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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 8145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8145 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, a seguito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 7910 R.G.L. dell'anno 2025, cui sono riunite quelle recanti i n. 7911 e 11505 dell'anno 2025 vertenti TRA
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi, come da procura in calce ai ricorsi, dall'Avv. Vito Di Puorto e dall'Avv. Vincenzo Di Puorto ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale in Castel Volturno (CE) al Parco delle Rose, int. 1, Fabb 9/B.
- ricorrenti C O N T R O
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, rapp.to ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede alla Via Diaz n°11, 80134 Napoli;
, in persona del Controparte_2 Dirigente pro tempore, con sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55;
- resistenti contumaci
Oggetto: carta docente a precario e retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL comparto scuola del 15/03/2001 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con separati ricorsi, poi riuniti, depositati il 28 marzo 2025 e il 9 maggio 2025, le parti ricorrenti, sulla premessa di aver sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato a spezzone/brevi/part-time e fino al termine delle attività didattiche per i periodi e presso gli Istituto indicati in ricorso, hanno adito il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro per chiedere di accertare e dichiarare il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in loro favore per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 ( per 2022/2023 e 2023/2024 (per ) e Parte_1 Pt_2 per l'anno scolastico 2024/2025 (per , dal valore di € 500 per ciascun anno Pt_3 scolastico. In subordine, accertare e dichiarare il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in loro favore per gli anni scolastici riconosciuti e accertati in corso del giudizio dal valore di € 500,00 cadauno per ogni anno scolastico riconosciuto;
spese vinte da distrarsi. Il ricorrente ha chiesto anche accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere la Pt_3 corresponsione della “Retribuzione Professionale Docenti” previsto dal CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni per le supplenze brevi svolte nell'anno scolastico 2021/2022, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento in suo favore dell'importo pari ad € 1.131,03 a titolo di Retribuzione
1 Professionale Docenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero della somma - maggiore o minore – che risulterà giusta e provata all'esito del presente procedimento. Lamentando di aver subito un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che avevano ricoperto supplenze annuali, per non aver beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente. I ricorrenti hanno riportato la normativa di riferimento, dolendosi della immotivata diversità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato e sostenendo che la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a tempo CP_1 determinato è contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione); hanno evidenziato il contrasto dell'art. 1 comma 122 Legge 107/2015 col principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della Direttiva 1999/70 e al relativo accordo quadro europeo. Facendo, anche, riferimento a quanto affermato dalla Suprema Corte di cassazione, sezione Lavoro con sentenza n. 29961 del 27.10.2023. Co Le resistenti sono rimaste contumaci nonostante la regolare notifica del ricorso.
Sulla base degli atti, la causa è stata decisa all'esito del deposito di note di trattazione scritta, previa acquisizione, ai sensi dell'art. 421 c.p.c. della documentazione attestante la permanenza nel sistema scolastico. Preliminarmente, si rammenta per la trattazione simultanea dei procedimenti che "in tema di riunione(di procedimenti relativi a cause connesse) il principio di autonomia dei giudizi riuniti, per cui la riunione non altera la posizione delle parti in ciascuno di essi, né gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo si ripercuotono sull'altro solo perché riunito al primo, è suscettibile di temperamento, onde evitare un inutile aggravio degli oneri processuali, purché non ne risulti vulnerato il diritto di difesa." (cfr. Cass. 9440/2012). Il giudicante in riferimento alla carta docente, anche in ossequio a plurimi precedenti favorevoli considera fondata la domanda nei termini appresso specificati, tanto più dopo la sentenza emessa dalla S.C. sez. lav., del 27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale. L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_4 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al
2 comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
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, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le norme della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione dei ricorrenti dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente, ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio i docenti a termine. Conseguentemente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, i ricorsi sono fondati e vanno accolti nei termini che seguono, avendo le parti ricorrenti dimostrato di avere prestato servizio presso l'Amministrazione per gli anni scolastico indicati in ricorso (cfr. stato matricolare e contratto in atti), precisamente:
