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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/08/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 70/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Vicenzo Siracusa e dall'avv. Valentina Cravosio;
appellante
CONTRO
(CF ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Palermo;
appellato/appellante incidentale 2
(p.iva ), corrente in Controparte_3 P.IVA_2
Palermo via XII Gennaio n. 7, in persona del suo legale rappresentante pro-
tempore dr. ; Controparte_4
appellata contumace
Conclusioni dell'appellante: “-VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO Respinta
ogni contraria istanza eccezione e difesa, ammettere per la forma il presente
gravame e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ritenere e dichiarare, per
i motivi esposti in premessa, la gravità dell'inadempimento della società
[...]
Conseguentemente ritenere e dichiarare la risoluzione parziale del CP_3
contratto di compravendita dipendente dalla sentenza ex art. 2932 c.c. n.
3416/2005 del Tribunale di Palermo - e/o della sentenza contratto n. 3416/2005
del Tribunale di Palermo - per impossibilità del trasferimento dell'appartamento al
piano V facente parte dell'edificio sito in Palermo via Altofonte n. 62/a distinto nel
N.C.E.U. di Monreale alla partita 300280, fg. 31, part. 1424 sub 48 per fatto e
colpa e grave inadempimento della società con decorrenza Controparte_3
dall'anno 2011; per l'effetto, confermare la condanna della in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante pro-tempore a restituire l'importo versato
dal sig. per l'acquisto dell'appartamento di quinto piano, pari Parte_1
a € 60.322,17. In riforma dell'impugnata sentenza condannare al pagamento del
suddetto importo in via solidale il . Condannare gli Controparte_1
appellati in solido al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria dal
25.5.2011 e al risarcimento dei danni di euro 75.214,05 pari alla differenza tra 3
prezzo pattuito e valore commerciale dell'appartamento accertato dal c.t.u. nella
procedura esecutiva immobiliare promossa da , In linea subordinata Parte_2
ritenere e dichiarare l'inefficacia parziale del contratto di compravendita
dipendente dalla sentenza ex art. 2932 c.c. n. 3416/2005 del Tribunale di
Palermo - e/o della sentenza contratto n. 3416/2005 del Tribunale di Palermo -
per mancato avveramento della condizione della cancellazione dell'ipoteca
giudiziale iscritta da il 5.11.1994 ai nn. 40055/5865 sull'appartamento Parte_2
al piano V facente parte dell'edificio sito in Palermo via Altofonte n. 62/a distinto
al NCEU di Monreale alla partita 300280, fg. 31, part. 1424 sub 48, per fatto e
colpa della società con decorrenza dall'anno 2011; e per Controparte_3
l'effetto condannare la in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore e in via solidale il socio unico
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a Controparte_1
restituire l'importo versato dal sig. per l'acquisto Parte_1
dell'appartamento di quinto piano, pari a € 60.322,17 oltre interessi e
rivalutazione e al risarcimento dei danni quantificati nella differenza tra prezzo
pattuito e valore commerciale dell'appartamento pari a € 75.214,05 sempre con
interessi e rivalutazione. In via ulteriormente subordinata ritenere e dichiarare che
il sig. ha diritto alla riduzione del prezzo contrattualmente Parte_1
pattuito e a conseguire la restituzione degli importi versati per l'appartamento di
quinto piano, pari a € 60.322,17 oltre interessi e rivalutazione e al risarcimento
dei danni quantificati nella differenza tra prezzo pattuito e valore commerciale
dell'appartamento pari a € 75.214,05 sempre con interessi e rivalutazione con 4
condanna della in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_3
tempore e in via solidale il socio unico in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore a restituire l'importo versato
dal sig. per l'acquisto dell'appartamento di quinto piano, pari Parte_1
a € 60.322,17 oltre interessi e rivalutazione e al risarcimento dei danni quantificati
nella differenza tra prezzo pattuito e valore commerciale dell'appartamento pari a
€ 75.214,05 con interessi e rivalutazione. In ulteriore subordine ritenere e
dichiarare legittimo il recesso parziale da parte del sig. dal contratto di Pt_1
compravendita dipendente dalla sentenza ex art. 2932 c.c. n. 3416/2005 del
Tribunale di Palermo - e/o della sentenza contratto n. 3416/2005 del Tribunale di
Palermo - per impossibilità del trasferimento dell'appartamento al piano V facente
parte dell'edificio sito in Palermo via Altofonte n. 62/a distinto nel N.C.E.U. di
Monreale alla partita 300280, fg. 31, part. 1424 sub 48, per fatto e colpa e grave
inadempimento della società e per l'effetto, condannare la Controparte_3
società in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Controparte_3
e in via solidale il socio unico in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro-tempore a corrispondere al sig.
[...]
il doppio della caparra versata per tale unità immobiliare, pari a € Parte_1
63.797,62 nonché alla restituzione dell'importo di € 28.276,02 quali ulteriori
acconti versati per l'acquisto dell'appartamento, il tutto oltre interessi e
rivalutazione. In ogni caso, preso atto dell'omessa pronuncia da parte del primo
Giudice, ritenere e dichiarare compensati gli importi a debito e credito tra il sig.
e la e operata la compensazione, Parte_1 Controparte_3 5
condannare quest'ultima in persona del suo legale rappresentante pro-tempore in
solido con il socio unico in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli importi a credito in favore
di parte attrice. Conseguentemente ritenere e dichiarare avverata la condizione
dell'integrale pagamento da parte del sig. della mansarda sita Parte_1
al sesto piano dell'edificio in Palermo via Altofonte n. 62/a distinta nel N.C.E.U. di
Monreale alla partita 300280, fg. 31, part. 1424 sub 50, e del vano a piano
cantinato dello stesso edificio contraddistinto con il n. 12, distinto nel N.C.E.U. di
Monreale alla partita 300280, fg. 31, part. 1424 sub 79. Con vittoria di spese”.
Conclusioni dell'appellato : “- Voglia l'On.le Corte - rigettare, a integrale CP_1
conferma della sentenza impugnata, l'appello principale;
- in subordine, in
accoglimento dell'appello incidentale condizionato, riformare la sentenza
impugnata, dichiarando, comunque e con diversa motivazione, il difetto di
legittimazione passiva del;
- in ogni Controparte_1
caso, rigettare tutte le domande avanzate nei confronti del
[...]
perché infondate in fatto e in diritto. Vinte le spese Controparte_1
di lite.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 16.2.2018 conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Palermo la Controparte_3
[d'ora in avanti anche solo e il CP_3 Controparte_1
Contr
[d'ora in poi anche solo . L'attore esponeva: 6
- di avere stipulato in data 1.12.1994 con la un contratto preliminare per CP_3
l'acquisto di tre distinte unità immobiliari allocate in un edificio sito in località
Villaciambra di Monreale, via Altofonte n.62/a - e precisamente: i) appartamento
al quinto piano a destra della scala B dell'edificio, distinto nel NCEU di Monreale,
fg. 31, part. 1424 sub 48, ii) mansarda ubicata al sesto piano della scala B dello
stesso edificio, accatastata al fg. 31, part. 1424 sub 50; iii) locale a piano
scantinato, distinto col n. 12, accatastato al fg. 31, part. 1424 sub 79 - per il prezzo complessivo di £.340.000.000, versando, al momento della conclusione del preliminare, la somma di £.85.000.000 a titolo di caparra confirmatoria e successivamente un acconto di £ 75.000.000;
- che aveva quindi ottenuto dal Tribunale di Palermo nei confronti della CP_3
una pronuncia irrevocabile (la sentenza n. 3416 depositata il 25.10.2005), con cui era stato disposto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento in suo favore della proprietà dei tre immobili, subordinandone gli effetti al pagamento da parte sua della restante parte del prezzo - rideterminato in complessivi €. 66.622,90, oltre interessi al saggio legale a decorrere dalla data della decisione, a seguito della riduzione del prezzo afferente alla mansarda – “previo conseguimento della
liberazione dell'immobile di quinto piano dall'ipoteca su di esso gravante iscritta il
5.11.1994 ai nn. 40055/5865”;
- che l'appartamento di quinto piano, gravato dalla predetta ipoteca, veniva invece in data 19.4.2011 pignorato dalla e successivamente Controparte_6
aggiudicato nell'ambito della procedura esecutiva n. 247/2011 R.E.; 7
- che in precedenza, con sentenza n. 1624 del 21.7.2000, divenuta definitiva in data 11.6.2008, il Tribunale di Palermo aveva disposto la confisca di tutte le quote della già oggetto di precedente provvedimento di sequestro CP_3
preventivo penale reso ex art. 12 sexies D.L. n. 356/1992 dal Gip del medesimo
Ufficio in data 17.11.1998.
Chiedeva, sulla base delle predette allegazioni:
- in via principale, la risoluzione parziale della predetta sentenza/contratto, nella parte relativa all'appartamento di quinto piano, per fatto e colpa di per CP_3
non avere la stessa impedito che esso fosse prima pignorato e successivamente venduto e, di conseguenza, sottratto all'effetto traslativo in suo favore o,
comunque, per non avere provveduto a liberarlo dalla ipoteca giudiziale del
5.11.1994; in subordine, declaratoria di parziale inefficacia del provvedimento giudiziale in relazione al suddetto immobile;
- in considerazione degli anzidetti profili di inadempimento ascritti alla la CP_3
Contr condanna di quest'ultima a restituire in suo favore, in solido con -
quest'ultimo come socio esclusivo della prefata società e alla luce del combinato disposto degli artt. 2470-2462 c.c. - la somma di €. 60.322,17 versata in conto prezzo riferibile all'appartamento di quinto piano, nonché a risarcirgli il danno,
quantificato nella misura di €. 75.214,05, ovvero, in estremo subordine, la condanna dei due convenuti al pagamento del doppio della caparra versata in relazione all'acquisto dell'appartamento di quinto piano, che indicava nell'importo di €. 63.797,62, nonché alla restituzione dell'importo di €. 28.276,02 quali acconti ulteriori versati in conto prezzo. 8
L'attore domandava, in ogni caso, che, operata la compensazione tra gli importi a debito e a credito nei rapporti con la (tra quelli a credito includeva le CP_3
spese di lite, comprensive del costo della c.t.u., liquidate in suo favore dalla sentenza n.ro 3416/2005), venisse dichiarata avverata la condizione dell'integrale corresponsione del prezzo afferente alla mansarda e al locale cantinato e che i convenuti venissero condannati al pagamento in suo favore del debito residuo.
Nella contumacia della società edile, il Tribunale adito, con sentenza n.ro 2479
del 4 giugno 2021, così statuiva:
1. dichiarava il difetto di legittimazione passiva del;
2.- condannava Controparte_1 [...]
a pagare in favore dell'attore la somma di €. 60.322,17, oltre Controparte_3
gli interessi al saggio legale a decorrere dalla domanda giudiziale sino all'effettivo pagamento;
3. rigettava nel resto la domanda;
4.- condannava
[...]
a rifondere all'attore delle spese di lite mentre le Controparte_3
compensava nei rapporti tra quest'ultimo e il Controparte_1
.
[...]
Interponeva appello il , riproponendo le originarie domande per come in Pt_1
Contr epigrafe trascritte. Resisteva il il quale, a sua volta, proponeva appello incidentale condizionato volto ad ottenere, anche con diversa motivazione, la conferma della declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva,
adducendo di avere la titolarità solo “formale” del capitale della laddove CP_3
ogni potere gestionale era dalla legge attribuito all'Agenzia Nazionale dei Beni
confiscati. 9
Nella perdurante contumacia della la causa, trattata in modalità “scritta”, CP_3
è stata posta in decisione il 20 febbraio 2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
Va innanzitutto evidenziato che si è formato il giudicato interno, in assenza di gravame e senza necessità di alcuna “conferma”, sulla statuizione della sentenza di primo grado che, alla luce della avvenuta aggiudicazione dell'appartamento di quinto piano in sede di procedura di esecuzione forzata, ha accertato l'”inefficacia” del capo della sentenza n.ro 3416/2005 che disponeva il trasferimento di tale immobile al ai sensi dell'art.2932 c.c. e che, per Pt_1
l'effetto, ha condannato la alla restituzione all'attore della quota di CP_3
caparra/acconto riferibile a tale cespite, salve le determinazioni che verranno infra assunte in accoglimento dell'ultimo motivo di gravame.
