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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 21/05/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 630/2022 promossa da:
LE SI (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. FORTE SIMONE, C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FRABETTI FABIO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. FALSO FRANCESCO, elettivamente CP_2 P.IVA_2 domiciliato come in atti presso il difensore Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ Con ricorso del 13.10.2022, EL PO ha convenuto in giudizio l' e l'
[...]
proponendo opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. Controparte_3
08980202200001233000, asseritamente notificatagli il 29.9.2022 da , Controparte_1
CP_ e relativi al mancato pagamento, per quanto qui d'interesse, di crediti previdenziali vantati da oggetto di quattro avvisi di addebito, ed in particolare, gli avvisi nn.: 38920180000497835000;
38920180000776128000; 38920190000918843000; 38920190000959780000.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha proposto le seguenti doglianze: i) mancata notifica, nullità e illegittimità degli avvisi di addebito presupposti;
ii) inesistenza giuridica della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria perché l'indirizzo del notificante (
[...]
) non proviene dai Pubblici Elenchi;
iii) decadenza dal potere di riscossione Controparte_4
quanto agli avvisi di addebito n. 38920180000497835000 e n. 38920180000776128000; iv) violazione della legge 228/2012 in relazione all'istanza di sospensione della riscossione del 30.9.2022.
Ha quindi chiesto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, fosse dichiarata la decadenza degli avvisi di addebito nn. 38920180000497835000 e 38920180000776128000, nonché la nullità e/o l'illegittimità e/o inesistenza del preavviso di fermo amministrativo opposto, e degli avvisi di addebito presupposti. Con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitasi tempestivamente, l' resistente ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva rispetto alla censura sollevata dal ricorrente in ordine alla mancata notifica dei
CP_ titoli presupposti del provvedimento impugnato, evidenziando la legittimazione in parte qua dell' in quanto ente creditore che ha formato e notificato gli avvisi di addebito presupposti, non potendo dunque pretendersi da la prova della corretta notifica di tali atti;
ha, poi, dedotto l'infondatezza CP_5
del ricorso, chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario (ovvero, in ipotesi di accoglimento del ricorso, con spese compensate tra le parti).
CP_ Alla prima udienza di discussione del 30.1.2023, non si è costituito. Stante la nullità della notificazione in quanto non eseguita alla struttura territoriale dell'ente previdenziale, ne è stata ordinata la rinnovazione con ordinanza del 1 febbraio 2023. L'ente convenuto si è dunque tempestivamente costituito in giudizio per l'udienza dell'8.5.2023, chiedendo la reiezione della domanda dell'opponente, con vittoria di spese.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, all'udienza del 20 maggio 2025, all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
***
Della eccezione di estinzione del giudizio formulata dalle parti resistenti all'udienza del 23.1.2025
Preliminarmente deve esaminarsi l'istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio formulata da CP_
e all'udienza del 23 gennaio 2025. Sostengono i resistenti che la mancata nomina di nuovo CP_5
difensore di fiducia da parte del ricorrente, dopo la rinuncia al mandato difensivo da parte del precedente difensore avv. Forte, attesterebbe una carenza di interesse del ricorrente alla coltivazione delle domande avanzate innanzi a questo Ufficio.
Ebbene, come già rilevato all'esito dell'udienza suddetta con ordinanza emessa in pari data, il contegno inerte del ricorrente a fronte della rinuncia al mandato da parte del precedente difensore risulta irrilevante ai fini della regolare prosecuzione dell'attività processuale, non incidendo sulla costituzione in giudizio della parte. In questo senso, è costante la giurisprudenza della Suprema Corte
(cfr. Cass. civ., sez. III, 4 agosto 2005, n. 16336: “Poiché la revoca della procura al difensore o la rinuncia dello stesso al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte, né comportano "de plano" il venir meno dell'attività processuale svolta in favore della parte, la mancata nomina di un nuovo difensore in sostituzione di quello dimissionario o revocato non incide sulla costituzione in giudizio della parte. Qualora pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il procuratore dell'opponente abbia dichiarato di rinunziare al mandato, e l'opponente non abbia provveduto alla sua sostituzione, né sia comparso nella successiva udienza, tale inattività non giustifica la dichiarazione di esecutorietà del decreto opposto ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. (Principio affermato dalla S.C. in riferimento ad una sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto improcedibile, per il predetto motivo, l'opposizione al decreto ingiuntivo)”).
La causa può dunque decidersi nel merito.
Sul merito
Ebbene, si osserva che il ricorso, in ragione delle censure elevate dal ricorrente avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata:
a) ha funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/1999, laddove è stata dedotta la mancata notifica degli avvisi di addebito e le questioni inerenti alla decadenza dal potere di iscrizione a ruolo;
b) è qualificabile quale opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c. per quanto attiene ai vizi formali e di notifica fatti valere contro la comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Sull'opposizione in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/1999 CP_ Ravvisata, in limine, la sussistenza della legittimazione passiva in capo ad con riguardo alle censure inerenti alla mancata notificazione degli avvisi di addebito presupposti nonché alla decadenza dal potere di iscrizione a ruolo per gli avvisi di addebito n. 38920180000497835000 e n.
38920180000776128000, in quanto ente impositore, e ad , quanto alle censure inerenti a profili CP_5 formali relativi all'atto opposto, in qualità di concessionario cui compete la riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo per crediti previdenziali, occorre rilevare l'infondatezza sia della doglianza inerente alla inesistenza/irritualità/nullità della notifica degli avvisi di addebito di cui trattasi, sia della censura in ordine alla decadenza dal potere di iscrizione a ruolo ex art. 25 d.lgs. 46/1999.
CP_ Quanto al contenuto probatorio emergente dai documenti prodotti, si evidenzia che ha dimostrato che:
1) la notifica dell'avviso di addebito n. 38920180000497835000, si è perfezionata a mezzo pec (doc. CP_ 1, 1.a e 1.b memoria in data 19.6.2018;
2) la notifica dell'avviso di addebito n. 38920180000776128000 è avvenuta a mezzo pec in data CP_ 8.7.2018 (doc. 2, 2.a e 2.b memoria;
3) la notifica dell'avviso di addebito n. 38920190000918843000 è avvenuta a mezzo pec il CP_ 20.7.2019 (doc. 3, 3.a e 3.b memoria ;
4) la notifica dell'avviso di addebito n. 38920190000959780000 si è perfezionata a mezzo pec il CP_ 23.7.2019 (doc. 4, 4.a e 4.b memoria . Con riferimento a tutti gli avvisi di addebito de quibus, non risulta che il ricorrente abbia proposto opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni da ciascuna notificazione, di talché la pretesa oggetto di ciascun titolo in esame risulta definitivamente irretrattabile (e, dunque, non se ne può accertare l'eventuale estinzione per prescrizione), rendendo irretrattabile anche la questione inerente alla eventuale asserita decadenza di cui all'art. 25 d.lgs.
46/1999.
Nessuna natura di opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. può invece essere riconosciuta al ricorso, posto che simile veste viene assunta dall'opposizione allorché il contribuente alleghi un fatto estintivo del credito (prescrizione quinquennale) comunque sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo: nel caso che ci occupa, invece, nessuno dei motivi di opposizione formulati in ricorso prospetta una simile doglianza.
Ad ogni buon conto, vale la pena evidenziare come il credito di cui trattasi non risulta, invero, prescritto nemmeno in forza del decorso del termine quinquennale di prescrizione (su cui, cfr. Cass. civ., S.U., 17 novembre 2016, n. 23397) relativo al periodo successivo alla notifica del titolo e anteriore alla notifica del primo atto interruttivo da parte del concessionario della riscossione, avvenuto per espressa ammissione anche di parte ricorrente in data 29.9.2022, dunque prima dello spirare del quinquennio dalla ricezione delle notificazioni degli avvisi di addebito da parte dell'ente impositore. CP_ Ad ulteriore suffragio delle conclusioni sin qui raggiunte, si consideri che ha allegato specifica CP_ documentazione (cfr. doc. 1.c, doc. 2.c, doc. 3.c e doc. 4.c memoria dalla quale si evince che il ricorrente ha proceduto a parziali pagamenti concernenti proprio le somme esposte negli avvisi di addebito suddetti, il che esclude che lo stesso non fosse venuto a conoscenza degli avvisi di addebito, anzi confermando di contro che ne fosse pienamente consapevole.
Inoltre, tali parziali adempimenti devono essere considerati quali idonei atti interruttivi della prescrizione delle pretese che di tali avvisi di addebito erano (e sono) oggetto, ai sensi dell'art. 2944
c.c., in quanto atti di ricognizione di debito, tenuto conto di quanto argomentato da Cass. civ., sez. L, 26 aprile 2017, n. 10327 (“La domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 1998, - benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso - unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate”) e dato il ricorrere di tutti i requisiti per ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 2944 c.c., ovverosia disponibilità del diritto da parte di colui che effettua il riconoscimento (come affermato, tra le altre, da Cass. civ., sez. II, 18 dicembre 2020, n. 29101) oltre alla volontarietà ed univocità del riconoscimento del debito, evincibili implicitamente per facta concludentia dalla condotta del ricorrente che ha provveduto spontaneamente, non solo ad accedere al piano di rateizzazione, ma anche a corrispondere ciascuna singola rata (sulla desumibilità del riconoscimento di debito idoneo a spiegare gli effetti di cui all'art. 2944 c.c. da comportamenti del disponente, cfr. l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. da Cass. civ., sez. VI-3, 2 dicembre
2010, n. 24555, in forza della quale “Il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Peraltro, l'indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2944 cod. civ., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria”). Ne discende una ulteriore piena dimostrazione della infondatezza del lamentato difetto di notifica degli avvisi di addebito di cui si discute – ad ogni modo dimostrata per CP_ tabulas da anche mediante produzione delle ricevute di accettazione ed avvenuta consegna delle notificazioni a mezzo pec – e dell'eccezione di intervenuta decadenza dal potere di iscrizione a ruolo
(oltre che, ad abundantiam, escludere ancora una volta lo spirare del termine prescrizionale quinquennale successivo alla notifica dell'atto presupposto ed anteriore alla notifica del preavviso di fermo impugnato). E ciò in quanto, all'evidenza, l'interruzione del termine deve collocarsi alla data dell'ultimo pagamento (ossia al 17.2.2020 quanto agli avvisi n. 38920180000497835000, n.
38920180000776128000 e n. 38920190000918843000; al 10.8.2022 quanto all'avviso di addebito n.
38920190000959780000) e la notifica della comunicazione preventiva opposta in questa sede risulta avvenuta in data 29.9.2022, dunque ben prima dello scadere del quinquennio.
A nulla vale il disconoscimento operato da parte ricorrente con le note scritte del 25.1.2023 e del
2.5.2023, stante la sua genericità (infatti nelle menzionate note scritte si legge soltanto: “si contesta il merito della richiesta di pagamento illegittimamente avanzata alla parte ricorrente, in quanto le controparti non hanno dimostrato la corretta notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito de quibus, anche alla luce del disconoscimento effettuato, relativo a tutta la documentazione depositata o ipotizzata come sussistente”, senza alcuna individuazione specifica dell'atto o degli atti di cui si intende disconoscere la sottoscrizione e senza indicazione delle ragioni per le quali tale disconoscimento viene effettuato). Tanto basta per ritenere infondata la domanda nella sua funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24 d.lgs. 46/1999.
Sull'opposizione nella sua veste di opposizione ex art. 617 c.p.c.
Occorre, quindi, esaminare le doglianze di tipo formale proposte dal ricorrente in ordine alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo oggetto di opposizione, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., premessa la tempestività dell'opposizione (la notifica da parte di è del 29.9.2022 ed il ricorso del CP_5
13.10.2023). Tali doglianze risultano prive di pregio e devono essere disattese, per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, il PO, in forza del disposto di cui all'art. 3-bis della legge n. 53/1994, ha eccepito l'inesistenza (con conseguente insanabilità del vizio) della notificazione del preavviso di fermo sub iudice in quanto l'indirizzo pec utilizzato dall'ente notificante (i.e.
t) non proviene da pubblici registri. Email_1
Ebbene, sul punto questo giudice ritiene di dare continuità all'indirizzo ermeneutico avallato dalla
Corte territoriale fiorentina (Corte App. Firenze, sez. L, 29 marzo 2022, n. 225), all'unisono con la giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni unite (Cass. civ., S.U., 18 maggio 2022, n. 15979: “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura
Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche
l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”).
In specie, la suddetta norma sulla quale fa leva l'opponente (che recita: “La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”) detta un principio che si riferisce in maniera specifica alle sole notifiche eseguite da avvocati e procuratori legali, senza che le si possa attribuire valenza generale in relazione a qualsiasi tipo di notificazione a mezzo pec. D'altronde, non può giungersi a diverse conclusioni nemmeno richiamando l'ordinanza Cass. civ. n. 17346/2019, menzionata nel ricorso e nelle note di parte opponente, posto che tale pronuncia (peraltro, di mera inammissibilità) ha inteso richiamare l'art. 3-bis legge n. 53/1994 proprio con riferimento ad una notifica eseguita dall'avvocato della parte: ed invero, i richiami testuali a suddetta pronuncia riportati nell'atto introduttivo del presente giudizio non appaiono nemmeno calzanti, nella misura in cui si tratta di passaggi che la
Cassazione stessa aveva ripreso dall'atto di impugnazione dichiarato inammissibile per evidenziarne l'estrema genericità.
Per contro, nel caso che ci occupa vengono in rilievo le norme sulla notifica a mezzo pec degli atti esattoriali (ed in particolare l'art. 26, comma 2, DPR 602/19731, cui è conforma anche l'art. 30, comma
4, d.l. 78/20102), le quali “dispongono espressamente che l'indirizzo di PEC del destinatario deve risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dicono in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di PEC risultante dai pubblici elenchi” (Corte App. Firenze, sez. L, 225/2022, cit.).
Ciò premesso, la notificazione del preavviso di fermo amministrativo oggetto di opposizione effettuata da a mezzo di un indirizzo pec asseritamente non risultante da pubblici registri non CP_5
può ritenersi inesistente e spiega validamente i propri effetti, anche tenuto conto del fatto che essa ha raggiunto il proprio scopo, dal momento che il ricorrente ha agito dinanzi a questo Ufficio impugnando il preavviso di fermo (facendone valere vizi di forma ed anche, come visto supra, proponendo l'opposizione all'esecuzione a scopo recuperatorio) convenendo in giudizio i legittimi contraddittori (e, per quanto qui più importa, il concessionario della riscossione). Da ciò può escludersi che la modalità di notificazione dell'atto opposto possa aver comportato alcuna lesione del diritto di difesa del
PO. Sul punto, basti qui richiamare quanto osservato dalla già menzionata pronuncia della Corte
d'Appello di Firenze: “in proposito vale il principio giurisprudenziale […] secondo cui l'eventuale irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. Sez. Un. n. 7665/2016, conformi n.
20625/2017, n. 23620/2018, n. 24568/2018, n.6417/2019, n.20214/2021)”. Principio, questo, che deve essere ribadito e confermato anche in questa sede.
Anche sotto questo profilo, dunque, il ricorso non appare meritevole di accoglimento. Infine, occorre prendere in esame il motivo in virtù del quale il ricorrente si duole di non aver potuto beneficiare della sospensione di cui alla legge n. 228/2012, pur avendone fatto istanza in data
30.9.2022 e dunque nei termini.
Il motivo è infondato, dal momento che – come comprovato da (doc. 7 memoria difensiva di CP_5
) e non contestato da parte dell'opponente – l'istanza di sospensione in questione non sarebbe CP_5
altro che la riproposizione di analoga istanza proposta dal contribuente in data 16.9.2022: di talché, in ossequio al disposto dell'art. 1, comma 539-bis, legge n. 228/20123, l'istanza proposta il 30.9.2022 dal
PO era inammissibile e nessuna sospensione avrebbe dovuto essere disposta dal concessionario della riscossione ai sensi del precedente comma 538.
In definitiva, il ricorso, anche nella sua veste di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., deve essere integralmente rigettato.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza: esse sono liquidate in dispositivo, in favore di ciascuno degli enti resistenti, in relazione ai parametri medi dello scaglione di riferimento (da
€ 1.101 ad € 5.200), con esclusivo riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la natura documentale della presente controversia. Per quanto concerne la condanna alle spese in favore di
, esse sono da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Rigetta integralmente l'opposizione proposta da EL PO avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 08980202200001233000, tanto nella sua funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/1999 quanto nella sua veste di opposizione ai sensi dell'art. 617
c.p.c.;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di Controparte_3
, liquidate in complessivi € 1.769,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e
[...]
c.p.a. come per legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
CP_ 3) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di liquidate in complessivi € 1.769,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta, con deposito del provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. per., c.p.c.
Pistoia, 21 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600” 2 “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge […]”. 3 “La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 630/2022 promossa da:
LE SI (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. FORTE SIMONE, C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
FRABETTI FABIO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. FALSO FRANCESCO, elettivamente CP_2 P.IVA_2 domiciliato come in atti presso il difensore Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ Con ricorso del 13.10.2022, EL PO ha convenuto in giudizio l' e l'
[...]
proponendo opposizione a comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. Controparte_3
08980202200001233000, asseritamente notificatagli il 29.9.2022 da , Controparte_1
CP_ e relativi al mancato pagamento, per quanto qui d'interesse, di crediti previdenziali vantati da oggetto di quattro avvisi di addebito, ed in particolare, gli avvisi nn.: 38920180000497835000;
38920180000776128000; 38920190000918843000; 38920190000959780000.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha proposto le seguenti doglianze: i) mancata notifica, nullità e illegittimità degli avvisi di addebito presupposti;
ii) inesistenza giuridica della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria perché l'indirizzo del notificante (
[...]
) non proviene dai Pubblici Elenchi;
iii) decadenza dal potere di riscossione Controparte_4
quanto agli avvisi di addebito n. 38920180000497835000 e n. 38920180000776128000; iv) violazione della legge 228/2012 in relazione all'istanza di sospensione della riscossione del 30.9.2022.
Ha quindi chiesto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, fosse dichiarata la decadenza degli avvisi di addebito nn. 38920180000497835000 e 38920180000776128000, nonché la nullità e/o l'illegittimità e/o inesistenza del preavviso di fermo amministrativo opposto, e degli avvisi di addebito presupposti. Con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitasi tempestivamente, l' resistente ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva rispetto alla censura sollevata dal ricorrente in ordine alla mancata notifica dei
CP_ titoli presupposti del provvedimento impugnato, evidenziando la legittimazione in parte qua dell' in quanto ente creditore che ha formato e notificato gli avvisi di addebito presupposti, non potendo dunque pretendersi da la prova della corretta notifica di tali atti;
ha, poi, dedotto l'infondatezza CP_5
del ricorso, chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario (ovvero, in ipotesi di accoglimento del ricorso, con spese compensate tra le parti).
CP_ Alla prima udienza di discussione del 30.1.2023, non si è costituito. Stante la nullità della notificazione in quanto non eseguita alla struttura territoriale dell'ente previdenziale, ne è stata ordinata la rinnovazione con ordinanza del 1 febbraio 2023. L'ente convenuto si è dunque tempestivamente costituito in giudizio per l'udienza dell'8.5.2023, chiedendo la reiezione della domanda dell'opponente, con vittoria di spese.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, all'udienza del 20 maggio 2025, all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
***
Della eccezione di estinzione del giudizio formulata dalle parti resistenti all'udienza del 23.1.2025
Preliminarmente deve esaminarsi l'istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio formulata da CP_
e all'udienza del 23 gennaio 2025. Sostengono i resistenti che la mancata nomina di nuovo CP_5
difensore di fiducia da parte del ricorrente, dopo la rinuncia al mandato difensivo da parte del precedente difensore avv. Forte, attesterebbe una carenza di interesse del ricorrente alla coltivazione delle domande avanzate innanzi a questo Ufficio.
