Articolo 5 della Legge 23 marzo 1981, n. 92
Articolo 4Articolo 6
Versione
11 aprile 1981
Art. 5.
Per l'esecuzione di quanto previsto dalla presente legge l'amministrazione e' esonerata dall'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3, secondo comma, 5, 6, 7, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni e integrazioni, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni e integrazioni.
Entrata in vigore il 11 aprile 1981
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