Col primo motivo di impugnazione l'appellante principale ha contestato, tuttavia,
Contr la esclusione della responsabilità solidale del rispetto alla anzidetta obbligazione restitutoria e, più in generale, alle ulteriori pretese condannatorie su cui è tornato ad insistere. Nello specifico, ha nuovamente sollecitato l'applicazione del disposto dell'art. 2462 co.2 c.c. in forza del quale, in caso di insolvenza di una s.r.l., sussiste la responsabilità illimitata del socio unico per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione gli è
appartenuta e ciò fino a quando non sia stata attuata la pubblicità di cui all'art.2470 c.c. (nel caso in esame, la pubblicità, mediante iscrizione nel Registro
delle Imprese, della intervenuta acquisizione della titolarità di tutte le quote in 10
Contr capo al era stata curata solo in data 10.12.2013, ben oltre trenta giorni dal passaggio in giudicato, in data 11.6.2008, della sentenza penale che aveva disposto la confisca).
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, dissentendo dalla tesi attorea, ha convincentemente rilevato, onde
Contr suffragare la conclusione circa il difetto in capo al di legittimazione passiva
(rectius: titolarità dal lato passivo dei rapporti obbligatori azionati), come le norme invocate non possono trovare applicazione nel caso in cui l'acquisto della proprietà delle quote sociali avvenga a seguito di confisca disposta in sede penale, fondandosi tale misura ablatoria su esigenze di interesse pubblico del tutto avulse da finalità mercantilistiche (v. il conferente richiamo a Cass.6068/21).
Al riguardo, incontestata la sopravvivenza della soggettività giuridica della anche dopo la confisca dell'intera partecipazione societaria (v. Cass. CP_3
16607/2022 sulla differenza tra confisca della società o dei beni aziendali e confisca delle quote), basti ribadire che la confisca, in tutte le sue forme (tra cui quella prevista dall'art.12 sexies del D.L. n.306/92, ora trasfuso nell'art.240 bis c.p.), dà luogo ad un acquisto a titolo originario per il quale non può operare, già
solo muovendo dalla interpretazione letterale, il dettato dell'art.2740 c.c. che si riferisce espressamente ai casi di “trasferimento” delle partecipazioni a titolo derivato, per atto inter vivos o mortis causa, senza dire che, trattandosi di acquisto in favore dello Stato, neppure sotto il profilo finalistico vi sarebbe motivo di applicazione di una disciplina, quale quella prevista dall'art.2462 c.c., che ha 11
l'evidente obiettivo di sanzionare comportamenti del socio unico fraudolenti e/o comunque lesivi delle aspettative dei creditori sociali.
Il diverso ambito di applicazione delle suddette norme, per oggetto e finalità,
esclude, poi, la possibilità di una loro applicazione estensiva alle misure ablatorie in esame, che hanno una loro specifica disciplina anche con riferimento alla tutela dei diritti dei terzi (si veda, attualmente, il disposto dell'art. 104 bis disp. att.
c.p.p.).
Solo per completezza espositiva, va peraltro osservato che nel caso concreto le obbligazioni nascenti dalla sentenza n.ro 3416/2005 divennero eseguibili già al suo passaggio in giudicato (v. Cass. 26364/17) laddove la confisca divenne definitiva solo nel giugno del 2008.
Il rigetto del primo motivo dell'appello principale dispensa dal vaglio dell'appello
Contr incidentale condizionato proposto dal
Va disatteso anche il motivo dell'appello del che ha contestato il rigetto Pt_1
Contr della domanda risarcitoria avanzata nei confronti della (e del , volta CP_3
al conseguimento del ristoro di un danno quantificato nella misura di €.
75.214,05, pari alla differenza tra il prezzo di vendita (£ 210.000.000, ossia euro
108.455,94) che era stato riferito dai contraenti del preliminare del 1994 per tale unità immobiliare, per come accertato dal giudicato del 2005, e il valore commerciale del bene, determinato nel 2014 in €. 183.670,00 dall'esperto stimatore nell'ambito del procedimento esecutivo immobiliare n. 247/2011 R.G..
Sebbene, infatti, la motivazione resa sul punto dal giudice di prima istanza non si presenti pienamente condivisibile – non essendo imposta dalla legge alcuna 12
simultaneità tra la (preliminare) obbligazione che gravava sulla in forza CP_3
della sentenza n.ro 3416/2005 di provvedere alla cancellazione della ipoteca giudiziale e quella del di versamento del saldo-prezzo, non risulta in Pt_1
effetti né specificamente allegata né comunque provata la sussistenza del pregiudizio, il quale non può darsi per verificato “in re ipsa” in conseguenza di un inadempimento contrattuale, pur se grave e foriero di effetti risolutori.
Emergono, piuttosto, dall'esame della documentazione prodotta in primo grado dallo stesso appellante, i seguenti dati fattuali: a) il ottenne la consegna Pt_1
dell'appartamento, unitamente alle altre due unità immobiliari oggetto del contratto preliminare, subito dopo la sua ultimazione (v. la parte espositiva della sentenza n.ro 3416/2005); b) per molti anni non si attivò per l'esecuzione o la risoluzione delle statuizioni della sentenza n.ro 3416/2005; c) mantenne il godimento indisturbato dell'appartamento anche dopo il pignoramento che fu eseguito pure nei suoi confronti quale terzo proprietario, seppure con acquisto condizionato (v. l'atto di pignoramento da parte di e la relazione Controparte_6
dell'esperto stimatore del 27.1.2014); d) si rese lui stesso aggiudicatario dell'immobile per il prezzo di euro 77.460,00 (v. il verbale di aggiudicazione del
13.4.2017 e la bozza del decreto di trasferimento) che risulta nettamente inferiore sia al prezzo originariamente pattuito che al valore stimato, peraltro a distanza di circa un ventennio dalla stipula del preliminare, dall'esperto nominato nella procedura esecutiva. E se è vero che la sommatoria tra quanto pagato in sede di aggiudicazione e gli acconti versati – di cui è stata disposta in questo giudizio la restituzione – superarono il prezzo inizialmente pattuito, non può non 13
considerarsi che il ebbe a effettuare l'esborso solo dopo decenni, Pt_1
mantenendo nel frattempo la disponibilità delle somme oltre che il godimento di tutti e tre i cespiti.
Vanno disattese anche le ulteriori pretese restitutorie di somme asseritamente corrisposte in aggiunta alla caparra e all'acconto documentati in quanto genericamente riproposte nell'appello del senza alcun supporto sia in Pt_1
termini di allegazione che di prova, avuto comunque riguardo al fatto che i rapporti obbligatori tra promittente venditore e promissario acquirente devono ritenersi determinati dal contenuto della sentenza/contratto del 2005 che ebbe a sostituire l'originario regolamento negoziale (v. Cass. 5638/2025).
Fondata è invece la doglianza che lamenta la totale pretermissione nel provvedimento impugnato del vaglio della richiesta di accertamento, previa compensazione tra tutte le contrapposte poste creditorie, dell'adempimento della obbligazione del di corresponsione del saldo-prezzo relativamente alla Pt_1
mansarda e al locale cantinato, con condanna della – sulla estraneità del CP_3
Contr valgono le argomentazioni spese in principio – al versamento del suo residuo debito.
A tale riguardo va evidenziato:
- nella sentenza n.3416/2005 veniva accertato che il prezzo convenuto per il cantinato era stato di £15.000.000 mentre veniva ridotto a £ 64.000.000
quello afferente alla mansarda a seguito del riconoscimento di alcuni profili di non conformità del bene, e così per un prezzo totale di £
79.000.000, corrispondente ad euro 40.800,09; 14
- a tale data la caparra e l'acconto versati dal dovevano ritenersi Pt_1
pari, nelle porzioni afferenti a tali due cespiti, ad euro 22.310,93 (importo complessivo versato di euro 82.633,10 – euro 60.322,17 quale quota riferita all'appartamento di quinto piano);
- segue che, in relazione a tali due unità immobiliari – le quali non erano gravate da alcuna iscrizione pregiudizievole - il saldo-prezzo che avrebbe dovuto essere corrisposto dal in forza del giudicato del 2005 era Pt_1
di euro 18.489,16 (euro 40.800,09 - euro 22.310,93), su cui, come ivi previsto, andavano calcolati gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza (25.10.2005) e, quindi per un importo ad oggi ammontante ad euro 24.403,88;
- a fronte di tale debito del verso la quest'ultima risulta Pt_1 CP_3
debitrice nei confronti del primo: a) delle spese di lite liquidate nella sentenza n.ro 3416/2005, sia per onorari ed esborsi (euro 6.716,46, oltre spese generali e accessori di legge) sia per rimborso costi di c.t.u. (euro
1.942,19, provati dalla fattura del geom. in atti), e così CP_7
complessivamente euro 11.111,87 per come congruamente indicato nell'atto di citazione originario;
b) dell'importo di euro 60.322,17 “oltre gli
interessi al saggio legale a decorrere dalla domanda giudiziale”, a titolo di obbligazione restitutoria già riconosciuta irrevocabilmente dalla sentenza qui impugnata, somma ad oggi ammontante, conteggiati gli anzidetti accessori, ad euro 67.064,37. 15
In conclusione, effettuando la compensazione delle suddette poste, senza applicazione di alcuna rivalutazione trattandosi di crediti ab origine di valuta, il risulta avere soddisfatto l'obbligazione di pagamento del saldo prezzo Pt_1
per l'acquisto della mansarda e del cantinato ed ancora creditore nei confronti della della somma di euro 53.772,36 (euro 67.064,37+11.111,87- CP_3
24.403,88).
Pertanto, deve dichiararsi l'avveramento della condizione a cui la sentenza del
2005 subordinava il trasferimento della proprietà di tali due immobili e la società
appellata, a seguito della operata compensazione, va condannata al pagamento dell'importo di euro 53.772,36, su cui interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite, l'appellante,
Contr soccombente nei confronti del va condannato a rifondere a tale appellato le spese di grado, che si liquidano nell'importo di euro 4.888,00 in base al disputatum e tenendo conto che la difesa erariale si è limitata al deposito della comparsa di costituzione senza svolgere ulteriori attività.
Per quanto la si ravvisano i presupposti per la compensazione integrale CP_3
delle spese di lite di grado nei confronti del , tenuto conto della conferma Pt_1
del rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei suoi confronti e della sua mancata opposizione rispetto alla richiesta di compensazione giudiziale dei contrapposti crediti e alle consequenziali statuizioni.
P.Q.M.
16
La Corte definitivamente pronunciando, nella contumacia di
[...]
, Controparte_3
in parziale riforma della sentenza n.ro 2479/21 emessa dal Tribunale di Palermo
il 4.6.2021, impugnata con appello principale da e con Parte_1
appello incidentale condizionato dal;
Controparte_1
- operata la compensazione tra i contrapposti crediti indicati in motivazione:
a) ridetermina la condanna di nei Controparte_3
confronti di nell'importo di euro 53.772,36, su cui Parte_1
interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
b)
dichiara, per l'effetto, avverata la condizione sospensiva, posta nella statuizione ex art.2932 c.c. contenuta nella sentenza n.ro 3416/2005 del
Tribunale di Palermo, di integrale pagamento del prezzo da parte di in relazione al trasferimento della proprietà in suo Parte_1
favore della mansarda sita al sesto piano dell'edificio sito in Monreale, via
Altofonte n. 62/a, distinta nel N.C.E.U. di Monreale alla partita 300280, fg.
31, part. 1424 sub 50, nonché del vano a piano cantinato dello stesso edificio, contraddistinto con il n. 12 e distinto nel N.C.E.U. di Monreale al fg. 31, part. 1424 sub 79;
- conferma nel resto la sentenza impugnata.
Condanna a rifondere al Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del presente grado, che si liquidano nell'importo di euro
[...]
4.888,00, oltre spese e importi prenotati a debito e accessori se per legge dovuti. 17
Compensa le spese di lite di questo grado tra l'appellante principale e
[...]
. Controparte_3
Palermo, 25.7.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 70/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Vicenzo Siracusa e dall'avv. Valentina Cravosio;
appellante
CONTRO
(CF ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Palermo;
appellato/appellante incidentale 2
(p.iva ), corrente in Controparte_3 P.IVA_2
Palermo via XII Gennaio n. 7, in persona del suo legale rappresentante pro-
tempore dr. ; Controparte_4
appellata contumace
Conclusioni dell'appellante: “-VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO Respinta
ogni contraria istanza eccezione e difesa, ammettere per la forma il presente
gravame e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ritenere e dichiarare, per
i motivi esposti in premessa, la gravità dell'inadempimento della società
[...]
Conseguentemente ritenere e dichiarare la risoluzione parziale del CP_3
contratto di compravendita dipendente dalla sentenza ex art. 2932 c.c. n.
3416/2005 del Tribunale di Palermo - e/o della sentenza contratto n. 3416/2005
del Tribunale di Palermo - per impossibilità del trasferimento dell'appartamento al
piano V facente parte dell'edificio sito in Palermo via Altofonte n. 62/a distinto nel
N.C.E.U. di Monreale alla partita 300280, fg. 31, part. 1424 sub 48 per fatto e
colpa e grave inadempimento della società con decorrenza Controparte_3
dall'anno 2011; per l'effetto, confermare la condanna della in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante pro-tempore a restituire l'importo versato
dal sig. per l'acquisto dell'appartamento di quinto piano, pari Parte_1
a € 60.322,17. In riforma dell'impugnata sentenza condannare al pagamento del
suddetto importo in via solidale il . Condannare gli Controparte_1
appellati in solido al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria dal
25.5.2011 e al risarcimento dei danni di euro 75.214,05 pari alla differenza tra 3
prezzo pattuito e valore commerciale dell'appartamento accertato dal c.t.u. nella
procedura esecutiva immobiliare promossa da , In linea subordinata Parte_2
ritenere e dichiarare l'inefficacia parziale del contratto di compravendita
dipendente dalla sentenza ex art. 2932 c.c. n. 3416/2005 del Tribunale di
Palermo - e/o della sentenza contratto n. 3416/2005 del Tribunale di Palermo -
per mancato avveramento della condizione della cancellazione dell'ipoteca
giudiziale iscritta da il 5.11.1994 ai nn. 40055/5865 sull'appartamento Parte_2
al piano V facente parte dell'edificio sito in Palermo via Altofonte n. 62/a distinto
al NCEU di Monreale alla partita 300280, fg. 31, part. 1424 sub 48, per fatto e
colpa della società con decorrenza dall'anno 2011; e per Controparte_3
l'effetto condannare la in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore e in via solidale il socio unico
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a Controparte_1
restituire l'importo versato dal sig. per l'acquisto Parte_1
dell'appartamento di quinto piano, pari a € 60.322,17 oltre interessi e
rivalutazione e al risarcimento dei danni quantificati nella differenza tra prezzo
pattuito e valore commerciale dell'appartamento pari a € 75.214,05 sempre con
interessi e rivalutazione. In via ulteriormente subordinata ritenere e dichiarare che
il sig. ha diritto alla riduzione del prezzo contrattualmente Parte_1
pattuito e a conseguire la restituzione degli importi versati per l'appartamento di
quinto piano, pari a € 60.322,17 oltre interessi e rivalutazione e al risarcimento
dei danni quantificati nella differenza tra prezzo pattuito e valore commerciale
dell'appartamento pari a € 75.214,05 sempre con interessi e rivalutazione con 4
condanna della in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_3
tempore e in via solidale il socio unico in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore a restituire l'importo versato
dal sig. per l'acquisto dell'appartamento di quinto piano, pari Parte_1
a € 60.322,17 oltre interessi e rivalutazione e al risarcimento dei danni quantificati
nella differenza tra prezzo pattuito e valore commerciale dell'appartamento pari a
€ 75.214,05 con interessi e rivalutazione. In ulteriore subordine ritenere e
dichiarare legittimo il recesso parziale da parte del sig. dal contratto di Pt_1
compravendita dipendente dalla sentenza ex art. 2932 c.c. n. 3416/2005 del
Tribunale di Palermo - e/o della sentenza contratto n. 3416/2005 del Tribunale di
Palermo - per impossibilità del trasferimento dell'appartamento al piano V facente
parte dell'edificio sito in Palermo via Altofonte n. 62/a distinto nel N.C.E.U. di
Monreale alla partita 300280, fg. 31, part. 1424 sub 48, per fatto e colpa e grave
inadempimento della società e per l'effetto, condannare la Controparte_3
società in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Controparte_3
e in via solidale il socio unico in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro-tempore a corrispondere al sig.
[...]
il doppio della caparra versata per tale unità immobiliare, pari a € Parte_1
63.797,62 nonché alla restituzione dell'importo di € 28.276,02 quali ulteriori
acconti versati per l'acquisto dell'appartamento, il tutto oltre interessi e
rivalutazione. In ogni caso, preso atto dell'omessa pronuncia da parte del primo
Giudice, ritenere e dichiarare compensati gli importi a debito e credito tra il sig.
e la e operata la compensazione, Parte_1 Controparte_3 5
condannare quest'ultima in persona del suo legale rappresentante pro-tempore in
solido con il socio unico in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli importi a credito in favore
di parte attrice. Conseguentemente ritenere e dichiarare avverata la condizione
dell'integrale pagamento da parte del sig. della mansarda sita Parte_1
al sesto piano dell'edificio in Palermo via Altofonte n. 62/a distinta nel N.C.E.U. di
Monreale alla partita 300280, fg. 31, part. 1424 sub 50, e del vano a piano
cantinato dello stesso edificio contraddistinto con il n. 12, distinto nel N.C.E.U. di
Monreale alla partita 300280, fg. 31, part. 1424 sub 79. Con vittoria di spese”.
Conclusioni dell'appellato : “- Voglia l'On.le Corte - rigettare, a integrale CP_1
conferma della sentenza impugnata, l'appello principale;
- in subordine, in
accoglimento dell'appello incidentale condizionato, riformare la sentenza
impugnata, dichiarando, comunque e con diversa motivazione, il difetto di
legittimazione passiva del;
- in ogni Controparte_1
caso, rigettare tutte le domande avanzate nei confronti del
[...]
perché infondate in fatto e in diritto. Vinte le spese Controparte_1
di lite.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 16.2.2018 conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Palermo la Controparte_3
[d'ora in avanti anche solo e il CP_3 Controparte_1
Contr
[d'ora in poi anche solo . L'attore esponeva: 6
- di avere stipulato in data 1.12.1994 con la un contratto preliminare per CP_3
l'acquisto di tre distinte unità immobiliari allocate in un edificio sito in località
Villaciambra di Monreale, via Altofonte n.62/a - e precisamente: i) appartamento
al quinto piano a destra della scala B dell'edificio, distinto nel NCEU di Monreale,
fg. 31, part. 1424 sub 48, ii) mansarda ubicata al sesto piano della scala B dello
stesso edificio, accatastata al fg. 31, part. 1424 sub 50; iii) locale a piano
scantinato, distinto col n. 12, accatastato al fg. 31, part. 1424 sub 79 - per il prezzo complessivo di £.340.000.000, versando, al momento della conclusione del preliminare, la somma di £.85.000.000 a titolo di caparra confirmatoria e successivamente un acconto di £ 75.000.000;
- che aveva quindi ottenuto dal Tribunale di Palermo nei confronti della CP_3
una pronuncia irrevocabile (la sentenza n. 3416 depositata il 25.10.2005), con cui era stato disposto, ai sensi dell'art. 2932 c.c., il trasferimento in suo favore della proprietà dei tre immobili, subordinandone gli effetti al pagamento da parte sua della restante parte del prezzo - rideterminato in complessivi €. 66.622,90, oltre interessi al saggio legale a decorrere dalla data della decisione, a seguito della riduzione del prezzo afferente alla mansarda – “previo conseguimento della
liberazione dell'immobile di quinto piano dall'ipoteca su di esso gravante iscritta il
5.11.1994 ai nn. 40055/5865”;
- che l'appartamento di quinto piano, gravato dalla predetta ipoteca, veniva invece in data 19.4.2011 pignorato dalla e successivamente Controparte_6
aggiudicato nell'ambito della procedura esecutiva n. 247/2011 R.E.; 7
- che in precedenza, con sentenza n. 1624 del 21.7.2000, divenuta definitiva in data 11.6.2008, il Tribunale di Palermo aveva disposto la confisca di tutte le quote della già oggetto di precedente provvedimento di sequestro CP_3
preventivo penale reso ex art. 12 sexies D.L. n. 356/1992 dal Gip del medesimo
Ufficio in data 17.11.1998.
Chiedeva, sulla base delle predette allegazioni:
- in via principale, la risoluzione parziale della predetta sentenza/contratto, nella parte relativa all'appartamento di quinto piano, per fatto e colpa di per CP_3
non avere la stessa impedito che esso fosse prima pignorato e successivamente venduto e, di conseguenza, sottratto all'effetto traslativo in suo favore o,
comunque, per non avere provveduto a liberarlo dalla ipoteca giudiziale del
5.11.1994; in subordine, declaratoria di parziale inefficacia del provvedimento giudiziale in relazione al suddetto immobile;
- in considerazione degli anzidetti profili di inadempimento ascritti alla la CP_3
Contr condanna di quest'ultima a restituire in suo favore, in solido con -
quest'ultimo come socio esclusivo della prefata società e alla luce del combinato disposto degli artt. 2470-2462 c.c. - la somma di €. 60.322,17 versata in conto prezzo riferibile all'appartamento di quinto piano, nonché a risarcirgli il danno,
quantificato nella misura di €. 75.214,05, ovvero, in estremo subordine, la condanna dei due convenuti al pagamento del doppio della caparra versata in relazione all'acquisto dell'appartamento di quinto piano, che indicava nell'importo di €. 63.797,62, nonché alla restituzione dell'importo di €. 28.276,02 quali acconti ulteriori versati in conto prezzo. 8
L'attore domandava, in ogni caso, che, operata la compensazione tra gli importi a debito e a credito nei rapporti con la (tra quelli a credito includeva le CP_3
spese di lite, comprensive del costo della c.t.u., liquidate in suo favore dalla sentenza n.ro 3416/2005), venisse dichiarata avverata la condizione dell'integrale corresponsione del prezzo afferente alla mansarda e al locale cantinato e che i convenuti venissero condannati al pagamento in suo favore del debito residuo.
Nella contumacia della società edile, il Tribunale adito, con sentenza n.ro 2479
del 4 giugno 2021, così statuiva:
1. dichiarava il difetto di legittimazione passiva del;
2.- condannava Controparte_1 [...]
a pagare in favore dell'attore la somma di €. 60.322,17, oltre Controparte_3
gli interessi al saggio legale a decorrere dalla domanda giudiziale sino all'effettivo pagamento;
3. rigettava nel resto la domanda;
4.- condannava
[...]
a rifondere all'attore delle spese di lite mentre le Controparte_3
compensava nei rapporti tra quest'ultimo e il Controparte_1
.
[...]
Interponeva appello il , riproponendo le originarie domande per come in Pt_1
Contr epigrafe trascritte. Resisteva il il quale, a sua volta, proponeva appello incidentale condizionato volto ad ottenere, anche con diversa motivazione, la conferma della declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva,
adducendo di avere la titolarità solo “formale” del capitale della laddove CP_3
ogni potere gestionale era dalla legge attribuito all'Agenzia Nazionale dei Beni
confiscati. 9
Nella perdurante contumacia della la causa, trattata in modalità “scritta”, CP_3
è stata posta in decisione il 20 febbraio 2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
Va innanzitutto evidenziato che si è formato il giudicato interno, in assenza di gravame e senza necessità di alcuna “conferma”, sulla statuizione della sentenza di primo grado che, alla luce della avvenuta aggiudicazione dell'appartamento di quinto piano in sede di procedura di esecuzione forzata, ha accertato l'”inefficacia” del capo della sentenza n.ro 3416/2005 che disponeva il trasferimento di tale immobile al ai sensi dell'art.2932 c.c. e che, per Pt_1
l'effetto, ha condannato la alla restituzione all'attore della quota di CP_3
caparra/acconto riferibile a tale cespite, salve le determinazioni che verranno infra assunte in accoglimento dell'ultimo motivo di gravame.
Col primo motivo di impugnazione l'appellante principale ha contestato, tuttavia,
Contr la esclusione della responsabilità solidale del rispetto alla anzidetta obbligazione restitutoria e, più in generale, alle ulteriori pretese condannatorie su cui è tornato ad insistere. Nello specifico, ha nuovamente sollecitato l'applicazione del disposto dell'art. 2462 co.2 c.c. in forza del quale, in caso di insolvenza di una s.r.l., sussiste la responsabilità illimitata del socio unico per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione gli è
appartenuta e ciò fino a quando non sia stata attuata la pubblicità di cui all'art.2470 c.c. (nel caso in esame, la pubblicità, mediante iscrizione nel Registro
delle Imprese, della intervenuta acquisizione della titolarità di tutte le quote in 10
Contr capo al era stata curata solo in data 10.12.2013, ben oltre trenta giorni dal passaggio in giudicato, in data 11.6.2008, della sentenza penale che aveva disposto la confisca).
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, dissentendo dalla tesi attorea, ha convincentemente rilevato, onde
Contr suffragare la conclusione circa il difetto in capo al di legittimazione passiva
(rectius: titolarità dal lato passivo dei rapporti obbligatori azionati), come le norme invocate non possono trovare applicazione nel caso in cui l'acquisto della proprietà delle quote sociali avvenga a seguito di confisca disposta in sede penale, fondandosi tale misura ablatoria su esigenze di interesse pubblico del tutto avulse da finalità mercantilistiche (v. il conferente richiamo a Cass.6068/21).
Al riguardo, incontestata la sopravvivenza della soggettività giuridica della anche dopo la confisca dell'intera partecipazione societaria (v. Cass. CP_3
16607/2022 sulla differenza tra confisca della società o dei beni aziendali e confisca delle quote), basti ribadire che la confisca, in tutte le sue forme (tra cui quella prevista dall'art.12 sexies del D.L. n.306/92, ora trasfuso nell'art.240 bis c.p.), dà luogo ad un acquisto a titolo originario per il quale non può operare, già
solo muovendo dalla interpretazione letterale, il dettato dell'art.2740 c.c. che si riferisce espressamente ai casi di “trasferimento” delle partecipazioni a titolo derivato, per atto inter vivos o mortis causa, senza dire che, trattandosi di acquisto in favore dello Stato, neppure sotto il profilo finalistico vi sarebbe motivo di applicazione di una disciplina, quale quella prevista dall'art.2462 c.c., che ha 11
l'evidente obiettivo di sanzionare comportamenti del socio unico fraudolenti e/o comunque lesivi delle aspettative dei creditori sociali.
Il diverso ambito di applicazione delle suddette norme, per oggetto e finalità,
esclude, poi, la possibilità di una loro applicazione estensiva alle misure ablatorie in esame, che hanno una loro specifica disciplina anche con riferimento alla tutela dei diritti dei terzi (si veda, attualmente, il disposto dell'art. 104 bis disp. att.
c.p.p.).
Solo per completezza espositiva, va peraltro osservato che nel caso concreto le obbligazioni nascenti dalla sentenza n.ro 3416/2005 divennero eseguibili già al suo passaggio in giudicato (v. Cass. 26364/17) laddove la confisca divenne definitiva solo nel giugno del 2008.
Il rigetto del primo motivo dell'appello principale dispensa dal vaglio dell'appello
Contr incidentale condizionato proposto dal
Va disatteso anche il motivo dell'appello del che ha contestato il rigetto Pt_1
Contr della domanda risarcitoria avanzata nei confronti della (e del , volta CP_3
al conseguimento del ristoro di un danno quantificato nella misura di €.
75.214,05, pari alla differenza tra il prezzo di vendita (£ 210.000.000, ossia euro
108.455,94) che era stato riferito dai contraenti del preliminare del 1994 per tale unità immobiliare, per come accertato dal giudicato del 2005, e il valore commerciale del bene, determinato nel 2014 in €. 183.670,00 dall'esperto stimatore nell'ambito del procedimento esecutivo immobiliare n. 247/2011 R.G..
Sebbene, infatti, la motivazione resa sul punto dal giudice di prima istanza non si presenti pienamente condivisibile – non essendo imposta dalla legge alcuna 12
simultaneità tra la (preliminare) obbligazione che gravava sulla in forza CP_3
della sentenza n.ro 3416/2005 di provvedere alla cancellazione della ipoteca giudiziale e quella del di versamento del saldo-prezzo, non risulta in Pt_1
effetti né specificamente allegata né comunque provata la sussistenza del pregiudizio, il quale non può darsi per verificato “in re ipsa” in conseguenza di un inadempimento contrattuale, pur se grave e foriero di effetti risolutori.
Emergono, piuttosto, dall'esame della documentazione prodotta in primo grado dallo stesso appellante, i seguenti dati fattuali: a) il ottenne la consegna Pt_1
dell'appartamento, unitamente alle altre due unità immobiliari oggetto del contratto preliminare, subito dopo la sua ultimazione (v. la parte espositiva della sentenza n.ro 3416/2005); b) per molti anni non si attivò per l'esecuzione o la risoluzione delle statuizioni della sentenza n.ro 3416/2005; c) mantenne il godimento indisturbato dell'appartamento anche dopo il pignoramento che fu eseguito pure nei suoi confronti quale terzo proprietario, seppure con acquisto condizionato (v. l'atto di pignoramento da parte di e la relazione Controparte_6
dell'esperto stimatore del 27.1.2014); d) si rese lui stesso aggiudicatario dell'immobile per il prezzo di euro 77.460,00 (v. il verbale di aggiudicazione del
13.4.2017 e la bozza del decreto di trasferimento) che risulta nettamente inferiore sia al prezzo originariamente pattuito che al valore stimato, peraltro a distanza di circa un ventennio dalla stipula del preliminare, dall'esperto nominato nella procedura esecutiva. E se è vero che la sommatoria tra quanto pagato in sede di aggiudicazione e gli acconti versati – di cui è stata disposta in questo giudizio la restituzione – superarono il prezzo inizialmente pattuito, non può non 13
considerarsi che il ebbe a effettuare l'esborso solo dopo decenni, Pt_1
mantenendo nel frattempo la disponibilità delle somme oltre che il godimento di tutti e tre i cespiti.
Vanno disattese anche le ulteriori pretese restitutorie di somme asseritamente corrisposte in aggiunta alla caparra e all'acconto documentati in quanto genericamente riproposte nell'appello del senza alcun supporto sia in Pt_1
termini di allegazione che di prova, avuto comunque riguardo al fatto che i rapporti obbligatori tra promittente venditore e promissario acquirente devono ritenersi determinati dal contenuto della sentenza/contratto del 2005 che ebbe a sostituire l'originario regolamento negoziale (v. Cass. 5638/2025).
Fondata è invece la doglianza che lamenta la totale pretermissione nel provvedimento impugnato del vaglio della richiesta di accertamento, previa compensazione tra tutte le contrapposte poste creditorie, dell'adempimento della obbligazione del di corresponsione del saldo-prezzo relativamente alla Pt_1
mansarda e al locale cantinato, con condanna della – sulla estraneità del CP_3
Contr valgono le argomentazioni spese in principio – al versamento del suo residuo debito.
A tale riguardo va evidenziato:
- nella sentenza n.3416/2005 veniva accertato che il prezzo convenuto per il cantinato era stato di £15.000.000 mentre veniva ridotto a £ 64.000.000
quello afferente alla mansarda a seguito del riconoscimento di alcuni profili di non conformità del bene, e così per un prezzo totale di £
79.000.000, corrispondente ad euro 40.800,09; 14
- a tale data la caparra e l'acconto versati dal dovevano ritenersi Pt_1
pari, nelle porzioni afferenti a tali due cespiti, ad euro 22.310,93 (importo complessivo versato di euro 82.633,10 – euro 60.322,17 quale quota riferita all'appartamento di quinto piano);
- segue che, in relazione a tali due unità immobiliari – le quali non erano gravate da alcuna iscrizione pregiudizievole - il saldo-prezzo che avrebbe dovuto essere corrisposto dal in forza del giudicato del 2005 era Pt_1
di euro 18.489,16 (euro 40.800,09 - euro 22.310,93), su cui, come ivi previsto, andavano calcolati gli interessi legali dalla data di deposito della sentenza (25.10.2005) e, quindi per un importo ad oggi ammontante ad euro 24.403,88;
- a fronte di tale debito del verso la quest'ultima risulta Pt_1 CP_3
debitrice nei confronti del primo: a) delle spese di lite liquidate nella sentenza n.ro 3416/2005, sia per onorari ed esborsi (euro 6.716,46, oltre spese generali e accessori di legge) sia per rimborso costi di c.t.u. (euro
1.942,19, provati dalla fattura del geom. in atti), e così CP_7
complessivamente euro 11.111,87 per come congruamente indicato nell'atto di citazione originario;
b) dell'importo di euro 60.322,17 “oltre gli
interessi al saggio legale a decorrere dalla domanda giudiziale”, a titolo di obbligazione restitutoria già riconosciuta irrevocabilmente dalla sentenza qui impugnata, somma ad oggi ammontante, conteggiati gli anzidetti accessori, ad euro 67.064,37. 15
In conclusione, effettuando la compensazione delle suddette poste, senza applicazione di alcuna rivalutazione trattandosi di crediti ab origine di valuta, il risulta avere soddisfatto l'obbligazione di pagamento del saldo prezzo Pt_1
per l'acquisto della mansarda e del cantinato ed ancora creditore nei confronti della della somma di euro 53.772,36 (euro 67.064,37+11.111,87- CP_3
24.403,88).
Pertanto, deve dichiararsi l'avveramento della condizione a cui la sentenza del
2005 subordinava il trasferimento della proprietà di tali due immobili e la società
appellata, a seguito della operata compensazione, va condannata al pagamento dell'importo di euro 53.772,36, su cui interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite, l'appellante,
Contr soccombente nei confronti del va condannato a rifondere a tale appellato le spese di grado, che si liquidano nell'importo di euro 4.888,00 in base al disputatum e tenendo conto che la difesa erariale si è limitata al deposito della comparsa di costituzione senza svolgere ulteriori attività.
Per quanto la si ravvisano i presupposti per la compensazione integrale CP_3
delle spese di lite di grado nei confronti del , tenuto conto della conferma Pt_1
del rigetto della domanda risarcitoria avanzata nei suoi confronti e della sua mancata opposizione rispetto alla richiesta di compensazione giudiziale dei contrapposti crediti e alle consequenziali statuizioni.
P.Q.M.
16
La Corte definitivamente pronunciando, nella contumacia di
[...]
, Controparte_3
in parziale riforma della sentenza n.ro 2479/21 emessa dal Tribunale di Palermo
il 4.6.2021, impugnata con appello principale da e con Parte_1
appello incidentale condizionato dal;
Controparte_1
- operata la compensazione tra i contrapposti crediti indicati in motivazione:
a) ridetermina la condanna di nei Controparte_3
confronti di nell'importo di euro 53.772,36, su cui Parte_1
interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
b)
dichiara, per l'effetto, avverata la condizione sospensiva, posta nella statuizione ex art.2932 c.c. contenuta nella sentenza n.ro 3416/2005 del
Tribunale di Palermo, di integrale pagamento del prezzo da parte di in relazione al trasferimento della proprietà in suo Parte_1
favore della mansarda sita al sesto piano dell'edificio sito in Monreale, via
Altofonte n. 62/a, distinta nel N.C.E.U. di Monreale alla partita 300280, fg.
31, part. 1424 sub 50, nonché del vano a piano cantinato dello stesso edificio, contraddistinto con il n. 12 e distinto nel N.C.E.U. di Monreale al fg. 31, part. 1424 sub 79;
- conferma nel resto la sentenza impugnata.
Condanna a rifondere al Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del presente grado, che si liquidano nell'importo di euro
[...]
4.888,00, oltre spese e importi prenotati a debito e accessori se per legge dovuti. 17
Compensa le spese di lite di questo grado tra l'appellante principale e
[...]
. Controparte_3
Palermo, 25.7.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo