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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/04/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Cristina Fasano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi del Tribunale
Ordinario di Bari, per l'anno 2015 sotto il numero d'ordine 15726 pendente
TRA
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Michele Musci, in virtù di mandato in atti;
-attori-
E
in persona del suo legale rappresentante pt, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Emma Castellaneta, in virtù di mandato in atti;
-convenuta-
nonchè
Controparte_2 Controparte_3
-convenuti contumaci-
///
Conclusioni: come da udienza del 09.01.2025 celebrata in modalità cartolare.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 Pt_3
hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari la , la
[...] Controparte_1 [...]
e al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare CP_2 Controparte_3 la esclusiva responsabilità del IG. , conducente dell'autovettura FIAT LÒ, Controparte_3 tg. DB 917 AR, di proprietà della Soc. nella produzione dell'evento; 2) Controparte_2
Condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore di della complessiva somma di € 34.374,13 a titolo di Parte_1 risarcimento per le lesioni subite in occasione dell'evento, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
3) Condannare in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore di della complessiva somma di € 68.366,72 a Parte_2 titolo di risarcimento per le lesioni subite in occasione dell'evento, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.”.
1.1 In particolare gli attori hanno dedotto che:
- in data 26.03.2013, alle ore 16:45 circa, l'autovettura FIAT 600, tg. CD 636 WY, di proprietà di e condotta da con a bordo percorreva la Strada Parte_3 Parte_1 Parte_2
Statale 16 in direzione Bari allorquando, giunta in prossimità del Km. 852+572, a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, aveva tamponato leggermente la parte posteriore dell'autovettura
TOYOTA Yaris, tg. EB 784 WZ, di proprietà e condotta da che percorreva la Strada P_
Statale 16 nella medesima direzione;
- a seguito del tamponamento i conducenti avevano accostato le autovetture sul margine destro della carreggiata scendendo dalle stesse per verificare l'esistenza di eventuali danni;
-ad un certo momento era sopraggiunto, nello stesso senso di marcia, l'autocarro FIAT LÒ, tg.
DB 217 AR, di proprietà della Società e condotto da Controparte_2 Controparte_3
(assicurata per la r.c.a. presso la – Ora , il Controparte_5 Controparte_1
quale, a causa della elevata velocità e della guida distratta ed imperita, non avvedendosi della presenza delle autovetture ferme sul margine destro della carreggiata e delle persone che erano scese, aveva urtato contro la parte posteriore dell'autovettura FIAT 600;
- a causa del forte impatto, l'autovettura de qua era stata scaraventata contro il muretto di cemento che si trovava oltre la banchina asfaltata di destra investendo e Parte_1 Pt_2
- sul luogo del sinistro era intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato – distaccamento di
Castellana Grotte la quale, dopo aver effettuato tutti i rilievi del caso, aveva contesta al P_ la violazione dell'art. 141 comma II e XI del C.d.S;
- a causa dell' incidente, e avevano subito lesioni personali che ne Parte_1 Parte_2
avevano reso necessario il trasporto rispettivamente presso il Pronto Soccorso del Policlinico di
Bari e il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Monopoli;
- in particolare, in occasione dell'evento aveva subito un “Trauma cranico non Parte_1
commotivo con perdita di coscienza, trauma rachideo con fratture di D11 e infrazione di D8,
F.L.C. faccia posteriore del braccio destro con ritenzione di corpi estranei (frammenti di vetro), sindrome ansiosa reattiva” mentre aveva riportato lesioni da generico Parte_2
meccanismo traumatico misto diretto-indiretto che avevano provocato “Trauma cranio-facciale con frattura delle ossa nasali e ferita l.c. Trauma contusivo-distorsivo ginocchio destro con frattura scomposta dell'emipiatto tibiale esterno, ferita l.c. avambraccio destro”;
- l'esperito procedimento di negoziazione assistita non aveva sortito esito positivo.
1.2. Ciò premesso, hanno adito l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.
2. Si è costituita in giudizio la contestando la domanda attorea sia nell'an che Controparte_1
nel quantum debeatur e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
3. I convenuti e non si sono costituiti sicchè ne è stata Controparte_2 Controparte_3
dichiarata la contumacia.
4. Depositate le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., la causa è stata istruita attraverso l'espletamento delle prove orali e una Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale.
5. La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 09.01.2025, con assegnazione dei termini stabiliti dall'art. 190 c.p.c.
///
6. Preliminarmente va dato atto della cessazione della materia del contendere sulla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali subiti da avendovi ella rinunciato sin dalla prima Parte_3
memoria istruttoria.
7. Passando ad esaminare la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da Pt_1
e , va detto che essa è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nella misura di
[...] Pt_2
cui alla seguente motivazione.
8. Gli attori hanno agito per il risarcimento dei danni loro derivati a seguito della condotta colposa di . Controparte_3
Invero essi hanno sostenuto che, nell'occasione, si trovavano sul margine destro della carreggiata in quanto erano scesi dal veicolo Fiat 600 ove viaggiavano quando, a causa dell'urto dello stesso da parte del conducente del LÒ, ne erano stati travolti riportando gravi lesioni.
Di qui la loro domanda risarcitoria.
8.1.Sostiene, di contro, la convenuta che l'evento dannoso sarebbe ascrivile esclusivamente agli attori giacchè, dopo il tamponamento dell'auto che li precedeva, essi sarebbero scesi lasciando il loro veicolo in posizione trasversale rispetto alla carreggiata, non segnalandolo in alcun modo e non indossando i giubbini catarifrangenti , così violando gli artt. 161-162 CdS.
Di qui l'inevitabilità dell'urto da parte del sopraggiunto e l'efficienza causale assorbente CP_6
della condotta degli attori. 8.2. Ebbene, la dinamica descritta nel loro atto di citazione ha trovato conferma in primo luogo negli atti redatti nell'immediatezza da parte dei militari intervenuti.
Ed invero, nel verbale della Polizia di Stato – distaccamento di Castellana Grotte, intervenuta sul luogo del sinistro, si legge: “Verso le ore 16,45 del giorno 26.03.2013, alla guida Parte_1
dell'autovettura Fiat 600 targata CD636WY con a bordo percorreva la strada Parte_2
statale nr. 16 Adriatica da Brindisi in direzione di Bari. Giunta in prossimità della progressiva chilometrica 852+600, agro del comune di Monopoli (BA), tratto di strada rettilineo, a carreggiate separate da spartitraffico in cemento denominato new jersy, con due corsie per senso di marcia, pianeggiante e con piano viabile bagnato da pioggia in atto, sottoposto a limitazione della velocità massima di 110 KM. h., mentre procedeva sulla corsia di destra, per non aver mantenuto una idonea distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva nella marcia, tamponava lievemente il complesso posteriore dell'autovettura Toyota Yaris targata EB784WZ che, condotta da P_
con a bordo sulla stessa corsia la precedeva nella marcia. Nella
[...] Parte_4
circostanza, entrambi i veicoli si fermavano sul margine destro della corsia percorsa e, tutti gli occupanti discesi dai rispettivi autoveicoli si ponevano a constatare i danni riportati dai rispettivi veicoli tra il complesso anteriore dell'autovettura Fiat 600 e il posteriore dell'autovettura Toyta
Yaris distanti alcuni metri tra loro mentre da tergo, poco dopo, giungeva l'autocarro Fiat LÒ targato DB217AR che, condotto da solo a bordo, si avvedeva tardivamente Controparte_3
della presenza degli indicati autoveicoli fermi sul margine destro della carreggiata e, pur frenando, per non aver regolato ed adeguato la propria velocità e non aver saputo arrestare veicolo condotto davanti ad ostacolo visibile, collideva con lo spigolo anteriore destro del veicolo che conduceva contro il complesso posteriore destro dell'autovettura Fiat 600 targata CD636WY che, per effetto del violento urto ricevuto, veniva sospinta in avanti verso destra tanto da collidere con lo spigolo anteriore destro contro il muro in cemento sito oltre la banchina asfaltata di destra e, nel rimbalzare in avanti, investiva e arrestandosi obliqua all'asse Parte_1 Parte_2
stradale e con la parte anteriore rivolta verso il senso contrario di marcia originariamente tenuto mentre, l'autocarro Fiat LÒ dopo aver percorso ulteriori metri 15 si arrestava al centro della carreggiata obliquo all'asse stradale e con la parte anteriore rivolta verso il centro strada.” (cfr. verbale all.to in atti). Tes_1
Tale ricostruzione della dinamica , non superata da elementi di segno contrario, non consente di ritenere veritiera la tesi della convenuta.
Invero, se fosse vero che gli attori avevano lasciato il loro veicolo al centro della carreggiata in posizione trasversale, esso avrebbe subito danni sulla parte laterale anziché sul retro così come rilevato dagli agenti intervenuti con efficacia di piena prova ex art. 2700 cc . L'assunto attoreo è stato confermato anche dalla teste , a conoscenza dei fatti Parte_4
poiché viaggiava a bordo del veicolo tamponato da . Parte_1
Quest'ultima , attendibile e non portatrice di un interesse personale nel giudizio (giova rammentare che l'incapacità a deporre prevista dall'art. 246 c.p.c. ricorre solamente quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione – vedasi Cassazione civile sez. II, 05/01/2018, n.167-), ha dichiarato che i due veicoli (Toyota Yaris e Fiat 600) erano fermi a margine della carreggiata , paralleli al guard rail.
Analoga deposizione ha reso conducente dell'auto tamponata da . Testimone_2 Parte_1
La circostanza è confermata¸ peraltro, dalla documentazione fotografica allegata in atti da parte attrice dalla quale è evidente che la non subiva danni nella parte laterale ma solo in quella CP_7
posteriore (oltre che anteriore come conseguenza dell'urto successivo contro il muretto).
Tanto, quindi, permette di affermare che l'autovettura FIAT 600 non fosse in posizione trasversale rispetto all'asse stradale – come sostenuto da parte convenuta – ma parcheggiata sul margine destro della carreggiata.
Peraltro l'elemento a sostegno della ricostruzione alternativa prospettata da parte convenuta (id est: la posizione trasversale dell'autovettura Fiat 600), ossia la testimonianza resa da Testimone_3
nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa incardinato da e dal Controparte_2
innanzi al Giudice di Pace di Monopoli, va liberamente valutata dalla scrivente Controparte_3
insieme al complesso delle risultanze istruttorie.
Si ricordi che tra i "poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie" (da ultimo, Cass. Sez. Lav., sent. 3 aprile 2017, n. 8602; nello stesso senso Cass. Sez. 3, sent. 4 marzo 2002, n. 3102).
Inoltre il giudice di merito "può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva" (Cass. Sez. 2, sent. 11 agosto 1999, n. 8585; in senso conforme, ex multis, Cass. Sez. 2, sent. 19 settembre 2000, n. 12422; Cass. Sez. Lav. 22 settembre
2003, n. 14042). Ciò posto, nel caso di specie gli elementi probatori posti a sostegno della tesi difensiva attorea, in primis il verbale della Polizia Stradale ed, in secundis, le testimonianze rese nel presente procedimento da persone certamente presenti ai fatti, non consentono di propendere per la tesi della convenuta ossia che gli attori avessero abbandonato l'auto in posizione trasversale sì da farne un ostacolo improvviso ed imprevedibile per il con efficacia causale assorbente. P_
Di contro, non va sottaciuto che il convenuto non si è presentato per deferire P_ interrogatorio formale nonostante la notifica dell'ordinanza ammissiva.
Sempre in ordine alla dinamica, , tanto in occasione di visita peritale presso lo studio Parte_1
del Consulente Tecnico quanto in sede di interrogatorio formale, ha riferito che si Parte_2 trovava fuori dall'autovettura mentre lei era ancora al posto di guida, in procinto di scendere, dopo aver rimosso la cintura di sicurezza (aveva già posizionato il piede sinistro a terra fuori dall'abitacolo), quando vi fu l'urto da parte del veicolo condotto dal (in seno P_ all'interrogatorio formale tenutosi all'udienza del 26.03.2018 così riferiva: “…preciso che io rimasi
a bordo dell'autovettura; scese solo mio fratello per constatare l'accaduto”; e ancora, a seguito dell'urto, “…sono sbalzata fuori dall'auto e ho perso i sensi”).
Ebbene, tale difformità tra le due versioni circa la ricostruzione della dinamica del sinistro non rileva ai fini dell'esclusione della responsabilità del e dell'esclusiva responsabilità degli P_
attori in quanto non idonea a recidere il nesso di causalità tra la condotta tenuta dall'investitore e l'evento dannoso.
Del resto nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza ai militari (la sera stessa presso il Policlinico ove era ricoverata), e come compendiate nell'all. 1 del fascicolo di parte attrice, la afferma Pt_1 che lei ed il fratello erano scesi dall'auto dopo di che erano stati urtati e spinti in avanti a causa dell'impatto.
E, comunque, il nominato Consulente Tecnico ha chiarito che : “considerato che le lesioni riportate possono realizzarsi sia a seguito di tamponamento che di investimento (caduta al suolo) appare irrilevante determinare la posizione della al momento del sinistro. Infatti riteniamo che, Pt_1 indipendentemente dalla posizione che la perizianda aveva durante l'incidente, non sussistano dubbi sulla causalità delle lesioni riportate.” (cfr. pag. 20 dell'elaborato peritale).
9. Acclarato che l'auto degli attori era regolarmente ferma a margine della carreggiata e non al centro strada, può concludersi che sussiste il nesso di causalità tra l'urto provocato dal P_
(che ha impattato contro la loro auto e non ha evitato l'ostacolo ) ed i danni riportati dagli stessi.
10. Ciò posto , occorre valutare l'eventuale sussistenza di una condotta colposa da parte degli attori idonea ad essere qualificata come concausa. 10.1.Parte convenuta, a sostegno della propria tesi difensiva, censura la condotta degli odierni attori per “aver lasciato l'auto già incidentata ad ingombro della careggiata, senza alcuna minima segnalazione di pericolo e scendevano dall'abitacolo senza indossare i prescritti gilet catarifrangenti”.
10.2. Ebbene, in ordine alla posizione delle autovetture, come si è già detto , sia dal rapporto delle autorità intervenute sia dalle dichiarazioni rilasciate dai testimoni oculari nell'immediatezza dei fatti, è emerso che, a seguito del lieve tamponamento avvenuto tra l'autovettura FIAT 600 e l'autovettura Toyota Yaris, “entrambi i veicoli si fermavano sul margine destro della corsia percorsa”.
Quanto all'omesso posizionamento del segnale triangolare di pericolo e uso di giubbotti retroriflettenti, tale circostanza è stata confermata dagli stessi testimoni escussi nel presente giudizio oltre che in sede di interrogatorio formale dall'attrice, . Parte_1
In particolare, , all'udienza del 25.02.2019 dichiarava che “Mia madre ( Parte_4 P_
, la IG.ra e l'altro passeggero della Fiat 600 scesero dalle autovetture senza
[...] Pt_1
indossare il giubbotto retroriflettente. Scese prima il passeggero e poi la conducente. Non Pt_1 posizionavano il triangolo rosso”. riferiva che: “…dopo il tamponamento io ed il passeggero della Fiat 600 scendemmo P_ dall'auto per scambiarci i dati. Non ricordo se indossavamo i giubbini e se posizionavamo il triangolo. Non ricordo se la conducente della Fiat 600 era scesa dalla macchina”.
L'attrice, in sede di interrogatorio formale del 26.03.2018: “…Non facemmo in Parte_1 tempo a collocare il triangolo mobile di pericolo”.
Ebbene, l'art. 162, co. 1, C.d.S. così recita: “Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento”.
Al co. 4 prevede che: “Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile di pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente l'ostacolo”.
E al 4-bis: “Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera”. Alla luce di tale quadro normativo la condotta tenuta dagli attori non appare improntata agli obblighi su di essi gravanti in termini di ordinaria diligenza così come dettati dal Codice della
Strada .
Trattandosi di una strada extraurbana, a scorrimento veloce, priva di marciapiedi e pista ciclabile, non è prudente la condotta attorea omissiva dell'apposizione del prescritto segnale mobile di pericolo oltre che dell'uso di dispositivo riflettente, esponendosi, quindi, al pericolo di investimento.
Ciò posto, dal verbale redatto dalla Polizia Stradale, oltre che dalle dichiarazioni raccolte nel presente giudizio, è emerso che le circostanze di luogo e di tempo (ora diurna) ove è avvenuto il sinistro de quo non erano tali da impedire totalmente l'avvistamento delle due autovetture poste sul margine destro della carreggiata da parte del . P_
Infatti, nel verbale della Polizia intervenuta si legge “…CO si avvedeva P_
tardivamente della presenza degli indicati autoveicoli fermi sul margine destro della carreggiata e, pur frenando, per non aver regolato ed adeguato la propria velocità e non aver saputo arrestare il veicolo condotta davanti ad ostacolo VISIBILE, collideva con lo spigolo anteriore destro del veicolo che conduceva contro il complesso posteriore destro dell'autovettura FIAT 600…”.
10.3.Si ritiene, pertanto, che la condotta dei danneggiati abbia inciso in non più del 10% nel verificarsi del danno .
11. Venendo alla liquidazione dei danni non patrimoniali patiti dagli attori in conseguenza dell'evento di cui è causa, si specifica quanto segue.
11.1. In punto di diritto va ricordato che la risarcibilità di tali danni trova il suo fondamento nell'art. 2059 c.c. il quale disciplina i danni non patrimoniali nell'ambito dei quali rientrano, non solo i danni conseguenti a reati (art. 185 c.p.), ma tutti i danni derivanti dalle lesioni di diritti di rango costituzionale inerenti alla persona, tra i quali non può non riconoscersi il diritto alla salute di cui all'art.32 Cost. (Corte Cass. n. 8827/2003 e 8828/2003 e Corte Cass.233/2003).
Circa la liquidazione del danno biologico, sono noti i principi enucleati, a partire da Cass. Sezioni
Unite 11 novembre 2008 sentenza n. 26972 in ordine alla liquidazione onnicomprensiva del danno non patrimoniale risarcibile, inteso quale categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, nel cui ambito va ricompreso anche il danno morale, con esclusione di duplicazioni risarcitorie illegittime e del ristoro di lesioni di interessi c.d. “bagatellari”, quali meri disagi, fastidi, disappunti (o, per esempio, “danni da tempo perso”), non eccedenti la soglia di offensività minima necessaria a rendere serio e meritevole di tutela il pregiudizio lamentato.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno biologico permanente, la giurisprudenza è ormai orientata a privilegiare l'utilizzo delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (cfr. ex multis Cass. civ. 19506/2024 secondo cui “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non essendo rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali;
il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal Tribunale di Milano ed ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto questa Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. Il valore delle tabelle milanesi va inteso non già nel senso che le dette tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, bensì nel senso che esse forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226 c.c. (norma questa che necessariamente viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale, che per definizione non si presta ad essere "provato nel suo preciso ammontare")”.
Al riguardo giova ribadire che le cosiddette "tabelle milanesi" inglobano sia il pregiudizio alla salute strettamente inteso (danno biologico in senso stretto) sia la sofferenza soggettiva del danneggiato (danno morale) poiché prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica una somma globale composta dal c.d. "punto" biologico (variabile in funzione di età e grado di invalidità) - relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu
- aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di validità) per la componente "morale" del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Com'è noto, il criterio di computo c.d. tabellare si fonda sul principio progressivo, in base al quale il valore monetario del singolo punto di invalidità aumenta con l'aumentare dell'invalidità permanente complessiva, ed il principio regressivo, in base al quale il valore decresce con il crescere dell'età dell'individuo leso.
Peraltro, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, nella quantificazione del danno biologico inteso come compromissione di tutta una serie di aspetti della personalità dell'individuo derivante dalla lesione del bene salute (carattere c.d. pluridimensionale del danno biologico), vanno ricomprese altre voci o componenti di tale figura di danno quali il danno alla vita di relazione (Cass. civ. n. 3266/2003; n. 6023/2001; n. 15034/2001), il danno alla capacità lavorativa generica (danno che non consista nel pregiudizio patrimoniale per perdita o riduzione alla capacità lavorativa specifica;
cfr. Cass. civ., n. 7084/2001; n. 4231/1999; n. 6736/1998) ed il danno estetico (che non determini un vero e proprio pregiudizio patrimoniale;
cfr. Cass. civ., n.
6895/2001; n. 10762/1999; n. 12622/1999).
11.2. Nel caso in esame, per quanto riguarda , dalla documentazione medica allegata Parte_1 in atti e della relazione a firma del c.t.u., è emerso che la stessa subiva un “lieve infossamento della limitante somatica superiore di D11 con sottile rima di frattura discosomatica” così come descritto dalla TAC eseguita lo stesso giorno del ricovero al Policlinico di Bari e confermato dalla RMN effettuata il 28.03.13 (frattura somatica D11 con lieve avvallamento della limitante somatica superiore con associata alterazione di segnale della spongiosa come da edema contusivo) (cfr. pag.
20 dell'elaborato peritale in atti).
Pertanto, il c.t.u. così concludeva: “La IG.ra a seguito dell'incidente stradale del Parte_1
26.03.2013 ha riportato la “Frattura somatica di D11 e infrazione somatica di D8”. Tali lesioni risultano compatibili con il sinistro de quo. La durata della inabilità temporanea totale è stata di 8 gg., la inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 40, parziale al 50% di giorni 30 e parziale al
25% di giorni 60. Il danno biologico permanente residuato è pari al 11(undici)%. Nessuna incidenza sulla capacità lavorativa specifica. Le spese mediche sostenute e documentate agli atti, ritenute congrue, ammontano a euro 1.831,14.”
Facendo uso delle tabelle milanesi aggiornate (si ricordi che la tabella unica nazionale è applicabile solo ai sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore) spetta all'attrice a titolo di danno biologico permanente un risarcimento pari ad €. 26.902,00 tenendo conto del punto di invalidità quantificato dal CTU all' 11% (secondo il criterio proporzionalistico) nonché dell'età dell'attrice all'epoca del sinistro .
A titolo di danno biologico temporaneo, utilizzando sempre le tabelle, spettano €. 7820,00.
Pertanto la somma dovuta a titolo di risarcimento per il danno biologico permanente e temporaneo, totale e parziale, subito da in occasione del sinistro per cui è causa è pari a Parte_1 complessivi €. 34.722,00.
Quanto al richiesto aumento per personalizzazione esso va escluso poichè non sono state allegate né sono state provate circostanze specifiche ed eccezionali tali da rendere il danno concreto patito dall'attrice più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. ex multis Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
Ed invero, secondo l'orientamento cristallizzato della giurisprudenza di legittimità, esclusa la praticabilità della liquidazione separata di danno biologico e danno morale, dovendosi ammettere la liquidazione unitaria anche della peculiare componente di pregiudizio a connotazione soggettiva , il giudice, onde valutare nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso e pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, dovrà tenere conto, al fine di escludere od ammettere la personalizzazione, di tutte le contingenze in concreto emerse, se ed in quanto vengano addotte circostanze che richiedano la variazione della liquidazione tabellare in aumento o in diminuzione (cfr. Cass. civ., 2433/24 ; Cass. civ. 1037/24, ).
Ne deriva l'impossibilità di personalizzare il risarcimento suddetto.
11.3.In ordine agli accessori sulle somme indicate, va osservato quanto segue.
Poiché il danno biologico, permanente e temporaneo, nell'importo sopra indicato è stato liquidato nei valori correnti all'attualità i relativi importi non sono soggetti a rivalutazione monetaria ma si devono riconoscere solo gli interessi legali a decorrere dalla data del sinistro, poiché, com'è noto, mediante il riconoscimento degli interessi si risarcisce il danno per il ritardato conseguimento della somma dovuta a titolo risarcitorio (mentre con la rivalutazione monetaria si risarcisce il danno emergente conseguente alla svalutazione monetaria).
Pertanto, per evitare un'indebita locupletazione, bisognerà devalutare alla data del sinistro le somme liquidate a titolo di danno biologico e calcolare gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno fino all'effettivo soddisfo (cfr. Cass. S.U., 17.02.1995, n. 1712).
11.4. Il citato importo (€ 34.722,00) andrà invece ridotto del 10% in ragione del concorso di colpa degli attori pertanto il risarcimento dovuto sarà pari ad € 31.249,80.
11.5. Per quanto riguarda, invece, il c.t.u. così concludeva: “il IG. Parte_2 Parte_2
a seguito dell'incidente stradale del 26.03.2013, ha riportato la “Frattura delle ossa
[...] proprie del naso, frattura piatto tibiale esterno dx.”. Tali lesioni risultano compatibili col sinistro medesimo. La durata della inabilità temporanea totale è stata di 10 gg., la temporanea parziale al
75% di giorni 60, parziale al 50% di giorni 30 e parziale al 25% di giorni 60. Il danno biologico permanente residuato è pari al 7(sette) %. L'ammontare delle sole spese mediche sostenute e documentate ritenute congrue è pari a euro 964,34.”.
Nella determinazione del risarcimento spettante al in conseguenza dell'evento per Parte_2
cui è causa, si deve avere riguardo a quanto stabilito per le c.d. micro-permanenti dall'art. 139 del
D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), come aggiornato, da ultimo, con il D.M. 16.07.2024, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento dell'evento dannoso e dei postumi invalidanti l'integrità psicofisica.
Ne deriva che vanno riconosciuti all' odierno attore per le lesioni oggetto di causa i seguenti importi: € 11.906,14 per il danno permanente ed € 4.695,40 per il danno temporaneo, così per un importo complessivo di € 16.601,54 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali.
In applicazione dell'art. 139, comma 3 del D.lgs. 209/2005 "Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati ed obiettivamente accertati, ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento”.
Ebbene, il giudicante ritiene che questo importo non meriti di essere "personalizzato" ulteriormente dal momento che il danno morale derivante dalle lesioni è ricompreso negli importi già liquidati.
Si ricordi che , anche in materia di micropermanenti , vigono gli stessi principi dettati dalla giurisprudenza in punto di macropermanenti ( “Non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, sostanziandosi nella sofferenza interiore ( dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ecc. ), sicché ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale essi debbono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione, anche nell'ambito del sistema delle micropermanenti. Il danno da sofferenza interiore deve formare oggetto di specifica valutazione e liquidazione ogniqualvolta risultano dedotti e provati- cfr. Cass. 26985/2023).
11.6. L'importo andrà, invece, ridotto del 10% per cui ne deriverà un importo definitivo di €
14.941,39.
12. Quanto al danno patrimoniale avranno diritto ad € 1.831,14 e Parte_1 Parte_2 ad € 964,34.
13 . Quanto alle spese di lite, l'accoglimento parziale della domanda attorea implica che esse possano essere poste a carico di parte convenuta per 2/3 e compensate per 1/3.
Esse vengono liquidate secondo i parametri ex dm 147/22 – scaglione da € 26.001,00 ad €
52.000,00 nei valori medi per tutte le fasi.
Le spese di c.t.u. vengono definitivamente poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari – III^ Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in atti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di Parte_3
-accoglie parzialmente la domanda di e per le ragioni di cui in Parte_1 Parte_2
parte motiva e , per l'effetto, condanna i convenuti in solido a corrispondere in favore di Pt_1
l'importo di € 31.249,80 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali ed €1.831,14 a
[...] titolo di danni patrimoniali, oltre interessi , ed in favore di l'importo di € Parte_2 14.941,39 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali ed € 964,34 a titolo di danni patrimoniali, oltre interessi;
-pone definitivamente le spese di ctu a carico delle parti in solido;
- liquida le spese di lite in € 786,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15,00% del compenso totale ed oltre accessori come per legge, che pone a carico dei convenuti in solido per 2/3 e compensa per 1/3.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, in data 4.04.2025 il Giudice
Cristina Fasano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Cristina Fasano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi del Tribunale
Ordinario di Bari, per l'anno 2015 sotto il numero d'ordine 15726 pendente
TRA
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Michele Musci, in virtù di mandato in atti;
-attori-
E
in persona del suo legale rappresentante pt, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Emma Castellaneta, in virtù di mandato in atti;
-convenuta-
nonchè
Controparte_2 Controparte_3
-convenuti contumaci-
///
Conclusioni: come da udienza del 09.01.2025 celebrata in modalità cartolare.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2 Pt_3
hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari la , la
[...] Controparte_1 [...]
e al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare CP_2 Controparte_3 la esclusiva responsabilità del IG. , conducente dell'autovettura FIAT LÒ, Controparte_3 tg. DB 917 AR, di proprietà della Soc. nella produzione dell'evento; 2) Controparte_2
Condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore di della complessiva somma di € 34.374,13 a titolo di Parte_1 risarcimento per le lesioni subite in occasione dell'evento, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
3) Condannare in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore di della complessiva somma di € 68.366,72 a Parte_2 titolo di risarcimento per le lesioni subite in occasione dell'evento, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.”.
1.1 In particolare gli attori hanno dedotto che:
- in data 26.03.2013, alle ore 16:45 circa, l'autovettura FIAT 600, tg. CD 636 WY, di proprietà di e condotta da con a bordo percorreva la Strada Parte_3 Parte_1 Parte_2
Statale 16 in direzione Bari allorquando, giunta in prossimità del Km. 852+572, a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, aveva tamponato leggermente la parte posteriore dell'autovettura
TOYOTA Yaris, tg. EB 784 WZ, di proprietà e condotta da che percorreva la Strada P_
Statale 16 nella medesima direzione;
- a seguito del tamponamento i conducenti avevano accostato le autovetture sul margine destro della carreggiata scendendo dalle stesse per verificare l'esistenza di eventuali danni;
-ad un certo momento era sopraggiunto, nello stesso senso di marcia, l'autocarro FIAT LÒ, tg.
DB 217 AR, di proprietà della Società e condotto da Controparte_2 Controparte_3
(assicurata per la r.c.a. presso la – Ora , il Controparte_5 Controparte_1
quale, a causa della elevata velocità e della guida distratta ed imperita, non avvedendosi della presenza delle autovetture ferme sul margine destro della carreggiata e delle persone che erano scese, aveva urtato contro la parte posteriore dell'autovettura FIAT 600;
- a causa del forte impatto, l'autovettura de qua era stata scaraventata contro il muretto di cemento che si trovava oltre la banchina asfaltata di destra investendo e Parte_1 Pt_2
- sul luogo del sinistro era intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato – distaccamento di
Castellana Grotte la quale, dopo aver effettuato tutti i rilievi del caso, aveva contesta al P_ la violazione dell'art. 141 comma II e XI del C.d.S;
- a causa dell' incidente, e avevano subito lesioni personali che ne Parte_1 Parte_2
avevano reso necessario il trasporto rispettivamente presso il Pronto Soccorso del Policlinico di
Bari e il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Monopoli;
- in particolare, in occasione dell'evento aveva subito un “Trauma cranico non Parte_1
commotivo con perdita di coscienza, trauma rachideo con fratture di D11 e infrazione di D8,
F.L.C. faccia posteriore del braccio destro con ritenzione di corpi estranei (frammenti di vetro), sindrome ansiosa reattiva” mentre aveva riportato lesioni da generico Parte_2
meccanismo traumatico misto diretto-indiretto che avevano provocato “Trauma cranio-facciale con frattura delle ossa nasali e ferita l.c. Trauma contusivo-distorsivo ginocchio destro con frattura scomposta dell'emipiatto tibiale esterno, ferita l.c. avambraccio destro”;
- l'esperito procedimento di negoziazione assistita non aveva sortito esito positivo.
1.2. Ciò premesso, hanno adito l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.
2. Si è costituita in giudizio la contestando la domanda attorea sia nell'an che Controparte_1
nel quantum debeatur e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
3. I convenuti e non si sono costituiti sicchè ne è stata Controparte_2 Controparte_3
dichiarata la contumacia.
4. Depositate le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., la causa è stata istruita attraverso l'espletamento delle prove orali e una Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale.
5. La causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 09.01.2025, con assegnazione dei termini stabiliti dall'art. 190 c.p.c.
///
6. Preliminarmente va dato atto della cessazione della materia del contendere sulla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali subiti da avendovi ella rinunciato sin dalla prima Parte_3
memoria istruttoria.
7. Passando ad esaminare la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da Pt_1
e , va detto che essa è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nella misura di
[...] Pt_2
cui alla seguente motivazione.
8. Gli attori hanno agito per il risarcimento dei danni loro derivati a seguito della condotta colposa di . Controparte_3
Invero essi hanno sostenuto che, nell'occasione, si trovavano sul margine destro della carreggiata in quanto erano scesi dal veicolo Fiat 600 ove viaggiavano quando, a causa dell'urto dello stesso da parte del conducente del LÒ, ne erano stati travolti riportando gravi lesioni.
Di qui la loro domanda risarcitoria.
8.1.Sostiene, di contro, la convenuta che l'evento dannoso sarebbe ascrivile esclusivamente agli attori giacchè, dopo il tamponamento dell'auto che li precedeva, essi sarebbero scesi lasciando il loro veicolo in posizione trasversale rispetto alla carreggiata, non segnalandolo in alcun modo e non indossando i giubbini catarifrangenti , così violando gli artt. 161-162 CdS.
Di qui l'inevitabilità dell'urto da parte del sopraggiunto e l'efficienza causale assorbente CP_6
della condotta degli attori. 8.2. Ebbene, la dinamica descritta nel loro atto di citazione ha trovato conferma in primo luogo negli atti redatti nell'immediatezza da parte dei militari intervenuti.
Ed invero, nel verbale della Polizia di Stato – distaccamento di Castellana Grotte, intervenuta sul luogo del sinistro, si legge: “Verso le ore 16,45 del giorno 26.03.2013, alla guida Parte_1
dell'autovettura Fiat 600 targata CD636WY con a bordo percorreva la strada Parte_2
statale nr. 16 Adriatica da Brindisi in direzione di Bari. Giunta in prossimità della progressiva chilometrica 852+600, agro del comune di Monopoli (BA), tratto di strada rettilineo, a carreggiate separate da spartitraffico in cemento denominato new jersy, con due corsie per senso di marcia, pianeggiante e con piano viabile bagnato da pioggia in atto, sottoposto a limitazione della velocità massima di 110 KM. h., mentre procedeva sulla corsia di destra, per non aver mantenuto una idonea distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva nella marcia, tamponava lievemente il complesso posteriore dell'autovettura Toyota Yaris targata EB784WZ che, condotta da P_
con a bordo sulla stessa corsia la precedeva nella marcia. Nella
[...] Parte_4
circostanza, entrambi i veicoli si fermavano sul margine destro della corsia percorsa e, tutti gli occupanti discesi dai rispettivi autoveicoli si ponevano a constatare i danni riportati dai rispettivi veicoli tra il complesso anteriore dell'autovettura Fiat 600 e il posteriore dell'autovettura Toyta
Yaris distanti alcuni metri tra loro mentre da tergo, poco dopo, giungeva l'autocarro Fiat LÒ targato DB217AR che, condotto da solo a bordo, si avvedeva tardivamente Controparte_3
della presenza degli indicati autoveicoli fermi sul margine destro della carreggiata e, pur frenando, per non aver regolato ed adeguato la propria velocità e non aver saputo arrestare veicolo condotto davanti ad ostacolo visibile, collideva con lo spigolo anteriore destro del veicolo che conduceva contro il complesso posteriore destro dell'autovettura Fiat 600 targata CD636WY che, per effetto del violento urto ricevuto, veniva sospinta in avanti verso destra tanto da collidere con lo spigolo anteriore destro contro il muro in cemento sito oltre la banchina asfaltata di destra e, nel rimbalzare in avanti, investiva e arrestandosi obliqua all'asse Parte_1 Parte_2
stradale e con la parte anteriore rivolta verso il senso contrario di marcia originariamente tenuto mentre, l'autocarro Fiat LÒ dopo aver percorso ulteriori metri 15 si arrestava al centro della carreggiata obliquo all'asse stradale e con la parte anteriore rivolta verso il centro strada.” (cfr. verbale all.to in atti). Tes_1
Tale ricostruzione della dinamica , non superata da elementi di segno contrario, non consente di ritenere veritiera la tesi della convenuta.
Invero, se fosse vero che gli attori avevano lasciato il loro veicolo al centro della carreggiata in posizione trasversale, esso avrebbe subito danni sulla parte laterale anziché sul retro così come rilevato dagli agenti intervenuti con efficacia di piena prova ex art. 2700 cc . L'assunto attoreo è stato confermato anche dalla teste , a conoscenza dei fatti Parte_4
poiché viaggiava a bordo del veicolo tamponato da . Parte_1
Quest'ultima , attendibile e non portatrice di un interesse personale nel giudizio (giova rammentare che l'incapacità a deporre prevista dall'art. 246 c.p.c. ricorre solamente quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione – vedasi Cassazione civile sez. II, 05/01/2018, n.167-), ha dichiarato che i due veicoli (Toyota Yaris e Fiat 600) erano fermi a margine della carreggiata , paralleli al guard rail.
Analoga deposizione ha reso conducente dell'auto tamponata da . Testimone_2 Parte_1
La circostanza è confermata¸ peraltro, dalla documentazione fotografica allegata in atti da parte attrice dalla quale è evidente che la non subiva danni nella parte laterale ma solo in quella CP_7
posteriore (oltre che anteriore come conseguenza dell'urto successivo contro il muretto).
Tanto, quindi, permette di affermare che l'autovettura FIAT 600 non fosse in posizione trasversale rispetto all'asse stradale – come sostenuto da parte convenuta – ma parcheggiata sul margine destro della carreggiata.
Peraltro l'elemento a sostegno della ricostruzione alternativa prospettata da parte convenuta (id est: la posizione trasversale dell'autovettura Fiat 600), ossia la testimonianza resa da Testimone_3
nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa incardinato da e dal Controparte_2
innanzi al Giudice di Pace di Monopoli, va liberamente valutata dalla scrivente Controparte_3
insieme al complesso delle risultanze istruttorie.
Si ricordi che tra i "poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie" (da ultimo, Cass. Sez. Lav., sent. 3 aprile 2017, n. 8602; nello stesso senso Cass. Sez. 3, sent. 4 marzo 2002, n. 3102).
Inoltre il giudice di merito "può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva" (Cass. Sez. 2, sent. 11 agosto 1999, n. 8585; in senso conforme, ex multis, Cass. Sez. 2, sent. 19 settembre 2000, n. 12422; Cass. Sez. Lav. 22 settembre
2003, n. 14042). Ciò posto, nel caso di specie gli elementi probatori posti a sostegno della tesi difensiva attorea, in primis il verbale della Polizia Stradale ed, in secundis, le testimonianze rese nel presente procedimento da persone certamente presenti ai fatti, non consentono di propendere per la tesi della convenuta ossia che gli attori avessero abbandonato l'auto in posizione trasversale sì da farne un ostacolo improvviso ed imprevedibile per il con efficacia causale assorbente. P_
Di contro, non va sottaciuto che il convenuto non si è presentato per deferire P_ interrogatorio formale nonostante la notifica dell'ordinanza ammissiva.
Sempre in ordine alla dinamica, , tanto in occasione di visita peritale presso lo studio Parte_1
del Consulente Tecnico quanto in sede di interrogatorio formale, ha riferito che si Parte_2 trovava fuori dall'autovettura mentre lei era ancora al posto di guida, in procinto di scendere, dopo aver rimosso la cintura di sicurezza (aveva già posizionato il piede sinistro a terra fuori dall'abitacolo), quando vi fu l'urto da parte del veicolo condotto dal (in seno P_ all'interrogatorio formale tenutosi all'udienza del 26.03.2018 così riferiva: “…preciso che io rimasi
a bordo dell'autovettura; scese solo mio fratello per constatare l'accaduto”; e ancora, a seguito dell'urto, “…sono sbalzata fuori dall'auto e ho perso i sensi”).
Ebbene, tale difformità tra le due versioni circa la ricostruzione della dinamica del sinistro non rileva ai fini dell'esclusione della responsabilità del e dell'esclusiva responsabilità degli P_
attori in quanto non idonea a recidere il nesso di causalità tra la condotta tenuta dall'investitore e l'evento dannoso.
Del resto nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza ai militari (la sera stessa presso il Policlinico ove era ricoverata), e come compendiate nell'all. 1 del fascicolo di parte attrice, la afferma Pt_1 che lei ed il fratello erano scesi dall'auto dopo di che erano stati urtati e spinti in avanti a causa dell'impatto.
E, comunque, il nominato Consulente Tecnico ha chiarito che : “considerato che le lesioni riportate possono realizzarsi sia a seguito di tamponamento che di investimento (caduta al suolo) appare irrilevante determinare la posizione della al momento del sinistro. Infatti riteniamo che, Pt_1 indipendentemente dalla posizione che la perizianda aveva durante l'incidente, non sussistano dubbi sulla causalità delle lesioni riportate.” (cfr. pag. 20 dell'elaborato peritale).
9. Acclarato che l'auto degli attori era regolarmente ferma a margine della carreggiata e non al centro strada, può concludersi che sussiste il nesso di causalità tra l'urto provocato dal P_
(che ha impattato contro la loro auto e non ha evitato l'ostacolo ) ed i danni riportati dagli stessi.
10. Ciò posto , occorre valutare l'eventuale sussistenza di una condotta colposa da parte degli attori idonea ad essere qualificata come concausa. 10.1.Parte convenuta, a sostegno della propria tesi difensiva, censura la condotta degli odierni attori per “aver lasciato l'auto già incidentata ad ingombro della careggiata, senza alcuna minima segnalazione di pericolo e scendevano dall'abitacolo senza indossare i prescritti gilet catarifrangenti”.
10.2. Ebbene, in ordine alla posizione delle autovetture, come si è già detto , sia dal rapporto delle autorità intervenute sia dalle dichiarazioni rilasciate dai testimoni oculari nell'immediatezza dei fatti, è emerso che, a seguito del lieve tamponamento avvenuto tra l'autovettura FIAT 600 e l'autovettura Toyota Yaris, “entrambi i veicoli si fermavano sul margine destro della corsia percorsa”.
Quanto all'omesso posizionamento del segnale triangolare di pericolo e uso di giubbotti retroriflettenti, tale circostanza è stata confermata dagli stessi testimoni escussi nel presente giudizio oltre che in sede di interrogatorio formale dall'attrice, . Parte_1
In particolare, , all'udienza del 25.02.2019 dichiarava che “Mia madre ( Parte_4 P_
, la IG.ra e l'altro passeggero della Fiat 600 scesero dalle autovetture senza
[...] Pt_1
indossare il giubbotto retroriflettente. Scese prima il passeggero e poi la conducente. Non Pt_1 posizionavano il triangolo rosso”. riferiva che: “…dopo il tamponamento io ed il passeggero della Fiat 600 scendemmo P_ dall'auto per scambiarci i dati. Non ricordo se indossavamo i giubbini e se posizionavamo il triangolo. Non ricordo se la conducente della Fiat 600 era scesa dalla macchina”.
L'attrice, in sede di interrogatorio formale del 26.03.2018: “…Non facemmo in Parte_1 tempo a collocare il triangolo mobile di pericolo”.
Ebbene, l'art. 162, co. 1, C.d.S. così recita: “Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento”.
Al co. 4 prevede che: “Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale mobile di pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente l'ostacolo”.
E al 4-bis: “Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera”. Alla luce di tale quadro normativo la condotta tenuta dagli attori non appare improntata agli obblighi su di essi gravanti in termini di ordinaria diligenza così come dettati dal Codice della
Strada .
Trattandosi di una strada extraurbana, a scorrimento veloce, priva di marciapiedi e pista ciclabile, non è prudente la condotta attorea omissiva dell'apposizione del prescritto segnale mobile di pericolo oltre che dell'uso di dispositivo riflettente, esponendosi, quindi, al pericolo di investimento.
Ciò posto, dal verbale redatto dalla Polizia Stradale, oltre che dalle dichiarazioni raccolte nel presente giudizio, è emerso che le circostanze di luogo e di tempo (ora diurna) ove è avvenuto il sinistro de quo non erano tali da impedire totalmente l'avvistamento delle due autovetture poste sul margine destro della carreggiata da parte del . P_
Infatti, nel verbale della Polizia intervenuta si legge “…CO si avvedeva P_
tardivamente della presenza degli indicati autoveicoli fermi sul margine destro della carreggiata e, pur frenando, per non aver regolato ed adeguato la propria velocità e non aver saputo arrestare il veicolo condotta davanti ad ostacolo VISIBILE, collideva con lo spigolo anteriore destro del veicolo che conduceva contro il complesso posteriore destro dell'autovettura FIAT 600…”.
10.3.Si ritiene, pertanto, che la condotta dei danneggiati abbia inciso in non più del 10% nel verificarsi del danno .
11. Venendo alla liquidazione dei danni non patrimoniali patiti dagli attori in conseguenza dell'evento di cui è causa, si specifica quanto segue.
11.1. In punto di diritto va ricordato che la risarcibilità di tali danni trova il suo fondamento nell'art. 2059 c.c. il quale disciplina i danni non patrimoniali nell'ambito dei quali rientrano, non solo i danni conseguenti a reati (art. 185 c.p.), ma tutti i danni derivanti dalle lesioni di diritti di rango costituzionale inerenti alla persona, tra i quali non può non riconoscersi il diritto alla salute di cui all'art.32 Cost. (Corte Cass. n. 8827/2003 e 8828/2003 e Corte Cass.233/2003).
Circa la liquidazione del danno biologico, sono noti i principi enucleati, a partire da Cass. Sezioni
Unite 11 novembre 2008 sentenza n. 26972 in ordine alla liquidazione onnicomprensiva del danno non patrimoniale risarcibile, inteso quale categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, nel cui ambito va ricompreso anche il danno morale, con esclusione di duplicazioni risarcitorie illegittime e del ristoro di lesioni di interessi c.d. “bagatellari”, quali meri disagi, fastidi, disappunti (o, per esempio, “danni da tempo perso”), non eccedenti la soglia di offensività minima necessaria a rendere serio e meritevole di tutela il pregiudizio lamentato.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno biologico permanente, la giurisprudenza è ormai orientata a privilegiare l'utilizzo delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (cfr. ex multis Cass. civ. 19506/2024 secondo cui “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non essendo rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali;
il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal Tribunale di Milano ed ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto questa Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. Il valore delle tabelle milanesi va inteso non già nel senso che le dette tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, bensì nel senso che esse forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226 c.c. (norma questa che necessariamente viene in rilievo allorquando debba liquidarsi il danno non patrimoniale, che per definizione non si presta ad essere "provato nel suo preciso ammontare")”.
Al riguardo giova ribadire che le cosiddette "tabelle milanesi" inglobano sia il pregiudizio alla salute strettamente inteso (danno biologico in senso stretto) sia la sofferenza soggettiva del danneggiato (danno morale) poiché prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica una somma globale composta dal c.d. "punto" biologico (variabile in funzione di età e grado di invalidità) - relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu
- aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di validità) per la componente "morale" del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Com'è noto, il criterio di computo c.d. tabellare si fonda sul principio progressivo, in base al quale il valore monetario del singolo punto di invalidità aumenta con l'aumentare dell'invalidità permanente complessiva, ed il principio regressivo, in base al quale il valore decresce con il crescere dell'età dell'individuo leso.
Peraltro, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, nella quantificazione del danno biologico inteso come compromissione di tutta una serie di aspetti della personalità dell'individuo derivante dalla lesione del bene salute (carattere c.d. pluridimensionale del danno biologico), vanno ricomprese altre voci o componenti di tale figura di danno quali il danno alla vita di relazione (Cass. civ. n. 3266/2003; n. 6023/2001; n. 15034/2001), il danno alla capacità lavorativa generica (danno che non consista nel pregiudizio patrimoniale per perdita o riduzione alla capacità lavorativa specifica;
cfr. Cass. civ., n. 7084/2001; n. 4231/1999; n. 6736/1998) ed il danno estetico (che non determini un vero e proprio pregiudizio patrimoniale;
cfr. Cass. civ., n.
6895/2001; n. 10762/1999; n. 12622/1999).
11.2. Nel caso in esame, per quanto riguarda , dalla documentazione medica allegata Parte_1 in atti e della relazione a firma del c.t.u., è emerso che la stessa subiva un “lieve infossamento della limitante somatica superiore di D11 con sottile rima di frattura discosomatica” così come descritto dalla TAC eseguita lo stesso giorno del ricovero al Policlinico di Bari e confermato dalla RMN effettuata il 28.03.13 (frattura somatica D11 con lieve avvallamento della limitante somatica superiore con associata alterazione di segnale della spongiosa come da edema contusivo) (cfr. pag.
