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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/05/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 22.05.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, all'esito del deposito delle note scritte, il 22.05.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3153 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. nata a [...], il [...], ivi residente nella Parte_1
via Pescivendoli, elettivamente domiciliata in Iglesias, via Roma n. 78, presso lo
Studio dell'Avv. Federico MELIS, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. OP
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana MURINO e
pagina 1 dall'Avv. Roberto DI TUCCI, in forza di procura generale, rogito Notaio Per_1
del 05.04.2016;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“Il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis:
1. Dichiarare l' tenuto ad erogare la rendita per postumi di infortunio sul CP_2
lavoro come previsto nel comma 2 sub a) del D.Lgs. n°38/2000 in misura
superiore al 18% riconosciuto dall'istituto .
2. Dichiarare che i postumi di infortunio sul lavoro erano presenti sino al
23.03.2022 e sono presenti tutt'ora, e per l'effetto condannare l' al CP_3
pagamento della relativa indennità temporanea per tutto il periodo di
impossibilità al lavoro per infortunio, o comunque fino al 23.03.2022, data di
certificazione di avvenuta guarigione con postumi”.
Nell'interesse del resistente:
“Piaccia all'adito Tribunale, contrariis reiectis, rigettare la domanda poiché
infondata.
Con vittoria di spese e competenze”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' OP
, al fine di domandare la condanna al
[...]
pagamento di un indennizzo per danno biologico.
pagina 2 In particolare, ella ha esposto:
− di avere, nel tragitto casa-lavoro, subito un sinistro stradale mentre attraversava la carreggiata sulle strisce pedonali, subendo un primo ricovero con prognosi di 30 giorni per contusione ginocchio e caviglia sinistra con frattura trimalleolare scomposta della caviglia;
− di avere richiesto le prestazioni assicurative del caso e che l' il CP_2
12.01.2022 le aveva comunicato la costituzione della rendita diretta pari al 18%,
mentre aveva ridotto il periodo di infortunio trasformandolo in inabilità
temporanea assoluta, e riconducendolo a comune malattia e non alle conseguenze dell'infortunio e, infine, con la stessa lettera le aveva comunicato la trasmissione del caso all' per competenza;
CP_4
− che dalla dinamica dell'infortunio, così come pure riconosciuto dall' si evince la causa violenta dello stesso e, di conseguenza, la CP_2
competenza in capo all' e non già all' come acriticamente CP_2 CP_4
disposto dall' ; CP_3
− di avere, avverso il suddetto provvedimento, ingiusto e gravoso, presentato tempestivo ricorso l'11.07.2022, domandando il riconoscimento di un danno biologico in misura superiore al 18% già riconosciuto dall' CP_3
resistente, nonché l'accertamento della presenza di postumi di infortunio da determinare fino alla certificazione medica di avvenuta guarigione con postumi del 23.03.2022, data fino a cui vanno calcolate gli importi della indennità
temporanea.
2. L' ha resistito in giudizio e ha contestato la fondatezza della CP_3
domanda.
pagina 3
3. La causa è stata istruita con consulenza tecnica d'ufficio e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda è fondata e deve essere accolta, per quanto di ragione.
L'infortunio occorso a non è in discussione, stante anche la Parte_1
già avvenuta liquidazione da parte dell' di una indennità per inabilità CP_2
temporanea assoluta.
Occorre, pertanto, valutare se sia fondata la richiesta dalla ricorrente di un maggiore indennizzo, oltre all'indennità temporanea.
Tenuto conto delle produzioni documentali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e valutare il danno biologico occorso al ricorrente.
Nella sua relazione depositata il 13.05.2025, il C.T.U. ha rilevato che “esaminata
la documentazione prodotta nei fascicoli si può affermare che la Sig.ra Pt_1
risulta affetta dai postumi di frattura bimalleolare con lussazione della
[...]
caviglia sinistra sottoposta ad intervento di riduzione e sintesi con placca e viti.
Sulla base delle tabelle , di cui al D.M.12 luglio 2000, il danno biologico CP_2
complessivo relativo all'esito dell'infortunio sul lavoro riportato il 31.01.2020
corrisponde al 21% (ventuno per cento) e può essere così suddiviso:
- frattura emipiatto tibiale mediale ginocchio sinistro a cui corrisponde un danno
biologico del 10% (dieci per cento) utilizzando in ragione della sua natura e della
sua gravità, per analogia il codice 276 [Deficit articolare del ginocchio con
estensione impossibile negli ultimi 15° (da165° a 180°)];
- frattura bimalleolare trattata chirurgicamente a cui corrisponde un danno
biologico del 8% (otto per cento) utilizzando in ragione della sua natura e della
sua gravita, per analogia il codice 293 [Anchilosi della caviglia in posizione
favorevole];
pagina 4 - utilizzo di placca e viti a cui corrisponde un danno biologico del 3% (tre per
cento) utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravita, per analogia il
codice 276 [Mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla
limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare].
La suddetta stima e da considerarsi tale sino al febbraio 2023 quando i mezzi di
sintesi sono stati rimossi;
infatti a partire dal marzo 2023 la valutazione del
danno biologico residuato alla Sig.ra corrisponde al 18% Parte_1
(diciotto per cento).
In rifermento alla valutazione dell'ITA appare corretta la stima dell' che la CP_2
giustifica sino al 16.08.20 considerando di pertinenza i successivi periodi CP_4
ad eccezione della ricaduta, dal 20.02.23 al 25.03.23, conseguente alla rimozione
dei mezzi di sintesi”.
Le conclusioni del C.T.U., accompagnate dall'attento studio della documentazione sanitaria in atti e di accurati ed esaustivi esami medici, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Deve essere, dunque, accolta la domanda di accertamento della presenza di postumi di infortunio fino alla certificazione medica di avvenuta guarigione con postumi del 23.03.2022 e, nello specifico, deve essere riconosciuto un danno biologico complessivo relativo all'esito dell'infortunio sul lavoro riportato il
31.01.2020 del 21% sino al febbraio 2023 e del 18% dal marzo 2023, quale valutazione del danno biologico residuato.
In ragione della prevalente soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' CP_2
deve essere condannato a rifondere delle spese del presente Parte_1
giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55,
tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
pagina 5 Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente le spese di CP_3
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo per Parte_1
un danno biologico complessivo relativo all'esito dell'infortunio sul lavoro del
21% sino al febbraio 2023 e del 18% dal marzo 2023, quale valutazione del danno biologico residuato, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. condanna l' OP
, in persona del Presidente pro tempore, alla
[...]
costituzione dell'indennizzo in rendita in favore di con gli Parte_1
interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, con le decorrenze indicate al punto che precede;
4. condanna l'
[...]
, in persona del OP
Presidente pro tempore, a rifondere delle spese del Parte_1
giudizio, che liquida in euro 1.312,00 per compensi professionali di Avvocato,
oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Federico MELIS, dichiaratosi antistatario;
pagina 6 5. pone definitivamente a carico dell'
[...]
, in persona del OP
Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 22.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 7