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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/05/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2963/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 28/5/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2963/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. PEDONE VINCENZO ricorrente contro
(Cod. Fisc. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417bis
c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa GIUSEPPINA TABONE resistente
OGGETTO: attribuzione della Carta Elettronica del Docente e riconoscimento del
Compenso Individuale Accessorio
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale rappresentando di essere attualmente dipendente del CP_1
Pag. 1 di 12 quale docente con contratto fino al termine delle attività scolastiche Controparte_1
per l'a.s. 2024/2025, prestando servizio presso l'istituto A. Moro di Dalmine. Ha inoltre allegato di aver prestato servizio alle dipendenze del sempre quale CP_1
docente con una serie di contratti di lavoro a tempo determinato e segnatamente nell'a.s. 2023/2024 con supplenze brevi e saltuarie, senza soluzione di continuità, sino al 10.6.2025 presso l'I.C. di Trescore Balneario. Ha poi allegato di avere lavorato anche quale Collaboratore Scolastico negli anni 2020/2021 e 2021/2022.
Ha in primo luogo lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di 500,00 euro (infra “Carta docente”), di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 prevista esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali. Ha precisato che l'esclusione dei docenti assunti a tempo determinato costituisce violazione delle norme interne e comunitarie in materia di divieto di discriminazione del personale a tempo determinato con riferimento alle condizioni di impiego in assenza di ragioni oggettive, con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le disposizioni interne incompatibili con la normativa europea dotata di efficacia diretta.
Ha poi dedotto, in riferimento agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, di non aver percepito il Compenso Individuale Accessorio, che invece viene versato, come previsto dall'art. 82 CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007, al personale ATA assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato con supplenza annuale su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico (ossia fino al 31 agosto) oppure con supplenza sino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Ha evidenziato che il mancato riconoscimento di tale emolumento viene giustificato dal in forza della asserita brevità e saltuarietà della supplenza;
ciò, tuttavia, a CP_1 detta della ricorrente, costituirebbe violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro del 18.3.99 allegato alla Direttiva 1999/70/CE e dell'art. 6 del D.lgs. 268/2001 di
Pag. 2 di 12 recepimento della predetta direttiva, come anche riconosciuto dalla giurisprudenza a livello comunitario e nazionale.
La parte ricorrente ha quindi concluso, chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del alla concessione della Carta docente e CP_1 all'accreditamento di € 500,00 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 per un totale di € 1.000,00; ovvero per il diverso periodo o somma ritenuta di giustizia;
ha inoltre chiesto la condanna del alla corresponsione del Compenso CP_1
Individuale Accessorio in riferimento agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 per un totale di € 1.089,46 o della diversa somma ritenuta di giustizia.
Con memoria difensiva di costituzione il ha chiesto il rigetto del ricorso;
CP_1
con particolare riferimento alla c.d. carta docente ha espressamente eccepito la non spettanza del beneficio per l'a.s. 2023/2024 essendo stato il docente destinatario di supplenze brevi e saltuarie sino al 10.6.2024; per quanto attiene al Compenso
Individuale Accessorio ne ha contestato la spettanza, evidenziando che è un emolumento corrisposto per la dichiarata finalità di “realizzare processi innovatori che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado”; esso quindi non spetterebbe nel caso di specie sulla scorta della brevità e saltuarietà delle supplenze effettuate dalla parte ricorrente e alla luce della esplicita esclusione di tale categoria di lavoratori dai soggetti destinatari dell'emolumento, pattuita in sede di contrattazione collettiva;
ha in ogni caso rideterminato l'eventuale somma dovuta nel minor importo di € 1.082,58.
Il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2.1.- Sulla domanda relativa alla Carta del Docente si osserva quanto di seguito.
La Carta docente (art. 1, comma 121, l. 107/2015) dell'importo nominale di 500,00 euro annui, è riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, onde consentire un costante aggiornamento degli stessi nella logica di un accrescimento professionale degli insegnanti. Quanto
Pag. 3 di 12 all'aggiornamento professionale, l'art. 282 del d.lgs. 297/1994 specifica che trattasi di un diritto-dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato. Analogamente, gli artt. 63 e 64 CCNL del
29.11.2007, senza differenze tra docenti a tempo determinato e indeterminato, riconoscono l'importanza della formazione e della partecipazione alle attività di aggiornamento in quanto funzionali alla piena realizzazione della professionalità del personale.
Come osservato dalla giurisprudenza che si è pronunciata sul punto, la previsione di un beneficio economico che sia rapportato all'annualità scolastica, quale è appunto la
Carta Docente, “evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima”
(Cassazione civile sez. lav. del 27/10/2023, n. 29961). Tale emolumento non pare quindi essere collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, ma è dovuto per consentire la formazione del personale a condizione che venga rispettata la “taratura annuale” (sent. 29961 cit.) sulla quale il sostegno è stato calibrato.
Di conseguenza, tale emolumento rientra tra le pari “condizioni di impiego” che, a norma della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare ai lavoratori a tempo determinato a meno che non sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Sul punto, a più riprese sia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che la Suprema Corte di
Cassazione (da ultimo, tra le molte, vedasi Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 20015 del
27.7.2018, sebbene in riferimento ad altro emolumento spettante ai docenti) hanno evidenziato, con orientamento ormai consolidato che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria
Pag. 4 di 12 disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C- Persona_1
177/10 Rosado Santana);
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n.
5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
- non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo
Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
- l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (tra le molte, Cass. Civ. Ord. 2468 del 8.2.2016).
In altre parole, e con specifico riguardo alla Carta Docente, poiché il Legislatore ha calibrato il beneficio alla durata “annuale” della prestazione, non è consentito
Pag. 5 di 12 escludere quei docenti che, benché precari, abbiano svolto un'attività lavorativa pienamente equiparabile ai colleghi di ruolo, fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la Carta docente si trovi in una “situazione comparabile” a quella dei colleghi a tempo indeterminato. In simili ipotesi, quindi, l'art. 1 della L. n. 107/2015 deve essere disapplicato nella parte in cui non riconosce la possibilità di usufruire della
Carta Docente anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Sul punto, si condividono i principi espressi dalla già citata sentenza della Suprema
Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023, il cui intervento è stato sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico della pronuncia.
Invero, secondo la Corte, nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi dirimente il criterio della “taratura annuale” dell'incarico conferito al docente a tempo determinato, che rende assimilabile le attività formative e di aggiornamento svolte da entrambi le tipologie di lavoratori. Nello specifico, è stata ritenuta configurabile una relazione tra supplenza e didattica annua nelle ipotesi previste dall'art. 4, commi 1 e 2 della L. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario: trattasi infatti di “supplenze destinate a protrarsi per
l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo” (vedasi Cass. 29961/2023 cit). Rispetto a detti incarichi, “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. È opportuno evidenziare che l'eventuale orario di lavoro ridotto assegnato al supplente non scalfisce le
Pag. 6 di 12 considerazioni poc'anzi enunciate, poiché il principio della “taratura annuale” dell'incarico rende irrilevante ogni ulteriore considerazione circa il minor impegno orario settimanale del docente.
Nel caso di specie, parte ricorrente sta svolgendo, nell'a.s. 2024/2025 in corso, supplenze ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99; il Ministero ha quindi violato il diritto europeo per non aver disapplicato la normativa nazionale e non aver riconosciuto alla parte ricorrente la Carta docente. Infatti, la parte ricorrente sta prestando la propria attività lavorativa, peraltro ad orario completo, come docente dal mese di novembre 2024 al 30 giugno 2025, sicché deve ritenersi pienamente integrato il requisito della continuità didattica così come sopra specificato. Il beneficio deve essere riconosciuto anche per l'anno scolastico 2023/2024 poiché, benché la supplenza si sia protratta solo fino al giorno 10.6.2024 e non sino al
30.6.2024, deve comunque ritenersi sussistente la continuità didattica su base annuale che costituisce il presupposto della spettanza della carta docente: nel caso di specie, come emerge dallo stato matricolare, la parte ricorrente ha infatti prestato servizio quale docente con un contratto a termine dal 13.12.2023 all'8.6.2024 e poi dal
9.6.2024 al 10.6.2024, senza soluzione di continuità, presso il medesimo istituto di
Trescore Balneario, a maggior riprova della continuatività della prestazione, per un tempo superiore ai 180 giorni annui, a conferma della “taratura annuale” del servizio prestato. Le prestazioni rese dalla parte ricorrente, sebbene assunta a tempo determinato, sono quindi pienamente comparabili a quelli svolti dai colleghi di ruolo ai fini del diritto alla Carta Docente. Del resto, gli argomenti spesi dal per CP_1
contestare la sussistenza dei presupposti di operatività del principio di parità di trattamento previsti dalla clausola 4 non sono decisivi per arrivare a conclusioni diverse da quelle indicate.
In ordine alle conseguenze, la Corte, con la sentenza citata, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento “sui generis”, poiché le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti e poiché la
“cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
Pag. 7 di 12 d.p.c.m. 28 novembre 2016. Ne consegue, per i docenti “in servizio” l'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica mediante attribuzione della Carta;
difatti “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”. Diversamente, per i docenti che abbiano cessato il servizio residua l'azione risarcitoria per equivalente;
con la specificazione che per
“cessazione dal servizio” deve intendersi la totale fuoriuscita dal sistema scolastico per cancellazione dalle graduatorie. Il precario che, pur non ancora di ruolo, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) permane invece nel sistema scolastico, con conseguente possibilità di esercitare il diritto all'adempimento in forma specifica. Va poi precisato che l'importo di € 500,00 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 D.P.C.M. del 28.11.2016
l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Nel caso di specie, come emerge dallo stato matricolare, il ricorrente è appunto in servizio sino al 30 giugno 2025 e ne consegue che la domanda di adempimento in forma specifica deve essere accolta.
2.2.- Sulla domanda relativa al Compenso Individuale Accessorio, si osserva quanto di seguito.
L'art. 82 comma 5 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 sancisce che il
Compenso Individuale Accessorio per il personale ATA a tempo determinato “è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”. I successivi commi 7 e 8 precisano l'ammontare e le modalità di calcolo del compenso che “spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o
Pag. 8 di 12 situazioni di stato assimilate al servizio” e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese, “è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Si tratta di una previsione del tutto parallela a quella prevista per il personale docente dall'art. 7 comma 3 del CCNL del 15.3.2001; l'emolumento, in questo caso, è denominato Retribuzione Professionale Docenti e sostituisce (limitatamente al personale docente ed educativo) il Compenso Individuale Accessorio originariamente previsto dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999. Il menzionato art. 7, al comma 3, ha poi cura di evidenziare che “La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”. A sua volta,
l'art. 25 del menzionato CCNL stabilisce che il Compenso Individuale Accessorio è dovuto al personale docente, educativo e ATA di ruolo nonché “b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.”
Dal quadro sopra brevemente ricostruito emerge che il Compenso Individuale
Accessorio effettivamente viene erogato solo al personale di ruolo oppure assunto a tempo determinato con contratti sino al 31 agosto o al 30 giugno. Tale emolumento ha certamente natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione personale: è corrisposto infatti “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” ed anche per periodi di lavoro inferiori al mese “in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio”, senza ulteriore specificazione in
Pag. 9 di 12 ordine alla sua spettanza sulla base di particolari modalità di espletamento della prestazione;
esso è quindi dovuto per il solo fatto dell'avvenuta assunzione.
Di conseguenza, tale emolumento rientra tra le pari “condizioni di impiego” che, a norma della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare ai lavoratori a tempo determinato a meno che non sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Sul punto, deve essere ribadito quanto sopra già esposto in ordine all'interpretazione della clausola 4 dell'Accordo, fornita a più riprese dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dalla Suprema Corte di Cassazione (da ultimo, tra le molte, vedasi Cass. Civ. Sez.
Lav. Ord. 20015 del 27.7.2018). In definitiva, qualora non vi siano ragioni oggettive che giustificano la disparità di trattamento tra docenti precari e di ruolo, la norma nazione deve essere disapplicata per contrasto con il diritto europeo.
