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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/03/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott.ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 700/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione all' udienza in trattazione scritta del 6/6/2024
TRA
Avv. , rappresentato e difeso in proprio e dagli Parte_1 Pt_2
Avv.ti Giannubilo Elisabetta e Giannubilo Enrico e domiciliato presso il loro studio in Viale Pasteur 5 - Roma;
- Appellante -
1 E
, rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Morelli e CP_1
domiciliata presso il di lui studio in Piazza Cola di Rienzo 86 - Roma;
- Appellata-
E
; Controparte_2
- Appellata contumace -
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza n. 27278 del 20.12.2018 emessa dal Tribunale di Roma Sez. 13° nella causa iscritta al RG
11205/2018.
CONCLUSIONI : come da note scritte in sostituzione di udienza del
6/6/2024 .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc conveniva in giudizio Controparte_1
l'Avv. chiedendo accertarsene la responsabilità Controparte_3
professionale in esito a due giudizi, uno possessorio ex artt. 1168 c.c.
e 703 c.p.c. , e l'altro per consegna di beni immobili , conclusisi il primo con rigetto, ed il secondo con dichiarazione di inammissibilità e di rigetto di domanda subordinata risarcitoria .
Esponeva la ricorrente di aver ricevuto in legato da Controparte_4
un appartamento sito in Viareggio in Via Diaz 10, o come da
2 disposizione testamentaria del medesimo, per l' eventualità che lo stesso non fosse di sua completa proprietà , delle quote, pari ciascuna ad 1/3 dello stesso appartamento, e di altri due sempre in Viareggio,
alla Via Diaz 16 e in Via Bologna 8, oltre ad alcuni beni mobili sempre a titolo di legato.
Invero dalle visure effettuate i detti appartamenti risultavano in proprietà indivisa e quote uguali dei tre fratelli , ed CP_4 Per_1
mentre erede universale del era la Persona_2 Controparte_4
figlia Persona_3
Pertanto tramite l'Avv. , al quale la aveva conferito Parte_1 CP_5
mandato, veniva comunicata l'accettazione del legato al notaio Per_4
presso il cui studio si era aperta la successione, chiedendo all'erede universale di essere immessa nel possesso dei beni legati, ricevendone risposta negativa, in quanto la medesima riferiva di non avere il possesso dei beni richiesti. Pertanto tale richiesta veniva estesa anche ai fratelli del de cuius, ed ai quali veniva Per_1 Persona_2
richiesta copia delle chiavi degli appartamenti, ma senza ricevere alcun riscontro.
A questo punto conferì mandato professionale all'avv. CP_1
onde essere tutelata giudizialmente Controparte_3
nell'adempimento del legato in suo favore disposto con testamento dal sig. Controparte_4
In tempi diversi e in esecuzione del mandato difensivo de quo, l'avv.
introdusse davanti al Tribunale Lucca due distinti giudizi Parte_1
3 (rg. 5074/2015 e rg. 3120/2016), conclusi con esito sfavorevole alla che venne condannata a rifondere le spese di lite alle CP_1
controparti.
L'odierna appellata instaurava quindi davanti al Tribunale di Roma il procedimento ex art. 702 bis cpc rubricato al rg n° 11205/18, onde far accertare il negligente inadempimento e la responsabilità professionale dell'avv. , con condanna dello stesso a risarcire il Controparte_3
danno derivato alla dall'esborso delle spese di lite per € CP_1
26.375,56, pagate a seguito della condanna nei due giudizi celebrati davanti al Tribunale di Lucca (rg. 3120/2016 e rg. 5074/2015).
Nel detto giudizio si evidenziava il comportamento non conforme a diligenza dell'Avv. per aver introdotto due azioni che già Parte_1
ad un giudizio prognostico ex ante, non avrebbero avuto possibilità di accoglimento, per errore evidente nella scelta del rito processuale, come stigmatizzato nelle rispettive ordinanze conclusive del giudizio possessorio e di quello ex art. 702 bis c.p.c. . In particolare evidenziava l'istante come, nel primo giudizio RG 5074/2015 ex artt. 1168 c.c. e
703 c.p.c., l'avv. non si fosse preventivamente accertato se Parte_1
il testatore, avesse mai precedentemente posseduto Controparte_4
i beni legati alla ed aveva inoltre introdotto il giudizio oltre CP_1
il termine dell'anno dalla morte del de cuius.
Quanto invece al giudizio RG 3120/2016, introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la domanda veniva dichiarata in parte inammissibile dal
Tribunale di Lucca, per essere la materia ( impugnativa di testamento
4 in quanto nullo), di competenza esclusiva del Tribunale in composizione collegiale, e quindi esclusa dalle azioni introducibili con il rito di cui all'art. 702 bis cpc, ed in parte, quanto alla subordinata risarcitoria, rigettata per difetto, ex art. 2043 c.c., di allegazione e prova sul pregiudizio subito. Infatti, l'Avv. aveva dedotto Parte_1
l'invalidità e la nullità del testamento della dante causa del testatore la quale aveva escluso lo stesso dalla Controparte_4 Per_5
titolarità pro quota degli appartamenti in Viareggio di Via Bologna 8 e
Via Diaz 16, assegnandoli in via esclusiva agli altri fratelli e lasciandogli solo la contitolarità al 33% su quello di Via Diaz 10. Il
difensore aveva chiesto, in via principale, l'accertamento della invalidità del testamento della e quindi della validità della Per_5
disposizione del legato operata in favore della dal CP_1 CP_4
con condanna di ed alla
[...] Persona_3 Per_1 Per_2
consegna dei beni, ed in subordine, sempre previo accertamento della invalidità del testamento di condannare la Per_5 Per_3
che aveva perduto il possesso degli immobili quale erede
[...]
universale, a corrispondere alla il valore delle quote dei tre CP_1
appartamenti. In ulteriore subordine, accertare che la fosse CP_1
proprietaria esclusiva dell'appartamento di Via Diaz 10 e condannare i resistenti alla restituzione del predetto bene, ed infine, in ulteriore subordine, accertare che la fosse proprietaria della quota di CP_1
1/3 dell'appartamento di Via Diaz 10 e condannare i resistenti alla restituzione ed in ogni caso con condanna degli stessi a risarcire la per i danni derivati dal loro comportamento violativo dei CP_1
5 doveri di correttezza e buona fede nei rapporti intercorsi e aventi ad oggetto i rapporti per cui era causa.
Ritenendo, alla luce delle motivazioni del rigetto, tali scelte processuali improprie e negligenti, la chiedeva la condanna dell'Avv. CP_1
a risarcirla del danno derivatole dalla condanna al Parte_1
pagamento delle spese legali, inizialmente saldate da sua madre e poi alla stessa rimborsate.
Si costituiva ritualmente l'Avv. contestando la sussistenza Parte_1
di una propria responsabilità e chiamando in garanzia la propria assicurazione , in ragione della polizza a garanzia Controparte_2
del rischio professionale con la stessa esistente.
Ripercorreva quindi le fasi del mandato professionale, inizialmente stragiudiziale ed esitato nella infruttuosa procedura di mediazione,
seppur emergente nella stessa la volontà da parte della CP_6
di addivenire ad una soluzione negoziale condivisa anche dagli altri eredi.
Quindi disertata la convocazione in mediazione, la accettava CP_1
con atto notarile trascritto il legato e quindi informata dal Parte_1
delle interlocuzioni avute con le controparti ed i legali, la stessa affidava il mandato giudiziale al proprio legale per il recupero dei beni legati.
Eccepiva il professionista che a seguito della notifica della domanda di rivendicazione, la aveva ricevuto, in data 6.8.2016, le chiavi e CP_1
quindi l'immissione in possesso dell'appartamento di Via Diaz 10,
6 consegnate dalla nonché dei beni mobili individuati nel CP_6
legato. Quindi, in sostanza, ricevendo quanto a lei spettante in ragione del legato ed all'esito della produzione, durante il procedimento possessorio, del testamento di , dal quale risultava che Persona_6
il fosse proprietario solo della quota di 1/3 Controparte_4
dell'immobile di Via Diaz 10.
Quanto ai pretesi errori nella scelta dei mezzi processuali, evidenziava come all'esito della inutile mediazione, l'azione possessoria fosse quella più idonea, essendo stata intentata dalla in surroga della CP_1
inattiva erede universale che peraltro li aveva inclusi Persona_3
nell'inventario redatto dinanzi al notaio Per_4
Evidenziava altresì come la decisione di non impugnare l'ordinanza di rigetto dell'azione possessoria e la scelta di procedere con azione di rivendicazione, fosse stata condivisa con la condividendo la CP_1
linea difensiva anche con altro collega Prof. Persona_7
Affermava inoltre che risultando la soggetto terzo rispetto al CP_1
testamento di la relativa domanda di accertamento di Per_5
invalidità, doveva intendersi proposta incidenter tantum nel giudizio instaurato RG 3120/2016.
Da ultimo asseriva l'errore del Tribunale di Lucca ove riteneva inammissibile anche la seconda domanda subordinata, anche se la stessa non presupponeva l'invalidità del testamento di Per_5
bensì la sua validità e la conseguente competenza del giudice monocratico a decidere sulla stessa.
7 Si costituiva infine la eccependo l'inapplicabilità Controparte_2
della garanzia, in quanto il contratto era sottoposto a clausola claims made, e quindi copriva solamente i sinistri conosciuti dall'assicurato successivamente alla stipula contrattuale, laddove la richiesta risarcitoria della era precedente alla stipula. CP_1
Depositate memorie e previa discussione il Tribunale di Roma accoglieva la domanda, condannando l'avv. a Controparte_3
rifondere all' attrice l'importo di €. 26.375,56, giusta ordinanza del
19/20 dicembre 2018, oltre le spese di lite in misura di € 3.689,00 oltre spese generali, Iva e Cpa compensandole per un terzo fra le parti. Per
contro rigettava la domanda di garanzia e compensava le spese tra il e la sua assicurazione . Parte_1
Motivava sinteticamente il Tribunale riportandosi alle ragioni dei rigetti sia della domanda possessoria che di rivendicazione proposte dinanzi al Tribunale di Lucca, e quindi per mancanza di un previo possesso per l'azione possessoria e per improprio radicamento dell'azione di rivendicazione, che presupponeva l'accertamento di invalidità d'un testamento, dinanzi al Tribunale monocratico, con rito sommario, invece che con rito ordinario.
Accertava altresì il Tribunale che la ricorrente aveva ottenuto l'immobile di Via Diaz 10 con consegna delle chiavi nell'agosto 2016, mentre il ricorso in rivendicazione veniva notificato nel novembre
2016, e pertanto rigettava la domanda risarcitoria della per CP_1
perdita di chances.
8 Con rituale citazione interponeva appello avverso la detta pronuncia l'
avv. , eccependo preliminarmente la pretesa nullità della Parte_1
sentenza ex combinato disposto degli art.li 112 e 132 n. 4 cpc.,
lamentando come già nelle proprie difese in primo grado avesse evidenziato come pur contestando una omissione nello svolgimento del mandato, la difesa di controparte non avesse minimamente indicato quale sarebbe dovuto essere il corretto comportamento processuale e le scelte di strategia difensiva atte a far conseguire alla il risultato CP_1
sperato, ed avendo parimenti il Tribunale ritenuto la sussistenza della responsabilità professionale solo sulla base delle motivazioni di rigetto delle cause intentate presso il Tribunale di Lucca, senza operare alcuna prognosi ex ante sulla idoneità di diverse scelte professionali a far ottenere alla dei pronunciamenti favorevoli e vantaggiosi, CP_1
integrando così peraltro un difetto di motivazione del provvedimento.
Impugnava altresì il capo dell'ordinanza che negava la operatività della polizza, asserendo che la prima lettera ricevuta dall'Avv. Morelli non contenesse alcun preciso riferimento alle ragioni della pretesa responsabilità professionale, né avendo il detto legale risposto alla successiva richiesta di chiarimenti al riguardo, ragioni emerse solo con il deposito del ricorso e quindi dall'allegata quietanza di pagamento delle spese legali. Inoltre il Tribunale avrebbe errato nel ritenere la clausola claims made come impura ovvero operante sol ove tanto il fatto illecito che la richiesta risarcitoria intervengano nel periodo di efficacia del contratto.
9 Chiedeva pertanto la riforma dell'impugnata ordinanza con accertamento di insussistenza di alcuna responsabilità professionale e che nulla pertanto era dovuto a tale titolo, ed in subordine riformarsi il capo della sentenza relativo alla inoperatività della garanzia con diritto ad essere manlevato dalla Controparte_2
Si costituiva ritualmente la sola chiedendo preliminarmente CP_1
dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e nel merito il rigetto.
Precisate le conclusioni la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190c.p.c.
L'appello è infondato .
Ad avviso dell'appellante il Tribunale aveva erroneamente ritenuto la sussistenza della responsabilità professionale solo sulla base delle motivazioni di rigetto delle cause intentate presso il Tribunale di Lucca,
senza operare alcuna prognosi ex ante sulla idoneità di diverse scelte professionali a far ottenere alla dei pronunciamenti favorevoli CP_1
e vantaggiosi, integrando così peraltro un difetto di motivazione del provvedimento. Invero nella motivazione si legge che «proposto per conto della ricorrente azioni giuridicamente errate (azione possessoria in virtù di un legato senza che la avesse conseguito il possesso CP_1
dei beni oggetto del legato, e "ricorso in rivendicazione” ex art. 702
bis c.p.c, ritenuto inammissibile quanto alle azioni testamentarie e rigettato quanto alla domanda risarcitoria, non provata)…”.
A parere della Corte non si ravvisano valide ragioni per discostarsi da tale assunto.
10 Il Tribunale, nella seppur sintetica motivazione, ha correttamente ritenuto che i due contenziosi esperiti dal professionista nell' interesse della sua assistita fossero erronei, in quanto il primo ( Rg. 5074/2015)
proposto per la reintegra nel possesso dell'immobile legato alla cliente in assenza di prova del possesso, e il secondo ( Rg. 3120/2016), CP_1
in quanto proposto mediante uno strumento processuale del tutto inidoneo a conseguire il risultato auspicato, avendo agito con ricorso ex art. 702 bis davanti al giudice monocratico nonostante la chiara competenza del collegio a decidere sulle domande di nullità del testamento ex art. 50 bis c.p.c.
Si rileva, in primo luogo, l'inidoneità della scelta processuale utilizzata sia per quanto attiene il primo contenzioso (possessorio) che per quanto attiene il secondo (rito sommario e giudice monocratico) a raggiungere qualsiasi risultato nel merito delle questioni prospettate. Nello specifico deve ritenersi incontestabile l'errore posto in essere dal professionista di attivare la tutela possessoria in assenza di prova del possesso, quando ben avrebbe potuto proporre azione ordinaria di rilascio nei confronti dell'erede universale o degli effettivi detentori, sulla base del titolo costitutivo del legato, dal quale derivava il diritto alla consegna. Non vi è peraltro prova, in ragione della sopra evidenziata manifesta infondatezza della domanda possessoria, di una qualche connessione tra la sopravvenuta consegna delle chiavi dell' immobile e l'esperimento della domanda.
Analogamente dicasi per il secondo contenzioso (Rg. 3120/2016), in quanto proposto mediante ricorso introdotto con il ricorso di cui all'art. 11 702-bis c.p.c., laddove la stessa previsione normativa di cui all'art. 50 bis c.p.c. esclude dal rito sommario le domande volte all'accertamento della invalidità di disposizione testamentarie (quindi anche olografe).
Orbene sul punto va anche rilevato come l'art. 702 ter cpc, applicato dal Tribunale di Lucca con la dichiarazione di inammissibilità parziale delle domande, è stato oggetto, seppur successivamente, di pronunzia della Corte Costituzionale n. 253/2020 che ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 702 ter co. 2, ultimo periodo, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che, qualora con la domanda riconvenzionale sia proposta una causa pregiudiziale a
quella oggetto del ricorso principale e la stessa rientri tra quelle in cui
il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice adito possa disporre il mutamento del rito fissando l'udienza di cui all'art. 183 cod. pro. Civ, ”. Tuttavia, a prescindere da tale profilo, il contenzioso esperito deve ritenersi del tutto inutile e dannoso, se si considera che al momento della sua instaurazione, il de cuius risultava già proprietario esclusivo del bene lasciato in legato alla in forza di quel CP_7
medesimo testamento olografo della sua dante causa, inutilmente impugnato con l'azione proposta dal professionista appellante con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.. Detto testamento, invero, attribuiva al de cuius, dante causa della l'appartamento lasciato in legato CP_1
all'appellata, riconoscendolo proprietario esclusivo del bene, con l'effetto di privare quest'ultima di qualsiasi interesse ad ottenere l' accertamento della nullità del ridetto testamento.
12 Nè-si osserva- poteva ritenersi di una qualche utilità la proposizione della domanda di annullamento del testamento, sotto il distinto profilo dell' interesse a conseguire il 33% della proprietà degli altri immobili in Viareggio (legati alla solo nell' eventualità prevista nel CP_1
testamento della sopravvenuta assenza di titolarità esclusiva dell' immobile posto sempre in Viareggio, alla via Diaz n. 10), essendo stata riconosciuta, come detto, in forza della pubblicazione del testamento olografo, avvenuta successivamente, la piena titolarità dell' immobile in via prioritaria oggetto del legato .
In disparte tali profili, va anche osservato che l'impugnazione proposta implicava una rilevante attività istruttoria, con esito tutt'altro che scontato, considerando la necessità di perizie calligrafiche e prima ancora il reperimento di scritture comparative. Inoltre, era stata proposta domanda di accertamento della nullità del testamento poiché congiuntivo, dai profili incerti e fumosi.
Quanto poi alla domanda risarcitoria, ulteriormente subordinata e che prescindeva dall'accertamento preliminare della invalidità del testamento di ma semmai lo presupponeva come valido, va Per_5
precisato come in effetti il rigetto sia stato motivato succintamente per difetto di allegazione e prova del danno extracontrattuale derivante dalla pretesa mancanza di correttezza e buona fede nelle comunicazioni che avevano preceduto i contenziosi e nella stessa fase della disertata mediazione. Anche sul punto però appare arduo ritenere, con giudizio probabilistico ex ante, la sussistenza di un probabile accoglimento, in considerazione innanzitutto della sua indubbia residualità rispetto alle
13 domande principali e subordinate ed inoltre in ragione della già
avvenuta consegna del bene ed in assenza allegazione prima ancora che di prova, quanto meno, dei criteri di quantificazione della perdita reddituale da mancata previa disponibilità, quali ad esempio eventuali canoni ricavabili o gli esborsi sopportati per far fronte a diversa soluzione abitativa personale.
Quindi anche in forza della doverosa prognosi ex ante di verifica delle possibilità di esito vittorioso , deve concludersi che anche a prescindere dall'utilizzo dello strumento processuale erroneo, il secondo contenzioso non doveva essere introdotto in quanto avrebbe determinato senz' altro conseguenze dannose a carico della assistita .
Invero risulta violato il dovere del professionista di dissuadere la cliente dalle azioni inutili e dannose: “Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, secondo comma, e 2236
cod. civ. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente,
essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A al fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro
14 essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello "jus postulandi", stante la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14597 del 30/07/2004;Sez. 3, Sentenza n. 2
4544 del 20/11/2009; Sez. 3, Sentenza n. 15717 / 02/07/2010 e n.
25699/2024).
Per le considerazioni che precedono le censure relative alla responsabilità dell'avv. devono rigettarsi in quanto Parte_1
infondate.
Quanto invece all'impugnazione del capo della sentenza che respinge la domanda di manleva nei confronti della , per Controparte_8
inoperatività della polizza, non rivestono pregio le argomentazioni,
peraltro non chiaramente espresse, in base alle quali l'assicurato avrebbe tempestivamente denunciato il sinistro in corso della vigenza e copertura assicurativa, ovvero dopo aver appreso, con la notifica del ricorso, che la aveva subito il danno per aver pagato le spese CP_1
legali, e ciò in quanto è preciso onere dell'assicurato, come da condizioni generali di contratto, denunciare il sinistro non appena ricevuta, in qualsiasi forma la richiesta di risarcimento per responsabilità professionale, situazione verificatasi nello specifico, con la ricezione della raccomandata dell'Avv. Morelli in data 22.3.2017, per conto della che riferiva palesemente tale responsabilità CP_1
15 all'esito dei giudizi dinanzi al Tribunale di Lucca e alle relative condanne alle spese. Tale conoscenza è collocata quindi in data anteriore alla stipula della copertura assicurativa, e pertanto il relativo evento è escluso dalla stessa per espressa previsione della clausola claims made.
In conclusione l'appello deve totalmente respingersi e confermarsi l'impugnata ordinanza.
In applicazione del principio della soccombenza l'appellante è tenuto a rifondere all' antistatario avv. Morelli le spese di lite del presente grado, che si liquidano nella misura indicata nella parte dispositiva,
tenendo conto dei parametri previsti dalle tabelle di determinazione dei compensi , secondo il valore della causa , con espunzione per il presente grado, della voce istruttoria in quanto non espletata .
Spese del grado sempre a carico dell' appellante e in favore della compagnia assicuratrice stante la soccombenza sulla domanda di manleva originariamente infondata, fermo restando la disposta compensazione operata dal Tribunale in quanto passata in giudicato .
PQM
La Corte d' Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da Avv. Parte_1 Pt_2
avverso l'ordinanza n. 27278 del 20.12.2018 emessa dal Tribunale di
Roma Sez. 13° nella causa iscritta al RG 11205/2018, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
16 - Rigetta l'appello ;
- Condanna alla rifusione delle spese legali del Controparte_3
presente grado in favore dell' antistatario avv. Antonio Morelli , che liquida in euro 422,00 per esborsi ed euro 1.923,00 per compensi professionali, il tutto oltre spese generali al 15% Iva e
Cpa come per legge .
- Condanna l'Avv al pagamento alla Controparte_3 CP_2
delle spese del presente grado che liquida in € 1.923,00
[...]
oltre spese generali al 15% Iva e Cpa come per legge .
- Così deciso nella Camera di consiglio del 20/2/2025.
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D'Avino
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