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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 22/04/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Lucia Gesummaria Consigliere
- dott.ssa Alessia D'Alessandro Consigliere rel.
A scioglimento della riserva assunta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., nel fascicolo RG 137/2020;
premesso:
- che, con provvedimento depositato in data 13.3.2025, per le cause fissate all'udienza del giorno
22.4.2025 è stata disposta la trattazione mediante il deposito, con modalità telematica, di note iscritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo n. 149/2022;
- che sono state depositate note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 137/2020 del ruolo generale e vertente tra
-erede di (Avv. Vincenzo Pascale) Parte_1 Parte_2
appellante
e
, , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , , , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, e (Avv. Rosadele Giugliano)
[...] Controparte_9 Controparte_10
appellati nonché
Controparte_11
appellata
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE ha impugnato la sentenza n. 656/2019 del Tribunale di Potenza, pubblicata in data Parte_2
5.8.2019.
Si sono costituiti il , , Controparte_1 Controparte_2
, , , , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, e , opponendosi all'accoglimento del gravame.
[...] Controparte_9 Controparte_10
La società non si è costituita. Controparte_12
E' stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Si è costituito in qualità di erede di deceduto il 21.10.2023. Parte_1 Parte_2
Con nota di trattazione scritta depositata in data 28.2.2025, il difensore dell'appellante ha dichiarato di rinunciare all'atto di appello.
Con nota di trattazione scritta depositata in data 3.3.2025, il difensore delle parti appellate ha dichiarato di accettare la rinuncia all'appello.
Alla luce di quanto sin qui esposto, il processo va dichiarato estinto in forza dell'art. 306 c.p.c..
Quanto alle spese di lite, la parte appellante ha chiesto disporsi la compensazione, mentre la parte appellata ha chiesto condannarsi la parte appellante alla rifusione delle spese di lite;
risulta pertanto evidente che le parti non hanno raggiunto un accordo sulla ripartizione delle spese di lite.
Ebbene, la Suprema Corte ha statuito che sia in caso di rinuncia all'impugnazione, sia in caso di rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione, si applica la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. Civ., n. 5250/2018).
Ne consegue che, conformemente al disposto di cui all'art. 306 c.p.c., le spese del giudizio debbano essere poste a carico del rinunciante e liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicando un compenso unico pari ai valori minimi dei parametri professionali previsti per i giudizi dinanzi alla Corte di Appello, sulla base del valore dichiarato della controversia (scaglione compreso tra Euro 1.100,01 ed Euro 5.200,00), con esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata e con esclusione del possibile aumento previsto dall'art. 4 comma 2 del D.M. 55/2014, tenuto conto del fatto che le parti appellate si sono costituite con il deposito di un'unica comparsa, a firma dello stesso difensore, contenente le medesime difese per tutti gli appellati.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
- liquida le spese che la parte appellante dovrà rifondere a Controparte_1
, , , , ,
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , , e , in complessivi
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
Euro 962,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Rosadele Giugliano che si è dichiarato antistatario.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 22.4.2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Lucia Gesummaria Consigliere
- dott.ssa Alessia D'Alessandro Consigliere rel.
A scioglimento della riserva assunta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., nel fascicolo RG 137/2020;
premesso:
- che, con provvedimento depositato in data 13.3.2025, per le cause fissate all'udienza del giorno
22.4.2025 è stata disposta la trattazione mediante il deposito, con modalità telematica, di note iscritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo n. 149/2022;
- che sono state depositate note di trattazione scritta;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 137/2020 del ruolo generale e vertente tra
-erede di (Avv. Vincenzo Pascale) Parte_1 Parte_2
appellante
e
, , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, , , , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, e (Avv. Rosadele Giugliano)
[...] Controparte_9 Controparte_10
appellati nonché
Controparte_11
appellata
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE ha impugnato la sentenza n. 656/2019 del Tribunale di Potenza, pubblicata in data Parte_2
5.8.2019.
Si sono costituiti il , , Controparte_1 Controparte_2
, , , , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, e , opponendosi all'accoglimento del gravame.
[...] Controparte_9 Controparte_10
La società non si è costituita. Controparte_12
E' stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Si è costituito in qualità di erede di deceduto il 21.10.2023. Parte_1 Parte_2
Con nota di trattazione scritta depositata in data 28.2.2025, il difensore dell'appellante ha dichiarato di rinunciare all'atto di appello.
Con nota di trattazione scritta depositata in data 3.3.2025, il difensore delle parti appellate ha dichiarato di accettare la rinuncia all'appello.
Alla luce di quanto sin qui esposto, il processo va dichiarato estinto in forza dell'art. 306 c.p.c..
Quanto alle spese di lite, la parte appellante ha chiesto disporsi la compensazione, mentre la parte appellata ha chiesto condannarsi la parte appellante alla rifusione delle spese di lite;
risulta pertanto evidente che le parti non hanno raggiunto un accordo sulla ripartizione delle spese di lite.
Ebbene, la Suprema Corte ha statuito che sia in caso di rinuncia all'impugnazione, sia in caso di rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione, si applica la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. Civ., n. 5250/2018).
Ne consegue che, conformemente al disposto di cui all'art. 306 c.p.c., le spese del giudizio debbano essere poste a carico del rinunciante e liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicando un compenso unico pari ai valori minimi dei parametri professionali previsti per i giudizi dinanzi alla Corte di Appello, sulla base del valore dichiarato della controversia (scaglione compreso tra Euro 1.100,01 ed Euro 5.200,00), con esclusione della fase istruttoria, in quanto non espletata e con esclusione del possibile aumento previsto dall'art. 4 comma 2 del D.M. 55/2014, tenuto conto del fatto che le parti appellate si sono costituite con il deposito di un'unica comparsa, a firma dello stesso difensore, contenente le medesime difese per tutti gli appellati.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
- liquida le spese che la parte appellante dovrà rifondere a Controparte_1
, , , , ,
[...] CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , , e , in complessivi
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
Euro 962,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Rosadele Giugliano che si è dichiarato antistatario.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 22.4.2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta