Articolo 80 del Codice in materia di protezione dei dati personali
Articolo 79Articolo 81
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1 gennaio 2004
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19 settembre 2018
Art. 80. (( (Informativa da parte di altri soggetti) )) (( 1. Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento, oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della facolta' di fornire un'unica informativa per una pluralita' di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di altri soggetti pubblici, diversi da quelli di cui al predetto articolo 79, operanti in ambito sanitario o della protezione e sicurezza sociale.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attivita' amministrative effettuate per motivi di interesse pubblico rilevante che non richiedono il consenso degli interessati. ))
Entrata in vigore il 19 settembre 2018
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