CA
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/06/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3537/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MARIANNA GALIOTO Presidente dott. LORENZO ORSENIGO Consigliere rel. dott.ssa CRISTINA RAVERA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. R.G. 3537/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e P.IVA , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore dott. elettivamente domiciliata in Roma, Parte_2
Via Maurizio Bufalini n. 8, presso lo studio degli avv.ti Matteo Di Pumpo e Andreea
Ioana Rus, che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del procuratore pro tempore Controparte_1 P.IVA_3
dott. , elettivamente domiciliata in Milano, Corso Vercelli n. 40, Controparte_2
pagina 1 di 18 presso lo studio degli avv.ti dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof.
Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli, che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria così giudicare: previa riforma dell'impugnata sentenza n. 8534/2023 del 31/10/2023, pubblicata il
2/11/2023 dal Tribunale di Milano, in persona del Giudice dott.ssa Anna Giorgia
Carbone, resa a definizione del giudizio rubricato al R.G. 47619/2019, per i motivi esposti in narrativa, accogliere le seguenti conclusioni:
In via principale:
- accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1325 n. 4), 1418 cod. civ. e 117, commi primo
e terzo, TUB, dei rapporti di conto corrente nn. 78290 e n. 9935 (già n. 7352) e delle relative aperture di credito per tutte le ragioni esposte in atti e l'illegittimità di tutti gli interessi, le commissioni e gli oneri addebitati da Controparte_1
- e, per l'effetto, condannare per il c/c estinto n. 78290, alla Controparte_1
restituzione della somma di € 14.572,49, come calcolato in sede di consulenza tecnica
d'ufficio nell'“IPOTESI 1b” nel giudizio di primo grado, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e alla rideterminazione del saldo per il c/c n. 9935 (già n. 7352) alla data del 30/04/2018 in euro 46.292,24 a credito per il correntista, con riaccredito, in favore di della somma di euro 66.210,71, così come accertato dal CTU Parte_1
nell'“IPOTESI 1b e 2b” (cfr. pag. 48 CTU dell'11/12/2021), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
pagina 2 di 18 In via subordinata:
- accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione dell'art. 1419 c.c. e 117, quarto comma, TUB, ovvero degli artt. 1283, 1284, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L. n. 108/1996, nonché dell'art.
2-bis della L. 2/2009 dei rapporti di conto corrente n. 9935, n. 78290 e 7352;
- accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, applicazione di tassi usurai, applicazione di tassi d'interesse ultralegali, applicazione di commissione di massimo scoperto o commissioni ad essa assimilabili, spese, antergazione e postergazione delle valute e indebito arricchimento;
- per l'effetto di cui ai punti precedenti, condannare per il c/c estinto Controparte_1
n.78290, al pagamento della somma di € 13.953,36, accertata dal CTU nell'ipotesi presente nella “TABELLA 16” (cfr. pag. 60 CTU integrativa del 17/04/2023), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e alla rideterminazione del saldo per il c/c n.
9935 alla data del 30/04/2018 in euro 21.143,86 a credito per il correntista, con riaccredito, in favore dell'appellante, della somma di euro 41.062,33, così come accertato dal CTU nell'ipotesi presente nella “TABELLA 8” (cfr. pag. 57 CTU integrativa del 17/04/2023), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
In via ulteriormente gradata
- qualora dovesse essere accertato che i c/c accertare e dichiarare l'inefficacia delle variazioni unilaterali sfavorevoli e delle condizioni economiche apportate unilateralmente dalla convenuta, sui rapporti di c/c n. 9935 e n. 78290 per violazione dell'art. 118 TUB ovvero, per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644
c.p., della L. n. 108/1996, nonché dell'art.
2-bis della L. 2/2009; l'illegittimità e la nullità delle pratiche di modifiche unilaterali sfavorevoli delle condizioni economiche, usura, anatocismo, applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili, spese, antergazione e postergazione delle valute, e indebito arricchimento;
pagina 3 di 18 - e per l'effetto, condannare a quanto accertato in una delle ulteriori Controparte_1
ipotesi dal consulente tecnico d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di lite del presente grado di giudizio nonché del giudizio di primo grado.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, e integralmente fatte proprie e richiamate tutte le eccezioni, conclusioni e domande formulate dalla tanto nel giudizio di primo grado quanto CP_3
nel presente giudizio, così giudicare:
Nel merito:
- rigettare tutte le domande di riforma alla sentenza n. 8534/2023 emessa dal Tribunale di Milano formulate da parte appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta depositata e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 8534/2023 emessa dal Tribunale di Milano - Sezione VI Civile
- in data 31.10.2023 e pubblicata in data 02.11.2023 all'esito del giudizio sub. R.G. n.
47619/2019.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio oltre oneri di legge.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
8534/2023, pubblicata in data 2.11.2023, con la quale - provvedendosi in una causa, da essa promossa, per conseguire l'accertamento dell'illegittimità degli addebiti relativi ai rapporti di conto corrente intrattenuti con la convenuta nonché per Controparte_1
pagina 4 di 18 conseguire la condanna di questa alla restituzione della somma complessiva di euro
359.009,72, oltre accessori - è stato così deciso:
“- Rigetta le domande attoree;
- condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 Controparte_1
Euro 22.507,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali, ad IVA e a
CPA;
- pone le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, come liquidate provvisoriamente in corso di causa, definitivamente a carico di . Parte_1
Vicende processuali
1) Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
chiedendo di accertare l'invalidità, sotto molteplici profili, dei contratti Controparte_1
di conto corrente nn. 78290, 7352 e 9935, quest'ultimo ancora in essere, così come delle relative aperture di credito, stipulati con l'allora e, per l'effetto, di Controparte_4
condannare la banca convenuta al pagamento degli importi illegittimamente addebitati nella misura di 359.009,72, con riferimento ai contratti di conto corrente estinti, e di rideterminare il saldo del c.c. 9935 con il riaccredito della somma di euro 158.263,44.
In atto di citazione, in particolare, veniva esposto che, a seguito di richiesta ex art. 119
TUB del 13/3/2018, la banca aveva consegnato alla parte attrice “solamente alcuni degli affidamenti risultanti sui conti correnti de quibus e gli elenchi dei movimenti relativi al c/c n. 9935 ed al c/c n. 78290 senza inoltre produrre alcun contratto di apertura di conto corrente afferente ai rapporti in oggetto”; che “l'assenza del contratto di apertura di conto corrente e/o la mancanza dei contratti di affidamento in esso regolati comporta[va] la violazione dell'art. 117, co.3 TUB e, di conseguenza, la nullità del contratto di conto corrente”.
pagina 5 di 18 La parte attrice chiedeva, quindi, di accertare la nullità ex art. 117, comma 1, T.U.B. dei rapporti di conto corrente e dei relativi affidamenti per difetto di forma scritta;
l'illegittima applicazione di tassi di interesse ultralegali;
la capitalizzazione degli interessi in violazione del divieto di anatocismo;
l'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto e delle successive variazioni, in quanto non pattuite o comunque indeterminate;
l'addebito di spese non previamente pattuite;
l'illegittima applicazione del sistema delle valute;
l'inefficacia delle modifiche unilaterali delle condizioni economiche (ius variandi); la mancata indicazione dell'ISC/TAEG nei contratti di affidamento;
l'applicazione, nel corso del rapporto, di interessi usurari (c.d. usura sopravvenuta).
2) Costituendosi in giudizio, la convenuta contestando la pretesa di Controparte_1
parte attrice, chiariva, anzitutto, che, diversamente da quanto ex adverso sostenuto, i rapporti dedotti in giudizio risultavano essere due, e non tre, ossia il n. 9935, ancora in essere, ed il n. 78290, estinto in data 22/2/2010 con giroconto del saldo sul conto n.
9935; che, inoltre, il conto corrente n. 7532 costituiva semplicemente la precedente numerazione del conto corrente n. 9935, e, cioè, prima che avvenisse la fusione per incorporazione del (con il quale era in essere il rapporto n. 7352) Controparte_4
in Controparte_1
La parte convenuta, provvedendo a depositare i contratti di apertura del conto corrente n.
9935 (già n. 7352) e n. 78290 - contratti che venivano, poi, contestati dalla parte attrice quanto alla loro riferibilità ai rapporti per cui era causa - eccepiva, in via preliminare, sia l'inammissibilità delle domande relative al conto n. 9935, trattandosi conto corrente ancora attivo, sia la prescrizione delle domande ex adverso avanzate con riguardo alle rimesse di natura solutoria e comunque risalenti ad oltre un decennio decennio prima dell'instaurazione del giudizio;
nel merito, chiedeva di rigettare tutte le domande ex adverso formulate e, in subordine, di compensare quanto eventualmente risultante a credito dell'attrice con l'eventuale maggior credito della banca. pagina 6 di 18 3) Nel corso del giudizio veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio di carattere contabile al fine di effettuare il ricalcolo del saldo finale dei conti correnti dedotti in causa con lo sviluppo di diversi ipotesi ricostruttive alternative (tenendo conto dei contratti prodotti dalla banca convenuta ovvero, prescindendo da questi, considerando l'assenza di qualsiasi pattuizione;
individuando le rimesse solutorie sulla base dei saldi banca ovvero di quelli ricostruiti;
tendo conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi ovvero espungendo totalmente gli effetti di questa…).
4) Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 8534/2022, impugnata in questa sede, ha rigettato tutte le domande proposte dall'attrice condannando la stessa al Parte_1
rimborso delle spese di lite e di CTU sulla base dei seguenti rilievi:
- ha, anzitutto, chiarito che i conti correnti oggetto del giudizio non era tre, come prospettato dalla parte attrice, ma erano soltanto due (n. 78290 e n. 9935) in quanto il conto n. 9935 risultava essere la prosecuzione del precedente conto n. 7352, attivo fino all'incorporazione del in (1° novembre 2008): tale rilievo era CP_4 CP_4 CP_1
stato evidenziato anche dal consulente tecnico d'ufficio ed era confermato dalla perfetta corrispondenza tra il saldo finale del c/c 7352 e quello iniziale del c/c 9935, da cui si doveva desumere la continuità tra i due rapporti e l'insussistenza di un terzo autonomo conto;
- ha, quindi, ritenuto che fosse inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito relativa al conto n. 9935, poiché lo stesso era ancora attivo alla data di instaurazione del giudizio: al riguardo, è stato richiamato che, finché un conto è in essere, le movimentazioni registrate non configurano pagamenti veri e propri ma semplici annotazioni contabili che incidono sul saldo;
che solo con la chiusura del conto e il versamento del saldo finale da parte del correntista può configurarsi un pagamento in senso tecnico, idoneo a fondare una domanda di ripetizione dell'indebito;
pagina 7 di 18 - ha, invece, ritenuto ammissibile, con riferimento al conto n. 78290 (chiuso nel 2010), sia la domanda di accertamento della nullità contrattuale sia quella di rideterminazione del saldo e di restituzione di quanto indebitamente pagato;
- ha, peraltro, richiamato che, in materia di contenzioso bancario, grava sul correntista, che intenda far valere il carattere indebito di taluni pagamenti, “lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del relativo rapporto”; che, nel caso, la parte attrice si lamentava “non della mancata stipula per iscritto dei contratti di conto corrente, ma della mancata consegna, sebbene richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB, da parte della banca della copia dei contratti di conto corrente” e faceva “discendere la nullità di tali contratti proprio dalla mancata consegna degli stessi in risposta alla richiesta avanzata”; che, peraltro, come chiarito dalla Corte di Cassazione (vedi sentenza 33009/2019) non sarebbe stato possibile “ invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”;
- ha, inoltre, osservato che, nel caso di specie, la società attrice non aveva fornito prova che i contratti non fossero mai stati stipulati per iscritto, né aveva sostenuto in modo chiaro che fossero stati conclusi oralmente o per fatti concludenti;
che, del resto, risultava che la parte attrice avesse chiesto alla banca in ripetute occasioni la consegna dei contratti, con ciò palesando la conoscenza dell'esistenza dei contratti e lamentando che la mancanza della documentazione contrattuale fosse imputabile alla mancata consegna da parte della banca in fase pre-contenziosa;
- ha, quindi, ritenuto che l'omessa dimostrazione da parte della società attrice della mancanza nei contratti della pattuizione scritta delle condizioni economiche applicate, non consentisse “di utilizzare le risultanze della CTU relative all'accertamento delle invalidità dedotte da parte attrice con riferimento ai contratti di conto corrente n. pagina 8 di 18 9935… e n. 78290… asseritamente nulli per mancanza di forma scritta”; che, del resto, tale carenza probatoria imputabile a parte attrice non poteva essere colmata dalla produzione documentale di parte convenuta “in quanto la banca non ha dimostrato che i contratti di conto corrente ordinario in corrispondenza prodotti ai documenti n. 2 e 9 e stipulati, il primo n. 5682 in data 16.3.2000 con il ed il secondo n. Controparte_4
15321 in data 31.1.2001 con il Credito Italiano coincidessero con i conti correnti n.
9935 e n. 78290 dedotti da parte attrice nella mutata numerazione conseguente alle successioni nei rapporti societari”: invero, a fronte della contestazione svolta dall'attrice, che aveva negato tale successione nei rapporti contrattuali, nessuna precisazione era stata effettuata dalla convenuta;
- con riferimento alle domande di nullità dei contratti di affidamento, ha respinto le doglianze attoree circa la mancata indicazione o la presunta indeterminatezza del TAEG, della periodicità di capitalizzazione e dei criteri di calcolo delle commissioni, avendo ritenuto corrette e documentate le valutazioni in proposito svolte dal CTU.
5) Avverso tale pronuncia, ha proposto appello l'appellante la quale ha Parte_1
chiesto la riforma della sentenza impugnata formulando i seguenti cinque motivi di gravame:
i. violazione e falsa applicazione degli artt.112,115 e 116 cod. proc. civ.;
ii. violazione e falsa applicazione degli art. 117 tub, degli artt. 2727, 2729, 2697,
1284 e 1283 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.;
iii. accoglimento dell'appello e conseguente accoglimento delle domande proposte da illegittima applicazione di tassi di interesse usurari, violazione delle norme Pt_1
dettate in materia di pattuizione dei tassi di interesse, illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto, commissioni ad esse assimilabili e spese, anatocismo, postergazione delle poste in accredito e antergazione delle poste in addebito ed illegittimo esercizio dello ius variandi;
pagina 9 di 18 iv. violazione e falsa applicazione dell'art. 1283 cod. civ. e degli artt. 117 e 120 tub nonché violazione degli artt.112 e 116 cod. proc. civ. nella valutazione ed interpretazione delle prove e delle risultanze istruttorie;
v. violazione e falsa applicazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e violazione e falsa applicazione delle regole di diritto relative;
erronea pronuncia di condanna al pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio.
6) Costituendosi nel giudizio di appello, l'appellata ha chiesto in via Controparte_1
preliminare di voler dichiarare inammissibile, ex artt. 348 bis c.p.c., l'impugnazione ex adverso proposta; nel merito, contestando la fondatezza dei motivi di appello, ha chiesto il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.
7) Sulle conclusioni delle parti, in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) Preliminarmente ritiene la Corte che debba essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellato ex art. 348 bis c.p.c., dovendosi ritenere tale eccezione superata sin dal momento in cui è stata fissata l'udienza ex art. 352 c.p.c., così dando corso ordinario al giudizio.
9) Va, quindi, richiamato che, con il proprio primo motivo di appello, l'appellante Pt_1
ha contestato la sentenza del Tribunale nella parte in cui è stata ritenuta
[...]
inammissibile la domanda di ripetizione di indebito relativamente al conto corrente n.
9935 (già n. 7352), sul presupposto che il rapporto fosse ancora attivo alla data della citazione e, che, quindi non si potesse configurare un pagamento in senso tecnico.
Secondo l'appellante tale decisione è da ritenersi viziata per violazione dell'art. 112
c.p.c., in quanto il giudice di primo grado si sarebbe pronunciato su una domanda non proposta. pagina 10 di 18 L'appellante, invero, sostiene di non aver formulato alcuna domanda di ripetizione di indebito per il c/c n. 9935, ma di aver unicamente chiesto la rideterminazione del saldo del conto, con eventuale riaccredito delle somme addebitate illegittimamente (cfr. pagg.
47-49 atto di citazione). La domanda restitutoria era stata formulata solo per i conti estinti (tra cui il c/c n. 7352), mentre per il conto n. 9935 AR aveva richiesto una verifica del saldo e la rettifica in caso di addebiti illegittimi, come confermato anche nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c., ove si chiedeva esplicitamente “la rideterminazione del saldo del c/c n. 9935 (già n. 7352)” (cfr. pagg. 29-32 memoria).
9.1) Tale doglianza, per quanto (per le considerazioni che verranno esposte in sede di esame degli ulteriori motivi) inidonea a determinare la riforma della sentenza impugnata, deve ritenersi fondata.
Invero, se, da un lato, la circostanza che il conto corrente risulti ancora aperto vale ad escludere che possa considerarsi avvenuto il pagamento che consente la ripetizione degli addebiti illegittimi, da un altro lato, ciò non esclude, comunque, la ricorrenza di un interesse del correntista a far accertare l'eventuale nullità di clausole e pattuizioni,
l'illegittimità dei conseguenti addebiti e, quindi, l'esatta entità del saldo (epurato dagli stessi).
Al riguardo, la Cassazione ha chiarito che “tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito)” (cfr. Cass. Civ. n. 5904/2021; v. anche
Cass., n. 21646/2018 e Sez. Un. Cass. n. 24418/2010).
10) Quanto al secondo e al terzo motivo di appello, tali motivi, per la loro connessione logico-giuridica, vanno trattati congiuntamente. pagina 11 di 18 Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per vizio di motivazione, deducendone l'apparenza, la contraddittorietà e la natura tautologica, in violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., nonché per erronea applicazione degli artt.
112, 115, 116 e 2697 c.c.
L'appellante, al riguardo, ha censurato il fatto che il Tribunale abbia rigettato la domanda di nullità dei contratti bancari per difetto di forma scritta, pur avendo l'attrice dedotto non la conclusione orale dei rapporti, ma l'assenza assoluta di pattuizioni formalizzate in violazione dell'art. 117 TUB;
ha, inoltre, lamentato che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente posto a suo carico l'onere di provare un fatto negativo (l'inesistenza della pattuizione), trascurando il principio di vicinanza della prova.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui non ha accolto le domande formulate da (in Parte_1
particolare, quelle relative alla illegittima applicazione di tassi di interesse usurari, alla violazione delle norme sulla pattuizione degli interessi, alla previsione di commissioni di massimo scoperto, spese e oneri non pattuiti, all'anatocismo, alla postergazione delle poste in accredito e antergazione di quelle in addebito, nonché all'illegittimo esercizio dello ius variandi), nonostante le risultanze della CTU disposta in primo grado.
10.1) Tali motivi di appello devono ritenersi infondati e non meritevoli di accoglimento.
In linea generale, va richiamato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nei giudizi promossi dal correntista per la declaratoria di nullità di clausole contrattuali o la ripetizione di somme indebitamente pagate, grava sull'attore “l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole” (Cass.
13/12/2019 n. 33009); che, inoltre, il medesimo correntista è, altresì, “onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti pagina 12 di 18 le singole rimesse suscettibili di ripetizione” (Cass. 28/11/2018 n. 30822; Cass.
26/9/2019 n. 24049; da ultimo, cfr. anche Cass. SS.UU. 18/9/2020 n. 19597).
Nel caso di specie, l'appellante ha omesso la produzione dei contratti di apertura dei rapporti di conto corrente per cui è causa, limitandosi ad affermarne l'inesistenza.
Peraltro, tale allegazione, oltre a non trovare alcun riscontro oggettivo, risulta del tutto implausibile, dovendosi altrimenti ritenere che la banca avrebbe aperto dei conti intestati alla società odierna appellante in assenza di qualsiasi richiesta di questa o accordo negoziale, conti che, peraltro, sono stati pacificamente e regolarmente utilizzati per diversi anni dalla medesima società che si è costantemente avvalsa delle relative linee di credito senza mai eccepire l'inesistenza del vincolo contrattuale.
Va, quindi, richiamato che la banca, costituendosi in giudizio, aveva prodotto in – sub docc. 2 e 9 – i contratti che le risultavano essere stati stipulati da nel 2000 Parte_1
con il e nel 2001 con il Credito Italiano;
che, peraltro, l'appellante ne Controparte_4
aveva contestato la riferibilità ai rapporti per cui è causa, rilevando la presenza di un diverso numero di conto corrente (circostanza che l'istituto aveva spiegato essere conseguenza delle successive modifiche intervenute nei rapporti societari di;
CP_1
che, in tale contesto, il giudice di primo grado ha ritenuto di non poter attribuire rilevanza ai suddetti documenti ed ha, quindi, concluso per il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'appellante.
Ad avviso della Corte trattasi di una valutazione corretta, anche in considerazione del fatto che manca del tutto la documentazione che consenta di ricostruire l'andamento dei rapporti di conto corrente a partire dalle date in cui (alla stregua dei due documenti prodotti dalla banca) sarebbero stati aperti i rapporti di conto corrente, ove si consideri che per il rapporto n. 7352 (poi divenuto n. 9935), che sarebbe stato aperto nel 2000, il primo estratto conto prodotto in causa risale al marzo 2006; che, invece, per il rapporto n. 78290, che sarebbe stato aperto nel 2001, il primo estratto conto prodotto in causa risale al marzo 2003. pagina 13 di 18 La mancata produzione dei contratti assume rilievo assorbente rispetto alla domanda di accertamento delle poste asseritamente illegittime, atteso che, in assenza del contratto, risulta preclusa la verifica del contenuto delle pattuizioni intervenute tra le parti.
In ogni caso, l'accertamento delle dedotte illegittimità risulta ulteriormente precluso per la grave incompletezza della documentazione contabile: gli estratti conto prodotti presentano numerose lacune, non colmabili, tali da compromettere del tutto l'attendibilità della ricostruzione peritale e da renderla inutilizzabile ai fini decisori.
Deve, infatti, ritenersi che la parte attrice non abbia assolto all'onere di produzione documentale relativa agli estratti conto necessari per la verifica della movimentazione dei conti, l'individuazione delle poste addebitate e la rideterminazione del saldo.
Come rilevato dal CTU,
“- relativamente al c/c 7352 non risultano prodotti gli estratti conto analitici dei mesi di aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre dell'anno 2006; gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre dell'anno 2007; gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio e agosto dell'anno 2008;
- relativamente al c/c 9935 non risultano prodotti i riassunti scalari ed i prospetti di conteggio delle competenze dal 4° trimestre 2015 fino all'ultimo estratto conto in atti
(30 aprile 2018);
- relativamente al c/c 78290 non risultano prodotti gli estratti conto analitici dei mesi di aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre dell'anno 2003; gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre dell'anno 2004; ottobre dell'anno
2005; ottobre e novembre dell'anno 2008”.
Tali omissioni documentali, sistematiche ed estese, precludono qualsiasi attendibile ricostruzione dell'andamento dei rapporti negoziali.
In conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis,
Cass. SS.UU. 18/9/2020, n. 19597, Cass. 26/9/2019, n. 24049, Cass. 28/11/2018, n.
30822), la produzione solo parziale o gravemente lacunosa degli estratti conto comporta pagina 14 di 18 il rigetto della domanda, non consentendo la ricostruzione del dare-avere né l'eventuale espunzione degli addebiti disposti in base a clausole illegittime.
Né può assumere rilievo l'elaborato pur svolto dal CTU, il quale – in difetto del contratto ed a fronte di una base contabile incompleta – non può costituire fonte attendibile ai fini dell'accertamento di profili di nullità del rapporto o del ricalcolo del saldo.
11) Con il quarto motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha omesso di accertare l'illegittima applicazione di interessi anatocistici da parte di anche per il periodo successivo al 2009, nonostante CP_1
l'esistenza di contratti scritti prodotti in giudizio.
Secondo l'appellante, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, risulterebbero in atti – a partire dal 2009 – vari contratti di affidamento stipulati con (all.10-14), CP_1
contenenti clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sul c/c n. 9935.
In particolare, si fa riferimento a documenti contrattuali datati 12.11.2009, 14.04.2010,
01.04.2011 e 02.05.2011, documenti che, a dire dell'appellante, non rispetterebbero i requisiti previsti dall'art. 120 TUB, dall'art. 1283 c.c. e dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000, in quanto: i) non sarebbe prevista un'identica periodicità nella capitalizzazione di interessi attivi e passivi;
ii) mancherebbero indicazioni esplicite sul
TAN e TAE applicabili agli interessi creditori;
iii) non sarebbe specificata la durata del periodo di capitalizzazione;
iv) mancherebbe una separata approvazione scritta da parte del cliente.
11.1) Anche tale motivo di appello deve ritenersi infondato.
Va, anzitutto, detto che il Tribunale ha correttamente ritenuto infondate le doglianze di nullità dei contratti di affidamento stipulati da a partire dal 2009, Parte_1
richiamando le conclusioni a cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio analizzando i contratti di affidamento prodotti in giudizio e sopra richiamati.
pagina 15 di 18 Quanto all'indice sintetico di costo (ISC), l'errore di indicazione lamentato dall'appellante non è suscettibile di comportare la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB.
In conformità al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. Part 39169/2021; Cass. n. 4597/2023; Cass. nn. 6210 e 4379/2025), l' ha esclusiva funzione informativa e non costituisce una clausola economica contrattuale. La sua eventuale erronea rappresentazione non incide sull'efficacia del contratto, né determina un aggravio economico per il cliente, potendo eventualmente rilevare – ove ne ricorrano i presupposti –solo ai fini della tutela del consenso o della responsabilità precontrattuale, non oggetto del presente giudizio.
Quanto, poi, alla censura per l'indeterminatezza della “commissione per la disponibilità immediata dei fondi”, il CTU ha accertato che essa è stata pattuita in misura proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento, con espressa indicazione della periodicità trimestrale e dell'anno civile (365 giorni) per il calcolo, risultando quindi conforme all'art.
2-bis del D.L. 185/2008 (conv. in L. 2/2009). Tali criteri sono indicati nei documenti contrattuali (v. ad es. doc. 13, pag. 13).
Con riferimento alla pretesa nullità derivante dalla mancata indicazione esplicita del
TAN e del TAE applicabili agli interessi creditori, va rilevato che tale profilo risulta espressamente disciplinato per relationem nei contratti stessi. In particolare, le condizioni normative degli atti contrattuali depositati (docc. 10–11 stabiliscono Pt_1
che: “Si applicano all'Affidamento, per quanto non espressamente previsto o derogato dal presente contratto e/o dagli atti relativi alle singole richieste di utilizzo, le norme e le condizioni che regolano il servizio di conto corrente e i servizi ad esso connessi, già sottoscritti dal cliente”, sì da doversi ritenere che, per quanto non espressamente previsto nei contratti di affidamento, dovesse farsi riferimento alle previsioni dei contratti di conto corrente.
pagina 16 di 18 12) Con il proprio quinto motivo di appello l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha posto integralmente a suo carico sia le spese di lite che quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
L'appellante ha lamentato, in particolare, che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente condannato alla rifusione delle spese legali sostenute da Parte_1
controparte, pur in presenza di alcune risultanze della CTU che avrebbero evidenziato l'illegittimità di taluni addebiti: contestando la sussistenza di una piena soccombenza, ha, quindi, chiesto una ripartizione più equa delle spese di lite.
Sotto un ulteriore profilo, ha dedotto l'ingiustizia della decisione che ha posto le spese della CTU esclusivamente a suo carico, invocando la natura neutrale dell'attività peritale e la giurisprudenza che ammette, in determinati casi, una ripartizione pro quota indipendentemente dall'esito finale della lite.
12.1) Le censure sollevate da parte appellante non meritano accoglimento, posto che la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite è conforme al principio di cui all'art. 91 c.p.c., essendo l'attrice risultata integralmente soccombente;
che, Parte_1
inoltre, quanto alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, in linea generale, tali oneri seguono il regime della soccombenza, salvo specifici e motivati criteri di equità che nel caso di specie non risultano ravvisabili, né pare pertinente la censura relativa alla supposta “neutralità” della CTU, atteso che, nel caso, tenuto conto delle lacune probatorie dell'odierna appellante, l'attività peritale svolta dal CTU, su sollecitazione della parte attrice, non è stata di particolare utilità ai fini del decidere se non per avvalorare l'infondatezza delle pretese di parte attrice.
13) Per le considerazioni svolte l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, va condannata a rimborsare alla parte Parte_1
appellata le spese di lite relative al presente grado, come liquidate in Controparte_1
pagina 17 di 18 dispositivo sulla base dei criteri previsti dal D.M. n. 147/2022, con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione dei compensi riferibili alla fase istruttoria-trattazione, non tenutasi in questa sede.
Infine, sussistono, per la parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Milano n. 8534/2023, pubblicata in data 2/11/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le Parte_1 Controparte_1
spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in euro 9.991,00 per compensi, oltre
15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. 24/12/2012 n.
228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30/4/2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MARIANNA GALIOTO Presidente dott. LORENZO ORSENIGO Consigliere rel. dott.ssa CRISTINA RAVERA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. R.G. 3537/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e P.IVA , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore dott. elettivamente domiciliata in Roma, Parte_2
Via Maurizio Bufalini n. 8, presso lo studio degli avv.ti Matteo Di Pumpo e Andreea
Ioana Rus, che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del procuratore pro tempore Controparte_1 P.IVA_3
dott. , elettivamente domiciliata in Milano, Corso Vercelli n. 40, Controparte_2
pagina 1 di 18 presso lo studio degli avv.ti dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof.
Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli, che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria così giudicare: previa riforma dell'impugnata sentenza n. 8534/2023 del 31/10/2023, pubblicata il
2/11/2023 dal Tribunale di Milano, in persona del Giudice dott.ssa Anna Giorgia
Carbone, resa a definizione del giudizio rubricato al R.G. 47619/2019, per i motivi esposti in narrativa, accogliere le seguenti conclusioni:
In via principale:
- accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1325 n. 4), 1418 cod. civ. e 117, commi primo
e terzo, TUB, dei rapporti di conto corrente nn. 78290 e n. 9935 (già n. 7352) e delle relative aperture di credito per tutte le ragioni esposte in atti e l'illegittimità di tutti gli interessi, le commissioni e gli oneri addebitati da Controparte_1
- e, per l'effetto, condannare per il c/c estinto n. 78290, alla Controparte_1
restituzione della somma di € 14.572,49, come calcolato in sede di consulenza tecnica
d'ufficio nell'“IPOTESI 1b” nel giudizio di primo grado, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e alla rideterminazione del saldo per il c/c n. 9935 (già n. 7352) alla data del 30/04/2018 in euro 46.292,24 a credito per il correntista, con riaccredito, in favore di della somma di euro 66.210,71, così come accertato dal CTU Parte_1
nell'“IPOTESI 1b e 2b” (cfr. pag. 48 CTU dell'11/12/2021), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
pagina 2 di 18 In via subordinata:
- accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione dell'art. 1419 c.c. e 117, quarto comma, TUB, ovvero degli artt. 1283, 1284, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L. n. 108/1996, nonché dell'art.
2-bis della L. 2/2009 dei rapporti di conto corrente n. 9935, n. 78290 e 7352;
- accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, applicazione di tassi usurai, applicazione di tassi d'interesse ultralegali, applicazione di commissione di massimo scoperto o commissioni ad essa assimilabili, spese, antergazione e postergazione delle valute e indebito arricchimento;
- per l'effetto di cui ai punti precedenti, condannare per il c/c estinto Controparte_1
n.78290, al pagamento della somma di € 13.953,36, accertata dal CTU nell'ipotesi presente nella “TABELLA 16” (cfr. pag. 60 CTU integrativa del 17/04/2023), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e alla rideterminazione del saldo per il c/c n.
9935 alla data del 30/04/2018 in euro 21.143,86 a credito per il correntista, con riaccredito, in favore dell'appellante, della somma di euro 41.062,33, così come accertato dal CTU nell'ipotesi presente nella “TABELLA 8” (cfr. pag. 57 CTU integrativa del 17/04/2023), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
In via ulteriormente gradata
- qualora dovesse essere accertato che i c/c accertare e dichiarare l'inefficacia delle variazioni unilaterali sfavorevoli e delle condizioni economiche apportate unilateralmente dalla convenuta, sui rapporti di c/c n. 9935 e n. 78290 per violazione dell'art. 118 TUB ovvero, per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644
c.p., della L. n. 108/1996, nonché dell'art.
2-bis della L. 2/2009; l'illegittimità e la nullità delle pratiche di modifiche unilaterali sfavorevoli delle condizioni economiche, usura, anatocismo, applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili, spese, antergazione e postergazione delle valute, e indebito arricchimento;
pagina 3 di 18 - e per l'effetto, condannare a quanto accertato in una delle ulteriori Controparte_1
ipotesi dal consulente tecnico d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di lite del presente grado di giudizio nonché del giudizio di primo grado.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, e integralmente fatte proprie e richiamate tutte le eccezioni, conclusioni e domande formulate dalla tanto nel giudizio di primo grado quanto CP_3
nel presente giudizio, così giudicare:
Nel merito:
- rigettare tutte le domande di riforma alla sentenza n. 8534/2023 emessa dal Tribunale di Milano formulate da parte appellante, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta depositata e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 8534/2023 emessa dal Tribunale di Milano - Sezione VI Civile
- in data 31.10.2023 e pubblicata in data 02.11.2023 all'esito del giudizio sub. R.G. n.
47619/2019.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio oltre oneri di legge.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
8534/2023, pubblicata in data 2.11.2023, con la quale - provvedendosi in una causa, da essa promossa, per conseguire l'accertamento dell'illegittimità degli addebiti relativi ai rapporti di conto corrente intrattenuti con la convenuta nonché per Controparte_1
pagina 4 di 18 conseguire la condanna di questa alla restituzione della somma complessiva di euro
359.009,72, oltre accessori - è stato così deciso:
“- Rigetta le domande attoree;
- condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 Controparte_1
Euro 22.507,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali, ad IVA e a
CPA;
- pone le spese della Consulenza Tecnica d'Ufficio, come liquidate provvisoriamente in corso di causa, definitivamente a carico di . Parte_1
Vicende processuali
1) Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
chiedendo di accertare l'invalidità, sotto molteplici profili, dei contratti Controparte_1
di conto corrente nn. 78290, 7352 e 9935, quest'ultimo ancora in essere, così come delle relative aperture di credito, stipulati con l'allora e, per l'effetto, di Controparte_4
condannare la banca convenuta al pagamento degli importi illegittimamente addebitati nella misura di 359.009,72, con riferimento ai contratti di conto corrente estinti, e di rideterminare il saldo del c.c. 9935 con il riaccredito della somma di euro 158.263,44.
In atto di citazione, in particolare, veniva esposto che, a seguito di richiesta ex art. 119
TUB del 13/3/2018, la banca aveva consegnato alla parte attrice “solamente alcuni degli affidamenti risultanti sui conti correnti de quibus e gli elenchi dei movimenti relativi al c/c n. 9935 ed al c/c n. 78290 senza inoltre produrre alcun contratto di apertura di conto corrente afferente ai rapporti in oggetto”; che “l'assenza del contratto di apertura di conto corrente e/o la mancanza dei contratti di affidamento in esso regolati comporta[va] la violazione dell'art. 117, co.3 TUB e, di conseguenza, la nullità del contratto di conto corrente”.
pagina 5 di 18 La parte attrice chiedeva, quindi, di accertare la nullità ex art. 117, comma 1, T.U.B. dei rapporti di conto corrente e dei relativi affidamenti per difetto di forma scritta;
l'illegittima applicazione di tassi di interesse ultralegali;
la capitalizzazione degli interessi in violazione del divieto di anatocismo;
l'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto e delle successive variazioni, in quanto non pattuite o comunque indeterminate;
l'addebito di spese non previamente pattuite;
l'illegittima applicazione del sistema delle valute;
l'inefficacia delle modifiche unilaterali delle condizioni economiche (ius variandi); la mancata indicazione dell'ISC/TAEG nei contratti di affidamento;
l'applicazione, nel corso del rapporto, di interessi usurari (c.d. usura sopravvenuta).
