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Sentenza 27 maggio 2024
Sentenza 27 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 27/05/2024, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 606 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Visto il provvedimento con il quale era disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
viste le note depositate per l'attore Parte_1
dall'avv. VIRGILI RITA
per il convenuto Controparte_1
dall'avv. PASQUALINI PATRIZIA
per il convenuto gli avv.ti C. Controparte_2
Caravita e C. Tibolla;
Il Giudice
All'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
Il Giudice
Enza Foti
pagina 1 di 12 N. R.G. 606/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 606/2023 promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. VIRGILI RITA Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti;
ricorrente contro
) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PASQUALINI PATRIZIA giusta procura in atti;
resistente contro
Controparte_3
(CF. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli P.IVA_2
avv.ti CRISTINA CARAVITA e CLAUDIA TIBOLLA giusta procura in atti;
resistente
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato alle resistenti spiegava di Parte_1
essersi sottoposto, in data 24.5.2018, ad intervento di asportazione di linfadenopatia ascellare presso la di San Benedetto del Tronto;
la massa asportata era inviata, come da Controparte_1
indicazioni del dott. all' di per esame istopatologico i Per_1 Organizzazione_1 CP_2
cui esiti avrebbero dovuto essere disponibili in circa un mese.
Tuttavia, nonostante il ricorrente avesse più volte richiesto alla Casa di Cura l'esito dei propri esami, solamente nel mese di giugno del 2019 – e solo dopo l'interessamento di alcuni medici – lo stesso pagina 2 di 12 riusciva ad avere il referto solamente dopo circa un anno, scoprendo che l'esito dell'esame era positivo.
Ed infatti, era rilevata la presenza di “linfoma di derivazione dai linfociti B periferici: considerando la positività extrafollicolare del CD10 ed il risultato della indagine fish, si conclude per centro follicolare di grado II”. Eseguiti ulteriori accertamenti emergeva, dunque, la diagnosi finale di “LNH B follicolare grado 1-2 stadio IV A (midollo), FLIPI 3 (alto rischio)”.
Pertanto, ritenendo che il ritardo nella diagnosi, dovuto al mancato tempestivo invio del referto dal alla Casa di Cura, avesse comportato rilevanti danni non patrimoniali Controparte_4
nella propria sfera personale, attivava un procedimento di ATP ex art. 669 bis c.p.c. concluso il quale si rivolgeva all'intestato Tribunale sottolineando come, in sede di relazione depositata nell'alveo della citata ATP, il collegio peritale aveva riconosciuto la lesione al diritto all'autodeterminazione del paziente che, in caso di tempestiva diagnosi, avrebbe potuto decidere le migliori cure da seguire e organizzare la propria vita in relazione alla completa conoscenza del proprio stato di salute. Criticava, invece, le risultanze della CTU laddove non aveva riconosciuto, in capo allo l'esistenza di un CP_5
danno biologico temporaneo e parziale al 50 % nel periodo intercorso fra maggio 2018 – mese in cui il reperto era inviato al bolognese per l'esame - e giugno 2019 – mese in cui effettivamente il CP_3
paziente riceveva, in ritardo, la diagnosi;
l'esistenza di un danno morale temporaneo e di medio grado nel periodo intercorso fra maggio 2018 e luglio 2019; l'esistenza di un danno biologico permanente di natura psico-fisica oltre al danno dovuto al “beneficio perduto in termini di riduzione del periodo di assenza di malattia”, al “beneficio perduto in termini di minore probabilità di recidiva in caso di immediato trattamento con , eventualmente associato a terapia chemioterapica” e al Org_2
“beneficio in termini di non effettuazioni di CHT (R-CHOP) e delle conseguenze iatrogeniche temporanee e permanenti legate al trattamento chemioterapico”.
Concludeva, dunque, in questa sede chiedendo “IN VIA PRELIMINARE acquisire al presente fascicolo ritenendola valida ed efficace tra le parti la perizia medico legale depositata dalle CCTUU Dott.ssa
e Dott.ssa nel procedimento iscritto al n. 2036/2021 RG Tribunale Persona_2 Persona_3
di Ascoli Piceno e registrata dalla Cancelleria, resa pubblica e comunicata in data 2 Gennaio 2023
(doc. E), acquisendo altresì l'intero fascicolo della fase dell'ATP iscritto al n. 2036/2021 RG sopra indicato;
IN VIA PRINCIPALE: riconoscere e dichiarare la sussistenza della responsabilità professionale sanitaria in capo ai sanitari che hanno operato presso la
[...]
, quantomeno sotto il profilo della sussistenza Controparte_6
della lesione alla autodeterminazione e, per conseguenza: condannare i convenuti, con il vincolo solidale far di loro, a risarcire il danno in favore del Sig. , in via equitativa, in Parte_1
ragione di almeno Euro 30.000,00 , o in quella maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di
pagina 3 di 12 giustizia. SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: riconoscere e dichiarare la sussistenza anche delle altre voci di danno specificamente indicate e, condannare i convenuti, sempre in solido fra loro, a risarcire in via equitativa i danni corrispondenti al danno morale risentito, nonché ai benefici perduti in termini di perdita di chance, mentre per quanto riguarda il risarcimento per la voce del danno biologico permanente di natura psico-fisica, che era stato quantificato in ragione di postumi corrispondenti al
19% nella prima perizia di parte, nonché del danno biologico temporaneo e parziale, quantificato in 1 anno e 4 mesi, in misura del 50% , si chiede che tali danni siano determinati utilizzando le Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, che sono generalmente utilizzate anche presso il Tribunale di Ascoli
Piceno o, in ogni caso, secondo gli importi che saranno ritenuti di giustizia, anche in via equitativa, come già chiesto. In via subordinata ed istruttoria, si chiede di poter chiamare a chiarimenti le
CCTTUU sui punti di cui alla narrativa del ricorso, riportandoci integralmente alle Osservazioni ed alle controdeduzioni redatte dal Dott. Sempre in via subordinata ed istruttoria si Persona_4
chiede di poter essere ammessi a provare per testi le seguenti circostanze, utili e determinanti ai fini del decidere: 1) Se sia vero che il Sig. , nel periodo di attesa del referto istologico Parte_1
pervenuto dopo oltre un anno dormiva la notte, era ansioso ed irritato, lavorava poco, si arrabbiava per circostanze anche di poco conto? 2) Se sia vero che il Sig. , dopo aver appreso Parte_1
del tumore che lo aveva colpito dopo il ritiro dei referti dormiva la notte, usciva poco di casa, era depresso, lavorava poco, era molto irritabile e si arrabbiava per ogni episodio accadesse? 3) Se sia vero che il Sig. , dopo aver appreso del tumore che lo aveva colpito dopo il ritiro dei Parte_1
referti diceva a familiari e amichi che sarebbe morto e che gli era rimasto poco tempo e che le cure che stava facendo erano tardive?”.
Si costituiva in giudizio la escludendo qualunque responsabilità alla stessa Controparte_1
ascrivibile in ordine al ritardo nella trasmissione del referto, imputabile, invece, all
[...]
; sottolineava, in ogni caso, come anche allo stesso andava imputato un concorso Org_3 Pt_1
causale nel citato ritardo, per non essersi lo stesso diligentemente e fattivamente attivato per ottenere i risultati degli esami. In merito ai danni richiesti negava l'esistenza di qualunque conseguenza negativa nella sfera giuridica dello per lesione al diritto all'autodeterminazione posto che, anche in Pt_1
caso di tempestiva diagnosi, l'esito sarebbe stato lo stesso e, comunque, il ricorrente non aveva in alcun modo dimostrato che, qualora tempestivamente informato, avrebbe certamente intrapreso una diversa scelta terapeutica rispetto al monitoraggio e all'osservazione della malattia, così come non aveva dimostrato che effettivamente l'impossibilità di scelta aveva avuto un'incidenza sulla qualità della sua vita. Eccepiva, poi, l'insussistenza di tutte le ulteriori voci di danno pure lamentate e concludeva chiedendo “In via preliminare: Differire l'udienza già fissata autorizzando la chiamata in causa della
pagina 4 di 12 ex art.106 e 269 cpc per quanto sopra esposto;
Nel merito. Controparte_7
Rigettare la domanda del ricorrente in quanto infondata per non aver subito alcun danno, biologico per inabilità temporanea o pschiatrico, e/o non patrimoniale, dalla ritardata conoscenza del referto istopatologico delle formazioni linfonodali asportategli nell'intervento del 24.5.2018. In subordine:
Rigettare la domanda nei confronti della esente da responsabilità quanto Controparte_8
al ritardo nella comunicazione del referto di cui sopra pervenuto alla stessa soltanto nelle date
6/9.9.2019 a mezzo fax inviati da ZZ
. In ulteriore subordine: accertata la condotta colposa del ricorrente, rigettare la domanda
[...]
ex art. 1227, III comma, c.c. o nel caso di denegata ipotesi di accoglimento della domanda, tenere conto nella valutazione del danno della condotta concorrente colposa della soc.ricorrente ex art.1227,
II comma, c.c. In caso di riconoscimento di responsabilità nei confronti della , Controparte_1
anche in forma solidale con ZZ
, con condanna a corrispondere al ricorrente il risarcimento del danno, dichiarare la
[...]
Compagnia tenuta a manlevare e tenere indenne la Controparte_7 Controparte_8
di tutte le somme che sarà chiamata a corrispondere al ricorrente”.
[...]
Si costituiva altresì in giudizio l' , contestando l'esistenza di qualunque Controparte_6
inadempimento alla stessa imputabile, avendo effettuato e trasmesso gli esami alla Controparte_9
nei 10 giorni preventivati con la conseguenza che la perdita del referto era da imputare esclusivamente a quest'ultima. In ordine alla relazione dei CCTTUU ne denunciava la nullità nella parte in cui aveva riconosciuto l'esistenza di danni all'autodeterminazione del paziente, non essendo gli stessi oggetto di quesito. Contestava, in ogni caso, l'esistenza dei danni conseguenza richiesti dal ricorrente in questa sede, non potendosi parlare di danni in re ipsa e non essendo gli stessi in alcun modo provati.
Concludeva, dunque, chiedendo “NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare il ricorso ex art.
Contr 281decies c.p.c. e le domande ex adverso formulate nei confronti di in quanto improcedibili, inammissibili e, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate per tutti i motivi esposti, anche non tenendo conto in particolare dell'accertamento peritale relativo alla lesione del diritto alla autodeterminazione;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità solidale con e di condanna Controparte_8 dell'Ente al risarcimento del danno, liquidare lo stesso, per tutte le ragioni espresse in narrativa, nella sola misura corrispondente agli accertamenti svolti dal Collegio peritale nell'ambito del procedimento ex art. 696bis c.p.c. R.G. 2036/2021, indicando le rispettive quote di responsabilità delle convenute, in base a tutte le considerazione esposte nel presente atto;
IN OGNI CASO: disporre la cancellazione ai
pagina 5 di 12 sensi dell'art. 89 c.p.c. delle affermazioni sconvenienti ed offensive relativamente alla produzione dei referti di AOU ritenute “non conformi ai veri” come riportato a pag. 6 del ricorso”.
A fronte della chiamata in causa della compagnia di assicurazione della era Controparte_1
differita la prima udienza ed assegnato termine a quest'ultima per la notifica della chiamata alla terza.
Tale notifica, tuttavia, avveniva oltre il termine perentorio assegnato dal magistrato cosicchè, con provvedimento dell'8.3.2024, la era dichiarata decaduta dalla Controparte_1
possibilità di chiamare in causa il III. Pertanto, rigettate le richieste di prova orale avanzate dalla parte attrice – “ritenuti i capitoli formulati in sede di ricorso inammissibili in quanto generici e valutativi oltre che, per molti versi, da provarsi documentalmente” – e rigattata la richiesta di chiamata a chiarimenti dei CCTTUU in quanto “superflua in considerazione dell'esaustività, ai fini della decisione, delle risposte date dai CCTTUU ai quesiti” (così si legge nel provvedimento dell'8.3.2024), il procedimento era chiamato all'udienza del 25-5-2024 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., udienza sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda avanzata in questa sede dal ricorrente andrà rigettata.
Va innanzitutto precisato come si condividano, in questa sede, le conclusioni cui è pervenuto il
Collegio peritale nominato in sede di ATP ex art. 669 bis c.p.c. espletato presso questo Tribunale prima dell'instaurazione del presente giudizio.
Ritiene questo giudice, infatti, che le risposte fornite dai consulenti nominati, oltre ad essere pienamente esaustive e rispettose dell'incarico affidato, risultano ampiamente motivate con continui richiami alla letteratura medica sul punto, oltre che dedotte dall'attenta analisi della documentazione depositata in atti dalle parti, palesandosi, dunque, prive di vizi logici o giuridici.
Nel dettaglio, come visto, il ricorrente chiede in questa sede, innanzitutto, il risarcimento del danno non patrimoniale per la violazione del proprio diritto all'autodeterminazione consistito nella mancata possibilità, per il paziente, di scegliere la cura da intraprendere a causa del ritardo diagnostico dovuto al ritardo nella consegna del referto dell'esame istologico oltre al danno sulla “qualità dell'organizzazione della vita del paziente”.
Non si tratta, dunque, di richiesta di risarcimento del danno alla salute, condividendo – evidentemente – il ricorrente le conclusioni cui era pervenuto il collegio peritale in ordine al fatto che il ritardo diagnostico “non ha comportato per il paziente conseguenze negative rispetto alla possibile evoluzione della sua patologia, in quanto trattasi di malattia ad andamento indolente, attualmente in remissione”
e che “una perdita di chance come beneficio perduto in termini di minore probabilità di recidiva in caso di immediato trattamento con , eventualmente associato a chemioterapia e/o come Org_2
beneficio, al contrario, in termini di non esecuzione della chemioterapia, è da ritenersi, nel caso in
pagina 6 di 12 oggetto, estremamente improbabile. Anche una eventuale riduzione della sopravvivenza libera da progressione (progression free survival-PFS) nel caso in oggetto è da dimostrare, in quanto il paziente
è al momento completamente asintomatico ed in remissione completa dalla malattia. La condotta di mancata e tempestiva comunicazione della diagnosi da parte dei sanitari non ha avuto ad oggi alcuna incidenza sull'evoluzione della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale,” (pag. 22-23 relazione definitiva CCTTUU).
Si tratta, invece, giova ribadirlo, della richiesta di risarcimento per non aver avuto il paziente la possibilità di scegliere – qualora la diagnosi fosse stata correttamente e tempestivamente informata – quale cura intraprendere.
Va subito precisato, sul punto, che non è possibile confondere e sovrapporre la lesione ex se del diritto
(danno-evento) con le conseguenze pregiudizievoli che in concreto da esso derivano (danno- conseguenza) posto che, per essere risarcibile, nel nostro ordinamento, è necessario che la lesione del diritto abbia comportato conseguenze pregiudizievoli nella sfera del soggetto leso, conseguenze che devono essere non solo allegate ma anche provate da chi le invoca ( da ultimo Cassazione civile sez.
III, 06/05/2024, n.12244; Cass., 12/06/2023, n. 16633)
In altri termini, come pure autorevolmente sostenuto, “la sofferenza per non avere potuto liberamente decidere, non individua alcun danno-conseguenza, nella sua consistenza fenomenica negativa nella sfera economico-sociale del soggetto, venendo a coincidere con la stessa violazione del diritto” che risulta, dunque “non provato, quindi, nell'"an" e nel "quantum", ed indipendentemente dalla applicazione del criterio della causalità giuridica ex art. 1223 c.c.” (così Cassazione civile sez. III,
04/11/2020, n.24471)
Ne discende, dunque che il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione – in assenza di un dimostrato danno alla salute - potrà conseguire alla allegazione del relativo pregiudizio ad opera del paziente, riverberando la differente scelta che il paziente avrebbe effettuato qualora tempestivamente informato sul piano della causalità giuridica ex art. 1223 c.c. e cioè della relazione tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione - perfezionatosi con la condotta omissiva violativa dell'obbligo - e conseguenze pregiudizievoli che da quello siano derivate secondo un nesso di regolarità causale. In applicazione di ciò si è detto, che “il paziente che alleghi l'altrui inadempimento sarà dunque onerato della prova del nesso causale tra inadempimento e danno, posto che: a) il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico;
b) il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla scelta soggettiva del paziente, sicché la distribuzione del relativo onere va individuato in base al criterio della cd. "vicinanza della prova"; c) il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di necessità/opportunità dell'intervento operata dal medico
pagina 7 di 12 costituisce eventualità non corrispondente all' "id quod plerumque accidit". Tale prova potrà essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni, queste ultime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione, non potendosi configurare, "ipso facto", un danno risarcibile con riferimento alla sola omessa informazione, attesa l'impredicabilità di danni "in re ipsa" nell'attuale sistema della responsabilità civile (Cassazione civile sez. III, 26/08/2020, n.17806).
Alla luce di tale pacifico orientamento, da sempre seguito da questo ufficio, perfettamente in linea con la costruzione del nostro sistema di responsabilità civile, si ritiene che – in assenza di prova e sin anche di allegazione – dei danni conseguenza effettivamente patiti dal ricorrente a seguito della lesione al proprio diritto all'autodeterminazione, la domanda non può di certo essere accolta.
In alcun modo, infatti, è stata portata all'attenzione di questo ufficio – nemmeno tramite presunzioni – la prova dell'effettiva perdita – in termini di possibilità di scelta o in termini di peggioramento del proprio stato psico-fisico – subita dal ricorrente.
Ciò posto e passando all'esame delle ulteriori voci di danni di cui, in questa sede, parte ricorrente ha chiesto il risarcimento, va subito precisato come non risulti nemmeno comprensibile in cosa consista il
“danno biologico temporaneo e parziale al 50 % nel periodo intercorso fra maggio 2018 e luglio
2019”. È pacifico, infatti, che il ricorrente, nel citato periodo, fosse affetto da una malattia tumorale
(non certo per fatto ascrivibile agli odierni resistenti) così come è pacifico che lo stesso, nel medesimo periodo non abbia subito alcuna limitazione alla possibilità di attendere alle proprie ordinarie attività.
D'altro canto, come pure attestato dai CCTTUU “non vi è, infatti, documentazione sanitaria attestante una situazione clinica alterata e ciò è confermato da quanto dichiarato dallo stesso periziando nel corso della visita medico legale svoltasi alla presenza (anche in remoto) delle parti, ovvero nel periodo di attesa del referto non è stata riferita alcuna compromissione sugli atti ordinari dell'esistenza tale da giustificare il riconoscimento di un danno biologico temporaneo anche minimo” (così relazione
CCTTUU pag. 38).
Allo stesso modo, non è dato individuare un “danno morale temporaneo e di medio grado nel periodo intercorso fra maggio 2018 e luglio 2019” posto che, nel citato periodo, da un lato, il ricorrente non era a conoscenza dell'esistenza di una malattia e, dall'altro, come pure dallo stesso dedotto, era tranquillizzato in ordine al sicuro esito positivo dell'esame dai sanitari consultati (si legge a pag. 3 del ricorso “il Dott. lo tranquillizzava dicendogli di non preoccuparsi, perché, evidentemente, Per_5
l'esito sarebbe stato negativo, aggiungendo che quando trascorre molto tempo significa che non era stato rilevato nulla di grave, altrimenti avrebbero avvertito subito e rinviato il referto”).
pagina 8 di 12 Gli stessi CCTTUU, sul punto, sottolineavano condivisibilmente che “essendo stato il periziando asintomatico durante tutto il periodo in questione e non ancora edotto della patologia sofferta, non si comprende cosa abbia potuto determinare la comparsa di patemi d'animo o condizioni di sofferenza psichica, di disagio così come ritenuto da parte attrice. Tali preoccupazioni, se presenti, sono intercorse dal momento della comunicazione della diagnosi in poi”.
Andrà altresì escluso il “danno biologico permanente di natura psico-fisica” per avere lo CP_5 patito un “Disturbo dall'adattamento con Ansia Generalizzata ed umore depresso misti, conseguenti ad un gravissimo ritardo diagnostico rispetto alla presenza di un Linfoma Non Hodgkin B follicolare”.
