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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/03/2025, n. 4363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4363 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 32 /2023
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 21.03.2025 innanzi al giudice dott. ssa Chiara Serafini è comparso per l'
[...]
l'avv. Guido Genovese in sostituzione dell'avv. Paolo Boer;
per Parte_1 CP_1
è presente l'avv. Manuela Scerpa in sostituzione dell'avv. Giulia Margherita Castiglioni.
Ai fini della pratica forese è presente il dott. e la dott.ssa Persona_1 Persona_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi e discutono oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
All'esito della camera di consiglio, alle ore 15,00, assenti i procuratori delle parti allontanatisi dall'aula, viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, di seguito riportate.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 32 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 21.03.2025 vertente:
TRA
, Parte_2
elettivamente domiciliata in alla via Francesco De Sanctis n. 15 presso lo studio dell'avv. CP_1
Simona Di Fonso, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
E
, CP_1
elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina, siti in via del Tempio di CP_1
Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Margherita Castiglioni giusta procura in atti;
- APPELLATA -
E
l , Parte_1
elettivamente domiciliata in in piazza Cola Di Rienzo n. 69, presso lo studio dell'avv. Paolo CP_1
Boer, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 12338/2022; opposizione CP_1 avverso cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
CONCLUSIONI: come in atti
2
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. Parte_2 CP_1
12338/2022 con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097 2018
0094290707000 e l'opponente è stato condannato al rimborso delle spese di lite in favore dell ed al rimborso delle spese vive in favore di Parte_1 CP_1
L'appellante ha contestato la sentenza di prime cure limitatamente alla statuizione relativa alla condanna al rimborso delle spese vive, quantificate nella misura forfettaria euro 50,00, in favore di disposta nonostante l'amministrazione fosse costituita in giudizio per mezzo di un CP_1
funzionario delegato, in difetto di deposito di nota spese.
L'appellante ha altresì chiesto che le spese del doppio grado di giudizio siano poste a carico degli appellati in solido tra loro (così pag. 4 dell'atto di appello). ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato;
in via subordinata, in ipotesi CP_1
di accoglimento del gravame, l'appellata ha chiesto la compensazione delle spese del giudizio di appello, considerata l'esiguità del valore della controversia e la circostanza che la proposizione del gravame è derivata dall'erroneità della statuizione del primo giudice.
L ha evidenziato al propria estraneità al capo della sentenza Parte_1
impugnata e, nel merito, si è rimessa alla decisione del Tribunale adito..
2. Il primo motivo di appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
L'appellante ha contestato la sentenza di prime cure in relazione alla statuizione relativa al rimborso delle spese vive in favore di disposto nonostante quest'ultima fosse costituita nel CP_1
giudizio di primo grado mediante un funzionario delegato, in difetto di produzione di nota spese.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (Cass. n. 30597/2017).
Si è quindi affermato che appartiene alla discrezionalità del giudice del merito la determinazione dell'importo liquidabile a tale titolo, secondo un criterio di maggiore elasticità quando la nota rechi importi esigui con riguardo alle spese di cancelleria e per il deposito della memoria di costituzione ovvero per il trasporto del funzionario delegato, a prescindere da una puntuale giustificazione
3 documentale degli esborsi, non necessaria, ovvero da uno specifico obbligo di motivazione da parte del giudice del merito, il quale può limitarsi ad una valutazione di congruità in rapporto alla tipologia dell'attività svolta e degli oneri ragionevolmente sostenuti (Cass. n. 11389/2011).
In sostanza, l'unico requisito che si richiede per la liquidazione delle spese vive, che rappresentano un qualcosa di diverso dalle spese generali di organizzazione del servizio per la difesa della singola amministrazione nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, è che le stesse siano indicate in una apposita nota da parte dell'ente che ne chiede la liquidazione (Cass. n. 11389/2011).
Nella specie ha omesso di depositare la nota delle spese vive sostenute per la CP_1
costituzione e la difesa in giudizio mediante un funzionario.
Ne discende che il giudice di prime cure non avrebbe potuto liquidare in suo favore neppure gli esborsi sostenuti.
La statuizione al riguardo del primo giudice deve pertanto essere riformata e le spese processuali sostenute da nel primo grado di giudizio devono essere dichiarate irripetibili. CP_1
3. L'appellante ha poi chiesto condannarsi gli appellati al rimborso delle spese di lite del primo grado di giudizio (così testualmente pag. 3 dell'atto di appello, dove l'appellante ha chiesto la condanna delle controparti al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio), così chiedendo la modifica del capo della sentenza che ha posto a carico dell'opponente il carico delle spese processuali.
La domanda è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Va premesso che il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n. 097 2018 0094290707000 e che avverso tale statuizione non risulta proposto gravame, sicché essa deve ritenersi ormai passata in giudicato.
Tanto premesso l'individuazione del soccombente deve avvenire in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori dal processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi.
Ne discende che correttamente il primo giudice ha condannato l'opponente, risultato integralmente soccombente, al rimborso delle spese di lite in favore dell , mentre Parte_1
le spese sostenute da per le ragioni sopra esposte, avrebbero dovuto essere dichiarate CP_1
irripetibili.
Va peraltro osservato che l'appellante non ha neppure esplicitato in sede di appello le ragioni per le quali la statuizione del primo giudice in relazione alla regolamentazione del carico delle spese di lite
4 dovrebbe essere modificata, con conseguente riconoscimento, in suo favore, del beneficio del rimborso delle stesse.
In conclusione, la domanda di condanna delle controparti al rimborso delle spese del giudizio di prime cure deve essere rigettata.
4. La reciproca soccombenza delle parti, atteso l'accoglimento solo parziale dei motivi di appello, giustifica la compensazione integrale delle spese del grado
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 12338/2022, Parte_2 CP_1
ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara irripetibili le spese sostenute da
[...]
nel giudizio di primo grado;
CP_1
rigetta nel resto l'appello; compensa integralmente le spese del giudizio di appello
Roma, 21.03.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
5
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 21.03.2025 innanzi al giudice dott. ssa Chiara Serafini è comparso per l'
[...]
l'avv. Guido Genovese in sostituzione dell'avv. Paolo Boer;
per Parte_1 CP_1
è presente l'avv. Manuela Scerpa in sostituzione dell'avv. Giulia Margherita Castiglioni.
Ai fini della pratica forese è presente il dott. e la dott.ssa Persona_1 Persona_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi e discutono oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
All'esito della camera di consiglio, alle ore 15,00, assenti i procuratori delle parti allontanatisi dall'aula, viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, di seguito riportate.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 32 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 21.03.2025 vertente:
TRA
, Parte_2
elettivamente domiciliata in alla via Francesco De Sanctis n. 15 presso lo studio dell'avv. CP_1
Simona Di Fonso, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
E
, CP_1
elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina, siti in via del Tempio di CP_1
Giove n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Margherita Castiglioni giusta procura in atti;
- APPELLATA -
E
l , Parte_1
elettivamente domiciliata in in piazza Cola Di Rienzo n. 69, presso lo studio dell'avv. Paolo CP_1
Boer, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 12338/2022; opposizione CP_1 avverso cartella di pagamento;
sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
CONCLUSIONI: come in atti
2
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. Parte_2 CP_1
12338/2022 con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097 2018
0094290707000 e l'opponente è stato condannato al rimborso delle spese di lite in favore dell ed al rimborso delle spese vive in favore di Parte_1 CP_1
L'appellante ha contestato la sentenza di prime cure limitatamente alla statuizione relativa alla condanna al rimborso delle spese vive, quantificate nella misura forfettaria euro 50,00, in favore di disposta nonostante l'amministrazione fosse costituita in giudizio per mezzo di un CP_1
funzionario delegato, in difetto di deposito di nota spese.
