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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/02/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 7223/2021 posta in deliberazione il giorno 19/2/2025
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. CARDARELLI TIZIANA;
[...]
[...]
[.
( ) PA C.F._1
Avv. SCALBI STEFANO
E
N Q DIRETTORE Controparte_1 C.F._2
Avv. NANNINI CARLOTTA
E
) Controparte_2 C.F._3
Avv. SCALBI STEFANO
OGGETTO
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
a proposto appello avverso la sentenza in Parte_3
oggetto con la quale era stata respinta la domanda di risarcimento dei danni per diffamazione a mezzo stampa in relazione ad articoli pubblicati sul quotidiano “ Il Tempo” il 7.5.2015.
Si sono costituita in giudizio gli appellati instando per il rigetto dell'appello.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza con lettura della sentenza in udienza.
L'appello è infondato.
Per la ricostruzione dell'intera vicenda appare opportuno riportare per esteso la sentenza impugnata.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_4 giudizio in qualità di direttore responsabile del quotidiano “ ”, Controparte_1 CP_3 [...]
e in qualità di giornalisti, per sentire accogliere le PA Controparte_2 conclusioni in epigrafe trascritte deducendo:
che operava nel settore dei trasporti pubblici in concessione ed in quello dei trasporti turistici;
che, in forza di autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Roma, rispettivamente l'11.8.2005 e il 2.2.2009, gestiva il servizio di collegamento (Bus Shuttle) tra la città di Roma e gli Aeroporti di e Fiumicino;
CP_4 che, in data 7.5.2015, era stato pubblicato sul quotidiano “ ”, un articolo a firma di CP_3 dal titolo “Affari d'oro. Il sistema: con un finto Controparte_5 capolinea aggirano i divieti del Campidoglio- Così i furbetti del Granturismo hanno conquistato gli aeroporti.” ed un articolo a firma della sola intitolato “Il PA Viaggio. Dalla Stazione Termini alla fermata “fantasma” di Coccia di Morto. Discariche e rom ecco le “bellezze” viste dal finestrino”; che i giornalisti avevano riportato circostanze non veriterie ed avevano offerto una fuorviante ricostruzione dei fatti, lasciando intendere che avesse aggirato o, addirittura, violato le prescrizioni legali in materia di autorizzazioni;
che, a differenza di altri operatori turistici, il servizio di trasporto gestito non aveva fermate nei luoghi indicati negli articoli de quibus e, segnatamente, in Via Coccia di Morto (Fiumicino) e
Via Bruxelles ( ) bensì in Via Portuense, di fronte alla sede del Comune di Fiumicino, CP_4 ed in Piazza Kennedy, di fronte alla stazione ferroviaria di , luoghi centrali, facilmente CP_4 accessibili e realmente serviti dalla linea di trasporto;
che, contrariamente a quanto rappresentato dai giornalisti, aveva richiesto l'autorizzazione al
Comune di Roma solo dopo averla ottenuta dalla Provincia di Roma;
che la Provincia di Roma, dopo aver inizialmente negato l'autorizzazione, gliela aveva rilasciata in ottemperanza alla sentenza emessa dal TAR Lazio in suo favore;
2 che non aveva fatto ricorso ad alcun sotterfugio o ad accordi fraudolenti per ottenere la predetta autorizzazione;
che i giornalisti avevano inopportunamente richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n°
645/2015;
che il contenuto dell'articolo induceva a pensare che avesse tratto un indebito vantaggio dall'omissione della gara;
che, invece, operava senza contributi pubblici o diritti di esclusiva, rischiando i propri capitali;
che la predetta sentenza aveva accertato che, non percependo alcuna sovvenzione, non era necessaria l'indizione di alcuna gara;
che la dott.ssa aveva sostenuto che gli Shuttle, quali servizi “Granturismo”, PA avrebbero dovuto essere organizzati come i sightseeing cittadini;
che il Regolamento del Comune di Roma e L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, in attuazione del decreto Bersani 223/2006, inquadravano tra i servizi turistici, anche quelli volti ad agevolare lo spostamento di flussi turistici e commerciali da porti e da aeroporti;
che la rappresentazione falsa, fuorviante e maliziosa offerta dagli articoli sopra indicati risultava gravemente lesiva della sua reputazione;
che, in data 9.5.2015, era stato pubblicato sullo stesso quotidiano cartaceo e su quello online, un ulteriore articolo a firma di dal titolo “LA CAPITALE DELLE BEFFE/2. PA
ricorre al TAR per fermare gli shuttle privati”; CP_6
che, nel predetto articolo, la giornalista aveva affermato che le società di Bus Shuttle, attraverso autorizzazioni illegittimamente ottenute, attuavano una concorrenza sleale nei confronti di la quale aveva promosso un giudizio nei loro confronti;
CP_7
che la dott.ssa aveva capziosamente dato risalto al solo ricorso presentato da PA
, senza far riferimento alcuno al contenuto della memoria, depositata nel predetto CP_7 giudizio, ed inviatale, su sua richiesta, dal responsabile dell'Ufficio Legale;
che, in coda all'articolo, la giornalista aveva falsamente attributo al responsabile del suo Ufficio Legale, che non aveva rilasciato alcuna intervista o dichiarazione, il rifiuto di comunicare il numero di passeggeri che scendevano alla fermata di Fiumicino Centro;
che le circostanze ed i fatti illegittimamente riportati dai giornalisti avevano gravemente inficiato la sua immagine innanzi agli utenti, agli operatori con i quali intratteneva rapporti commerciali ed agli Enti locali.
Tanto dedotto l'attore concludeva nei termini indicati in epigrafe.
I convenuti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e deducendo: che gli articoli in contestazione riportavano notizie di assoluto interesse pubblico;
che avevano riferito quanto appreso all'esito di un'approfondita e scrupolosa attività di inchiesta giornalistica;
che erano venuti in possesso di copia della sentenza del Consiglio di Stato n° 645/2012, depositata in data 7.2.2012, ed espressamente richiamata nell'articolo incriminato, dalla quale si evinceva inequivocabilmente:
3 Par
- che , giusta autorizzazione della Provincia di Roma, gestiva il servizio di linea
“Granturismo” sulla tratta Roma-Termini- aeroporto- stazione e viceversa;
CP_4 CP_4
Par
- che , ai fini dello svolgimento di tale servizio, aveva presentato una “D.I.A.” al Comune di Roma al fine di ridurre il percorso mediante la soppressione della fermata di Ciampino
Stazione e che, tuttavia, il Comune aveva inibito tale modifica dei tragitti;
Par
- che, medio tempore, aveva, altresì, richiesto al Comune di Roma il rilascio di un'autorizzazione all'esercizio del servizio di trasporto di linea mediante autobus per il collegamento Ciampino aeroporto- Roma Termini (e viceversa) sul presupposto che fosse da configurarsi quale servizio di linea “Granturismo” ex art. 4 comma 5 bis, legge regionale n 30/1998;
- che il Comune di Roma aveva negato tale autorizzazione rilevando che la linea, così concepita, non poteva essere qualificata alla stregua di “Granturismo” attesa l'insussistenza dello “scopo di valorizzazione turistica”; Par
- che , con domanda presentata nel mese di Novembre 2009, aveva richiesto al Comune di Roma il rilascio di un'autorizzazione all'esercizio del diverso servizio di linea “ordinario” per il medesimo predetto collegamento;
- che il Comune aveva negato tale autorizzazione rilevando come l'affidamento di tale servizio dovesse necessariamente avvenire tramite procedure di evidenza pubblica;
che le considerazioni dell'amministrazione comunale erano state ampiamente confermate dal Par Consiglio di Stato con sentenza di rigetto del ricorso proposto dal avverso la sentenza del
TAR Lazio n° 33129/2010;
che erano venuti in possesso di copia del ricorso presentato in data 11.1.2013 da , in CP_7 qualità di gestore del servizio Leonardo Express, dinnanzi il TAR Lazio;
che, in quella sede, aveva contestato l'operato della Provincia di Roma rilevando CP_7 l'inerzia della stessa di fronte al servizio “Granturismo” offerto da varie società, tra le quali la società attrice, che aveva gli stessi caratteri del servizio “di linea”; che la ricorrente rappresentava che, in forza delle autorizzazioni rilasciate dalla CP_7 Provincia di Roma, il servizio shuttle veniva espletato “senza effettuare fermate intermedie (…) prevedendo esclusivamente una fermata aggiuntiva “di comodo” (…) in prossimità di via Coccia di Morto, in aperta campagna in una località priva di alcun interesse turistico, storico o paesaggistico. Fermata che, più volte (…) viene saltata (…) e, il più delle volte, non registra alcun viaggiatore in salita e/o discesa”; che avevano esaminato la deliberazione della Provincia di Roma n° 52 del 25.12.2014 che regolamentava il rilascio delle autorizzazioni per il servizio “Granturismo”;
che la predetta deliberazione allocava in capo alla Provincia la competenza al rilascio delle autorizzazioni in caso di collegamento tra due comuni della stessa provincia, demandando alla competenza comunale l'aspetto autorizzatorio del collegamento diretto tra il centro urbano di un comune con lo scalo ferroviario, l'aeroporto o il porto di un altro comune;
che, pertanto, la previsione di fermate “intermedie”, in luoghi periferici ed isolati, consentiva di “aggirare” i vincoli normativi ed ottenere o mantenere le autorizzazioni “granturismo” rilasciate dalla Provincia e negate dal comune;
4 Par che erano venuti in possesso delle successive autorizzazioni rilasciate a dalla Provincia di
Roma, prot. 102496 del 24.7.2014, prot. 158859 del 26.11.2014 e prot. 6294 del 19.1.2015 per l'esercizio della linea “Granturismo” provinciale per i collegamenti e Fiumicino;
CP_4 che, evidentemente, l'articolo non aveva realizzato alcuna inversione cronologica;
che avevano direttamente e personalmente verificato l'esistenza delle fermate cd. fantasma;
che la persona ripresa nella fotografia pubblicata a pag. 3 dell'edizione contestata dal quotidiano
“Il Tempo” era la dott.ssa ; PA
che le asserite fermate SIT si trovavano non distanti dai luoghi richiamati negli articoli ed, in ogni caso, in posti non centrali o caratterizzati da interesse turistico;
che la giornalista, in relazione all'articolo pubblicato in data 7.5.2015, aveva contattato la parte attrice, affinché ella potesse fornire una propria dichiarazione sui fatti, senza ricevere fattivo riscontro come risultava dai documenti versati in atti(cfr. documenti versati in atti);
che le espressioni impiegate negli articoli, colorite e irriverenti, non trascendevano i limiti della continenza espositiva;
che l'attrice si era limitata a spiegare domanda risarcitoria senza in alcun modo provare i danni asseritamene subiti in conseguenza della pubblicazione degli articoli;
che parte attrice si era dimostrata del tutto inerte nei confronti delle pretese condotte lesive presuntivamente poste in essere, dal momento che non si era peritata di ricorrere all'agevole strumento della rettifica riconosciuto dalla Legge sulla Stampa.
Tanto dedotto i convenuti chiedevano il rigetto della domanda attorea.
Espletata l'istruttoria, acquisite le produzioni documentali delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7.6.2018 con concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, deve essere rilevato che il reato di diffamazione previsto dall'art. 595 c.p. si consuma nel momento in cui una persona comunica con più persone, offendendo l'altrui reputazione, ed è aggravato se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato e/o sia recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità.
La valutazione dell'efficacia diffamatoria di dichiarazioni o opinioni diffuse a mezzo della stampa deve riferirsi al momento nel quale tali dichiarazioni hanno avuto diffusione, con conseguente irrilevanza degli eventi verificatisi successivamente, per cui non sono rilevanti, con riguardo all'accertamento della condotta e dell'elemento soggettivo della diffamazione, i successivi sviluppi delle indagini giudiziarie di cui tratti l'articolo.
Il diritto di cronaca giornalistica, al pari del diritto di critica, in virtù della diretta tutela che riceve dall'art.21 Cost. e del necessario bilanciamento con i diritti individuali della persona riconosciuti dall'art. 2 Cost., soggiace a tutti i limiti individuati nei principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite Penali della
Cassazione del 23 ottobre 1984, più volte ribaditi anche in pronunce recenti in forza della quale il diritto di stampa (ossia la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti), sancito in linea di principio dall'art. 21 Cost. e regolato fondamentalmente nella legge 8.2.1948 n.47, trova i suoi presupposti legittimanti nell'utilità sociale dell'informazione, nella verità (oggettiva, o anche soltanto putativa, purché, in tal caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) e nella forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione ovvero in una
5 forma non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire e tale da escludere un deliberato intento denigratorio.
Tuttavia, gli stessi limiti operano in maniera meno rigorosa nell'ambito dell'esercizio del diritto di critica, proprio in considerazione della soggettività della narrazione e del giudizio che essa tende ad esprimere, data per scontata in ragione della polemica politica e sociale cui si riferisce
(Cass.4.5.2010, n.29730; Cass. 18.6.2009, n.43403).
Mentre il diritto di cronaca, in quanto rivolto a trasmettere informazioni concernenti fatti di pubblico interesse, è ancorato alla più rigorosa obiettività, il diritto di critica implica un'attività valutativa di fatti ed eventi rispetto ai quali esprime giudizi tendenti alla spiegazione delle cause ed alla previsione degli effetti, che presuppongono una selezione dei fatti più una rappresentazione degli stessi, orientata da un'interpretazione originale soggettiva.
Anche l'esercizio del diritto di critica soggiace al rispetto di limiti che ne garantiscano il collegamento con i principi costituzionali, posto che anche la libertà di diffondere valutazioni ed opinioni personali, al pari dell'attività di divulgazione di conoscenze oggettive, è strumentale alla costruzione della coscienza sociale e della pubblica opinione.
La libertà del giornalista di manifestare idee ed opinioni, garantita dall'art. 21 Cost., ricomprende anche la facoltà di rappresentare in una luce negativa un personaggio di spicco nell'attualità politica e sociale, quando ciò sia frutto di una ricostruzione di fatti finalizzata ad esprimere un giudizio di valore che non si esaurisce in un attacco personale e immotivato, ma in una ragionata ponderazione di situazioni e personaggi di pubblico interesse.
Secondo la Corte di Cassazione “vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca soltanto quando vengano rispettate le seguenti condizioni: - A) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) delle notizie;
verità che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato;
ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false (che si esprime nella formula che "il testo va letto nel contesto", il quale può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio); - B) la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca ed anche la critica (e quindi tra l'altro l'assenza di termini esclusivamente insultanti); - C) la sussistenza di un interesse pubblico all'informazione (ex multis: Cass. n. 5146/2001; Cass. 18.10.1984, n. 5259; Cass. n.
15999/2001; Cass. 15.12.2004, n. 23366)”.( Cass. n.1976/2009)”.
Nella fattispecie in esame l'attore lamenta la diffamatorietà per contrarietà al vero delle notizie riportate negli articoli pubblicati, rispettivamente, nelle date 7.5.2015 e 9.5.2015 sul quotidiano
” avendo i giornalisti utilizzato la tecnica del sottinteso, dell'accostamento e CP_3 dell'insinuazione.
La difesa dei convenuti è fondata sui contenuti degli articoli, ritenuti espressione legittima dei diritti di cronaca e di critica e rispettosi dei limiti di veridicità, pertinenza e continenza.
Gli articoli oggetto del presente giudizio, pubblicati sull'edizione cartacea e online del quotidiano ”, a firma dei giornalisti e non CP_3 PA Controparte_2 risultano essere diffamatori, come emerge dalla stessa prospettazione dei convenuti e dalla documentazione depositata.
6 In proposito, occorre evidenziarsi quanto segue.
In tema di diffamazione a mezzo stampa, al fine di attribuire efficacia esimente all'esercizio del diritto di cronaca e di critica, la verità̀ della notizia e la fondatezza dell'opinione vanno valutate con riferimento al momento in cui sono state divulgate, non potendo assumere alcun rilievo gli eventi successivi.
In proposito deve essere evidenziato che il giornalista che riferisca fatti lesivi della reputazione di terzi non incorre in alcuna responsabilità allorquando quei fatti, al momento in cui vennero appresi dallo stesso, apparivano verosimili.
Perché̀ operi l'esimente è necessario, da un lato, che i fatti (poi rivelatisi) falsi fossero non manifestamente implausibili e, dall'altro, che l'autore dello scritto abbia compiuto "ogni sforzo diligente" (1776 c.c.), per accertare la verità di essi.
