Sentenza 25 marzo 1998
Massime • 1
In tema di attività diretta a favorire l'ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato, previsto come reato dall'art. 3, comma ottavo, D.L. 30 dicembre 1989 n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990 n. 39, entrambe le ipotesi citate nella seconda parte della menzionata disposizione (fatto commesso a fine di lucro ovvero da tre o più persone in concorso tra di loro) vanno qualificate come circostanze aggravanti ad effetto speciale e non come titoli autonomi di reato. (Fattispecie in cui è stato ritenuto corretto l'operato del giudice di merito che aveva ritenuto conforme a legge il giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto prospettatogli dalle parti in sede di patteggiamento).
Commentario • 1
- 1. le circostanze aggravanti del reato di periocoloDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 ottobre 2018
Le fattispecie previste nell'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 configurano circostanze aggravanti del reato di pericolo di cui al comma 1 del medesimo articolo. (Annullamento senza rinvio) (Normativa di riferimento: D.lgs., 25/07/1998, n. 286, art. 12, c. 3) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione La Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Mantova che aveva dichiarato R. M. colpevole del delitto di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen. e 12, comma 3, lett. d), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e, previa concessione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/1998, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 25/03/1998
1. Dott. LOSANNA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 1761
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 43604/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso;
G.I.P. TRIBUNALE di SANREMO;
nei confronti di:;
LI DE N. il 05.03.1964;
avverso sentenza del 26.08.1997;
G.I.P. TRIBUNALE di SANREMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Giuseppe Febbraro quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
OSSERVA
1. Con sentenza in data 26 agosto 1997 il Giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Sanremo applicava, su concorde richiesta delle parti, a LI ER, imputato del reato di cui all'art.33 co. 8^ legge 28 febbraio 1990 n^ 39 (compimento, a fine di lucro,
di attività diretta a favorire l'ingresso nel territorio dello Stato di tre cittadini extracomunitari), la pena di mesi otto di reclusione con applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla ritenuta circostanza aggravante del fine di lucro.
2. Ricorre per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Genova, il quale deduce erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 3 co. 8^ seconda proposizione legge 39/1990), assumendo che il fine di lucro, caratterizzante la condotta criminosa contestata all'imputato, non costituiva circostanza aggravante dell'attività diretta a favorire l'illegittimo ingresso nel territorio dello Stato di cittadini stranieri, bensì configurava una autonoma figura di reato, sicché erroneamente era stato effettuato, nella specie in esame, un giudizio di comparazione tra detto fine e la circostanza di cui all'art. 62-bis c.p.. Infatti detta condotta in presenza dello scopo di lucro deve essere interpretata come fattispecie autonoma di reato, trattandosi non di un fenomeno di mera aggiunta di un requisito, ma di vero e proprio elemento strutturale del reato in quanto il legislatore ha sostituito un preciso animus (quello dell'indifferenza economica) con la specifica e opposta intenzione del reo di lucrare mediante detta condotta.
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome manifestamente infondato.
Infatti questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Sez. I 7.12.1995 (c.c. 9.11.1995), ric. Wen Jang Jiang, mass. n. 203.054) che in tema di attività diretta a favorire l'ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio dello Stato, previsto come reato dall'art. 3 co. 8^ del d.l. 30.12.1989 n^ 416 convertito con legge 28.2.1990 n^ 39, entrambe le ipotesi menzionate nella seconda parte della citata disposizione normativa (fatto commesso a fine di lucro ovvero da tre o più persone in concorso tra loro), vanno qualificate come aggravanti ad effetto speciale e non come titoli autonomi di reato, dal momento che, per stabilire se un fatto è considerato dalla legge come elemento costitutivo di un reato autonomo ovvero come circostanza di un dato reato, bisogna considerare la funzione ad esso attribuita dal legislatore nel prenderlo in considerazione. Quando il fatto serve a contraddistinguere un reato da un fatto lecito o da un altro reato, esso è elemento costitutivo di un'autonoma figura criminosa, mentre, invece, allorché aggrava o attenua il reato, importando la sola variazione della pena edittale, esso va qualificato come circostanza. A tale fine a nulla rilevando, contrariamente all'assunto del ricorrente p.g., l'incidenza dell'elemento soggettivo che lo caratterizza, atteso che esso qualifica il movente della condotta e non diversifica l'elemento soggettivo della figura del reato-base non circostanziato. Correttamente, pertanto, il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Sanremo ha ritenuto conforme a legge il giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto prospettatogli dalle parti in sede di applicazione di pena concordata, sicché il ricorso in esame s'appalesa come manifestamente infondato e, in quanto tale, deve essere dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 1998