CASS
Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
Massime • 1
In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è legittima la prescrizione, prevista dalla nota della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento dell'Amministrazione Penitenziaria del 4 settembre 2019, che impone ai familiari del detenuto, durante lo svolgimento dei colloqui periodici, la copertura delle parti tatuate del corpo, poiché essa non determina un'eccessiva ed ingiustificata compressione dei diritti del detenuto, e ne impedisce un esercizio elusivo delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica, evitando la possibile diffusione di messaggi criptici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2024, n. 40592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40592 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AS LE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 23/05/2024 dal Tribunale di sorveglianza di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 40592 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 11/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 maggio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Sassari, per quanto di interesse ai presenti fini, respingeva l'istanza presentata da LE AS, finalizzata a ottenere la rideterminazione della somma, di 450,00 euro quantificata dall'Amministrazione penitenziaria per i danni provocati dallo stesso detenuto mediante l'allagamento della sua sezione di allocazione con acqua insaponata, verificatosi il 18 maggio 2023, ritenendo che la questione prospettata rientrava nella competenza esclusiva del giudice civile, al quale eventuali doglianze avrebbero dovuto essere proposte. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, al contempo, rigettava l'istanza presentata dallo stesso AS finalizzata a ottenere la revoca o la modifica delle disposizioni contenute nella Circolare D.A.P. del 4 settembre 2019 (recte nota n. dg.GDAP.04/09/2019.0264041.0 della Direzione Generale dei Detenuti e Trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria), che imponevano ai familiari dei detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41 -bis legge 26 giugno 1975, n. 354 (Ord. pen.) la copertura dei tatuaggi durante lo svolgimento dei colloqui periodici con i propri congiunti, atteso che le prescrizioni censurate traevano il loro fondamento dalla peculiare condizione restrittiva patita da tale categoria di carcerati, che legittimava limitazioni alla libertà personale dell'individuo. 2. Avverso questa ordinanza LE AS, a mezzo dell'avv. Maria TE TU, proponeva ricorso per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen., 35 -bis e 71 -bis, comma 3, Ord. pen., per non avere il Tribunale di sorveglianza di Sassari, nel respingere l'istanza presentata da LE AS, tenuto conto delle richieste istruttorie che aveva presentato con memoria del 17 maggio 2024, del tutto pretermesse, finalizzate ad accertare l'effettiva consistenza dei danni provocati dall'allagamento della sua sezione di allocazione mediante lo sversamento di acqua insaponata, in relazione ai quali, tra l'altro, aveva depositato una querela per truffa. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, Cost., 35- bis, 41-bis, comma 2-quater, Ord. pen., 37 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, per non avere il Tribunale di sorveglianza di Sassari, nel respingere l'istanza finalizzata a ottenere la revoca o la modifica delle disposizioni dipartimentali che 2 imponevano ai familiari dei detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen. la copertura dei tatuaggi durante lo svolgimento dei colloqui periodici con i propri congiunti, tenuto conto del fatto che tali prescrizioni erano connotate da irragionevolezza, alla luce della brevità degli incontri, che imponeva di escludere pericoli per la sicurezza dall'esibizione di parti tatuate del proprio corpo. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da LE AS è infondato. 2. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, per non avere il Tribunale di sorveglianza di Sassari, nel respingere l'istanza presentata da LE AS, tenuto conto delle richieste istruttorie che aveva presentato alla direzione della struttura penitenziaria dove era recluso, funzionali ad accertare la consistenza dei danni provocati dall'allagamento della sua sezione di allocazione mediante lo sversamento di acqua insaponata, verificatosi il 18 maggio 2023, in relazione ai quali il ricorrente, tra l'altro, aveva presentato una querela per truffa. 2.1. Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Sassari respingeva l'istanza di LE AS, finalizzata a ottenere la rideterminazione della somma di 450,00 euro, che era stata quantificata dall'ufficio ragioneria della struttura penitenziaria dove si erano verificati i fatti controversi, per i danni provocati dallo stesso detenuto, con le descritte modalità, sul presupposto che la questione prospettata dal detenuto rientrava nella competenza esclusiva del giudice civile, al quale, conseguentemente, eventuali doglianze avrebbero dovuto essere proposte, ma non risultavano proposte. Le conclusioni alle quali giungeva il Tribunale di sorveglianza di Sassari, invero, appaiono ineccepibili, traendo il proprio fondamento dal principio di diritto secondo il quale la magistratura di sorveglianza non possiede una generalizzata ed esclusiva competenza sui diritti dei detenuti né, in particolare, può pronunciarsi su domande di carattere risarcitorio derivanti da pretese violazioni di diritti soggettivi di detenuti, sebbene connessi allo stato di detenzione (Sez. 1, n. 3803 del 15/11/2013, dep. 2014, Musardo, Rv. 258745 - 01), al di fuori delle ipotesi previste dalla legge. In tal senso, il principio, naturalmente, è da contemperare, per l'ambito di corrispondente rilievo, con la 3 (f) modifica ordinamentale introdotta con il d.l. 26 giugno 2014, n. 92, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, che, con l'introduzione dell'art. 35-ter Ord. pen., ha disciplinato i rimedi risarcitori per la violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti e internati. Nel caso in esame, non si è avuta la prova, né, per vero, la deduzione che il detenuto o l'Amministrazione avessero introdotto o intendessero introdurre una controversia in merito alla questione agitata dal ricorrente. Ne discende che, non risultando instaurato il giudizio civile relativo ai danni prodotti da AS con il suo comportamento il 18 maggio 2023, anche la censura relativa all'obliterazione delle richieste istruttorie presentate dal detenuto con apposita memoria del 17 maggio 2024, non essendo risultate esse funzionali all'elaborazione di una difesa in un (o in vista di un) procedimento, che non era stato attivato, non appare meritevole di favorevole vaglio in questa sede. 2.2. A conclusioni differenti, invece, si sarebbe giunti laddove fosse stato attivato il procedimento civile - o si fosse finalizzata la divisata acquisizione all'attivazione del procedimento civile - in merito al risarcimento dei danni provocati da LE AS, quantificati nella somma di 450,00 euro, atteso che, in quel caso, le richieste istruttorie avrebbero rappresentato un'attività propedeutica all'eventuale difesa processuale, costituente un diritto irrinunciabile del detenuto. In pendenza o in espressa previsione di un siffatto procedimento, dunque, il detenuto avrebbe dovuto essere messo nelle condizioni di verificare i presupposti da cui trae origine la quantificazione dei danni controversi, ricorrendo, se del caso, alla magistratura di sorveglianza, competente in materia di accesso agli atti del detenuto. Sul punto, non si può che richiamare Sez. 1, n. 33847 del 29/05/2024, AS, Rv. 286697 - 01, secondo cui le «controversie inerenti all'accesso del detenuto ad atti dell'amministrazione penitenziaria relativi alla gestione del rapporto detentivo [...] appartengono alla giurisdizione del magistrato di sorveglianza». Né potrebbe essere diversamente, atteso che la materia del diritto all'accesso agli atti del detenuto e le controversie che vi attengono presentano profili peculiari, che hanno reso necessaria l'individuazione di un giudice specializzato, indicato nella magistratura di sorveglianza, nella valutazione dei rapporti tra il detenuto e l'Amministrazione penitenziaria (Sez. 1, n. 33847 del 29/05/2024, AS, cit.). 2.3. Pertanto, non essendo stato dimostrato tale presupposto, dal momento che il ricorrente non ha svolto specifiche obiezioni circa il fatto che si trattava di questione già decisa con precedente provvedimento, che esistevano il verbale di danni da lui sottoscritto e l'istanza di rateizzazione da lui formulata (situazione 4 rispetto a cui la deduzione di una denuncia non superava il rilievo che si verteva in tema di questione civilistica non portata al vaglio giurisdizionale), la complessiva doglianza, anche in ordine al mancato conseguimento degli esiti istruttori evocati, non si rivela dotata di fondamento. 3. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, per non avere il Tribunale di sorveglianza di Sassari, nel respingere l'istanza finalizzata a ottenere la revoca o la modifica delle disposizioni dipartimentali che impongono ai familiari dei detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41 -bis Ord. pen. la copertura dei tatuaggi durante lo svolgimento dei colloqui periodici, tenuto conto del fatto che tali prescrizioni erano connotate da irragionevolezza, alla luce della brevità degli incontri, che imponeva di escludere pericoli per la sicurezza dal mostrare parti tatuate del proprio corpo. Occorre premettere, per una migliore comprensione della questione ermeneutica posta all'attenzione di questo Collegio, che tanto nel provvedimento oggetto d'impugnazione quanto nel ricorso in esame l'atto nel quale erano contenute le disposizioni dipartimentali censurate risultava indicato compiutamente. Queste incongruità espositive devono essere colmate preliminarmente, indicando l'atto in questione, rappresentato dalla nota n. dg.GDAP.04/09/2019.0264041.0 adottata il 4 settembre 2019 dalla Direzione Generale dei Detenuti e Trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. La nota in questione, indirizzata ai direttori degli istituti penitenziari di Cuneo, L'Aquila, Novara, Milano Opera, Parma, Roma Rebibbia Nuovo Complesso, Spoleto, Sassari, Tolmezzo e Viterbo, recava quale oggetto "detenuti/internati sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis O.P. - veicolazione di messaggi illeciti". L'adozione della nota, a sua volta, traeva origine dalle relazioni trasmesse dalle direzioni delle strutture penitenziarie richiamate, che evidenziavano come, sempre più frequentemente, nel corso dei colloqui periodici, venivano «mostrati dai familiari tatuaggi realizzati su varie parti del corpo». 3.1. Tanto premesso, deve osservarsi che il respingimento dell'istanza presentata da LE AS veniva giustificato dal Tribunale di sorveglianza di Sassari sull'assunto, incontroverso, che le prescrizioni dipartimentali censurate, finalizzate a imporre ai familiari dei detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41 -bis Ord. pen. la copertura delle parti tatuate del corpo durante lo svolgimento dei colloqui periodici, pur indicate 5 genericamente, traeva origine dall'elevata pericolosità di tale categoria di carcerati, che legittimava limitazioni alla libertà personale dell'individuo, non previste per i detenuti ordinari. Le disposizioni censurate, invero, appaiono conformi al principio generale di ragionevolezza delle norme, atteso che l'esigenza di impedire la trasmissione di messaggi criptici durante lo svolgimento di colloqui periodici impone l'adozione di tutte le cautele necessarie a impedire.la diffusione di messaggi criptici, all'interno o all'esterno della struttura penitenziaria, proprio alla luce della peculiare condizione restrittiva dei detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen. A queste, imprescindibili, esigenze di sicurezza faceva espressamente riferimento la nota emessa il 4 settembre 2019 dalla Direzione Generale dei Detenuti e Trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che, a proposito dei tatuaggi controversi, evidenziava come tali «immagini o scritte possono costituire un tentativo di aggirare le limitazioni imposte dal regime speciale e veicolare comunicazioni illecite tra i detenuti 41 bis ed i familiari». In questa cornice, l'applicazione delle prescrizioni dipartimentali censurate deve ritenersi pienamente giustificata dall'esigenza di «impedire i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà [...]» (Corte cost., sent. n. 143 del 2013); esigenza che appare rispettosa dei principi affermati dalla Corte costituzionale, secondo cui al decremento di tutela di un diritto fondamentale del detenuto, anche quando sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., deve sempre fare riscontro un corrispondente incremento di tutela di un altro interesse, di rango pari o addirittura superiore (tra le altre, Corte cost., sent. n. 173 del 2009; Corte cost., sent. n. 297 del 2008; Corte cost., sent. n. 212 del 1997). Non si può, del resto, non ribadire che il regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. mira soprattutto a «evitare che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il normale regime penitenziario, possano continuare ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dal carcere, il controllo sulle attività delittuose dell'organizzazione stessa» (Corte cost., sent. n. 143 del 2013, cit.). Deve, pertanto, escludersi che le disposizioni contenute nella nota n. dg.GDAP.04/09/2019.0264041.U, adottata dalla Direzione Generale dei Detenuti e Trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, a sua volta collegata alla nota n. 0117995 del 5 aprile 2017 della stessa Direzione, siano connotate da irragionevolezza, atteso che le restrizioni imposte dal regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen. non possono non investire - 6 anche se non soprattutto - la disciplina dei colloqui periodici, che rappresentano il veicolo più diretto e immediato di comunicazione del detenuto con l'esterno, attuabile, per tale categoria soggettiva, attraverso i propri familiari. Occorre, pertanto, ribadire conclusivamente che non costituisce un pregiudizio alle prerogative irrinunciabili del detenuto sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41 -bis Ord. pen., riconosciute dall'art. 27, terzo comma, Cost., la previsione di limitazioni alle modalità di svolgimento dei colloqui periodici con i familiari, consistenti nell'obbligo di copertura delle parti tatuate del corpo degli stessi congiunti, che trovano la propria giustificazione nell'esigenze di controllare l'elevata pericolosità sociale di tali soggetti e di impedire la diffusione di messaggi criptici. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso I'll ottobre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 40592 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 11/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 maggio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Sassari, per quanto di interesse ai presenti fini, respingeva l'istanza presentata da LE AS, finalizzata a ottenere la rideterminazione della somma, di 450,00 euro quantificata dall'Amministrazione penitenziaria per i danni provocati dallo stesso detenuto mediante l'allagamento della sua sezione di allocazione con acqua insaponata, verificatosi il 18 maggio 2023, ritenendo che la questione prospettata rientrava nella competenza esclusiva del giudice civile, al quale eventuali doglianze avrebbero dovuto essere proposte. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, al contempo, rigettava l'istanza presentata dallo stesso AS finalizzata a ottenere la revoca o la modifica delle disposizioni contenute nella Circolare D.A.P. del 4 settembre 2019 (recte nota n. dg.GDAP.04/09/2019.0264041.0 della Direzione Generale dei Detenuti e Trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria), che imponevano ai familiari dei detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41 -bis legge 26 giugno 1975, n. 354 (Ord. pen.) la copertura dei tatuaggi durante lo svolgimento dei colloqui periodici con i propri congiunti, atteso che le prescrizioni censurate traevano il loro fondamento dalla peculiare condizione restrittiva patita da tale categoria di carcerati, che legittimava limitazioni alla libertà personale dell'individuo. 2. Avverso questa ordinanza LE AS, a mezzo dell'avv. Maria TE TU, proponeva ricorso per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen., 35 -bis e 71 -bis, comma 3, Ord. pen., per non avere il Tribunale di sorveglianza di Sassari, nel respingere l'istanza presentata da LE AS, tenuto conto delle richieste istruttorie che aveva presentato con memoria del 17 maggio 2024, del tutto pretermesse, finalizzate ad accertare l'effettiva consistenza dei danni provocati dall'allagamento della sua sezione di allocazione mediante lo sversamento di acqua insaponata, in relazione ai quali, tra l'altro, aveva depositato una querela per truffa. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, Cost., 35- bis, 41-bis, comma 2-quater, Ord. pen., 37 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, per non avere il Tribunale di sorveglianza di Sassari, nel respingere l'istanza finalizzata a ottenere la revoca o la modifica delle disposizioni dipartimentali che 2 imponevano ai familiari dei detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen. la copertura dei tatuaggi durante lo svolgimento dei colloqui periodici con i propri congiunti, tenuto conto del fatto che tali prescrizioni erano connotate da irragionevolezza, alla luce della brevità degli incontri, che imponeva di escludere pericoli per la sicurezza dall'esibizione di parti tatuate del proprio corpo. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da LE AS è infondato. 2. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, per non avere il Tribunale di sorveglianza di Sassari, nel respingere l'istanza presentata da LE AS, tenuto conto delle richieste istruttorie che aveva presentato alla direzione della struttura penitenziaria dove era recluso, funzionali ad accertare la consistenza dei danni provocati dall'allagamento della sua sezione di allocazione mediante lo sversamento di acqua insaponata, verificatosi il 18 maggio 2023, in relazione ai quali il ricorrente, tra l'altro, aveva presentato una querela per truffa. 2.1. Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Sassari respingeva l'istanza di LE AS, finalizzata a ottenere la rideterminazione della somma di 450,00 euro, che era stata quantificata dall'ufficio ragioneria della struttura penitenziaria dove si erano verificati i fatti controversi, per i danni provocati dallo stesso detenuto, con le descritte modalità, sul presupposto che la questione prospettata dal detenuto rientrava nella competenza esclusiva del giudice civile, al quale, conseguentemente, eventuali doglianze avrebbero dovuto essere proposte, ma non risultavano proposte. Le conclusioni alle quali giungeva il Tribunale di sorveglianza di Sassari, invero, appaiono ineccepibili, traendo il proprio fondamento dal principio di diritto secondo il quale la magistratura di sorveglianza non possiede una generalizzata ed esclusiva competenza sui diritti dei detenuti né, in particolare, può pronunciarsi su domande di carattere risarcitorio derivanti da pretese violazioni di diritti soggettivi di detenuti, sebbene connessi allo stato di detenzione (Sez. 1, n. 3803 del 15/11/2013, dep. 2014, Musardo, Rv. 258745 - 01), al di fuori delle ipotesi previste dalla legge. In tal senso, il principio, naturalmente, è da contemperare, per l'ambito di corrispondente rilievo, con la 3 (f) modifica ordinamentale introdotta con il d.l. 26 giugno 2014, n. 92, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, che, con l'introduzione dell'art. 35-ter Ord. pen., ha disciplinato i rimedi risarcitori per la violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti e internati. Nel caso in esame, non si è avuta la prova, né, per vero, la deduzione che il detenuto o l'Amministrazione avessero introdotto o intendessero introdurre una controversia in merito alla questione agitata dal ricorrente. Ne discende che, non risultando instaurato il giudizio civile relativo ai danni prodotti da AS con il suo comportamento il 18 maggio 2023, anche la censura relativa all'obliterazione delle richieste istruttorie presentate dal detenuto con apposita memoria del 17 maggio 2024, non essendo risultate esse funzionali all'elaborazione di una difesa in un (o in vista di un) procedimento, che non era stato attivato, non appare meritevole di favorevole vaglio in questa sede. 2.2. A conclusioni differenti, invece, si sarebbe giunti laddove fosse stato attivato il procedimento civile - o si fosse finalizzata la divisata acquisizione all'attivazione del procedimento civile - in merito al risarcimento dei danni provocati da LE AS, quantificati nella somma di 450,00 euro, atteso che, in quel caso, le richieste istruttorie avrebbero rappresentato un'attività propedeutica all'eventuale difesa processuale, costituente un diritto irrinunciabile del detenuto. In pendenza o in espressa previsione di un siffatto procedimento, dunque, il detenuto avrebbe dovuto essere messo nelle condizioni di verificare i presupposti da cui trae origine la quantificazione dei danni controversi, ricorrendo, se del caso, alla magistratura di sorveglianza, competente in materia di accesso agli atti del detenuto. Sul punto, non si può che richiamare Sez. 1, n. 33847 del 29/05/2024, AS, Rv. 286697 - 01, secondo cui le «controversie inerenti all'accesso del detenuto ad atti dell'amministrazione penitenziaria relativi alla gestione del rapporto detentivo [...] appartengono alla giurisdizione del magistrato di sorveglianza». Né potrebbe essere diversamente, atteso che la materia del diritto all'accesso agli atti del detenuto e le controversie che vi attengono presentano profili peculiari, che hanno reso necessaria l'individuazione di un giudice specializzato, indicato nella magistratura di sorveglianza, nella valutazione dei rapporti tra il detenuto e l'Amministrazione penitenziaria (Sez. 1, n. 33847 del 29/05/2024, AS, cit.). 2.3. Pertanto, non essendo stato dimostrato tale presupposto, dal momento che il ricorrente non ha svolto specifiche obiezioni circa il fatto che si trattava di questione già decisa con precedente provvedimento, che esistevano il verbale di danni da lui sottoscritto e l'istanza di rateizzazione da lui formulata (situazione 4 rispetto a cui la deduzione di una denuncia non superava il rilievo che si verteva in tema di questione civilistica non portata al vaglio giurisdizionale), la complessiva doglianza, anche in ordine al mancato conseguimento degli esiti istruttori evocati, non si rivela dotata di fondamento. 3. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge dell'ordinanza impugnata, per non avere il Tribunale di sorveglianza di Sassari, nel respingere l'istanza finalizzata a ottenere la revoca o la modifica delle disposizioni dipartimentali che impongono ai familiari dei detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41 -bis Ord. pen. la copertura dei tatuaggi durante lo svolgimento dei colloqui periodici, tenuto conto del fatto che tali prescrizioni erano connotate da irragionevolezza, alla luce della brevità degli incontri, che imponeva di escludere pericoli per la sicurezza dal mostrare parti tatuate del proprio corpo. Occorre premettere, per una migliore comprensione della questione ermeneutica posta all'attenzione di questo Collegio, che tanto nel provvedimento oggetto d'impugnazione quanto nel ricorso in esame l'atto nel quale erano contenute le disposizioni dipartimentali censurate risultava indicato compiutamente. Queste incongruità espositive devono essere colmate preliminarmente, indicando l'atto in questione, rappresentato dalla nota n. dg.GDAP.04/09/2019.0264041.0 adottata il 4 settembre 2019 dalla Direzione Generale dei Detenuti e Trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. La nota in questione, indirizzata ai direttori degli istituti penitenziari di Cuneo, L'Aquila, Novara, Milano Opera, Parma, Roma Rebibbia Nuovo Complesso, Spoleto, Sassari, Tolmezzo e Viterbo, recava quale oggetto "detenuti/internati sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis O.P. - veicolazione di messaggi illeciti". L'adozione della nota, a sua volta, traeva origine dalle relazioni trasmesse dalle direzioni delle strutture penitenziarie richiamate, che evidenziavano come, sempre più frequentemente, nel corso dei colloqui periodici, venivano «mostrati dai familiari tatuaggi realizzati su varie parti del corpo». 