TRIB
Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/03/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1742/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente – dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 1742/2024 del ruolo generale
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. FOIS FULVIA, elettivamente domiciliate come in atti
RICORRENTE
E
, C.F. rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 C.F._2
in atti, dagli avv.ti TESSARIN GIUSEPPE e MANTOVAN GIULIA, elettivamente domiciliati come in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente:
“Pronuncia della separazione tra i coniugi e decorsi i termini di legge, rimessione della causa sul ruolo, tra un anno, per pronuncia di divorzio alle medesime condizioni odierne;
Affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori;
Collocamento prevalente dei figli presso
Pagina 1 la madre, con assegnazione della casa coniugale alla madre;
Salvi migliori accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli: in periodo scolastico a fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore 18.30 , fino alle domenica alle ore 21.00, compresa la cena;
2 pomeriggi, che in difetto di diversi accordo tra le parti, saranno il martedì e giovedì dalle 18.30 alle 21.00 con la cena;
e nella settimana in cui il week-end è con la madre, allora staranno con il padre il martedì e giovedì 18.30-21; il lunedì il padre porterà i figli alla lezione di Judo, prelevandoli da casa della madre alle ore 18.30 e riportandoli finita la lezione;
metà delle vacanze di Carnevale;
7 giorni durante le vacanze natalizie, 3 giorni durante le vacanze pasquali, 2 settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
assegno unico universale al 100% alla madre, che potrà farne richiesta anche in assenza del consenso del padre;
Le parti continueranno a suddividersi il 50% ciascuno la rata del mutuo, come previsto contrattualmente con la banca;
oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative, e che il mancato dissenso motivato per iscritto o il silenzio nel termine di 20 giorni a fronte di una richiesta inviata su whats app, comporterà assenso alla spesa: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi
Pagina 2 estivi. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori mediante versamento alla madre di un assegno di euro di euro 300,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese
(600,00 euro totali), annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, fino a quando lo stesso permarrà domiciliato presso l'abitazione dei propri genitori, con decorrenza dalla data della domanda;
il resistente si riserva di valutare e chiedere (con possibilità di accordo sul punto), la riduzione del presente assegno, nel momento in cui lo stesso darà esecuzione ad un contratto di locazione;
le detrazioni fiscali tra le parti saranno suddivise al 50%; nulla a titolo di mantenimento da parte dei coniugi reciprocamente;
il sig. si impegna a procedere a richiedere il cambio di residenza entro 15 giorni CP_1
dalla data odierna;
le parti si impegnano a rimuovere le immagini dei figli minori postate sui social e gli stati WhatsApp;
spese di lite compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso e decreto notificati in data 5.12.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge, chiedendo la regolamentazione delle condizioni di separazione e, decorsi i termini di legge, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La ha allegato che dall'unione sono nati i figli il 16.8.2014 e il Pt_1 Per_1 Per_2
5.4.2016, conviventi con la madre nella casa coniugale, deducendo di vivere separata dal marito dall'anno 2022 e di essere economicamente autosufficiente, percependo annualmente la somma di euro 23.000,00 circa a titolo di retribuzione.
La ricorrente ha chiesto l'assegnazione a sè della casa coniugale, l'affidamento condiviso dei figli minorenni, con collocamento prevalente presso la stessa;
ha proposto la calendarizzazione del diritto di visita del padre ai figli e chiesto che questi contribuisca al mantenimento della prole con un assegno mensile, rivalutabile annualmente, di euro
700,00 ed in misura paritaria alle spese straordinarie da effettuarsi nell'interesse dei figli.
Ha, infine, chiesto di poter trattenere l'intero importo dell'assegno unico universale erogato dall' . CP_2
Si è costituito in giudizio il resistente in epigrafe indicato, aderendo alla domanda di separazione e di divorzio, ma chiedendo una diversa regolamentazione delle condizioni degli stessi. In particolare, fermo l'affidamento condiviso della prole, egli ha chiesto l'assegnazione a sé della casa coniugale per potervi abitare con i figli, un assegno di mantenimento in favore dei medesimi e a carico della madre di euro 400,00, la compartecipazione al 50% delle spese straordinarie. Ha svolto domande subordinate, tramite le quali si è dichiarato disposto, in caso di collocazione dei figli presso la madre, a
Pagina 3 contribuire al loro mantenimento mediante il versamento della somma mensile di euro
500,00, annualmente rivalutabile. Ha allegato di percepire redditi per euro 33.000,00 annui circa.
Con decreto del 7.11.2024 il presidente ha designato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 473bis 14 cpc e disposto la trasmissione degli atti al PM in sede.
Con decreto dell'11.11.2024 il giudice delegato ha fissato l'udienza di comparizione dei coniugi per la data del 5.3.2025, nella quale in considerazione delle domande svolte dalle parti nei rispettivi atti, ha formulato una proposta conciliativa che i coniugi hanno accettato, contestualmente precisando le conclusioni in forma congiunta e rinunciando ai termini previsti dall'art. 473bis 28 cpc.
Il Giudice delegato ha, quindi, rimesso la causa in decisione al Collegio senza i termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., anche per la successiva rimessione sul ruolo.
Ritiene il Collegio che la cessazione della convivenza tra i coniugi e il venir meno della serenità e dell'affetto reciproco, rendano evidente la sussistenza dei presupposti per separazione giudiziale dei coniugi ex art. 151 c.c., visto anche il fallimento del tentativo di conciliazione in sede presidenziale.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le conclusioni congiunte dei coniugi, ritenendole conformi alla legge.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite della presente fase.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, contratto in ARIANO NEL POLESINE in data 25/05/2013, con atto CP_1
trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di ARIANO NEL
POLESINE nell'anno 2013, numero 2, Parte II, serie A;
B. RECEPISCE integralmente le condizioni congiuntamente formulate dai ricorrenti, da intendersi qui integralmente trascritte;
C. DICHIARA la compensazione delle spese di lite della presente fase;
D. ORDINA all'ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle consequenziali ulteriori incombenze;
Pagina 4 E. Rimette con separata ordinanza le parti innanzi al giudice delegato, per l'esame, decorsi i termini di legge, della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 21.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice delegato
Dott.ssa Federica Abiuso
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente – dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 1742/2024 del ruolo generale
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. FOIS FULVIA, elettivamente domiciliate come in atti
RICORRENTE
E
, C.F. rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 C.F._2
in atti, dagli avv.ti TESSARIN GIUSEPPE e MANTOVAN GIULIA, elettivamente domiciliati come in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente:
“Pronuncia della separazione tra i coniugi e decorsi i termini di legge, rimessione della causa sul ruolo, tra un anno, per pronuncia di divorzio alle medesime condizioni odierne;
Affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori;
Collocamento prevalente dei figli presso
Pagina 1 la madre, con assegnazione della casa coniugale alla madre;
Salvi migliori accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli: in periodo scolastico a fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore 18.30 , fino alle domenica alle ore 21.00, compresa la cena;
2 pomeriggi, che in difetto di diversi accordo tra le parti, saranno il martedì e giovedì dalle 18.30 alle 21.00 con la cena;
e nella settimana in cui il week-end è con la madre, allora staranno con il padre il martedì e giovedì 18.30-21; il lunedì il padre porterà i figli alla lezione di Judo, prelevandoli da casa della madre alle ore 18.30 e riportandoli finita la lezione;
metà delle vacanze di Carnevale;
7 giorni durante le vacanze natalizie, 3 giorni durante le vacanze pasquali, 2 settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
assegno unico universale al 100% alla madre, che potrà farne richiesta anche in assenza del consenso del padre;
Le parti continueranno a suddividersi il 50% ciascuno la rata del mutuo, come previsto contrattualmente con la banca;
oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative, e che il mancato dissenso motivato per iscritto o il silenzio nel termine di 20 giorni a fronte di una richiesta inviata su whats app, comporterà assenso alla spesa: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi
Pagina 2 estivi. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli minori mediante versamento alla madre di un assegno di euro di euro 300,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese
(600,00 euro totali), annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat, fino a quando lo stesso permarrà domiciliato presso l'abitazione dei propri genitori, con decorrenza dalla data della domanda;
il resistente si riserva di valutare e chiedere (con possibilità di accordo sul punto), la riduzione del presente assegno, nel momento in cui lo stesso darà esecuzione ad un contratto di locazione;
le detrazioni fiscali tra le parti saranno suddivise al 50%; nulla a titolo di mantenimento da parte dei coniugi reciprocamente;
il sig. si impegna a procedere a richiedere il cambio di residenza entro 15 giorni CP_1
dalla data odierna;
le parti si impegnano a rimuovere le immagini dei figli minori postate sui social e gli stati WhatsApp;
spese di lite compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso e decreto notificati in data 5.12.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge, chiedendo la regolamentazione delle condizioni di separazione e, decorsi i termini di legge, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La ha allegato che dall'unione sono nati i figli il 16.8.2014 e il Pt_1 Per_1 Per_2
5.4.2016, conviventi con la madre nella casa coniugale, deducendo di vivere separata dal marito dall'anno 2022 e di essere economicamente autosufficiente, percependo annualmente la somma di euro 23.000,00 circa a titolo di retribuzione.
La ricorrente ha chiesto l'assegnazione a sè della casa coniugale, l'affidamento condiviso dei figli minorenni, con collocamento prevalente presso la stessa;
ha proposto la calendarizzazione del diritto di visita del padre ai figli e chiesto che questi contribuisca al mantenimento della prole con un assegno mensile, rivalutabile annualmente, di euro
700,00 ed in misura paritaria alle spese straordinarie da effettuarsi nell'interesse dei figli.
Ha, infine, chiesto di poter trattenere l'intero importo dell'assegno unico universale erogato dall' . CP_2
Si è costituito in giudizio il resistente in epigrafe indicato, aderendo alla domanda di separazione e di divorzio, ma chiedendo una diversa regolamentazione delle condizioni degli stessi. In particolare, fermo l'affidamento condiviso della prole, egli ha chiesto l'assegnazione a sé della casa coniugale per potervi abitare con i figli, un assegno di mantenimento in favore dei medesimi e a carico della madre di euro 400,00, la compartecipazione al 50% delle spese straordinarie. Ha svolto domande subordinate, tramite le quali si è dichiarato disposto, in caso di collocazione dei figli presso la madre, a
Pagina 3 contribuire al loro mantenimento mediante il versamento della somma mensile di euro
500,00, annualmente rivalutabile. Ha allegato di percepire redditi per euro 33.000,00 annui circa.
Con decreto del 7.11.2024 il presidente ha designato il giudice delegato, dato gli avvisi previsti dall'art. 473bis 14 cpc e disposto la trasmissione degli atti al PM in sede.
Con decreto dell'11.11.2024 il giudice delegato ha fissato l'udienza di comparizione dei coniugi per la data del 5.3.2025, nella quale in considerazione delle domande svolte dalle parti nei rispettivi atti, ha formulato una proposta conciliativa che i coniugi hanno accettato, contestualmente precisando le conclusioni in forma congiunta e rinunciando ai termini previsti dall'art. 473bis 28 cpc.
Il Giudice delegato ha, quindi, rimesso la causa in decisione al Collegio senza i termini ex art. 473-bis.28 c.p.c., anche per la successiva rimessione sul ruolo.
Ritiene il Collegio che la cessazione della convivenza tra i coniugi e il venir meno della serenità e dell'affetto reciproco, rendano evidente la sussistenza dei presupposti per separazione giudiziale dei coniugi ex art. 151 c.c., visto anche il fallimento del tentativo di conciliazione in sede presidenziale.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le conclusioni congiunte dei coniugi, ritenendole conformi alla legge.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite della presente fase.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, contratto in ARIANO NEL POLESINE in data 25/05/2013, con atto CP_1
trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio del Comune di ARIANO NEL
POLESINE nell'anno 2013, numero 2, Parte II, serie A;
B. RECEPISCE integralmente le condizioni congiuntamente formulate dai ricorrenti, da intendersi qui integralmente trascritte;
C. DICHIARA la compensazione delle spese di lite della presente fase;
D. ORDINA all'ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle consequenziali ulteriori incombenze;
Pagina 4 E. Rimette con separata ordinanza le parti innanzi al giudice delegato, per l'esame, decorsi i termini di legge, della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 21.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice delegato
Dott.ssa Federica Abiuso
Pagina 5