Pare ovvio sottolineare, a tal riguardo, che eventuali danni psichici sono derivati in capo al ricorrente per l'aver ricevuto una diagnosi tumorale e non per averla ricevuta in ritardo. Appurato, infatti, che tale ritardo non ha avuto alcun riverbero sulle condizioni di salute del ricorrente, la richiesta di tale voce di danno si palesa del tutto ingiustificata ed immotivata. Gli stessi CCTTUU, sul punto, concludevano che
“non si ritiene pertanto che la mancata comunicazione della diagnosi abbia provocato un impatto significativamente diverso sul vissuto psicologico del paziente anche in considerazione del fatto che il periziando è attualmente in remissione completa”. E tale conclusione non potrebbe di certo essere scalfita dal parere medico allegato in questa sede dal ricorrente, parere datato 11.2.2023 - quindi successivo al procedimento di istruzione preventiva – sul quale lo fonda la propria richiesta di Pt_1
danno morale. E ciò sia in considerazione della scarsa attendibilità di una perizia effettuata sulla psiche di un soggetto attestante un “turbamento” patito cinque anni prima, sia in considerazione del fatto che è la stessa citata perizia di parte a non distinguere tra i normali turbamenti psichici esistenti in un soggetto affetto da malattia tumorale e i lamentati turbamenti derivanti dalla ritardata diagnosi che, invero, non si comprende nemmeno in cosa si sarebbero sostanziati.
Infine, in relazione alla richiesta di risarcimento per il beneficio perduto in termini di riduzione del periodo di assenza di malattia e di minore probabilità di recidiva in caso di immediato trattamento con
, eventualmente associato a è emerso dalle scrupolose indagini poste in essere Org_2 Org_5
dai CCTTUU che, anche a seguito di tempestiva diagnosi, il decorso della malattia non sarebbe stato verosimilmente differente. Sottolineavano i consulenti che, a fronte di molteplici possibilità terapeutiche,“la terapia del LF viene effettuata in presenza di “malattia sintomatica”, ovvero nel caso in cui la malattia determini dei sintomi o nel caso in cui siano presenti alcune specifiche caratteristiche clinicolaboratoristiche (es. localizzazioni extra-linfonodali, masse bulky, sintomi sistemici, compressione di organi da parte della massa neoplastica, aumentati livelli di LDH, versamenti neoplastici, coinvolgimento della milza e VES > 20), e nessuno di questi elementi veniva riportato dal periziando né si evince dalla documentazione agli atti”. Diversamente, nei casi con caratteristiche pagina 9 di 12 proprie della malattia che ci occupa, la “strategia” verosimilmente seguita sarebbe stata quella nota con il nome di “watchful waiting” cioè una stretta osservazione al fine di scegliere il momento più adatto per iniziare un trattamento. Con la conseguenza che “non si ritiene vi sia stato un beneficio perduto in termini di riduzione del periodo di assenza di malattia né di minore probabilità di recidiva in caso di immediato trattamento con rituximab, eventualmente associato a chemioterapia” (così CTU pag. 40).
Infine, nessuna prova parte attrice ha fornito in ordine alla richiesta di risarcimento per il “beneficio perduto in termini di minore probabilità di recidiva in caso di immediato trattamento con , Org_2
eventualmente associato a terapia chemioterapica”. In particolare, sul punto i CCTTUU, hanno sottolineato come “non si evincono in letteratura differenze significative in termini di sopravvivenza e di intervallo libero di malattia nei pazienti trattati inizialmente con vigile attesa (W&W) rispetto a quelli che sono stati sottoposti a immunoterapia ed eventuale CHT e pertanto non è dimostrabile un danno da perdita di chance”, né parte ricorrente ha fornito evidenze differenti, se non le indimostrate affermazioni contenute nella propria consulenza di parte che, chiaramente, in assenza di alcuna evidenza scientifica, non potrebbero essere poste a fondamento della presente decisione in contrasto con quanto affermato dallo stesso collegio peritale nominato.
In relazione, infine, al danno lamentato per la perdita del “beneficio in termini di non effettuazioni di
CHT (R-CHOP) e delle conseguenze iatrogeniche temporanee e permanenti legate al trattamento chemioterapico” i medisimi CCTTUU sottolineavano condivisibilmente, richiamando ampia letteratura, che “seppure è riconosciuto che alcuni farmaci possano ridurre la capacità ventilatoria polmonare ed essere causa di sintomi respiratori come tosse e dispnea, non è dimostrata alcuna correlazione di tipo causa-effetto tra il quadro radiologico emerso all'ultimo esame del paziente e i farmaci utilizzati nella terapia del linfoma follicolare. Ad un recente controllo TC (17/06/2022) il quadro polmonare appare caratterizzato da“diffuse alterazioni bilaterali con pattern reticolare ed ispessimenti settali, associati a sfumate aree a vetro smerigliato, quadro di maggiore entità ai lobi inferiori. Quanto descritto necessita di rivalutazione specialistica e stretto follow-up …”. Tali caratteristiche radiologiche non sono usualmente riconducibili all'impiego della chemioterapia sistemica effettuata dal paziente, né esito accertato della immunoterapia;
possono verificarsi altresì tra le sequele del trattamento con radioterapia su polmone, che il paziente non ha però effettuato. Una dispnea di moderata entità è prevista quale sequela acuta-subacuta del trattamento sistemico, difficile quindi da correlare ai tempi intercorsi con la chemio-immunoterapia, ma può anche essere ascrivibile alla sintomatologia di base del linfoma follicolare. In questo senso il radiologo raccomanda correttamente uno stretto follow up”.
pagina 10 di 12 Alla luce di quanto sopra la domanda non può che essere rigettata, palesandosi assorbite tutte le ulteriori questioni pure sollevate dalle parti.
Va poi rigettata la richiesta avanzata dal convenuto di espunzione Controparte_11
delle espressioni sconvenienti ed offensive asseritamente utilizzate dalla parte attrice relativamente alla produzione dei referti di AOU ritenuti “non conformi ai veri” (come riportato a pag. 6 del ricorso).
Non si ritiene, infatti che il contenuto degli atti difensivi di parte attrice e, in particolare, le espressioni ivi utilizzate abbiano travalicato i legittimi poteri difensivi della parte, non rinvenendosi frasi ingiuriose, calunniose o comunque offensive.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento (indeterminabile), al numero e complessità delle questioni trattate (bassa) ed all'attività effettivamente svolta dai procuratori delle parti convenute (fase studio, fase introduttiva e fase decisoria). Con la precisazione che parte attrice andrà dichiarata tenuta al pagamento sia delle spese della presente fase di merito che delle spese sostenute dalle parti convenute per la difesa nell'alveo del giudizio di ATP.
Allo stesso modo, le spese della CTU espletata nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c. andranno poste definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 606 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di
[...]