3 : in riferimento all'a.s. 2023/2024 ha svolto Incarico di Parte_1 supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 9.10.2023 al 30.06.2024 e per l'a.s. 2024/2025 ha svolto incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 28.10.2024 al 30.06.2025. Le viene riconosciuto il diritto per gli a.s. 2023/2024 e 2024/2025, per gli incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (€ 1.000,00);
: in riferimento all'a.s. 2022/2023, ha svolto l'incarico di Parte_2 supplenze brevi e saltuarie: dal 06/10/2022 al 28/06/2023 - (€ 500.00) e per l'a.s. 2023/2024 ha svolto l'incarico di supplenze fino al termine delle attività didattiche: dal 24/10/2023 al 30/06/2024 - (€ 500.00). In riferimento all'a.s. 2022/2023 si evidenzia che: la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 3 luglio 2025 ha stabilito che anche i docenti con supplenze brevi o saltuarie (di durata inferiore al 30 giugno) hanno pieno diritto alla Carta del Docente, a prescindere dalla durata del contratto. Ed invero, nell'ipotesi in cui si vertesse in casi di supplenze brevi e saltuarie, deve prendersi atto della recentissima sentenza del 3.7.2025 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, resa nella causa C-268/2024, che ha affermato che:
“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
“Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2023, , C-270/22, EU:C:2023:933, Controparte_5 punto 68)”. Per tali tipi di supplenze, dunque, il giudice è tenuto a valutare se nel caso specifico (in ragione, a titolo meramente esemplificativo, della durata e delle ore della supplenza) il mancato riconoscimento della c.d. carta docente è o meno illegittimo. Nel caso in esame la supplenza breve si è protratta per l'a.s. 2022/2023 con decorrenza: dal 06/10/2022 al 28/06/2023 per un orario di 6 ore settimanali, il che rende l'attività svolta, in carenza di contrari rilievi, non reperibili secondo logica, assimilabile a quella dei docenti con contratti a termine su organico di fatto (fino al termine della attività didattiche). : in riferimento all'a.s. 2024/2025 ha svolto l'incarico di Parte_3 supplenze fino al termine delle attività didattiche: dal 12/09/2024 al 30/06/2025 - (€ 500.00). Ne consegue che il convenuto va condannato all'attribuzione della Carta CP_1 elettronica del docente, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
4 Per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). La disposizione di cui, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile. Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo. Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi. Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica. Ancora, va precisato, anche sulla scorta dei principi affermati dalla sentenza del 27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale, che i docenti, al momento della pronuncia giudiziale, (scadenza termine perentorio per deposito delle note di trattazione che sostituisce l'udienza ex art. 127 ter c.p.c.) non sono fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche. Nel caso in esame, i ricorrenti hanno dimostrato di essere attualmente inseriti nel sistema educativo statale, in quanto hanno stipulato un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato per l'a.s. 2025/2026 depositando: la presa di servizio Parte_1 rilasciata dall'Istituto “De Nicola Sasso – Torre del Greco (NA), la Pt_2 contratto relativo all'a.s. 2025/2026 con decorrenza dal 4.09.2025 al 30.06.2026, l' contratto relativo all'a.s. 2025/2026 con decorrenza dal 4.09.2025 Parte_3 al 31.08.2026. Quanto, poi al riconoscimento della retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL comparto scuola del 15/03/2001, domandata dall' la questione qui Pt_3 controversa è stata già esaminata in plurime occasioni dai giudici di merito e di legittimità, che si sono pronunciati in senso favorevole alle istanze attoree. Aderendo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alla decisione della Suprema Corte n. 20015 del 2018, il Giudice ritiene, come già in precedenti resi su questione analoga da altri giudici di questa sezione, di aderire a tale orientamento condividendone in sintesi le motivazioni. Il tema d'indagine verte sull'accertamento del diritto del ricorrente a vedersi Pt_3 riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e non percepite durante i servizi di lavoro prestati alle
5 dipendenze dell'amministrazione scolastica – sulla scorta di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato (cd. supplenze brevi e saltuarie) – negli anni scolastici 2021/22 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria. L'art. 7 del CCNL 15.03.2001 ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti ed ha previsto al comma 1 che: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.”; il successivo comma 3 del medesimo art. 7 del CCNL 15.03.2001, ha aggiunto: ”La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...” Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto 'in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio' e precisando, poi, che 'per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio'. L'emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali 'non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive'. La clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Ce. Al.; 8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.), inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Da., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.).