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha prestato servizio nei periodi indicati in ricorso in forza di contratti a tempo determinato;
la natura del servizio prestato è da considerarsi del tutto analoga ed equivalente a quella prestata da colleghi di ruolo o dai colleghi assunti a tempo determinato con supplenza annuale su posto vacante e disponibile (sino al 31 agosto) o con contratto sino al termine delle attività didattiche
(sino al 30 giugno). Le mansioni espletate sono infatti essenzialmente equiparabili;
non vi sono elementi di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche dei servizi realizzati. Sul punto il non ha addotto alcun elemento che spieghi il motivo del mancato CP_1 riconoscimento dell'emolumento, se non la minor durata dell'incarico e l'esclusione di tale categoria di lavoratori dalle previsioni della contrattazione collettiva;
il mero dato temporale, tuttavia, non può da solo giustificare la disparità di trattamento poiché renderebbe del tutto vani gli scopi della direttiva 1999/70/CE.
E anche volendo ritenere che un possibile elemento di differenziazione possa essere costituito dal fatto che, ai sensi dell'art. 42 del CCNL del 26.5.1999, il Compenso
Individuale Aggiuntivo ha la dichiarata finalità di “compensare lo specifico impegno di tutto il personale per la completa realizzazione del processo dell'autonomia
Pag. 10 di 12 scolastica”, si rileva che tale obiettivo si può portare a compimento anche lavorando per intervalli inferiori all'intera annualità, purché vi sia una continuità di servizio per un periodo di tempo sufficientemente lungo, nel caso di specie sicuramente sussistente: il ricorrente ha lavorato nell'a.s. 2020/2021 con unico contratto dal
20.10.2020 al 5.6.2021 e nell'a.s. 2021/2022 con plurimi contratti senza soluzione di continuità dal 5.10.2021 al 8.6.2022, ossia in entrambe le annualità per la quasi totalità dell'anno scolastico. Vi è pertanto, a danno della parte ricorrente, una ingiustificata disparità di trattamento, che impone la disapplicazione delle disposizioni di diritto interno in contrasto la norma comunitaria. Deve essere quindi riconosciuto il diritto della parte ricorrente a vedersi pagato il Compenso Individuale
Accessorio per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; i predetti periodi di lavoro non sono stati oggetto di contestazione da parte del e comunque sono CP_1
dimostrati dallo stato matricolare prodotto in atti.
Con riferimento alla quantificazione dell'emolumento in oggetto, i conteggi effettuati da entrambe le parti sono sostanzialmente sovrapponibili (salvo una trascurabile differenza di pochi euro) e fanno corretta applicazione dei criteri fissati dal CCNL, che prevede la corresponsione della somma mensile prima di € 66,90 e poi di € 72,60 per il personale ATA (vedasi tabella 3 CCNL 29.11.2007 € 58,50 + aumento € 8,40
CCNL 19.4.2018 + aumento € 5,40 CCNL 6.12.2022), importo da suddividere in ragione di 1/30 per le singole giornate lavorate nel caso di periodi di servizio inferiori al mese. Si ritiene di accogliere la determinazione effettuata dal nei suoi CP_1
conteggi, pari ad € 1.082,58, in ragione della sua alta specializzazione in quanto organo tecnico, che ha tenuto conto in modo corretto del numero esatto delle giornate di lavoro effettuate dal ricorrente. Il deve, in definitiva, essere condannato CP_1
al versamento della somma lorda di € 1.082,58 (vedasi conteggi contenuti nella memoria difensiva del ). CP_1
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi con la diminuzione massima consentita, data la scarsa complessità e la serialità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento (da € 1.100,00 a € 5.200,00) e
Pag. 11 di 12 quindi: € 444,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 373,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi e alla luce della natura documentale della causa) per complessivi € 1.030,00, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad € 49,00 e con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: in accoglimento del ricorso
1 – accerta il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l.
107/2015 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025;
2 – per l'effetto, condanna il a consentire, per i periodi di Controparte_1 cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016 a favore di parte ricorrente;
3 – dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto il compenso individuale accessorio in relazione agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
4 – per l'effetto, condanna il convenuto a versare alla parte ricorrente la CP_1
somma lorda di euro 1.082,58 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
5 – condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida CP_1
in € 1.030,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad € 49,00 con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, il 28/05/2025 il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
Pag. 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 28/5/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 2963/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. PEDONE VINCENZO ricorrente contro
(Cod. Fisc. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417bis
c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa GIUSEPPINA TABONE resistente
OGGETTO: attribuzione della Carta Elettronica del Docente e riconoscimento del
Compenso Individuale Accessorio
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale rappresentando di essere attualmente dipendente del CP_1
Pag. 1 di 12 quale docente con contratto fino al termine delle attività scolastiche Controparte_1
per l'a.s. 2024/2025, prestando servizio presso l'istituto A. Moro di Dalmine. Ha inoltre allegato di aver prestato servizio alle dipendenze del sempre quale CP_1
docente con una serie di contratti di lavoro a tempo determinato e segnatamente nell'a.s. 2023/2024 con supplenze brevi e saltuarie, senza soluzione di continuità, sino al 10.6.2025 presso l'I.C. di Trescore Balneario. Ha poi allegato di avere lavorato anche quale Collaboratore Scolastico negli anni 2020/2021 e 2021/2022.
Ha in primo luogo lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di 500,00 euro (infra “Carta docente”), di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 prevista esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali. Ha precisato che l'esclusione dei docenti assunti a tempo determinato costituisce violazione delle norme interne e comunitarie in materia di divieto di discriminazione del personale a tempo determinato con riferimento alle condizioni di impiego in assenza di ragioni oggettive, con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le disposizioni interne incompatibili con la normativa europea dotata di efficacia diretta.
Ha poi dedotto, in riferimento agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, di non aver percepito il Compenso Individuale Accessorio, che invece viene versato, come previsto dall'art. 82 CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007, al personale ATA assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato con supplenza annuale su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico (ossia fino al 31 agosto) oppure con supplenza sino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Ha evidenziato che il mancato riconoscimento di tale emolumento viene giustificato dal in forza della asserita brevità e saltuarietà della supplenza;
ciò, tuttavia, a CP_1 detta della ricorrente, costituirebbe violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro del 18.3.99 allegato alla Direttiva 1999/70/CE e dell'art. 6 del D.lgs. 268/2001 di
Pag. 2 di 12 recepimento della predetta direttiva, come anche riconosciuto dalla giurisprudenza a livello comunitario e nazionale.
La parte ricorrente ha quindi concluso, chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del alla concessione della Carta docente e CP_1 all'accreditamento di € 500,00 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 per un totale di € 1.000,00; ovvero per il diverso periodo o somma ritenuta di giustizia;
ha inoltre chiesto la condanna del alla corresponsione del Compenso CP_1
Individuale Accessorio in riferimento agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 per un totale di € 1.089,46 o della diversa somma ritenuta di giustizia.
Con memoria difensiva di costituzione il ha chiesto il rigetto del ricorso;
CP_1
con particolare riferimento alla c.d. carta docente ha espressamente eccepito la non spettanza del beneficio per l'a.s. 2023/2024 essendo stato il docente destinatario di supplenze brevi e saltuarie sino al 10.6.2024; per quanto attiene al Compenso
Individuale Accessorio ne ha contestato la spettanza, evidenziando che è un emolumento corrisposto per la dichiarata finalità di “realizzare processi innovatori che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado”; esso quindi non spetterebbe nel caso di specie sulla scorta della brevità e saltuarietà delle supplenze effettuate dalla parte ricorrente e alla luce della esplicita esclusione di tale categoria di lavoratori dai soggetti destinatari dell'emolumento, pattuita in sede di contrattazione collettiva;
ha in ogni caso rideterminato l'eventuale somma dovuta nel minor importo di € 1.082,58.
Il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2.1.- Sulla domanda relativa alla Carta del Docente si osserva quanto di seguito.
La Carta docente (art. 1, comma 121, l. 107/2015) dell'importo nominale di 500,00 euro annui, è riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, onde consentire un costante aggiornamento degli stessi nella logica di un accrescimento professionale degli insegnanti. Quanto
Pag. 3 di 12 all'aggiornamento professionale, l'art. 282 del d.lgs. 297/1994 specifica che trattasi di un diritto-dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato. Analogamente, gli artt. 63 e 64 CCNL del
29.11.2007, senza differenze tra docenti a tempo determinato e indeterminato, riconoscono l'importanza della formazione e della partecipazione alle attività di aggiornamento in quanto funzionali alla piena realizzazione della professionalità del personale.
Come osservato dalla giurisprudenza che si è pronunciata sul punto, la previsione di un beneficio economico che sia rapportato all'annualità scolastica, quale è appunto la
Carta Docente, “evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima”
(Cassazione civile sez. lav. del 27/10/2023, n. 29961). Tale emolumento non pare quindi essere collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, ma è dovuto per consentire la formazione del personale a condizione che venga rispettata la “taratura annuale” (sent. 29961 cit.) sulla quale il sostegno è stato calibrato.
Di conseguenza, tale emolumento rientra tra le pari “condizioni di impiego” che, a norma della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare ai lavoratori a tempo determinato a meno che non sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Sul punto, a più riprese sia la Corte di Giustizia dell'Unione Europea che la Suprema Corte di
Cassazione (da ultimo, tra le molte, vedasi Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 20015 del
27.7.2018, sebbene in riferimento ad altro emolumento spettante ai docenti) hanno evidenziato, con orientamento ormai consolidato che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria
Pag. 4 di 12 disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C- Persona_1
177/10 Rosado Santana);
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n.
5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
- non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo
Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
- l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (tra le molte, Cass. Civ. Ord. 2468 del 8.2.2016).
In altre parole, e con specifico riguardo alla Carta Docente, poiché il Legislatore ha calibrato il beneficio alla durata “annuale” della prestazione, non è consentito
Pag. 5 di 12 escludere quei docenti che, benché precari, abbiano svolto un'attività lavorativa pienamente equiparabile ai colleghi di ruolo, fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la Carta docente si trovi in una “situazione comparabile” a quella dei colleghi a tempo indeterminato. In simili ipotesi, quindi, l'art. 1 della L. n. 107/2015 deve essere disapplicato nella parte in cui non riconosce la possibilità di usufruire della
Carta Docente anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
Sul punto, si condividono i principi espressi dalla già citata sentenza della Suprema
Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023, il cui intervento è stato sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico della pronuncia.
Invero, secondo la Corte, nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi dirimente il criterio della “taratura annuale” dell'incarico conferito al docente a tempo determinato, che rende assimilabile le attività formative e di aggiornamento svolte da entrambi le tipologie di lavoratori. Nello specifico, è stata ritenuta configurabile una relazione tra supplenza e didattica annua nelle ipotesi previste dall'art. 4, commi 1 e 2 della L. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario: trattasi infatti di “supplenze destinate a protrarsi per
l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo” (vedasi Cass. 29961/2023 cit). Rispetto a detti incarichi, “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”. È opportuno evidenziare che l'eventuale orario di lavoro ridotto assegnato al supplente non scalfisce le
Pag. 6 di 12 considerazioni poc'anzi enunciate, poiché il principio della “taratura annuale” dell'incarico rende irrilevante ogni ulteriore considerazione circa il minor impegno orario settimanale del docente.
Nel caso di specie, parte ricorrente sta svolgendo, nell'a.s. 2024/2025 in corso, supplenze ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99; il Ministero ha quindi violato il diritto europeo per non aver disapplicato la normativa nazionale e non aver riconosciuto alla parte ricorrente la Carta docente. Infatti, la parte ricorrente sta prestando la propria attività lavorativa, peraltro ad orario completo, come docente dal mese di novembre 2024 al 30 giugno 2025, sicché deve ritenersi pienamente integrato il requisito della continuità didattica così come sopra specificato. Il beneficio deve essere riconosciuto anche per l'anno scolastico 2023/2024 poiché, benché la supplenza si sia protratta solo fino al giorno 10.6.2024 e non sino al
30.6.2024, deve comunque ritenersi sussistente la continuità didattica su base annuale che costituisce il presupposto della spettanza della carta docente: nel caso di specie, come emerge dallo stato matricolare, la parte ricorrente ha infatti prestato servizio quale docente con un contratto a termine dal 13.12.2023 all'8.6.2024 e poi dal
9.6.2024 al 10.6.2024, senza soluzione di continuità, presso il medesimo istituto di
Trescore Balneario, a maggior riprova della continuatività della prestazione, per un tempo superiore ai 180 giorni annui, a conferma della “taratura annuale” del servizio prestato. Le prestazioni rese dalla parte ricorrente, sebbene assunta a tempo determinato, sono quindi pienamente comparabili a quelli svolti dai colleghi di ruolo ai fini del diritto alla Carta Docente. Del resto, gli argomenti spesi dal per CP_1
contestare la sussistenza dei presupposti di operatività del principio di parità di trattamento previsti dalla clausola 4 non sono decisivi per arrivare a conclusioni diverse da quelle indicate.
In ordine alle conseguenze, la Corte, con la sentenza citata, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento “sui generis”, poiché le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti e poiché la
“cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
Pag. 7 di 12 d.p.c.m. 28 novembre 2016. Ne consegue, per i docenti “in servizio” l'accoglimento della domanda di adempimento in forma specifica mediante attribuzione della Carta;
difatti “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”. Diversamente, per i docenti che abbiano cessato il servizio residua l'azione risarcitoria per equivalente;
con la specificazione che per
“cessazione dal servizio” deve intendersi la totale fuoriuscita dal sistema scolastico per cancellazione dalle graduatorie. Il precario che, pur non ancora di ruolo, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) permane invece nel sistema scolastico, con conseguente possibilità di esercitare il diritto all'adempimento in forma specifica. Va poi precisato che l'importo di € 500,00 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 D.P.C.M. del 28.11.2016
l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Nel caso di specie, come emerge dallo stato matricolare, il ricorrente è appunto in servizio sino al 30 giugno 2025 e ne consegue che la domanda di adempimento in forma specifica deve essere accolta.
2.2.- Sulla domanda relativa al Compenso Individuale Accessorio, si osserva quanto di seguito.
L'art. 82 comma 5 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 sancisce che il
Compenso Individuale Accessorio per il personale ATA a tempo determinato “è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a. dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b. dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche”. I successivi commi 7 e 8 precisano l'ammontare e le modalità di calcolo del compenso che “spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o
Pag. 8 di 12 situazioni di stato assimilate al servizio” e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese, “è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Si tratta di una previsione del tutto parallela a quella prevista per il personale docente dall'art. 7 comma 3 del CCNL del 15.3.2001; l'emolumento, in questo caso, è denominato Retribuzione Professionale Docenti e sostituisce (limitatamente al personale docente ed educativo) il Compenso Individuale Accessorio originariamente previsto dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999. Il menzionato art. 7, al comma 3, ha poi cura di evidenziare che “La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”. A sua volta,
l'art. 25 del menzionato CCNL stabilisce che il Compenso Individuale Accessorio è dovuto al personale docente, educativo e ATA di ruolo nonché “b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.”
Dal quadro sopra brevemente ricostruito emerge che il Compenso Individuale
Accessorio effettivamente viene erogato solo al personale di ruolo oppure assunto a tempo determinato con contratti sino al 31 agosto o al 30 giugno. Tale emolumento ha certamente natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione personale: è corrisposto infatti “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” ed anche per periodi di lavoro inferiori al mese “in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio”, senza ulteriore specificazione in
Pag. 9 di 12 ordine alla sua spettanza sulla base di particolari modalità di espletamento della prestazione;
esso è quindi dovuto per il solo fatto dell'avvenuta assunzione.
Di conseguenza, tale emolumento rientra tra le pari “condizioni di impiego” che, a norma della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare ai lavoratori a tempo determinato a meno che non sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Sul punto, deve essere ribadito quanto sopra già esposto in ordine all'interpretazione della clausola 4 dell'Accordo, fornita a più riprese dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dalla Suprema Corte di Cassazione (da ultimo, tra le molte, vedasi Cass. Civ. Sez.
Lav. Ord. 20015 del 27.7.2018). In definitiva, qualora non vi siano ragioni oggettive che giustificano la disparità di trattamento tra docenti precari e di ruolo, la norma nazione deve essere disapplicata per contrasto con il diritto europeo.
