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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/03/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N R.G. 109/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24 dicembre 2024 da
1) Parte_1
Nato a LZ (MI) il 25 marzo 1964 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
Residente a LZ (MI), in Via San Martino 6 con l'Avv. Francesca King presso la quale ha eletto domicilio telematico
2) Parte_2 nato a [...] - Massachusetts (USA) il 21 maggio 1964 cittadino: statunitense
Cod. Fisc. C.F._2 residente negli Stati Uniti, in 53 Kenmore Drive, Longmeadow Massachusetts P.IVA_1 con l'Avv. Francesca King presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LZ (MI) il 21 ottobre 2000
(anno 2000 atto n. 55 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 16 gennaio 2023 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 18 gennaio 2023
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 dicembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) dare atto che le obbligazioni assunte tra le parti in sede di separazione non sono state tutte adempiute e che in particolare residua un importo di € 20.000,00 (ventimila/00) a favore della moglie, che il sig. si impegna a corrispondere alla stessa, anche a rate, entro il Pt_2
31.12.2025;
*** *** ***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a LZ (MI) il 21 ottobre
2000 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LZ (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24 dicembre 2024 da
1) Parte_1
Nato a LZ (MI) il 25 marzo 1964 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
Residente a LZ (MI), in Via San Martino 6 con l'Avv. Francesca King presso la quale ha eletto domicilio telematico
2) Parte_2 nato a [...] - Massachusetts (USA) il 21 maggio 1964 cittadino: statunitense
Cod. Fisc. C.F._2 residente negli Stati Uniti, in 53 Kenmore Drive, Longmeadow Massachusetts P.IVA_1 con l'Avv. Francesca King presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in LZ (MI) il 21 ottobre 2000
(anno 2000 atto n. 55 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 16 gennaio 2023 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 18 gennaio 2023
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 dicembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) dare atto che le obbligazioni assunte tra le parti in sede di separazione non sono state tutte adempiute e che in particolare residua un importo di € 20.000,00 (ventimila/00) a favore della moglie, che il sig. si impegna a corrispondere alla stessa, anche a rate, entro il Pt_2
31.12.2025;
*** *** ***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a LZ (MI) il 21 ottobre
2000 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LZ (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG