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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/06/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1143/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Marco Cecchi Presidente dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore dott. Paolo Masetti Consigliere
all'udienza di discussione del 18.6.2025 ha pronunciato, ex art. 437 cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 1143/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARTAGLIA MICOL (C.F. Parte_1 C.F._1
e dell'Avv. MATTEI LI ( ) C.F._2 C.F._3
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. , quale incorporante Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHI ROBERTO (C.F.
[...] P.IVA_2
); C.F._4
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 P.IVA_3 dell'avv. MALATESTA PAOLA (C.F. ); C.F._5
(C.F. - contumace Controparte_3 C.F._6
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
*
Alla quale è riunita la causa n. 1159/2024 promossa da
(C.F. , quale incorporante Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHI ROBERTO (C.F.
[...] P.IVA_2
) C.F._4
pagina 1 di 26 ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARTAGLIA MICOL (C.F. Parte_1 C.F._1
e dell'Avv. MATTEI LI ( ) C.F._2 C.F._3
(C.F. , Controparte_3 C.F._6
(C.F. , Controparte_4 P.IVA_4
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
a seguito dell'ordinanza n. 5782/2024, depositata il 4.3.2024, con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 403/2019 pubblicata il 19.3.2019
CONCLUSIONI
In data 18.6.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in riforma Parte_1 della appellata sentenza di primo grado n. 1018 del 2018, emessa in data 25.10.2018 dal Tribunale di Arezzo e depositata in data 29.10.2018: 1)-dichiarare che il contratto di locazione commerciale del 3.2.2010, con il quale la società Controparte_2 (locatrice) concedeva in locazione a e un complesso immobiliare, Parte_1 Controparte_3 costituito da un terreno con tettoie e n. 6 essiccatoi per tabacco Kentucky, posto in AR (AR), frazione San Leo s.n.c., e corredato da n. 14 forni per l'essiccazione del tabacco NI BR e da varia attrezzatura, per la durata di tre anni, decorrenti dal 1.7.2010 al 30.6.2013, salvo proroga, per un canone annuo di € 27.500,00, oltre I.V.A. si è risolto per grave inadempimento imputabile alla società locatrice ad ogni effetto e Controparte_2 conseguenza di legge, non avendo la stessa consegnato ai sig.ri e il Parte_1 Controparte_3 suindicato complesso immobiliare entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata del 28.07.2010, spedita da e alla locatrice il Controparte_3 Parte_1 29.7.2010 e ricevuta il 30.7.2010, nella quale era stato intimato alla società locatrice di adempiere al contratto di locazione di cui sopra e di immetterli nel possesso dei beni locati, come previsto in contratto, liberi dalle persone che li occupavano, consegnandone le relative chiavi entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della diffida e dichiaravano che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si sarebbe inteso senz'altro risolto, per grave inadempimento imputabile alla società locatrice, non sussistendo alcuna ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, così statuito dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n. 5782/2024 menzionata nel presente ricorso;
2)-condannare, per l'effetto, la società
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei Controparte_1 danni in favore del sig. nella misura di € 12.612,71, ovvero nella diversa misura che Parte_1 sarà ritenuta di giustizia, anche, se del caso, in via equitativa, per le spese indicate nel diciottesimo motivo di appello, come precisate nel motivo II del presente ricorso in riassunzione,
pagina 2 di 26 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, da dì del dovuto sino al saldo;
3)-il tutto con vittoria delle spese, ivi comprese quelle forfettarie, e delle competenze legali del giudizio di primo grado e del giudizio di appello, come riassunto, oltre CAP ed IVA come per legge, con conseguente revoca di ogni condanna alle spese precedentemente poste a carico del sig. Pt_1 in favore della società resistente e della chiamata in causa;
4)-con vittoria, inoltre, anche
[...] delle spese, ivi comprese quelle forfettarie, e delle competenze legali del giudizio di legittimità presso la Corte di Cassazione, stante l'accoglimento del ricorso medesimo e la cassazione della sentenza impugnata, oltre CAP ed IVA come legge;
5)-in via rigorosamente subordinata, revocare, comunque, la condanna alle spese precedentemente posta a carico del sig. stabilita a Parte_1 favore della società resistente e della chiamata in causa, ed applicare, quanto meno, la compensazione delle spese ex art. 92, secondo comma, c.p.c. 6)-in ogni caso, con riferimento alla domanda risarcitoria, applicare il criterio del “decisum” e non del “disputatum”, e considerare, quindi, il valore del presente giudizio, ai fini della liquidazione delle spese di lite, nell'ambito dello scaglione da € 26.000,00 a 52.000,00, ovvero, in subordine, nello scaglione di valore indeterminabile”.
Per “Acché l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze alla luce di tutti i motivi Controparte_1 ampiamente esposti nella memoria di costituzione e risposta sia in primo che in secondo grado, nonché in quest'ultimo atto: - In via principale: confermare la sentenza di primo e di secondo grado, rigettando integralmente tutte le domande proposte da e da;
- Parte_1 Controparte_3 In via subordinata: rigettare le domande formulate dal in sede di rinvio;
In via ulteriormente Pt_1 subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accolta, anche parzialmente, la richiesta di riforma della sentenza di secondo grado e, per l'effetto, dovesse essere accolta, anche parzialmente, la domanda risarcitoria avanzata dai ricorrenti nel primo grado di giudizio, in accoglimento della domanda di garanzia e di manleva riproposta ex art. 346 c.p.c. anche con il presente ricorso in riassunzione, dichiarare la responsabilità esclusiva della
, in persona del Controparte_5 Liquidatore sig. – oggi Controparte_6 Parte_2
, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, con sede legale in RN (Pg) alla via
[...] della Libertà n. 35 (p. iva quale socio della società estinta e cancellata P.IVA_3
Controparte_7 (P.I. - per non aver riconsegnato alla P.IVA_4 Controparte_2 l'immobile oggetto del contratto di locazione del 1.7.2001 alla data convenuta del 30.6.2010 con la conseguenza di non aver consentito a quest'ultima di consegnare a e Parte_1 CP_3
l'immobile de quo alla data del 1.7.2010 (convenuta nel contratto di locazione stipulato in
[...] data 3.2.2010) e, per l'effetto, condannare Controparte_7
(P.I. ), con sede in Pistrino di RN (Pg), via
[...] P.IVA_4 della Libertà n. 35, in persona del suo liquidatore e rappresentante in carica pro-tempore
[...]
( ) nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._7
NO (Pg), Fraz. Selci Lama, Via Ungaretti n. 33, oggi
[...]
, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, con sede Parte_2 legale in RN (Pg) alla via della Libertà n. 35 (p. iva quale socio della società P.IVA_3 estinta e cancellata Controparte_7
(P.I. , con sede in Pistrino di RN (Pg), via della Libertà n. 35., a
[...] P.IVA_4 manlevare e tenere indenne la da qualsiasi pronuncia ad essa sfavorevole, Controparte_1 pagina 3 di 26 condannando a pagare direttamente agli originari ricorrenti tutte le somme che dovessero essere agli stessi eventualmente riconosciute con l'emananda sentenza;
- In ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello di legittimità e del presente giudizio di rinvio, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario come per Legge”
Per Gruppo Agricooper: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per quanto di interesse di , respingere l'appello formulato dal Controparte_8 Sig. in quanto inammissibile e comunque infondato;
in ogni caso e sempre per quanto Parte_1 di ragione, accertato e dichiarato che non ha Controparte_8 percepito alcuna somma e/o beni e/o utilità di sorta in esito all'approvazione del bilancio finale di liquidazione della , Controparte_9 cancellata dal registro delle imprese in data 13.07.2022, per gli effetti stabiliti dall'art. 2495, terzo comma, cod. civ., dichiarare inammissibile per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. e comunque respingere ogni domanda formulata nei confronti della medesima odierna comparente, siccome illegittima, infondata ed indimostrata. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi ex art. 392 c.p.c., ritualmente notificati unitamente ai pedissequi decreti di fissazione udienza, e (di seguito, per brevità, anche solo Parte_1 Controparte_1
“ ”), quest'ultima quale incorporante CP_1 Controparte_2 riassumevano il giudizio, anche nei confronti di Parte_2
(di seguito anche solo “ ),
[...] Parte_2 [...]
(di seguito anche solo “ ) e a Controparte_4 CP_7 Controparte_3 seguito dell'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione n. 5782/2024, depositata il 4.3.2024, che, pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 403/2019 di questa Corte d'Appello,
l'aveva cassata con rinvio in relazione al primo ed al quinto motivo del ricorso proposto dal Pt_1 aveva, inoltre, dichiarato inammissibili il secondo, il terzo ed il quarto motivo, con assorbimento degli altri.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., depositato il 17.7.2013, e AN Parte_1 CP_3 adivano, nei confronti del , il Tribunale di Arezzo, esponendo che: Controparte_2
- con contratto del 3.2.2010, aveva concesso loro in locazione un complesso CP_2 immobiliare, costituito da terreno con tettoie e 6 essiccatori per tabacco Kentuky sito in AR,
Frazione San Leo snc, corredato di 14 forni per l'essiccazione del tabacco NI BR e varia attrezzatura, per la durata di tre anni, dall'1.7.2010 al 30.6.2013, al canone annuale di €
27.500,00. oltre IVA;
pagina 4 di 26 -nonostante l'invito scritto alla immissione in possesso, la società locataria, il giorno 1.7.2010, non vi aveva provveduto, comunicando, con missiva del 2.7.2010, la propria impossibilità di consegnare i locali perché ancora occupati, illegittimamente, dal precedente conduttore
[...]
; Controparte_9
-l'impedimento, comunicato senza preavviso, aveva generato gravissimi danni alle imprese dei ricorrenti, che, confidando nella disponibilità della struttura, avevano nel frattempo piantato il tabacco;
-con missiva del 28.7.2010, i ricorrenti aveva intimato alla ex art. 1454 c.c. di dare CP_2 adempimento al contratto di locazione, entro 15 giorni, pena in difetto la sua risoluzione, rappresentando che il tabacco per 1/3 sarebbe stato pronto per essere raccolto il 10.8.2010, per gli altri 2/3 sarebbe venuto a maturazione, rispettivamente, il 25.8.2010 e il 10.9.2010;
-con telegramma del 6.9.2010, nonché con lettera raccomandata del 4.9.2010, pervenuta il
7.9.2010, la società locatrice aveva comunicato di poter mettere a disposizione un immobile diverso, sito altrove, di proprietà di terzi;
tale messa a disposizione doveva però giudicarsi tardiva ed ininfluente, essendo tra l'altro limitata temporalmente dalla proprietaria Parte_3 fino al 31.10.2010 e riguardando una struttura inidonea all'uso;
- dopo aver appreso dell'ottenimento da parte della di un provvedimento esecutivo CP_2 di rilascio nei confronti della con riferimento all'essiccatoio di San Leo, i ricorrenti con CP_7 lettera racc. del 9.2.2011, allo scopo di evitare ulteriori danni, avevano manifestato la disponibilità
a stipulare un nuovo contratto di locazione commerciale per il medesimo bene, ma la richiesta era stata respinta dalla , che pretendeva, per addivenire alla stipula, la rinuncia dei CP_2 ricorrenti al risarcimento dei danni;
-successivamente alla riconsegna dell'essiccatoio di San Leo da parte della avvenuta il CP_7
15.2.2011, la , con missiva del 2.2.2012, aveva manifestato la disponibilità di CP_2 concedere l'immobile in locazione, per la durata di sei anni, per la prima volta senza subordinare tale proposta alla rinuncia al risarcimento;
tale lettera era stata riscontrata positivamente dai ricorrenti in data 28.2.2012 ed in tal modo si era concluso, per corrispondenza, un nuovo contratto di locazione;
indi, con missiva del 25.6.2012, avevano intimato ex art. CP_10
1454 c.c. alla di dare adempimento al secondo contratto immettendoli nel possesso CP_2 del bene ma anche tale invito era stato disatteso;
- pertanto, la doveva considerarsi tenuta al risarcimento dei danni;
questi ultimi CP_2 erano consistiti in primo luogo nella perdita, quasi per intero, del raccolto della campagna 2010, che non era stato possibile stoccare ed essiccare nei locali oggetto del contratto di locazione, e in pagina 5 di 26 second'ordine nel mancato guadagno per i successivi cinque anni, attesa l'impossibilità di fruire della struttura di San Leo;
-nella specifico il danno in capo al Giubilei era stimabile in € 195.716,00 per il primo anno contrattuale (1.7.2010-30.6.2011), in € 467.040,00 per i due anni contrattuali successivi ed in €
689.445,00 per il 4°, 5° e 6° anno del primo contratto, al quale avrebbe dovuto riconoscersi durata minima inderogabile di sei anni previa declaratoria di nullità della difforme pattuizione sul punto, oltre agli oneri finanziari sopportati per la situazione di carenza di liquidità ingeneratasi ed alle spese sostenute confidando nella regolare esecuzione del contratto;
in € 454.380 per il mancato guadagno relativo ad ulteriori 2 anni di raccolto, in considerazione della stipula del secondo contratto di locazione;
e così per un totale di € 1.815.991,74, salva valutazione equitativa del giudice ex art. 1226 c.c.;
-il danno in capo al era invece stimabile in € 662.191,00 per il primo anno contrattuale Pt_1
(1.7.2010-30.6.2011), in € 1.152.032 per i due anni contrattuali successivi e in € 1.700.631 per il
4°, 5° e 6° anno del primo contratto, al quale, come detto, avrebbe dovuto riconoscersi durata minima inderogabile di sei anni previa declaratoria di nullità della difforme pattuizione sul punto, oltre agli oneri finanziari sopportati per la situazione di carenza di liquidità ingeneratasi ed alle spese sostenute confidando nella regolare esecuzione del contratto;
in € 1.120.804 per il mancato guadagno relativo ad ulteriori 2 anni di raccolto, in considerazione della stipula del secondo contratto di locazione;
e così per un totale di € 4.708.442,90, salva valutazione equitativa del giudice ex art. 1226 c.c.
Chiedevano, dunque, di dichiararsi la risoluzione, per grave inadempimento della , CP_2 dei due contratti di locazione e la condanna della stessa al risarcimento dei danni, così come sopra quantificati.
1.2. – Si costituiva in giudizio , contestando integramente la domanda avversaria;
CP_2 chiedeva, in ogni caso, l'autorizzazione alla chiamata in causa di per essere da questa CP_7 manlevata nell'ipotesi di condanna.
1.3. – Autorizzata la chiamata in causa si costituiva in giudizio contestando le CP_7 domande proposte nei suoi confronti.
1.4. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali nonché nell'espletamento di c.t.u., il tribunale, con sentenza n. 1018/2018, depositata il 29.10.2018, rigettava le domande proposte dai ricorrenti, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite anche nei confronti della terza chiamata.
In particolare, il tribunale rilevava:
pagina 6 di 26 (-) che la società si era trovata nell'impossibilità sopravvenuta della prestazione CP_2
(vale a dire la consegna dell'immobile locato) per causa a sé non imputabile, consistente nel fatto del terzo che, inaspettatamente, quale precedente conduttore, si era rifiutato di CP_7 rilasciare il bene alla scadenza concordata;
(-) che tale condotta si era dimostrata assolutamente illegittima, come sancito dall'esito finale del giudizio proposto da nei confronti di (avente ad oggetto la risoluzione del CP_2 CP_7 contratto per finita locazione) ed era stata la causa esclusiva della mancata immissione di e Pt_1 nel possesso del centro di essiccazione di San Leo alla data prevista contrattualmente;
CP_3
(-) che, peraltro, una volta appreso del rifiuto della a procedere al rilascio CP_7 dell'immobile, aveva avvisato tempestivamente i ricorrenti (come confermato dai CP_2 testi e , iniziato azione di sfratto per finita locazione nei confronti della Tes_1 Tes_2 CP_7
e si era prodigata per la ricerca di un essiccatoio sostitutivo da utilizzare per il tempo occorrente allo sgombero dei locali illegittimamente detenuti, senza più alcun titolo, dalla suddetta
CP_7
(-) che, pertanto, non poteva affermarsi l'esistenza di un inadempimento imputabile alla resistente, tale da giustificare la risoluzione del contratto, dovendo piuttosto ravvisarsi, nel caso di specie, l'ipotesi prevista dall'art. 1256 c.c.;
(-) che, in ogni caso, la domanda risarcitoria avanzata dai ricorrenti era assolutamente ingiustificata;
(-) che, infatti, l'espletata prova testimoniale aveva consentito di accertare che i CP_10 erano già a conoscenza dell'intenzione della di non rilasciare più il centro di CP_7 essiccazione di San Leo nel momento in cui avevano iniziato la coltivazione a tabacco dei propri terreni;
(-) che, in proposito, risultava provato che e fossero partecipi della vita Pt_1 CP_3 dell'associazione per avere con la stessa un rapporto continuativo di fornitura dei CP_7 prodotti agricoli e di utilizzo dei forni di essiccazione già alla medesima locati;
(-) che, inoltre, era stato altresì confermato da numerosi testi, soci dell'associazione, che i ricorrenti, al pari di tutti coloro che si servivano dell'essiccatoio di San Leo tramite la CP_7 erano stati informati da quest'ultima dell'intenzione di non rilasciare l'immobile alla data del
30.6.2010 in occasione di riunioni avvenute nella prima metà del mese di aprile;
(-) che risultava, altresì, provato che i avessero proposto la sublocazione della CP_10 struttura della agli stessi soci della che, come loro, ne avevano fino a CP_2 CP_7 quel momento usufruito con suddivisione dei forni, degli spazi e dei turni di lavorazione;
pagina 7 di 26 (-) che, quindi, alla luce di siffatto contegno, non era affatto imprescindibile per e Pt_1 CP_3 disporre per intero del centro di essiccazione per la cura del tabacco della campagna 2010;
(-) che, al riguardo, risultava provato che i ricorrenti disponessero anche di altre strutture ed essiccatoi personali;
(-) che, in ogni caso, aveva anche messo a disposizione dei una CP_2 CP_10 struttura di essiccazione alternativa, sita in località Santa Croce, di proprietà della società
[...]
con possibilità per gli stessi di utilizzarla in via esclusiva per tutto il tempo Parte_3 occorrente alla liberazione di quella di San Leo;
(-) che tale proposta era stata respinta dai ricorrenti sulla base, tuttavia, di motivazioni di carattere tecnico non valide, come accertato anche dall'espletata c.t.u.;
(-) che, pertanto, i ricorrenti, decidendo di sciogliersi immediatamente dal contratto relativo all'essiccatoio di San Leo e rifiutando la consegna dell'essiccatoio di Santa Croce, si erano posti da soli – e con una condotta di mala fede ex art. 1375 c.c. (che impone al creditore di una prestazione di collaborare col debitore affinché questi possa adempiere) – nella (asserita) condizione di non poter essiccare i quantitativi di tabacco prodotti durante la campagna 2010 e in quella di non poter fruire della struttura anche per gli anni a venire (la stessa infatti veniva liberata già in tempo utile per la stagione successiva);
(-) che, quindi, era pienamente applicabile il disposto dell'art. 1227 c.c., secondo cui il risarcimento del danno non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza;
(-) che, comunque, la domanda risarcitoria risultava anche infondata per non essere i presunti danni dimostrati, stante l'inadeguatezza, al riguardo, delle relazioni dei periti di parte
[...]
Persona_1
(-) che, sul punto, andava evidenziata pure l'infondatezza della tesi, sostenuta dai ricorrenti, della conclusione di un secondo contratto di locazione nel febbraio 2012 mediante scambio di corrispondenza, segnatamente in virtù dell'accettazione da parte di e della proposta Pt_1 CP_3 in tal senso formulata dalla;
CP_2
(-) che, infatti, la disponibilità da quest'ultima manifestata alla stipula di un nuovo contratto, con lettera del 2.2.2012, inviata in pendenza del procedimento per sequestro conservativo instaurato ai suoi danni, non poteva che essere implicitamente condizionata alla definizione di ogni pendenza in essere.
pagina 8 di 26 Le spese seguivano la soccombenza e venivano liquidate sulla base del valore della causa determinato da quello della domanda risarcitoria pari a € (1.815.991,74 + 4.708.442,80=)
6.524.434,54.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello e , per i seguenti Parte_1 Controparte_3 motivi:
1) con il primo, rilevavano che erroneamente il tribunale aveva ritenuto insussistente l'inadempimento di , non facendo corretta applicazione dell'art. 1256 c.c. Parte_4
Difatti, se si fosse attivata ad aprile 2010, non appena saputo dell'intenzione di CP_2 di non riconsegnare il compendio immobiliare, avrebbe ottenuto il titolo esecutivo per il CP_7 rilascio a settembre 2010, o anche prima, garantendo in tal modo una pronta tutela alle ragioni degli appellanti.
Invece, la società locatrice si era mossa con colpevole ritardo, con la conseguenza che non poteva invocare la mancata liberazione del fondo da parte di come causa di esclusione della CP_7 sua responsabilità.
2) Con il secondo, si dolevano del rigetto della domanda di risoluzione del primo contratto di locazione.
3) Con il terzo, denunciavano l'omessa pronuncia sulla domanda relativa alla dichiarazione di nullità del primo contratto di locazione.
4) Con il quarto, contestavano l'accertamento del tribunale in ordine alla conoscenza che gli appellanti avrebbero avuto circa l'intenzione di di non riconsegnare l'essiccatoio. CP_7
5) Con il quinto, criticavano il ragionamento del tribunale per avere ritenuto che essi non avessero bisogno di disporre del centro di essicazione di San Leo.
6) Con il sesto, censuravano l'accertamento in ordine al fatto che i ricorrenti disponessero di altri essiccatoi o strutture alternative.
7) Con il settimo, si dolevano dell'errata applicazione dell'art. 1375 c.c.
8) Con l'ottavo, censuravano la decisione del tribunale per aver ritenuto l'essiccatoio di Santa
Croce come una valida soluzione alternativa.
9) Con il nono, rilevavano che il primo giudice, nel ritenere idoneo l'essiccatoio di Santa Croce, aveva sottovalutato il fatto che lo stesso non fosse provvisto del certificato di prevenzione incendi.
10) Con il decimo, ribadivano che essi legittimamente avevano rifiutato l'essiccatoio di Santa
Croce perché privo anche del certificato di agibilità, oltre che di quello di prevenzione incendi.
11) Con l'undicesimo, censuravano la sentenza impugnata per avere escluso che le parti avessero stipulato, mediante scambio di corrispondenza, un secondo contratto di locazione.
pagina 9 di 26 12) Con il dodicesimo, rilevavano l'omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione del secondo contratto di locazione.
13) Con i motivi dal tredicesimo al diciannovesimo, censuravano la decisione impugnata per aver ritenuto non provati i danni lamentati dai ricorrenti.
14) Con i motivi dal ventesimo al venticinquesimo, si dolevano della regolamentazione e quantificazione delle spese di lite.
2.2. – Si costituivano in giudizio e contestando l'appello di cui CP_2 CP_7 chiedevano il rigetto.
2.3. – La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 403/2019, depositata il 19.3.2019, rigettava il gravame, con motivazione pienamente adesiva alle argomentazioni del tribunale, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado.
3 – Il giudizio di legittimità.
3.1. – Per la cassazione della suddetta sentenza proponeva ricorso , per i seguenti Parte_1 motivi:
1) con il primo, denunciava – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1453, 1454, 1455, 1256, 1176 e 1218 cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che la mancata consegna dell'immobile locato, alla data del 30 giugno 2010 (prevista nel contratto concluso il precedente 3 febbraio 2010), fosse dipesa da un fatto sopravvenuto, non imputabile al debitore e comportante l'impossibilità della prestazione ex art. 1256 cod. civ., e non già dal grave inadempimento della , Parte_5 con conseguente esclusione della risoluzione contrattuale.
In particolare, si assumeva che la locatrice, avendo avuto notizia già il 27 aprile 2010 dell'intenzione di di non rilasciare l'immobile, si sarebbe dovuta attivare sin d'allora (e CP_7 non, come avvenuto, nel successivo mese di settembre), intimando la preventiva licenza per finita locazione. Il giudice di appello, dunque, non avrebbe fatto buongoverno delle regole che presiedono all'applicazione, in particolare, dell'art. 1256 cod. civ., secondo cui l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, idonea ad escludere la responsabilità del debitore per l'inadempimento, presuppone l'insorgenza di una causa imprevedibile secondo la diligenza media.
Tale, tuttavia, non era il caso di specie, perché la locatrice aveva il dovere di prevenire il mancato rilascio promuovendo, già nell'aprile 2010, la procedura ex art. 657 cod. proc. civ.
2) Con il secondo denunciava – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1227, ultimo comma, cod. civ.
Si censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso il diritto di esso al Pt_1 risarcimento del danno, in quanto, pur essendo il medesimo a conoscenza – sin dal 27 aprile 2010
pagina 10 di 26 – dell'intenzione della precedente conduttrice di non voler rilasciare, alla data contrattualmente stabilita, l'essiccatoio oggetto di locazione, aveva ugualmente proceduto all'acquisto delle piantine di tabacco, al loro trapianto ed alla loro coltivazione, con la conseguenza che la perdita lamentata era da considerarsi ii frutto di una sua scelta inopinata.
In particolare, la Corte fiorentina non avrebbe considerato che ben prima della comunicazione dell'aprile 2010, con cui aveva manifestato l'intenzione di non rilasciare la “res locata”, il CP_7
e il avevano affittato i terreni da coltivare e le relative piantine, scelta, peraltro, Pt_1 CP_3 imposta dalla necessità di evitare la perdita del raccolto del 2010. Di conseguenza, la sentenza impugnata avrebbe disatteso il principio secondo cui l'onere del creditore di evitare il danno non si configura allorché richieda il ricorso a mezzi onerosi o implichi un rilevante sacrificio economico, oppure comportamenti in concreto inesigibili.
3) Con il terzo, denunciava – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1375, 1454, 1256 e 1227, ultimo comma, cod. civ.
In particolare, il ricorrente censurava la statuizione con cui la Corte territoriale aveva ritenuto che la mancata accettazione – da parte del e del – dell'essiccatoio sito in località Santa Pt_1 CP_3
Croce di AR (offerto dalla locatrice, nel mese di settembre 2010, in sostituzione temporanea della “res locata”) fosse avvenuta con una condotta improntata a mala fede ex art. 1375 cod. civ.; di qui, l'esclusione, in applicazione dell'art. 1227, ultimo comma, cod. civ., del risarcimento dei danni.
Inoltre, si criticava la sentenza impugnata per aver ritenuto irrilevanti le motivazioni addotte dalla parte conduttrice a sostegno del rifiuto ad avvalersi di tale immobile, messole temporaneamente a disposizione dalla società locatrice. Difatti, l'esistenza del certificato di agibilità del locale non avrebbe, comunque, potuto permettere – diversamente da quanto affermato dalla Corte fiorentina
– lo svolgimento dell'attività di essicazione del tabacco, data l'assenza del certificato antincendio
(che pure lo stesso giudice di appello aveva dichiarato scaduto dal 30 luglio 1985). Per un verso, infatti, la parte conduttrice, inviando i propri operai a lavorare in un impianto privo di tale certificazione, si sarebbe esposta al rischio di subire la contestazione di illeciti penali;
per altro verso, neppure si sarebbe potuto pretendere dalla stessa di adoperarsi per il rilascio di tale certificazione.
4) con il quarto, denunciava – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., nella parte in cui la
Corte territoriale, ignorando totalmente le ragioni poste a fondamento dei motivi da 13 a 18 dell'atto di appello, non aveva valutato le risultanze probatorie del giudizio di primo grado riguardanti la sussistenza e la quantificazione dei danni subiti dalla parte conduttrice. In
pagina 11 di 26 particolare, si contestava al giudice di appello di aver ignorato le censure svolte avverso la decisione assunta dal primo giudice in relazione alle prove espletate ed alla stessa consulenza tecnica d'ufficio, in merito all'esistenza ed all'entità dei pregiudizi subiti dalla parte conduttrice a causa dell'inadempimento della società ; pregiudizi ampiamente comprovati dai CP_2 documenti già prodotti in giudizio, tra i quali, in particolare, le perizie di parte allegate al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
La Corte, inoltre, non aveva considerato l'evidente e grossolano errore matematico in cui era incorso il CTU e che aveva portato il primo giudice a ritenere che il tabacco essiccato e venduto fosse notevolmente superiore (kg. 290,40) a quello dichiarato da esso (kg. 40), così Pt_1 pervenendo all'errata conclusione che il medesimo non avesse subito alcun danno. Si censurava, pertanto, la sentenza anche per avere il giudice di appello omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rinnovo della CTU.
5) Con il quinto motivo, si denunciava – ai sensi, rispettivamente, dei nn. 4) e 3), del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ. – la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., censurandola nella parte in cui la Corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi in ordine ai danni corrispondenti alle spese sostenute in relazione al primo contratto di locazione, ovvero, in subordine, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1458,
1218 e 1223 cod. civ., qualora si fosse ritenuto che il giudice di appello aveva, invece, rigettato implicitamente tale domanda.
6) Con il sesto motivo, si denunciava – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, commi 1, 5 e 6, del D.M. n. 55 del 2014 e dell'art. 2233 cod. civ., censurando la decisione della Corte territoriale per aver ingiustamente confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva liquidato le spese di lite, a favore della convenuta e della terza chiamata in causa sulla base del valore complessivo delle domande risarcitorie proposte, pari ad € 6.524.434,54 piuttosto che del valore indeterminato del giudizio, derivante dal fatto che il giudice di primo grado aveva ritenuto i danni lamentati insussistenti e, comunque, non provati.
7) Con il settimo motivo, si denunciava – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, comma 1, e 106 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale ingiustamente confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui esso era stato Pt_1 condannato al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata in causa CP_7 pur essendo la domanda di manleva, formulata dalla convenuta, giustificata soltanto in relazione ad una minima parte delle pretese risarcitorie fatte valere dagli allora attori.
pagina 12 di 26 8) Con l'ottavo motivo, denunciava – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, commi 1, 5 e 6, del D.M. n. 55 del 2014 e dell'art. 2233 cod. civ., censurando la decisione impugnata per le medesime ragioni già esposte nel sesto motivo, ovvero nella parte in cui la Corte di Appello di Firenze aveva ingiustamente condannato gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado sulla base del valore del “petitum”, e non sulla base del valore effettivo della controversia.
9) Con il nono motivo, denunciava – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, comma 1, e 106 cod. proc. civ. per le medesime ragioni già esposte nel settimo motivo, e cioè per avere la Corte fiorentina condannato al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore della terza chiamata in causa pur CP_7 essendo la domanda di manleva, formulata dalla convenuta, giustificata soltanto in relazione ad una minima parte delle pretese risarcitorie fatte valere dagli allora appellanti.
3.2. – Resisteva con controricorso . CP_2
3.3. rimaneva intimata. CP_11
3.4. – La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5782/2024 depositata il 4.3.2024, accoglieva il primo ed il quinto motivo di ricorso, mentre dichiarava inammissibili il secondo, il terzo ed il quarto, con assorbimento degli altri, osservando, per quel che in questa sede ancora interessa, che:
(-) l'esclusione dell'inadempimento colpevole di si basava su un ragionamento CP_2 palesemente erroneo.
Difatti, avendo i contraenti stipulato la locazione nella consapevolezza, comune a entrambi, che l'unità immobiliare destinata ad essiccatoio avrebbe dovuto essere rilasciata dal terzo entro il 30 giugno 2010, il fatto che non avesse, poi, ottemperato a tale impegno non poteva CP_7 essere considerato come un'impossibilità sopravvenuta non imputabile a . CP_2
E ciò per l'assorbente ragione che rientrando come evenienza possibile – nell'economia del contratto che legava ad – l'inadempimento all'obbligo di rilasciare CP_2 CP_7 gravante sulla seconda, non poteva pretendere di considerare tale comportamento CP_2 come un'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile, avendo essa semplicemente accettato di correre il rischio del mancato rilascio, sicché della concretizzazione di tale rischio doveva essere ritenuta responsabile.
Pertanto, il primo motivo di ricorso era fondato.
(-) Parimenti fondato era il quinto motivo di ricorso, avendo il giudice del merito omesso di pronunciarsi in ordine ai danni corrispondenti alle spese sostenute dalla parte conduttrice in relazione al primo contratto di locazione.
pagina 13 di 26 Da ciò conseguiva la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di
Firenze, in diversa sezione e composizione, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del giudizio di legittimità, alla stregua del seguente principio di diritto: “allorché le parti di un contratto di locazione immobiliare concludano lo stesso nella consapevolezza che la
«res locata» si trova nella detenzione di un terzo, a propria volta tenuto contrattualmente a rilasciarlo entro l'inizio della decorrenza della nuova relazione contrattuale, il successivo inadempimento, da parte di costui, dell'obbligazione di rilascio non può essere dedotta dalla parte conduttrice quale sopravvenuta impossibilità della prestazione ex art. 1256 cod. civ.”.
4 – Il giudizio di rinvio.
4.1. – (quest'ultima quale incorporante ), con Parte_6 CP_2 distinti ricorsi, riassumevano il giudizio, rassegnando le sopra trascritte conclusioni.
4.2. – Si costituiva in giudizio quale socia della disciolta Parte_2 CP_7 formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
4.3. – Non si costituiva in giudizio e, sulla regolarità della notifica, ne veniva Controparte_3 dichiarata la contumacia.
4.4. – Disposta la riunione dei due giudizi, all'udienza del 18.6.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa con dispositivo letto in udienza.
Si dava altresì atto, nel verbale di udienza, che le parti rinunciavano a presenziare alla lettura del dispositivo allontanandosi dall'aula.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 – In via preliminare.
5.1. – Va rilevata la tempestività della riassunzione, in quanto avvenuta con ricorso depositato il
31.5.2024 (per ) e 3.6.2024 (per ) e, quindi, entro il termine di tre mesi Parte_1 CP_1 decorrente dalla pubblicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione (4.3.2024).
5.2. – Occorre, poi, rilevare che questo giudizio di rinvio si configura certamente come
“prosecutorio” dato che la sentenza cassata era entrata nel merito, diversamente dal c.d. rinvio
“restitutorio” o “improprio” che si verifica, invece, quando la sentenza impugnata si limiti ad una pronuncia meramente processuale (sulla distinzione tra i due tipi di rinvio cfr. Cass. civ. ord. n.
25877 del 16/11/2020 e sent. n. 23314 del 27/09/2018).
Trattandosi, quindi, di rinvio “prosecutorio”, ne consegue che “il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione di appello per motivi di merito costituisce una nuova ed autonoma fase del processo di natura rescissoria, destinata a concludersi con una sentenza che, senza sostituirsi
pagina 14 di 26 ad alcuna precedente pronuncia, statuisce per la prima volta sulle domande delle parti” (così, fra le molte, Cass. sez. 6 civ. ord. 20.4.2017 n. 10009; Cass. sez. 2 civ. ord. 31.5.2021 n. 15143).
La Corte d'Appello, dunque, in questa sede di rinvio deve pronunciare sulle domande delle parti, senza alcuna inammissibile riforma, modifica o conferma della sentenza di primo e di secondo grado.
5.3. – Giova, altresì, considerare che “i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni
e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza del 15.6.2023, n. 17240).
Nella specie, essendo la sentenza del giudice d'appello stata cassata esclusivamente per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), si verte nella prima ipotesi, con la conseguenza che la Corte è tenuta ad attenersi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.
5.4. – Sotto altro versante, va disattesa l'istanza di , formulata all'udienza di discussione, CP_1 volta ad ottenere la concessione di un termine per provvedere alla notifica del ricorso in riassunzione, che ha originato il giudizio di rinvio rubricato al n. 1159/2024 RG, nei confronti del
(che, a sua volta, ha eccepito tale difetto di notifica). Parte_2
In proposito, giova considerare che il giudizio di rinvio, rubricato al n. 1143/2024 RG, risulta ritualmente riassunto da anche nei confronti di quale socio della Parte_1 Parte_2 disciolta con la conseguenza che, stante l'identità delle domande formulate da CP_7 CP_1 nei due giudizi, il contraddittorio deve ritenersi ritualmente instaurato, come dimostra anche il fatto che si è costituita, sviluppando le sue difese pure nei confronti di . Parte_2 CP_1
pagina 15 di 26 D'altra parte, ciò che rileva è che una delle parti in causa (nella specie, ) abbia dato Parte_1 correttamente impulso al giudizio di rinvio provvedendo a citare tutti i litisconsorti, sicché la successiva riassunzione da parte di (che ha dato origine al procedimento n. 1159/2024 RG) CP_1 si presentava superflua, anche in ragione dell'identità delle conclusioni rassegnate nei due giudizi.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “l'onere della riassunzione del giudizio di rinvio non implica che vi debbano provvedere, separatamente e distintamente, tutte le parti interessate alla prosecuzione, tenuto conto del carattere non impugnatorio, ma di mero impulso, dell'atto di riassunzione e del litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di rinvio fra le stesse parti di quello di cassazione, con la conseguenza che, una volta avvenuta la detta riassunzione ad opera di una delle parti, le altre possono ritualmente assumere le conclusioni di merito di cui all'art. 394, comma 3, c.p.c. anche mediante comparsa e pur dopo la scadenza per esse del termine annuale previsto per la medesima riassunzione” (cfr. Cass. civ. n. 5741/2019).
5.5. – Deve, infine, essere esaminata l'eccezione, sollevata da di Parte_2 inammissibilità della domanda di manleva formulata nei suoi confronti da , per non avere la CP_1 stessa percepito alcuna utilità dal bilancio finale di liquidazione della cancellata dal CP_7 registro delle imprese in data 13.07.2022.
5.5.1. – In proposito, si presenta significativa proprio la pronuncia delle S.U. n. 3625/2025, citata dalla difesa della medesima la quale, prendendo l'abbrivio da SS.UU. del Parte_2
12.3.2013 nn. 6070, 6071 e 6072, affronta ex professo la questione ed in cui si legge: “- la cancellazione della società ha effetto costitutivo immediato ma non comporta l'estinzione, in danno dei creditori ed in violazione dell'art. 24 Cost., delle obbligazioni sociali;
- gli ex soci rispondono (di un debito che non è nuovo, derivando esso non dalla liquidazione ma dal pregresso svolgimento dell'attività societaria in adempimento del contratto sociale, così mantenendo invariata la sua causa e la sua natura giuridica d'origine) quali successori, seppure intra vires ex
2495 co. 2 cod.civ. (ovvero illimitatamente, a seconda del regime di responsabilità attivo in pendenza del rapporto sociale); - i diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci in contitolarità ovvero comunione indivisa, con eccezione delle mere pretese o dei crediti non certi nè liquidi, per i quali la cancellazione fonda una presunzione di abbandono […]
Pertanto, quella di cui all'articolo 2495 secondo comma (percezione di somme di liquidazione nelle società di capitali) è condizione dell'azione inerente non alla legittimazione passiva (ad causam) bensì all'interesse ad agire, con la precisazione però che la mancata percezione di somme di per sé non esclude l'interesse ad agire del creditore sociale in vista, ad esempio, dell'escussione di garanzie o della sopravvenienza di beni destinati a confluire in un regime di contitolarità o comunione indivisa. E vertendosi appunto di condizione dell'azione, in caso di contestazione è il
pagina 16 di 26 creditore sociale che agisce a dover provare tanto la veste di ex socio del convenuto quanto il presupposto di cui all'articolo 2495 secondo comma” (pag. 18-19).
5.5.2. – Alla luce di tale principio, spettava, quindi, a , che agiva in manleva nei confronti di CP_1
fornire la prova del presupposto di cui all'art. 2495, secondo comma, c.c. (poi Parte_2 diventato terzo comma a seguito della modifica apportata dal D.L. n.76/2020 conv. in legge n.
120/20) onde “Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”.
Ebbene, non ha offerto alcun elemento atto a superare le risultanze del bilancio finale di CP_1 liquidazione di del 29.3.2022, il quale registra una perdita di € 132,00, con CP_7 conseguente assenza di somme da distribuire ai soci.
D'altra parte, non ha neppure dedotto la possibile sopravvenienza di beni o di utilità CP_1 destinati agli ex soci, di talché è evidente il suo difetto di interesse ad agire nei confronti di
Parte_2
Tanto più se si considera che, dalla cancellazione di dal Registro delle Imprese CP_7
(avvenuta il 13.7.2022) sono decorsi quasi tre anni, senza che consti anche solo l'eventualità di sopravvenienze di attivo.
Pertanto, la domanda di manleva proposta da nei confronti di deve CP_1 Parte_2 essere dichiarata improcedibile per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare le domande proposte dalle parti.
6 – L'esame delle domande delle parti.
6.1. – In primo luogo, è necessario rilevare che, sulla base del principio di diritto affermato dalla
Suprema Corte, nella pronuncia che ha chiuso la fase rescindente (così massimata “in tema di locazione ad uso diverso da quello abitativo, l'inottemperanza del precedente locatario all'obbligazione di rilascio alla scadenza del contratto non può essere dedotta quale sopravvenuta impossibilità della prestazione ex art. 1256 c.c. per escludere l'inadempimento del locatore all'obbligazione di consegnare l'immobile al conduttore nel termine pattuito”, cfr. ordinanza n.
5782 del 04/03/2024 (Rv. 670455 - 01)), non vi è dubbio che la risoluzione del contratto di locazione concluso tra i da un lato, e , dall'altro, sia da ricondurre a CP_10 CP_2 responsabilità di quest'ultima.
Invero, la circostanza che l'immobile non sia stato rilasciato da prima della scadenza CP_7 del rapporto (30.6.2010), con conseguente impossibilità di consegnare il bene ai nuovi conduttori pagina 17 di 26 entro la data di inizio della nuova locazione (1.7.2010), non può essere invocato dalla CP_10 locatrice quale causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1256 CP_2
c.c. per andare esente da responsabilità.
E questo perché, come ben chiarito nella motivazione della citata pronuncia della Suprema Corte
(pag. 11): “avendo i contraenti stipulato la locazione nella consapevolezza, comune a entrambi, che l'unità immobiliare destinata ad essiccatoio avrebbe dovuto essere rilasciata dal terzo entro il
30 giugno 2010, il fatto che non abbia poi ottemperato a tale impegno non può essere CP_7 considerato come un'impossibilità sopravvenuta non imputabile all'odierna controricorrente. E ciò per l'assorbente ragione che, rientrando come evenienza possibile – nell'economia del contratto che legava ad – l'inadempimento all'obbligo di rilasciare gravante sulla CP_2 CP_7 seconda, l'odierna controricorrente non può pretendere di considerare tale comportamento come un'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile, avendo essa semplicemente accettato di correre il rischio del mancato rilascio, sicché della concretizzazione di tale rischio deve essere ritenuta responsabile”.
Incontestabile, quindi, deve ritenersi l'inadempimento di alle sue obbligazioni Parte_4 contrattuali.
6.1.1. – Al riguardo, è vero che si è formato il giudicato interno (a seguito della declaratoria di inammissibilità del secondo, del terzo e del quarto motivo del ricorso per cassazione), sulla violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c. da parte dei CP_10
Tuttavia, tale circostanza riverbera i suoi effetti unicamente in ordine alla perimetrazione dell'area del danno risarcibile (di cui in seguito si dirà), come dimostra anche il fatto che il comportamento di mala fede dei conduttori è stato, dal giudice del merito, posto in diretta correlazione con l'art. 1227, comma 2, c.c. (con conseguente negazione del diritto al risarcimento di quei danni che essi avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza).
6.1.2. – In proposito, non può la difesa di (incorporante ) cercare di riproporre CP_1 CP_2 la questione della nullità del contratto di locazione perché tardivamente registrato (in data
11.11.2010).
Difatti, tale questione, oltre a non essere stata proposta nel giudizio dinanzi alla Corte di
Cassazione, è da ritenersi, comunque, implicitamente rigettata dall'accoglimento del primo motivo del ricorso proposto dal che, nel censurare l'applicazione dell'art. 1256 c.c. da parte dei Pt_1 giudici del merito, presupponeva, evidentemente, la validità del contratto di locazione inter partes stipulato.
In ogni caso, tale eccezione risultava anche infondata, in quanto “in tema di locazione immobiliare
(nella specie per uso non abitativo), la mancata registrazione del contratto determina, ai sensi
pagina 18 di 26 dell'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, una nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c., la quale, in ragione della sua atipicità, desumibile dal complessivo impianto normativo in materia ed in particolare dalla espressa previsione di forme di sanatoria nella legislazione succedutasi nel tempo e dall'istituto del ravvedimento operoso, risulta sanata con effetti “ex tunc” dalla tardiva registrazione del contratto stesso, implicitamente ammessa dalla normativa tributaria, coerentemente con l'esigenza di contrastare l'evasione fiscale e, nel contempo, di mantenere stabili gli effetti negoziali voluti dalle parti, nonché con il superamento del tradizionale principio di non interferenza della normativa tributaria con gli effetti civilistici del contratto, progressivamente affermatosi a partire dal 1998” (cfr. Cassazione civile, sentenza del
28.4.2017, n. 10498).
Non importa, poi, che la registrazione sia stata eseguita (in data 11.11.2010) dopo la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. inviata dai in data 29.7.2010, in quanto la caducazione, CP_10 sul piano civilistico, del contratto di locazione in forza della intimata risoluzione di diritto non condizionava l'assolvimento degli obblighi di legge imposti dalla normativa tributaria.
6.1.3. – Né rileva che, come accertato dal giudice del merito, i fossero a conoscenza CP_10 del proposito di di non rilasciare l'immobile condotto in locazione, dal momento che ciò CP_7 non toglie che essi potessero nutrire la legittima aspettativa che, entro la data di inizio del loro rapporto contrattuale con (1.7.2010), quest'ultima sarebbe riuscita a conseguire, CP_2 comunque, la disponibilità del bene.
6.1.4. – Pertanto, il contratto di locazione si è risolto di diritto per inadempimento della locatrice
, non avendo essa fornito riscontro alla diffida ad adempiere inviata, con lettera CP_2 raccomandata a.r. del 29-30.7.2010, dai conduttori con cui costoro richiedevano la CP_10 consegna dei beni locati entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
È evidente, infatti, che in tal modo la locatrice si sia resa inadempiente alla sua obbligazione principale, consistente nella consegna del bene ai conduttori (ex art. 1575 c.c.)
6.2. – Va, a questo punto, esaminata la domanda di risarcimento danni proposta da . Parte_1
6.2.1. – Orbene, l'attore in riassunzione richiede la liquidazione delle seguenti somme:
a. € 137,50 pari al 50% della spesa per la registrazione del contratto di locazione;
b. € 16,08 pari al 50% della spesa per l'apposizione di due marche da bollo sul medesimo contratto di locazione;
c. € 253,64 pari al 50% del premio versato per la polizza “Incendio” n. 338000927 stipulata in data 1.7.2010 (doc. n. 37 del fascicolo di primo grado);
pagina 19 di 26 d. € 216,30 corrisposti per la polizza assicurativa per la responsabilità civile (doc. n.
41 del fascicolo di primo grado);
e. € 3.890,41 per la fattura n. 2/2011 emessa da (doc. n. 43 del Controparte_12 fascicolo di primo grado);
f. € 6.780,83 per la fattura n. 06/2011 emessa da (doc. 44 del Controparte_13 fascicolo di primo grado)
g. € 827,36 per la fattura n. 46 del 16.11.2011 emessa dal dott. (doc. n. 31 Per_2 del fascicolo di primo grado).
h. € 442,00 per la fattura n. 47/2011 emessa dal visurista (doc. n. 42 del Per_3 fascicolo di primo grado).
Al riguardo, si osserva:
quanto alle voci sub a) e b), i relativi importi risultano pagati da (cfr. doc. Controparte_3
18,19) che non consta averne chiesto il rimborso al Dini per la quota di sua spettanza, di talché quest'ultimo non risulta aver sostenuto alcuna spesa;
la voce sub c) deve riconoscersi all'attore, essendo documentato sia il pagamento del premio sia la riferibilità della polizza “incendio” al contratto di locazione per cui è causa;
pure la voce sub d) va riconosciuta al dal momento che la polizza per la responsabilità Pt_1 civile è stata stipulata in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 del contratto di locazione;
risulta, inoltre, documentato anche il pagamento del premio, come da attestazione rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione;
non possono riconoscersi le voci sub e), f) e g), giacché la perizia Parte_7 attiene alla quantificazione del presunto danno subito (per perdita del raccolto e mancato guadagno) a seguito della risoluzione del contratto di locazione, danno che è stato ritenuto insussistente dai giudici del merito in considerazione del comportamento di mala fede dei conduttori, come tale rilevante anche ai fini dell'art. 1227, comma 2, c.c., con statuizione ormai coperta da giudicato. D'altra parte, il con il quinto motivo del ricorso per Pt_1 cassazione (che è stato accolto) si era lamentato del mancato riconoscimento delle “spese
[…] poste in essere in ragione della stipula di tale contratto di locazione e […] strettamente correlate ad esso” (pag. 35), sicché la sua pretesa è chiaramente limitata agli esborsi sostenuti in vista della stipula della locazione, con esclusione, quindi, del danno derivante dalla risoluzione del rapporto. La perizia del dott. invece, non risulta neppure Per_2 versata in atti, cosicché la produzione della sola fattura (recante la causale
“competenze+spese per stesura e redazione di relazione di perizia extragiudiziale del
pagina 20 di 26 15.11.2011”) è del tutto inidonea a comprovare la sua riferibilità alla stipula della locazione.
non può, infine, essere riconosciuto neanche il rimborso della fattura del visurista Per_3 non essendo possibile apprezzare alcun rapporto con la locazione per cui è causa.
Del resto, non si comprende per quale motivo il avesse necessità di effettuare ricerche Pt_1 sulle proprietà immobiliari di in vista della stipula di tale contratto. CP_2
Inoltre, mette conto di evidenziare che le fatture dei suddetti professionisti [sub e),f),g),h)] non risultano neppure quietanzate, il che costituisce ulteriore ragione per negarne il rimborso, non essendo altrimenti provato il loro pagamento (cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 24481 del
04/11/2020).
In definitiva, l'importo complessivo da riconoscere al a titolo di risarcimento danno, risulta Pt_1 pari ad € [253,64+216,30=] 469,94.
Su tale somma dovranno essere riconosciuti sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali, con decorrenza dai singoli pagamenti, trattandosi di debito di valore.
7 – Per quanto concerne le spese processuali, giova considerare che “il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza del 6.4.2023, n. 9448).
7.1. – Ciò posto, mette conto di evidenziare che le conclusioni rassegnate dai dinanzi CP_10 al giudice del merito, fossero del seguente tenore: “accertato che, con un primo contratto di locazione commerciale del 03/02/2010, la società Controparte_2
(locatrice), concedeva in locazione a e dall'altra parte (locatori), un Parte_1 Controparte_3 complesso immobiliare, costituito da un terreno con tettoie e 6 essiccatoi per tabacco Kentucky, posto in AR, Frazione San Leo s.n.c. e corredato da 14 forni per l'essiccazione del tabacco
NI BR e da varia attrezzatura, per la pattuita durata di anni tre, decorrenti dal
01/07/2010 al 30/06/2013, salvo proroga, per un canone annuo di € 27.500,00, oltre I.V.A., da pagarsi, in rate semestrali anticipate, di € 13.750,00 oltre I.V.A., il primo luglio e il primo gennaio di ogni anno;
accertato e dichiarato che la clausola contrattuale n. 1 che limita la durata della locazione commerciale ad anni tre è nulla ai sensi degli articoli 27 e 79 della legge 27/07/1974 n.
392 e che, ex art. 1419 comma 2 c.c., la durata legale del contratto è di anni sei;
accertato che al momento della sottoscrizione del contratto è stata versata la cauzione per € 5.000,00 prevista dall'art. 3 del contratto, con assegno bancario Banca di AR e Stia, per € 2.500,00, n.
0101323418-01, emesso da e con assegno bancario MPS per € 2.500,00, n. Parte_1
pagina 21 di 26 0792829999-00, emesso da , entrambi all'ordine della società locatrice ed è stata Controparte_3 altresì stipulata dai conduttori la polizza assicurativa di cui all'art. 14 del contratto ed è stato altresì pagato il canone semestrale anticipato comprensivo di I.V.A., con bonifico bancario del
29/06/2010, per € 8.250,00, Banca di AR e Stia, eseguito da e con bonifico Parte_1 bancario MPS del 29/06/2010, per € 8.250,00, eseguito da , entrambi a favore Controparte_3 della società locatrice;
accertato altresì che nonostante quanto sopra e nonostante l'invito scritto alla immissione in possesso e alla consegna delle chiavi del bene locato, la società locataria il giorno 01/07/2010 non ha consegnato il bene locato ai conduttori e, con lettera del 02/07/2010, comunicava la sua impossibilità a consegnare i beni locati perché ancora occupati dal precedente locatore;
accertare e dichiarare che il primo contratto di locazione si è risolto per grave inadempimento imputabile alla società locatrice, essendo inutilmente decorso il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata del 28/07/2010, spedita da CP_3
e alla locatrice il 29/07/2010 e ricevuta il 30/07/2010 e nella quale, stante
[...] Parte_1
l'urgenza di entrare in possesso dei beni locati, onde evitare il sorgere e l'aggravarsi dei danni, i conduttori, ai sensi dell'art. 1454 c.c., intimavano alla società locatrice di adempiere al contratto di locazione cui sopra e di immetterli nel possesso dei beni locati, come previsto in contratto, liberi da persone che li occupano, consegnandone le relative chiavi, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della diffida e dichiaravano che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si sarebbe inteso senz'altro risolto, per grave inadempimento imputabile alla società locatrice;
accertato che fra le parti è stato ulteriormente stipulato, con lo scambio di corrispondenza intercorso fra il (con lettera di proposta raccomandata a.r. Controparte_2 dell'Avv. Roberto Bianchi, sottoscritta anche dal legale rappresentante della società, datata
02/02/2012 e con lettera dell'Avv. Fabio Diozzi di accettazione della proposta sottoscritta da
[...]
e , raccomandata 1 a.r. datata 28/02/2012, ricevuta il 29/02/2012 e Pt_1 Controparte_3 inviata anche via fax il 29/02/2012), un secondo contratto di locazione commerciale, stipulato il
29/02/2012, avente ad oggetto un complesso immobiliare costituito da un terreno con tettoie e 6 essiccatoi per tabacco Kentucky, posto in AR, Frazione San Leo s.n.c. e corredato da 14 forni per l'essiccazione del tabacco NI BR e da varia attrezzatura, con contenuto corrispondente
a quello convenuto nel primo contratto stipulato, inter partes, in data 03/02/2010, per la durata di anni 6, al canone annuo di € 28.545,00 e con cauzione di € 7.136,25, pari a tre mensilità; accertato che e , con lettera piego raccomandato 1 a.r. del Parte_1 Controparte_3
25/06/2012, ricevuta il 27/06/2012 (doc. n. 81), comunicavano alla Parte_8 di essere pronti ad adempiere ai propri impegni scaturenti da tale secondo
[...] contratto, in relazione alla cauzione e alla polizza assicurativa, che sarebbero stati consegnati al
pagina 22 di 26 momento della immissione in possesso e accertato che, stante l'urgenza di entrare in possesso dei beni locati, onde evitare il sorgere e l'aggravarsi dei danni, ai sensi dell'art. 1454 c.c., intimavano alla società locatrice di adempiere al contratto di locazione formato con lo scambio di corrispondenza di cui sopra e di immetterli nel possesso dei beni locati, liberi da persone che li occupano, idonei all'uso e nel rispetto delle vigenti normative consegnandone le relative chiavi, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della diffida e dichiaravano che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si sarebbe inteso senz'altro risolto, per grave inadempimento imputabile alla società locatrice;
accertare e dichiarare che il secondo contratto di locazione si è risolto per grave inadempimento imputabile alla società locatrice, essendo inutilmente decorso il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera piego raccomandato 1 a.r. di diffida datata 25/06/2012, spedita da e alla Controparte_3 Parte_1 locatrice e ricevuta il 27/06/2012; accertato, anche in via di equità integrativa, ex art. 1226 c.c., la cui applicazione espressamente si chiede, che il danno per la perdita del raccolto non essiccato nel bene non consegnato per il primo anno contrattuale del primo contratto e per il mancato guadagno per gli ulteriori 5 anni contrattuali del primo contratto e per gli ulteriori 2 anni contrattuali del secondo contratto (quinto e sesto del secondo contratto) e per le spese e oneri finanziari e per ulteriori spese subite da è pari ad € 1.815.991,74 Controparte_3
(unmilioneottocentoquindicimilanovecentonovantuno/74), salvo quel più che sarà ritenuto di giustizia, condannare la società con sede in San NO Controparte_2
(Pg), via Toscana, P.I.: in persona del suo amministratore unico e legale P.IVA_5 rappresentante pro-tempore Sig. , residente in [...](Pg), Località Cà Di Controparte_14
Cea n. 1, a pagare a titolo di risarcimento danni a la somma di € 1.815.991,74 Controparte_3
(unmilioneottocentoquindicimilanovecentonovantuno/74), oltre interessi e rivalutazione monetaria
e spese legali, salvo quel più che sarà ritenuto di giustizia;
accertato, anche in via di equità integrativa, ex art. 1226 c.c., la cui applicazione espressamente si chiede, che il danno per la perdita del raccolto non essiccato nel bene non consegnato per il primo anno contrattuale del primo contratto e per il mancato guadagno per gli ulteriori 5 anni contrattuali del primo contratto
e per gli ulteriori 2 anni contrattuali del secondo contratto (quinto e sesto del secondo contratto) e per le spese e oneri finanziari e per ulteriori spese subite da è pari ad € 4.708.442,80 Parte_1
(quattromilionisettecentoottomilaquattrocentoquarantadue/80), salvo quel più che sarà ritenuto di giustizia;
condannare la società con sede in San NO Controparte_2
(Pg), via Toscana, P.I.: in persona del suo amministratore unico e legale P.IVA_5 rappresentante protempore Sig. , residente in [...](Pg), Località Cà Di Controparte_14
Cea n. 1, a pagare a titolo di risarcimento danni a la somma di € 4.708.442,80 Parte_1
pagina 23 di 26 (quattromilionisettecentoottomilaquattrocentoquarantadue/80), oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese legali, salvo quel più che sarà ritenuto di giustizia. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex legge. Con vittoria di spese, spese generali di studio e competenze del giudizio e dei costi della mediazione […]”.
In estrema sintesi, e avevano chiesto: 1) di dichiarare che il contratto Parte_1 Controparte_3 di locazione del 3.2.2010 (a loro dire costituente il “primo” contratto di locazione commerciale) si era risolto di diritto (ex art. 1454 c.c.) per inadempimento di;
2) di accertare la CP_2 stipula di un secondo contratto di locazione commerciale e di dichiarare che anche questo si era risolto per inadempimento di;
3) la condanna di al risarcimento dei CP_2 CP_2 danni quantificati, per il solo , in € 4.708.442,80, per la perdita del raccolto, per il Parte_1 mancato guadagno e per le spese a vario titolo sostenute dallo stesso (inclusa quella di €
12.612,78 richiesta per la stipula del “primo” contratto di locazione, cfr. pag. 39-41 del ricorso ex art. 447-bis c.p.c.).
Si era, quindi, in presenza di una domanda articolata in più capi (e su questo conviene anche la difesa di , cfr. ricorso ex art. 392 c.p.c., pag. 19-20) di cui il primo accolto, il secondo CP_1 respinto ed il terzo accolto solo in minima parte.
7.2. – Orbene, come affermato dalla Sezioni Unite: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cassazione civile, S.U., sentenza n. 32061 del
31/10/2022; in senso conforme cfr. pure Cass. civ., n. 13212/2023 onde “in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa”).
Ritiene il Collegio che, nella specie, ricorrano i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali, incluse quelle di c.t.u., dal momento che la domanda proposta dal è stata Pt_1 accolta solo in parte e perché la quasi totalità dell'istruttoria (prova per testi e c.t.u.), che ha pagina 24 di 26 molto impegnato le difese dei contraddittori, si è incentrata proprio sull'accertamento del danno lamentato a seguito della risoluzione del contratto di locazione (per perdita del raccolto e per mancato guadagno), accertamento sul quale il insieme al è risultato integralmente Pt_1 CP_3 soccombente, così come anche sulla domanda inerente la stipula del secondo contratto di locazione.
7.3. – Sussistono, altresì, i presupposti per la compensazione integrale delle spese del presente giudizio nei confronti di , tenuto conto Parte_2 della novità della questione sollevata che è stata solo recentemente affrontata dalle Sezioni Unite
n. 3625/2025.
7.4. – Nei confronti, infine, di Controparte_15
, stante la sua cancellazione dal registro delle imprese, va disposta la
[...] revoca della statuizione di condanna del al pagamento delle spese processuali, mentre, per la Pt_1 medesima ragione, non vi è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto processuale con
[...]
quale incorporante CP_1 Controparte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 5782/2024 depositata il 4.3.2024 che ha cassato la sentenza n. 403/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Firenze e depositata il 19.3.2019, riassunto da e da Parte_1 [...]
quale incorporante così Controparte_1 Controparte_2 provvede:
1) in parziale accoglimento delle domande proposte da : Parte_1
- accerta e dichiara la risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. del contratto di locazione stipulato in data 3.2.2010 per inadempimento di Controparte_2
- condanna quale incorporante Controparte_1 Controparte_2
al pagamento, a favore di , della somma di € 469,94, a titolo di risarcimento
[...] Parte_1 danni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali nei termini di cui in motivazione;
2) dichiara improcedibile la domanda di manleva proposta nei confronti Controparte_1 di;
Parte_2
3) compensa integralmente le spese processuali tra quale incorporante Controparte_1
e ; Controparte_2 Parte_1
4) compensa integralmente le spese del presente giudizio tra e Controparte_1 [...]
; Parte_2
pagina 25 di 26 5) revoca la condanna di al pagamento delle spese processuali a favore di Parte_1
Controparte_15
Firenze, 18.6.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Marco Cecchi
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Marco Cecchi Presidente dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore dott. Paolo Masetti Consigliere
all'udienza di discussione del 18.6.2025 ha pronunciato, ex art. 437 cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 1143/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARTAGLIA MICOL (C.F. Parte_1 C.F._1
e dell'Avv. MATTEI LI ( ) C.F._2 C.F._3
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. , quale incorporante Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHI ROBERTO (C.F.
[...] P.IVA_2
); C.F._4
(C.F. , con il patrocinio Parte_2 P.IVA_3 dell'avv. MALATESTA PAOLA (C.F. ); C.F._5
(C.F. - contumace Controparte_3 C.F._6
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
*
Alla quale è riunita la causa n. 1159/2024 promossa da
(C.F. , quale incorporante Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHI ROBERTO (C.F.
[...] P.IVA_2
) C.F._4
pagina 1 di 26 ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARTAGLIA MICOL (C.F. Parte_1 C.F._1
e dell'Avv. MATTEI LI ( ) C.F._2 C.F._3
(C.F. , Controparte_3 C.F._6
(C.F. , Controparte_4 P.IVA_4
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
a seguito dell'ordinanza n. 5782/2024, depositata il 4.3.2024, con la quale la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 403/2019 pubblicata il 19.3.2019
CONCLUSIONI
In data 18.6.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in riforma Parte_1 della appellata sentenza di primo grado n. 1018 del 2018, emessa in data 25.10.2018 dal Tribunale di Arezzo e depositata in data 29.10.2018: 1)-dichiarare che il contratto di locazione commerciale del 3.2.2010, con il quale la società Controparte_2 (locatrice) concedeva in locazione a e un complesso immobiliare, Parte_1 Controparte_3 costituito da un terreno con tettoie e n. 6 essiccatoi per tabacco Kentucky, posto in AR (AR), frazione San Leo s.n.c., e corredato da n. 14 forni per l'essiccazione del tabacco NI BR e da varia attrezzatura, per la durata di tre anni, decorrenti dal 1.7.2010 al 30.6.2013, salvo proroga, per un canone annuo di € 27.500,00, oltre I.V.A. si è risolto per grave inadempimento imputabile alla società locatrice ad ogni effetto e Controparte_2 conseguenza di legge, non avendo la stessa consegnato ai sig.ri e il Parte_1 Controparte_3 suindicato complesso immobiliare entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata del 28.07.2010, spedita da e alla locatrice il Controparte_3 Parte_1 29.7.2010 e ricevuta il 30.7.2010, nella quale era stato intimato alla società locatrice di adempiere al contratto di locazione di cui sopra e di immetterli nel possesso dei beni locati, come previsto in contratto, liberi dalle persone che li occupavano, consegnandone le relative chiavi entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della diffida e dichiaravano che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si sarebbe inteso senz'altro risolto, per grave inadempimento imputabile alla società locatrice, non sussistendo alcuna ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, così statuito dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n. 5782/2024 menzionata nel presente ricorso;
2)-condannare, per l'effetto, la società
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei Controparte_1 danni in favore del sig. nella misura di € 12.612,71, ovvero nella diversa misura che Parte_1 sarà ritenuta di giustizia, anche, se del caso, in via equitativa, per le spese indicate nel diciottesimo motivo di appello, come precisate nel motivo II del presente ricorso in riassunzione,
pagina 2 di 26 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, da dì del dovuto sino al saldo;
3)-il tutto con vittoria delle spese, ivi comprese quelle forfettarie, e delle competenze legali del giudizio di primo grado e del giudizio di appello, come riassunto, oltre CAP ed IVA come per legge, con conseguente revoca di ogni condanna alle spese precedentemente poste a carico del sig. Pt_1 in favore della società resistente e della chiamata in causa;
4)-con vittoria, inoltre, anche
[...] delle spese, ivi comprese quelle forfettarie, e delle competenze legali del giudizio di legittimità presso la Corte di Cassazione, stante l'accoglimento del ricorso medesimo e la cassazione della sentenza impugnata, oltre CAP ed IVA come legge;
5)-in via rigorosamente subordinata, revocare, comunque, la condanna alle spese precedentemente posta a carico del sig. stabilita a Parte_1 favore della società resistente e della chiamata in causa, ed applicare, quanto meno, la compensazione delle spese ex art. 92, secondo comma, c.p.c. 6)-in ogni caso, con riferimento alla domanda risarcitoria, applicare il criterio del “decisum” e non del “disputatum”, e considerare, quindi, il valore del presente giudizio, ai fini della liquidazione delle spese di lite, nell'ambito dello scaglione da € 26.000,00 a 52.000,00, ovvero, in subordine, nello scaglione di valore indeterminabile”.
Per “Acché l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze alla luce di tutti i motivi Controparte_1 ampiamente esposti nella memoria di costituzione e risposta sia in primo che in secondo grado, nonché in quest'ultimo atto: - In via principale: confermare la sentenza di primo e di secondo grado, rigettando integralmente tutte le domande proposte da e da;
- Parte_1 Controparte_3 In via subordinata: rigettare le domande formulate dal in sede di rinvio;
In via ulteriormente Pt_1 subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accolta, anche parzialmente, la richiesta di riforma della sentenza di secondo grado e, per l'effetto, dovesse essere accolta, anche parzialmente, la domanda risarcitoria avanzata dai ricorrenti nel primo grado di giudizio, in accoglimento della domanda di garanzia e di manleva riproposta ex art. 346 c.p.c. anche con il presente ricorso in riassunzione, dichiarare la responsabilità esclusiva della
, in persona del Controparte_5 Liquidatore sig. – oggi Controparte_6 Parte_2
, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, con sede legale in RN (Pg) alla via
[...] della Libertà n. 35 (p. iva quale socio della società estinta e cancellata P.IVA_3
Controparte_7 (P.I. - per non aver riconsegnato alla P.IVA_4 Controparte_2 l'immobile oggetto del contratto di locazione del 1.7.2001 alla data convenuta del 30.6.2010 con la conseguenza di non aver consentito a quest'ultima di consegnare a e Parte_1 CP_3
l'immobile de quo alla data del 1.7.2010 (convenuta nel contratto di locazione stipulato in
[...] data 3.2.2010) e, per l'effetto, condannare Controparte_7
(P.I. ), con sede in Pistrino di RN (Pg), via
[...] P.IVA_4 della Libertà n. 35, in persona del suo liquidatore e rappresentante in carica pro-tempore
[...]
( ) nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._7
NO (Pg), Fraz. Selci Lama, Via Ungaretti n. 33, oggi
[...]
, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, con sede Parte_2 legale in RN (Pg) alla via della Libertà n. 35 (p. iva quale socio della società P.IVA_3 estinta e cancellata Controparte_7
(P.I. , con sede in Pistrino di RN (Pg), via della Libertà n. 35., a
[...] P.IVA_4 manlevare e tenere indenne la da qualsiasi pronuncia ad essa sfavorevole, Controparte_1 pagina 3 di 26 condannando a pagare direttamente agli originari ricorrenti tutte le somme che dovessero essere agli stessi eventualmente riconosciute con l'emananda sentenza;
- In ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello di legittimità e del presente giudizio di rinvio, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario come per Legge”
Per Gruppo Agricooper: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per quanto di interesse di , respingere l'appello formulato dal Controparte_8 Sig. in quanto inammissibile e comunque infondato;
in ogni caso e sempre per quanto Parte_1 di ragione, accertato e dichiarato che non ha Controparte_8 percepito alcuna somma e/o beni e/o utilità di sorta in esito all'approvazione del bilancio finale di liquidazione della , Controparte_9 cancellata dal registro delle imprese in data 13.07.2022, per gli effetti stabiliti dall'art. 2495, terzo comma, cod. civ., dichiarare inammissibile per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. e comunque respingere ogni domanda formulata nei confronti della medesima odierna comparente, siccome illegittima, infondata ed indimostrata. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi ex art. 392 c.p.c., ritualmente notificati unitamente ai pedissequi decreti di fissazione udienza, e (di seguito, per brevità, anche solo Parte_1 Controparte_1
“ ”), quest'ultima quale incorporante CP_1 Controparte_2 riassumevano il giudizio, anche nei confronti di Parte_2
(di seguito anche solo “ ),
[...] Parte_2 [...]
(di seguito anche solo “ ) e a Controparte_4 CP_7 Controparte_3 seguito dell'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione n. 5782/2024, depositata il 4.3.2024, che, pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 403/2019 di questa Corte d'Appello,
l'aveva cassata con rinvio in relazione al primo ed al quinto motivo del ricorso proposto dal Pt_1 aveva, inoltre, dichiarato inammissibili il secondo, il terzo ed il quarto motivo, con assorbimento degli altri.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., depositato il 17.7.2013, e AN Parte_1 CP_3 adivano, nei confronti del , il Tribunale di Arezzo, esponendo che: Controparte_2
- con contratto del 3.2.2010, aveva concesso loro in locazione un complesso CP_2 immobiliare, costituito da terreno con tettoie e 6 essiccatori per tabacco Kentuky sito in AR,
Frazione San Leo snc, corredato di 14 forni per l'essiccazione del tabacco NI BR e varia attrezzatura, per la durata di tre anni, dall'1.7.2010 al 30.6.2013, al canone annuale di €
27.500,00. oltre IVA;
pagina 4 di 26 -nonostante l'invito scritto alla immissione in possesso, la società locataria, il giorno 1.7.2010, non vi aveva provveduto, comunicando, con missiva del 2.7.2010, la propria impossibilità di consegnare i locali perché ancora occupati, illegittimamente, dal precedente conduttore
[...]
; Controparte_9
-l'impedimento, comunicato senza preavviso, aveva generato gravissimi danni alle imprese dei ricorrenti, che, confidando nella disponibilità della struttura, avevano nel frattempo piantato il tabacco;
-con missiva del 28.7.2010, i ricorrenti aveva intimato alla ex art. 1454 c.c. di dare CP_2 adempimento al contratto di locazione, entro 15 giorni, pena in difetto la sua risoluzione, rappresentando che il tabacco per 1/3 sarebbe stato pronto per essere raccolto il 10.8.2010, per gli altri 2/3 sarebbe venuto a maturazione, rispettivamente, il 25.8.2010 e il 10.9.2010;
-con telegramma del 6.9.2010, nonché con lettera raccomandata del 4.9.2010, pervenuta il
7.9.2010, la società locatrice aveva comunicato di poter mettere a disposizione un immobile diverso, sito altrove, di proprietà di terzi;
tale messa a disposizione doveva però giudicarsi tardiva ed ininfluente, essendo tra l'altro limitata temporalmente dalla proprietaria Parte_3 fino al 31.10.2010 e riguardando una struttura inidonea all'uso;
- dopo aver appreso dell'ottenimento da parte della di un provvedimento esecutivo CP_2 di rilascio nei confronti della con riferimento all'essiccatoio di San Leo, i ricorrenti con CP_7 lettera racc. del 9.2.2011, allo scopo di evitare ulteriori danni, avevano manifestato la disponibilità
a stipulare un nuovo contratto di locazione commerciale per il medesimo bene, ma la richiesta era stata respinta dalla , che pretendeva, per addivenire alla stipula, la rinuncia dei CP_2 ricorrenti al risarcimento dei danni;
-successivamente alla riconsegna dell'essiccatoio di San Leo da parte della avvenuta il CP_7
15.2.2011, la , con missiva del 2.2.2012, aveva manifestato la disponibilità di CP_2 concedere l'immobile in locazione, per la durata di sei anni, per la prima volta senza subordinare tale proposta alla rinuncia al risarcimento;
tale lettera era stata riscontrata positivamente dai ricorrenti in data 28.2.2012 ed in tal modo si era concluso, per corrispondenza, un nuovo contratto di locazione;
indi, con missiva del 25.6.2012, avevano intimato ex art. CP_10
1454 c.c. alla di dare adempimento al secondo contratto immettendoli nel possesso CP_2 del bene ma anche tale invito era stato disatteso;
- pertanto, la doveva considerarsi tenuta al risarcimento dei danni;
questi ultimi CP_2 erano consistiti in primo luogo nella perdita, quasi per intero, del raccolto della campagna 2010, che non era stato possibile stoccare ed essiccare nei locali oggetto del contratto di locazione, e in pagina 5 di 26 second'ordine nel mancato guadagno per i successivi cinque anni, attesa l'impossibilità di fruire della struttura di San Leo;
-nella specifico il danno in capo al Giubilei era stimabile in € 195.716,00 per il primo anno contrattuale (1.7.2010-30.6.2011), in € 467.040,00 per i due anni contrattuali successivi ed in €
689.445,00 per il 4°, 5° e 6° anno del primo contratto, al quale avrebbe dovuto riconoscersi durata minima inderogabile di sei anni previa declaratoria di nullità della difforme pattuizione sul punto, oltre agli oneri finanziari sopportati per la situazione di carenza di liquidità ingeneratasi ed alle spese sostenute confidando nella regolare esecuzione del contratto;
in € 454.380 per il mancato guadagno relativo ad ulteriori 2 anni di raccolto, in considerazione della stipula del secondo contratto di locazione;
e così per un totale di € 1.815.991,74, salva valutazione equitativa del giudice ex art. 1226 c.c.;
-il danno in capo al era invece stimabile in € 662.191,00 per il primo anno contrattuale Pt_1
(1.7.2010-30.6.2011), in € 1.152.032 per i due anni contrattuali successivi e in € 1.700.631 per il
4°, 5° e 6° anno del primo contratto, al quale, come detto, avrebbe dovuto riconoscersi durata minima inderogabile di sei anni previa declaratoria di nullità della difforme pattuizione sul punto, oltre agli oneri finanziari sopportati per la situazione di carenza di liquidità ingeneratasi ed alle spese sostenute confidando nella regolare esecuzione del contratto;
in € 1.120.804 per il mancato guadagno relativo ad ulteriori 2 anni di raccolto, in considerazione della stipula del secondo contratto di locazione;
e così per un totale di € 4.708.442,90, salva valutazione equitativa del giudice ex art. 1226 c.c.
Chiedevano, dunque, di dichiararsi la risoluzione, per grave inadempimento della , CP_2 dei due contratti di locazione e la condanna della stessa al risarcimento dei danni, così come sopra quantificati.
1.2. – Si costituiva in giudizio , contestando integramente la domanda avversaria;
CP_2 chiedeva, in ogni caso, l'autorizzazione alla chiamata in causa di per essere da questa CP_7 manlevata nell'ipotesi di condanna.
1.3. – Autorizzata la chiamata in causa si costituiva in giudizio contestando le CP_7 domande proposte nei suoi confronti.
1.4. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali nonché nell'espletamento di c.t.u., il tribunale, con sentenza n. 1018/2018, depositata il 29.10.2018, rigettava le domande proposte dai ricorrenti, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite anche nei confronti della terza chiamata.
In particolare, il tribunale rilevava:
pagina 6 di 26 (-) che la società si era trovata nell'impossibilità sopravvenuta della prestazione CP_2
(vale a dire la consegna dell'immobile locato) per causa a sé non imputabile, consistente nel fatto del terzo che, inaspettatamente, quale precedente conduttore, si era rifiutato di CP_7 rilasciare il bene alla scadenza concordata;
(-) che tale condotta si era dimostrata assolutamente illegittima, come sancito dall'esito finale del giudizio proposto da nei confronti di (avente ad oggetto la risoluzione del CP_2 CP_7 contratto per finita locazione) ed era stata la causa esclusiva della mancata immissione di e Pt_1 nel possesso del centro di essiccazione di San Leo alla data prevista contrattualmente;
CP_3
(-) che, peraltro, una volta appreso del rifiuto della a procedere al rilascio CP_7 dell'immobile, aveva avvisato tempestivamente i ricorrenti (come confermato dai CP_2 testi e , iniziato azione di sfratto per finita locazione nei confronti della Tes_1 Tes_2 CP_7
e si era prodigata per la ricerca di un essiccatoio sostitutivo da utilizzare per il tempo occorrente allo sgombero dei locali illegittimamente detenuti, senza più alcun titolo, dalla suddetta
CP_7
(-) che, pertanto, non poteva affermarsi l'esistenza di un inadempimento imputabile alla resistente, tale da giustificare la risoluzione del contratto, dovendo piuttosto ravvisarsi, nel caso di specie, l'ipotesi prevista dall'art. 1256 c.c.;
(-) che, in ogni caso, la domanda risarcitoria avanzata dai ricorrenti era assolutamente ingiustificata;
(-) che, infatti, l'espletata prova testimoniale aveva consentito di accertare che i CP_10 erano già a conoscenza dell'intenzione della di non rilasciare più il centro di CP_7 essiccazione di San Leo nel momento in cui avevano iniziato la coltivazione a tabacco dei propri terreni;
(-) che, in proposito, risultava provato che e fossero partecipi della vita Pt_1 CP_3 dell'associazione per avere con la stessa un rapporto continuativo di fornitura dei CP_7 prodotti agricoli e di utilizzo dei forni di essiccazione già alla medesima locati;
(-) che, inoltre, era stato altresì confermato da numerosi testi, soci dell'associazione, che i ricorrenti, al pari di tutti coloro che si servivano dell'essiccatoio di San Leo tramite la CP_7 erano stati informati da quest'ultima dell'intenzione di non rilasciare l'immobile alla data del
30.6.2010 in occasione di riunioni avvenute nella prima metà del mese di aprile;
(-) che risultava, altresì, provato che i avessero proposto la sublocazione della CP_10 struttura della agli stessi soci della che, come loro, ne avevano fino a CP_2 CP_7 quel momento usufruito con suddivisione dei forni, degli spazi e dei turni di lavorazione;
pagina 7 di 26 (-) che, quindi, alla luce di siffatto contegno, non era affatto imprescindibile per e Pt_1 CP_3 disporre per intero del centro di essiccazione per la cura del tabacco della campagna 2010;
(-) che, al riguardo, risultava provato che i ricorrenti disponessero anche di altre strutture ed essiccatoi personali;
(-) che, in ogni caso, aveva anche messo a disposizione dei una CP_2 CP_10 struttura di essiccazione alternativa, sita in località Santa Croce, di proprietà della società
[...]
con possibilità per gli stessi di utilizzarla in via esclusiva per tutto il tempo Parte_3 occorrente alla liberazione di quella di San Leo;
(-) che tale proposta era stata respinta dai ricorrenti sulla base, tuttavia, di motivazioni di carattere tecnico non valide, come accertato anche dall'espletata c.t.u.;
(-) che, pertanto, i ricorrenti, decidendo di sciogliersi immediatamente dal contratto relativo all'essiccatoio di San Leo e rifiutando la consegna dell'essiccatoio di Santa Croce, si erano posti da soli – e con una condotta di mala fede ex art. 1375 c.c. (che impone al creditore di una prestazione di collaborare col debitore affinché questi possa adempiere) – nella (asserita) condizione di non poter essiccare i quantitativi di tabacco prodotti durante la campagna 2010 e in quella di non poter fruire della struttura anche per gli anni a venire (la stessa infatti veniva liberata già in tempo utile per la stagione successiva);
(-) che, quindi, era pienamente applicabile il disposto dell'art. 1227 c.c., secondo cui il risarcimento del danno non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza;
(-) che, comunque, la domanda risarcitoria risultava anche infondata per non essere i presunti danni dimostrati, stante l'inadeguatezza, al riguardo, delle relazioni dei periti di parte
[...]
Persona_1
(-) che, sul punto, andava evidenziata pure l'infondatezza della tesi, sostenuta dai ricorrenti, della conclusione di un secondo contratto di locazione nel febbraio 2012 mediante scambio di corrispondenza, segnatamente in virtù dell'accettazione da parte di e della proposta Pt_1 CP_3 in tal senso formulata dalla;
CP_2
(-) che, infatti, la disponibilità da quest'ultima manifestata alla stipula di un nuovo contratto, con lettera del 2.2.2012, inviata in pendenza del procedimento per sequestro conservativo instaurato ai suoi danni, non poteva che essere implicitamente condizionata alla definizione di ogni pendenza in essere.
pagina 8 di 26 Le spese seguivano la soccombenza e venivano liquidate sulla base del valore della causa determinato da quello della domanda risarcitoria pari a € (1.815.991,74 + 4.708.442,80=)
6.524.434,54.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello e , per i seguenti Parte_1 Controparte_3 motivi:
1) con il primo, rilevavano che erroneamente il tribunale aveva ritenuto insussistente l'inadempimento di , non facendo corretta applicazione dell'art. 1256 c.c. Parte_4
Difatti, se si fosse attivata ad aprile 2010, non appena saputo dell'intenzione di CP_2 di non riconsegnare il compendio immobiliare, avrebbe ottenuto il titolo esecutivo per il CP_7 rilascio a settembre 2010, o anche prima, garantendo in tal modo una pronta tutela alle ragioni degli appellanti.
Invece, la società locatrice si era mossa con colpevole ritardo, con la conseguenza che non poteva invocare la mancata liberazione del fondo da parte di come causa di esclusione della CP_7 sua responsabilità.
2) Con il secondo, si dolevano del rigetto della domanda di risoluzione del primo contratto di locazione.
3) Con il terzo, denunciavano l'omessa pronuncia sulla domanda relativa alla dichiarazione di nullità del primo contratto di locazione.
4) Con il quarto, contestavano l'accertamento del tribunale in ordine alla conoscenza che gli appellanti avrebbero avuto circa l'intenzione di di non riconsegnare l'essiccatoio. CP_7
5) Con il quinto, criticavano il ragionamento del tribunale per avere ritenuto che essi non avessero bisogno di disporre del centro di essicazione di San Leo.
6) Con il sesto, censuravano l'accertamento in ordine al fatto che i ricorrenti disponessero di altri essiccatoi o strutture alternative.
7) Con il settimo, si dolevano dell'errata applicazione dell'art. 1375 c.c.
8) Con l'ottavo, censuravano la decisione del tribunale per aver ritenuto l'essiccatoio di Santa
Croce come una valida soluzione alternativa.
9) Con il nono, rilevavano che il primo giudice, nel ritenere idoneo l'essiccatoio di Santa Croce, aveva sottovalutato il fatto che lo stesso non fosse provvisto del certificato di prevenzione incendi.
10) Con il decimo, ribadivano che essi legittimamente avevano rifiutato l'essiccatoio di Santa
Croce perché privo anche del certificato di agibilità, oltre che di quello di prevenzione incendi.
11) Con l'undicesimo, censuravano la sentenza impugnata per avere escluso che le parti avessero stipulato, mediante scambio di corrispondenza, un secondo contratto di locazione.
pagina 9 di 26 12) Con il dodicesimo, rilevavano l'omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione del secondo contratto di locazione.
13) Con i motivi dal tredicesimo al diciannovesimo, censuravano la decisione impugnata per aver ritenuto non provati i danni lamentati dai ricorrenti.
14) Con i motivi dal ventesimo al venticinquesimo, si dolevano della regolamentazione e quantificazione delle spese di lite.
2.2. – Si costituivano in giudizio e contestando l'appello di cui CP_2 CP_7 chiedevano il rigetto.
2.3. – La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 403/2019, depositata il 19.3.2019, rigettava il gravame, con motivazione pienamente adesiva alle argomentazioni del tribunale, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado.
3 – Il giudizio di legittimità.
3.1. – Per la cassazione della suddetta sentenza proponeva ricorso , per i seguenti Parte_1 motivi:
1) con il primo, denunciava – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1453, 1454, 1455, 1256, 1176 e 1218 cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che la mancata consegna dell'immobile locato, alla data del 30 giugno 2010 (prevista nel contratto concluso il precedente 3 febbraio 2010), fosse dipesa da un fatto sopravvenuto, non imputabile al debitore e comportante l'impossibilità della prestazione ex art. 1256 cod. civ., e non già dal grave inadempimento della , Parte_5 con conseguente esclusione della risoluzione contrattuale.
In particolare, si assumeva che la locatrice, avendo avuto notizia già il 27 aprile 2010 dell'intenzione di di non rilasciare l'immobile, si sarebbe dovuta attivare sin d'allora (e CP_7 non, come avvenuto, nel successivo mese di settembre), intimando la preventiva licenza per finita locazione. Il giudice di appello, dunque, non avrebbe fatto buongoverno delle regole che presiedono all'applicazione, in particolare, dell'art. 1256 cod. civ., secondo cui l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, idonea ad escludere la responsabilità del debitore per l'inadempimento, presuppone l'insorgenza di una causa imprevedibile secondo la diligenza media.
Tale, tuttavia, non era il caso di specie, perché la locatrice aveva il dovere di prevenire il mancato rilascio promuovendo, già nell'aprile 2010, la procedura ex art. 657 cod. proc. civ.
2) Con il secondo denunciava – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1227, ultimo comma, cod. civ.
Si censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso il diritto di esso al Pt_1 risarcimento del danno, in quanto, pur essendo il medesimo a conoscenza – sin dal 27 aprile 2010
pagina 10 di 26 – dell'intenzione della precedente conduttrice di non voler rilasciare, alla data contrattualmente stabilita, l'essiccatoio oggetto di locazione, aveva ugualmente proceduto all'acquisto delle piantine di tabacco, al loro trapianto ed alla loro coltivazione, con la conseguenza che la perdita lamentata era da considerarsi ii frutto di una sua scelta inopinata.
In particolare, la Corte fiorentina non avrebbe considerato che ben prima della comunicazione dell'aprile 2010, con cui aveva manifestato l'intenzione di non rilasciare la “res locata”, il CP_7
e il avevano affittato i terreni da coltivare e le relative piantine, scelta, peraltro, Pt_1 CP_3 imposta dalla necessità di evitare la perdita del raccolto del 2010. Di conseguenza, la sentenza impugnata avrebbe disatteso il principio secondo cui l'onere del creditore di evitare il danno non si configura allorché richieda il ricorso a mezzi onerosi o implichi un rilevante sacrificio economico, oppure comportamenti in concreto inesigibili.
3) Con il terzo, denunciava – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1375, 1454, 1256 e 1227, ultimo comma, cod. civ.
In particolare, il ricorrente censurava la statuizione con cui la Corte territoriale aveva ritenuto che la mancata accettazione – da parte del e del – dell'essiccatoio sito in località Santa Pt_1 CP_3
Croce di AR (offerto dalla locatrice, nel mese di settembre 2010, in sostituzione temporanea della “res locata”) fosse avvenuta con una condotta improntata a mala fede ex art. 1375 cod. civ.; di qui, l'esclusione, in applicazione dell'art. 1227, ultimo comma, cod. civ., del risarcimento dei danni.
Inoltre, si criticava la sentenza impugnata per aver ritenuto irrilevanti le motivazioni addotte dalla parte conduttrice a sostegno del rifiuto ad avvalersi di tale immobile, messole temporaneamente a disposizione dalla società locatrice. Difatti, l'esistenza del certificato di agibilità del locale non avrebbe, comunque, potuto permettere – diversamente da quanto affermato dalla Corte fiorentina
– lo svolgimento dell'attività di essicazione del tabacco, data l'assenza del certificato antincendio
(che pure lo stesso giudice di appello aveva dichiarato scaduto dal 30 luglio 1985). Per un verso, infatti, la parte conduttrice, inviando i propri operai a lavorare in un impianto privo di tale certificazione, si sarebbe esposta al rischio di subire la contestazione di illeciti penali;
per altro verso, neppure si sarebbe potuto pretendere dalla stessa di adoperarsi per il rilascio di tale certificazione.
4) con il quarto, denunciava – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., nella parte in cui la
Corte territoriale, ignorando totalmente le ragioni poste a fondamento dei motivi da 13 a 18 dell'atto di appello, non aveva valutato le risultanze probatorie del giudizio di primo grado riguardanti la sussistenza e la quantificazione dei danni subiti dalla parte conduttrice. In
pagina 11 di 26 particolare, si contestava al giudice di appello di aver ignorato le censure svolte avverso la decisione assunta dal primo giudice in relazione alle prove espletate ed alla stessa consulenza tecnica d'ufficio, in merito all'esistenza ed all'entità dei pregiudizi subiti dalla parte conduttrice a causa dell'inadempimento della società ; pregiudizi ampiamente comprovati dai CP_2 documenti già prodotti in giudizio, tra i quali, in particolare, le perizie di parte allegate al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
La Corte, inoltre, non aveva considerato l'evidente e grossolano errore matematico in cui era incorso il CTU e che aveva portato il primo giudice a ritenere che il tabacco essiccato e venduto fosse notevolmente superiore (kg. 290,40) a quello dichiarato da esso (kg. 40), così Pt_1 pervenendo all'errata conclusione che il medesimo non avesse subito alcun danno. Si censurava, pertanto, la sentenza anche per avere il giudice di appello omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rinnovo della CTU.
5) Con il quinto motivo, si denunciava – ai sensi, rispettivamente, dei nn. 4) e 3), del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ. – la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., censurandola nella parte in cui la Corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi in ordine ai danni corrispondenti alle spese sostenute in relazione al primo contratto di locazione, ovvero, in subordine, per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1458,
1218 e 1223 cod. civ., qualora si fosse ritenuto che il giudice di appello aveva, invece, rigettato implicitamente tale domanda.
6) Con il sesto motivo, si denunciava – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, commi 1, 5 e 6, del D.M. n. 55 del 2014 e dell'art. 2233 cod. civ., censurando la decisione della Corte territoriale per aver ingiustamente confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva liquidato le spese di lite, a favore della convenuta e della terza chiamata in causa sulla base del valore complessivo delle domande risarcitorie proposte, pari ad € 6.524.434,54 piuttosto che del valore indeterminato del giudizio, derivante dal fatto che il giudice di primo grado aveva ritenuto i danni lamentati insussistenti e, comunque, non provati.
7) Con il settimo motivo, si denunciava – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, comma 1, e 106 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale ingiustamente confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui esso era stato Pt_1 condannato al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata in causa CP_7 pur essendo la domanda di manleva, formulata dalla convenuta, giustificata soltanto in relazione ad una minima parte delle pretese risarcitorie fatte valere dagli allora attori.
pagina 12 di 26 8) Con l'ottavo motivo, denunciava – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, commi 1, 5 e 6, del D.M. n. 55 del 2014 e dell'art. 2233 cod. civ., censurando la decisione impugnata per le medesime ragioni già esposte nel sesto motivo, ovvero nella parte in cui la Corte di Appello di Firenze aveva ingiustamente condannato gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado sulla base del valore del “petitum”, e non sulla base del valore effettivo della controversia.
9) Con il nono motivo, denunciava – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, comma 1, e 106 cod. proc. civ. per le medesime ragioni già esposte nel settimo motivo, e cioè per avere la Corte fiorentina condannato al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore della terza chiamata in causa pur CP_7 essendo la domanda di manleva, formulata dalla convenuta, giustificata soltanto in relazione ad una minima parte delle pretese risarcitorie fatte valere dagli allora appellanti.
3.2. – Resisteva con controricorso . CP_2
3.3. rimaneva intimata. CP_11
3.4. – La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5782/2024 depositata il 4.3.2024, accoglieva il primo ed il quinto motivo di ricorso, mentre dichiarava inammissibili il secondo, il terzo ed il quarto, con assorbimento degli altri, osservando, per quel che in questa sede ancora interessa, che:
(-) l'esclusione dell'inadempimento colpevole di si basava su un ragionamento CP_2 palesemente erroneo.
Difatti, avendo i contraenti stipulato la locazione nella consapevolezza, comune a entrambi, che l'unità immobiliare destinata ad essiccatoio avrebbe dovuto essere rilasciata dal terzo entro il 30 giugno 2010, il fatto che non avesse, poi, ottemperato a tale impegno non poteva CP_7 essere considerato come un'impossibilità sopravvenuta non imputabile a . CP_2
E ciò per l'assorbente ragione che rientrando come evenienza possibile – nell'economia del contratto che legava ad – l'inadempimento all'obbligo di rilasciare CP_2 CP_7 gravante sulla seconda, non poteva pretendere di considerare tale comportamento CP_2 come un'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile, avendo essa semplicemente accettato di correre il rischio del mancato rilascio, sicché della concretizzazione di tale rischio doveva essere ritenuta responsabile.
Pertanto, il primo motivo di ricorso era fondato.
(-) Parimenti fondato era il quinto motivo di ricorso, avendo il giudice del merito omesso di pronunciarsi in ordine ai danni corrispondenti alle spese sostenute dalla parte conduttrice in relazione al primo contratto di locazione.
pagina 13 di 26 Da ciò conseguiva la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di
Firenze, in diversa sezione e composizione, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del giudizio di legittimità, alla stregua del seguente principio di diritto: “allorché le parti di un contratto di locazione immobiliare concludano lo stesso nella consapevolezza che la
«res locata» si trova nella detenzione di un terzo, a propria volta tenuto contrattualmente a rilasciarlo entro l'inizio della decorrenza della nuova relazione contrattuale, il successivo inadempimento, da parte di costui, dell'obbligazione di rilascio non può essere dedotta dalla parte conduttrice quale sopravvenuta impossibilità della prestazione ex art. 1256 cod. civ.”.
4 – Il giudizio di rinvio.
4.1. – (quest'ultima quale incorporante ), con Parte_6 CP_2 distinti ricorsi, riassumevano il giudizio, rassegnando le sopra trascritte conclusioni.
4.2. – Si costituiva in giudizio quale socia della disciolta Parte_2 CP_7 formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
4.3. – Non si costituiva in giudizio e, sulla regolarità della notifica, ne veniva Controparte_3 dichiarata la contumacia.
4.4. – Disposta la riunione dei due giudizi, all'udienza del 18.6.2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa con dispositivo letto in udienza.
Si dava altresì atto, nel verbale di udienza, che le parti rinunciavano a presenziare alla lettura del dispositivo allontanandosi dall'aula.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 – In via preliminare.
5.1. – Va rilevata la tempestività della riassunzione, in quanto avvenuta con ricorso depositato il
31.5.2024 (per ) e 3.6.2024 (per ) e, quindi, entro il termine di tre mesi Parte_1 CP_1 decorrente dalla pubblicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione (4.3.2024).
5.2. – Occorre, poi, rilevare che questo giudizio di rinvio si configura certamente come
“prosecutorio” dato che la sentenza cassata era entrata nel merito, diversamente dal c.d. rinvio
“restitutorio” o “improprio” che si verifica, invece, quando la sentenza impugnata si limiti ad una pronuncia meramente processuale (sulla distinzione tra i due tipi di rinvio cfr. Cass. civ. ord. n.
25877 del 16/11/2020 e sent. n. 23314 del 27/09/2018).
Trattandosi, quindi, di rinvio “prosecutorio”, ne consegue che “il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione di appello per motivi di merito costituisce una nuova ed autonoma fase del processo di natura rescissoria, destinata a concludersi con una sentenza che, senza sostituirsi
pagina 14 di 26 ad alcuna precedente pronuncia, statuisce per la prima volta sulle domande delle parti” (così, fra le molte, Cass. sez. 6 civ. ord. 20.4.2017 n. 10009; Cass. sez. 2 civ. ord. 31.5.2021 n. 15143).
La Corte d'Appello, dunque, in questa sede di rinvio deve pronunciare sulle domande delle parti, senza alcuna inammissibile riforma, modifica o conferma della sentenza di primo e di secondo grado.
5.3. – Giova, altresì, considerare che “i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni
e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza del 15.6.2023, n. 17240).
Nella specie, essendo la sentenza del giudice d'appello stata cassata esclusivamente per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), si verte nella prima ipotesi, con la conseguenza che la Corte è tenuta ad attenersi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.
5.4. – Sotto altro versante, va disattesa l'istanza di , formulata all'udienza di discussione, CP_1 volta ad ottenere la concessione di un termine per provvedere alla notifica del ricorso in riassunzione, che ha originato il giudizio di rinvio rubricato al n. 1159/2024 RG, nei confronti del
(che, a sua volta, ha eccepito tale difetto di notifica). Parte_2
In proposito, giova considerare che il giudizio di rinvio, rubricato al n. 1143/2024 RG, risulta ritualmente riassunto da anche nei confronti di quale socio della Parte_1 Parte_2 disciolta con la conseguenza che, stante l'identità delle domande formulate da CP_7 CP_1 nei due giudizi, il contraddittorio deve ritenersi ritualmente instaurato, come dimostra anche il fatto che si è costituita, sviluppando le sue difese pure nei confronti di . Parte_2 CP_1
pagina 15 di 26 D'altra parte, ciò che rileva è che una delle parti in causa (nella specie, ) abbia dato Parte_1 correttamente impulso al giudizio di rinvio provvedendo a citare tutti i litisconsorti, sicché la successiva riassunzione da parte di (che ha dato origine al procedimento n. 1159/2024 RG) CP_1 si presentava superflua, anche in ragione dell'identità delle conclusioni rassegnate nei due giudizi.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “l'onere della riassunzione del giudizio di rinvio non implica che vi debbano provvedere, separatamente e distintamente, tutte le parti interessate alla prosecuzione, tenuto conto del carattere non impugnatorio, ma di mero impulso, dell'atto di riassunzione e del litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di rinvio fra le stesse parti di quello di cassazione, con la conseguenza che, una volta avvenuta la detta riassunzione ad opera di una delle parti, le altre possono ritualmente assumere le conclusioni di merito di cui all'art. 394, comma 3, c.p.c. anche mediante comparsa e pur dopo la scadenza per esse del termine annuale previsto per la medesima riassunzione” (cfr. Cass. civ. n. 5741/2019).
5.5. – Deve, infine, essere esaminata l'eccezione, sollevata da di Parte_2 inammissibilità della domanda di manleva formulata nei suoi confronti da , per non avere la CP_1 stessa percepito alcuna utilità dal bilancio finale di liquidazione della cancellata dal CP_7 registro delle imprese in data 13.07.2022.
5.5.1. – In proposito, si presenta significativa proprio la pronuncia delle S.U. n. 3625/2025, citata dalla difesa della medesima la quale, prendendo l'abbrivio da SS.UU. del Parte_2
12.3.2013 nn. 6070, 6071 e 6072, affronta ex professo la questione ed in cui si legge: “- la cancellazione della società ha effetto costitutivo immediato ma non comporta l'estinzione, in danno dei creditori ed in violazione dell'art. 24 Cost., delle obbligazioni sociali;
- gli ex soci rispondono (di un debito che non è nuovo, derivando esso non dalla liquidazione ma dal pregresso svolgimento dell'attività societaria in adempimento del contratto sociale, così mantenendo invariata la sua causa e la sua natura giuridica d'origine) quali successori, seppure intra vires ex
2495 co. 2 cod.civ. (ovvero illimitatamente, a seconda del regime di responsabilità attivo in pendenza del rapporto sociale); - i diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci in contitolarità ovvero comunione indivisa, con eccezione delle mere pretese o dei crediti non certi nè liquidi, per i quali la cancellazione fonda una presunzione di abbandono […]
Pertanto, quella di cui all'articolo 2495 secondo comma (percezione di somme di liquidazione nelle società di capitali) è condizione dell'azione inerente non alla legittimazione passiva (ad causam) bensì all'interesse ad agire, con la precisazione però che la mancata percezione di somme di per sé non esclude l'interesse ad agire del creditore sociale in vista, ad esempio, dell'escussione di garanzie o della sopravvenienza di beni destinati a confluire in un regime di contitolarità o comunione indivisa. E vertendosi appunto di condizione dell'azione, in caso di contestazione è il
pagina 16 di 26 creditore sociale che agisce a dover provare tanto la veste di ex socio del convenuto quanto il presupposto di cui all'articolo 2495 secondo comma” (pag. 18-19).
5.5.2. – Alla luce di tale principio, spettava, quindi, a , che agiva in manleva nei confronti di CP_1
fornire la prova del presupposto di cui all'art. 2495, secondo comma, c.c. (poi Parte_2 diventato terzo comma a seguito della modifica apportata dal D.L. n.76/2020 conv. in legge n.
120/20) onde “Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”.
Ebbene, non ha offerto alcun elemento atto a superare le risultanze del bilancio finale di CP_1 liquidazione di del 29.3.2022, il quale registra una perdita di € 132,00, con CP_7 conseguente assenza di somme da distribuire ai soci.
D'altra parte, non ha neppure dedotto la possibile sopravvenienza di beni o di utilità CP_1 destinati agli ex soci, di talché è evidente il suo difetto di interesse ad agire nei confronti di
Parte_2
Tanto più se si considera che, dalla cancellazione di dal Registro delle Imprese CP_7
(avvenuta il 13.7.2022) sono decorsi quasi tre anni, senza che consti anche solo l'eventualità di sopravvenienze di attivo.
Pertanto, la domanda di manleva proposta da nei confronti di deve CP_1 Parte_2 essere dichiarata improcedibile per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare le domande proposte dalle parti.
6 – L'esame delle domande delle parti.
6.1. – In primo luogo, è necessario rilevare che, sulla base del principio di diritto affermato dalla
Suprema Corte, nella pronuncia che ha chiuso la fase rescindente (così massimata “in tema di locazione ad uso diverso da quello abitativo, l'inottemperanza del precedente locatario all'obbligazione di rilascio alla scadenza del contratto non può essere dedotta quale sopravvenuta impossibilità della prestazione ex art. 1256 c.c. per escludere l'inadempimento del locatore all'obbligazione di consegnare l'immobile al conduttore nel termine pattuito”, cfr. ordinanza n.
5782 del 04/03/2024 (Rv. 670455 - 01)), non vi è dubbio che la risoluzione del contratto di locazione concluso tra i da un lato, e , dall'altro, sia da ricondurre a CP_10 CP_2 responsabilità di quest'ultima.
Invero, la circostanza che l'immobile non sia stato rilasciato da prima della scadenza CP_7 del rapporto (30.6.2010), con conseguente impossibilità di consegnare il bene ai nuovi conduttori pagina 17 di 26 entro la data di inizio della nuova locazione (1.7.2010), non può essere invocato dalla CP_10 locatrice quale causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1256 CP_2
c.c. per andare esente da responsabilità.
E questo perché, come ben chiarito nella motivazione della citata pronuncia della Suprema Corte
(pag. 11): “avendo i contraenti stipulato la locazione nella consapevolezza, comune a entrambi, che l'unità immobiliare destinata ad essiccatoio avrebbe dovuto essere rilasciata dal terzo entro il
30 giugno 2010, il fatto che non abbia poi ottemperato a tale impegno non può essere CP_7 considerato come un'impossibilità sopravvenuta non imputabile all'odierna controricorrente. E ciò per l'assorbente ragione che, rientrando come evenienza possibile – nell'economia del contratto che legava ad – l'inadempimento all'obbligo di rilasciare gravante sulla CP_2 CP_7 seconda, l'odierna controricorrente non può pretendere di considerare tale comportamento come un'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile, avendo essa semplicemente accettato di correre il rischio del mancato rilascio, sicché della concretizzazione di tale rischio deve essere ritenuta responsabile”.
Incontestabile, quindi, deve ritenersi l'inadempimento di alle sue obbligazioni Parte_4 contrattuali.
6.1.1. – Al riguardo, è vero che si è formato il giudicato interno (a seguito della declaratoria di inammissibilità del secondo, del terzo e del quarto motivo del ricorso per cassazione), sulla violazione dell'obbligo di buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c. da parte dei CP_10
Tuttavia, tale circostanza riverbera i suoi effetti unicamente in ordine alla perimetrazione dell'area del danno risarcibile (di cui in seguito si dirà), come dimostra anche il fatto che il comportamento di mala fede dei conduttori è stato, dal giudice del merito, posto in diretta correlazione con l'art. 1227, comma 2, c.c. (con conseguente negazione del diritto al risarcimento di quei danni che essi avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza).
6.1.2. – In proposito, non può la difesa di (incorporante ) cercare di riproporre CP_1 CP_2 la questione della nullità del contratto di locazione perché tardivamente registrato (in data
11.11.2010).
Difatti, tale questione, oltre a non essere stata proposta nel giudizio dinanzi alla Corte di
Cassazione, è da ritenersi, comunque, implicitamente rigettata dall'accoglimento del primo motivo del ricorso proposto dal che, nel censurare l'applicazione dell'art. 1256 c.c. da parte dei Pt_1 giudici del merito, presupponeva, evidentemente, la validità del contratto di locazione inter partes stipulato.
In ogni caso, tale eccezione risultava anche infondata, in quanto “in tema di locazione immobiliare
(nella specie per uso non abitativo), la mancata registrazione del contratto determina, ai sensi
pagina 18 di 26 dell'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, una nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c., la quale, in ragione della sua atipicità, desumibile dal complessivo impianto normativo in materia ed in particolare dalla espressa previsione di forme di sanatoria nella legislazione succedutasi nel tempo e dall'istituto del ravvedimento operoso, risulta sanata con effetti “ex tunc” dalla tardiva registrazione del contratto stesso, implicitamente ammessa dalla normativa tributaria, coerentemente con l'esigenza di contrastare l'evasione fiscale e, nel contempo, di mantenere stabili gli effetti negoziali voluti dalle parti, nonché con il superamento del tradizionale principio di non interferenza della normativa tributaria con gli effetti civilistici del contratto, progressivamente affermatosi a partire dal 1998” (cfr. Cassazione civile, sentenza del
28.4.2017, n. 10498).
Non importa, poi, che la registrazione sia stata eseguita (in data 11.11.2010) dopo la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. inviata dai in data 29.7.2010, in quanto la caducazione, CP_10 sul piano civilistico, del contratto di locazione in forza della intimata risoluzione di diritto non condizionava l'assolvimento degli obblighi di legge imposti dalla normativa tributaria.
6.1.3. – Né rileva che, come accertato dal giudice del merito, i fossero a conoscenza CP_10 del proposito di di non rilasciare l'immobile condotto in locazione, dal momento che ciò CP_7 non toglie che essi potessero nutrire la legittima aspettativa che, entro la data di inizio del loro rapporto contrattuale con (1.7.2010), quest'ultima sarebbe riuscita a conseguire, CP_2 comunque, la disponibilità del bene.
6.1.4. – Pertanto, il contratto di locazione si è risolto di diritto per inadempimento della locatrice
, non avendo essa fornito riscontro alla diffida ad adempiere inviata, con lettera CP_2 raccomandata a.r. del 29-30.7.2010, dai conduttori con cui costoro richiedevano la CP_10 consegna dei beni locati entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
È evidente, infatti, che in tal modo la locatrice si sia resa inadempiente alla sua obbligazione principale, consistente nella consegna del bene ai conduttori (ex art. 1575 c.c.)
6.2. – Va, a questo punto, esaminata la domanda di risarcimento danni proposta da . Parte_1
6.2.1. – Orbene, l'attore in riassunzione richiede la liquidazione delle seguenti somme:
a. € 137,50 pari al 50% della spesa per la registrazione del contratto di locazione;
b. € 16,08 pari al 50% della spesa per l'apposizione di due marche da bollo sul medesimo contratto di locazione;
c. € 253,64 pari al 50% del premio versato per la polizza “Incendio” n. 338000927 stipulata in data 1.7.2010 (doc. n. 37 del fascicolo di primo grado);
pagina 19 di 26 d. € 216,30 corrisposti per la polizza assicurativa per la responsabilità civile (doc. n.
41 del fascicolo di primo grado);
e. € 3.890,41 per la fattura n. 2/2011 emessa da (doc. n. 43 del Controparte_12 fascicolo di primo grado);
f. € 6.780,83 per la fattura n. 06/2011 emessa da (doc. 44 del Controparte_13 fascicolo di primo grado)
g. € 827,36 per la fattura n. 46 del 16.11.2011 emessa dal dott. (doc. n. 31 Per_2 del fascicolo di primo grado).
h. € 442,00 per la fattura n. 47/2011 emessa dal visurista (doc. n. 42 del Per_3 fascicolo di primo grado).
Al riguardo, si osserva:
quanto alle voci sub a) e b), i relativi importi risultano pagati da (cfr. doc. Controparte_3
18,19) che non consta averne chiesto il rimborso al Dini per la quota di sua spettanza, di talché quest'ultimo non risulta aver sostenuto alcuna spesa;
la voce sub c) deve riconoscersi all'attore, essendo documentato sia il pagamento del premio sia la riferibilità della polizza “incendio” al contratto di locazione per cui è causa;
pure la voce sub d) va riconosciuta al dal momento che la polizza per la responsabilità Pt_1 civile è stata stipulata in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 del contratto di locazione;
risulta, inoltre, documentato anche il pagamento del premio, come da attestazione rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione;
non possono riconoscersi le voci sub e), f) e g), giacché la perizia Parte_7 attiene alla quantificazione del presunto danno subito (per perdita del raccolto e mancato guadagno) a seguito della risoluzione del contratto di locazione, danno che è stato ritenuto insussistente dai giudici del merito in considerazione del comportamento di mala fede dei conduttori, come tale rilevante anche ai fini dell'art. 1227, comma 2, c.c., con statuizione ormai coperta da giudicato. D'altra parte, il con il quinto motivo del ricorso per Pt_1 cassazione (che è stato accolto) si era lamentato del mancato riconoscimento delle “spese
[…] poste in essere in ragione della stipula di tale contratto di locazione e […] strettamente correlate ad esso” (pag. 35), sicché la sua pretesa è chiaramente limitata agli esborsi sostenuti in vista della stipula della locazione, con esclusione, quindi, del danno derivante dalla risoluzione del rapporto. La perizia del dott. invece, non risulta neppure Per_2 versata in atti, cosicché la produzione della sola fattura (recante la causale
“competenze+spese per stesura e redazione di relazione di perizia extragiudiziale del
pagina 20 di 26 15.11.2011”) è del tutto inidonea a comprovare la sua riferibilità alla stipula della locazione.
non può, infine, essere riconosciuto neanche il rimborso della fattura del visurista Per_3 non essendo possibile apprezzare alcun rapporto con la locazione per cui è causa.
Del resto, non si comprende per quale motivo il avesse necessità di effettuare ricerche Pt_1 sulle proprietà immobiliari di in vista della stipula di tale contratto. CP_2
Inoltre, mette conto di evidenziare che le fatture dei suddetti professionisti [sub e),f),g),h)] non risultano neppure quietanzate, il che costituisce ulteriore ragione per negarne il rimborso, non essendo altrimenti provato il loro pagamento (cfr. Cassazione civile, ordinanza n. 24481 del
04/11/2020).
In definitiva, l'importo complessivo da riconoscere al a titolo di risarcimento danno, risulta Pt_1 pari ad € [253,64+216,30=] 469,94.
Su tale somma dovranno essere riconosciuti sia la rivalutazione monetaria che gli interessi legali, con decorrenza dai singoli pagamenti, trattandosi di debito di valore.
7 – Per quanto concerne le spese processuali, giova considerare che “il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza del 6.4.2023, n. 9448).
7.1. – Ciò posto, mette conto di evidenziare che le conclusioni rassegnate dai dinanzi CP_10 al giudice del merito, fossero del seguente tenore: “accertato che, con un primo contratto di locazione commerciale del 03/02/2010, la società Controparte_2
(locatrice), concedeva in locazione a e dall'altra parte (locatori), un Parte_1 Controparte_3 complesso immobiliare, costituito da un terreno con tettoie e 6 essiccatoi per tabacco Kentucky, posto in AR, Frazione San Leo s.n.c. e corredato da 14 forni per l'essiccazione del tabacco
NI BR e da varia attrezzatura, per la pattuita durata di anni tre, decorrenti dal
01/07/2010 al 30/06/2013, salvo proroga, per un canone annuo di € 27.500,00, oltre I.V.A., da pagarsi, in rate semestrali anticipate, di € 13.750,00 oltre I.V.A., il primo luglio e il primo gennaio di ogni anno;
accertato e dichiarato che la clausola contrattuale n. 1 che limita la durata della locazione commerciale ad anni tre è nulla ai sensi degli articoli 27 e 79 della legge 27/07/1974 n.
392 e che, ex art. 1419 comma 2 c.c., la durata legale del contratto è di anni sei;
accertato che al momento della sottoscrizione del contratto è stata versata la cauzione per € 5.000,00 prevista dall'art. 3 del contratto, con assegno bancario Banca di AR e Stia, per € 2.500,00, n.
0101323418-01, emesso da e con assegno bancario MPS per € 2.500,00, n. Parte_1
pagina 21 di 26 0792829999-00, emesso da , entrambi all'ordine della società locatrice ed è stata Controparte_3 altresì stipulata dai conduttori la polizza assicurativa di cui all'art. 14 del contratto ed è stato altresì pagato il canone semestrale anticipato comprensivo di I.V.A., con bonifico bancario del
29/06/2010, per € 8.250,00, Banca di AR e Stia, eseguito da e con bonifico Parte_1 bancario MPS del 29/06/2010, per € 8.250,00, eseguito da , entrambi a favore Controparte_3 della società locatrice;
accertato altresì che nonostante quanto sopra e nonostante l'invito scritto alla immissione in possesso e alla consegna delle chiavi del bene locato, la società locataria il giorno 01/07/2010 non ha consegnato il bene locato ai conduttori e, con lettera del 02/07/2010, comunicava la sua impossibilità a consegnare i beni locati perché ancora occupati dal precedente locatore;
accertare e dichiarare che il primo contratto di locazione si è risolto per grave inadempimento imputabile alla società locatrice, essendo inutilmente decorso il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata del 28/07/2010, spedita da CP_3
e alla locatrice il 29/07/2010 e ricevuta il 30/07/2010 e nella quale, stante
[...] Parte_1
l'urgenza di entrare in possesso dei beni locati, onde evitare il sorgere e l'aggravarsi dei danni, i conduttori, ai sensi dell'art. 1454 c.c., intimavano alla società locatrice di adempiere al contratto di locazione cui sopra e di immetterli nel possesso dei beni locati, come previsto in contratto, liberi da persone che li occupano, consegnandone le relative chiavi, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della diffida e dichiaravano che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si sarebbe inteso senz'altro risolto, per grave inadempimento imputabile alla società locatrice;
accertato che fra le parti è stato ulteriormente stipulato, con lo scambio di corrispondenza intercorso fra il (con lettera di proposta raccomandata a.r. Controparte_2 dell'Avv. Roberto Bianchi, sottoscritta anche dal legale rappresentante della società, datata
02/02/2012 e con lettera dell'Avv. Fabio Diozzi di accettazione della proposta sottoscritta da
[...]
e , raccomandata 1 a.r. datata 28/02/2012, ricevuta il 29/02/2012 e Pt_1 Controparte_3 inviata anche via fax il 29/02/2012), un secondo contratto di locazione commerciale, stipulato il
29/02/2012, avente ad oggetto un complesso immobiliare costituito da un terreno con tettoie e 6 essiccatoi per tabacco Kentucky, posto in AR, Frazione San Leo s.n.c. e corredato da 14 forni per l'essiccazione del tabacco NI BR e da varia attrezzatura, con contenuto corrispondente
a quello convenuto nel primo contratto stipulato, inter partes, in data 03/02/2010, per la durata di anni 6, al canone annuo di € 28.545,00 e con cauzione di € 7.136,25, pari a tre mensilità; accertato che e , con lettera piego raccomandato 1 a.r. del Parte_1 Controparte_3
25/06/2012, ricevuta il 27/06/2012 (doc. n. 81), comunicavano alla Parte_8 di essere pronti ad adempiere ai propri impegni scaturenti da tale secondo
[...] contratto, in relazione alla cauzione e alla polizza assicurativa, che sarebbero stati consegnati al
pagina 22 di 26 momento della immissione in possesso e accertato che, stante l'urgenza di entrare in possesso dei beni locati, onde evitare il sorgere e l'aggravarsi dei danni, ai sensi dell'art. 1454 c.c., intimavano alla società locatrice di adempiere al contratto di locazione formato con lo scambio di corrispondenza di cui sopra e di immetterli nel possesso dei beni locati, liberi da persone che li occupano, idonei all'uso e nel rispetto delle vigenti normative consegnandone le relative chiavi, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della diffida e dichiaravano che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si sarebbe inteso senz'altro risolto, per grave inadempimento imputabile alla società locatrice;
accertare e dichiarare che il secondo contratto di locazione si è risolto per grave inadempimento imputabile alla società locatrice, essendo inutilmente decorso il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della lettera piego raccomandato 1 a.r. di diffida datata 25/06/2012, spedita da e alla Controparte_3 Parte_1 locatrice e ricevuta il 27/06/2012; accertato, anche in via di equità integrativa, ex art. 1226 c.c., la cui applicazione espressamente si chiede, che il danno per la perdita del raccolto non essiccato nel bene non consegnato per il primo anno contrattuale del primo contratto e per il mancato guadagno per gli ulteriori 5 anni contrattuali del primo contratto e per gli ulteriori 2 anni contrattuali del secondo contratto (quinto e sesto del secondo contratto) e per le spese e oneri finanziari e per ulteriori spese subite da è pari ad € 1.815.991,74 Controparte_3
(unmilioneottocentoquindicimilanovecentonovantuno/74), salvo quel più che sarà ritenuto di giustizia, condannare la società con sede in San NO Controparte_2
(Pg), via Toscana, P.I.: in persona del suo amministratore unico e legale P.IVA_5 rappresentante pro-tempore Sig. , residente in [...](Pg), Località Cà Di Controparte_14
Cea n. 1, a pagare a titolo di risarcimento danni a la somma di € 1.815.991,74 Controparte_3
(unmilioneottocentoquindicimilanovecentonovantuno/74), oltre interessi e rivalutazione monetaria
e spese legali, salvo quel più che sarà ritenuto di giustizia;
accertato, anche in via di equità integrativa, ex art. 1226 c.c., la cui applicazione espressamente si chiede, che il danno per la perdita del raccolto non essiccato nel bene non consegnato per il primo anno contrattuale del primo contratto e per il mancato guadagno per gli ulteriori 5 anni contrattuali del primo contratto
e per gli ulteriori 2 anni contrattuali del secondo contratto (quinto e sesto del secondo contratto) e per le spese e oneri finanziari e per ulteriori spese subite da è pari ad € 4.708.442,80 Parte_1
(quattromilionisettecentoottomilaquattrocentoquarantadue/80), salvo quel più che sarà ritenuto di giustizia;
condannare la società con sede in San NO Controparte_2
(Pg), via Toscana, P.I.: in persona del suo amministratore unico e legale P.IVA_5 rappresentante protempore Sig. , residente in [...](Pg), Località Cà Di Controparte_14
Cea n. 1, a pagare a titolo di risarcimento danni a la somma di € 4.708.442,80 Parte_1
pagina 23 di 26 (quattromilionisettecentoottomilaquattrocentoquarantadue/80), oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese legali, salvo quel più che sarà ritenuto di giustizia. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex legge. Con vittoria di spese, spese generali di studio e competenze del giudizio e dei costi della mediazione […]”.
In estrema sintesi, e avevano chiesto: 1) di dichiarare che il contratto Parte_1 Controparte_3 di locazione del 3.2.2010 (a loro dire costituente il “primo” contratto di locazione commerciale) si era risolto di diritto (ex art. 1454 c.c.) per inadempimento di;
2) di accertare la CP_2 stipula di un secondo contratto di locazione commerciale e di dichiarare che anche questo si era risolto per inadempimento di;
3) la condanna di al risarcimento dei CP_2 CP_2 danni quantificati, per il solo , in € 4.708.442,80, per la perdita del raccolto, per il Parte_1 mancato guadagno e per le spese a vario titolo sostenute dallo stesso (inclusa quella di €
12.612,78 richiesta per la stipula del “primo” contratto di locazione, cfr. pag. 39-41 del ricorso ex art. 447-bis c.p.c.).
Si era, quindi, in presenza di una domanda articolata in più capi (e su questo conviene anche la difesa di , cfr. ricorso ex art. 392 c.p.c., pag. 19-20) di cui il primo accolto, il secondo CP_1 respinto ed il terzo accolto solo in minima parte.
7.2. – Orbene, come affermato dalla Sezioni Unite: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cassazione civile, S.U., sentenza n. 32061 del
31/10/2022; in senso conforme cfr. pure Cass. civ., n. 13212/2023 onde “in caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa”).
Ritiene il Collegio che, nella specie, ricorrano i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali, incluse quelle di c.t.u., dal momento che la domanda proposta dal è stata Pt_1 accolta solo in parte e perché la quasi totalità dell'istruttoria (prova per testi e c.t.u.), che ha pagina 24 di 26 molto impegnato le difese dei contraddittori, si è incentrata proprio sull'accertamento del danno lamentato a seguito della risoluzione del contratto di locazione (per perdita del raccolto e per mancato guadagno), accertamento sul quale il insieme al è risultato integralmente Pt_1 CP_3 soccombente, così come anche sulla domanda inerente la stipula del secondo contratto di locazione.
7.3. – Sussistono, altresì, i presupposti per la compensazione integrale delle spese del presente giudizio nei confronti di , tenuto conto Parte_2 della novità della questione sollevata che è stata solo recentemente affrontata dalle Sezioni Unite
n. 3625/2025.
7.4. – Nei confronti, infine, di Controparte_15
, stante la sua cancellazione dal registro delle imprese, va disposta la
[...] revoca della statuizione di condanna del al pagamento delle spese processuali, mentre, per la Pt_1 medesima ragione, non vi è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto processuale con
[...]
quale incorporante CP_1 Controparte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 5782/2024 depositata il 4.3.2024 che ha cassato la sentenza n. 403/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Firenze e depositata il 19.3.2019, riassunto da e da Parte_1 [...]
quale incorporante così Controparte_1 Controparte_2 provvede:
1) in parziale accoglimento delle domande proposte da : Parte_1
- accerta e dichiara la risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. del contratto di locazione stipulato in data 3.2.2010 per inadempimento di Controparte_2
- condanna quale incorporante Controparte_1 Controparte_2
al pagamento, a favore di , della somma di € 469,94, a titolo di risarcimento
[...] Parte_1 danni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali nei termini di cui in motivazione;
2) dichiara improcedibile la domanda di manleva proposta nei confronti Controparte_1 di;
Parte_2
3) compensa integralmente le spese processuali tra quale incorporante Controparte_1
e ; Controparte_2 Parte_1
4) compensa integralmente le spese del presente giudizio tra e Controparte_1 [...]
; Parte_2
pagina 25 di 26 5) revoca la condanna di al pagamento delle spese processuali a favore di Parte_1
Controparte_15
Firenze, 18.6.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Marco Cecchi
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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