguenti passaggi argomentativi:
- la banca aveva provato la fondatezza del suo credito, sia nella fase monitoria, dove aveva depositato gli estratti conto certificati, ex art. 50 TUB, che riportavano tutti i saldi delle posizioni aperte a nome della sia nel successivo giudizio di opposizione, dove Pt_1 aveva prodotto i tre contratti di conto corrente nn. 10939793, 10939809 e 10939818; il contratto di mutuo del 23.11.2007 di € 52.250,00, da erogarsi con accredito sul c/c n.
10939793, e la concessione sul contratto di c/c n. 10939793 di tre linee di credito di €
30.000,00, € 10.000,00, € 5.000,00;
- tali documenti recavano la sottoscrizione, non disconosciuta, della debitrice principale Pt_1 ed indicavano tutti gli elementi prescritti dall'art. 117 TUB, quali l'indicazione numerica
[...] ed analitica dei tassi debitori, le modalità di calcolo della cms e la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a condizioni di reciprocità con gli interessi attivi, trattandosi di contratto successivo all'emanazione della delibera CICR richiesta dalla novella di cui al d.lgs n. 342/99;
- a fronte di tale documentazione, integrata dalle copie degli estratti conto relativi ai conti correnti indicati, che riproducevano analiticamente le singole operazioni effettuate, parte opponente non aveva mosso nessuna specifica contestazione, per cui le risultanze degli estratti conto erano opponibili anche al fideiussore, sebbene non destinatario degli stessi;
in ogni caso, anche a voler ritenere che gli opponenti non avessero avuto conoscenza degli estratti conto prima del giudizio, una volta che ne erano venuti a conoscenza nel giudizio, avevano, comunque, l'onere di procedere ad una contestazione specifica ed analitica, mentre risultavano del tutto generiche le contestazioni sollevate dagli opponenti in entrambi gli atti di opposizione, non avendo gli stessi indicato il tasso d'interesse effettivo praticato, gli sforamenti del tasso soglia in relazione ai singoli periodi, nè prodotto i decreti ministeriali determinativi del tasso soglia applicabile ratione temporis.
Con specifico riferimento alle eccezioni sollevate dai fideiussori, il primo giudice:
- riteneva infondata l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 1956 c.c., non avendo gli opponenti allegato, né tanto meno provato, né la concessione di un ulteriore finanziamento successivo al sopravvenuto deterioramento delle condizioni economiche del debitore, né la consapevolezza, da parte del creditore, dell'intervenuto peggioramento delle condizioni pagina 6 di 24 economiche del debitore;
- riteneva, del pari, infondata l'eccezione di inefficacia della fideiussione per violazione dell'art. 1957 c.c., argomentando che l'art. 1957 c.c. è norma derogabile e che, nel caso di specie, le parti vi avevano derogato nell'art. 5 del negozio fideiussorio.
Il primo giudice concludeva che, in considerazione della dichiarata inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, andava accolta la domanda di (già Controparte_1 Controparte_2
, con conseguente condanna di tutti gli opponenti al pagamento in favore della
[...] banca della somma di € 94.087,93, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza di primo grado n. 6904/2019, pubblicata in data 8.7.2019, non notificata, la quale debitrice principale, nonché in proprio, Pt_1 Parte_1 Parte_2
, e , quali fideiussori, hanno proposto tempestivo
[...] Parte_4 Parte_3 appello, con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 10.2.2020 ad (già Controparte_1
e, per essa, quale MA, ad Controparte_2 [...]
e hanno chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della Controparte_3 sentenza di primo grado ed in riforma della stessa:
“- in accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per violazione del termine di cui all'art. 644 c.p.c. e per l'effetto riformare la sentenza impugnata dichiarando l'infondatezza della pretesa creditoria;
-in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare la carenza di prova in ordine al credito ingiunto dalla banca e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata rigettando la domanda di pagamento della nei confronti degli odierni Controparte_1 appellanti;
- in accoglimento del terzo motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità e, comunque,
l'invalidità della fideiussione prestata dai SI.ri , , Parte_2 Parte_3 [...]
e di cui all'all. 6 del ricorso monitorio, per violazione della Parte_1 Parte_4
Legge Antitrust e per l'effetto riformare la sentenza impugnata dichiarando la liberazione dei garanti;
-in accoglimento del quarto motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità e, comunque,
l'invalidità della fideiussione prestata dai SI.ri , e Parte_2 Parte_3 Pt_4
pagina 7 di 24 di cui all'all. 6, art. 5), del ricorso monitorio, per violazione del Codice del Parte_2
Consumo e per l'effetto riformare la sentenza impugnata dichiarando la decadenza dalla banca dalla garanzia liberazione dei garanti ai sensi e per gli affetti ci cui all'art. CP
1957 c.c.;
- per effetto di tutto quanto sopra accertato e dichiarato, dichiarare che nulla è la pretesa creditoria della banca opposta/appellata;
In via subordinata:
- in accoglimento del quinto motivo di appello, accertare e dichiarare che la banca ha applicato interessi non dovuti e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rideterminare la creditoria nel senso dichiarato dal CTU, ovvero stornando l'importi di €
7.631,00 dal maggior importo richiesto dalla banca di € 94.087,93;
Con vittoria delle spese, diritti ed onorari del giudizio e con attribuzione diretta sottoscritto difensore antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, l'appellata (già , Controparte_1 Controparte_2 rappresentata in primo grado dalla MA (che Controparte_3 poi ha assunto la denominazione di , non si è costituita in giudizio, onde è stata CP_4 dichiarata contumace con ordinanza collegiale depositata in data 30.9.2024.
In data 25.5.2020 è intervenuta nel presente giudizio, ex art. 111 c.p.c., Controparte_5
- e, per essa, quale MA, (denominazione assunta da
[...] CP_4 [...]
– che, dopo aver premesso di aver acquistato pro soluto da Controparte_3
(già , in forza di contratto di cessione del Controparte_1 Controparte_2
14.7.2017, un portafoglio di crediti derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi nel periodo compreso tra il 1975 ed il
2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate, il tutto come da avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8.8.2017, tra i quali era ricompreso il credito oggetto di causa, ha, in via preliminare, chiesto il differimento della prima udienza fissata nell'atto di appello per il giorno 21.5.2020 (rinviata d'ufficio, ex art. 168 bis, comma 4, c.p.c., al
27.5.2020), ai sensi dell'art. 83, comma 2, D.L. 18/2020, convertito L. 24.4.2020, n. 27, e succ. mod., in quanto, stante la sospensione dei termini processuali dal 9.3.2020 all'11.5.2020 per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, non era stato garantito il rispetto del termine di cui pagina 8 di 24 all'art. 166 c.p.c. (di venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di appello) previsto dall'art. 343 c.p.c., a pena di decadenza per la proposizione di appello incidentale;
ha, poi, eccepito l'inammissibilità dell'appello, per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.; ha dedotto l'inammissibilità delle eccezioni di nullità delle fideiussioni, di cui al terzo e quarto motivo di appello, perché formulate per la prima volta solo nell'atto di appello e, in ogni caso, ne ha contestato la fondatezza nel merito, così come ha contestato la fondatezza di tutti gli altri motivi di appello, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Disposto, con ordinanza collegiale depositata in data 9.6.2020, il rinvio in prosieguo della prima udienza, per assicurare il rispetto dei termini di cui all'art. 166 c.p.c., e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 283 c.p.c., la causa è stata assunta in decisione all'udienza del 3.4.2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ma è stata rimessa sul ruolo con ordinanza depositata in data 30.9.2024, al fine di invitare il procuratore di parte appellante a meglio precisare le conclusioni in relazione agli appellanti Parte_5
e , alla luce della dedotta transazione da essi conclusa con
[...] Parte_3 CP_1
nonché al fine di ordinare alle parti, nei confronti delle quali il giudizio di appello
[...] avrebbe dovuto essere deciso nel merito, di depositare i tre contratti di conto corrente nn.
10939793, 10939806, 10939818, i documenti relativi alla concessione sul contratto di conto corrente n. 10939793 delle tre linee di credito di € 30.000,00, € 10.000,00, € 5.000,00, gli estratti conto e le fideiussioni, tutti documenti già prodotti in primo grado, ma non ridepositati in grado di appello, benchè espressamente richiamati dagli appellanti nelle loro difese, e tanto alla luce del principio di “non dispersione della prova” richiamato dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite nella sentenza 16.2.2023, n. 4835.
Indi, la causa è stata assunta di nuovo in decisione all'udienza dell'11.12.2024, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Cessata materia del contendere per gli appellanti e Parte_4 Parte_3
All'udienza del 25.11.2020 il procuratore degli appellanti ha dedotto che alcuni di essi, e, segnatamente, e , avevano raggiunto un accordo transattivo Parte_4 Parte_3 con e, dunque, rinunciavano al promosso gravame, con compensazione delle Controparte_1 spese processuali, mentre ha chiesto per gli altri appellanti rinviarsi la causa per la precisazione pagina 9 di 24 delle conclusioni;
l'avv. Giuseppe Sasso, per delega dell'avv. Petretta, qualificato procuratore dell'appellata ma, in realtà, procuratore della terza intervenuta Controparte_1 [...]
– quale cessionaria di – rappresentata dalla MA Controparte_5 Controparte_1
(ed invero, l'appellata rappresentata nel giudizio di primo CP_4 Controparte_1 grado dalla MA difesa dal medesimo avv. Controparte_3
Petretta, è rimasta contumace in grado appello), ha confermato l'avvenuta transazione e si è associato alla richiesta di parte appellante.
Con nota depositata in data 5.12.2024, il procuratore degli appellanti e Parte_4
, confermando l'avvenuta transazione tra i suindicati appellanti e la banca Parte_3 appellata, ha precisato nell'interesse dei predetti appellanti le conclusioni, nel senso di chiedere la dichiarazione di cessata materia del contendere, con spese compensate.
Alla comparsa conclusionale depositata dagli appellanti in data 10.2.2025 è allegata l'accettazione, da parte di - a mezzo della MA – quale Controparte_5 CP_4 cessionaria di della proposta transattiva degli appellanti e CP Parte_3 Parte_4
, onde risulta che la transazione sia stata conclusa tra i suindicati appellanti e
[...] [...]
- a mezzo della MA – quale cessionaria di la quale CP_5 CP_4 CP rimaneva contumace nel presente grado di appello.
Deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contendere, per intervenuta transazione, tra gli appellanti e , e la terza intervenuta, ex art. 111 c.p.c., Parte_4 Parte_3
– rappresentata dalla MA - quale cessionaria Controparte_5 CP_4 di con compensazione delle spese del giudizio di appello. Controparte_1
La cessazione della materia del contendere, quando sopravviene in sede di impugnazione, evidenzia una situazione oggettiva che palesa (per ragioni che possono essere diverse: transazione novativa, riconoscimento della fondatezza della pretesa con definizione della controversia, adempimento ecc.) la non necessità di una pronuncia sulla domanda e, in suo luogo, l'interesse delle parti proprio a una pronuncia che, dichiarando la cessazione della materia del contendere, attesti che la lite è definita (cass. civ., n. 6444 del 6.3.2019, anche in motivazione).
Mentre la dichiarazione di estinzione del giudizio di appello per rinuncia agli atti, ex art. 306
c.p.c., determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.,
pagina 10 di 24 la declaratoria di cessata materia del contendere nel giudizio di impugnazione determina la caducazione della sentenza impugnata (cass. civ., 6.3.2019, n. 6444; cass. civ., sez. un.,
11.4.2018, n. 8980; cass. civ., 7.5.2009, n. 105533).
Va, però, precisato che la transazione intervenuta tra gli appellanti e Parte_4
e la terza intervenuta, ex art. 111 c.p.c., – rappresentata Parte_3 Controparte_5 dalla sua MA – quale cessionaria di non può travolgere anche la CP_4 CP statuizione sulle spese processuali tra la cedente rappresentata dalla MA CP
(poi denominata e i predetti odierni Controparte_3 CP_4 appellanti e (attori in primo grado, unitamente alla Parte_4 Parte_3 Pt_1
, in proprio, e ), contenuta nella sentenza di primo
[...] Parte_1 Parte_2 grado (che condannava gli attori al pagamento dei due terzi delle spese di lite in favore di rappresentata dalla MA compensando il residuo terzo), perché il CP CP_4 cessionario, che succede al cedente nel rapporto giuridico sostanziale controverso dedotto in giudizio, ed a cui si estendono gli effetti della sentenza di primo grado, ex art. 110 c.p.c., anche se non ha partecipato al giudizio, e che può autonomamente impugnare la sentenza stessa, è legittimato, quale effettivo titolare del diritto in contestazione, a concludere con la controparte una transazione su quel diritto, ma tale transazione non può incidere anche sulla statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado nei riguardi della cedente, perché la statuizione sulle spese rientra tra gli effetti di rito della sentenza, che, a differenza degli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, non si estendono al successore a titolo particolare nel diritto controverso (cass. civ., cass. civ., 31.10.2005, n. 21107; cass. civ., 27.1.2014, n. 1633; cass. civ., 25.6.2020, n. 12663; cass. civ., 6.4.2021, n. 9264).
In conclusione, nei confronti degli appellanti e , a seguito Parte_4 Parte_3 dell'accordo transattivo da loro concluso con la cessionaria , terza Controparte_5 intervenuta nel giudizio di appello, rappresentata dalla sua MA deve essere CP_4 dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese del presente grado di appello. Le spese del giudizio di primo grado tra la cedente rappresentata dalla CP MA (poi denominata Controparte_3 CP_4 convenuta in primo grado (appellata contumace nel presente giudizio), e i predetti tre appellanti e , attori in primo grado, devono essere regolate secondo il Parte_4 Parte_3
pagina 11 di 24 principio della soccombenza virtuale e, a tal fine, deve tenersi conto che gli appellanti e hanno spiegato gli stessi motivi di appello degli appellanti Parte_4 Parte_3 che non hanno concluso nessuna transazione, , quale debitrice principale, Parte_1 nonché , in proprio, e , quali fideiussori, ed al cui esame Parte_1 Parte_2 nel merito ora si procede.
D. Esame dei motivi di appello nei confronti degli altri appellanti
In via preliminare, si osserva che l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dei dettami di cui all'art. 342 c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma normativa introdotta dal D. Lgs. 10.10.2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia) ed applicabile, ratione temporis, al presente giudizio, è infondata, in quanto l'atto di appello consente di individuare con chiarezza le parti della sentenza impugnate, le censure sollevate e le ragioni di mutuo dissenso ad esse sottese.
D.1. Con il primo motivo d'appello gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, dopo aver correttamente dichiarato l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, in quanto notificato oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c., procedeva all'esame nel merito della pretesa creditoria vantata dalla banca.
Gli appellanti, pur condividendo il principio richiamato dal Tribunale, secondo cui la declaratoria d'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto non preclude al giudice di pronunciarsi sul merito dell'opposizione, allorquando il creditore opposto si sia costituito nel giudizio di opposizione riproponendo la domanda fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo, hanno evidenziato che il suindicato principio non implica una deroga alle disposizioni di cui agli artt.
166 e 167, comma 2, c.p.c., che impongono al convenuto di proporre, a pena di decadenza, eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito nella comparsa di costituzione da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione.
