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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 13/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Tommaso Bellei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1261 R.G.A.C. dell'anno 2020 promossa
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CHIUCCHIOLO Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO elettivamente domiciliato in Viale Tiberina 132/A 06059 Todi (PG), presso lo studio dell'Avv. Alessandro Chiucchiolo
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. MARINI FABIO dell'avvocatura municipale del P.IVA_2
elettivamente domiciliato a iazza dei Priori 1, Palazzo Municipale Parte_2 Pt_2
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ad ingiunzione di pagamento ex art. 32 D.Lgs. 150/2011.
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/2/2024, tenutasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come risulta dal verbale d'udienza qui richiamato e trascritto e, con ordinanza del 6/6/2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione ad ingiunzione di pagamento ex art. 32 D.Lgs. 150/2011 il ha evocato in giudizio la Parte_1 Controparte_2
rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“Vogli(a) il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta:
- 1 - - in via preliminare: disporre la sospensione della efficacia esecutiva della ingiunzione opposta;
- nel merito: annullare e revocare e comunque dichiarare inefficace in tutto o in parte l'atto ingiuntivo impugnato perché infondato in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”.
Con decreto del 27/7/2020 veniva fissata l'udienza di discussione dell'istanza cautelare presentata ex art. 32 del d.lgs. n. 150/2011 da parte opponente e, all'esito dell'udienza del
13/10/2020, l'istanza veniva rigettata.
Con comparsa depositata in data 8/10/2020 si costituiva in giudizio la
[...]
Controparte_2
rassegnando, per i motivi ivi dedotti, qui richiamati e trascritti, le seguenti
[...] conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Terni, in funzione monocratica, nella persona del Magistrato designato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, pre-via acquisizione dei documenti e delle prove richieste e disattesa ogni istanza cautelare, rigettare l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma delle ordinanze ingiunzioni avversate.
Con vittoria di spese di lite oltre accessori di legge.”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., all'esito dell'udienza del 13/2/2024, con ordinanza del 6/6/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Ciò posto, si osservi quanto di seguito.
La presente controversia attiene all'opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 15 del
10/6/2020 adottata dalla ai sensi del R.D. n. 639/1910 per il pagamento Controparte_2 di euro 81.964,30 a titolo di quote associative a carico del . Parte_3
A sostegno della propria opposizione, il ha dedotto i seguenti motivi: Parte_1
1) decadenza e/o prescrizione del credito azionato dalla mediante Controparte_2
l'ingiunzione di pagamento per la riscossione delle quote associative 2010-2019 anche ai sensi dell'art. 1 comma 163 legge 296/2006;
2) non debenza delle quote associative in quanto la essendo stata Controparte_2 posta in liquidazione, non svolgerebbe più le funzioni statutarie che le erano proprie, le quali sono state trasferite all'Agenzia Forestale Regionale e alle Unioni dei Comuni;
- 2 - 3) non debenza delle ulteriori quote associative atteso che il avrebbe Parte_1 autoliquidato dal 2010 al 2019 “la quota annua di € 26.192,25 che appare congrua e giusta rispetto alla utilità della partecipazione alla ” e, quindi, Controparte_2 non sarebbe giustificata l'ulteriore somma di € 8.373,75 pretesa dalla Comunità per ognuna delle annualità fra il 2010 e il 2018 e di € 6.675,85 per il 2019;
4) non congruità della “quota associativa pari ad € 4,00 per ogni abitante di cui € 2,00 restituibili in lavori”, in quanto il stesso non ne avrebbe beneficiato, mediante Pt_1
“…”riversamento” della metà dell'importo sotto forma di lavori…” a favore del territorio e della popolazione del CP_2
5) illegittimità della pretesa creditoria in considerazione dell'assenza di limiti temporali circa la durata della gestione liquidatoria che la nota dell'Ufficio di Presidenza della
Regione Umbria del 4/11/2015 n. 0160051 avrebbe dilatato sine die fino alla
“approvazione da parte della Giunta Regionale del bilancio di liquidazione”, senza che “se ne possa determinare una ragionevole scadenza”;
2. Ciò posto, l'opposizione è infondata.
2.1. In relazione all'eccezione di prescrizione/decadenza si osservi quanto di seguito (motivi sub. nn. 1 e 6).
In primis, deve convenirsi con quanto rilevato da parte dell'Amministrazione convenuta riguardo all'eccezione di decadenza prospettata dall'odierno opponente ai sensi dell'art. 1 comma 163 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 atteso che detta norma riguarda la
“…fattispecie estintiva prevista in tema di riscossione di crediti aventi natura tributaria, che va letta in combinato coi precedenti commi 161 e 162 della medesima legge n. 296/2006, i quali disciplinano l'attività di accertamento dei tributi locali, di cui ne costituisce precipitato applicativo…” e non , come nel caso di specie, il recupero di quote associative, non aventi natura tributaria, necessarie per la copertura dei costi di esercizio della Comunità resistente.
Anche l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente è infondata atteso che l'Amministrazione convenuta ha depositato nel fascicolo telematico gli atti interruttivi in relazione alle singole annualità richieste (cfr. doc. da 12 a 21, fasc. opposta).
2.2. In relazione ai motivi sub. 2, 3, 4 e 5) si osservi quanto di seguito.
Per quanto riguarda la base giuridica che legittima l'applicazione della quota associativa deve rilevarsi che all'atto di adesione del alla – ex lege Pt_1 Controparte_2
- è conseguito il rispetto delle norme che disciplinano l'attività comunitaria.
- 3 - Ebbene, con delibera n. 8 del 19 luglio 2020 è stato approvato il bilancio previsionale
2010 e pluriennale della Comunità ove risulta indicata la quota associativa dovuta da ogni
Comune appartenente, pari ad euro 4,00 pro capite in base al numero degli abitanti del singolo Comune membro (cfr. doc. 9, fasc. opposta, pag. 25 della Relazione della Giunta,
“previsionale e programmatica al bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2012”).
Per quanto riguarda poi le funzioni svolte dalla Comunità si osservi che, ai sensi dell'63, comma 3 della legge regionale della Regione Umbria n. 18/2011 la stessa, in attesa del trasferimento delle funzioni all'Agenzia Forestale regionale (c.d. ), ha continuato a CP_3 svolgere funzioni in materia di “boschi e terreni sottoposti a vincoli idrogeologici”,
“agricoltura”, “funghi e tartufi” – attraverso la gestione commissariale (cfr. artt. 63, comma 3
e 64, comma 5 della L.R. n. 18/2011) - sino al 30 giugno 2019, data in cui anche le predette funzioni sono state trasferite all' per effetto della delibera della Giunta regionale n. 622 CP_3 del 7/5/2019, nonché continua a svolgere l'attività liquidatoria, funzionale alla definizione dei rapporti attivi e passivi, nonché per la destinazione del patrimonio residuo attraverso la predisposizione del piano di liquidazione.
Al riguardo, deve peraltro darsi atto che anche la giurisprudenza contabile ha ritenuto che tra i poteri del Commissario liquidatore rientri anche quella della riscossione delle quote di adesione dei Comuni membri fino alla “…definizione della procedura di liquidazione…” in quanto “…solo con la definitiva chiusura del procedimento di estinzione ed il conseguente trasferimento delle funzioni, può dirsi cessato l'obbligo di contribuzione…” (Corte dei Conti
Molise Sez. contr., delib., 15-09-2016, n. 117).
Sempre secondo il giudice contabile poi il pagamento della quota associativa non è legato “…alla ricezione di servizi, dovendosi, invece, sostenere che il medesimo è concettualmente finalizzato a garantire tanto l'ordinario funzionamento della Comunità montana quanto le procedure di liquidazione che, allo stesso modo, ineriscono alle vicende, sia pure terminali, della stessa…” (si veda, Corte di Conti, Sez. Umbria, delib. n.
105/2020/PAR).
Di analogo tenore anche la posizione degli uffici regionali che evidenziano che la quota associativa si configura come “entrata della comunità”, non commisurata al costo dei servizi resi o al valore delle prestazioni erogate e ciò al fine di consentire il pareggio di bilancio e non pregiudicare le risultanze della liquidazione (cfr. doc. 10 e 11, fasc. opposta).