Ebbene, come già rilevato all'esito dell'udienza suddetta con ordinanza emessa in pari data, il contegno inerte del ricorrente a fronte della rinuncia al mandato da parte del precedente difensore risulta irrilevante ai fini della regolare prosecuzione dell'attività processuale, non incidendo sulla costituzione in giudizio della parte. In questo senso, è costante la giurisprudenza della Suprema Corte
(cfr. Cass. civ., sez. III, 4 agosto 2005, n. 16336: “Poiché la revoca della procura al difensore o la rinuncia dello stesso al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte, né comportano "de plano" il venir meno dell'attività processuale svolta in favore della parte, la mancata nomina di un nuovo difensore in sostituzione di quello dimissionario o revocato non incide sulla costituzione in giudizio della parte. Qualora pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il procuratore dell'opponente abbia dichiarato di rinunziare al mandato, e l'opponente non abbia provveduto alla sua sostituzione, né sia comparso nella successiva udienza, tale inattività non giustifica la dichiarazione di esecutorietà del decreto opposto ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. (Principio affermato dalla S.C. in riferimento ad una sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto improcedibile, per il predetto motivo, l'opposizione al decreto ingiuntivo)”).
La causa può dunque decidersi nel merito.
Sul merito
Ebbene, si osserva che il ricorso, in ragione delle censure elevate dal ricorrente avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata:
a) ha funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/1999, laddove è stata dedotta la mancata notifica degli avvisi di addebito e le questioni inerenti alla decadenza dal potere di iscrizione a ruolo;
b) è qualificabile quale opposizione ex art. 617, comma 1, c.p.c. per quanto attiene ai vizi formali e di notifica fatti valere contro la comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Sull'opposizione in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/1999 CP_ Ravvisata, in limine, la sussistenza della legittimazione passiva in capo ad con riguardo alle censure inerenti alla mancata notificazione degli avvisi di addebito presupposti nonché alla decadenza dal potere di iscrizione a ruolo per gli avvisi di addebito n. 38920180000497835000 e n.
38920180000776128000, in quanto ente impositore, e ad , quanto alle censure inerenti a profili CP_5 formali relativi all'atto opposto, in qualità di concessionario cui compete la riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo per crediti previdenziali, occorre rilevare l'infondatezza sia della doglianza inerente alla inesistenza/irritualità/nullità della notifica degli avvisi di addebito di cui trattasi, sia della censura in ordine alla decadenza dal potere di iscrizione a ruolo ex art. 25 d.lgs. 46/1999.
CP_ Quanto al contenuto probatorio emergente dai documenti prodotti, si evidenzia che ha dimostrato che:
1) la notifica dell'avviso di addebito n. 38920180000497835000, si è perfezionata a mezzo pec (doc. CP_ 1, 1.a e 1.b memoria in data 19.6.2018;
2) la notifica dell'avviso di addebito n. 38920180000776128000 è avvenuta a mezzo pec in data CP_ 8.7.2018 (doc. 2, 2.a e 2.b memoria;
3) la notifica dell'avviso di addebito n. 38920190000918843000 è avvenuta a mezzo pec il CP_ 20.7.2019 (doc. 3, 3.a e 3.b memoria ;
4) la notifica dell'avviso di addebito n. 38920190000959780000 si è perfezionata a mezzo pec il CP_ 23.7.2019 (doc. 4, 4.a e 4.b memoria . Con riferimento a tutti gli avvisi di addebito de quibus, non risulta che il ricorrente abbia proposto opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni da ciascuna notificazione, di talché la pretesa oggetto di ciascun titolo in esame risulta definitivamente irretrattabile (e, dunque, non se ne può accertare l'eventuale estinzione per prescrizione), rendendo irretrattabile anche la questione inerente alla eventuale asserita decadenza di cui all'art. 25 d.lgs.
46/1999.
Nessuna natura di opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. può invece essere riconosciuta al ricorso, posto che simile veste viene assunta dall'opposizione allorché il contribuente alleghi un fatto estintivo del credito (prescrizione quinquennale) comunque sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo: nel caso che ci occupa, invece, nessuno dei motivi di opposizione formulati in ricorso prospetta una simile doglianza.
Ad ogni buon conto, vale la pena evidenziare come il credito di cui trattasi non risulta, invero, prescritto nemmeno in forza del decorso del termine quinquennale di prescrizione (su cui, cfr. Cass. civ., S.U., 17 novembre 2016, n. 23397) relativo al periodo successivo alla notifica del titolo e anteriore alla notifica del primo atto interruttivo da parte del concessionario della riscossione, avvenuto per espressa ammissione anche di parte ricorrente in data 29.9.2022, dunque prima dello spirare del quinquennio dalla ricezione delle notificazioni degli avvisi di addebito da parte dell'ente impositore. CP_ Ad ulteriore suffragio delle conclusioni sin qui raggiunte, si consideri che ha allegato specifica CP_ documentazione (cfr. doc. 1.c, doc. 2.c, doc. 3.c e doc. 4.c memoria dalla quale si evince che il ricorrente ha proceduto a parziali pagamenti concernenti proprio le somme esposte negli avvisi di addebito suddetti, il che esclude che lo stesso non fosse venuto a conoscenza degli avvisi di addebito, anzi confermando di contro che ne fosse pienamente consapevole.
Inoltre, tali parziali adempimenti devono essere considerati quali idonei atti interruttivi della prescrizione delle pretese che di tali avvisi di addebito erano (e sono) oggetto, ai sensi dell'art. 2944
c.c., in quanto atti di ricognizione di debito, tenuto conto di quanto argomentato da Cass. civ., sez. L, 26 aprile 2017, n. 10327 (“La domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 1998, - benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso - unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate”) e dato il ricorrere di tutti i requisiti per ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 2944 c.c., ovverosia disponibilità del diritto da parte di colui che effettua il riconoscimento (come affermato, tra le altre, da Cass. civ., sez. II, 18 dicembre 2020, n. 29101) oltre alla volontarietà ed univocità del riconoscimento del debito, evincibili implicitamente per facta concludentia dalla condotta del ricorrente che ha provveduto spontaneamente, non solo ad accedere al piano di rateizzazione, ma anche a corrispondere ciascuna singola rata (sulla desumibilità del riconoscimento di debito idoneo a spiegare gli effetti di cui all'art. 2944 c.c. da comportamenti del disponente, cfr. l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. da Cass. civ., sez. VI-3, 2 dicembre
2010, n. 24555, in forza della quale “Il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Peraltro, l'indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell'articolo 2944 cod. civ., rientra nei poteri del giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non contraddittoria”). Ne discende una ulteriore piena dimostrazione della infondatezza del lamentato difetto di notifica degli avvisi di addebito di cui si discute – ad ogni modo dimostrata per CP_ tabulas da anche mediante produzione delle ricevute di accettazione ed avvenuta consegna delle notificazioni a mezzo pec – e dell'eccezione di intervenuta decadenza dal potere di iscrizione a ruolo
(oltre che, ad abundantiam, escludere ancora una volta lo spirare del termine prescrizionale quinquennale successivo alla notifica dell'atto presupposto ed anteriore alla notifica del preavviso di fermo impugnato). E ciò in quanto, all'evidenza, l'interruzione del termine deve collocarsi alla data dell'ultimo pagamento (ossia al 17.2.2020 quanto agli avvisi n. 38920180000497835000, n.
38920180000776128000 e n. 38920190000918843000; al 10.8.2022 quanto all'avviso di addebito n.
38920190000959780000) e la notifica della comunicazione preventiva opposta in questa sede risulta avvenuta in data 29.9.2022, dunque ben prima dello scadere del quinquennio.
A nulla vale il disconoscimento operato da parte ricorrente con le note scritte del 25.1.2023 e del
2.5.2023, stante la sua genericità (infatti nelle menzionate note scritte si legge soltanto: “si contesta il merito della richiesta di pagamento illegittimamente avanzata alla parte ricorrente, in quanto le controparti non hanno dimostrato la corretta notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito de quibus, anche alla luce del disconoscimento effettuato, relativo a tutta la documentazione depositata o ipotizzata come sussistente”, senza alcuna individuazione specifica dell'atto o degli atti di cui si intende disconoscere la sottoscrizione e senza indicazione delle ragioni per le quali tale disconoscimento viene effettuato). Tanto basta per ritenere infondata la domanda nella sua funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24 d.lgs. 46/1999.