€ 4500,00 per compensi professionali per la presente fase di merito ed in euro 2500,00 per il giudizio ex art. 696 bis c.p.c., oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta
[...]
le spese di lite, che si liquidano nella Controparte_3
somma complessiva di € 4500,00 per compensi professionali per la presente fase di merito ed in euro 2500,00 per il giudizio ex art. 696 bis c.p.c., oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente le spese della consulenza depositata nell'alveo del giudizio di ATP ex art. 696 bis c.p.c. a carico della parte attrice.
pagina 11 di 12 Così è deciso in Ascoli Piceno, 24 maggio 2024
Il Giudice
Enza Foti
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Visto il provvedimento con il quale era disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
viste le note depositate per l'attore Parte_1
dall'avv. VIRGILI RITA
per il convenuto Controparte_1
dall'avv. PASQUALINI PATRIZIA
per il convenuto gli avv.ti C. Controparte_2
Caravita e C. Tibolla;
Il Giudice
All'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
Il Giudice
Enza Foti
pagina 1 di 12 N. R.G. 606/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 606/2023 promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. VIRGILI RITA Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti;
ricorrente contro
) in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. PASQUALINI PATRIZIA giusta procura in atti;
resistente contro
Controparte_3
(CF. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli P.IVA_2
avv.ti CRISTINA CARAVITA e CLAUDIA TIBOLLA giusta procura in atti;
resistente
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato alle resistenti spiegava di Parte_1
essersi sottoposto, in data 24.5.2018, ad intervento di asportazione di linfadenopatia ascellare presso la di San Benedetto del Tronto;
la massa asportata era inviata, come da Controparte_1
indicazioni del dott. all' di per esame istopatologico i Per_1 Organizzazione_1 CP_2
cui esiti avrebbero dovuto essere disponibili in circa un mese.
Tuttavia, nonostante il ricorrente avesse più volte richiesto alla Casa di Cura l'esito dei propri esami, solamente nel mese di giugno del 2019 – e solo dopo l'interessamento di alcuni medici – lo stesso pagina 2 di 12 riusciva ad avere il referto solamente dopo circa un anno, scoprendo che l'esito dell'esame era positivo.
Ed infatti, era rilevata la presenza di “linfoma di derivazione dai linfociti B periferici: considerando la positività extrafollicolare del CD10 ed il risultato della indagine fish, si conclude per centro follicolare di grado II”. Eseguiti ulteriori accertamenti emergeva, dunque, la diagnosi finale di “LNH B follicolare grado 1-2 stadio IV A (midollo), FLIPI 3 (alto rischio)”.
Pertanto, ritenendo che il ritardo nella diagnosi, dovuto al mancato tempestivo invio del referto dal alla Casa di Cura, avesse comportato rilevanti danni non patrimoniali Controparte_4
nella propria sfera personale, attivava un procedimento di ATP ex art. 669 bis c.p.c. concluso il quale si rivolgeva all'intestato Tribunale sottolineando come, in sede di relazione depositata nell'alveo della citata ATP, il collegio peritale aveva riconosciuto la lesione al diritto all'autodeterminazione del paziente che, in caso di tempestiva diagnosi, avrebbe potuto decidere le migliori cure da seguire e organizzare la propria vita in relazione alla completa conoscenza del proprio stato di salute. Criticava, invece, le risultanze della CTU laddove non aveva riconosciuto, in capo allo l'esistenza di un CP_5
danno biologico temporaneo e parziale al 50 % nel periodo intercorso fra maggio 2018 – mese in cui il reperto era inviato al bolognese per l'esame - e giugno 2019 – mese in cui effettivamente il CP_3
paziente riceveva, in ritardo, la diagnosi;
l'esistenza di un danno morale temporaneo e di medio grado nel periodo intercorso fra maggio 2018 e luglio 2019; l'esistenza di un danno biologico permanente di natura psico-fisica oltre al danno dovuto al “beneficio perduto in termini di riduzione del periodo di assenza di malattia”, al “beneficio perduto in termini di minore probabilità di recidiva in caso di immediato trattamento con , eventualmente associato a terapia chemioterapica” e al Org_2
“beneficio in termini di non effettuazioni di CHT (R-CHOP) e delle conseguenze iatrogeniche temporanee e permanenti legate al trattamento chemioterapico”.
Concludeva, dunque, in questa sede chiedendo “IN VIA PRELIMINARE acquisire al presente fascicolo ritenendola valida ed efficace tra le parti la perizia medico legale depositata dalle CCTUU Dott.ssa
e Dott.ssa nel procedimento iscritto al n. 2036/2021 RG Tribunale Persona_2 Persona_3
di Ascoli Piceno e registrata dalla Cancelleria, resa pubblica e comunicata in data 2 Gennaio 2023
(doc. E), acquisendo altresì l'intero fascicolo della fase dell'ATP iscritto al n. 2036/2021 RG sopra indicato;
IN VIA PRINCIPALE: riconoscere e dichiarare la sussistenza della responsabilità professionale sanitaria in capo ai sanitari che hanno operato presso la
[...]
, quantomeno sotto il profilo della sussistenza Controparte_6
della lesione alla autodeterminazione e, per conseguenza: condannare i convenuti, con il vincolo solidale far di loro, a risarcire il danno in favore del Sig. , in via equitativa, in Parte_1
ragione di almeno Euro 30.000,00 , o in quella maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di
pagina 3 di 12 giustizia. SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: riconoscere e dichiarare la sussistenza anche delle altre voci di danno specificamente indicate e, condannare i convenuti, sempre in solido fra loro, a risarcire in via equitativa i danni corrispondenti al danno morale risentito, nonché ai benefici perduti in termini di perdita di chance, mentre per quanto riguarda il risarcimento per la voce del danno biologico permanente di natura psico-fisica, che era stato quantificato in ragione di postumi corrispondenti al
19% nella prima perizia di parte, nonché del danno biologico temporaneo e parziale, quantificato in 1 anno e 4 mesi, in misura del 50% , si chiede che tali danni siano determinati utilizzando le Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, che sono generalmente utilizzate anche presso il Tribunale di Ascoli
Piceno o, in ogni caso, secondo gli importi che saranno ritenuti di giustizia, anche in via equitativa, come già chiesto. In via subordinata ed istruttoria, si chiede di poter chiamare a chiarimenti le
CCTTUU sui punti di cui alla narrativa del ricorso, riportandoci integralmente alle Osservazioni ed alle controdeduzioni redatte dal Dott. Sempre in via subordinata ed istruttoria si Persona_4
chiede di poter essere ammessi a provare per testi le seguenti circostanze, utili e determinanti ai fini del decidere: 1) Se sia vero che il Sig. , nel periodo di attesa del referto istologico Parte_1
pervenuto dopo oltre un anno dormiva la notte, era ansioso ed irritato, lavorava poco, si arrabbiava per circostanze anche di poco conto? 2) Se sia vero che il Sig. , dopo aver appreso Parte_1
del tumore che lo aveva colpito dopo il ritiro dei referti dormiva la notte, usciva poco di casa, era depresso, lavorava poco, era molto irritabile e si arrabbiava per ogni episodio accadesse? 3) Se sia vero che il Sig. , dopo aver appreso del tumore che lo aveva colpito dopo il ritiro dei Parte_1
referti diceva a familiari e amichi che sarebbe morto e che gli era rimasto poco tempo e che le cure che stava facendo erano tardive?”.
Si costituiva in giudizio la escludendo qualunque responsabilità alla stessa Controparte_1
ascrivibile in ordine al ritardo nella trasmissione del referto, imputabile, invece, all
[...]