20 dell'elaborato peritale in atti).
Pertanto, il c.t.u. così concludeva: “La IG.ra a seguito dell'incidente stradale del Parte_1
26.03.2013 ha riportato la “Frattura somatica di D11 e infrazione somatica di D8”. Tali lesioni risultano compatibili con il sinistro de quo. La durata della inabilità temporanea totale è stata di 8 gg., la inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 40, parziale al 50% di giorni 30 e parziale al
25% di giorni 60. Il danno biologico permanente residuato è pari al 11(undici)%. Nessuna incidenza sulla capacità lavorativa specifica. Le spese mediche sostenute e documentate agli atti, ritenute congrue, ammontano a euro 1.831,14.”
Facendo uso delle tabelle milanesi aggiornate (si ricordi che la tabella unica nazionale è applicabile solo ai sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore) spetta all'attrice a titolo di danno biologico permanente un risarcimento pari ad €. 26.902,00 tenendo conto del punto di invalidità quantificato dal CTU all' 11% (secondo il criterio proporzionalistico) nonché dell'età dell'attrice all'epoca del sinistro .
A titolo di danno biologico temporaneo, utilizzando sempre le tabelle, spettano €. 7820,00.
Pertanto la somma dovuta a titolo di risarcimento per il danno biologico permanente e temporaneo, totale e parziale, subito da in occasione del sinistro per cui è causa è pari a Parte_1 complessivi €. 34.722,00.
Quanto al richiesto aumento per personalizzazione esso va escluso poichè non sono state allegate né sono state provate circostanze specifiche ed eccezionali tali da rendere il danno concreto patito dall'attrice più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. ex multis Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018).
Ed invero, secondo l'orientamento cristallizzato della giurisprudenza di legittimità, esclusa la praticabilità della liquidazione separata di danno biologico e danno morale, dovendosi ammettere la liquidazione unitaria anche della peculiare componente di pregiudizio a connotazione soggettiva , il giudice, onde valutare nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso e pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, dovrà tenere conto, al fine di escludere od ammettere la personalizzazione, di tutte le contingenze in concreto emerse, se ed in quanto vengano addotte circostanze che richiedano la variazione della liquidazione tabellare in aumento o in diminuzione (cfr. Cass. civ., 2433/24 ; Cass. civ. 1037/24, ).
Ne deriva l'impossibilità di personalizzare il risarcimento suddetto.
11.3.In ordine agli accessori sulle somme indicate, va osservato quanto segue.
Poiché il danno biologico, permanente e temporaneo, nell'importo sopra indicato è stato liquidato nei valori correnti all'attualità i relativi importi non sono soggetti a rivalutazione monetaria ma si devono riconoscere solo gli interessi legali a decorrere dalla data del sinistro, poiché, com'è noto, mediante il riconoscimento degli interessi si risarcisce il danno per il ritardato conseguimento della somma dovuta a titolo risarcitorio (mentre con la rivalutazione monetaria si risarcisce il danno emergente conseguente alla svalutazione monetaria).
Pertanto, per evitare un'indebita locupletazione, bisognerà devalutare alla data del sinistro le somme liquidate a titolo di danno biologico e calcolare gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno fino all'effettivo soddisfo (cfr. Cass. S.U., 17.02.1995, n. 1712).
11.4. Il citato importo (€ 34.722,00) andrà invece ridotto del 10% in ragione del concorso di colpa degli attori pertanto il risarcimento dovuto sarà pari ad € 31.249,80.
11.5. Per quanto riguarda, invece, il c.t.u. così concludeva: “il IG. Parte_2 Parte_2
a seguito dell'incidente stradale del 26.03.2013, ha riportato la “Frattura delle ossa
[...] proprie del naso, frattura piatto tibiale esterno dx.”. Tali lesioni risultano compatibili col sinistro medesimo. La durata della inabilità temporanea totale è stata di 10 gg., la temporanea parziale al
75% di giorni 60, parziale al 50% di giorni 30 e parziale al 25% di giorni 60. Il danno biologico permanente residuato è pari al 7(sette) %. L'ammontare delle sole spese mediche sostenute e documentate ritenute congrue è pari a euro 964,34.”.
Nella determinazione del risarcimento spettante al in conseguenza dell'evento per Parte_2
cui è causa, si deve avere riguardo a quanto stabilito per le c.d. micro-permanenti dall'art. 139 del
D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), come aggiornato, da ultimo, con il D.M. 16.07.2024, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento dell'evento dannoso e dei postumi invalidanti l'integrità psicofisica.
Ne deriva che vanno riconosciuti all' odierno attore per le lesioni oggetto di causa i seguenti importi: € 11.906,14 per il danno permanente ed € 4.695,40 per il danno temporaneo, così per un importo complessivo di € 16.601,54 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali.
In applicazione dell'art. 139, comma 3 del D.lgs. 209/2005 "Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati ed obiettivamente accertati, ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento”.
Ebbene, il giudicante ritiene che questo importo non meriti di essere "personalizzato" ulteriormente dal momento che il danno morale derivante dalle lesioni è ricompreso negli importi già liquidati.
Si ricordi che , anche in materia di micropermanenti , vigono gli stessi principi dettati dalla giurisprudenza in punto di macropermanenti ( “Non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, sostanziandosi nella sofferenza interiore ( dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ecc. ), sicché ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale essi debbono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione, anche nell'ambito del sistema delle micropermanenti. Il danno da sofferenza interiore deve formare oggetto di specifica valutazione e liquidazione ogniqualvolta risultano dedotti e provati- cfr. Cass. 26985/2023).
11.6. L'importo andrà, invece, ridotto del 10% per cui ne deriverà un importo definitivo di €
14.941,39.
12. Quanto al danno patrimoniale avranno diritto ad € 1.831,14 e Parte_1 Parte_2 ad € 964,34.
13 . Quanto alle spese di lite, l'accoglimento parziale della domanda attorea implica che esse possano essere poste a carico di parte convenuta per 2/3 e compensate per 1/3.
Esse vengono liquidate secondo i parametri ex dm 147/22 – scaglione da € 26.001,00 ad €
52.000,00 nei valori medi per tutte le fasi.
Le spese di c.t.u. vengono definitivamente poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari – III^ Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in atti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di Parte_3
-accoglie parzialmente la domanda di e per le ragioni di cui in Parte_1 Parte_2
parte motiva e , per l'effetto, condanna i convenuti in solido a corrispondere in favore di Pt_1
l'importo di € 31.249,80 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali ed €1.831,14 a
[...] titolo di danni patrimoniali, oltre interessi , ed in favore di l'importo di € Parte_2 14.941,39 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali ed € 964,34 a titolo di danni patrimoniali, oltre interessi;
-pone definitivamente le spese di ctu a carico delle parti in solido;
- liquida le spese di lite in € 786,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15,00% del compenso totale ed oltre accessori come per legge, che pone a carico dei convenuti in solido per 2/3 e compensa per 1/3.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, in data 4.04.2025 il Giudice
Cristina Fasano