Rigetto
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/05/2025, n. 4092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4092 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04092/2025REG.PROV.COLL.
N. 03296/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3296 del 2022, proposto dalla signora IL NE, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziano Giovanelli, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 1;
contro
Comune di Lodi, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Andena, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, n. 427/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lodi;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 maggio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e uditi per le parti gli avvocati Tiziano Giovanelli e Carlo Andena in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams".;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora IL NE ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento dell'ordinanza n. 171-16848 del 24/29 aprile 2014, con la quale il Comune di Lodi le aveva ingiunto «di procedere alla rimozione della veranda ripristinando lo stato dei luoghi antecedente ai lavori edili eseguiti in assenza di titolo abilitativo nell'unità immobiliare di Via 2 giugno n. 1, catastalmente distinta al Fg. 65 mapp. 787 sub 705»; e della nota n. 5670 del 30 gennaio/11 febbraio 2014, con la quale è stato comunicato il diniego dell'istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria presentata in data 11/15 ottobre 2013 dell'art. 32 delle N.T.A. del piano delle regole del P.G.T.
2. Deve premettersi in fatto che l’appellante è proprietaria dell’immobile sito in Lodi, Via 2 Giugno 1 che, secondo quanto disposto dal piano di governo del territorio, rientra tra gli ambiti del “Tessuto aperto ad edifici isolati su lotto a bassa densità”. A seguito della segnalazione inoltrata in data 9 gennaio 2013 dall’amministratore del condominio, il Dirigente dello sportello Unico Edilizia del Comune di Lodi, con atto del 18/22 aprile 2013, le ordinò di procedere alla rimozione della veranda.
L’appellante fu rimessa in termini per partecipare al procedimento producendo nuovi documenti tra cui una S.C.I.A., ma la richiesta di permesso di costruire non fu accolta perché ritenuta in contrasto con l'art. 32 delle N.T.A. del piano delle regole del P.G.T. per quanto riguarda la distanza dagli edifici adiacenti.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso ritenendo irrilevanti le censure procedimentali e ben motivato il provvedimento il diniego del permesso di costruire in sanatoria è correttamente motivato per il mancato rispetto della distanza dai confini mentre la censura richiamava la distanza tra edifici irrilevante per l’atto in contestazione.
4. L’appello è affidato a tre motivi
4.1. Il primo lamenta che la mancata indicazione del termine entro il quale avrebbe dovuto procedere alla rimozione della veranda ripristinando lo stato dei luoghi antecedente ai lavori edili eseguiti in assenza di titolo abilitativo non può considerarsi una mera irregolarità ma avrebbe dovuto comportare un intervento in autotutela.
4.2. Il secondo motivo contesta l’assenza delle motivazioni di pubblico interesse sottese all’ordinanza di demolizione.
4.3. Il terzo motivo censura che la supposta irrilevanza della questione inerente alla distanza dagli edifici adiacenti.
5. Il Comune di Lodi si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello non è fondato.
6.1. Il primo motivo non può essere accolto e ciò consente di prescindere dall’eccezione di inammissibilità formulata dal Comune. La mancata indicazione del termine entro cui effettuare la demolizione non rende illegittima l’ordinanza di demolizione, poiché la norma che legittima l’emissione di tale provvedimento cioè l’art. 31 d.P.R. 380/2001 non prevede come elemento costitutivo l’indicazione del termine entro cui ottemperare al provvedimento.
Si tratta pertanto di una mera irregolarità che può essere sanata con atto successivo che integra il contenuto dell’ordine di demolizione eliminando così l’omissione.
Peraltro l’integrazione successiva del provvedimento ha finito per fornire all’interessata un tempo più ampio per provvedere senza rischiare un provvedimento di acquisizione per inottemperanza. Ciò denota l’assenza di lesività della contestata carenza.
6.2. L’ordinanza di demolizione non essendo un provvedimento assunto in sede di autotutela non deve poi contenere alcuna motivazione circa l’esistenza di un pubblico interesse alla sua emanazione, ulteriore a quello insito nel riscontro dell’esistenza di un abuso edilizio e nel conseguente ripristino della legalità urbanistico-edilizia violata.
6.3. Il terzo motivo si diffonde a lungo sull’analisi della normativa sulla distanza tra edifici mentre la ratio del provvedimento impugnato è il mancato rispetto della distanza dai confini; inconferente è anche il richiamo all’art. 9 delle N.T.A. del P.G.T. del Comune di Lodi che stabilisce l’irrilevanza dei locali accessori quanto al rispetto delle distanze tra edifici, ma non delle distanze dai confini, anche laddove si dovesse qualificare quello da demolire un locale accessorio.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante a rifondere al Comune le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 4.000 (quattromila) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO