Sentenza 8 agosto 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 08/08/2022, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/08/2022
N. 01352/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00386/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 386 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Gabellone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1854/2016 resa, in data 21.09.2016 e depositata in Cancelleria in data 05.10.2016, dalla Corte d'Appello di Lecce - Sezione Lavoro, munita della formula esecutiva in data 10.10.2016 e notificata al Ministero della Salute in data 13.05.2021 (come confermata e integrata dalla sentenza della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro n. 7354/2021 del 16 marzo 2021), recante condanna del Ministero della Salute al pagamento in favore dell’odierna ricorrente, con decorrenza dall’1/9/2006, dell’indennizzo previsto dall’art. 1 della L. n. 210/1992, commisurato alla 6^ categoria della tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981, dell’indennizzo previsto dall’art. 1 della Legge n. 229/2005 secondo i criteri ivi indicati e dell’assegno una tantum ex art. 4 della Legge n. 229/2005, determinato nella misura di una annualità, secondo i criteri ivi indicati, oltre gli interessi legali ed le spese di lite liquidate in € 1.800,00 per il giudizio di primo grado, € 2.000,00 per il secondo grado di giudizio, € 3.000,00 per il giudizio di Cassazione, ed € 2.000,00 per il giudizio di rinvio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% come per legge.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e udito per la parte ricorrente l’avv.to C. Valentini, in sostituzione dell'avv.to G. Gabellone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.E’ richiesta l’ottemperanza della sentenza A.G.O. n. 1854/2016 emessa in data 21.09.2016 dalla Corte di Appello di Lecce - Sezione Lavoro e depositata in Cancelleria in data 05.10.2016 (come confermata e integrata dalla sentenza della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro n. 7354/2021 del 16 marzo 2021) munita della formula esecutiva in data 10.10.2016 e così notificata al Ministero della Salute il 13.05.2021, con cui si condanna il Ministero della Salute al pagamento in favore dell’odierna ricorrente, con decorrenza dall’1/9/2006, dell’indennizzo previsto dall’art. 1 della L. n. 210/1992, commisurato alla 6^ categoria della tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981, dell’indennizzo previsto dall’art. 1 della Legge n. 229/2005 secondo i criteri ivi indicati e dell’assegno una tantum ex art. 4 della Legge n. 229/2005, determinato nella misura di una annualità, secondo i criteri ivi indicati, oltre gli interessi legali ed le spese di lite liquidate in € 1.800,00 per il giudizio di primo grado, € 2.000,00 per il secondo grado di giudizio, € 3.000,00 per il giudizio di Cassazione, ed € 2.000,00 per il giudizio di rinvio, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% come per legge.
Il 6 aprile 2022 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero della Salute intimato.
All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 19 luglio 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso di ottemperanza è parzialmente fondato e va accolto nei limiti e termini di seguito indicati.
2.1. Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario, tra cui rientra anche la sentenza della Corte d’Appello - Sezione Lavoro di Lecce n. 1854/2016 di cui in epigrafe, passata in giudicato, essendo stata confermata con sentenza della Corte di Cassazione n. 7354/2021 del 16 marzo 2021.
Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risulta osservato il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a.
Inoltre, la predetta sentenza n. 1854/2016 emessa dalla Corte di Appello di Lecce - Sezione Lavoro, (nella causa iscritta al n. 1748/2015), come confermata e integrata dalla sentenza della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro n. 7354/2021 del 16 marzo 2021, munita di formula esecutiva apposta in data 10.10.2016, è stata notificata in via telematica al Ministero della Salute presso la sua sede legale in Roma in data 13.05.2021, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
3. - Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto in parte, non risultando l’adempimento, da parte del Ministero resistente, al giudicato formatosi sulla sentenza dell’A.G.O. n. 1854/2016 di cui in epigrafe, ordinandosi, per l’effetto, al Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, di provvedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, al pagamento in favore dell’odierna ricorrente delle somme di denaro indicate nella predetta sentenza della Corte d’Appello - Sezione Lavoro di Lecce n.1854/2016, come confermata e integrata dalla sentenza della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro n. 7354/2021 del 16 marzo 2021.
3.1. Deve, invece, essere disattesa la domanda di penalità di mora (c.d. “astreintes”) risultando nella specie la richiesta manifestamente iniqua, e - così come formulata - non conforme all’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a. nel testo ora vigente.
3.2. Le spese del presente giudizio di ottemperanza, ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Ministero della Salute e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza , definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi, limiti e termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza dell’A.G.O. di cui sopra nei sensi e nei limiti suindicati, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente decisione.
Condanna il Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi €1.000,00, (Mille/00) oltre gli accessori ex lege, da distrarsi in favore del difensore anticipatario avv. Giovanni Gabellone.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO