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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/06/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6740/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
21/11/2024 da:
Parte_1
con l'avv. DOMENIN DENIS
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. DOMENIN DENIS
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 lo scioglimento del matrimonio e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
28/01/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 23/07/2005 tra i coniugi , nato Parte_1
a NE (TV) il 22/04/1977 e nata a [...] Parte_2
DO (BL) il 17/03/1974, e trascritto al n. 9, Parte I, Anno 2005 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MARENO DI PIAVE, alle seguenti condizioni:
• I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti.
• Il figlio minore viene affidato in via congiunta ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente presso la madre nell'abitazione di Santa Lucia di Piave (TV), Via I. Nievo n.1/I.
• Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre Per_1
e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
in ogni caso, potrà tenerlo con sé a fine settimana alterni, prelevandolo all'uscita da scuola il sabato mattina e riaccompagnandolo a casa entro le ore 22.00 della domenica. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per i genitori di regolarsi in maniera anche significativamente difforme da quanto sopra pattuito, nell'interesse prevalente del figlio e compatibilmente con i suoi impegni.
• Il padre trascorrerà con il figlio un periodo di almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, e di una settimana durante le vacanze invernali, da concordare con almeno un mese di anticipo;
il figlio trascorrerà con ciascun genitore, alternandole di anno in anno, le feste di Natale,
2 Pasqua e Capodanno, i rispettivi compleanni e le altre festività di calendario, fatta sempre salva la possibilità di diverso accordo tra i coniugi nell'interesse prevalente del figlio.
• Il sig. continuerà a corrispondere alla moglie un assegno mensile di € 250,00 Pt_1
(duecentocinquanta/00) entro il giorno quindici di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio;
l'assegno sarà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT. Il padre Per_1
contribuirà, inoltre, al 50% delle spese straordinarie previamente concordate ed opportunamente documentate, secondo l'attuale Protocollo in uso presso l'Intestato Tribunale.
• Il figlio rimarrà fiscalmente a carico di ciascun genitore in pari misura. L'assegno unico Per_1
universale continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre.
• I coniugi autorizzano reciprocamente sin d'ora il rilascio o il rinnovo del passaporto del figlio minore e/o della carta di identità valida per l'espatrio.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 28/01/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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