2) Costituendosi in giudizio, la convenuta contestando la pretesa di Controparte_1
parte attrice, chiariva, anzitutto, che, diversamente da quanto ex adverso sostenuto, i rapporti dedotti in giudizio risultavano essere due, e non tre, ossia il n. 9935, ancora in essere, ed il n. 78290, estinto in data 22/2/2010 con giroconto del saldo sul conto n.
9935; che, inoltre, il conto corrente n. 7532 costituiva semplicemente la precedente numerazione del conto corrente n. 9935, e, cioè, prima che avvenisse la fusione per incorporazione del (con il quale era in essere il rapporto n. 7352) Controparte_4
in Controparte_1
La parte convenuta, provvedendo a depositare i contratti di apertura del conto corrente n.
9935 (già n. 7352) e n. 78290 - contratti che venivano, poi, contestati dalla parte attrice quanto alla loro riferibilità ai rapporti per cui era causa - eccepiva, in via preliminare, sia l'inammissibilità delle domande relative al conto n. 9935, trattandosi conto corrente ancora attivo, sia la prescrizione delle domande ex adverso avanzate con riguardo alle rimesse di natura solutoria e comunque risalenti ad oltre un decennio decennio prima dell'instaurazione del giudizio;
nel merito, chiedeva di rigettare tutte le domande ex adverso formulate e, in subordine, di compensare quanto eventualmente risultante a credito dell'attrice con l'eventuale maggior credito della banca. pagina 6 di 18 3) Nel corso del giudizio veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio di carattere contabile al fine di effettuare il ricalcolo del saldo finale dei conti correnti dedotti in causa con lo sviluppo di diversi ipotesi ricostruttive alternative (tenendo conto dei contratti prodotti dalla banca convenuta ovvero, prescindendo da questi, considerando l'assenza di qualsiasi pattuizione;
individuando le rimesse solutorie sulla base dei saldi banca ovvero di quelli ricostruiti;
tendo conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi ovvero espungendo totalmente gli effetti di questa…).
4) Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 8534/2022, impugnata in questa sede, ha rigettato tutte le domande proposte dall'attrice condannando la stessa al Parte_1
rimborso delle spese di lite e di CTU sulla base dei seguenti rilievi:
- ha, anzitutto, chiarito che i conti correnti oggetto del giudizio non era tre, come prospettato dalla parte attrice, ma erano soltanto due (n. 78290 e n. 9935) in quanto il conto n. 9935 risultava essere la prosecuzione del precedente conto n. 7352, attivo fino all'incorporazione del in (1° novembre 2008): tale rilievo era CP_4 CP_4 CP_1
stato evidenziato anche dal consulente tecnico d'ufficio ed era confermato dalla perfetta corrispondenza tra il saldo finale del c/c 7352 e quello iniziale del c/c 9935, da cui si doveva desumere la continuità tra i due rapporti e l'insussistenza di un terzo autonomo conto;
- ha, quindi, ritenuto che fosse inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito relativa al conto n. 9935, poiché lo stesso era ancora attivo alla data di instaurazione del giudizio: al riguardo, è stato richiamato che, finché un conto è in essere, le movimentazioni registrate non configurano pagamenti veri e propri ma semplici annotazioni contabili che incidono sul saldo;
che solo con la chiusura del conto e il versamento del saldo finale da parte del correntista può configurarsi un pagamento in senso tecnico, idoneo a fondare una domanda di ripetizione dell'indebito;
pagina 7 di 18 - ha, invece, ritenuto ammissibile, con riferimento al conto n. 78290 (chiuso nel 2010), sia la domanda di accertamento della nullità contrattuale sia quella di rideterminazione del saldo e di restituzione di quanto indebitamente pagato;
- ha, peraltro, richiamato che, in materia di contenzioso bancario, grava sul correntista, che intenda far valere il carattere indebito di taluni pagamenti, “lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del relativo rapporto”; che, nel caso, la parte attrice si lamentava “non della mancata stipula per iscritto dei contratti di conto corrente, ma della mancata consegna, sebbene richiesta ai sensi dell'art. 119 TUB, da parte della banca della copia dei contratti di conto corrente” e faceva “discendere la nullità di tali contratti proprio dalla mancata consegna degli stessi in risposta alla richiesta avanzata”; che, peraltro, come chiarito dalla Corte di Cassazione (vedi sentenza 33009/2019) non sarebbe stato possibile “ invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”;
- ha, inoltre, osservato che, nel caso di specie, la società attrice non aveva fornito prova che i contratti non fossero mai stati stipulati per iscritto, né aveva sostenuto in modo chiaro che fossero stati conclusi oralmente o per fatti concludenti;
che, del resto, risultava che la parte attrice avesse chiesto alla banca in ripetute occasioni la consegna dei contratti, con ciò palesando la conoscenza dell'esistenza dei contratti e lamentando che la mancanza della documentazione contrattuale fosse imputabile alla mancata consegna da parte della banca in fase pre-contenziosa;
- ha, quindi, ritenuto che l'omessa dimostrazione da parte della società attrice della mancanza nei contratti della pattuizione scritta delle condizioni economiche applicate, non consentisse “di utilizzare le risultanze della CTU relative all'accertamento delle invalidità dedotte da parte attrice con riferimento ai contratti di conto corrente n. pagina 8 di 18 9935… e n. 78290… asseritamente nulli per mancanza di forma scritta”; che, del resto, tale carenza probatoria imputabile a parte attrice non poteva essere colmata dalla produzione documentale di parte convenuta “in quanto la banca non ha dimostrato che i contratti di conto corrente ordinario in corrispondenza prodotti ai documenti n. 2 e 9 e stipulati, il primo n. 5682 in data 16.3.2000 con il ed il secondo n. Controparte_4
15321 in data 31.1.2001 con il Credito Italiano coincidessero con i conti correnti n.
9935 e n. 78290 dedotti da parte attrice nella mutata numerazione conseguente alle successioni nei rapporti societari”: invero, a fronte della contestazione svolta dall'attrice, che aveva negato tale successione nei rapporti contrattuali, nessuna precisazione era stata effettuata dalla convenuta;
- con riferimento alle domande di nullità dei contratti di affidamento, ha respinto le doglianze attoree circa la mancata indicazione o la presunta indeterminatezza del TAEG, della periodicità di capitalizzazione e dei criteri di calcolo delle commissioni, avendo ritenuto corrette e documentate le valutazioni in proposito svolte dal CTU.
5) Avverso tale pronuncia, ha proposto appello l'appellante la quale ha Parte_1
chiesto la riforma della sentenza impugnata formulando i seguenti cinque motivi di gravame:
i. violazione e falsa applicazione degli artt.112,115 e 116 cod. proc. civ.;
ii. violazione e falsa applicazione degli art. 117 tub, degli artt. 2727, 2729, 2697,
1284 e 1283 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.;
iii. accoglimento dell'appello e conseguente accoglimento delle domande proposte da illegittima applicazione di tassi di interesse usurari, violazione delle norme Pt_1
dettate in materia di pattuizione dei tassi di interesse, illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto, commissioni ad esse assimilabili e spese, anatocismo, postergazione delle poste in accredito e antergazione delle poste in addebito ed illegittimo esercizio dello ius variandi;
pagina 9 di 18 iv. violazione e falsa applicazione dell'art. 1283 cod. civ. e degli artt. 117 e 120 tub nonché violazione degli artt.112 e 116 cod. proc. civ. nella valutazione ed interpretazione delle prove e delle risultanze istruttorie;
v. violazione e falsa applicazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e violazione e falsa applicazione delle regole di diritto relative;
erronea pronuncia di condanna al pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio.
6) Costituendosi nel giudizio di appello, l'appellata ha chiesto in via Controparte_1
preliminare di voler dichiarare inammissibile, ex artt. 348 bis c.p.c., l'impugnazione ex adverso proposta; nel merito, contestando la fondatezza dei motivi di appello, ha chiesto il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.
7) Sulle conclusioni delle parti, in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) Preliminarmente ritiene la Corte che debba essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellato ex art. 348 bis c.p.c., dovendosi ritenere tale eccezione superata sin dal momento in cui è stata fissata l'udienza ex art. 352 c.p.c., così dando corso ordinario al giudizio.
9) Va, quindi, richiamato che, con il proprio primo motivo di appello, l'appellante Pt_1
ha contestato la sentenza del Tribunale nella parte in cui è stata ritenuta
[...]
inammissibile la domanda di ripetizione di indebito relativamente al conto corrente n.
9935 (già n. 7352), sul presupposto che il rapporto fosse ancora attivo alla data della citazione e, che, quindi non si potesse configurare un pagamento in senso tecnico.
Secondo l'appellante tale decisione è da ritenersi viziata per violazione dell'art. 112
c.p.c., in quanto il giudice di primo grado si sarebbe pronunciato su una domanda non proposta. pagina 10 di 18 L'appellante, invero, sostiene di non aver formulato alcuna domanda di ripetizione di indebito per il c/c n. 9935, ma di aver unicamente chiesto la rideterminazione del saldo del conto, con eventuale riaccredito delle somme addebitate illegittimamente (cfr. pagg.
47-49 atto di citazione). La domanda restitutoria era stata formulata solo per i conti estinti (tra cui il c/c n. 7352), mentre per il conto n. 9935 AR aveva richiesto una verifica del saldo e la rettifica in caso di addebiti illegittimi, come confermato anche nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c., ove si chiedeva esplicitamente “la rideterminazione del saldo del c/c n. 9935 (già n. 7352)” (cfr. pagg. 29-32 memoria).
9.1) Tale doglianza, per quanto (per le considerazioni che verranno esposte in sede di esame degli ulteriori motivi) inidonea a determinare la riforma della sentenza impugnata, deve ritenersi fondata.
Invero, se, da un lato, la circostanza che il conto corrente risulti ancora aperto vale ad escludere che possa considerarsi avvenuto il pagamento che consente la ripetizione degli addebiti illegittimi, da un altro lato, ciò non esclude, comunque, la ricorrenza di un interesse del correntista a far accertare l'eventuale nullità di clausole e pattuizioni,
l'illegittimità dei conseguenti addebiti e, quindi, l'esatta entità del saldo (epurato dagli stessi).
Al riguardo, la Cassazione ha chiarito che “tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito)” (cfr. Cass. Civ. n. 5904/2021; v. anche
Cass., n. 21646/2018 e Sez. Un. Cass. n. 24418/2010).
10) Quanto al secondo e al terzo motivo di appello, tali motivi, per la loro connessione logico-giuridica, vanno trattati congiuntamente. pagina 11 di 18 Con il secondo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per vizio di motivazione, deducendone l'apparenza, la contraddittorietà e la natura tautologica, in violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., nonché per erronea applicazione degli artt.
112, 115, 116 e 2697 c.c.
L'appellante, al riguardo, ha censurato il fatto che il Tribunale abbia rigettato la domanda di nullità dei contratti bancari per difetto di forma scritta, pur avendo l'attrice dedotto non la conclusione orale dei rapporti, ma l'assenza assoluta di pattuizioni formalizzate in violazione dell'art. 117 TUB;
ha, inoltre, lamentato che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente posto a suo carico l'onere di provare un fatto negativo (l'inesistenza della pattuizione), trascurando il principio di vicinanza della prova.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui non ha accolto le domande formulate da (in Parte_1
particolare, quelle relative alla illegittima applicazione di tassi di interesse usurari, alla violazione delle norme sulla pattuizione degli interessi, alla previsione di commissioni di massimo scoperto, spese e oneri non pattuiti, all'anatocismo, alla postergazione delle poste in accredito e antergazione di quelle in addebito, nonché all'illegittimo esercizio dello ius variandi), nonostante le risultanze della CTU disposta in primo grado.
10.1) Tali motivi di appello devono ritenersi infondati e non meritevoli di accoglimento.
In linea generale, va richiamato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nei giudizi promossi dal correntista per la declaratoria di nullità di clausole contrattuali o la ripetizione di somme indebitamente pagate, grava sull'attore “l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole” (Cass.
13/12/2019 n. 33009); che, inoltre, il medesimo correntista è, altresì, “onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti pagina 12 di 18 le singole rimesse suscettibili di ripetizione” (Cass. 28/11/2018 n. 30822; Cass.
26/9/2019 n. 24049; da ultimo, cfr. anche Cass. SS.UU. 18/9/2020 n. 19597).
Nel caso di specie, l'appellante ha omesso la produzione dei contratti di apertura dei rapporti di conto corrente per cui è causa, limitandosi ad affermarne l'inesistenza.
Peraltro, tale allegazione, oltre a non trovare alcun riscontro oggettivo, risulta del tutto implausibile, dovendosi altrimenti ritenere che la banca avrebbe aperto dei conti intestati alla società odierna appellante in assenza di qualsiasi richiesta di questa o accordo negoziale, conti che, peraltro, sono stati pacificamente e regolarmente utilizzati per diversi anni dalla medesima società che si è costantemente avvalsa delle relative linee di credito senza mai eccepire l'inesistenza del vincolo contrattuale.
Va, quindi, richiamato che la banca, costituendosi in giudizio, aveva prodotto in – sub docc. 2 e 9 – i contratti che le risultavano essere stati stipulati da nel 2000 Parte_1
con il e nel 2001 con il Credito Italiano;
che, peraltro, l'appellante ne Controparte_4
aveva contestato la riferibilità ai rapporti per cui è causa, rilevando la presenza di un diverso numero di conto corrente (circostanza che l'istituto aveva spiegato essere conseguenza delle successive modifiche intervenute nei rapporti societari di;
CP_1
che, in tale contesto, il giudice di primo grado ha ritenuto di non poter attribuire rilevanza ai suddetti documenti ed ha, quindi, concluso per il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'appellante.
Ad avviso della Corte trattasi di una valutazione corretta, anche in considerazione del fatto che manca del tutto la documentazione che consenta di ricostruire l'andamento dei rapporti di conto corrente a partire dalle date in cui (alla stregua dei due documenti prodotti dalla banca) sarebbero stati aperti i rapporti di conto corrente, ove si consideri che per il rapporto n. 7352 (poi divenuto n. 9935), che sarebbe stato aperto nel 2000, il primo estratto conto prodotto in causa risale al marzo 2006; che, invece, per il rapporto n. 78290, che sarebbe stato aperto nel 2001, il primo estratto conto prodotto in causa risale al marzo 2003. pagina 13 di 18 La mancata produzione dei contratti assume rilievo assorbente rispetto alla domanda di accertamento delle poste asseritamente illegittime, atteso che, in assenza del contratto, risulta preclusa la verifica del contenuto delle pattuizioni intervenute tra le parti.
