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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 15/04/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 618/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 618/2017 R.G. pendente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Alliegro ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Padula (SA) alla via Nazionale;
PARTE OPPONENTE
E
(già ) (P. IVA Controparte_1 Controparte_2
) in persona del l.r.p.t., con sede in Torino alla via Bellini n. 2, rappresentata e P.IVA_1
difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Linda De Zuani ed elettivamente domiciliata in Lagonegro alla Via Piano dei Lippi n. 5 presso lo studio dell'Avv. Stefania Agrello;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in 24.04.2017 e ritualmente notificato, la parte in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 136/2017 (R.G. n. 87/2017), emesso dal
Tribunale di Lagonegro in data 11.03.2017 e notificato in data 23.03.2017, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 8.589,26, oltre interessi legali dal 21.01.2016 al soddisfo e spese della procedura, in forza del contratto di finanziamento n. 1664958 dell'08.03.2013. pagina 1 di 8 A sostegno dell'opposizione, parte opponente premetteva che il contratto di mutuo era stato stipulato unitamente al coniuge, (poi deceduto in data 16.09.2015), per Persona_1
l'importo di euro 12.736,10, da restituire mediante il pagamento di 72 rate mensili dall'importo di euro 246,00 cadauna, precisando che detta rata era comprensiva sia della quota capitale che della quota di interessi corrispettivi, calcolati ad un TAN fisso dell'11,54% e un TAEG del 13,73%.
Sosteneva che dal momento del passaggio a sofferenza, ossia dal 26.04.2016, non erano più dovuti gli interessi corrispettivi originariamente previsti ma soltanto la sorta capitale maggiorata degli eventuali interessi di mora, la cui percentuale, poiché non determinata per iscritto in contratto, andava rapportata al saggio degli interessi legali.
Contestava quindi la debenza dell'importo ingiunto, determinato sommando rate dell'ammontare di 249,00 cadauna, comprensive sia di quota capitale che di interessi corrispettivi calcolati ad un tasso di oltre il 14% in ragione di anno, e sul quale erano stati richiesti anche gli interessi al tasso legale, così contravvenendo al divieto di anatocismo.
Specificava inoltre che, insieme al finanziamento, i coniugi avevano Persona_2
sottoscritto con la stessa mutuante anche il contratto assicurativo denominato “SALVARATA” al fine di garantire il pagamento delle rate del mutuo rimaste insolute nell'ipotesi, tra le altre, di morte del mutuatario e rappresentava che, verificatosi il decesso del in data 16.09.2015, Per_1 con lettera raccomandata a.r. del 7.10.2015 aveva denunciato il sinistro e richiesto l'attivazione della garanzia assicurativa alla la quale tuttavia non adempiva ai suoi obblighi ed CP_2
agiva in via monitoria per il recupero del credito.
Riteneva che nulla fosse dovuto in favore della in forza della polizza assicurativa CP_2
stipulata ed eccepiva la compensazione con quanto da essa dovuto in proprio favore, quale erede del sig. , in esecuzione della medesima polizza. Per_1
Sulla base di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accogliere la presente opposizione in forza della eccezione sollevata al precedente punto sub 1 e per lo effetto revocare e dichiarare nullo, infondato, illegittimo ed inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 136/2017 – R.G. n.
87/2017, reso telematicamente dal Tribunale di Lagonegro l'11.03.2017 su istanza della
[...]
(P. IVA. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1
presentato per la notifica in data 23.03.2017; 2) accogliete comunque la presente opposizione in forza della sollevata eccezione di compensazione di cui al precedente punto sub 2 e per lo effetto revocare e dichiarare nullo, infondato, illegittimo ed inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 136/2017
– R.G. n. 87/2017, reso telematicamente dal Tribunale di Lagonegro l'11.03.2017 su istanza della
(P. IVA. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
pagina 2 di 8 p.t., presentato per la notifica in data 23.03.2017, dichiarando altresì che nulla è più dovuto alla parte opposta dalla opponente 3) condannare la società opposta, come Parte_1
in atti rappresentata, difesa e domiciliata, al pagamento di spese e competenze di causa, oltre il
15,00% a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 D.M. n. 55/2014 ed oltre ancora IVA e C.N.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario per dichiarato anticipo.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.11.2017, si costituiva in giudizio la chiedendo all'intestato Tribunale di “confermare il decreto ingiuntivo Controparte_2 opposto n. 136/17 reso tra le parti dal Tribunale di Lagonegro e, per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento dell'importo di € 8.589,26 oltre le spese liquidate, gli Parte_1
interessi e le successive occorrende, in favore della - Dichiarare tenuto e CP_2 condannare, comunque nel merito, la sig.ra al pagamento dell'importo di € Parte_1
8.589,26 per le causali di cui in narrativa, oltre gli interessi legali, in favore della - CP_2
Respingere tutte le domande avversarie poiché infondate sia in fatto sia in diritto, per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio, rimborso forfetario 12,5%,
IVA e CPA, come per legge dovute.”
In particolare, l'opposta eccepiva la genericità delle contestazioni relative alla non debenza degli interessi corrispettivi e degli interessi legali ed osservava che, a fronte del non regolare pagamento delle rate, con lettera raccomandata a.r. del 26.04.2016 comunicava all'opponente la decadenza dal beneficio del termine ex artt. 1454 c.c. e 10 delle Condizioni generali del contratto ed intimava l'immediato pagamento della somma di € 8.649,00, determinata sommando le rate scadute e non pagate (€ 1.246,50) e il debito residuo (€ 8.752,50), deducendo gli interessi corrispettivi (€
1.328,68) e le spese mensili di gestione della pratica per i mesi futuri (€ 115,50) ed aggiungendo le spese postali e di recupero maturate.
Precisava che l'importo ingiunto di € 8.589,26 è composto da capitale puro (rate scadute e non pagate e capitale residuo attualizzato) e da una piccola quota di interessi moratori (pari ad € 61,44)
e non comprende le spese di invio sollecito, né quelle di recupero.
Da ultimo, evidenziava che l'opponente non aveva fornito alcuna evidenza di aver correttamente istruito il sinistro secondo quanto richiesto dalla compagnia assicuratrice e che, per quanto noto, con lettera del 1.12.2015 la aveva chiesto alla moglie del de cuius ulteriore Controparte_3
documentazione medica.
Chiariva di non essere a conoscenza dell'esito della pratica assicurativa in quanto soggetto diverso e distinto dalla alla quale l'opponente avrebbe dovuto rivolgere le sue Controparte_3
doglianze e concludeva formulando le suesposte conclusioni.
pagina 3 di 8 Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed esperito con esito negativo il tentativo di mediazione obbligatoria, venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183, comma 6, c.p.c.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 1, l'opponente evidenziava che l'opposta, in seguito alla concessione delle provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, aveva notificato atto di precetto e poi atto di pignoramento presso terzi, sottoponendo a pignoramento la quota di 1/5 (pari a circa 100 euro mensili) del trattamento pensionistico percepito e, precisando le proprie conclusioni, chiedeva anche di “condannare la società opposta, come in atti rappresentata, difesa
e domiciliata, alla restituzione di quanto dalla stessa verrà percepito in forza del pignoramento presso terzi eseguito presso l'INPS, in esecuzione del provvedimento monitorio qui opposto”.
Nel corso del giudizio, il difensore di parte opposta dava atto della modifica della ragione sociale della propria assistita da a (cfr. note di trattazione scritta per CP_2 Controparte_1
l'udienza del 26.10.2020).
Depositate le memorie da tutte le parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di alcuni rinvii per esigenze di ruolo, all'esito dell'udienza c.d. cartolare del 21.01.2025, la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò posto, l'opposizione si presenta infondata e deve, pertanto, essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata validamente emessa, nel rispetto cioè delle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere dall'opposto
(che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto), entrando nel merito del diritto sostanziale in controversia. Invero, qualora la somma richiesta in sede monitoria dovesse risultare errata per eccesso, il giudice dell'opposizione, pur revocando il provvedimento monitorio, deve comunque condannare il debitore al pagamento dell'importo effettivamente dovuto.
Coordinando, poi, il suddetto principio con la ripartizione dell'onere della prova concernente l'adempimento delle obbligazioni ex art. 2697 c.c., risulta evidente che, per effetto dell'inversione processuale suindicata, mentre il creditore opposto, che agisce per l'adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento pagina 4 di 8 della controparte, il debitore opponente è invece tenuto a dare la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 2421/2006;
Cass.13533/2001; Cass. n. 4974/2000; Cass. n. 7476/1997; Cass., SS.UU., n. 7448/1993).
La prova del fatto costitutivo del credito grava, insomma, sul creditore opposto (Cass., 19 ottobre
2015, n. 21101), il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo 2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata.