3.1. Tanto premesso, deve osservarsi che il respingimento dell'istanza presentata da LE AS veniva giustificato dal Tribunale di sorveglianza di Sassari sull'assunto, incontroverso, che le prescrizioni dipartimentali censurate, finalizzate a imporre ai familiari dei detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41 -bis Ord. pen. la copertura delle parti tatuate del corpo durante lo svolgimento dei colloqui periodici, pur indicate 5 genericamente, traeva origine dall'elevata pericolosità di tale categoria di carcerati, che legittimava limitazioni alla libertà personale dell'individuo, non previste per i detenuti ordinari. Le disposizioni censurate, invero, appaiono conformi al principio generale di ragionevolezza delle norme, atteso che l'esigenza di impedire la trasmissione di messaggi criptici durante lo svolgimento di colloqui periodici impone l'adozione di tutte le cautele necessarie a impedire.la diffusione di messaggi criptici, all'interno o all'esterno della struttura penitenziaria, proprio alla luce della peculiare condizione restrittiva dei detenuti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen. A queste, imprescindibili, esigenze di sicurezza faceva espressamente riferimento la nota emessa il 4 settembre 2019 dalla Direzione Generale dei Detenuti e Trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che, a proposito dei tatuaggi controversi, evidenziava come tali «immagini o scritte possono costituire un tentativo di aggirare le limitazioni imposte dal regime speciale e veicolare comunicazioni illecite tra i detenuti 41 bis ed i familiari». In questa cornice, l'applicazione delle prescrizioni dipartimentali censurate deve ritenersi pienamente giustificata dall'esigenza di «impedire i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà [...]» (Corte cost., sent. n. 143 del 2013); esigenza che appare rispettosa dei principi affermati dalla Corte costituzionale, secondo cui al decremento di tutela di un diritto fondamentale del detenuto, anche quando sottoposto al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., deve sempre fare riscontro un corrispondente incremento di tutela di un altro interesse, di rango pari o addirittura superiore (tra le altre, Corte cost., sent. n. 173 del 2009; Corte cost., sent. n. 297 del 2008; Corte cost., sent. n. 212 del 1997). Non si può, del resto, non ribadire che il regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen. mira soprattutto a «evitare che gli esponenti dell'organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il normale regime penitenziario, possano continuare ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dal carcere, il controllo sulle attività delittuose dell'organizzazione stessa» (Corte cost., sent. n. 143 del 2013, cit.). Deve, pertanto, escludersi che le disposizioni contenute nella nota n. dg.GDAP.04/09/2019.0264041.U, adottata dalla Direzione Generale dei Detenuti e Trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, a sua volta collegata alla nota n. 0117995 del 5 aprile 2017 della stessa Direzione, siano connotate da irragionevolezza, atteso che le restrizioni imposte dal regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen. non possono non investire - 6 anche se non soprattutto - la disciplina dei colloqui periodici, che rappresentano il veicolo più diretto e immediato di comunicazione del detenuto con l'esterno, attuabile, per tale categoria soggettiva, attraverso i propri familiari. Occorre, pertanto, ribadire conclusivamente che non costituisce un pregiudizio alle prerogative irrinunciabili del detenuto sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41 -bis Ord. pen., riconosciute dall'art. 27, terzo comma, Cost., la previsione di limitazioni alle modalità di svolgimento dei colloqui periodici con i familiari, consistenti nell'obbligo di copertura delle parti tatuate del corpo degli stessi congiunti, che trovano la propria giustificazione nell'esigenze di controllare l'elevata pericolosità sociale di tali soggetti e di impedire la diffusione di messaggi criptici. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso I'll ottobre 2024.