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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 31/03/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato ai sensi dell'art. 352 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. 2682/2023 degli Affari
Contenzioni Civili promossa da:
(C.F. ) residente in [...]Controparte_1 C.F._1
Canavese (TO) Via San Isidoro 4, ammessa al patrocinio a spese dello
Stato con delibera n. 816 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea del 30/05/2023 (Istanza prot. N. 2431/2023), rappresentata e difesa dall''Avv. Manuel Cavallo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Corso De Nicola 24;
PARTE APPELLANTE contro
(P. VA ), in NT P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro con sede in Leini (To) Via Carlo
Alberto n. 92, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Giustetto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via Martini Mauri
13;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 246/2023 pronunciata il 29.03.2023 e pubblicata in data 18.04.2023 nel fascicolo R.G. n. 2514/2021
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 9 Per l'appellante: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis adversis, - previa declaratoria di nullità e riforma della sentenza n. 246/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Ivrea per mancanza di motivazione (motivazione solo apparente), come argomentato in atti;
- previa ogni necessaria declaratoria di rito e del caso ed in completa riforma della sentenza n.
246/2023 emessa dal Giudice di Pace di Ivrea tra le parti sopra indicate,
IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE NEL MERITO
Previa ogni declaratoria di rito e del caso, in accoglimento del proposto appello, previo accertamento della responsabilità ex art. 2043 ovvero ex art. 2051 c.c. della , anche in forza NT del doc. 2 del fascicolo di 1° grado CP_1
• Accertare e dichiarare che la IG.ra , a causa del sinistro Controparte_1 del 04.08.2010 ha subito un danno complessivo quantificabile nella complessiva somma di €.€.3.913,74= oltre €. 836,07= (doc. 7 fasc. 1° grado attrice) per interessi e rivalutazione monetaria dal fatto alla data della citazione e quelli successivi maturandi, oltre ad €.350,00= per spese legali stragiudiziali (doc. 14 fasc. 1° grado attrice), ovvero nella somma maggiore o minore accertata in corso di causa, anche da liquidarsi in via equitativa sulla base del DM n. 55/14; • Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della (P. VA NT
), in persona del legale rappresentante ovvero del liquidatore P.IVA_1 pro tempore, per la causazione del sinistro accaduto all'attrice in data
04.08.2010 e dei danni fisici, morali e consequenziali patiti dalla stessa ai sensi dell'art. 2051 cc, ovvero in alternativa ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
• Per l'effetto, condannare la NT
(P. VA ), in persona del legale rappresentante ovvero del P.IVA_1 liquidatore pro tempore, al risarcimento nei confronti della sig.ra CP_1
della complessiva somma di €.€.3.913,74= oltre €. 836,07= (doc.
[...]
7 fasc. 1° grado attrice) per interessi e rivalutazione monetaria dal fatto alla data della citazione e quelli successivi maturandi, oltre ad €.350,00= per spese legali stragiudiziali (doc. 14 fasc. 1° grado attrice);
• Con vittoria di spese del giudizio di 1° e 2° grado (anche di eventuali di
CTU e CTP) ed onorari ex DM 55/14 in entrambi i gradi di giudizio e con liquidazione delle spese in favore del sottoscritto difensore, attesa
l'ammissione dell'appellate al patrocinio a spese dello Stato.
Denegato contraddittorio su domande, eccezioni e documenti nuovi.
IN VIA ISTRUTTORIA:
• Disporre l'acquisizione ex artt. 210/213 cpc dal Comune di Rivarolo
Canavese della documentazione relativa alle autorizzazioni per il cantiere
Pag. 2 a 9 sito in Corso Italia n. 28 intestate alla convenuta ovvero alla società
[...]
nonché degli accertamenti della Polizia Municipale Parte_1 comprensiva di fotografie per il sinistro del 04.08.2010;
• disporsi CTU medico legale sulla persona dell'attrice in caso di contestazione della perizia della Dott. ; • Per_1
prova testimoniale indicando a testi: A) Geom. , direttore Testimone_1 tecnico di con sede in Volpiano Via U. Foscolo n. 15 sul Parte_1 capo sub. 4) Vero che in data 04.08.2010 mancavano percorsi alternativi a quello che costeggiava il cantiere sito in Rivarolo Canavese Corso Italia n.