È, invece, onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass., 17 novembre 2003, n. 17371).
Ciò premesso in termini generali, nel caso di specie parte opponente agisce per la revoca del decreto ingiuntivo n. 136/2017 (R.G. n. 87/2017), emesso dal Tribunale di Lagonegro in data
11.03.2017 per la somma di € 8.589,26 a titolo di rate scadute e non pagate e di debito residuo attualizzato del contratto di finanziamento n. 1664958 dell'08.03.2013, oltre interessi al tasso legale dal 21.01.2016 (data della messa in mora) sino al saldo e spese della procedura, eccependo la non debenza degli interessi corrispettivi nella misura ultralegale dal passaggio in sofferenza e degli interessi legali sull'importo comprensivo di quota capitale residua ed interessi corrispettivi al tasso ultralegale, il divieto di anatocismo, nonché la non debenza dell'importo ingiunto in forza di apposita polizza assicurativa ed eccependo la compensazione con le somme spettanti in forza della suddetta polizza.
Orbene, applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, osserva il Tribunale che la parte opposta ha fornito la prova della fonte negoziale del suo diritto ottemperando all'onere posto a suo carico attraverso la produzione documentale versata in atti, mentre la parte opponente non è riuscita a dimostrare fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi idonei a paralizzare la pretesa azionata col decreto ingiuntivo.
Nel dettaglio, la parte opposta, producendo il contratto di finanziamento debitamente sottoscritto,
l'estratto conto del cliente con la lista dei movimenti dall'08.03.2013 al 26.04.2016, la “lettera di decadenza” del 26.04.2016 e la diffida del 13.06.2016 (cfr. allegati alla memoria di costituzione), ha dato prova dell'esistenza e della misura del credito azionato ed inoltre, a fronte pagina 5 di 8 delle contestazioni dell'opponente, ha ulteriormente chiarito e specificato le singole voci del credito vantato. Di contro, l'opponente non ha fornito alcun elemento probatorio a sostegno delle contestazioni formulate.
In particolare, col primo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la non debenza tanto degli interessi corrispettivi nella misura ultralegale dal momento del passaggio in sofferenza, quanto degli interessi legali sull'importo comprensivo di quota capitale residua ed interessi corrispettivi al tasso ultralegale e la violazione del divieto di anatocismo, limitandosi a richiamare la misura del tasso di interesse (TAG e TAEN) previsto per gli interessi corrispettivi e a contestare l'esattezza dell'importo ingiunto, senza peraltro fornire una chiara ricostruzione alternativa delle corrette modalità di calcolo del dovuto.
Tale generica contestazione, di per sé ostativa a qualsiasi positiva disamina, risulta comunque smentita dal compendio probatorio raccolto.
Invero, dalle lettere di diffida in atti e dalle precisazioni sul punto rese dall'opposta si evince che l'importo ingiunto comprende le somme dovute per rate scadute e non pagate al 26.04.2016 (pari ad € 1.246,50), il debito residuo (pari ad € 8.725,50) e gli interessi moratori (pari ad € 61,44), con espressa esclusione degli interessi corrispettivi sul debito residuo (pari ad € 1.328,68).
Il motivo di opposizione è dunque infondato, oltre che genericamente formulato e del tutto sfornito di allegazione e prova.
Parimenti privo di pregio risulta anche il secondo motivo di opposizione.
L'opponente, eccependo l'inadempimento del contratto assicurativo asseritamente stipulato con l'opposta al fine di garantire il mancato pagamento delle rate del finanziamento in caso di morte del mutuatario, ha chiesto la compensazione del proprio debito con le somme asseritamente dovute dall'opposta in proprio favore in esecuzione del contratto assicurativo.
Si tratta in sostanza di un'eccezione riconvenzionale di compensazione, tesa, cioè, non già ad ottenere la condanna della controparte al pagamento delle somme, ma solo a paralizzare il diritto di credito dalla stessa preteso, opponendovi un controcredito.
Ebbene, dall'esame della documentazione in atti si evince che il finanziamento, stipulato da e con l'odierna opposta, era assistito da una Parte_2 Parte_1
copertura assicurativa per rischio invalidità totale e permanente e vita (cfr. contratto e modulo di adesione in produzione di parte opponente).
In particolare, per quanto di rilevanza emerge che il , aderendo alla polizza collettiva Per_1
VITA n. G935 in qualità di assicurato, ha indicato come beneficiari in caso di proprio decesso gli pagina 6 di 8 “eredi testamentari o legittimi dell'Assicurato” (cfr. modulo di adesione alla copertura assicurativa in produzione di parte opponente).
Emerge altresì che, avvenuto il decesso dell'assicurato in data 16.09.2015 (cfr. certificato di morte in atti), è stata aperta la pratica di sinistro e, insomma, attivata la procedura per l'ottenimento dell'indennizzo (cfr. “lettera delle Generali Spa datata 01.12.15” in produzione di parte opposta).
In disparte l'esito della suddetta procedura, pur a fronte della produzione in giudizio del solo modulo di adesione e non anche delle relative condizioni generali, vale osservare che la polizza nella specie stipulata rientra nell'ambito delle c.d. polizze collettive stipulate secondo lo schema dell'assicurazione “per conto altrui” di cui all'art. 1891 c.c., nelle quali il “contraente” è l'istituto finanziario chiamato ad erogare il prestito, il quale, al fine di tutelare il proprio interesse alla restituzione della somma mutuata, conclude con le imprese di assicurazione apposite convenzioni alle quali i clienti aderiscono al momento della stipulazione del contratto di finanziamento.
Vale inoltre precisare che, al verificarsi dell'evento assicurato (nella specie, la morte dell'assicurato), il pagamento del capitale/rendita in favore del beneficiario spetta in ogni caso alla compagnia di assicurazione, peraltro non coinvolta nel presente giudizio.
Tanto basta ad escludere, ad avviso del giudicante, la sussistenza del controcredito nei confronti della odierna opposta dedotta dall'opponente e, dunque, a rigettare la relativa eccezione di compensazione.
In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni svolte, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
Assorbito ogni altro profilo.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in applicazione dei valori medi previsti per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e dei valori minimi per la fase istruttoria, stante la natura meramente documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 136/2017 (R.G. n.
87/2017), dichiarandone la definitiva esecutività;
pagina 7 di 8 - condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di € 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Lagonegro, il 15/04/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 618/2017 R.G. pendente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Alliegro ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Padula (SA) alla via Nazionale;
PARTE OPPONENTE
E
(già ) (P. IVA Controparte_1 Controparte_2
) in persona del l.r.p.t., con sede in Torino alla via Bellini n. 2, rappresentata e P.IVA_1
difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Linda De Zuani ed elettivamente domiciliata in Lagonegro alla Via Piano dei Lippi n. 5 presso lo studio dell'Avv. Stefania Agrello;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in 24.04.2017 e ritualmente notificato, la parte in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 136/2017 (R.G. n. 87/2017), emesso dal
Tribunale di Lagonegro in data 11.03.2017 e notificato in data 23.03.2017, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 8.589,26, oltre interessi legali dal 21.01.2016 al soddisfo e spese della procedura, in forza del contratto di finanziamento n. 1664958 dell'08.03.2013. pagina 1 di 8 A sostegno dell'opposizione, parte opponente premetteva che il contratto di mutuo era stato stipulato unitamente al coniuge, (poi deceduto in data 16.09.2015), per Persona_1
l'importo di euro 12.736,10, da restituire mediante il pagamento di 72 rate mensili dall'importo di euro 246,00 cadauna, precisando che detta rata era comprensiva sia della quota capitale che della quota di interessi corrispettivi, calcolati ad un TAN fisso dell'11,54% e un TAEG del 13,73%.
Sosteneva che dal momento del passaggio a sofferenza, ossia dal 26.04.2016, non erano più dovuti gli interessi corrispettivi originariamente previsti ma soltanto la sorta capitale maggiorata degli eventuali interessi di mora, la cui percentuale, poiché non determinata per iscritto in contratto, andava rapportata al saggio degli interessi legali.
Contestava quindi la debenza dell'importo ingiunto, determinato sommando rate dell'ammontare di 249,00 cadauna, comprensive sia di quota capitale che di interessi corrispettivi calcolati ad un tasso di oltre il 14% in ragione di anno, e sul quale erano stati richiesti anche gli interessi al tasso legale, così contravvenendo al divieto di anatocismo.
Specificava inoltre che, insieme al finanziamento, i coniugi avevano Persona_2
sottoscritto con la stessa mutuante anche il contratto assicurativo denominato “SALVARATA” al fine di garantire il pagamento delle rate del mutuo rimaste insolute nell'ipotesi, tra le altre, di morte del mutuatario e rappresentava che, verificatosi il decesso del in data 16.09.2015, Per_1 con lettera raccomandata a.r. del 7.10.2015 aveva denunciato il sinistro e richiesto l'attivazione della garanzia assicurativa alla la quale tuttavia non adempiva ai suoi obblighi ed CP_2
agiva in via monitoria per il recupero del credito.
Riteneva che nulla fosse dovuto in favore della in forza della polizza assicurativa CP_2
stipulata ed eccepiva la compensazione con quanto da essa dovuto in proprio favore, quale erede del sig. , in esecuzione della medesima polizza. Per_1
Sulla base di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) accogliere la presente opposizione in forza della eccezione sollevata al precedente punto sub 1 e per lo effetto revocare e dichiarare nullo, infondato, illegittimo ed inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 136/2017 – R.G. n.
87/2017, reso telematicamente dal Tribunale di Lagonegro l'11.03.2017 su istanza della
[...]
(P. IVA. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1
presentato per la notifica in data 23.03.2017; 2) accogliete comunque la presente opposizione in forza della sollevata eccezione di compensazione di cui al precedente punto sub 2 e per lo effetto revocare e dichiarare nullo, infondato, illegittimo ed inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 136/2017
– R.G. n. 87/2017, reso telematicamente dal Tribunale di Lagonegro l'11.03.2017 su istanza della
(P. IVA. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
pagina 2 di 8 p.t., presentato per la notifica in data 23.03.2017, dichiarando altresì che nulla è più dovuto alla parte opposta dalla opponente 3) condannare la società opposta, come Parte_1
in atti rappresentata, difesa e domiciliata, al pagamento di spese e competenze di causa, oltre il
15,00% a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 D.M. n. 55/2014 ed oltre ancora IVA e C.N.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario per dichiarato anticipo.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.11.2017, si costituiva in giudizio la chiedendo all'intestato Tribunale di “confermare il decreto ingiuntivo Controparte_2 opposto n. 136/17 reso tra le parti dal Tribunale di Lagonegro e, per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento dell'importo di € 8.589,26 oltre le spese liquidate, gli Parte_1
interessi e le successive occorrende, in favore della - Dichiarare tenuto e CP_2 condannare, comunque nel merito, la sig.ra al pagamento dell'importo di € Parte_1
8.589,26 per le causali di cui in narrativa, oltre gli interessi legali, in favore della - CP_2
Respingere tutte le domande avversarie poiché infondate sia in fatto sia in diritto, per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio, rimborso forfetario 12,5%,
IVA e CPA, come per legge dovute.”
In particolare, l'opposta eccepiva la genericità delle contestazioni relative alla non debenza degli interessi corrispettivi e degli interessi legali ed osservava che, a fronte del non regolare pagamento delle rate, con lettera raccomandata a.r. del 26.04.2016 comunicava all'opponente la decadenza dal beneficio del termine ex artt. 1454 c.c. e 10 delle Condizioni generali del contratto ed intimava l'immediato pagamento della somma di € 8.649,00, determinata sommando le rate scadute e non pagate (€ 1.246,50) e il debito residuo (€ 8.752,50), deducendo gli interessi corrispettivi (€
1.328,68) e le spese mensili di gestione della pratica per i mesi futuri (€ 115,50) ed aggiungendo le spese postali e di recupero maturate.
Precisava che l'importo ingiunto di € 8.589,26 è composto da capitale puro (rate scadute e non pagate e capitale residuo attualizzato) e da una piccola quota di interessi moratori (pari ad € 61,44)
e non comprende le spese di invio sollecito, né quelle di recupero.
Da ultimo, evidenziava che l'opponente non aveva fornito alcuna evidenza di aver correttamente istruito il sinistro secondo quanto richiesto dalla compagnia assicuratrice e che, per quanto noto, con lettera del 1.12.2015 la aveva chiesto alla moglie del de cuius ulteriore Controparte_3
documentazione medica.
Chiariva di non essere a conoscenza dell'esito della pratica assicurativa in quanto soggetto diverso e distinto dalla alla quale l'opponente avrebbe dovuto rivolgere le sue Controparte_3
doglianze e concludeva formulando le suesposte conclusioni.
pagina 3 di 8 Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed esperito con esito negativo il tentativo di mediazione obbligatoria, venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183, comma 6, c.p.c.
Con la memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 1, l'opponente evidenziava che l'opposta, in seguito alla concessione delle provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, aveva notificato atto di precetto e poi atto di pignoramento presso terzi, sottoponendo a pignoramento la quota di 1/5 (pari a circa 100 euro mensili) del trattamento pensionistico percepito e, precisando le proprie conclusioni, chiedeva anche di “condannare la società opposta, come in atti rappresentata, difesa
e domiciliata, alla restituzione di quanto dalla stessa verrà percepito in forza del pignoramento presso terzi eseguito presso l'INPS, in esecuzione del provvedimento monitorio qui opposto”.
Nel corso del giudizio, il difensore di parte opposta dava atto della modifica della ragione sociale della propria assistita da a (cfr. note di trattazione scritta per CP_2 Controparte_1
l'udienza del 26.10.2020).
Depositate le memorie da tutte le parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di alcuni rinvii per esigenze di ruolo, all'esito dell'udienza c.d. cartolare del 21.01.2025, la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ciò posto, l'opposizione si presenta infondata e deve, pertanto, essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, giova ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione sia stata validamente emessa, nel rispetto cioè delle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere dall'opposto
(che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto), entrando nel merito del diritto sostanziale in controversia. Invero, qualora la somma richiesta in sede monitoria dovesse risultare errata per eccesso, il giudice dell'opposizione, pur revocando il provvedimento monitorio, deve comunque condannare il debitore al pagamento dell'importo effettivamente dovuto.
Coordinando, poi, il suddetto principio con la ripartizione dell'onere della prova concernente l'adempimento delle obbligazioni ex art. 2697 c.c., risulta evidente che, per effetto dell'inversione processuale suindicata, mentre il creditore opposto, che agisce per l'adempimento, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento pagina 4 di 8 della controparte, il debitore opponente è invece tenuto a dare la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria (cfr., ex multis, Cass. 2421/2006;
Cass.13533/2001; Cass. n. 4974/2000; Cass. n. 7476/1997; Cass., SS.UU., n. 7448/1993).
La prova del fatto costitutivo del credito grava, insomma, sul creditore opposto (Cass., 19 ottobre
2015, n. 21101), il quale può avvalersi di tutti i mezzi di prova (Cass., 11 marzo 2011, n. 5915 e 3 marzo 2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal primo a sostegno della pretesa azionata.
È, invece, onere dell'opponente-convenuto prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass., 16 dicembre 2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass., 17 novembre 2003, n. 17371).
Ciò premesso in termini generali, nel caso di specie parte opponente agisce per la revoca del decreto ingiuntivo n. 136/2017 (R.G. n. 87/2017), emesso dal Tribunale di Lagonegro in data
11.03.2017 per la somma di € 8.589,26 a titolo di rate scadute e non pagate e di debito residuo attualizzato del contratto di finanziamento n. 1664958 dell'08.03.2013, oltre interessi al tasso legale dal 21.01.2016 (data della messa in mora) sino al saldo e spese della procedura, eccependo la non debenza degli interessi corrispettivi nella misura ultralegale dal passaggio in sofferenza e degli interessi legali sull'importo comprensivo di quota capitale residua ed interessi corrispettivi al tasso ultralegale, il divieto di anatocismo, nonché la non debenza dell'importo ingiunto in forza di apposita polizza assicurativa ed eccependo la compensazione con le somme spettanti in forza della suddetta polizza.
Orbene, applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, osserva il Tribunale che la parte opposta ha fornito la prova della fonte negoziale del suo diritto ottemperando all'onere posto a suo carico attraverso la produzione documentale versata in atti, mentre la parte opponente non è riuscita a dimostrare fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi idonei a paralizzare la pretesa azionata col decreto ingiuntivo.
Nel dettaglio, la parte opposta, producendo il contratto di finanziamento debitamente sottoscritto,
l'estratto conto del cliente con la lista dei movimenti dall'08.03.2013 al 26.04.2016, la “lettera di decadenza” del 26.04.2016 e la diffida del 13.06.2016 (cfr. allegati alla memoria di costituzione), ha dato prova dell'esistenza e della misura del credito azionato ed inoltre, a fronte pagina 5 di 8 delle contestazioni dell'opponente, ha ulteriormente chiarito e specificato le singole voci del credito vantato. Di contro, l'opponente non ha fornito alcun elemento probatorio a sostegno delle contestazioni formulate.
In particolare, col primo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la non debenza tanto degli interessi corrispettivi nella misura ultralegale dal momento del passaggio in sofferenza, quanto degli interessi legali sull'importo comprensivo di quota capitale residua ed interessi corrispettivi al tasso ultralegale e la violazione del divieto di anatocismo, limitandosi a richiamare la misura del tasso di interesse (TAG e TAEN) previsto per gli interessi corrispettivi e a contestare l'esattezza dell'importo ingiunto, senza peraltro fornire una chiara ricostruzione alternativa delle corrette modalità di calcolo del dovuto.
Tale generica contestazione, di per sé ostativa a qualsiasi positiva disamina, risulta comunque smentita dal compendio probatorio raccolto.
Invero, dalle lettere di diffida in atti e dalle precisazioni sul punto rese dall'opposta si evince che l'importo ingiunto comprende le somme dovute per rate scadute e non pagate al 26.04.2016 (pari ad € 1.246,50), il debito residuo (pari ad € 8.725,50) e gli interessi moratori (pari ad € 61,44), con espressa esclusione degli interessi corrispettivi sul debito residuo (pari ad € 1.328,68).
Il motivo di opposizione è dunque infondato, oltre che genericamente formulato e del tutto sfornito di allegazione e prova.
Parimenti privo di pregio risulta anche il secondo motivo di opposizione.
L'opponente, eccependo l'inadempimento del contratto assicurativo asseritamente stipulato con l'opposta al fine di garantire il mancato pagamento delle rate del finanziamento in caso di morte del mutuatario, ha chiesto la compensazione del proprio debito con le somme asseritamente dovute dall'opposta in proprio favore in esecuzione del contratto assicurativo.
Si tratta in sostanza di un'eccezione riconvenzionale di compensazione, tesa, cioè, non già ad ottenere la condanna della controparte al pagamento delle somme, ma solo a paralizzare il diritto di credito dalla stessa preteso, opponendovi un controcredito.
Ebbene, dall'esame della documentazione in atti si evince che il finanziamento, stipulato da e con l'odierna opposta, era assistito da una Parte_2 Parte_1
copertura assicurativa per rischio invalidità totale e permanente e vita (cfr. contratto e modulo di adesione in produzione di parte opponente).
In particolare, per quanto di rilevanza emerge che il , aderendo alla polizza collettiva Per_1
VITA n. G935 in qualità di assicurato, ha indicato come beneficiari in caso di proprio decesso gli pagina 6 di 8 “eredi testamentari o legittimi dell'Assicurato” (cfr. modulo di adesione alla copertura assicurativa in produzione di parte opponente).
Emerge altresì che, avvenuto il decesso dell'assicurato in data 16.09.2015 (cfr. certificato di morte in atti), è stata aperta la pratica di sinistro e, insomma, attivata la procedura per l'ottenimento dell'indennizzo (cfr. “lettera delle Generali Spa datata 01.12.15” in produzione di parte opposta).
In disparte l'esito della suddetta procedura, pur a fronte della produzione in giudizio del solo modulo di adesione e non anche delle relative condizioni generali, vale osservare che la polizza nella specie stipulata rientra nell'ambito delle c.d. polizze collettive stipulate secondo lo schema dell'assicurazione “per conto altrui” di cui all'art. 1891 c.c., nelle quali il “contraente” è l'istituto finanziario chiamato ad erogare il prestito, il quale, al fine di tutelare il proprio interesse alla restituzione della somma mutuata, conclude con le imprese di assicurazione apposite convenzioni alle quali i clienti aderiscono al momento della stipulazione del contratto di finanziamento.
Vale inoltre precisare che, al verificarsi dell'evento assicurato (nella specie, la morte dell'assicurato), il pagamento del capitale/rendita in favore del beneficiario spetta in ogni caso alla compagnia di assicurazione, peraltro non coinvolta nel presente giudizio.
Tanto basta ad escludere, ad avviso del giudicante, la sussistenza del controcredito nei confronti della odierna opposta dedotta dall'opponente e, dunque, a rigettare la relativa eccezione di compensazione.
In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni svolte, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
Assorbito ogni altro profilo.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in applicazione dei valori medi previsti per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e dei valori minimi per la fase istruttoria, stante la natura meramente documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 136/2017 (R.G. n.
87/2017), dichiarandone la definitiva esecutività;
pagina 7 di 8 - condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di € 4.237,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Lagonegro, il 15/04/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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