Orbene, deve, in proposito, rilevarsi come il legittimo esercizio del diritto di cronaca presupponga la fedeltà dell'informazione, “la verità della notizia può anche essere solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca;
pertanto l'esimente del diritto di cronaca opera se il giornalista in buona fede ritenga vera una notizia che si riveli falsa in un secondo momento, sempre che l'abbia accuratamente verificata” (Cass., 8 febbraio 2007, n.2751) , verità che non sussiste nel caso in cui “pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato” (ex multis: Cass. n. 5146/2001; Cass. 18.10.1984, n. 5259; Cass. n. 15999/2001; Cass. 15.12.2004, n. 23366)”.( Cass. n.1976/2009).
Qualora la fonte delle informazioni riferite dal giornalista sia un provvedimento giudiziario, un atto di indagine, un provvedimento amministrativo, il rigore nella valutazione della diligenza del giornalista si attenua, non essendo da questi esigibile un controllo sul merito dell'atto.
Ai fini della efficacia esimente si richiede anche il rispetto di ulteriori condizioni e, segnatamente, che la notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti di sorta, dovendo il limite della verità essere restrittivamente inteso (v. Cass. pen sez. V, 3.6.98, Pendinelli;
sez. V, 21.6.97,
Montanelli, n. 6018, In tema di diritto di cronaca giornalistica, la verità di una notizia, mutuata da un provvedimento giudiziario, sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso. È pertanto sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti della autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria e dovendo, d'altra parte, il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già, secondo quando successivamente accertato in sede giurisdizionale”.Cass n°8807 del 5.4.2017) che il giornalista, che riferisce fatti appresi dalla predetta fonte rappresenti, chiaramente, che si tratta di fatti riferiti da terzi e non di fatti direttamente noti al giornalista (Sez. 3, Sentenza n. 2751 del 08/02/2007, Rv. 595795 – 01) e che non accompagni i fatti riferiti con sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà (Sez. 3, Sentenza n. 14822 del
04/09/2012, Rv. 623667 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16917 del 20/07/2010, Rv. 614230 - 01).
Ai fini della corretta valutazione degli articoli in contestazione si riporta integralmente il contenuto degli articoli pubblicati nelle date 7.5.2015 e 9.5.2015 sull'edizione cartacea e online del quotidiano “ ”: CP_3
- “Affari d'oro. Il sistema: con un finto capolinea aggirano i divieti del Campidoglio- Così i furbetti del Granturismo hanno conquistato gli aeroporti”:Una scorciatoia per ottenere
7 un'autorizzazione che il Comune di Roma aveva negato. E' bastata una fermata “nel nulla” per aggirare l'ostacolo che impedisce alle linee bus private di collegare direttamente il centro della città eterna con i suoi due aeroporti. Così, a poca distanza dalle piste di Fiumicino, è spuntata la fermata Coccia di morto, dove non sale e non scende nessuno. Ma alla Provincia Pa di Roma tanto è bastato per rilasciare a mobilità, e Controparte_8 Controparte_9
Alivision Trasport (meglio conosciuta come Terravision), un permesso Granturismo per portare i passeggeri atterrati negli scali di Fiumicino e alla stazione Termini, e CP_4 viceversa. Apripista è stata la che nel 2004 ha offerto per Parte_4 prima, su autorizzazione dell'amministrazione provinciale, un servizio di gomma alternativo ai taxi e al trenino di Fs per collegare Termini, Ciampino aeroporto e Ciampino stazione. Dopo 4 anni l'azienda ha chiesto al Comune di Roma di accorciare il tragitto escludendo la fermata nella stazione di . Ma il si è opposto spiegando che “la linea, così come CP_4 CP_10 richiesta, non è qualificabile Granturismo”. Ne è nato un contenzioso amministrativo conclusosi con una sentenza del Consiglio di Stato del 7 febbraio 2012 che ha dato ragione al Pt_ comune e torto alla
La distinzione prevista dalla legge regionale (n. 30/1998) tra servizio di linea caprina e
Granturismo non è una questione di lana caprina perché, spiegano i magistrati nella V sezione:
“Mentre per l'assegnazione del primo è obbligatorio ricorrere a procedure concorsuali, ciò non è necessario per il servizio di Granturismo”. Proprio sulla base di questa pronuncia le cooperative di taxi e ncc hanno fatto ricorso al Tar contro la Provincia, obiettando che “i noleggiatori da rimessa bus che utilizzano illegittimamente le autorizzazioni classificabili e rilasciate dalla Provincia come Granturismo, in realtà svolgono a tutti gli effetti un servizio di linea”. Tuttavia, i giudici amministrativi non hanno mai revocato le autorizzazioni. Le fermate nel nulla, “cavalli di Troia” per far breccia nella burocrazia, hanno insomma funzionato. E' lo stesso commissario straordinario della Provincia, con una delibera del 25.2.2014 che regolamenta il “servizio di trasporto pubblico di linea commerciale Granturismo”, a ricordare che, nel caso di collegamento tra due comuni della stessa provincia, il rilascio delle autorizzazioni è di competenza provinciale;
al contrario, in caso di collegamento tra “centro urbano di un comune con lo scalo ferroviario, l'aeroporto o il porto, è di competenza comunale”. I bus sostano vuoti nei capolinea di via coccia di morto, a Fiumicino, e via Bruxelles, a , dopo aver scaricato tutti i passeggeri al e al CP_4 Parte_5 [...]
. Sono infatti aree poco popolate e prive di attrazioni turistiche, ma strategiche per CP_11 ottenere dalla Provincia l'autorizzazione da sempre negata dal Comune. “Per fortuna c'è la Provincia, che ha fatto un'opera meritoria su Roma- conferma l'avvocato Pierfrancesco Palatucci, legale di Alivision. E' uno scandalo l'atteggiamento di chiusura del Comune, che potrebbe prescindere dalle gare pubbliche”. “Il servizio che offriamo è frutto delle liberalizzazioni previste dal decreto Bersani- precisano dall'ufficio legale di Pt_1
Rispondiamo ad una domanda di trasporto low cost prima di noi ignorata”. “Le autorizzazioni rilasciate dall'ente- spiega dirigente della Mobilità di Città metropolitana Persona_1 di Roma Capitale- sono state legittimate dai giudici amministrativi e dal parere favorevole Con dell'Antitrust al regolamento del servizio Granturismo”. Le società e non hanno CP_9 invece commentato. ”
- “Il Viaggio. Dalla Stazione Termini alla fermata “fantasma” di Coccia di Morto. Discariche e rom ecco le “bellezze” viste dal finestrino”: I torpedoni che fanno la spola tra la stazione Termini della Capitale e l'aeroporto di Fiumicino hanno davvero poco di turistico, anzi di
“granturistico”. Non una voce al microfono che spieghi ai passeggeri le attrazioni della Città Eterna. E nemmeno fermate intermedie per fare due passi tra le rovine di Roma, oppure soste lampo per poter magari “buttare u occhio”, li giù, tra i pini secolari oltre il semaforo, alle Terme di Caracalla, l'unico sito archeologico che si incontra durante il tragitto per
8 raggiungere il E sulla tratta che collega la stazione con l'aeroporto di Parte_5
va ancora peggio. Ma saliamo al bordo del bus, in via Marsala. Convinti che CP_4 qualcosa di “turistico” dovrà pur esserci- almeno per giustificare l'autorizzazione provinciale che parla di “servizio pubblico di granturismo”- ci inventiamo una signorina occhialuta parlare al microfono, con occhio attento al panorama e un altro al pubblico di passeggeri in ascolto. Tendiamo la mano verso la spalliera del sedile di fronte al nostro, togliamo le cuffiette del sedile di fronte al nostro, togliamo le cuffiette da una bustina di plastica inesistente, le indossiamo e inziiamo ad ascoltare le sue immaginarie parole: “Signori e signore benvenuti a bordo. Il viaggio avrà una durata di circa quaranta minuti. Potete utilizzare l'apposito telecomando che trovate nel bracciolo della poltrona. Per la lingua inglese digitare 1, per lo spagnolo 2, per il francese 3 e per il tedesco 4”. Del resto sui pullman granturismo salgono tutti turisti che preferiscono una lunga attesa ed un prezzo popolare, piuttosto che prendere un taxi al volo e sborsare una cinquantina di euro. Il torpedone inizia così a percorrere via Marsala, prima di infilarsi nel sottopasso di Termini. “Alla vostra destra, tra le colonne- spiega la voce- una serie di giacigli di cartone utilizzati da senzatetto giunti in Roma negli ultimi vent'anni dall'est Europa e dal nordafrica”. Poco dopo, all'altezza del rione Esquilino, la signorina invita a fotografare il retro del grande mercato coperto “dove spezie giunte fin dal lontano oriente impreziosiscono i bachi etnici che hanno ormai spodestato “fruttaroli” e
“macellari” romani. Più avanti i flash delle macchine fotografiche immortalano iscrizioni indecifrabili sulle vetrine dei negozi oltre i finestrini opachi del bus. “Ed eccoci a Chinatown- gracchiano le cuffiette- cuore pulsante dell'Esquilino. Nelle boutique potete trovare ogni chincaglieria possibile e immaginabile, tra cui ombrelli a due euro e occhiali da sole a 50 centesimi al pezzo”. Il viaggio continua. Il pullman sfiora la basilica di San Giovanni. Ma il semaforo è verde e non abbiamo il tempo di scattare un ricordo del complesso del . E Pt_6 giù per via dell'Amba Aradam, fino all'incrocio con viale delle Terme di Caracalla. Anche qui l'onda verde ci travolge e con essa svanisce l'ultima possibilità di trasformare in pixel i maestosi bagni dell'imperatore. Nella memoria della restano un pezzo di muro, fronde CP_13 di pino e un lavavetri arrampicato sul cofano di un'utilitaria. Il torpedone fila via lungo le comode carreggiate della . All'altezza delle congiunzione con Viale Controparte_14 Marconi l'autostrada per Fiumicini la voce immaginaria torna a parlarci “Alla vostra destra, tra i canneti, tipici accampamenti rom”. Oltre le baracche, pennacchi di fumo salgono verso il cielo. “Bruciare fili di plastica per ricavarne rame” spiega il nostro Cicerone microfonato assicurandoci che si tratta “di un usanza tipica delle popolazioni nomadi residenti a Roma”. Finalmente l'autostrada, la Roma Fiumicino. Il bus fila senza via senza intoppi semaforici e la speranza di poter ancora ammirare le bellezze di Roma accelera via costeggiando il biondo
RE che scorre alla nostra destra tra sfasciacarrozze e favelas. Sulle sue sponde è tutto un susseguirsi di mini discariche. Un gruppo di pescatori di “gustosi” cefali fiumaroli ci salutano mostrano il dito medio, un'usanza che, dice lo speaker, “in voga fin dall'epoca di Cesare tra le popolazioni camminanti” e, non solo. Ora la periferia lascia spazio all'agro romano. Anzi no. Tra vecchi edifici industriali abbandonati del color della ruggine, qualche gregge di pecore, balle di fieno ben impilate e palazzoni da otto piani, superiamo le distese di Pian del Sole. Sulla sinistra la mastodontica struttura di un cinema multisale è attrazione da non perdere. “Scattate pure, prego… è un simbolo del post neorealismo cinematografico” dice la voce. Click. Click. Che pacchia la vita del turista. Peccato che l'aeroporto sia così vicino. Il bus Pt_5 parcheggia al suo posto “riservato” nell'area “arrivi”, ma nonostante i ripetuti inviti della nostra guida, non scendiamo. Dopo dieci minuti di sosta obbligata il torpedone riparte.
Destinazione Fiumicino, località Coccia di Morto, in mezzo ai campi. Dal “post neorealismo” finiamo dritti al realismo più deludente. Togliamo le immaginarie cuffiette e stavolta scendiamo. Mentre il pullman lascia il capolinea per tornare in città, ci guardiamo intorno.
9 L'erba alta invade un parcheggio inutilizzato. Case basse, canali artificiali.. ma non saranno pe caso i resti dell'antico porto di Traiano?”
- “In bus da Termini all'aeroporto. Per è concorrenza sleale” CP_7
Per è concorrenza sleale quella fatta al “Leonardo Express” dalle quattro società CP_7 di Bus shuttle che trasportano i passeggeri dalla stazione Termini all'aeroporto di Fiumicino a 6 euro, a fronte dei 14 del trenino. La perdita per il servizio ferroviario di collegamento tra lo scalo e il centro di Rona, senza fermate intermedie, è stata di circa 8 Parte_5 milioni di euro nell'arco del 2012. Per questo, a gennaio 2013, ha fatto ricorso al CP_7 Tar del Lazio contro la Provincia di Roma, “per impedire l'uso improprio delle autorizzazioni Pa rilasciate ai fini di “Gran Turismo” alle società Alivision, Transport (marchio terravision), EN ZI mobilità (tam) e CH Travels. Un ricorso (ancora pendente nel merito) al quale si sono uniti, dalla parte di e contro i quattro vettori su gomma, anche le CP_7 sigle sindacali di ncc e taxi. I bus shuttle in media sottraggono circa 300 passeggeri al giorno ai loro competitor, di cui due terzi al trasporto su ferro. gestisce, sulla base di un CP_7 contratto di servizio con la regione Lazio, il collegamento ferroviario “Leonardo Express”. Nell'aprile 2012, la società aveva denunciato all'assessore regionale alla Mobilità l'impatto negativo che l'intensificazione dei servizi su gomma, stava producendo sui suoi ricavi, chiedendone una “pronta e decisa reazione della Regione”. In particolare, aveva CP_7 segnalato che i torpedoni svolgeva sulla tratta Roma Fiumicino “servizi fittiziamente qualificati come Gran Turismo” ma in realtà a tutti gli effetti carattere “servizi di linea”. La legge regionale n20/1998, infatti, definisce come linee di trasporto “Granturismo” solo i servizi di trasporto pubblico su strada che “hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche delle località da essi collegate”. “Il servizio- si legge nel ricorso al Tar fatto da è espletato senza effettuare fermate intermedie CP_7 lungo la tratta Termini-Aeroporto, prevedendo esclusivamente una fermata aggiuntiva “di comodo” a Fiumicino città, con uno stallo posizionato in Via Coccia di Morto, in aperta campagna, in una località priva di interesse turistico, storico o paesaggistico. Fermata che, il più delle volte, non registra alcun viaggiatore in salita e/o discesa.” E ancora “Il servizio segue orari definiti e pubblicati sui relativi web e sui volantini, con frequenza di 20 minuti, adotta politiche di prezzo molto aggressive, potendo i vettori su gomma applicare una tariffa libera grazie alla sottrazione dei servizi “Gran Turismo” al rispetto della normativa in tema di procedure concorsuali e al rispetto delle tariffe minime imposta dalla Regione per i servizi di Tpl”, Secondo “l'illegittimo utilizzo delle autorizzazioni di “Gran Turismo” e CP_7 l'inerzia della Provincia ha causato e continua a causare gravissimi danni alla societàà” che da marzo 2012 a gennaio 2013, ha perso 8 milioni di euro. “Fa sorridere che un monopolista ci accusi di concorrenza sleale- ribattono da Noi comunque, a differenza degli altri, Pt_1 non fermiamo a Via Coccia di Morto, ma nel centro di Fiumicino dove si trovano diversi B&B”. Quanti passeggeri salgono e scendono di lì però non ce lo hanno voluto rivelare”.
A sostegno della propria domanda di risarcimento del danno, lamenta la tendenziosa Parte_1 ricostruzione dei fatti offerta dai convenuti laddove i giornalisti le avrebbero addebitato la violazione, o quantomeno l'aggiramento, della normativa in materia di gestione di servizi di trasporto di linea.
A rigore, parte attrice si duole, non già di una falsa rappresentazione dei fatti, bensì della formulazione di un giudizio, da parte dei convenuti, o più genericamente, dell'espressione di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva.
10 Mentre il diritto di cronaca, in quanto rivolto a trasmettere informazioni concernenti fatti di pubblico interesse, è ancorato alla più rigorosa obiettività, il diritto di critica implica un'attività valutativa di fatti ed eventi in relazione ai quali vengono espressi giudizi soggettivi.
Cionondimeno, il legittimo esercizio del diritto di critica presuppone un contenuto di veridicità, limitato alla oggettiva esistenza dei fatti assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse.
Pertanto, la libertà della stampa di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore" trova i propri limiti nell' esistenza di un "sufficiente riscontro fattuale”, nella rilevanza sociale e nella correttezza espositiva.
Dall'esame degli articoli sopra indicati e dalla documentazione versata in atti risultano rispettati i limiti sopra indicati.
Invero, del tutto inconferenti appaiono le doglianze di parte attrice in relazione alla falsità delle notizie riportate negli articoli oggetto del presente giudizio.
La all'epoca dei fatti oggetto del presente giudizio, gestiva, Pt_4 Parte_1 giusta autorizzazione della Provincia di Roma, il servizio di linea granturismo Roma Termini-
aeroporto- stazione e viceversa. CP_4 CP_4
Negli articoli sopra indicati viene dato di questa circostanza e del contenzioso giudiziario che ha preso le mosse dalla nota n° 14060 del 16.4.2008 con la quale il Comune di Roma ha inibito Par alla l'esercizio della linea, così come modificata in forza della DIA presentata dalla predetta, con nota del 16.3.2008 e che è stato definito con sentenza del Consiglio di Stato n°
645/2012.
Contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, non può ritenersi che i convenuti abbiano travisato o capziosamente riportato il contenuto della predetta sentenza atteso che, quanto riferito nell'articolo, trova puntuale riscontro a pagina 7 del provvedimento in atti.
Quanto al rilievo circa l'inesatta individuazione, nel contesto degli articoli, dei luoghi effettivamente serviti dalla linea di trasporto gestita dall'attrice, occorre evidenziarsi che non ogni inesattezza può considerarsi diffamatoria.
Invero, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 7757/2020, ha precisato che: «[…] la verità dei fatti oggetto della notizia non è scalfita da inesattezze secondarie o marginali ove non alterino, nel contesto dell'articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili» (cfr Cass. N° 17197/ 2015).
Nel caso di specie le inesattezze contenute negli articoli sopraindicati non inficiano nel complesso la portata informativa poichè le fermate intermedie, così come individuate da parte attrice, risultano collocate in prossimità dei luoghi indicati negli stessi, privi di pregio turistico, storico o paesaggistico. 20
Negli articoli predetti vengono, infine, espressi giudizi valutativi rispettosi dei limiti della continenza espositiva e della rilevanza pubblica della notizia.
Deve ritenersi sussistente il requisito della rilevanza pubblica della notizia atteso che la
[...]
all'epoca dei fatti esposti negli articoli, gestiva il servizio di Parte_4 linea Granturismo Roma Termini- Ciampino Aeroporto- Ciampino Stazione e le modalit'a di svolgimento dell'attivita' costituivano oggetto di indiscusso interesse pubblico e di censura da parte della pubblica opinione.
11 Parimenti, deve ritenersi rispettato il limite della continenza espositiva atteso che le espressioni usate appaiono strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato rispetto alle modalita' di gestione del servizio svolto da e, pertanto, Parte_4 non configurano una mera aggressione distruttiva della reputazione dell'attrice.
Per quanto sopra esposto, deve ritenersi che i contenuti degli articoli appaiono espressione di un corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica e pertanto la domanda dell'attrice deve essere respinte. “
L'appello è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata è pienamente condivisa e fatta propria da questa Corte.
Si ritiene esclusivamente di precisare quanto segue.
Come ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 4995/2024 “ In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, il canone della verità si atteggia diversamente in ipotesi di esercizio del diritto di cronaca, per il quale è richiesta la continenza dei fatti narrati tanto in senso formale quanto in senso sostanziale, e di esercizio del diritto di critica, il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi;
perciò, non può pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, sulla erronea premessa che il canone della verità si atteggia nella stessa maniera nell'ambito della cronaca e della critica, aveva affermato la natura diffamatoria, determinata dall'accostamento e accorpamento di notizie (anche vere), di un articolo di stampa nel quale i giornalisti riportavano contestualmente, così ponendole in connessione tra loro, la notizia delle irregolarità nello svolgimento di un concorso da ricercatore e quella degli appalti universitari "d'oro" presso la medesima università, circostanza fatte oggetto di una inchiesta penale e di indiscutibile interesse pubblico)”
La fattispecie in esame si caratterizza per una valutazione critica operata dal giornalista di una situazione di apparente anomalia che aveva dato luogo ad un contenzioso amministrativo e che era di pubblico interesse .
Con ordinanza 11233/2017 la Corte di Cassazione ha altresì precisato : “Qualora un giornalista, nel narrare un fatto di cronaca vero nei suoi aspetti generali, riferisca una circostanza inesatta, tale fatto non è di per sé produttivo di danno, occorrendo stabilire caso per caso, con giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente e logicamente motivato, se la discrasia tra la realtà oggettiva ed i fatti così come esposti nell'articolo abbia effettivamente la
12 capacità di offendere l'altrui reputazione, senza che assuma rilievo quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale, atteso che il criterio della verità della notizia deve essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la rilevanza, ai fini diffamatori, della notizia concernente l'esistenza, a carico del ricorrente, di una accusa di concussione, in luogo di abuso d'ufficio, trattandosi, in entrambi i casi, di gravi reati contro la P.A., idonei a legittimare la misura custodiale, tenuto anche conto che l'abuso era stato contestato con l'aggravante, nella formulazione allora vigente, di aver commesso il fatto per procurare ai soggetti accusati di concussione un ingiusto vantaggio patrimoniale, ciò incrementando il disvalore dell'accusa; tale conclusione, peraltro, non poteva ritenersi incisa dal successivo sviluppo processuale, che aveva portato alla assoluzione del ricorrente).
Nella fattispecie in esame non solo l'anomalia della intera situazione, ma anche le modalità di gestione di un servizio di “ granturismo” erano oggettive , e riportate nella descrizione di un viaggio che era sostanzialmente un trasporto dalla stazione Termini allo scalo aeroportuale, privo di interesse turistico per le fermate intermedie ( in tale contesto irrilevanti sono le inesattezze circa le fermate intermedie ( Con ordinanza 12903/2020 la Corte di Cassazione ha, infatti, ribadito : “ In tema di risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa, la verità dei fatti oggetto della notizia non è scalfita da inesattezze secondarie o marginali che, non mutando in peggio l'offensività della narrazione, non alterano, nel contesto dell'articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili. “
Condivisibilmente l'appellato ha controdedotto: “ Tale gestione del servizio di CP_1
trasporto è stata qualificata in termini critici dai giornalisti che – critica espressa su un ragionamento logico basato su dati fattuali - l'hanno ritenuta un “aggiramento” dei vincoli, dunque qualcosa di pienamente legittimo nella forma ma nella sostanza non rispondente alla ratio delle disposizioni richiamate in materia. E ancora. I giornalisti sono venuti in possesso di copia del ricorso presentato in data 28 aprile 2014 da due consorzi titolari di autorizzazioni all'esercizio dell'attività di noleggio vettura con conducente, dinanzi il TAR Lazio (doc. 6 alla comparsa di costituzione), con il quale hanno impugnato proprio la predetta deliberazione della Provincia di Roma n. 52 del 25 febbraio 2014 sul presupposto che con tale atto la
Provincia avrebbe “stravolto completamente la ratio della normativa regionale, modificando i servizi di TPL ordinari (…) classificandoli, invece, come servizi di trasporto gran turismo”, all'uopo richiamando copiosa giurisprudenza sul punto e chiarendo la normativa applicabile. Pa I giornalisti sono venuti in possesso, poi, delle successive autorizzazioni, mai contestate da ,
13 alla stessa rilasciate dalla Provincia di Roma, prot. 102496 del 24 luglio 2014, prot. 158859 del 26 novembre 2014 e prot. 6294 del 19 gennaio 2015 (doc. 7 alla comparsa di costituzione) per l'esercizio della linea “Granturismo” provinciale per i collegamenti e CP_4
Fiumicino. Corrisponde dunque al vero quanto riferito negli articoli ovvero che, dopo il
Pa diniego del Comune, avrebbe ottenuto dalla Provincia altra autorizzazione. I giornalisti hanno, infine, direttamente e personalmente verificato l'esistenza delle fermate cd.
“fantasma”, come si narra (forse con un po' di ironia ma senza alcun carattere diffamatorio) nello stesso articolo del 7 dicembre 2015 dal titolo “Discariche e rom ecco le 'bellezze' viste dal finestrino”, circostanza questa confermata sia dalla Dr.ssa che dal Dr. PA
i quali all'udienza del 14 febbraio 2017, ascoltati sul capitolo f) della memoria CP_2
183 n. 2 VI co. cpc di parte attrice, hanno rispettivamente affermato: - “per verificare se effettivamente la fermata in questione venisse utilizzata dagli utenti io e un mio collega ci siamo recati sul posto e abbiamo constatato e documentato tramite video che pochissimi (uno o due) passeggeri effettivamente usufruivano di quella fermata”; - “Sono andato con la PA
a Fiumicino in Via Di Coccia di Morto e abbiamo fotografato e guardato le paline delle fermate dei bus turistici. Abbiamo verificato che alcuni bus turistici facevano tappa lì. ADR l'articolo
Con Pa si riferisce a 4 linee: Terravision, , e l'altra non la ricordo, anzi è la Controparte_9
Ed invero, contrariamente all'avversa prospettazione, è rilevante la circostanza che alle fermate in questione il più delle volte non sale e non scende nessuno, in quanto dimostra che trattasi effettivamente di fermate aggiuntive “di comodo”, la cui introduzione avrebbe Pa consentito a di ottenere – come ha ottenuto – le autorizzazioni dalla Provincia di Roma.
Tale circostanza è tra l'altro altresì confermata dai video depositati dagli odierni (cfr. doc. 9 Pa
– cd contenente due file video), girati alle fermate di in Fiumicino ed in , dai quali CP_4
si evince chiaramente che trattasi di fermate “fantasma”, previste in zone prive di rilevanza turistica e dove non sale e non scende nessuno. In particolare, nei video si vede che il bus- Pa shuttle di arriva, si ferma per il tempo necessario all'autista di controllare il mezzo, e non sale / non scende nessuno. – Rileva la Corte che il contenuto dei file video non è stato contestato- Nel video relativo alla fermata di Fiumicino, si vede poi che l'autista neppure ha effettuato la fermata dove prevista. Due ragazze addirittura si avvicinano per chiedere se possono salire per andare a Roma ma devono andarsene deluse. Sul punto, peraltro, alcun
Pa rilievo giuridico ha l'avversa prospettazione secondo cui non avrebbe fermate “fantasma” Pa nei luoghi indicati negli articoli, atteso che le asserite fermate di si trovano non distanti rispetto ai predetti luoghi e certamente non in posti centrali o aventi comunque un qualche interesse turistico. A quanto sopra deve aggiungersi che l'avverso richiamo al D. L. “Bersani”
14 n. 223/2006 (cfr., per quanto qui rileva, art. 12) è del tutto inconferente, non trovando applicazione ai servizi di trasporto “Granturismo” ma riferendosi alla possibilità, per i comuni
- e non certo per le province - di accrescere con determinate modalità il trasporto pubblico locale”
Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQ
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle Parte_3 spese del grado in favore di che liquida in € 9.000,00 per compensi, Controparte_1
oltre rimborso spese gen. ed in favore di e che PA Controparte_2 liquida in € 12.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U.115/2002
IL PRESIDENTE EST.
PQ
Roma,
IL PRESIDENTE ESTENSORE
15