26.
Salvezze illimitate
Per l'appellata: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale;
; Previe le Controparte_3 più opportune declaratorie e provvidenze;
Previa acquisizione del fascicolo di primo grado;
previa, occorrendo, ammissione degli incombenti istruttori formulandi Dato atto che “l'impugnazione … non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”;
In via preliminare: ex artt. 348 bis, 348 ter e 342 c.p.c. ritenere e dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello proposto dalla SI , come in Controparte_1 epigrafe, con l'atto datato 10/08/2023 avverso la sentenza del Giudice di pace di IVREA, avv. Enrica Borgna, con sentenza n. 246/2023 depositata in cancelleria in data 18 aprile 2023, resa tra le parti nella causa R.G. n.
2514/2021
In via principale: respingersi l'appello interposto dalla SI , come in Controparte_1 epigrafe, con l'atto datato 10 agosto 2023 avverso la sentenza del Giudice di pace di IVREA, avv. Enrica Borgna n. 246/2023 depositata in cancelleria in data 18 aprile 2023, resa tra le parti nella causa R.G. n.
2514/2021, e conseguentemente, con qualsivoglia motivazione, confermare la predetta sentenza.
In ogni caso: vinte le spese ed i compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre la indennità forfetaria nella misura del 15%, oltre oneri fiscali C.P.A. ed
I.V.A., oltre spese e competenze successive alla sentenza.
Con sentenza resa provvisoriamente esecutiva ex lege. Salvezze illimitate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 3 a 9 ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
Ivrea la società al fine di sentirla NT condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta in prossimità di un cantiere, avvenuta il giorno 04.08.2010 alle ore 11.45 a
Rivarolo Canavese.
ha posto a fondamento della domanda: Controparte_1
− il giorno 4/08/2010 alle ore 11.45 è scivolata a terra mentre percorrendo a piedi il tratto di marciapiede di Corso Italia prospiciente il civico 26;
− la caduta era stata causata dalla presenza di residui di cemento liquido e di sostanze scivolose, presenti sul selciato e fuoriuscite dal cantiere stradale ivi allestito e non adeguatamente segnalato;
− di essersi recata nel tardo pomeriggio al pronto soccorso dell'ospedale di Ivrea, ove le veniva riscontrata una “contrattura muscolare alla coscia e alla gamba sinistra”;
− di aver evocato a giudizio la società NT
per la duplice qualità di proprietaria dell'immobile
[...] ubicato in Corso Italia 26 e committente dei lavori di ristrutturazione per l'esecuzione dei quali era stato allestito il cantiere de quo.
La società si è costituita nel NT giudizio eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e contestando nel merito la fondatezza della domanda avversaria e chiedendone l'integrale rigetto.
Con sentenza n. 246/2023 pubbl. il 18/04/2023, il Giudice di Pace di Ivrea ha rigettato la domanda di risarcimento, avanzata da parte attrice, con condanna alle spese in base al principio della soccombenza.
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza di Controparte_1 primo grado chiedendone l'integrale riforma.
La società si è costituita nel NT giudizio di appello chiedendo l'integrale rigetto dell'impugnazione, con conferma della sentenza impugnata.
La causa, istruita mediante acquisizione del fascicolo del primo grado e documenti, è stata rimessa a decisione a seguito di trattazione scritta all'udienza del 11.12.2024
Pag. 4 a 9 ***
§ I motivi di appello: la sussistenza della responsabilità della società
e l'assenza di prova NT liberatoria. La responsabilità ex art. 2043 c.c. della società
[...]
: mancata statuizione del giudice di NT primo grado su tale domanda.
L'appellante ha censurato la sentenza per aver ritenuto, in base ad un'erronea valutazione degli elementi processuali, che fosse stata offerta dalla parte convenuta la prova liberatoria di responsabilità ex art. 2051
c.c., ravvisata nella condotta imprudente della danneggiata che avrebbe attraversato il marciapiede nonostante la segnalazione del cantiere e il divieto di transito pedonale. Ha altresì censurato la sentenza per non aver vagliato la sussistenza di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.
I motivi di appello, esaminati congiuntamente, sono infondati.
Premesso l'inquadramento giuridico della fattispecie nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., giova osservare sul piano generale, che in punto di nesso causale, la giurisprudenza ha precisato che qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra l'evento dannoso e il bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass. civ. Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015).
Il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. 2010/20602).
Cfr. Cass. 22.12.2011 n. 28299: “Quanto al giudizio sull'idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a recidere il nesso eziologico tra l'evento e
l'attività pericolosa, vale la pena di sottolineare che la Corte di legittimità, sia pure con riferimento ad un'ipotesi vertente in tema di responsabilità ex
Pag. 5 a 9 art. 2051 cc, ha avuto modo di statuire che esso deve essere adeguato alla natura e alla pericolosità della cosa, sicché quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo
é suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode. […] "In un sistema in cui il nesso causale tra il fatto e l'evento svolge un ruolo centrale, diventa fondamentale accertare se l'evento eziologicamente derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato, valutandone, quindi, l'eventuale apporto causale" (così
Cass. n.4279/08 in motivazione).
In questi termini, nell'accertamento del nesso causale occorre indagare anche la condotta del danneggiato al fine di stabilire se costui abbia adottato le normali cautele che devono essere approntare in rapporto al grado di pericolosità della cosa.
Così Cass. 4279/2008: “Ed invero, il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità è talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra un caso fortuito”.
Nella fattispecie, la valutazione compiuta dal primo giudice risulta coerente con le risultanze processuali acquisite nel fascicolo di primo grado.
Invero, dalla documentazione versata in atti nel fascicolo di 1° grado (cfr.
Comunicazione del sub. doc. 2; Relazione Parte_2 di servizio della Polizia Municipale di Rivarolo Canavese sub. doc. 3; riproduzione fotografiche sub. doc. 20) sono emerse le seguenti circostanze:
1) il marciapiede, nella zona occupata dall'area di cantiere, era delimitato da una recinzione chiusa tramite barriere di protezione;
2) sullo steccato che delimitava il cantiere risultava essere posto il cartello “pedoni sul lato opposto”, come attestato nella comunicazione del Comune di Rivarolo del 14.09.2010 (cfr. doc. 2 fascicolo documenti di primo grado di parte appellante);
Pag. 6 a 9 3) l'incidente si è verificato di giorno, in condizioni di buona visibilità del selciato;
Le risultanze documentali sono state confermate dal teste , Tes_2 ispettore di polizia municipale presso il Comune di Rivarolo (cfr. verbale udienza del 22/09/2022).
In base al quadro degli elementi processuali acquisiti il giudice di pace ha, condivisibilmente, escluso il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, ritenendo che la situazione di pericolosità della cosa fosse stata adeguatamente segnalata dal custode e che il comportamento imprudente della danneggiata, la quale non aveva osservato il cartello che indicava ai pedoni di stare sul lato opposto della strada, avesse avuto efficienza causale esclusiva rispetto all'evento di danno.
La circostanza, allegata da parte appellante, secondo cui il cartello non era visibile è rimasta sfornita di prova nel giudizio.
Anzitutto, dall'esame della relazione di servizio (e delle foto allegate) emerge che il cartello, apposto sulla barriera di protezione, era ben visibile e incombeva su parte attrice (onerata di provare il nesso causale) l'onere di dimostrare che il cartello era nascosto al momento della caduta a causa del portone aperto, così da far appurare l'obiettiva situazione di obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi.
Il teste ha dichiarato di non ricordare se il portone del cancello fosse Tes_2 aperto o chiuso e tale deposizione, da ritenersi credibile tenuto conto del lungo tempo trascorso dai fatti, ha un valore di sé neutro ed assume scarso rilievo per supportare la versione attorea.
Ancora, la circostanza, valorizzata dall'appellante, che anche altre persone stessero transitando sul tratto di marciapiede de quo non è idonea a togliere efficacia eziologica al comportamento del danneggiato: si richiama a tale proposito un passaggio della sentenza di Cassazione n.
28299/2011: “in un'ottica, fondata sull'accertamento di derivazione causale dell'evento dannoso dal comportamento dello stesso danneggiato, non conta affatto la circostanza che anche altri sarebbero stati autori di eguale condotta improvvida ma rileva soltanto il fatto che il comportamento intrinsecamente pericoloso del danneggiato, abnorme ed improprio rispetto ad ogni ragionevole previsione circa il modello comportamentale
Pag. 7 a 9 da adottarsi in un determinato contesto, costituisca causa determinante, in via esclusiva, dell'evento dannoso”.
In linea conclusiva, la presenza e la delimitazione dell'area di cantiere nonché la segnalazione della situazione di pericolo sono elementi che obiettivamente imponevano al danneggiato un dovere di ragionevole cautela, sicché può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza dell'appellante e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta idonea, invero, a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia, per le stesse ragioni, ai sensi dell'art. 2043 c.c. (cfr. sul punto Cass. 30394/2023).
Con riguardo, infine, alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., evocata da in via subordinata, l'accertamento circa la riconducibilità Controparte_1 causale del danno alla colpa della danneggiata porta ad escludere la sussistenza anche di tale forma di responsabilità.
I motivi di appello sono respinti, con assorbimento degli ulteriori motivi.
§ Le spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico dalla parte appellante e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate, dell'assenza della fase istruttoria e del valore del giudizio (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00).
Si dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, pur ricorrendo i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002, l'appellante, in quanto ammessa anche in appello al patrocinio a spese dello Stato, non è tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. n. 18523/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di II grado rubricata al n. 2682/2023 degli
Pag. 8 a 9 Affari Contenziosi Civili, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Controparte_1 del Giudice di Pace n. 246/2023 pronunciata il 29.03.2023 e pubblicata in data 14.04.2023 nel fascicolo R.G. n. 2514/2021 e, per l'effetto, la conferma integralmente;
2) condanna al pagamento in favore della società Controparte_1
delle spese di lite che si NT liquidano in complessivi € 1.700,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura di 15%, C.A. ed IVA nella misura di legge.
Ivrea, 27.03.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 9 a 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott.ssa Stefania Frojo ha pronunciato ai sensi dell'art. 352 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. 2682/2023 degli Affari
Contenzioni Civili promossa da:
(C.F. ) residente in [...]Controparte_1 C.F._1
Canavese (TO) Via San Isidoro 4, ammessa al patrocinio a spese dello
Stato con delibera n. 816 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea del 30/05/2023 (Istanza prot. N. 2431/2023), rappresentata e difesa dall''Avv. Manuel Cavallo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Corso De Nicola 24;
PARTE APPELLANTE contro
(P. VA ), in NT P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro con sede in Leini (To) Via Carlo
Alberto n. 92, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Giustetto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, via Martini Mauri
13;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 246/2023 pronunciata il 29.03.2023 e pubblicata in data 18.04.2023 nel fascicolo R.G. n. 2514/2021
CONCLUSIONI
Pag. 1 a 9 Per l'appellante: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis adversis, - previa declaratoria di nullità e riforma della sentenza n. 246/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Ivrea per mancanza di motivazione (motivazione solo apparente), come argomentato in atti;
- previa ogni necessaria declaratoria di rito e del caso ed in completa riforma della sentenza n.
246/2023 emessa dal Giudice di Pace di Ivrea tra le parti sopra indicate,
IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE NEL MERITO
Previa ogni declaratoria di rito e del caso, in accoglimento del proposto appello, previo accertamento della responsabilità ex art. 2043 ovvero ex art. 2051 c.c. della , anche in forza NT del doc. 2 del fascicolo di 1° grado CP_1
• Accertare e dichiarare che la IG.ra , a causa del sinistro Controparte_1 del 04.08.2010 ha subito un danno complessivo quantificabile nella complessiva somma di €.€.3.913,74= oltre €. 836,07= (doc. 7 fasc. 1° grado attrice) per interessi e rivalutazione monetaria dal fatto alla data della citazione e quelli successivi maturandi, oltre ad €.350,00= per spese legali stragiudiziali (doc. 14 fasc. 1° grado attrice), ovvero nella somma maggiore o minore accertata in corso di causa, anche da liquidarsi in via equitativa sulla base del DM n. 55/14; • Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della (P. VA NT
), in persona del legale rappresentante ovvero del liquidatore P.IVA_1 pro tempore, per la causazione del sinistro accaduto all'attrice in data
04.08.2010 e dei danni fisici, morali e consequenziali patiti dalla stessa ai sensi dell'art. 2051 cc, ovvero in alternativa ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
• Per l'effetto, condannare la NT
(P. VA ), in persona del legale rappresentante ovvero del P.IVA_1 liquidatore pro tempore, al risarcimento nei confronti della sig.ra CP_1
della complessiva somma di €.€.3.913,74= oltre €. 836,07= (doc.
[...]
7 fasc. 1° grado attrice) per interessi e rivalutazione monetaria dal fatto alla data della citazione e quelli successivi maturandi, oltre ad €.350,00= per spese legali stragiudiziali (doc. 14 fasc. 1° grado attrice);
• Con vittoria di spese del giudizio di 1° e 2° grado (anche di eventuali di
CTU e CTP) ed onorari ex DM 55/14 in entrambi i gradi di giudizio e con liquidazione delle spese in favore del sottoscritto difensore, attesa
l'ammissione dell'appellate al patrocinio a spese dello Stato.
Denegato contraddittorio su domande, eccezioni e documenti nuovi.
IN VIA ISTRUTTORIA:
• Disporre l'acquisizione ex artt. 210/213 cpc dal Comune di Rivarolo
Canavese della documentazione relativa alle autorizzazioni per il cantiere
Pag. 2 a 9 sito in Corso Italia n. 28 intestate alla convenuta ovvero alla società
[...]
nonché degli accertamenti della Polizia Municipale Parte_1 comprensiva di fotografie per il sinistro del 04.08.2010;
• disporsi CTU medico legale sulla persona dell'attrice in caso di contestazione della perizia della Dott. ; • Per_1
prova testimoniale indicando a testi: A) Geom. , direttore Testimone_1 tecnico di con sede in Volpiano Via U. Foscolo n. 15 sul Parte_1 capo sub. 4) Vero che in data 04.08.2010 mancavano percorsi alternativi a quello che costeggiava il cantiere sito in Rivarolo Canavese Corso Italia n.
26.
Salvezze illimitate
Per l'appellata: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale;
; Previe le Controparte_3 più opportune declaratorie e provvidenze;
Previa acquisizione del fascicolo di primo grado;
previa, occorrendo, ammissione degli incombenti istruttori formulandi Dato atto che “l'impugnazione … non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”;
In via preliminare: ex artt. 348 bis, 348 ter e 342 c.p.c. ritenere e dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello proposto dalla SI , come in Controparte_1 epigrafe, con l'atto datato 10/08/2023 avverso la sentenza del Giudice di pace di IVREA, avv. Enrica Borgna, con sentenza n. 246/2023 depositata in cancelleria in data 18 aprile 2023, resa tra le parti nella causa R.G. n.
2514/2021
In via principale: respingersi l'appello interposto dalla SI , come in Controparte_1 epigrafe, con l'atto datato 10 agosto 2023 avverso la sentenza del Giudice di pace di IVREA, avv. Enrica Borgna n. 246/2023 depositata in cancelleria in data 18 aprile 2023, resa tra le parti nella causa R.G. n.
2514/2021, e conseguentemente, con qualsivoglia motivazione, confermare la predetta sentenza.
In ogni caso: vinte le spese ed i compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre la indennità forfetaria nella misura del 15%, oltre oneri fiscali C.P.A. ed
I.V.A., oltre spese e competenze successive alla sentenza.
Con sentenza resa provvisoriamente esecutiva ex lege. Salvezze illimitate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 3 a 9 ha convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Controparte_1
Ivrea la società al fine di sentirla NT condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta in prossimità di un cantiere, avvenuta il giorno 04.08.2010 alle ore 11.45 a
Rivarolo Canavese.
ha posto a fondamento della domanda: Controparte_1
− il giorno 4/08/2010 alle ore 11.45 è scivolata a terra mentre percorrendo a piedi il tratto di marciapiede di Corso Italia prospiciente il civico 26;
− la caduta era stata causata dalla presenza di residui di cemento liquido e di sostanze scivolose, presenti sul selciato e fuoriuscite dal cantiere stradale ivi allestito e non adeguatamente segnalato;
− di essersi recata nel tardo pomeriggio al pronto soccorso dell'ospedale di Ivrea, ove le veniva riscontrata una “contrattura muscolare alla coscia e alla gamba sinistra”;
− di aver evocato a giudizio la società NT
per la duplice qualità di proprietaria dell'immobile
[...] ubicato in Corso Italia 26 e committente dei lavori di ristrutturazione per l'esecuzione dei quali era stato allestito il cantiere de quo.
La società si è costituita nel NT giudizio eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e contestando nel merito la fondatezza della domanda avversaria e chiedendone l'integrale rigetto.
Con sentenza n. 246/2023 pubbl. il 18/04/2023, il Giudice di Pace di Ivrea ha rigettato la domanda di risarcimento, avanzata da parte attrice, con condanna alle spese in base al principio della soccombenza.
ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza di Controparte_1 primo grado chiedendone l'integrale riforma.
La società si è costituita nel NT giudizio di appello chiedendo l'integrale rigetto dell'impugnazione, con conferma della sentenza impugnata.
La causa, istruita mediante acquisizione del fascicolo del primo grado e documenti, è stata rimessa a decisione a seguito di trattazione scritta all'udienza del 11.12.2024
Pag. 4 a 9 ***
§ I motivi di appello: la sussistenza della responsabilità della società
e l'assenza di prova NT liberatoria. La responsabilità ex art. 2043 c.c. della società
[...]
: mancata statuizione del giudice di NT primo grado su tale domanda.
L'appellante ha censurato la sentenza per aver ritenuto, in base ad un'erronea valutazione degli elementi processuali, che fosse stata offerta dalla parte convenuta la prova liberatoria di responsabilità ex art. 2051
c.c., ravvisata nella condotta imprudente della danneggiata che avrebbe attraversato il marciapiede nonostante la segnalazione del cantiere e il divieto di transito pedonale. Ha altresì censurato la sentenza per non aver vagliato la sussistenza di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.
I motivi di appello, esaminati congiuntamente, sono infondati.
Premesso l'inquadramento giuridico della fattispecie nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., giova osservare sul piano generale, che in punto di nesso causale, la giurisprudenza ha precisato che qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra l'evento dannoso e il bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass. civ. Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 21212 del 20/10/2015).
Il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. 2010/20602).
Cfr. Cass. 22.12.2011 n. 28299: “Quanto al giudizio sull'idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a recidere il nesso eziologico tra l'evento e
l'attività pericolosa, vale la pena di sottolineare che la Corte di legittimità, sia pure con riferimento ad un'ipotesi vertente in tema di responsabilità ex
Pag. 5 a 9 art. 2051 cc, ha avuto modo di statuire che esso deve essere adeguato alla natura e alla pericolosità della cosa, sicché quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo
é suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, pertanto, la responsabilità del custode. […] "In un sistema in cui il nesso causale tra il fatto e l'evento svolge un ruolo centrale, diventa fondamentale accertare se l'evento eziologicamente derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato, valutandone, quindi, l'eventuale apporto causale" (così
Cass. n.4279/08 in motivazione).
In questi termini, nell'accertamento del nesso causale occorre indagare anche la condotta del danneggiato al fine di stabilire se costui abbia adottato le normali cautele che devono essere approntare in rapporto al grado di pericolosità della cosa.
Così Cass. 4279/2008: “Ed invero, il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità è talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra un caso fortuito”.
Nella fattispecie, la valutazione compiuta dal primo giudice risulta coerente con le risultanze processuali acquisite nel fascicolo di primo grado.
Invero, dalla documentazione versata in atti nel fascicolo di 1° grado (cfr.
Comunicazione del sub. doc. 2; Relazione Parte_2 di servizio della Polizia Municipale di Rivarolo Canavese sub. doc. 3; riproduzione fotografiche sub. doc. 20) sono emerse le seguenti circostanze:
1) il marciapiede, nella zona occupata dall'area di cantiere, era delimitato da una recinzione chiusa tramite barriere di protezione;
2) sullo steccato che delimitava il cantiere risultava essere posto il cartello “pedoni sul lato opposto”, come attestato nella comunicazione del Comune di Rivarolo del 14.09.2010 (cfr. doc. 2 fascicolo documenti di primo grado di parte appellante);
Pag. 6 a 9 3) l'incidente si è verificato di giorno, in condizioni di buona visibilità del selciato;
Le risultanze documentali sono state confermate dal teste , Tes_2 ispettore di polizia municipale presso il Comune di Rivarolo (cfr. verbale udienza del 22/09/2022).
In base al quadro degli elementi processuali acquisiti il giudice di pace ha, condivisibilmente, escluso il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, ritenendo che la situazione di pericolosità della cosa fosse stata adeguatamente segnalata dal custode e che il comportamento imprudente della danneggiata, la quale non aveva osservato il cartello che indicava ai pedoni di stare sul lato opposto della strada, avesse avuto efficienza causale esclusiva rispetto all'evento di danno.
La circostanza, allegata da parte appellante, secondo cui il cartello non era visibile è rimasta sfornita di prova nel giudizio.
Anzitutto, dall'esame della relazione di servizio (e delle foto allegate) emerge che il cartello, apposto sulla barriera di protezione, era ben visibile e incombeva su parte attrice (onerata di provare il nesso causale) l'onere di dimostrare che il cartello era nascosto al momento della caduta a causa del portone aperto, così da far appurare l'obiettiva situazione di obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi.
Il teste ha dichiarato di non ricordare se il portone del cancello fosse Tes_2 aperto o chiuso e tale deposizione, da ritenersi credibile tenuto conto del lungo tempo trascorso dai fatti, ha un valore di sé neutro ed assume scarso rilievo per supportare la versione attorea.
Ancora, la circostanza, valorizzata dall'appellante, che anche altre persone stessero transitando sul tratto di marciapiede de quo non è idonea a togliere efficacia eziologica al comportamento del danneggiato: si richiama a tale proposito un passaggio della sentenza di Cassazione n.
28299/2011: “in un'ottica, fondata sull'accertamento di derivazione causale dell'evento dannoso dal comportamento dello stesso danneggiato, non conta affatto la circostanza che anche altri sarebbero stati autori di eguale condotta improvvida ma rileva soltanto il fatto che il comportamento intrinsecamente pericoloso del danneggiato, abnorme ed improprio rispetto ad ogni ragionevole previsione circa il modello comportamentale
Pag. 7 a 9 da adottarsi in un determinato contesto, costituisca causa determinante, in via esclusiva, dell'evento dannoso”.
In linea conclusiva, la presenza e la delimitazione dell'area di cantiere nonché la segnalazione della situazione di pericolo sono elementi che obiettivamente imponevano al danneggiato un dovere di ragionevole cautela, sicché può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza dell'appellante e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta idonea, invero, a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia, per le stesse ragioni, ai sensi dell'art. 2043 c.c. (cfr. sul punto Cass. 30394/2023).
Con riguardo, infine, alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., evocata da in via subordinata, l'accertamento circa la riconducibilità Controparte_1 causale del danno alla colpa della danneggiata porta ad escludere la sussistenza anche di tale forma di responsabilità.
I motivi di appello sono respinti, con assorbimento degli ulteriori motivi.
§ Le spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico dalla parte appellante e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate, dell'assenza della fase istruttoria e del valore del giudizio (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00).
Si dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, pur ricorrendo i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002, l'appellante, in quanto ammessa anche in appello al patrocinio a spese dello Stato, non è tenuta al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. n. 18523/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di II grado rubricata al n. 2682/2023 degli
Pag. 8 a 9 Affari Contenziosi Civili, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Controparte_1 del Giudice di Pace n. 246/2023 pronunciata il 29.03.2023 e pubblicata in data 14.04.2023 nel fascicolo R.G. n. 2514/2021 e, per l'effetto, la conferma integralmente;
2) condanna al pagamento in favore della società Controparte_1
delle spese di lite che si NT liquidano in complessivi € 1.700,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura di 15%, C.A. ed IVA nella misura di legge.
Ivrea, 27.03.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
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