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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 23/03/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico DI DEDDA Presidente dott.ssa Claudia CARISSIMI Giudice dott.ssa Emanuela LUCIANI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28/2025
promossa da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. GIUSEPPINA BARBIERO
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.29 e 51 c.p.c. depositato il 15/01/2025 Parte_1 [...]
, in qualità di genitori di hanno proposto Parte_2 Persona_1
domanda di modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale di cui al provvedimento N. 993 Cron. reso dal Tribunale di Campobasso nell'ambito del procedimento pagina 1 di 4 RGN 127/13 VG, confermate con l'ordinanza n. 28 resa dalla Corte di Appello di Campobasso in data 20.12.2013, depositata il 20.1.2014, nell'ambito del procedimento RGN 161/2013, nella parte in cui si dispone: - “Accoglie la domanda nella parte relativa al mantenimento della piccola stabilendo che ersi alla la somma mensile di euro 200,00 per il suo Per_1 Pt_1 Pt_2
mantenimento, somma da rivalutarsi annualmente, secondo le modalità da concordare con la
”; - “L'affido della minore alla madre è disposto in via esclusiva fatto salvo il diritto di Pt_2
visita del padre alla presenza della madre e secondo modalità e tempi da concordare con la
”. Pt_2
Hanno dedotto che in questi anni entrambi hanno assolto al proprio ruolo genitoriale, prodigandosi per soddisfare i bisogni materiali, affettivi, morali, culturali e spirituali della figlia coordinandosi l'uno con l'altro ed assumendosi le relative responsabilità sulla base di Per_1
un progetto educativo comune.
Hanno pertanto concordemente chiesto la modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore di cui sopra, nei termini che seguono: “1) Affidare
[...]
a entrambi i genitori secondo l'istituto dell'affido condiviso, con collocazione Persona_1
prevalente presso la madre e possibilità di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
2) Disporre, a carico di entrambi i genitori, l'obbligo di provvedere in via diretta a quanto necessario per la figlia minore nei giorni di propria spettanza
(comprese spese di istruzione, sport). Le spese sia prevedibili che imprevedibili saranno comunque sostenute dal genitore nei giorni che trascorre con la figlia;
3) Disporre, infine, a carico di entrambi i genitori, l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie in favore della minore, secondo le “Linee Guida spese extra assegno”, approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data14 novembre 2017”.
All'udienza del 3/03/2025, sostituita con il deposito di note scritte, entrambe le parti si sono riportate al ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il relativo accoglimento.
Lo scrivente giudice relatore ha dunque rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M., in data 23/01/2025, ha espresso parere favorevole circa l'accoglimento del ricorso.
pagina 2 di 4 ________
Il Collegio prende atto della congiunta volontà delle parti di modificare le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei termini di cui sopra, rilevando che le nuove condizioni sulle quali esse si sono accordate sono conformi alla legge, e che pertanto possono essere integralmente recepite da questo Tribunale.
Deve essere dunque disposta la modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale di cui al provvedimento N. 993 Cron. reso dal Tribunale di Campobasso nell'ambito del procedimento RGN 127/13 VG, confermate con l'ordinanza n. 28 resa dalla Corte di Appello di Campobasso in data 20.12.2013, depositata il 20.1.2014, nell'ambito del procedimento RGN
161/2013, secondo le nuove previsioni concordate tra le parti in causa, sopra richiamate, che costituiscono parte integrante della presente sentenza.
Spese compensate, atteso che trattasi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) MODIFICA le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore
[...]
da parte dei genitori Persona_1 Parte_1 Parte_2 di cui al provvedimento N. 993 Cron. reso dal Tribunale di Campobasso nell'ambito del procedimento RGN 127/13 VG, confermate con l'ordinanza n. 28 resa dalla Corte di
Appello di Campobasso in data 20.12.2013, depositata il 20.1.2014, nell'ambito del procedimento RGN 161/2013, nei termini che seguono: “1) Persona_1 viene affidata a entrambi i genitori, secondo l'istituto dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e possibilità di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
2) Dispone a carico di entrambi i genitori, l'obbligo di provvedere in via diretta a quanto necessario per la figlia minore nei giorni di propria spettanza (comprese spese di istruzione, sport).
Le spese sia prevedibili che imprevedibili saranno comunque sostenute dal genitore nei giorni che trascorre con la figlia;
3) Dispone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie in favore della
pagina 3 di 4 minore, secondo le “Linee Guida spese extra assegno”, approvate dal Tribunale di
Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017”;
b) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
c) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Campobasso, 22/03/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Emanuela LUCIANI dott. Enrico DI DEDDA
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico DI DEDDA Presidente dott.ssa Claudia CARISSIMI Giudice dott.ssa Emanuela LUCIANI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28/2025
promossa da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. GIUSEPPINA BARBIERO
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.29 e 51 c.p.c. depositato il 15/01/2025 Parte_1 [...]