L'appellante ha altresì chiesto che le spese del doppio grado di giudizio siano poste a carico degli appellati in solido tra loro (così pag. 4 dell'atto di appello). ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato;
in via subordinata, in ipotesi CP_1
di accoglimento del gravame, l'appellata ha chiesto la compensazione delle spese del giudizio di appello, considerata l'esiguità del valore della controversia e la circostanza che la proposizione del gravame è derivata dall'erroneità della statuizione del primo giudice.
L ha evidenziato al propria estraneità al capo della sentenza Parte_1
impugnata e, nel merito, si è rimessa alla decisione del Tribunale adito..
2. Il primo motivo di appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
L'appellante ha contestato la sentenza di prime cure in relazione alla statuizione relativa al rimborso delle spese vive in favore di disposto nonostante quest'ultima fosse costituita nel CP_1
giudizio di primo grado mediante un funzionario delegato, in difetto di produzione di nota spese.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (Cass. n. 30597/2017).
Si è quindi affermato che appartiene alla discrezionalità del giudice del merito la determinazione dell'importo liquidabile a tale titolo, secondo un criterio di maggiore elasticità quando la nota rechi importi esigui con riguardo alle spese di cancelleria e per il deposito della memoria di costituzione ovvero per il trasporto del funzionario delegato, a prescindere da una puntuale giustificazione
3 documentale degli esborsi, non necessaria, ovvero da uno specifico obbligo di motivazione da parte del giudice del merito, il quale può limitarsi ad una valutazione di congruità in rapporto alla tipologia dell'attività svolta e degli oneri ragionevolmente sostenuti (Cass. n. 11389/2011).
In sostanza, l'unico requisito che si richiede per la liquidazione delle spese vive, che rappresentano un qualcosa di diverso dalle spese generali di organizzazione del servizio per la difesa della singola amministrazione nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, è che le stesse siano indicate in una apposita nota da parte dell'ente che ne chiede la liquidazione (Cass. n. 11389/2011).
Nella specie ha omesso di depositare la nota delle spese vive sostenute per la CP_1
costituzione e la difesa in giudizio mediante un funzionario.
Ne discende che il giudice di prime cure non avrebbe potuto liquidare in suo favore neppure gli esborsi sostenuti.
La statuizione al riguardo del primo giudice deve pertanto essere riformata e le spese processuali sostenute da nel primo grado di giudizio devono essere dichiarate irripetibili. CP_1
3. L'appellante ha poi chiesto condannarsi gli appellati al rimborso delle spese di lite del primo grado di giudizio (così testualmente pag. 3 dell'atto di appello, dove l'appellante ha chiesto la condanna delle controparti al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio), così chiedendo la modifica del capo della sentenza che ha posto a carico dell'opponente il carico delle spese processuali.
La domanda è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Va premesso che il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento n. 097 2018 0094290707000 e che avverso tale statuizione non risulta proposto gravame, sicché essa deve ritenersi ormai passata in giudicato.
Tanto premesso l'individuazione del soccombente deve avvenire in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori dal processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi.
Ne discende che correttamente il primo giudice ha condannato l'opponente, risultato integralmente soccombente, al rimborso delle spese di lite in favore dell , mentre Parte_1
le spese sostenute da per le ragioni sopra esposte, avrebbero dovuto essere dichiarate CP_1
irripetibili.
Va peraltro osservato che l'appellante non ha neppure esplicitato in sede di appello le ragioni per le quali la statuizione del primo giudice in relazione alla regolamentazione del carico delle spese di lite
4 dovrebbe essere modificata, con conseguente riconoscimento, in suo favore, del beneficio del rimborso delle stesse.
In conclusione, la domanda di condanna delle controparti al rimborso delle spese del giudizio di prime cure deve essere rigettata.
4. La reciproca soccombenza delle parti, atteso l'accoglimento solo parziale dei motivi di appello, giustifica la compensazione integrale delle spese del grado
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 12338/2022, Parte_2 CP_1
ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiara irripetibili le spese sostenute da
[...]
nel giudizio di primo grado;
CP_1
rigetta nel resto l'appello; compensa integralmente le spese del giudizio di appello
Roma, 21.03.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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