; sottolineava, in ogni caso, come anche allo stesso andava imputato un concorso Org_3 Pt_1
causale nel citato ritardo, per non essersi lo stesso diligentemente e fattivamente attivato per ottenere i risultati degli esami. In merito ai danni richiesti negava l'esistenza di qualunque conseguenza negativa nella sfera giuridica dello per lesione al diritto all'autodeterminazione posto che, anche in Pt_1
caso di tempestiva diagnosi, l'esito sarebbe stato lo stesso e, comunque, il ricorrente non aveva in alcun modo dimostrato che, qualora tempestivamente informato, avrebbe certamente intrapreso una diversa scelta terapeutica rispetto al monitoraggio e all'osservazione della malattia, così come non aveva dimostrato che effettivamente l'impossibilità di scelta aveva avuto un'incidenza sulla qualità della sua vita. Eccepiva, poi, l'insussistenza di tutte le ulteriori voci di danno pure lamentate e concludeva chiedendo “In via preliminare: Differire l'udienza già fissata autorizzando la chiamata in causa della
pagina 4 di 12 ex art.106 e 269 cpc per quanto sopra esposto;
Nel merito. Controparte_7
Rigettare la domanda del ricorrente in quanto infondata per non aver subito alcun danno, biologico per inabilità temporanea o pschiatrico, e/o non patrimoniale, dalla ritardata conoscenza del referto istopatologico delle formazioni linfonodali asportategli nell'intervento del 24.5.2018. In subordine:
Rigettare la domanda nei confronti della esente da responsabilità quanto Controparte_8
al ritardo nella comunicazione del referto di cui sopra pervenuto alla stessa soltanto nelle date
6/9.9.2019 a mezzo fax inviati da ZZ
. In ulteriore subordine: accertata la condotta colposa del ricorrente, rigettare la domanda
[...]
ex art. 1227, III comma, c.c. o nel caso di denegata ipotesi di accoglimento della domanda, tenere conto nella valutazione del danno della condotta concorrente colposa della soc.ricorrente ex art.1227,
II comma, c.c. In caso di riconoscimento di responsabilità nei confronti della , Controparte_1
anche in forma solidale con ZZ
, con condanna a corrispondere al ricorrente il risarcimento del danno, dichiarare la
[...]
Compagnia tenuta a manlevare e tenere indenne la Controparte_7 Controparte_8
di tutte le somme che sarà chiamata a corrispondere al ricorrente”.
[...]
Si costituiva altresì in giudizio l' , contestando l'esistenza di qualunque Controparte_6
inadempimento alla stessa imputabile, avendo effettuato e trasmesso gli esami alla Controparte_9
nei 10 giorni preventivati con la conseguenza che la perdita del referto era da imputare esclusivamente a quest'ultima. In ordine alla relazione dei CCTTUU ne denunciava la nullità nella parte in cui aveva riconosciuto l'esistenza di danni all'autodeterminazione del paziente, non essendo gli stessi oggetto di quesito. Contestava, in ogni caso, l'esistenza dei danni conseguenza richiesti dal ricorrente in questa sede, non potendosi parlare di danni in re ipsa e non essendo gli stessi in alcun modo provati.
Concludeva, dunque, chiedendo “NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare il ricorso ex art.
Contr 281decies c.p.c. e le domande ex adverso formulate nei confronti di in quanto improcedibili, inammissibili e, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto e comunque non provate per tutti i motivi esposti, anche non tenendo conto in particolare dell'accertamento peritale relativo alla lesione del diritto alla autodeterminazione;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità solidale con e di condanna Controparte_8 dell'Ente al risarcimento del danno, liquidare lo stesso, per tutte le ragioni espresse in narrativa, nella sola misura corrispondente agli accertamenti svolti dal Collegio peritale nell'ambito del procedimento ex art. 696bis c.p.c. R.G. 2036/2021, indicando le rispettive quote di responsabilità delle convenute, in base a tutte le considerazione esposte nel presente atto;
IN OGNI CASO: disporre la cancellazione ai
pagina 5 di 12 sensi dell'art. 89 c.p.c. delle affermazioni sconvenienti ed offensive relativamente alla produzione dei referti di AOU ritenute “non conformi ai veri” come riportato a pag. 6 del ricorso”.
A fronte della chiamata in causa della compagnia di assicurazione della era Controparte_1
differita la prima udienza ed assegnato termine a quest'ultima per la notifica della chiamata alla terza.
Tale notifica, tuttavia, avveniva oltre il termine perentorio assegnato dal magistrato cosicchè, con provvedimento dell'8.3.2024, la era dichiarata decaduta dalla Controparte_1
possibilità di chiamare in causa il III. Pertanto, rigettate le richieste di prova orale avanzate dalla parte attrice – “ritenuti i capitoli formulati in sede di ricorso inammissibili in quanto generici e valutativi oltre che, per molti versi, da provarsi documentalmente” – e rigattata la richiesta di chiamata a chiarimenti dei CCTTUU in quanto “superflua in considerazione dell'esaustività, ai fini della decisione, delle risposte date dai CCTTUU ai quesiti” (così si legge nel provvedimento dell'8.3.2024), il procedimento era chiamato all'udienza del 25-5-2024 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., udienza sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda avanzata in questa sede dal ricorrente andrà rigettata.
Va innanzitutto precisato come si condividano, in questa sede, le conclusioni cui è pervenuto il
Collegio peritale nominato in sede di ATP ex art. 669 bis c.p.c. espletato presso questo Tribunale prima dell'instaurazione del presente giudizio.
Ritiene questo giudice, infatti, che le risposte fornite dai consulenti nominati, oltre ad essere pienamente esaustive e rispettose dell'incarico affidato, risultano ampiamente motivate con continui richiami alla letteratura medica sul punto, oltre che dedotte dall'attenta analisi della documentazione depositata in atti dalle parti, palesandosi, dunque, prive di vizi logici o giuridici.
Nel dettaglio, come visto, il ricorrente chiede in questa sede, innanzitutto, il risarcimento del danno non patrimoniale per la violazione del proprio diritto all'autodeterminazione consistito nella mancata possibilità, per il paziente, di scegliere la cura da intraprendere a causa del ritardo diagnostico dovuto al ritardo nella consegna del referto dell'esame istologico oltre al danno sulla “qualità dell'organizzazione della vita del paziente”.
Non si tratta, dunque, di richiesta di risarcimento del danno alla salute, condividendo – evidentemente – il ricorrente le conclusioni cui era pervenuto il collegio peritale in ordine al fatto che il ritardo diagnostico “non ha comportato per il paziente conseguenze negative rispetto alla possibile evoluzione della sua patologia, in quanto trattasi di malattia ad andamento indolente, attualmente in remissione”
e che “una perdita di chance come beneficio perduto in termini di minore probabilità di recidiva in caso di immediato trattamento con , eventualmente associato a chemioterapia e/o come Org_2
beneficio, al contrario, in termini di non esecuzione della chemioterapia, è da ritenersi, nel caso in
pagina 6 di 12 oggetto, estremamente improbabile. Anche una eventuale riduzione della sopravvivenza libera da progressione (progression free survival-PFS) nel caso in oggetto è da dimostrare, in quanto il paziente
è al momento completamente asintomatico ed in remissione completa dalla malattia. La condotta di mancata e tempestiva comunicazione della diagnosi da parte dei sanitari non ha avuto ad oggi alcuna incidenza sull'evoluzione della malattia, sulla sua durata e sull'esito finale,” (pag. 22-23 relazione definitiva CCTTUU).
Si tratta, invece, giova ribadirlo, della richiesta di risarcimento per non aver avuto il paziente la possibilità di scegliere – qualora la diagnosi fosse stata correttamente e tempestivamente informata – quale cura intraprendere.
Va subito precisato, sul punto, che non è possibile confondere e sovrapporre la lesione ex se del diritto
(danno-evento) con le conseguenze pregiudizievoli che in concreto da esso derivano (danno- conseguenza) posto che, per essere risarcibile, nel nostro ordinamento, è necessario che la lesione del diritto abbia comportato conseguenze pregiudizievoli nella sfera del soggetto leso, conseguenze che devono essere non solo allegate ma anche provate da chi le invoca ( da ultimo Cassazione civile sez.
III, 06/05/2024, n.12244; Cass., 12/06/2023, n. 16633)
In altri termini, come pure autorevolmente sostenuto, “la sofferenza per non avere potuto liberamente decidere, non individua alcun danno-conseguenza, nella sua consistenza fenomenica negativa nella sfera economico-sociale del soggetto, venendo a coincidere con la stessa violazione del diritto” che risulta, dunque “non provato, quindi, nell'"an" e nel "quantum", ed indipendentemente dalla applicazione del criterio della causalità giuridica ex art. 1223 c.c.” (così Cassazione civile sez. III,
04/11/2020, n.24471)
Ne discende, dunque che il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione – in assenza di un dimostrato danno alla salute - potrà conseguire alla allegazione del relativo pregiudizio ad opera del paziente, riverberando la differente scelta che il paziente avrebbe effettuato qualora tempestivamente informato sul piano della causalità giuridica ex art. 1223 c.c. e cioè della relazione tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione - perfezionatosi con la condotta omissiva violativa dell'obbligo - e conseguenze pregiudizievoli che da quello siano derivate secondo un nesso di regolarità causale. In applicazione di ciò si è detto, che “il paziente che alleghi l'altrui inadempimento sarà dunque onerato della prova del nesso causale tra inadempimento e danno, posto che: a) il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico;
b) il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla scelta soggettiva del paziente, sicché la distribuzione del relativo onere va individuato in base al criterio della cd. "vicinanza della prova"; c) il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di necessità/opportunità dell'intervento operata dal medico
pagina 7 di 12 costituisce eventualità non corrispondente all' "id quod plerumque accidit". Tale prova potrà essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni, queste ultime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione, non potendosi configurare, "ipso facto", un danno risarcibile con riferimento alla sola omessa informazione, attesa l'impredicabilità di danni "in re ipsa" nell'attuale sistema della responsabilità civile (Cassazione civile sez. III, 26/08/2020, n.17806).
Alla luce di tale pacifico orientamento, da sempre seguito da questo ufficio, perfettamente in linea con la costruzione del nostro sistema di responsabilità civile, si ritiene che – in assenza di prova e sin anche di allegazione – dei danni conseguenza effettivamente patiti dal ricorrente a seguito della lesione al proprio diritto all'autodeterminazione, la domanda non può di certo essere accolta.
In alcun modo, infatti, è stata portata all'attenzione di questo ufficio – nemmeno tramite presunzioni – la prova dell'effettiva perdita – in termini di possibilità di scelta o in termini di peggioramento del proprio stato psico-fisico – subita dal ricorrente.
Ciò posto e passando all'esame delle ulteriori voci di danni di cui, in questa sede, parte ricorrente ha chiesto il risarcimento, va subito precisato come non risulti nemmeno comprensibile in cosa consista il
“danno biologico temporaneo e parziale al 50 % nel periodo intercorso fra maggio 2018 e luglio
2019”. È pacifico, infatti, che il ricorrente, nel citato periodo, fosse affetto da una malattia tumorale
(non certo per fatto ascrivibile agli odierni resistenti) così come è pacifico che lo stesso, nel medesimo periodo non abbia subito alcuna limitazione alla possibilità di attendere alle proprie ordinarie attività.
D'altro canto, come pure attestato dai CCTTUU “non vi è, infatti, documentazione sanitaria attestante una situazione clinica alterata e ciò è confermato da quanto dichiarato dallo stesso periziando nel corso della visita medico legale svoltasi alla presenza (anche in remoto) delle parti, ovvero nel periodo di attesa del referto non è stata riferita alcuna compromissione sugli atti ordinari dell'esistenza tale da giustificare il riconoscimento di un danno biologico temporaneo anche minimo” (così relazione
CCTTUU pag. 38).
Allo stesso modo, non è dato individuare un “danno morale temporaneo e di medio grado nel periodo intercorso fra maggio 2018 e luglio 2019” posto che, nel citato periodo, da un lato, il ricorrente non era a conoscenza dell'esistenza di una malattia e, dall'altro, come pure dallo stesso dedotto, era tranquillizzato in ordine al sicuro esito positivo dell'esame dai sanitari consultati (si legge a pag. 3 del ricorso “il Dott. lo tranquillizzava dicendogli di non preoccuparsi, perché, evidentemente, Per_5
l'esito sarebbe stato negativo, aggiungendo che quando trascorre molto tempo significa che non era stato rilevato nulla di grave, altrimenti avrebbero avvertito subito e rinviato il referto”).
pagina 8 di 12 Gli stessi CCTTUU, sul punto, sottolineavano condivisibilmente che “essendo stato il periziando asintomatico durante tutto il periodo in questione e non ancora edotto della patologia sofferta, non si comprende cosa abbia potuto determinare la comparsa di patemi d'animo o condizioni di sofferenza psichica, di disagio così come ritenuto da parte attrice. Tali preoccupazioni, se presenti, sono intercorse dal momento della comunicazione della diagnosi in poi”.
Andrà altresì escluso il “danno biologico permanente di natura psico-fisica” per avere lo CP_5 patito un “Disturbo dall'adattamento con Ansia Generalizzata ed umore depresso misti, conseguenti ad un gravissimo ritardo diagnostico rispetto alla presenza di un Linfoma Non Hodgkin B follicolare”.
Pare ovvio sottolineare, a tal riguardo, che eventuali danni psichici sono derivati in capo al ricorrente per l'aver ricevuto una diagnosi tumorale e non per averla ricevuta in ritardo. Appurato, infatti, che tale ritardo non ha avuto alcun riverbero sulle condizioni di salute del ricorrente, la richiesta di tale voce di danno si palesa del tutto ingiustificata ed immotivata. Gli stessi CCTTUU, sul punto, concludevano che
“non si ritiene pertanto che la mancata comunicazione della diagnosi abbia provocato un impatto significativamente diverso sul vissuto psicologico del paziente anche in considerazione del fatto che il periziando è attualmente in remissione completa”. E tale conclusione non potrebbe di certo essere scalfita dal parere medico allegato in questa sede dal ricorrente, parere datato 11.2.2023 - quindi successivo al procedimento di istruzione preventiva – sul quale lo fonda la propria richiesta di Pt_1
danno morale. E ciò sia in considerazione della scarsa attendibilità di una perizia effettuata sulla psiche di un soggetto attestante un “turbamento” patito cinque anni prima, sia in considerazione del fatto che è la stessa citata perizia di parte a non distinguere tra i normali turbamenti psichici esistenti in un soggetto affetto da malattia tumorale e i lamentati turbamenti derivanti dalla ritardata diagnosi che, invero, non si comprende nemmeno in cosa si sarebbero sostanziati.
Infine, in relazione alla richiesta di risarcimento per il beneficio perduto in termini di riduzione del periodo di assenza di malattia e di minore probabilità di recidiva in caso di immediato trattamento con
, eventualmente associato a è emerso dalle scrupolose indagini poste in essere Org_2 Org_5
dai CCTTUU che, anche a seguito di tempestiva diagnosi, il decorso della malattia non sarebbe stato verosimilmente differente. Sottolineavano i consulenti che, a fronte di molteplici possibilità terapeutiche,“la terapia del LF viene effettuata in presenza di “malattia sintomatica”, ovvero nel caso in cui la malattia determini dei sintomi o nel caso in cui siano presenti alcune specifiche caratteristiche clinicolaboratoristiche (es. localizzazioni extra-linfonodali, masse bulky, sintomi sistemici, compressione di organi da parte della massa neoplastica, aumentati livelli di LDH, versamenti neoplastici, coinvolgimento della milza e VES > 20), e nessuno di questi elementi veniva riportato dal periziando né si evince dalla documentazione agli atti”. Diversamente, nei casi con caratteristiche pagina 9 di 12 proprie della malattia che ci occupa, la “strategia” verosimilmente seguita sarebbe stata quella nota con il nome di “watchful waiting” cioè una stretta osservazione al fine di scegliere il momento più adatto per iniziare un trattamento. Con la conseguenza che “non si ritiene vi sia stato un beneficio perduto in termini di riduzione del periodo di assenza di malattia né di minore probabilità di recidiva in caso di immediato trattamento con rituximab, eventualmente associato a chemioterapia” (così CTU pag. 40).
Infine, nessuna prova parte attrice ha fornito in ordine alla richiesta di risarcimento per il “beneficio perduto in termini di minore probabilità di recidiva in caso di immediato trattamento con , Org_2
eventualmente associato a terapia chemioterapica”. In particolare, sul punto i CCTTUU, hanno sottolineato come “non si evincono in letteratura differenze significative in termini di sopravvivenza e di intervallo libero di malattia nei pazienti trattati inizialmente con vigile attesa (W&W) rispetto a quelli che sono stati sottoposti a immunoterapia ed eventuale CHT e pertanto non è dimostrabile un danno da perdita di chance”, né parte ricorrente ha fornito evidenze differenti, se non le indimostrate affermazioni contenute nella propria consulenza di parte che, chiaramente, in assenza di alcuna evidenza scientifica, non potrebbero essere poste a fondamento della presente decisione in contrasto con quanto affermato dallo stesso collegio peritale nominato.
In relazione, infine, al danno lamentato per la perdita del “beneficio in termini di non effettuazioni di
CHT (R-CHOP) e delle conseguenze iatrogeniche temporanee e permanenti legate al trattamento chemioterapico” i medisimi CCTTUU sottolineavano condivisibilmente, richiamando ampia letteratura, che “seppure è riconosciuto che alcuni farmaci possano ridurre la capacità ventilatoria polmonare ed essere causa di sintomi respiratori come tosse e dispnea, non è dimostrata alcuna correlazione di tipo causa-effetto tra il quadro radiologico emerso all'ultimo esame del paziente e i farmaci utilizzati nella terapia del linfoma follicolare. Ad un recente controllo TC (17/06/2022) il quadro polmonare appare caratterizzato da“diffuse alterazioni bilaterali con pattern reticolare ed ispessimenti settali, associati a sfumate aree a vetro smerigliato, quadro di maggiore entità ai lobi inferiori. Quanto descritto necessita di rivalutazione specialistica e stretto follow-up …”. Tali caratteristiche radiologiche non sono usualmente riconducibili all'impiego della chemioterapia sistemica effettuata dal paziente, né esito accertato della immunoterapia;
possono verificarsi altresì tra le sequele del trattamento con radioterapia su polmone, che il paziente non ha però effettuato. Una dispnea di moderata entità è prevista quale sequela acuta-subacuta del trattamento sistemico, difficile quindi da correlare ai tempi intercorsi con la chemio-immunoterapia, ma può anche essere ascrivibile alla sintomatologia di base del linfoma follicolare. In questo senso il radiologo raccomanda correttamente uno stretto follow up”.
pagina 10 di 12 Alla luce di quanto sopra la domanda non può che essere rigettata, palesandosi assorbite tutte le ulteriori questioni pure sollevate dalle parti.
Va poi rigettata la richiesta avanzata dal convenuto di espunzione Controparte_11
delle espressioni sconvenienti ed offensive asseritamente utilizzate dalla parte attrice relativamente alla produzione dei referti di AOU ritenuti “non conformi ai veri” (come riportato a pag. 6 del ricorso).
Non si ritiene, infatti che il contenuto degli atti difensivi di parte attrice e, in particolare, le espressioni ivi utilizzate abbiano travalicato i legittimi poteri difensivi della parte, non rinvenendosi frasi ingiuriose, calunniose o comunque offensive.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento (indeterminabile), al numero e complessità delle questioni trattate (bassa) ed all'attività effettivamente svolta dai procuratori delle parti convenute (fase studio, fase introduttiva e fase decisoria). Con la precisazione che parte attrice andrà dichiarata tenuta al pagamento sia delle spese della presente fase di merito che delle spese sostenute dalle parti convenute per la difesa nell'alveo del giudizio di ATP.
Allo stesso modo, le spese della CTU espletata nel giudizio ex art. 696 bis c.p.c. andranno poste definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 606 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di
[...]
€ 4500,00 per compensi professionali per la presente fase di merito ed in euro 2500,00 per il giudizio ex art. 696 bis c.p.c., oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta
[...]
le spese di lite, che si liquidano nella Controparte_3
somma complessiva di € 4500,00 per compensi professionali per la presente fase di merito ed in euro 2500,00 per il giudizio ex art. 696 bis c.p.c., oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- pone definitivamente le spese della consulenza depositata nell'alveo del giudizio di ATP ex art. 696 bis c.p.c. a carico della parte attrice.
pagina 11 di 12 Così è deciso in Ascoli Piceno, 24 maggio 2024
Il Giudice
Enza Foti
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