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha prestato servizio nei periodi indicati in ricorso in forza di contratti a tempo determinato;
la natura del servizio prestato è da considerarsi del tutto analoga ed equivalente a quella prestata da colleghi di ruolo o dai colleghi assunti a tempo determinato con supplenza annuale su posto vacante e disponibile (sino al 31 agosto) o con contratto sino al termine delle attività didattiche
(sino al 30 giugno). Le mansioni espletate sono infatti essenzialmente equiparabili;
non vi sono elementi di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche dei servizi realizzati. Sul punto il non ha addotto alcun elemento che spieghi il motivo del mancato CP_1 riconoscimento dell'emolumento, se non la minor durata dell'incarico e l'esclusione di tale categoria di lavoratori dalle previsioni della contrattazione collettiva;
il mero dato temporale, tuttavia, non può da solo giustificare la disparità di trattamento poiché renderebbe del tutto vani gli scopi della direttiva 1999/70/CE.
E anche volendo ritenere che un possibile elemento di differenziazione possa essere costituito dal fatto che, ai sensi dell'art. 42 del CCNL del 26.5.1999, il Compenso
Individuale Aggiuntivo ha la dichiarata finalità di “compensare lo specifico impegno di tutto il personale per la completa realizzazione del processo dell'autonomia
Pag. 10 di 12 scolastica”, si rileva che tale obiettivo si può portare a compimento anche lavorando per intervalli inferiori all'intera annualità, purché vi sia una continuità di servizio per un periodo di tempo sufficientemente lungo, nel caso di specie sicuramente sussistente: il ricorrente ha lavorato nell'a.s. 2020/2021 con unico contratto dal
20.10.2020 al 5.6.2021 e nell'a.s. 2021/2022 con plurimi contratti senza soluzione di continuità dal 5.10.2021 al 8.6.2022, ossia in entrambe le annualità per la quasi totalità dell'anno scolastico. Vi è pertanto, a danno della parte ricorrente, una ingiustificata disparità di trattamento, che impone la disapplicazione delle disposizioni di diritto interno in contrasto la norma comunitaria. Deve essere quindi riconosciuto il diritto della parte ricorrente a vedersi pagato il Compenso Individuale
Accessorio per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; i predetti periodi di lavoro non sono stati oggetto di contestazione da parte del e comunque sono CP_1
dimostrati dallo stato matricolare prodotto in atti.
Con riferimento alla quantificazione dell'emolumento in oggetto, i conteggi effettuati da entrambe le parti sono sostanzialmente sovrapponibili (salvo una trascurabile differenza di pochi euro) e fanno corretta applicazione dei criteri fissati dal CCNL, che prevede la corresponsione della somma mensile prima di € 66,90 e poi di € 72,60 per il personale ATA (vedasi tabella 3 CCNL 29.11.2007 € 58,50 + aumento € 8,40
CCNL 19.4.2018 + aumento € 5,40 CCNL 6.12.2022), importo da suddividere in ragione di 1/30 per le singole giornate lavorate nel caso di periodi di servizio inferiori al mese. Si ritiene di accogliere la determinazione effettuata dal nei suoi CP_1
conteggi, pari ad € 1.082,58, in ragione della sua alta specializzazione in quanto organo tecnico, che ha tenuto conto in modo corretto del numero esatto delle giornate di lavoro effettuate dal ricorrente. Il deve, in definitiva, essere condannato CP_1
al versamento della somma lorda di € 1.082,58 (vedasi conteggi contenuti nella memoria difensiva del ). CP_1
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi con la diminuzione massima consentita, data la scarsa complessità e la serialità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento (da € 1.100,00 a € 5.200,00) e
Pag. 11 di 12 quindi: € 444,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 373,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi e alla luce della natura documentale della causa) per complessivi € 1.030,00, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad € 49,00 e con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: in accoglimento del ricorso
1 – accerta il diritto di parte ricorrente all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, l.
107/2015 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025;
2 – per l'effetto, condanna il a consentire, per i periodi di Controparte_1 cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016 a favore di parte ricorrente;
3 – dichiara il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto il compenso individuale accessorio in relazione agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
4 – per l'effetto, condanna il convenuto a versare alla parte ricorrente la CP_1
somma lorda di euro 1.082,58 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
5 – condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida CP_1
in € 1.030,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad € 49,00 con distrazione delle spese in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, il 28/05/2025 il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
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