6 La Cassazione, con ordinanza 20015/2018 ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (nelle stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020). Nel caso de quo deve escludersi che l' supplente temporaneo in quanto Pt_3 assunto per ragioni sostitutive, non renda una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito. Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei. Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 e poi dall' art. 7 del D.Lgs. n. 81/2015, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo. Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte, con valutazione che si condivide, deve ritenersi che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Deve evidenziarsi che l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Pertanto, non si giustificherebbe una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito. Recentissima è poi la pronuncia della Corte di cassazione civile sez. lav., 07/05/2024, n.12309, secondo cui: “il Collegio intende dare continuità ai principi
7 affermati da Cass. n. 20015 del 27 luglio 2018 (seguita dalla conforme Cass. n. 6293 del 5 marzo 2020)….. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017); non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive ." Secondo la Corte di Cassazione non può, quindi, dubitarsi che la Retribuzione Professionale Docenti costituisca un compenso fisso e continuativo atteso che lo stesso viene corrisposto, ai sensi dell'art. 7 del CCNL, per dodici mensilità, perché il supplente temporaneo, in quanto assunto per sostituzioni brevi e saltuarie, rende una prestazione equivalente - quanto a mansioni e funzioni – a quella del lavoratore sostituito. Cont Nel caso in esame dai cedolini prodotti dal ricorrente, si evince che il non gli ha corrisposto l'emolumento reclamato per i periodi in cui ha svolto gli incarichi di supplenze brevi e temporanee. Pertanto, il ricorso va accolto così come formulato e, per l'effetto, va dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente per gli anni scolastici 2021/22 in relazione agli incarichi di supplenze brevi e temporanee Cont dedotti con condanna del al versamento delle somme quantificate in dispositivo. Le spese di lite si liquidano ai minimi, tenuto conto della natura seriale della questione e dell'intervento pregiudiziale della S.C. ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 5.200,00), con esclusione della fase decisionale che è mancata, con l'aumento per la pluralità delle parti con identica posizione, con distrazione in favore dei procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere il beneficio economico della “Carta elettronica del docente” dal valore nominale di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, per i contratti di supplenza stipulati negli anni scolastici precisati in motivazione;
2) condanna il all'attribuzione della Carta Controparte_1
Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, nei seguenti importi nominali: a) € 1.000,00 per e Parte_1 Parte_2 b) € 500,00 per;
Parte_3 3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione Parte_3 della retribuzione professionale docente per gli anni scolastici 2021/22 in relazione Cont agli incarichi di supplenze temporanee svolti e per l'effetto, condanna il al
8 pagamento della retribuzione professionale docenti, per predetti anni scolastici dell'importo di € 1.131,03 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, 4) condanna il , in persona del Controparte_7 CP_8 alla rifusione delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, che, liquida in
[...] complessivi € 1.223,00, ed oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti Si comunichi. Così deciso in Napoli, il 10 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi, come da procura in calce ai ricorsi, dall'Avv. Vito Di Puorto e dall'Avv. Vincenzo Di Puorto ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale in Castel Volturno (CE) al Parco delle Rose, int. 1, Fabb 9/B.
- ricorrenti C O N T R O
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, rapp.to ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede alla Via Diaz n°11, 80134 Napoli;
, in persona del Controparte_2 Dirigente pro tempore, con sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55;
- resistenti contumaci
Oggetto: carta docente a precario e retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL comparto scuola del 15/03/2001 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con separati ricorsi, poi riuniti, depositati il 28 marzo 2025 e il 9 maggio 2025, le parti ricorrenti, sulla premessa di aver sottoscritto contratti di lavoro a tempo determinato a spezzone/brevi/part-time e fino al termine delle attività didattiche per i periodi e presso gli Istituto indicati in ricorso, hanno adito il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro per chiedere di accertare e dichiarare il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in loro favore per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 ( per 2022/2023 e 2023/2024 (per ) e Parte_1 Pt_2 per l'anno scolastico 2024/2025 (per , dal valore di € 500 per ciascun anno Pt_3 scolastico. In subordine, accertare e dichiarare il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in loro favore per gli anni scolastici riconosciuti e accertati in corso del giudizio dal valore di € 500,00 cadauno per ogni anno scolastico riconosciuto;
spese vinte da distrarsi. Il ricorrente ha chiesto anche accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere la Pt_3 corresponsione della “Retribuzione Professionale Docenti” previsto dal CCNL 15.3.2001 e successive modificazioni per le supplenze brevi svolte nell'anno scolastico 2021/2022, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento in suo favore dell'importo pari ad € 1.131,03 a titolo di Retribuzione
1 Professionale Docenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero della somma - maggiore o minore – che risulterà giusta e provata all'esito del presente procedimento. Lamentando di aver subito un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che avevano ricoperto supplenze annuali, per non aver beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente. I ricorrenti hanno riportato la normativa di riferimento, dolendosi della immotivata diversità di trattamento rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato e sostenendo che la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a tempo CP_1 determinato è contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione); hanno evidenziato il contrasto dell'art. 1 comma 122 Legge 107/2015 col principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della Direttiva 1999/70 e al relativo accordo quadro europeo. Facendo, anche, riferimento a quanto affermato dalla Suprema Corte di cassazione, sezione Lavoro con sentenza n. 29961 del 27.10.2023. Co Le resistenti sono rimaste contumaci nonostante la regolare notifica del ricorso.
