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Ordinanza 11 febbraio 2025
Ordinanza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, ordinanza 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
composta dai magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Gaetano Sole Consigliere rel.
Ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento per equa riparazione iscritto al n. 87/2024 V.G. promosso da
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta,
contro opponente
nata a [...] il [...] C. F. , Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE NOBILE giusta procura in atti,
convenuta in opposizione
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, il spiegava Parte_1
opposizione, ai sensi dell'art. 5-ter della legge 24 marzo 2001 n. 89, contro il decreto di accoglimento n.
110/2024, emesso nel procedimento n. 55/2024 in data 7 giugno 2024, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 3.000,00, per ciascuno dei ricorrenti, oltre le spese del procedimento, a titolo di equa riparazione per l'eccessiva durata di un processo conclusosi dopo 10 anni dalla proposizione della domanda.
A sostegno dell'opposizione spiegata il Ministero della Giustizia, preliminarmente, rilevava come il decreto impugnato fosse uno di nove decreti emessi dalla Corte in favore di diciannove degli originari attori che avevano agito - per il risarcimento degli asseriti danni loro derivanti dalla realizzazione e gestione di un impianto eolico, in conseguenza dell'inquinamento dei luoghi e degli smottamenti di terreno verificatisi sui terreni di proprietà di essi attori - nell'ambito di un unico processo presupposto.
Ciò posto il ha sostenuto che, nel caso di specie, vi sarebbe stata una la violazione dell'art. Parte_1
2 bis della L. n. 89/2001, in quanto venivano liquidati per ciascuna parte euro 500,00 per ogni anno di ritardo, quando in realtà la causa si sarebbe conclusa in senso sostanzialmente sfavorevole alle parti,
potendosi dunque riconoscere, come indennizzo di base la somma di euro 400,00 per ogni anno di ritardo e così euro 2400,00 per i sei anni di ritardo. Inoltre veniva dedotta la violazione dell'art. 2 bis comma 1
ter della L. n. 89/2001, in quanto, non essendosi tenuto conto dell'integrale rigetto delle domande di controparte, non sarebbe stata disposta la riduzione fino ad un terzo, delle somme in concreto liquidate,
prevista da tale norma.
Infine, veniva dedotta la sussistenza di una condotta abusiva da parte dei ricorrenti, tutti difesi dal medesimo difensore, i quali proponendo distinti ricorsi, che avrebbero dovuto riunirsi, avrebbero illegittimamente lucrato sulla liquidazione delle spese processuali, indebitamente duplicate.
Chiedeva, pertanto, che la Corte procedesse alla riunione dei procedimenti di opposizione incoati,
ovvero comunque ad una rideterminazione delle spese dei procedimenti monitori, come se si trattasse di un unico procedimento, senza alcun aumento in ragione della medesima attività difensiva svolta per ciascuna parte, con vittoria di spese e compensi.
L'opposta, costituitasi nel presente giudizio con memoria difensiva del 3.12.2024, contestava integralmente le doglianze avverse, rilevando l'infondatezza delle argomentazioni prospettate dal
. Parte_1
Segnatamente, evidenziava, da un lato, come l'indennizzo fosse stato calcolato correttamente considerando l'importanza della causa (conclusasi con un accoglimento parziale delle domande) e la durata irragionevole del processo, dall'altro, come la presentazione di ricorsi separati fosse giustificata dalla diversa titolarità dei fondi danneggiati. Inoltre, evidenziava come le spese di lite fossero state liquidate in misura ben inferiore ai minimi tabellari, donde l'insussistenza di alcuna ipotesi di locupletazione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto emesso in proprio favore, con condanna di controparte alla refusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. L'opposizione è infondata.
Preliminarmente deve rilevarsi come infondato sia l'assunto di parte opponente, secondo cui la domanda proposta dagli attori sarebbe risultata totalmente infondata (così da giustificarsi la riduzione fino a 1/3 dell'indennità). Ed invero è sufficiente dare lettura al dispositivo della pronuncia emessa dal
Tribunale di Enna, per avvedersi del fatto che il giudice ha riconosciuto le responsabilità di
[...]
ed ha condannato la stessa, non solo al risarcimento dei danni (sebbene in misura inferiore CP_2
rispetto a quanto richiesto dagli attori), ma anche all'esecuzione delle opere necessarie ad evitare il ripetersi dei fenomeni che avevano determinato frane e smottamenti, così come indicate dal CTU.
Va poi rigettato anche il motivo di opposizione inerente alla misura dell'indennità riconosciuta, poiché
l'importo liquidato (per un ammontare peraltro prossimo al minimo indicato dall'art. dell'art. 2 bis della
L. n. 89/2001) deve ritenersi pienamente giustificato dall'importanza della causa, afferente a notevoli danni subiti dalle parti in diversi appezzamenti di terreno riconducibili a tre distinte aziende agricole insistenti sui detti terreni.
Infine, infondato è anche l'ultimo profilo di doglianza: ed invero, sebbene la condotta di parte opposta potesse astrattamente integrare gli estremi dell'abuso dello strumento processuale, stante la presentazione di nove ricorsi, in luogo di uno, deve tuttavia evidenziarsi che la liquidazione delle spese effettuata dal consigliere designato per la prima fase del giudizio, abbia in concreto scongiurato il rischio di una locupletazione: ed invero sommando l'importo delle spese liquidate pari ad € 300,00 per ognuno dei nove decreti emessi, si perviene ad un importo complessivo di € 2.700,00, oltre accessori, che deve ritenersi del tutto proporzionato all'ammontare complessivo dell'indennizzo (pari ad € 47.000,00) ed al numero delle parti coinvolte (diciannove), tenuto conto dei criteri contenuti nel D.M. 55/2014, e segnatamente della possibilità di aumentare gli importi per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale
(art. 4, comma 2).
Le spese del giudizio vanno liquidate secondo il principio di soccombenza, dovendosi tuttavia evitare,
anche in questa sede, ed in ossequio all'insegnamento della S.C. (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 04/04/2024, n.
8910) qualsiasi locupletazione indebita in favore degli opposti, posto che la necessità per il di Parte_1
proporre nove autonomi giudizi di opposizione è stata determinata dalla scelta degli attori di proporre nove ricorsi.
Il opponente va, quindi, condannato a pagare in favore delle parti opposte la somma di € Parte_1 450,00, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'opposizione;
- condanna il , in persona del Ministro pro tempore, alla refusione delle Parte_1
spese di lite pari ad € 450,00 per compensi, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Caltanissetta, 4.2.2025
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
Gaetano Sole Roberto Rezzonico