Pertanto, posto che nell'ambito del giudizio di opposizione N. 1306/2009 RG, instaurato da la banca si era costituita in data 6.5.2010 (a fronte della prima udienza Parte_4 fissata nell'atto di citazione per il giorno 7.5.2010), mentre nel giudizio di opposizione N.
23/10 RG, instaurato dalla nonché da , e Pt_1 Parte_1 Parte_2
, la banca si era costituita in data 24.5.2010 (a fronte della prima udienza fissata Parte_3 nell'atto di citazione per il giorno 28.5.2010), il Tribunale, accertata l'inefficacia del decreto pagina 12 di 24 ingiuntivo opposto, avrebbe dovuto dichiarare la decadenza della convenuta/opposta CP da tutte le domande, in quanto tardivamente proposte.
Il primo motivo di appello è infondato.
Ed invero, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione non è un giudizio di impugnazione del decreto ingiuntivo, ma un giudizio a cognizione ordinaria che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione. La tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644
c.p.c., comporta l'inefficacia del decreto, senza tuttavia escludere la qualificazione del ricorso per decreto ingiuntivo come domanda giudiziale;
pertanto, su detta domanda si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta (opponente), che eccepisce l'inefficacia del decreto ingiuntivo, e, di conseguenza, è compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa creditoria azionata nel procedimento monitorio. Invero, la notificazione del decreto ingiuntivo, sebbene tardivamente effettuata, è indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 c.p.c.
Pertanto, qualora il decreto ingiuntivo sia stato notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata eccepita dal debitore con lo strumento dell'opposizione, il giudice adito, legittimamente, decide (ed, anzi, non può esimersi dal farlo) il merito della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio (cfr., tra tante, cass. civ. 29.2.2016, n. 3908, anche in motivazione).
Orbene, poiché la domanda che il giudice dell'opposizione è tenuto ad esaminare nel merito è la domanda fatta valere dal creditore già con il ricorso per decreto ingiuntivo, di cui all'art. 614
c.p.c., la domanda riproposta dal creditore nel giudizio di opposizione ha solo la funzione di confermare la volontà di una decisione nel merito della pretesa creditoria già fatta valere con il ricorso monitorio, sicchè non può essere qualificata come domanda nuova e men che meno come domanda riconvenzionale (o, meglio, come reconventio reconventionis) che l'opposto ha l'onere di proporre, tempestivamente, ex art. 166 c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma normativa introdotta dal D. Lgs. 10.10.2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia) ed applicabile, ratione temporis, al giudizio di primo grado, a fronte dell'eccezione di inefficacia pagina 13 di 24 del decreto ingiuntivo sollevata dall'opponente nell'atto di opposizione.
Ne deriva che, nel caso di specie, a fronte dell'eccezione degli opponenti di inefficacia del decreto ingiuntivo, perché notificato oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c., il primo giudice era tenuto ad esaminare la pretesa creditoria proposta dalla banca opposta sin dal ricorso monitorio, e a tanto ha provveduto, a nulla rilevando che l'opposta abbia reiterato la domanda creditoria, già fatta valere nel ricorso monitorio, con comparsa di costituzione depositata nel giudizio di opposizione oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione indicata nell'atto di opposizione.
D.2. Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui riteneva la documentazione prodotta dalla banca idonea a provare il credito da essa vantato.
Gli appellanti hanno dedotto che nessun contratto scritto di apertura del credito era stato stipulato tra le parti, né tantomeno si poteva far discendere la disciplina relativa a tale forma di affidamento dal contratto di conto corrente, attesa la diversa regolamentazione di taluni aspetti del rapporto;
d'altronde, i contratti di concessione di fido, pur richiamati dalla banca, non risultavano depositati in atti e, in ogni caso, non equivalevano a veri e propri contratti di apertura di credito, non essendo in essi indicati i tassi d'interesse applicati;
inoltre, non erano stati depositati gli estratti conto muniti della certificazione di cui all'art. 50 d.lgs. 385/1993, essendosi l'istituto di credito limitato a depositare meri saldaconto, dai quali emergeva unicamente il saldo finale, senza che fosse possibile comprendere a seguito di quali addebiti ed accrediti si era giunti al saldo finale di cui alla pretesa creditoria.
Il secondo motivo di appello è infondato in relazione ad entrambe le censure in cui si articola.
Con specifico riferimento ai contratti di apertura di credito (o contratti di affidamento), va rilevato che il primo giudice nella sentenza impugnata (pag. 8) affermava che la banca (parte opposta) aveva depositato n. 3 contratti di conto corrente, recanti rispettivamente i nn.
10939793, 10939806, 10939818; il contratto di mutuo del 23.11.2007, n. 1374192, di €
52.250,00, da erogarsi con accredito sul c/c n. 10939793; nonché “la concessione sul contratto di conto corrente n. 10939793 di tre linee di credito di € 30.000,00, € 10.000,00 e € 5.000,00
(cfr. doc. in atti)”.
Poiché i suindicati documenti non risultavano depositati in grado di appello al momento pagina 14 di 24 dell'assunzione della causa in decisione all'udienza del 3.4.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo con ordinanza depositata in data 30.9.2024, al fine di ordinare alle parti di ridepositare nel presente giudizio di appello i documenti predetti, del cui deposito in primo grado dava atto il
Tribunale nella sentenza impugnata (pagg. 6,7,8), ma non ridepositati in grado di appello, e tanto alla luce del principio “di non dispersione della prova”, richiamato dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza del 16.2.2023, n. 4835, secondo cui il giudice di appello ha il potere-dovere di esaminare i documenti richiamati nella parte argomentativa dei motivi di appello o delle domande ed eccezioni riproposte, già prodotti in primo grado, ma non ridepositati in grado di appello.
La banca provvedeva a ridepositare in data 12.11.2024 i tre contratti di conto corrente, le fideiussioni, e le “linee di credito” di € 10.000,00, 30.000,00 e € 5.000,00.
Con riferimento ai documenti denominati dalla banca appellata “linea di credito” all'atto del rideposito nel presente giudizio in data 12.11.2024, si osserva che si tratta di tre lettere indirizzate dalla società correntista, ad due datate Pt_1 Controparte_2
23.11.2007 ed una 18.2.2008, con cui la correntista, facendo riferimento a sue precedenti richieste e comunicazioni della banca, dichiarava di accettare le linee di credito concessele, fino a revoca, rispettivamente di € 30.000,00, di € 10.000,00 e di € 5.000,00; tutti e tre i documenti recano il timbro della società e la firma del legale rappresentante della stessa (
[...]
). Parte_1
I suindicati documenti, recanti il limite dell'importo concesso in affidamento, la durata dell'affidamento (“fino a revoca”) e la sottoscrizione della correntista, integrano senza dubbio dei contratti di apertura di credito (o contratti di affidamento).
E' vero che i tre contratti di affidamento, per l'importo di € 30.000,00, di € 10.000,00 e di €
5.000,00, non recano l'indicazione del tasso di interesse, perché gli spazi destinati all'indicazione dei tassi di interesse sono stati lasciati in bianco, ma è, altresì, vero che in tutti e tre i contratti l'art. 1 delle Condizioni Normative, Norme di Carattere Generale, dispone che si applicano all'affidamento, per quanto non espressamente previsto o derogato dal contratto e/o dagli atti relativi alle singole richieste di utilizzo, “le norme e le condizioni che regolano il servizio di conto corrente e i servizi ad esso connessi, già sottoscritte dal cliente”. Il rinvio alle
“norme” e alle “condizioni” previste nei contratti di conto corrente, sottoscritti dalla correntista,
pagina 15 di 24 consente di ritenere che ai tre contratti di affidamento, non recanti l'indicazione dei tassi di interesse, si applichino i tassi di interesse previsti nel contratto di conto corrente n. 10939793, su cui si appoggiavano le tre linee di affidamento concesse.
Quanto, invece, alla dedotta mancanza per gli estratti conto della certificazione di cui all'art. 50
D. Lgs. 385/1993 (TUB), la doglianza è infondata, atteso che nessuna norma o altra disposizione prevede che gli estratti conto, che riproducono le movimentazioni del rapporto bancario, debbano essere corredate dalla certificazione di cui all'art. 50 D. Lgs. 385/1993
(TUB), che è prevista, invece, solo per l'estratto di saldaconto.
Gli appellanti sembrano fare confusione tra estratto di saldaconto ed estratto conto, ma si tratta di documentazione diversa, come chiarito anche dalla Corte di Cassazione, che ha avuto modo di precisare che l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito) va distinto dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (cass. civ., 19.10.2016, n. 21092).
D.3. Con il terzo motivo di appello, gli appellanti si sono doluti dell'omessa valutazione, da parte del primo giudice, dell'eccezione di nullità della fideiussione, di cui all'art. 6 del ricorso monitorio, per violazione dell'art. 2, commi 2 e 3 della legge Antitrust (eccezione di nullità da essi fatta valere nell'atto di opposizione ed, in ogni caso, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), dalla quale discenderebbe la liberazione dei fideiussori opponenti.
In proposito, gli appellanti hanno dedotto che la fideiussione omnibus di cui all'art. 6 del ricorso monitorio era nulla perchè conforme allo schema contrattuale predisposto dall'ABI nel
2003, contenente disposizioni (articoli 2, 6 e 8) che la AN d'TA, con provvedimento n. 55 del 02/05/2005, all'esito dell'istruttoria svolta ai sensi della L. n. 287/90, artt. 2 e 14, proprio nei riguardi dell'ABI, su parere conforme dell'AGCM, aveva ritenuto nulle per contrasto a norme pagina 16 di 24 imperative e, in particolare, per contrarietà alla normativa antitrust. Pertanto, gli appellanti hanno chiesto riformare la sentenza di primo grado, accertando e dichiarando la loro liberazione dal debito nei confronti di CP
Il motivo di appello è infondato.
In primo luogo, si rileva che, contrariamente a quanto assunto dagli appellanti nell'atto di appello, essi nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo non hanno proposto eccezione di nullità della fideiussione omnibus sottoscritta in data 23.11.2007, perché riproduttiva delle tre clausole (artt. 2,6 e 8) del modello contrattuale ABI, dichiarate nulle dalla AN d'TA con provvedimento del 2.5.2005, n. 55, perché in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), legge
287/1990, ma, da quanto risulta dagli atti di causa, detta eccezione risulta essere stata formulata nel giudizio di primo grado solo nella comparsa conclusionale.
In disparte ogni questione sulla tardività delle allegazioni poste dagli appellanti a fondamento della loro eccezione di nullità della fideiussione omnibus del 23.11.2007 (conformità delle tre clausole in essa contenute allo schema ABI sanzionato dalla AN d'TA con provvedimento del 2.5.2005), e, quindi, in disparte ogni questione sull'ammissibilità dell'eccezione stessa, ciò che difetta di sicuro è la fondatezza dell'eccezione, per la mancanza di prove a sostegno della stessa, atteso che i fideiussori non hanno prodotto in giudizio né il provvedimento sanzionatorio della AN d'TA del 2.5.2005, n. 55, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c., né il modello contrattuale ABI a cui il provvedimento della AN d'TA fa riferimento, onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nulle in ragione di detta conformità
(per il principio per cui la nullità del contratto di fideiussione a valle di intese anticoncorrenziale non può essere dichiarata, né d'ufficio, né su eccezione di parte, ove la parte interessata non abbia prodotto il provvedimento della AN d'TA ed il modello ABI, vedi, tra tante, cass. civ., 15.11.2024, n. 30383; cass. civ., 8.1.2025, n. 416; cass. civ.,13.1.2025, n.
863).
Va, poi, considerato che la fideiussione omnibus di cui si discorre è stata sottoscritta dagli odierni appellanti in data 23.11.2007, vale a dire in un periodo posteriore a quello oggetto dell'indagine della AN d'TA sfociata nel menzionato provvedimento del 2.5.2005, che ha riguardato l'arco temporale compreso tra il 2002 e il 2005.
pagina 17 di 24 Pertanto, gli appellanti, non potendo avvalersi del valore di prova privilegiata del provvedimento della AN D'TA n. 55 del 2.5.2005 in ordine al collegamento funzionale tra una accertata intesa anticoncorrenziale, vietata, “a monte”, e la fideiussione “a valle”, proprio perché quest'ultima era stata sottoscritta in epoca ben successiva agli accertamenti compiuti dalla AN D'TA (e contenuti nell'arco temporale tra il 2002 ed il 2005), avrebbero dovuto provare la persistenza, all'epoca della sottoscrizione della fideiussione (23.11.2007), di una eventuale intesa restrittiva della concorrenza, di cui la fideiussione da essi sottoscritta sarebbe stata attuazione ed effetto, ma anche tale prova non è stata fornita.
D.4. Con il quarto motivo di appello, gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado, nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto legittima la deroga all'art. 1957 c.c., contenuta nell'art. 5 della fideiussione omnibus del 23.11.2007.
Gli appellanti, dopo aver premesso di aver regolarmente e tempestivamente eccepito la decadenza della banca dalla garanzia, ex art. 1957 c.c., in quanto la banca aveva agito nei loro confronti oltre il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. (posto che la revoca degli affidamenti ed il recesso dai contratti di conto corrente erano stati comunicati in data
11.12.2008, mentre il ricorso monitorio ea stato iscritto a ruolo in data 4.8.2009, ben oltre il termine di decadenza di sei mesi, di cui all'art. 1957 c.c.), hanno ritenuto che la deroga all'art. 1957 contenuta nell'art. 5 della fideiussione omnibus del 23.11.2007, oltre ad essere nulla in relazione a tutti i fideiussori per violazione della legge antitrust, come meglio specificato nel precedente terzo motivo di appello, era, altresì, nulla per tutti i fideiussori, con esclusione della sola (legale rappresentante e socia accoMA della , per Parte_1 Pt_1 violazione degli artt. 33, commi 1 e 2, lett. t), e 36 D. Lgs. 6.9.2005, n. 206 (c.d. Codice del
Consumo).
Gli appellanti hanno dedotto che, pur potendo le parti, nell'ambito dell'autonomia negoziale, convenzionalmente escludere la garanzia di cui all'art. 1957 c.c., nell'ipotesi in cui il garante assuma – come nel caso di specie – la qualifica di consumatore, la conclusione dell'accordo derogatorio deve avvenire, a pena di nullità, secondo le modalità previste dal Codice del
Consumo. Pertanto, rientrando essi appellanti – ad eccezione di Parte_1 amministratrice e socia accoMA della – nella categoria dei consumatori, la Pt_1 banca avrebbe dovuto provare, non solo l'avvenuta sottoscrizione per iscritto della clausola pagina 18 di 24 derogatoria dell'art. 1957 c.c., ma anche che la stessa era stata oggetto di specifica trattativa;
non avendo la banca assolto all'onere probatorio su di essa gravante, il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità parziale della fideiussione limitatamente alla clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., con conseguente riviviscenza della disciplina legale, e, per l'effetto, dichiarare la decadenza dell'a banca dalla garanzia, avendo la stessa agito oltre il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
Giova precisare che il quarto motivo di appello riguarda, ormai, la sola posizione dell'appellante, fideiussore, , perché , come ammesso della Parte_2 Parte_1 stessa, non può essere qualificata consumatrice, essendo stata amministratrice e socia accoMA della società debitrice principale, mentre gli altri due fideiussori, Pt_1 appellanti, e hanno raggiunto un accordo transattivo con la Parte_4 Parte_3 banca, per cui nei loro confronti deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Tanto chiarito, va rilevato che l'eccezione di nullità della clausola di deroga dell'art. 1957 c.c., contenuta nell'art. 5 della fideiussione omnibus del 23.11.2007, per violazione degli artt. 33 e
35 del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2205), perché non oggetto di trattativa privata, è stata sollevata per la prima volta solo nell'atto di appello, atto nel quale, per la prima volta, gli appellanti, ad eccezione di , si sono qualificati consumatori. Parte_1
Tuttavia, anche ove si ritenesse ammissibile l'allegazione, per la prima volta nell'atto di appello, della qualità di consumatore ricoperta, per quanto ancora interessa, da Parte_2
, e, quindi, si ritenesse ammissibile e fondata, nei riguardi dell'appellante
[...] Parte_2
, l'eccezione di nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., contenuta nell'art. 5
[...] della fideiussione omnibus del 23.11.2007, perché la banca non ha provato che era stata oggetto di trattativa privata con , nessuna conseguenza ne deriverebbe in concreto, Controparte_6 perché, nel caso di specie, non si è verificata nessuna deroga all'art. 1957 c.c.
Ed invero, da una parte, non va trascurato che l'art. 6 della fideiussione omnibus del
23.11.2007 dispone che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, “a semplice richiesta scritta”, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio;
dall'altra, va tenuto presente il consolidato orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nelle ipotesi in cui la garanzia è prevista “a prima richiesta”, ma estensibile ai casi di garanzia a
“semplice richiesta scritta”, secondo cui in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si pagina 19 di 24 stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 c.c., il rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (cass. civ., 26.9.2017, n. 22346; cass. civ., 10.1.2025, n.
660, anche in motivazione).
Nel caso di specie, come specificamente allegato dalla banca nel ricorso monitorio, e non contestato dalla debitrice principale e dai fideiussori, la banca, con raccomandate dell'11.12.2008, comunicava alla società correntista, debitrice principale, nonché ai Pt_1 fideiussori: la revoca, con effetto immediato, di tutte le linee di credito concessele;
il recesso dai contratti di conto corrente;
la decadenza dal beneficio del termine in relazione al contratto di mutuo n. 1374192, con invito all'immediato pagamento del complessivo debito di €
89.851,38, derivante dal saldo debitore del conto corrente n. 10939793 per € 16.652,56; dal saldo debitore del conto corrente n. 10939806 per € 29.106,30 e dal saldo del mutuo chirografario per € 44.218,52, oltre interessi.
La banca, quindi, contestualmente alla scadenza dell'obbligazione principale (per revoca degli affidamenti concessi, recesso dai contratti di conto corrente e manifestazione della volontà di avvalersi della facoltà di decadenza dal beneficio del termine in relazione al contratto di mutuo), formulava domanda stragiudiziale di pagamento nei confronti della debitrice principale, onde il termine di sei mesi, di cui all'art. 1957 c.c., risulta rispettato e, conseguentemente, non è configurabile nessuna decadenza della banca dalla garanzia prestata da , ex art. 1957 c.c. Parte_2
Le medesime considerazioni svolte per il quarto motivo di appello nei riguardi di Parte_2
valgono anche per gli appellanti che hanno concluso accordo transattivo con la
[...] cessionaria nel corso del giudizio di appello, ossia per e , ai Parte_4 Parte_3
pagina 20 di 24 fini del principio della soccombenza virtuale, da applicare per la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado tra i predetti e e la cedente Parte_4 Parte_3
rappresentata dalla MA (poi CP Controparte_3 denominata . CP_4
D.5. Con il quinto motivo di appello, gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice aveva omesso di considerare le risultanze dell'espletata
CTU contabile, che aveva accertato l'illegittima applicazione, da parte dell'istituto di credito, di interessi nella misura complessiva di € 7.631,00 (di cui € 3.358,00 relativamente al c/c n.
1093793 e € 4.273,00 relativamente al c/c n. 10939806). Pertanto, pur ritenendo fondata nell'an la pretesa creditoria vantata dalla banca, il primo giudice avrebbe dovuto quanto meno detrarre dalla somma richiesta dall'istituto di credito, pari a € 94.087,93, l'importo di € 7.631,00, in quanto illegittimamente addebitato.
Il quinto motivo di appello è inammissibile perché volto ad introdurre per la prima volta nel giudizio di appello doglianze mai formulate dagli appellanti nel giudizio di primo grado, quale, appunto, l'esercizio illegittimo dello ius variandi da parte della banca (il CTU nel giudizio di primo grado accertava, infatti, che le uniche variazioni del tasso di interesse unilateralmente adottate dalla banca si riscontravano nei periodi del 31.12.2007 e del 31.3.2009 e quantificava gli interessi applicati, per effetto dell'esercizio illegittimo dello ius variandi, in € 3.358,00 per il rapporto di conto corrente n. 10939793 e in € 4.273,00 per il rapporto di conto corrente n.