Sulla base degli atti, la causa è stata decisa all'esito del deposito di note di trattazione scritta, previa acquisizione, ai sensi dell'art. 421 c.p.c. della documentazione attestante la permanenza nel sistema scolastico. Preliminarmente, si rammenta per la trattazione simultanea dei procedimenti che "in tema di riunione(di procedimenti relativi a cause connesse) il principio di autonomia dei giudizi riuniti, per cui la riunione non altera la posizione delle parti in ciascuno di essi, né gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo si ripercuotono sull'altro solo perché riunito al primo, è suscettibile di temperamento, onde evitare un inutile aggravio degli oneri processuali, purché non ne risulti vulnerato il diritto di difesa." (cfr. Cass. 9440/2012). Il giudicante in riferimento alla carta docente, anche in ossequio a plurimi precedenti favorevoli considera fondata la domanda nei termini appresso specificati, tanto più dopo la sentenza emessa dalla S.C. sez. lav., del 27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale. L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , Controparte_4 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al
2 comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza». In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le norme della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale. Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione dei ricorrenti dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. In tal senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente, ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di CP_1 escludere dal beneficio i docenti a termine. Conseguentemente, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, i ricorsi sono fondati e vanno accolti nei termini che seguono, avendo le parti ricorrenti dimostrato di avere prestato servizio presso l'Amministrazione per gli anni scolastico indicati in ricorso (cfr. stato matricolare e contratto in atti), precisamente:
3 : in riferimento all'a.s. 2023/2024 ha svolto Incarico di Parte_1 supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 9.10.2023 al 30.06.2024 e per l'a.s. 2024/2025 ha svolto incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 28.10.2024 al 30.06.2025. Le viene riconosciuto il diritto per gli a.s. 2023/2024 e 2024/2025, per gli incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (€ 1.000,00);
: in riferimento all'a.s. 2022/2023, ha svolto l'incarico di Parte_2 supplenze brevi e saltuarie: dal 06/10/2022 al 28/06/2023 - (€ 500.00) e per l'a.s. 2023/2024 ha svolto l'incarico di supplenze fino al termine delle attività didattiche: dal 24/10/2023 al 30/06/2024 - (€ 500.00). In riferimento all'a.s. 2022/2023 si evidenzia che: la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 3 luglio 2025 ha stabilito che anche i docenti con supplenze brevi o saltuarie (di durata inferiore al 30 giugno) hanno pieno diritto alla Carta del Docente, a prescindere dalla durata del contratto. Ed invero, nell'ipotesi in cui si vertesse in casi di supplenze brevi e saltuarie, deve prendersi atto della recentissima sentenza del 3.7.2025 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, resa nella causa C-268/2024, che ha affermato che:
“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
“Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2023, , C-270/22, EU:C:2023:933, Controparte_5 punto 68)”. Per tali tipi di supplenze, dunque, il giudice è tenuto a valutare se nel caso specifico (in ragione, a titolo meramente esemplificativo, della durata e delle ore della supplenza) il mancato riconoscimento della c.d. carta docente è o meno illegittimo. Nel caso in esame la supplenza breve si è protratta per l'a.s. 2022/2023 con decorrenza: dal 06/10/2022 al 28/06/2023 per un orario di 6 ore settimanali, il che rende l'attività svolta, in carenza di contrari rilievi, non reperibili secondo logica, assimilabile a quella dei docenti con contratti a termine su organico di fatto (fino al termine della attività didattiche). : in riferimento all'a.s. 2024/2025 ha svolto l'incarico di Parte_3 supplenze fino al termine delle attività didattiche: dal 12/09/2024 al 30/06/2025 - (€ 500.00). Ne consegue che il convenuto va condannato all'attribuzione della Carta CP_1 elettronica del docente, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici per cui è causa, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
4 Per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge, l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). La disposizione di cui, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile. Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo. Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi. Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica. Ancora, va precisato, anche sulla scorta dei principi affermati dalla sentenza del 27/10/2023, n. 29961 resa in sede di rinvio pregiudiziale, che i docenti, al momento della pronuncia giudiziale, (scadenza termine perentorio per deposito delle note di trattazione che sostituisce l'udienza ex art. 127 ter c.p.c.) non sono fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche. Nel caso in esame, i ricorrenti hanno dimostrato di essere attualmente inseriti nel sistema educativo statale, in quanto hanno stipulato un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato per l'a.s. 2025/2026 depositando: la presa di servizio Parte_1 rilasciata dall'Istituto “De Nicola Sasso – Torre del Greco (NA), la Pt_2 contratto relativo all'a.s. 2025/2026 con decorrenza dal 4.09.2025 al 30.06.2026, l' contratto relativo all'a.s. 2025/2026 con decorrenza dal 4.09.2025 Parte_3 al 31.08.2026. Quanto, poi al riconoscimento della retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL comparto scuola del 15/03/2001, domandata dall' la questione qui Pt_3 controversa è stata già esaminata in plurime occasioni dai giudici di merito e di legittimità, che si sono pronunciati in senso favorevole alle istanze attoree. Aderendo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. alla decisione della Suprema Corte n. 20015 del 2018, il Giudice ritiene, come già in precedenti resi su questione analoga da altri giudici di questa sezione, di aderire a tale orientamento condividendone in sintesi le motivazioni. Il tema d'indagine verte sull'accertamento del diritto del ricorrente a vedersi Pt_3 riconosciute, ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, le retribuzioni professionali maturate e non percepite durante i servizi di lavoro prestati alle
5 dipendenze dell'amministrazione scolastica – sulla scorta di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato (cd. supplenze brevi e saltuarie) – negli anni scolastici 2021/22 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria. L'art. 7 del CCNL 15.03.2001 ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti ed ha previsto al comma 1 che: “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.”; il successivo comma 3 del medesimo art. 7 del CCNL 15.03.2001, ha aggiunto: ”La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...” Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto 'in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio' e precisando, poi, che 'per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio'. L'emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali 'non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive'. La clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Ce. Al.; 8.9.2011, causa C-177/10 Ro. Sa.), inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Da., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.).
6 La Cassazione, con ordinanza 20015/2018 ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del C.C.N.L. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (nelle stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020). Nel caso de quo deve escludersi che l' supplente temporaneo in quanto Pt_3 assunto per ragioni sostitutive, non renda una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito. Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei. Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 e poi dall' art. 7 del D.Lgs. n. 81/2015, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo. Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte, con valutazione che si condivide, deve ritenersi che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Deve evidenziarsi che l'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Pertanto, non si giustificherebbe una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito. Recentissima è poi la pronuncia della Corte di cassazione civile sez. lav., 07/05/2024, n.12309, secondo cui: “il Collegio intende dare continuità ai principi
7 affermati da Cass. n. 20015 del 27 luglio 2018 (seguita dalla conforme Cass. n. 6293 del 5 marzo 2020)….. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017); non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive ." Secondo la Corte di Cassazione non può, quindi, dubitarsi che la Retribuzione Professionale Docenti costituisca un compenso fisso e continuativo atteso che lo stesso viene corrisposto, ai sensi dell'art. 7 del CCNL, per dodici mensilità, perché il supplente temporaneo, in quanto assunto per sostituzioni brevi e saltuarie, rende una prestazione equivalente - quanto a mansioni e funzioni – a quella del lavoratore sostituito. Cont Nel caso in esame dai cedolini prodotti dal ricorrente, si evince che il non gli ha corrisposto l'emolumento reclamato per i periodi in cui ha svolto gli incarichi di supplenze brevi e temporanee. Pertanto, il ricorso va accolto così come formulato e, per l'effetto, va dichiarato il diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale docente per gli anni scolastici 2021/22 in relazione agli incarichi di supplenze brevi e temporanee Cont dedotti con condanna del al versamento delle somme quantificate in dispositivo. Le spese di lite si liquidano ai minimi, tenuto conto della natura seriale della questione e dell'intervento pregiudiziale della S.C. ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 5.200,00), con esclusione della fase decisionale che è mancata, con l'aumento per la pluralità delle parti con identica posizione, con distrazione in favore dei procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere il beneficio economico della “Carta elettronica del docente” dal valore nominale di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, per i contratti di supplenza stipulati negli anni scolastici precisati in motivazione;
2) condanna il all'attribuzione della Carta Controparte_1
Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, nei seguenti importi nominali: a) € 1.000,00 per e Parte_1 Parte_2 b) € 500,00 per;
Parte_3 3) accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione Parte_3 della retribuzione professionale docente per gli anni scolastici 2021/22 in relazione Cont agli incarichi di supplenze temporanee svolti e per l'effetto, condanna il al
8 pagamento della retribuzione professionale docenti, per predetti anni scolastici dell'importo di € 1.131,03 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, 4) condanna il , in persona del Controparte_7 CP_8 alla rifusione delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, che, liquida in
[...] complessivi € 1.223,00, ed oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti Si comunichi. Così deciso in Napoli, il 10 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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