- 4 - Ciò evidenziato, posto che l'onere della prova deve ritenersi allocato in capo alla
Comunità opposta (cfr. Cass. n. 9381/2021), la correttezza dell'importo chiesto dalla parte opposta al deve essere confermata perché la stessa Comunità ha documentato Parte_1 di aver operato la ripartizione conformemente alle quote calcolate secondo criteri approvati dal Consiglio comunitario fin dal lontano 2010 (cfr. delibera n. 3/2010), ridotti poi, in considerazione delle diminuite funzioni alla stessa attribuite per effetto del trasferimento di parte delle stesse all'Agenzia forestale regionale, dalla gestione commissariale nel frattempo subentrata agli organi comunitari (cfr. delibera n. 64 del 31/12/2012, doc. 22 opposta).
In particolare, la Comunità ha dimostrato che, successivamente allo scioglimento, ha ridotto la quota sulla base contributiva di 2 €/Ab. a copertura dei costi delle attività istituzionalmente svolte per cui “…la quota per abitante, quindi, non corrisponde più a 4
€/Ab bensì a 2 €/Ab., NON avendo la preteso la sub-componente Parte_4 di €/Ab. 2 per la realizzazione degli interventi tecnico-operativi finalizzati alla tutela delle fo-reste e alla valorizzazione dell'ambiente, i quali, come detto e ribadito sono transitati all'Agenzia Forestale Regionale, per effetto del ricordato decreto P.G.R. n. 3 del 14/1/2012…”
(cfr. comparsa risposta in atti).
In assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte dell'opponente – non potendosi utilizzare le risultanze anagrafiche indicate nella comparsa conclusionale in quanto prive di adeguato supporto probatorio (risultando tardivo il deposito effettuato solo in sede di comparsa conclusionale) diversamente dal dato numerico indicato dall'Amministrazione convenuta, riportato nelle delibere nn. 8/2010 e 64/2012, contestato dall'opponente solo negli scritti conclusionali - deve quindi ritenersi che la Comunità, del tutto legittimamente, ha determinato l'importo annuale spettante al ottenendo la quota di euro Parte_1
34.566,00 dal prodotto di 2 €/Ab per il numero dei residenti, risultanti dall'ultimo censimento (Ab. 17.283) per cui il credito ingiunto, pari alla differenza tra le quote versate dal e quelle dovute, risulta corretto. Pt_1
Per quanto riguarda poi l'eccessiva durata della gestione liquidatoria, pur dovendo dare atto che la suddetta gestione risale all'anno 2012, deve rilevarsi che, solo con la presente opposizione, il ha sollevato contestazioni in merito alle richieste di pagamento della Pt_1 gestione commissariale, nonostante le note di sollecito da questa inviate sino dall'anno 2013
(cfr. doc. in atti).
- 5 - Pertanto, pur evidenziando l'opportunità che il opponente ponga in essere Pt_1 tutte le attività necessarie per “…verificare la correttezza ed efficienza gestionale del procedimento di liquidazione…”, come recentemente evidenziato sempre dal giudice contabile
(cfr. Corte dei Conti Umbria, Sez. contr., Delib., (data ud. 22/09/2023) 27/09/2023, n. 80), deve ritenersi che, almeno sino all'anno 2019, l'Amministrazione opposta abbia dato prova della fondatezza del credito ingiunto sia nell'an che nel quantum.
Deve quindi concludersi nel senso sopra indicato.
3. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidati secondo i valori minimi previsti dal
DM n. 55/2014 attesa la non particolare complessità delle questioni trattate (scaglione da
Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00), con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
1. RIGETTA l'opposizione;
2. CONDANNA il a rimborsare le spese legali sostenute dalla Parte_1
Controparte_2
che liquida in euro 4.216,50 per compenso, oltre il 15% a titolo di
[...] spese generali, IVA e CAP.
Così deciso in Terni il 13 gennaio 2025
Il Giudice
Tommaso Bellei
- 6 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Tommaso Bellei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1261 R.G.A.C. dell'anno 2020 promossa
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CHIUCCHIOLO Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO elettivamente domiciliato in Viale Tiberina 132/A 06059 Todi (PG), presso lo studio dell'Avv. Alessandro Chiucchiolo
PARTE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. MARINI FABIO dell'avvocatura municipale del P.IVA_2
elettivamente domiciliato a iazza dei Priori 1, Palazzo Municipale Parte_2 Pt_2
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ad ingiunzione di pagamento ex art. 32 D.Lgs. 150/2011.
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/2/2024, tenutasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno concluso come risulta dal verbale d'udienza qui richiamato e trascritto e, con ordinanza del 6/6/2024, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione ad ingiunzione di pagamento ex art. 32 D.Lgs. 150/2011 il ha evocato in giudizio la Parte_1 Controparte_2
rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“Vogli(a) il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta:
- 1 - - in via preliminare: disporre la sospensione della efficacia esecutiva della ingiunzione opposta;
- nel merito: annullare e revocare e comunque dichiarare inefficace in tutto o in parte l'atto ingiuntivo impugnato perché infondato in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”.
Con decreto del 27/7/2020 veniva fissata l'udienza di discussione dell'istanza cautelare presentata ex art. 32 del d.lgs. n. 150/2011 da parte opponente e, all'esito dell'udienza del
13/10/2020, l'istanza veniva rigettata.
Con comparsa depositata in data 8/10/2020 si costituiva in giudizio la
[...]
Controparte_2
rassegnando, per i motivi ivi dedotti, qui richiamati e trascritti, le seguenti
[...] conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Terni, in funzione monocratica, nella persona del Magistrato designato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, pre-via acquisizione dei documenti e delle prove richieste e disattesa ogni istanza cautelare, rigettare l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma delle ordinanze ingiunzioni avversate.
Con vittoria di spese di lite oltre accessori di legge.”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., all'esito dell'udienza del 13/2/2024, con ordinanza del 6/6/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Ciò posto, si osservi quanto di seguito.
La presente controversia attiene all'opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 15 del
10/6/2020 adottata dalla ai sensi del R.D. n. 639/1910 per il pagamento Controparte_2 di euro 81.964,30 a titolo di quote associative a carico del . Parte_3
A sostegno della propria opposizione, il ha dedotto i seguenti motivi: Parte_1
1) decadenza e/o prescrizione del credito azionato dalla mediante Controparte_2
l'ingiunzione di pagamento per la riscossione delle quote associative 2010-2019 anche ai sensi dell'art. 1 comma 163 legge 296/2006;
2) non debenza delle quote associative in quanto la essendo stata Controparte_2 posta in liquidazione, non svolgerebbe più le funzioni statutarie che le erano proprie, le quali sono state trasferite all'Agenzia Forestale Regionale e alle Unioni dei Comuni;
- 2 - 3) non debenza delle ulteriori quote associative atteso che il avrebbe Parte_1 autoliquidato dal 2010 al 2019 “la quota annua di € 26.192,25 che appare congrua e giusta rispetto alla utilità della partecipazione alla ” e, quindi, Controparte_2 non sarebbe giustificata l'ulteriore somma di € 8.373,75 pretesa dalla Comunità per ognuna delle annualità fra il 2010 e il 2018 e di € 6.675,85 per il 2019;
4) non congruità della “quota associativa pari ad € 4,00 per ogni abitante di cui € 2,00 restituibili in lavori”, in quanto il stesso non ne avrebbe beneficiato, mediante Pt_1
“…”riversamento” della metà dell'importo sotto forma di lavori…” a favore del territorio e della popolazione del CP_2
5) illegittimità della pretesa creditoria in considerazione dell'assenza di limiti temporali circa la durata della gestione liquidatoria che la nota dell'Ufficio di Presidenza della
Regione Umbria del 4/11/2015 n. 0160051 avrebbe dilatato sine die fino alla
“approvazione da parte della Giunta Regionale del bilancio di liquidazione”, senza che “se ne possa determinare una ragionevole scadenza”;
2. Ciò posto, l'opposizione è infondata.
2.1. In relazione all'eccezione di prescrizione/decadenza si osservi quanto di seguito (motivi sub. nn. 1 e 6).
In primis, deve convenirsi con quanto rilevato da parte dell'Amministrazione convenuta riguardo all'eccezione di decadenza prospettata dall'odierno opponente ai sensi dell'art. 1 comma 163 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 atteso che detta norma riguarda la
“…fattispecie estintiva prevista in tema di riscossione di crediti aventi natura tributaria, che va letta in combinato coi precedenti commi 161 e 162 della medesima legge n. 296/2006, i quali disciplinano l'attività di accertamento dei tributi locali, di cui ne costituisce precipitato applicativo…” e non , come nel caso di specie, il recupero di quote associative, non aventi natura tributaria, necessarie per la copertura dei costi di esercizio della Comunità resistente.
Anche l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente è infondata atteso che l'Amministrazione convenuta ha depositato nel fascicolo telematico gli atti interruttivi in relazione alle singole annualità richieste (cfr. doc. da 12 a 21, fasc. opposta).
2.2. In relazione ai motivi sub. 2, 3, 4 e 5) si osservi quanto di seguito.
Per quanto riguarda la base giuridica che legittima l'applicazione della quota associativa deve rilevarsi che all'atto di adesione del alla – ex lege Pt_1 Controparte_2
- è conseguito il rispetto delle norme che disciplinano l'attività comunitaria.
- 3 - Ebbene, con delibera n. 8 del 19 luglio 2020 è stato approvato il bilancio previsionale
2010 e pluriennale della Comunità ove risulta indicata la quota associativa dovuta da ogni
Comune appartenente, pari ad euro 4,00 pro capite in base al numero degli abitanti del singolo Comune membro (cfr. doc. 9, fasc. opposta, pag. 25 della Relazione della Giunta,
“previsionale e programmatica al bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2012”).
Per quanto riguarda poi le funzioni svolte dalla Comunità si osservi che, ai sensi dell'63, comma 3 della legge regionale della Regione Umbria n. 18/2011 la stessa, in attesa del trasferimento delle funzioni all'Agenzia Forestale regionale (c.d. ), ha continuato a CP_3 svolgere funzioni in materia di “boschi e terreni sottoposti a vincoli idrogeologici”,
“agricoltura”, “funghi e tartufi” – attraverso la gestione commissariale (cfr. artt. 63, comma 3
e 64, comma 5 della L.R. n. 18/2011) - sino al 30 giugno 2019, data in cui anche le predette funzioni sono state trasferite all' per effetto della delibera della Giunta regionale n. 622 CP_3 del 7/5/2019, nonché continua a svolgere l'attività liquidatoria, funzionale alla definizione dei rapporti attivi e passivi, nonché per la destinazione del patrimonio residuo attraverso la predisposizione del piano di liquidazione.
Al riguardo, deve peraltro darsi atto che anche la giurisprudenza contabile ha ritenuto che tra i poteri del Commissario liquidatore rientri anche quella della riscossione delle quote di adesione dei Comuni membri fino alla “…definizione della procedura di liquidazione…” in quanto “…solo con la definitiva chiusura del procedimento di estinzione ed il conseguente trasferimento delle funzioni, può dirsi cessato l'obbligo di contribuzione…” (Corte dei Conti
Molise Sez. contr., delib., 15-09-2016, n. 117).
Sempre secondo il giudice contabile poi il pagamento della quota associativa non è legato “…alla ricezione di servizi, dovendosi, invece, sostenere che il medesimo è concettualmente finalizzato a garantire tanto l'ordinario funzionamento della Comunità montana quanto le procedure di liquidazione che, allo stesso modo, ineriscono alle vicende, sia pure terminali, della stessa…” (si veda, Corte di Conti, Sez. Umbria, delib. n.
105/2020/PAR).
Di analogo tenore anche la posizione degli uffici regionali che evidenziano che la quota associativa si configura come “entrata della comunità”, non commisurata al costo dei servizi resi o al valore delle prestazioni erogate e ciò al fine di consentire il pareggio di bilancio e non pregiudicare le risultanze della liquidazione (cfr. doc. 10 e 11, fasc. opposta).
- 4 - Ciò evidenziato, posto che l'onere della prova deve ritenersi allocato in capo alla
Comunità opposta (cfr. Cass. n. 9381/2021), la correttezza dell'importo chiesto dalla parte opposta al deve essere confermata perché la stessa Comunità ha documentato Parte_1 di aver operato la ripartizione conformemente alle quote calcolate secondo criteri approvati dal Consiglio comunitario fin dal lontano 2010 (cfr. delibera n. 3/2010), ridotti poi, in considerazione delle diminuite funzioni alla stessa attribuite per effetto del trasferimento di parte delle stesse all'Agenzia forestale regionale, dalla gestione commissariale nel frattempo subentrata agli organi comunitari (cfr. delibera n. 64 del 31/12/2012, doc. 22 opposta).
In particolare, la Comunità ha dimostrato che, successivamente allo scioglimento, ha ridotto la quota sulla base contributiva di 2 €/Ab. a copertura dei costi delle attività istituzionalmente svolte per cui “…la quota per abitante, quindi, non corrisponde più a 4
€/Ab bensì a 2 €/Ab., NON avendo la preteso la sub-componente Parte_4 di €/Ab. 2 per la realizzazione degli interventi tecnico-operativi finalizzati alla tutela delle fo-reste e alla valorizzazione dell'ambiente, i quali, come detto e ribadito sono transitati all'Agenzia Forestale Regionale, per effetto del ricordato decreto P.G.R. n. 3 del 14/1/2012…”
(cfr. comparsa risposta in atti).
In assenza di specifiche contestazioni sul punto da parte dell'opponente – non potendosi utilizzare le risultanze anagrafiche indicate nella comparsa conclusionale in quanto prive di adeguato supporto probatorio (risultando tardivo il deposito effettuato solo in sede di comparsa conclusionale) diversamente dal dato numerico indicato dall'Amministrazione convenuta, riportato nelle delibere nn. 8/2010 e 64/2012, contestato dall'opponente solo negli scritti conclusionali - deve quindi ritenersi che la Comunità, del tutto legittimamente, ha determinato l'importo annuale spettante al ottenendo la quota di euro Parte_1
34.566,00 dal prodotto di 2 €/Ab per il numero dei residenti, risultanti dall'ultimo censimento (Ab. 17.283) per cui il credito ingiunto, pari alla differenza tra le quote versate dal e quelle dovute, risulta corretto. Pt_1
Per quanto riguarda poi l'eccessiva durata della gestione liquidatoria, pur dovendo dare atto che la suddetta gestione risale all'anno 2012, deve rilevarsi che, solo con la presente opposizione, il ha sollevato contestazioni in merito alle richieste di pagamento della Pt_1 gestione commissariale, nonostante le note di sollecito da questa inviate sino dall'anno 2013
(cfr. doc. in atti).
- 5 - Pertanto, pur evidenziando l'opportunità che il opponente ponga in essere Pt_1 tutte le attività necessarie per “…verificare la correttezza ed efficienza gestionale del procedimento di liquidazione…”, come recentemente evidenziato sempre dal giudice contabile
(cfr. Corte dei Conti Umbria, Sez. contr., Delib., (data ud. 22/09/2023) 27/09/2023, n. 80), deve ritenersi che, almeno sino all'anno 2019, l'Amministrazione opposta abbia dato prova della fondatezza del credito ingiunto sia nell'an che nel quantum.
Deve quindi concludersi nel senso sopra indicato.
3. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidati secondo i valori minimi previsti dal
DM n. 55/2014 attesa la non particolare complessità delle questioni trattate (scaglione da
Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00), con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
1. RIGETTA l'opposizione;
2. CONDANNA il a rimborsare le spese legali sostenute dalla Parte_1
Controparte_2
che liquida in euro 4.216,50 per compenso, oltre il 15% a titolo di
[...] spese generali, IVA e CAP.
Così deciso in Terni il 13 gennaio 2025
Il Giudice
Tommaso Bellei
- 6 -