Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel.-est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13544 /2023 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. DI GUARDO GRAZIA , C.F._1
giusta procura in atti
E
nato a [...] il [...] , Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'avv. CHISARI MARIA , giusta procura in atti
- RICORRENTI -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Regolamentazione affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/12/2023 e Parte_1 Parte_2
esponevano di avere intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio dal mese di ottobre 2013 al mese di ottobre del 2023 e che da detta convivenza erano nati i figli
(il 02/01/2015) e ( il 03/05/2019); essendo venuta Persona_1 Persona_2
meno la convivenza, i ricorrenti chiedevano congiuntamente a questo Tribunale la regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli, alle condizioni di cui in ricorso
(come modificate congiuntamente all'udienza del 19.4.2024) e segnatamente:
A) Affidamento e collocamento dei minori;
diritto di visita paterno.
1
corretta gestione delle attività quotidiane verranno collocati in modo prevalente presso la madre, continuando ad abitare insieme alla stessa presso l'abitazione sita in Zafferana Etnea, via Alberto Moravia n. 8, in comproprietà, con tutti i mobili e suppellettili, ivi presenti, ad eccezione dei beni e degli strumenti di uso personale e lavorativo del sig. che ha già prelevato, il quale ha spostato altrove la _2
propria residenza.
Saranno a carico della Sig.ra tutte le utenze nonché la e le spese Pt_1 Per_3
ordinarie anche quelle legate all'usura derivante dall'uso quotidiano del bene e dei mobili ivi presenti;
eventuali spese straordinarie necessarie e concordate di concerto verranno ripartite in base alla quote di proprietà.
Nell'ottica dell'affidamento condiviso fra i genitori, il sig. , potrà Parte_2
esercitare il proprio diritto di visita, prelevando e tenendo con se i figli una volta a settimana, il mercoledì o altro giorno preventivamente comunicato compatibilmente con le sue esigenze di lavoro, dall'uscita della scuola (oppure dalle ore 17.00 se il padre dovesse essere fuori sede per impegni di lavoro) sino alle ore 21.00, riaccompagnandoli a casa dalla madre, dopo aver provveduto alla cena;
nonché a fine settimana alternati, il padre preleverà i figli, il sabato pomeriggio dalle ore
16.00 sino alla domenica sera, ore 21.00, riaccompagnandoli a casa dalla madre.
Durante il periodo estivo, ricadente tra il 1 giugno ed il 31 del mese di agosto, il padre trascorrerà con i figli almeno 15 giorni anche non continuativi, compresi nel periodo sopra indicato;
le date verranno preventivamente comunicate dal padre entro il mese di Giugno, anche in considerazione dei suoi impegni lavorativi.
Per le festività natalizia a cadenze alterne di anno in anno il padre trascorrerà con i figli o le festività di Natale ( dal 22 dicembre al 29 dicembre) o del Capodanno ( dal
29 dicembre al 5 gennaio ); per le festività pasquali i minori trascorreranno con ciascun genitore tre giorni comprensivi, alternando, il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; il medesimo criterio dell'alternanza tra i genitori verrà applicato anche per i compleanni dei figli, dando comunque precipuo rilievo ai desideri espressi dagli stessi. Ogni altro periodo di festa e/o di particolare importanza per la socialità dei minori (esempio, comunione, cresima eccetera), viene lasciato al buon senso dei genitori i quali cercheranno di garantire ai figli il diritto ad avere la presenza di entrambi i genitori, i quali si adopereranno per rendere ciò possibile;
per tutte le festività comandate e per tali intendendosi il giorno del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno e 15 agosto, 8 dicembre, opera tra le parti il criterio dell'alternanza. E', in
2 ogni caso, fatta salva la facoltà delle parti di modificare, consensualmente, i predetti periodi ed accordi in considerazione delle esigenze dei coniugi e del minore.
Ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati, di volta in volta, tra i genitori.
B) Statuizioni economiche in favore dei minori.
Il signor si obbliga a corrispondere alla IG , la Parte_2 Parte_1
somma mensile di Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), con rivalutazione annuale Istat, a titolo di mantenimento dei figli ed giusto versamento Per_1 Per_2
da effettuarsi entro il 5 di ogni mese di riferimento, oltrechè alla partecipazione al
50% delle spese cd. straordinarie, mediche non mutuabili, ricreative, ludiche, sportive e comunque non rientranti nelle cd. “spese ordinarie” – così come stabilito dal Protocollo del Tribunale di Catania del 25 luglio 2018 - che, comunque, dovranno essere preventivamente concertate e concordate, come previsto dal summenzionato protocollo.
L'assegno unico verrà percepito al 50 % da ciascun genitore.
Le parti, e , si dichiarano entrambi soddisfatti delle Parte_1 Parte_2
predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
Spese di lite interamente compensate tra le parti”.
Con ordinanza del 5.7.2024 il Collegio ha rimesso la causa sul suolo dinnanzi al giudice delegato, invitando le parti ad interloquire sulle modalità di incontro del padre con i figli minori alla luce del disposto dell'art. 31 della Convenzione di
Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (ratificata con l. n. 77 del 2013); tale interlocuzione si rendeva necessaria in considerazione dell'attuale pendenza del procedimento penale n.
249/24 R.G.N.R. per il reato di cui all'art. 572 commi 2 e 2 c.p.c., a carico di _2
, nell'ambito del quale è stata applica all'indagato la misura cautelare del
[...]
divieto di avvicinamento alla persona offesa ( con presidio di Parte_1
controllo elettronico (cfr. documentazione depositata dalle parti all'udienza del
7.3.2024).
Sentite all'udienza del 14.11.2024, le parti hanno dichiarato che gli incontri dei minori con il padre avvengono per il tramite della nonna paterna;
a volte i figli rifiutano tali incontri e la madre asseconda il loro volere.
Tanto premesso il Collegio ritiene che l'accordo sottoscritto dalle parti non sia conforme all'interesse dei minori.
3 La pendenza di un procedimento penale per reati che rientrano nel campo di applicazione della convenzione di Istanbul, con applicazione del divieto di avvicinamento alla madre, quale persona offesa del reato di maltrattamenti
(commesso, secondo quanto contestato, in presenza dei figli minori), non rende allo stato attuabile, ad avviso del Collegio, l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
D'altra parte il è gravemente indiziato di condotte violente poste in essere ai _2
danni della convivente sotto l'effetto di stupefacenti ed anche in contesti in cui erano coinvolti i figli minori (cfr. pag. 1 dell'ordinanza applicativa della misura cautelare in atto: “…una notte, dopo la nascita della piccola che spesso piangeva, il Per_2
aveva dato alla dei pugni in testa perché non era riuscita a fare _2 Pt_1
tacere la neonata…”), sicchè l'attuale regime di incontri liberi non sembra tutelare adeguatamente i minori.
Le condizioni pattuite dai ricorrenti appaiono, allo stato, in contrasto con l'interesse dei minori e, pertanto, non possono essere recepite dal Tribunale.
Attesa la natura congiunta del ricorso, le spese vanno compensate tra le parti.
Va disposta la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale per i minorenni per le determinazioni di competenza.
PQM
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
Rigetta il ricorso.
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Dispone la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale per i minorenni per le determinazioni di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.4.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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