Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/05/2025, n. 10392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10392 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10392/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00699/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 699 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Carmen Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersa l’indisponibilità “di adeguati mezzi economici di sostentamento” , ovvero il possesso di un reddito non conforme ai parametri di legge.
L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto:
I. Inesistenza giuridica e/o nullità per carenza di requisito essenziale , ovvero per mancata copia conforme all’originale del decreto impugnato.
II. Violazione dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 e dell’art 6 della legge n. 241/90, carenza/vizio di istruttoria travisamento dei fatti ed errore nei presupposti , avendo l’Amministrazione contestato solo genericamente l’assenza dei prescritti requisiti reddituali e non essendo stato considerato il complessivo reddito del nucleo familiare dell’istante.
III. Violazione degli artt. 7, 8 e 10 bis della legge n. 241/1990 , non avendo il ricorrente mai avuto notizia dei motivi ostativi alla concessione della cittadinanza a mezzo del preavviso di diniego.
IV. Violazione dell’art 97 della Costituzione e degli artt. 5 e 6 della legge n. 241/90, mancata indicazione del responsabile del procedimento e violazione del giusto procedimento difetto di istruttoria , non avendo l’Amministrazione proceduto alla integrazione delle eventuali carenze documentali riscontrate nel corso dell’istruttoria, attivandosi con il soggetto richiedente la cittadinanza.
Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Occorre in via preliminare osservare che per costante orientamento giurisprudenziale, anche di questa Sezione, l’acquisizione dello status di cittadino italiano rientra nei provvedimenti di concessione, che presuppongono l’esplicarsi di un’amplissima discrezionalità, in capo all’Amministrazione.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, nel cui ambito valutativo rientra anche l’accertamento della sufficienza del reddito dell’aspirante cittadino a garantirne il sostentamento.
In tale prospettiva, la giurisprudenza ha costantemente ribadito che la verifica dell’Amministrazione in ordine ai mezzi di sostentamento non è soltanto funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale all’accertamento del presupposto necessario a che il soggetto sia poi in grado di assolvere i doveri di solidarietà sociale in modo da “concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974).
Tra i diritti e i doveri che lo straniero viene ad acquisire quando viene inserito a pieno titolo nella comunità nazionale, non assume infatti un ruolo secondario il dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, sez I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., n. 1902/2018; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
La verifica del requisito reddituale deve, in particolare, riguardare non solo il triennio precedente alla richiesta di concessione della cittadinanza – ex d.m. 22 novembre 1994, adottato in base all’art. 1, comma 4, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (cfr., T.A.R. Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690) – ma anche il periodo successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito fino al giuramento (cfr. art. 4, comma 7, D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, secondo cui “Le condizioni previste per la proposizione dell’istanza di cui all’art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all’art. 10 della legge” ).
Per quanto riguarda, invece, la soglia minima del reddito, l’Amministrazione ha ritenuto di fissare ex ante dei parametri minimi indefettibili di reddito - in ragione di una valutazione a monte circa la congruità degli stessi a garantire l’autosufficienza economica del richiedente - facendo riferimento a quelli che, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 25.11.89 n. 382, consentono di ritenere esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico; soglia ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia proprio in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere in modo idoneo e continuativo sé e la famiglia, senza gravare negativamente sulla comunità nazionale (Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958).
Il parametro appena riportato costituisce un requisito minimo indefettibile, per cui l’insufficienza del reddito dichiarato può costituire - ex se - causa idonea a giustificare il diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro (la persistenza di tale situazione è comunque assicurata dal permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE).
La legittimità della suddetta valutazione è stata affermata dalla giurisprudenza costante in materia, condivisa anche da questa Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 1590/22; 1698/22; 1724/22; sez. I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; 6 settembre 2019, n. 10791; Tar Lazio, sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833; 13 maggio 2014, n. 4959; 3 marzo 2014, n. 2450; 18 febbraio 2014, n. 1956, 10 dicembre 2013, n. 10647; Cons. Stato sez. I, parere n. 240/2021; parere n. 2152/2020; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726), che ne ha da ultimo ricostruito le ragioni giuridiche sulla base dell’analisi della normativa che disciplina la posizione dello straniero nel nostro ordinamento giuridico (cfr., T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. n. 14163/2023 e 14172/2023).
Tanto premesso, occorre rilevare che dal tenore del provvedimento gravato non risultano le specifiche carenze reddituali contestate dall’Amministrazione, a fronte di una dichiarazione reddituale depositata dall’istante attestante il possesso di un reddito pari ad € 18.000,00 (diciottomila/00), che seppur riferita ad una sola annualità d’imposta (il 2016), appare in grado di garantire appieno l’autonomo sostentamento del ricorrente e del suo nucleo familiare, composto da moglie e due figli a carico (€ 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge oltre ad ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico), come da stato di famiglia depositato in atti.
Quanto precede conferma la mancanza dimostrazione di una valutazione globale che possa indubbiamente considerarsi scrupolosa e attenta della condizione reddituale del nucleo familiare dell’aspirante cittadino e rendono pertanto l’operato della P.A. non immune dai vizi lamentati da parte ricorrente in termini di difetto di istruttoria e di motivazione del diniego impugnato, proprio per la mancanza di una puntuale dimostrazione dell’inadeguatezza del livello reddituale raggiunto nel corso degli anni oggetto di osservazione ai fini dell’agognato status .
Alla luce dei suddetti rilievi il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e fermo comunque restando il potere dovere dell’Amministrazione di rideterminarsi sulla posizione reddituale del ricorrente secondo i principi e i criteri sopra enunciati.
La peculiarità della fattispecie esaminata giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.