In ogni caso, l'accertamento delle dedotte illegittimità risulta ulteriormente precluso per la grave incompletezza della documentazione contabile: gli estratti conto prodotti presentano numerose lacune, non colmabili, tali da compromettere del tutto l'attendibilità della ricostruzione peritale e da renderla inutilizzabile ai fini decisori.
Deve, infatti, ritenersi che la parte attrice non abbia assolto all'onere di produzione documentale relativa agli estratti conto necessari per la verifica della movimentazione dei conti, l'individuazione delle poste addebitate e la rideterminazione del saldo.
Come rilevato dal CTU,
“- relativamente al c/c 7352 non risultano prodotti gli estratti conto analitici dei mesi di aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre dell'anno 2006; gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre dell'anno 2007; gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio e agosto dell'anno 2008;
- relativamente al c/c 9935 non risultano prodotti i riassunti scalari ed i prospetti di conteggio delle competenze dal 4° trimestre 2015 fino all'ultimo estratto conto in atti
(30 aprile 2018);
- relativamente al c/c 78290 non risultano prodotti gli estratti conto analitici dei mesi di aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre dell'anno 2003; gennaio, febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre e novembre dell'anno 2004; ottobre dell'anno
2005; ottobre e novembre dell'anno 2008”.
Tali omissioni documentali, sistematiche ed estese, precludono qualsiasi attendibile ricostruzione dell'andamento dei rapporti negoziali.
In conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis,
Cass. SS.UU. 18/9/2020, n. 19597, Cass. 26/9/2019, n. 24049, Cass. 28/11/2018, n.
30822), la produzione solo parziale o gravemente lacunosa degli estratti conto comporta pagina 14 di 18 il rigetto della domanda, non consentendo la ricostruzione del dare-avere né l'eventuale espunzione degli addebiti disposti in base a clausole illegittime.
Né può assumere rilievo l'elaborato pur svolto dal CTU, il quale – in difetto del contratto ed a fronte di una base contabile incompleta – non può costituire fonte attendibile ai fini dell'accertamento di profili di nullità del rapporto o del ricalcolo del saldo.
11) Con il quarto motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha omesso di accertare l'illegittima applicazione di interessi anatocistici da parte di anche per il periodo successivo al 2009, nonostante CP_1
l'esistenza di contratti scritti prodotti in giudizio.
Secondo l'appellante, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, risulterebbero in atti – a partire dal 2009 – vari contratti di affidamento stipulati con (all.10-14), CP_1
contenenti clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sul c/c n. 9935.
In particolare, si fa riferimento a documenti contrattuali datati 12.11.2009, 14.04.2010,
01.04.2011 e 02.05.2011, documenti che, a dire dell'appellante, non rispetterebbero i requisiti previsti dall'art. 120 TUB, dall'art. 1283 c.c. e dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000, in quanto: i) non sarebbe prevista un'identica periodicità nella capitalizzazione di interessi attivi e passivi;
ii) mancherebbero indicazioni esplicite sul
TAN e TAE applicabili agli interessi creditori;
iii) non sarebbe specificata la durata del periodo di capitalizzazione;
iv) mancherebbe una separata approvazione scritta da parte del cliente.
11.1) Anche tale motivo di appello deve ritenersi infondato.
Va, anzitutto, detto che il Tribunale ha correttamente ritenuto infondate le doglianze di nullità dei contratti di affidamento stipulati da a partire dal 2009, Parte_1
richiamando le conclusioni a cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio analizzando i contratti di affidamento prodotti in giudizio e sopra richiamati.
pagina 15 di 18 Quanto all'indice sintetico di costo (ISC), l'errore di indicazione lamentato dall'appellante non è suscettibile di comportare la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB.
In conformità al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. Part 39169/2021; Cass. n. 4597/2023; Cass. nn. 6210 e 4379/2025), l' ha esclusiva funzione informativa e non costituisce una clausola economica contrattuale. La sua eventuale erronea rappresentazione non incide sull'efficacia del contratto, né determina un aggravio economico per il cliente, potendo eventualmente rilevare – ove ne ricorrano i presupposti –solo ai fini della tutela del consenso o della responsabilità precontrattuale, non oggetto del presente giudizio.
Quanto, poi, alla censura per l'indeterminatezza della “commissione per la disponibilità immediata dei fondi”, il CTU ha accertato che essa è stata pattuita in misura proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento, con espressa indicazione della periodicità trimestrale e dell'anno civile (365 giorni) per il calcolo, risultando quindi conforme all'art.
2-bis del D.L. 185/2008 (conv. in L. 2/2009). Tali criteri sono indicati nei documenti contrattuali (v. ad es. doc. 13, pag. 13).
Con riferimento alla pretesa nullità derivante dalla mancata indicazione esplicita del
TAN e del TAE applicabili agli interessi creditori, va rilevato che tale profilo risulta espressamente disciplinato per relationem nei contratti stessi. In particolare, le condizioni normative degli atti contrattuali depositati (docc. 10–11 stabiliscono Pt_1
che: “Si applicano all'Affidamento, per quanto non espressamente previsto o derogato dal presente contratto e/o dagli atti relativi alle singole richieste di utilizzo, le norme e le condizioni che regolano il servizio di conto corrente e i servizi ad esso connessi, già sottoscritti dal cliente”, sì da doversi ritenere che, per quanto non espressamente previsto nei contratti di affidamento, dovesse farsi riferimento alle previsioni dei contratti di conto corrente.
pagina 16 di 18 12) Con il proprio quinto motivo di appello l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha posto integralmente a suo carico sia le spese di lite che quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
L'appellante ha lamentato, in particolare, che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente condannato alla rifusione delle spese legali sostenute da Parte_1
controparte, pur in presenza di alcune risultanze della CTU che avrebbero evidenziato l'illegittimità di taluni addebiti: contestando la sussistenza di una piena soccombenza, ha, quindi, chiesto una ripartizione più equa delle spese di lite.
Sotto un ulteriore profilo, ha dedotto l'ingiustizia della decisione che ha posto le spese della CTU esclusivamente a suo carico, invocando la natura neutrale dell'attività peritale e la giurisprudenza che ammette, in determinati casi, una ripartizione pro quota indipendentemente dall'esito finale della lite.
12.1) Le censure sollevate da parte appellante non meritano accoglimento, posto che la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite è conforme al principio di cui all'art. 91 c.p.c., essendo l'attrice risultata integralmente soccombente;
che, Parte_1
inoltre, quanto alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, in linea generale, tali oneri seguono il regime della soccombenza, salvo specifici e motivati criteri di equità che nel caso di specie non risultano ravvisabili, né pare pertinente la censura relativa alla supposta “neutralità” della CTU, atteso che, nel caso, tenuto conto delle lacune probatorie dell'odierna appellante, l'attività peritale svolta dal CTU, su sollecitazione della parte attrice, non è stata di particolare utilità ai fini del decidere se non per avvalorare l'infondatezza delle pretese di parte attrice.
13) Per le considerazioni svolte l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, va condannata a rimborsare alla parte Parte_1
appellata le spese di lite relative al presente grado, come liquidate in Controparte_1
pagina 17 di 18 dispositivo sulla base dei criteri previsti dal D.M. n. 147/2022, con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione dei compensi riferibili alla fase istruttoria-trattazione, non tenutasi in questa sede.
Infine, sussistono, per la parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Milano n. 8534/2023, pubblicata in data 2/11/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le Parte_1 Controparte_1
spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in euro 9.991,00 per compensi, oltre
15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. 24/12/2012 n.
228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 30/4/2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
pagina 18 di 18