Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 18/06/2025, n. 12023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12023 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 12023/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01306/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1306 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Lupia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- dell'atto emesso dal Direttore Generale, Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione Generale dei Magistrati, Ufficio Primo, Ministero della Giustizia, emesso in data 4.12.23, Prot. m_dg.DOG.-OMISSIS-, con cui veniva rigettata l'istanza proposta dal ricorrente, in qualità di Magistrato Ordinario, di riconoscimento dell'indennità di cui all'art.23 DL 2000, n. 341, convertito con Legge del 19.1.2001 n.4;
- del successivo atto emesso dal Direttore Generale, Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione Generale dei Magistrati, Ufficio Primo, Ministero della Giustizia, emesso in data 14.12.23, Prot. m_dg.DOG.-OMISSIS-, con cui veniva confermato il rigetto dell'istanza proposta dal ricorrente, in qualità di Magistrato Ordinario, di riconoscimento dell'indennità di cui all'art.23 DL 2000, n. 341, convertito con Legge del 19.1.2001 n.4;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;
nonché per l'accertamento
- del diritto del ricorrente al pagamento delle somme dovute a titolo di indennità in forza del combinato disposto dell'art.23, comma1, DL 2000, n. 341, convertito con Legge del 19.1.2001 n.4 e dell'art. 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, indennità dovuta a far data dal 19/07/2018 e sino alla data del 24.9.20.
e per la condanna
- dell'amministrazione al pagamento a favore del ricorrente dell'indennità summenzionata, dovuta a far data dal 19/07/2018 e sino alla data del 24.9.20, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino al soddisfo, secondo legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa del dott. -OMISSIS-, magistrato ordinario in servizio presso il Tribunale di Tivoli, di conseguire il pagamento dell’indennità pecuniaria di cui all’art. 23 del decreto legge n. 341 del 2000, convertito con legge n. 4 del 2001, in relazione all’applicazione extradistrettuale da lui espletata presso il Tribunale di Avezzano, per la trattazione del processo n. 618/2009 R.G.N.R.
2. – I fatti che hanno condotto all’instaurazione del presente giudizio possono essere sintetizzati come segue:
i) con delibera del CSM del 20 settembre 2017, l’odierno ricorrente è stato trasferito, a sua domanda, dal Tribunale di Avezzano al Tribunale di Tivoli;
ii) l’anno seguente, su richiesta del Presidente della Corte di Appello di l’Aquila, il CSM ha disposto l’applicazione extradistrettuale al Tribunale di Avezzano del ricorrente – che come detto era stato già giudice di quest’ultimo Tribunale – per la trattazione di un unico processo penale, n. 618/2009 R.G.N.R., che riguardava fatti di particolare rilevanza per i quali vi era il rischio di prescrizione;
iii) più in particolare, il CSM ha disposto l’applicazione del ricorrente per la trattazione del citato processo all’udienza del 28 giugno 2018, nonché alle ulteriori udienze eventualmente necessarie per la definizione del processo medesimo;
iv) nei fatti, la definizione del processo ha richiesto la celebrazione di 8 udienze (alle quali il ricorrente ha partecipato in veste di Presidente del Collegio), nel periodo compreso tra il 19 luglio 2018 e il 24 settembre 2020, data dell’ultima udienza, a valle della quale è stata poi depositata la sentenza in data 5 luglio 2021;
v) una volta conclusa l’applicazione, con istanza del 12 ottobre 2023 il ricorrente ha chiesto al Ministero la corresponsione (i) sia del trattamento di missione, (ii) sia dell’indennità di applicazione extradistrettuale di cui all’art. 23 del decreto legge n. 341 del 2000, convertito con legge n. 4 del 2001, per tutto il periodo per il quale è durata l’applicazione, dunque dal 28 giugno 2018 al 24 settembre 2020 o al 5 luglio 2021 (a seconda che si prenda a riferimento la data dell’ultima udienza o quella di deposito della motivazione della sentenza penale di primo grado), quantificata in un importo pari ad euro 61.200,00;
vi) il Ministero, dopo una prolungata interlocuzione scritta con il ricorrente, con atto del 4 dicembre 2023 ha rigettato l’istanza con riferimento alla pretesa di conseguire anche la corresponsione dell’indennità di applicazione extradistrettuale, sulla scorta delle seguenti motivazioni:
- alla luce della nota ministeriale m_dg.DOG.06/05/2016.00035555.ID, concernente disposizioni in ordine al trattamento economico per applicazioni extradistrettuali, è condizione imprescindibile per poter richiedere la relativa indennità che il magistrato interessato sia applicato in altro distretto in via continuativa;
- nel caso di specie, i verbali delle udienze a cui l’istante ha partecipato in qualità di Presidente del Collegio penale del Tribunale di Avezzano confermano inequivocabilmente la saltuarietà dell’applicazione extradistrettuale;
- pertanto, non ricorrono le condizioni per la corresponsione della conseguente indennità per applicazioni extradistrettuali, difettando la condizione di continuità richiesta per l’attribuzione dell’indennità in parola;
vii) con successiva nota del 14 dicembre 2023, il Ministero – su nuova sollecitazione del ricorrente – ha ribadito il rigetto dell’istanza di riconoscimento dell’indennità richiesta, evidenziando, più in dettaglio, che:
- l’applicazione extradistrettuale del ricorrente è stata disposta dal CSM richiamando il par. 40 della Circolare del 21 luglio 2021, prot. 19197/2021 su “ Applicazioni, supplenze, tabelle infradistrettuali e magistrati distrettuali ”, per un unico processo, n. 618/2018 RGNR, del Tribunale di Avezzano;
- dai verbali del citato processo risulta che il ricorrente ha partecipato, quale Presidente del collegio, a otto udienze;
- alla luce di ciò, la pretesa del ricorrente di ricevere l’indennità in parola si fonda su una erronea interpretazione delle disposizioni relative all’istituto dell’applicazione, con particolare riguardo alla sostenuta assimilazione tra applicazione extradistrettuale a tempo pieno ed applicazione extradistrettuale in esito a trasferimento ad altro distretto, che sono per contro istituti eterogenei, e fondati su presupposti e criteri diversi, e derogatori, i secondi, rispetto a quelli previsti per i primi;
- infatti, la circolare n. 19197 del 27 luglio 2011, richiamata dal CSM nel provvedimento di applicazione del ricorrente al Tribunale di Avezzano, si occupa, al capo VI, delle applicazioni extradistrettuali, dettando, ai paragrafi da 31 a 39, una disciplina generale e, al paragrafo 40 (quello richiamato nel caso di specie), una disciplina speciale, esplicitamente limitata alle “ Applicazioni in esito a trasferimento ad altro distretto ”;
- quest’ultima disposizione prevede che, anche in deroga ai criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione di cui all’art. 34 della medesima circolare, è possibile ricorrere all’applicazione extradistrettuale all’ufficio di provenienza di magistrati trasferiti ad altra sede fuori distretto, limitatamente alla definizione di un processo già incardinato in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni;
- l’art. 38 della medesima circolare prevede, inoltre, che solo se l’applicazione è disposta a tempo pieno determina il temporaneo abbandono dell’ufficio di cui il magistrato applicato è titolare;
- la manifesta eterogeneità delle due discipline dell’applicazione a tempo pieno, da un lato, e di quella limitata alla definizione di un unico processo, dall’altra, giustifica la previsione di un diverso trattamento economico, essendo equiparato solo quello dei magistrati applicati fuori distretto a tempo pieno (con temporaneo abbandono dell’ufficio di cui il magistrato applicato è titolare, tanto da poter disporre una supplenza sul ruolo del magistrato applicato) con quello dei magistrati trasferiti a sede dichiarata disagiata di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 133 del 1998, così come previsto dall’art. 23 del d.l. n. 341 del 2000;
- in altri termini, solo le applicazioni extradistrettuali a tempo pieno sono assimilate alle fattispecie di trasferimento in sede disagiata, le quali, attesa la loro omicomprensività, sono ostative al riconoscimento di ulteriori emolumenti (spese di viaggio, vitto e alloggio);
- per contro, alla diversa ipotesi di applicazione limitata alla definizione di un processo già incardinato, al magistrato è dovuto il trattamento economico di missione, di cui alla legge n. 836/1973, da richiedersi alla competente Corte d’Appello.
3. – Il ricorrente ha impugnato gli atti di rigetto della sua istanza, chiedendone l’annullamento, sulla scorta del seguente motivo di censura: Violazione ed errata interpretazione di legge, e in particolare, del combinato disposto dell’ art. 23 del D.L. n. 341/2000, convertito con L. n. 4/2001, dell’art. 110, comma 3 e 7, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dell'art. 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, come modificato dall’art. 1 del d.l. 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modifiche dalla legge n. 181 del 2008.
In estrema sintesi, il ricorrente ritiene che sia in contrasto con la normativa primaria e con le circolari del CSM l’assunto del Ministero secondo cui l’indennità di applicazione extradistrettuale sarebbe dovuta solamente in caso di applicazioni a carattere continuativo e non, invece, in caso di applicazione per un solo processo, come nel caso di specie.
Il ricorrente ha, conseguentemente, chiesto anche il riconoscimento del suo diritto a ricevere l’indennità in parola, nonché la condanna del Ministero a provvedere al relativo pagamento.
4. – Si è costituito in causa il Ministero della giustizia, eccependo la prescrizione del diritto all’indennità in relazione ai ratei anteriori ai cinque anni dalla notifica del ricorso, nonché chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
5. – All’udienza pubblica del 21 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. – Il ricorso non è fondato.
7. – Prima di esaminare le singole censure, appare utile svolgere una sintetica ricognizione del quadro normativo di riferimento.
7.1. – La materia delle applicazioni dei magistrati è disciplinata, in termini generali, dall’art. 110 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (“ Ordinamento giudiziario ”) e dalle circolari applicative adottate dal CSM e dal Ministero della Giustizia.
7.2. – L’art. 110 dell’Ordinamento giudiziario disciplina le varie ipotesi di applicazione del magistrato presso organi giudicanti o requirenti del medesimo distretto o in un distretto diverso da quello di assegnazione.
Al primo comma, l’art. 110 prevede, in termini generali, che qualora le esigenze di servizio di un tribunale ordinario, di un tribunale per i minorenni e di sorveglianza o di una corte di appello sono “imprescindibili e prevalenti”, possono essere ad essi applicati uno o più magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di un altro distretto.
Al secondo comma, l’art. 110 prevede che la scelta dei magistrati da applicare ad altro ufficio giudiziario sia operata secondo dei criteri obiettivi e predeterminati dal CSM.
Il terzo comma attiene specificamente alle ipotesi di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza e disciplina la procedura per attuarle (prevedendo, in sintesi, che sia il CSM a disporle, rispettando i criteri predeterminati dal CSM, su richiesta motivata dal Ministro della giustizia ovvero del Presidente o del Procuratore generale presso la Corte di Appello nel cui distretto ha sede l’ufficio a cui si riferisce l’applicazione, sentito il Consiglio giudiziario).
Il quinto comma prevede: che l’applicazione non possa superare la durata di un anno; che nei casi di necessità possa essere rinnovata per un altro anno; che, in ogni caso, un’ulteriore applicazione non possa essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente; e che alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall’art. 51, co. 3 bis, c.p.p., sia prorogato nell’esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti.
L’ultimo comma, il settimo, prevede che, qualora le esigenze imprescindibili e prevalenti di un determinato ufficio siano determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali, la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non possa svolgere attività in tali procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall’art. 51, co. 3 bis, c.p.p.
7.3. – Sotto il profilo del trattamento economico dell’applicazione extradistrettuale, si osserva che l’indennità richiesta nel caso di specie dal ricorrente trova il proprio referente normativo nell’art. 23 del decreto legge n. 341 del 2000, convertito con legge n. 4 del 2001, il quale prevede, al primo comma, che:
“ Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi dell’articolo 110, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è attribuita per il periodo di servizio svolto in applicazione la medesima indennità indicata di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, in ragione dell’effettivo periodo di applicazione ”.
Quest’ultima indennità, disciplinata dall’art. 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133 (“ Incentivi ai magistrati trasferiti d’ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali ”), è quella riconosciuta ai magistrati trasferiti in una sede c.d. disagiata ed è quantificata in misura pari ad un importo mensile pari allo stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità.
8. – Alla luce di tale quadro normativo, il ricorrente ritiene illegittimo il rigetto della sua istanza di corresponsione dell’indennità in esame, motivata dal fatto che la stessa spetterebbe solo per le ipotesi di applicazione extradistrettuale continuativa e non, invece, per le applicazioni per un solo processo.
8.1. – Il ricorrente evidenzia, in particolare, come l’art. 23 citato non subordini espressamente la spettanza dell’indennità alla circostanza che l’applicazione extradistrettuale abbia ad oggetto un intero ruolo e non invece un singolo processo, come nel caso di specie.
Al contrario, l’art. 23 implicitamente riconoscerebbe la spettanza della stessa in caso di applicazione ad processum , perché all’ultimo comma richiama proprio l’ipotesi in cui l’esigenza di disporre un’applicazione extradistrettuale sia determinata dalla pendenza di uno o più procedimento penali.
Ad analoghe conclusioni si giungerebbe attraverso l’analisi dell’art. 110 del R.D. n. 12 del 1941, il quale, al comma 7, disciplina le ipotesi di applicazioni aventi ad oggetto singoli processi senza distinguere tra applicazioni distrettuali e extradistrettuali, fugando, in tal modo, ogni dubbio sul fatto che il rinvio dell’art. 23, comma 1, all’art. 110, comma 3, riguardi anche le applicazioni per singoli processi e, pertanto, che l’indennità da quest’ultimo prevista spetti anche in queste ipotesi.
Di conseguenza, il richiamo effettuato dall’art. 23, comma 1, d.l. n. 341 del 2000, ai fini del riconoscimento dell’indennità, al comma 3 dell’art. 110 varrebbe sia per le applicazioni extradistrettuali “a tempo pieno” sia per le applicazioni extradistrettuali “ ad processum ”.
8.2. – La correttezza di questa soluzione ermeneutica risulterebbe confermata dallo stesso legislatore con il DDL del 20 marzo 2002 , il quale, nel modificare l’art. 110 dell’Ordinamento giudiziario, consentendo la proroga delle applicazioni extradistrettuali ad processum , ha previsto uno stanziamento di somme (art. 2) a copertura delle spese (spese ovviamente costituite dalle indennità per applicazioni extradistrettuali ex art. 23), così espressamente riconoscendo come dovuta l’indennità ex art. 23, comma 1, d.l. n. 341 del 2000 in caso di applicazioni extradistrettuali ad processum .
8.3. – Da ultimo, il ricorrente ritiene che la legittimità della sua pretesa sia confermata dal contenuto delle circolari del CSM in materia di applicazioni extradistrettuali.
9. – La tesi del ricorrente, pur abilmente e analiticamente argomentata, non è condivisa dal Collegio.
9.1. – In primo luogo, non convince l’interpretazione proposta del combinato disposto dell’art. 23, comma 1, del d.l. n. 341 del 2000 con l’art. 110 dell’Ordinamento giudiziario, secondo cui la prima previsione rinvierebbe a tutte le ipotesi di applicazione extradistrettuale previste dalla seconda, comprese dunque quelle disposte per la trattazione di un unico processo di cui al comma 7 del medesimo art. 110.
Osserva, in proposito, il Collegio che è pur vero che l’art. 23, comma 1, non subordina espressamente la spettanza dell’indennità in esame alla circostanza che l’applicazione extradistrettuale abbia ad oggetto un intero ruolo, invece che un singolo processo, ma è altrettanto vero che l’art. 23 ricollega tale spettanza solamente “ Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi dell’articolo 110, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ”.
L’art. 23, comma 1, quindi, non rinvia a tutte le ipotesi di applicazione extradistrettuale previste dall’art. 110 dell’Ordinamento giudiziario, bensì solamente a quelle di cui al comma 3 dell’art. 110 medesimo (ossia alle ipotesi generali di applicazione infradistrettuale o extradistrettuale descritte al comma 1 del medesimo articolo).
Il rinvio limitato al solo comma 3 è indice, pertanto, di una precisa volontà del Legislatore di non richiamare le ulteriori ipotesi previste dall’art. 110 dell’Ordinamento giudiziario, tra cui appunto quelle del comma 5 e del comma 7 relative alla trattazione di un unico processo.
Né può ragionevolmente sostenersi che, poiché il comma 7 dell’art. 110 dell’Ordinamento giudiziario si limita a disciplinare una delle possibili ipotesi di applicazione extraprocessuale di cui al comma 1 del medesimo articolo, allora il rinvio operato dall’art. 23 del d.l. n. 341 del 2000 al comma 3 dell’art. 110 dell’Ordinamento giudiziario ricomprenderebbe in realtà tutte le ipotesi disciplinate da quest’ultimo.
Se così fosse, non si spiegherebbe per quale ragione il Legislatore, nell’art. 23, abbia espressamente richiamato il solo comma 3 dell’art. 110 dell’Ordinamento giudiziario, e non abbia invece rinviato all’intero art. 110, senza ulteriori specificazioni.
9.2. – Anche il secondo comma del medesimo art. 23 – che così recita: “ Nell’articolo 110, comma 5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ‹‹In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura, la applicazione può essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di cui all’ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo massimo di un anno›› ” – si presta ad essere letto in senso contrario rispetto a quanto suggerito dal ricorrente.
L’art. 23 infatti, come sopra visto, disciplina al primo comma il riconoscimento dell’indennità in caso di applicazione extradistrettuale ricollegandola alle sole ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 100 dell’Ordinamento giudiziario, mentre, al secondo comma, detta una peculiare disciplina della durata delle applicazioni ad processum di cui al comma 7 dell’art. 110 dell’Ordinamento giudiziario.
La circostanza, dunque, che l’art. 23 abbia disciplinato (nel secondo comma) le ipotesi di applicazione extradistrettuale ad processum , ma non le abbia però richiamate nel primo comma, rafforza la convinzione che queste ultime non siano da ricomprendere nelle fattispecie per le quali è prevista la corresponsione dell’indennità in esame (disciplinata appunto dal primo comma).
In conclusione, ritiene il Collegio che dall’analisi del disposto letterale dell’art. 23, comma 1, non si traggano argomenti a sostegno della tesi avanzata dal ricorrente.
10. – Non condivisibili si rivelano anche le censure svolte in relazione alle circolari del Ministero della giustizia e del CSM che disciplinano la tematica delle applicazioni dei magistrati.
10.1. – Deduce il ricorrente che il Ministero abbia travisato il contenuto dispositivo della Circolare del CSM n. 19197 del 2011 sotto due profili: il primo relativo ai diversi effetti che l’applicazione a tempo pieno e quella a tempo parziale (all’interno della quale si collocherebbe quella ad processum ) determinano sui compiti e sullo “ status ” del magistrato oggetto di applicazione; il secondo in merito alla peculiare collocazione della fattispecie di “applicazioni in esito a trasferimento in altro distretto” (paragrafo 40, della Circolare citata) all’interno del Capo VI della medesima.
Con riguardo al primo profilo, il Ministero avrebbe errato nel ritenere che, diversamente dalle applicazioni a tempo pieno, in caso di applicazioni a tempo parziale (tra le quali si collocherebbero anche le applicazioni ad processum ) il magistrato oggetto di applicazione non dovrebbe essere considerato in servizio presso l’Ufficio Giudiziario di applicazione, restandolo solo presso quello di provenienza.
Ed avrebbe ulteriormente errato nel far discendere, da quanto sopra, che non si integri il requisito di cui all’art. 23, comma 1, del d.l. n. 341 del 2000, che prevede il riconoscimento dell’indennità “ per il periodo di servizio svolto in applicazione ”.
L’art. 23, comma 1, tuttavia non richiederebbe ai fini del riconoscimento dell’indennità né “il temporaneo abbandono dell’ufficio” da parte del magistrato, né la qualificazione di quest’ultimo come “in servizio” presso un solo ufficio giudiziario, ma semplicemente l’applicazione “in altro distretto” e il “servizio svolto in applicazione”.
E il magistrato applicato a tempo parziale deve stimarsi in servizio sia presso l’ufficio di provenienza sia presso quello di destinazione; di conseguenza dovrebbe anch’egli conseguire l’indennità in esame.
Con riguardo al secondo profilo, il fatto che la fattispecie dell’applicazione ad processum sia prevista come derogatoria dal paragrafo 40 della Circolare citata sarebbe funzionale solamente a indicare che i requisiti per disporre l’applicazione extradistrettuale siano meno stringenti rispetto alle ipotesi ordinarie.
Da ciò discenderebbe che il paragrafo 40, lungi dal discostarsi dalle logiche che costituiscono i presupposti generali per dar luogo ad un’applicazione extradistrettuale, ne costituirebbe al contrario piana e coerente applicazione
10.2. – Tali censure non sono suscettibili di favorevole accoglimento.
Il Ministero della giustizia ha motivato il rigetto dell’istanza del ricorrente, evidenziando che l’applicazione extradistrettuale disposta nei suoi confronti non rientra tra quelle ordinarie che prevedono un inserimento in via continuativa nell’ufficio di un altro distretto, bensì è riconducibile a una di quelle ipotesi straordinarie di “ applicazione extradistrettuale in esito a trasferimento ad altro distretto ”.
La differenza ontologica esistente tra le due fattispecie giustifica, ad avviso del Ministero, la previsione di un diverso trattamento economico per le une e le altre:
a) per le applicazioni che comportano un’assegnazione continuativa all’ufficio di un altro distretto è dovuta l’indennità di cui all’art. 23, comma 1, citato, che è quantificata in misura omnicomprensiva pari ad un importo mensile corrispondente allo stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità;
b) mentre per un’applicazione saltuaria, come quella di specie, relativa ad un unico processo, è dovuto il trattamento economico di missione.
Tali deduzioni del Ministero appaiono coerenti con la disciplina dettata dalla Circolare n. 19197/2021 del CSM, ratione temporis applicabile.
Quest’ultima, infatti, disciplina in modo uniforme, agli articoli da 31 a 39, le applicazioni extradistrettuali ordinarie “a tempo pieno” e “a tempo parziale”, mentre dedica una disposizione ad hoc , l’art. 40, all’ipotesi peculiare relativa alle “ Applicazioni in esito a trasferimento in altro distretto ”.
Per quest’ultima fattispecie viene dettata una disciplina autonoma, derogatoria rispetto ai criteri indicati al paragrafo 34 per la scelta dei magistrati da destinare in applicazione ordinaria (è previsto, in particolare, che la richiesta di applicazione sia nominativa e che possa avere ad oggetto unicamente procedimenti specificamente indicati e incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento).
Trova, così, puntuale riscontro nella Circolare n. 19197/2021 del CSM la differenza ontologica esistente tra le ipotesi ordinarie di applicazione extradistrettuale, da un lato, e quelle peculiari di applicazione in esito a trasferimento ad altro distretto, dall’altro.
Queste ultime, infatti, non comportano che il magistrato presti la propria attività in modo continuativo al servizio dell’Ufficio a cui è assegnato, così come avverrebbe se fosse destinato ad esso in via ordinaria a tempo pieno o a tempo parziale, ma comporta semplicemente che egli prosegua, presso l’Ufficio a cui è applicato, nella trattazione di uno specifico processo già in precedenza incardinato, prestando così attività in modo saltuario.
La prima applicazione ha, quindi, un carattere di stabilità temporale che non è riscontrabile nella seconda e che giustifica una differenza di trattamento economico: (i) nel primo caso consistente in una indennità mensile, vista appunto la continuità del servizio prestato al servizio dell’Ufficio di applicazione, mentre (ii) nel secondo caso consistente nel rimborso delle spese di missione atteso che attiene all’espletamento di funzioni frazionate, limitate ad un unico processo.
La differenza tra le due ipotesi, indicata dalla Circolare, si salda, così, con il dato normativo dell’art. 23, comma 1, del d.l. n. 342 del 2000, che – come sopra visto – richiama espressamente, ai fini della corresponsione dell’indennità in esame, solo le ipotesi di applicazione ordinaria e non, invece, quelle di applicazione ad processum .
Risulta, dunque, legittimo che il Ministero, nel caso di specie, non abbia riconosciuto al ricorrente l’indennità economica mensile prevista per le applicazioni continuative, atteso che egli, nel corso dei circa tre anni in cui è durata formalmente l’applicazione extradistrettuale, ha partecipato solamente a 8 udienze presso l’Ufficio di applicazione (Tribunale di Avezzano), tutte peraltro afferenti ad un unico processo.
11. – In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni svolte, la pretesa del ricorrente, azionata in questa giudizio, non è fondata.
Per tale ragione può prescindersi dall’analisi dell’eccezione di prescrizione della suddetta pretesa sollevata dal Ministero.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
12. – Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, stante la peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
Alberto Ugo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Ugo | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.