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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 237/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19175/2024 depositato il 22/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433307 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12 dicembre 2024 a Roma Capitale, la contribuente Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte – chiedendone l'annullamento parziale - l'avviso di accertamento n. 112401433307, notificatole il 17 ottobre 2024, dall'importo complessivo di euro 3.152,00, per il mancato pagamento della
TARI e della TEFA, nel periodo compreso tra il 2018 ed il 2023, relativamente all'immobile di sua proprietà, sito in Indirizzo_1 e locato a soggetti terzi.
Con nota del 25 novembre 2025 la contribuente dichiarava di rinunziare al ricorso, essendo intervenuto in data 14 luglio 2025 l'annullamento parziale dell'atto impugnato.
In data 27 novembre 2025 si costituiva Roma Capitale, dando atto dell'intervenuto annullamento parziale dell'avviso di accertamento, per il periodo compreso tra il 2 ottobre 2022 ed il 30 aprile 2023 e, per l'effetto, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
All'esito dell'udienza del 28 novembre 2025 – in cui il rappresentante di Roma Capitale segnalava la parziale
(e non integrale) cessazione della materia del contendere ed insisteva nella compensazione delle spese - la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata, ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 546/1992, l'estinzione del giudizio per rinunzia al ricorso.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese, come richiesto anche da parte resistente.
P.Q.M.
1)dichiara il giudizio estinto ai sensi dell'art.44 del d.lgs. n.546/1992;
2)spese compensate.
Roma 28 novembre 2025 il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19175/2024 depositato il 22/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433307 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12 dicembre 2024 a Roma Capitale, la contribuente Ricorrente_1 impugnava, innanzi a questa Corte – chiedendone l'annullamento parziale - l'avviso di accertamento n. 112401433307, notificatole il 17 ottobre 2024, dall'importo complessivo di euro 3.152,00, per il mancato pagamento della
TARI e della TEFA, nel periodo compreso tra il 2018 ed il 2023, relativamente all'immobile di sua proprietà, sito in Indirizzo_1 e locato a soggetti terzi.
Con nota del 25 novembre 2025 la contribuente dichiarava di rinunziare al ricorso, essendo intervenuto in data 14 luglio 2025 l'annullamento parziale dell'atto impugnato.
In data 27 novembre 2025 si costituiva Roma Capitale, dando atto dell'intervenuto annullamento parziale dell'avviso di accertamento, per il periodo compreso tra il 2 ottobre 2022 ed il 30 aprile 2023 e, per l'effetto, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con spese compensate.
All'esito dell'udienza del 28 novembre 2025 – in cui il rappresentante di Roma Capitale segnalava la parziale
(e non integrale) cessazione della materia del contendere ed insisteva nella compensazione delle spese - la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata, ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 546/1992, l'estinzione del giudizio per rinunzia al ricorso.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese, come richiesto anche da parte resistente.
P.Q.M.
1)dichiara il giudizio estinto ai sensi dell'art.44 del d.lgs. n.546/1992;
2)spese compensate.
Roma 28 novembre 2025 il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei