CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GRASSO SALVATORE, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1375/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20193T0041160000012021003 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 886/2025 depositato il
27/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato, l'avviso di liquidazione, in premessa indicato, relativo al pagamento dell'imposta di registro,annualità 2021, riferita al contratto di locazione n. 4116 del 2019, posto in essere dal Sig. Nominativo_1 usufruttuario dell'immobile posto in affitto. La stessa eccepisce il vizio di motivazione;
la nullità dell'avviso poiché il contratto di locazione è assoggetto a cedolare secca;
la nullità dell'atto caratterizzato dalle medesime fattispecie di quelli relativi agli anni antecedenti e successivi all'anno 2021, tutti atti annullati dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio territoriale di Formia.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Latina che contesta in toto quanto ex adverso dedotto chiedendo il rigetto del ricorso.
In data odierna il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Infatti dagli atti in causa si rileva che la stessa Agenzia delle Entrate- Direzione provinciale di Latina Ufficio territoriale di Formia in data odierna 15/10/2025, ha provveduto ad annullare totalmente gli Atti Impositivi successivi (2022-2023-2024) identici all'Atto Impositivo impugnato. Inoltre, appare evidente l'illegittimità dell'avviso di liquidazione anno 2021, in quanto anche questa stessa Corte di Giustizia Tributaria di Igrado ha emesso delle Sentenze di annullamento degli atti impositivi riguardanti anni precedenti a quello inmpugnato e riferiti, anche, ai coobbligati Nominativo_1 e Nominativo_3 Anna eredi del Sig.Valerio Nominativo_1 ( vedi Sezione n.2 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Latina Sentenza n.755/2025, emessa il 23.05.2025 e depositata il 16.06.2025;
Sezione n.1 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Latina, Sentenza n. 437/2024 emessa il
25/03/2024 e depositata il 24/04/2024).
Infine si fa notare che l'atto impugnato riguarda il mancato pagamento dell'imposta di registro per l'annualità 2021 relativa al contratto di locazione stipulato il 25/11/2019 assoggettato a cedolare secca ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011 e dell'art. 1, comma 59, della L. 145/2018. Pertanto, ai sensi della suindicata normativa, nessuna imposta di registro è dovuta su un contratto di locazione assoggettato a cedolare secca.
Si accoglie il ricorso ele spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Si accoglie il ricorso e si condanna la parte resistente alle spese di Euro 150,00. Latina 24 ottobre 2025.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GRASSO SALVATORE, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1375/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20193T0041160000012021003 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 886/2025 depositato il
27/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato, l'avviso di liquidazione, in premessa indicato, relativo al pagamento dell'imposta di registro,annualità 2021, riferita al contratto di locazione n. 4116 del 2019, posto in essere dal Sig. Nominativo_1 usufruttuario dell'immobile posto in affitto. La stessa eccepisce il vizio di motivazione;
la nullità dell'avviso poiché il contratto di locazione è assoggetto a cedolare secca;
la nullità dell'atto caratterizzato dalle medesime fattispecie di quelli relativi agli anni antecedenti e successivi all'anno 2021, tutti atti annullati dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio territoriale di Formia.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Latina che contesta in toto quanto ex adverso dedotto chiedendo il rigetto del ricorso.
In data odierna il ricorso viene assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Infatti dagli atti in causa si rileva che la stessa Agenzia delle Entrate- Direzione provinciale di Latina Ufficio territoriale di Formia in data odierna 15/10/2025, ha provveduto ad annullare totalmente gli Atti Impositivi successivi (2022-2023-2024) identici all'Atto Impositivo impugnato. Inoltre, appare evidente l'illegittimità dell'avviso di liquidazione anno 2021, in quanto anche questa stessa Corte di Giustizia Tributaria di Igrado ha emesso delle Sentenze di annullamento degli atti impositivi riguardanti anni precedenti a quello inmpugnato e riferiti, anche, ai coobbligati Nominativo_1 e Nominativo_3 Anna eredi del Sig.Valerio Nominativo_1 ( vedi Sezione n.2 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Latina Sentenza n.755/2025, emessa il 23.05.2025 e depositata il 16.06.2025;
Sezione n.1 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Latina, Sentenza n. 437/2024 emessa il
25/03/2024 e depositata il 24/04/2024).
Infine si fa notare che l'atto impugnato riguarda il mancato pagamento dell'imposta di registro per l'annualità 2021 relativa al contratto di locazione stipulato il 25/11/2019 assoggettato a cedolare secca ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011 e dell'art. 1, comma 59, della L. 145/2018. Pertanto, ai sensi della suindicata normativa, nessuna imposta di registro è dovuta su un contratto di locazione assoggettato a cedolare secca.
Si accoglie il ricorso ele spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Si accoglie il ricorso e si condanna la parte resistente alle spese di Euro 150,00. Latina 24 ottobre 2025.