10939806).
E. Le spese processuali
Per le spese del giudizio di secondo grado nei riguardi degli appellanti, e Parte_3
nei confronti dei quali è stata dichiarata cessata la materia del contendere, Parte_4 si richiamano le considerazioni espresse in precedenza, ribadendosi che esse devono essere compensate tra i suindicati appellanti e , rappresentata dalla sua Controparte_5 MA terza intervenuta in grado di appello, quale cessionaria di CP_4 CP
Le spese del giudizio di primo grado tra gli odierni appellanti e Parte_3 Parte_4
, attori in primo grado, e l'appellata convenuta in primo grado e lì
[...] CP rappresentata dalla MA (poi denominata Controparte_3
, devono essere regolate sulla base del principio della soccombenza virtuale, CP_4
pagina 21 di 24 che avrebbe visto il rigetto dell'appello proposto da e , con Parte_3 Parte_4 conseguente conferma della sentenza impugnata, anche in relazione alla statuizione delle spese processuali, che, quindi, resta ferma.
Si ribadisce, in proposito, che i motivi di appello proposti dagli appellanti che hanno transatto, ossia da e , sono identici ai motivi di appello Parte_3 Parte_4 proposti dagli altri appellanti che non hanno transatto, ossia dalla debitrice Pt_1 principale, in proprio, e , quali fideiussori, per cui Parte_1 Parte_2 sarebbero andati incontro ad un rigetto, ove esaminati nel merito, come accaduto per gli appellanti che non hanno transatto.
Le spese del presente giudizio di appello, relative al rapporto processuale tra gli appellanti
[...]
, , e la terza intervenuta, ex art. 111 c.p.c., Pt_1 Parte_1 Parte_2
– rappresentata in grado di appello dalla MA - Controparte_5 CP_4 quale cessionaria di seguono la soccombenza dei suindicati appellanti, ex art. Controparte_1
91, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n.
12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., assumendo come valore della causa quello di €
94.087,93, pari al decisum di primo grado di cui i suindicati appellanti hanno chiesto la riforma, ed applicando i valori minimi per la fase istruttoria, tenuto conto del fatto che non è stata espletata attività istruttoria, ed i valori medi per tutte le altre fasi.
Non deve essere previsto nulla per le spese del presente grado di giudizio tra gli appellanti,
[...]
, , e l'appellata (già Pt_1 Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...]
, rappresentata nel giudizio di primo grado dalla MA Controparte_2 [...]
(poi denominata , perché la predetta appellata, Controparte_3 CP_4 risultata vittoriosa, è rimasta contumace e, quindi, non ha sopportato spese di cui essere rimborsata.
In considerazione del rigetto dell'appello proposto dalla , nonché da Parte_1 [...]
, in proprio, e deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, Parte_1 Parte_2 comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge
24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei suindicati appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a pagina 22 di 24 quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto dalla nonché da Parte_1 [...]
, in proprio, , e nei confronti Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 di (già , rappresentata nel giudizio di primo Controparte_1 Controparte_2 grado dalla MA (poi denominata Controparte_3 CP_4
, con l'intervento, ex art. 111 c.p.c., di – rappresentata dalla
[...] Controparte_5 MA - quale cessionaria di avverso la sentenza del CP_4 Controparte_1
Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, n. 6904/2019, pubblicata in data 8.7.2019, non notificata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere, per intervenuta transazione, tra gli appellanti e , e la terza intervenuta, ex art. 111 c.p.c., Parte_4 Parte_3 [...]
– rappresentata dalla MA - quale cessionaria di Controparte_5 CP_4
Controparte_1
2) Rigetta l'appello proposto dalla nonché da Parte_1 [...]
, in proprio, e;
Parte_1 Parte_2
3) Compensa le spese del giudizio di secondo grado tra gli appellanti e Parte_4
e la terza intervenuta, ex art. 111 c.p.c., – Parte_3 Controparte_5 rappresentata dalla MA - quale cessionaria di CP_4 Controparte_1
4) Resta ferma la statuizione della sentenza impugnata sulle spese del giudizio di primo grado tra gli appellanti e e l'appellata (già Parte_4 Parte_3 Controparte_1
, rappresentata in primo grado dalla MA Controparte_2 [...]
(poi denominata;
Controparte_3 CP_4
5) Condanna gli appellanti , in Parte_1 Parte_1 proprio, e , in solido, al pagamento in favore della terza intervenuta, ex Parte_2 art. 111 c.p.c., – rappresentata dalla MA - Controparte_5 CP_4 quale cessionaria di delle spese del giudizio secondo grado, che liquida in Controparte_1
€ 12.154,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e pagina 23 di 24 CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
6) Nulla per le spese del presente grado di appello tra gli appellanti
[...]
, in proprio, e l'appellata Parte_1 Parte_1 Parte_2 contumace (già , rappresentata nel Controparte_1 Controparte_2 giudizio di primo grado dalla MA da (poi Controparte_3 denominata;
CP_4
7) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti,
[...]
, in proprio, e , Parte_1 Parte_1 Parte_2 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 18.6.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr.ssa Maria Casaregola
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