, in qualità di genitori di hanno proposto Parte_2 Persona_1
domanda di modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale di cui al provvedimento N. 993 Cron. reso dal Tribunale di Campobasso nell'ambito del procedimento pagina 1 di 4 RGN 127/13 VG, confermate con l'ordinanza n. 28 resa dalla Corte di Appello di Campobasso in data 20.12.2013, depositata il 20.1.2014, nell'ambito del procedimento RGN 161/2013, nella parte in cui si dispone: - “Accoglie la domanda nella parte relativa al mantenimento della piccola stabilendo che ersi alla la somma mensile di euro 200,00 per il suo Per_1 Pt_1 Pt_2
mantenimento, somma da rivalutarsi annualmente, secondo le modalità da concordare con la
”; - “L'affido della minore alla madre è disposto in via esclusiva fatto salvo il diritto di Pt_2
visita del padre alla presenza della madre e secondo modalità e tempi da concordare con la
”. Pt_2
Hanno dedotto che in questi anni entrambi hanno assolto al proprio ruolo genitoriale, prodigandosi per soddisfare i bisogni materiali, affettivi, morali, culturali e spirituali della figlia coordinandosi l'uno con l'altro ed assumendosi le relative responsabilità sulla base di Per_1
un progetto educativo comune.
Hanno pertanto concordemente chiesto la modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore di cui sopra, nei termini che seguono: “1) Affidare
[...]
a entrambi i genitori secondo l'istituto dell'affido condiviso, con collocazione Persona_1
prevalente presso la madre e possibilità di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
2) Disporre, a carico di entrambi i genitori, l'obbligo di provvedere in via diretta a quanto necessario per la figlia minore nei giorni di propria spettanza
(comprese spese di istruzione, sport). Le spese sia prevedibili che imprevedibili saranno comunque sostenute dal genitore nei giorni che trascorre con la figlia;
3) Disporre, infine, a carico di entrambi i genitori, l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie in favore della minore, secondo le “Linee Guida spese extra assegno”, approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data14 novembre 2017”.
All'udienza del 3/03/2025, sostituita con il deposito di note scritte, entrambe le parti si sono riportate al ricorso e alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il relativo accoglimento.
Lo scrivente giudice relatore ha dunque rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M., in data 23/01/2025, ha espresso parere favorevole circa l'accoglimento del ricorso.
pagina 2 di 4 ________
Il Collegio prende atto della congiunta volontà delle parti di modificare le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei termini di cui sopra, rilevando che le nuove condizioni sulle quali esse si sono accordate sono conformi alla legge, e che pertanto possono essere integralmente recepite da questo Tribunale.
Deve essere dunque disposta la modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale di cui al provvedimento N. 993 Cron. reso dal Tribunale di Campobasso nell'ambito del procedimento RGN 127/13 VG, confermate con l'ordinanza n. 28 resa dalla Corte di Appello di Campobasso in data 20.12.2013, depositata il 20.1.2014, nell'ambito del procedimento RGN
161/2013, secondo le nuove previsioni concordate tra le parti in causa, sopra richiamate, che costituiscono parte integrante della presente sentenza.
Spese compensate, atteso che trattasi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) MODIFICA le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore
[...]
da parte dei genitori Persona_1 Parte_1 Parte_2 di cui al provvedimento N. 993 Cron. reso dal Tribunale di Campobasso nell'ambito del procedimento RGN 127/13 VG, confermate con l'ordinanza n. 28 resa dalla Corte di
Appello di Campobasso in data 20.12.2013, depositata il 20.1.2014, nell'ambito del procedimento RGN 161/2013, nei termini che seguono: “1) Persona_1 viene affidata a entrambi i genitori, secondo l'istituto dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e possibilità di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
2) Dispone a carico di entrambi i genitori, l'obbligo di provvedere in via diretta a quanto necessario per la figlia minore nei giorni di propria spettanza (comprese spese di istruzione, sport).
Le spese sia prevedibili che imprevedibili saranno comunque sostenute dal genitore nei giorni che trascorre con la figlia;
3) Dispone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie in favore della
pagina 3 di 4 minore, secondo le “Linee Guida spese extra assegno”, approvate dal Tribunale di
Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017”;
b) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;
c) COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Campobasso, 22/03/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Emanuela LUCIANI dott. Enrico DI DEDDA
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