Sull'opposizione nella sua veste di opposizione ex art. 617 c.p.c.
Occorre, quindi, esaminare le doglianze di tipo formale proposte dal ricorrente in ordine alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo oggetto di opposizione, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., premessa la tempestività dell'opposizione (la notifica da parte di è del 29.9.2022 ed il ricorso del CP_5
13.10.2023). Tali doglianze risultano prive di pregio e devono essere disattese, per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, il PO, in forza del disposto di cui all'art. 3-bis della legge n. 53/1994, ha eccepito l'inesistenza (con conseguente insanabilità del vizio) della notificazione del preavviso di fermo sub iudice in quanto l'indirizzo pec utilizzato dall'ente notificante (i.e.
t) non proviene da pubblici registri. Email_1
Ebbene, sul punto questo giudice ritiene di dare continuità all'indirizzo ermeneutico avallato dalla
Corte territoriale fiorentina (Corte App. Firenze, sez. L, 29 marzo 2022, n. 225), all'unisono con la giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni unite (Cass. civ., S.U., 18 maggio 2022, n. 15979: “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura
Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche
l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”).
In specie, la suddetta norma sulla quale fa leva l'opponente (che recita: “La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”) detta un principio che si riferisce in maniera specifica alle sole notifiche eseguite da avvocati e procuratori legali, senza che le si possa attribuire valenza generale in relazione a qualsiasi tipo di notificazione a mezzo pec. D'altronde, non può giungersi a diverse conclusioni nemmeno richiamando l'ordinanza Cass. civ. n. 17346/2019, menzionata nel ricorso e nelle note di parte opponente, posto che tale pronuncia (peraltro, di mera inammissibilità) ha inteso richiamare l'art. 3-bis legge n. 53/1994 proprio con riferimento ad una notifica eseguita dall'avvocato della parte: ed invero, i richiami testuali a suddetta pronuncia riportati nell'atto introduttivo del presente giudizio non appaiono nemmeno calzanti, nella misura in cui si tratta di passaggi che la
Cassazione stessa aveva ripreso dall'atto di impugnazione dichiarato inammissibile per evidenziarne l'estrema genericità.
Per contro, nel caso che ci occupa vengono in rilievo le norme sulla notifica a mezzo pec degli atti esattoriali (ed in particolare l'art. 26, comma 2, DPR 602/19731, cui è conforma anche l'art. 30, comma
4, d.l. 78/20102), le quali “dispongono espressamente che l'indirizzo di PEC del destinatario deve risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dicono in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di PEC risultante dai pubblici elenchi” (Corte App. Firenze, sez. L, 225/2022, cit.).
Ciò premesso, la notificazione del preavviso di fermo amministrativo oggetto di opposizione effettuata da a mezzo di un indirizzo pec asseritamente non risultante da pubblici registri non CP_5
può ritenersi inesistente e spiega validamente i propri effetti, anche tenuto conto del fatto che essa ha raggiunto il proprio scopo, dal momento che il ricorrente ha agito dinanzi a questo Ufficio impugnando il preavviso di fermo (facendone valere vizi di forma ed anche, come visto supra, proponendo l'opposizione all'esecuzione a scopo recuperatorio) convenendo in giudizio i legittimi contraddittori (e, per quanto qui più importa, il concessionario della riscossione). Da ciò può escludersi che la modalità di notificazione dell'atto opposto possa aver comportato alcuna lesione del diritto di difesa del
PO. Sul punto, basti qui richiamare quanto osservato dalla già menzionata pronuncia della Corte
d'Appello di Firenze: “in proposito vale il principio giurisprudenziale […] secondo cui l'eventuale irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. Sez. Un. n. 7665/2016, conformi n.
20625/2017, n. 23620/2018, n. 24568/2018, n.6417/2019, n.20214/2021)”. Principio, questo, che deve essere ribadito e confermato anche in questa sede.
Anche sotto questo profilo, dunque, il ricorso non appare meritevole di accoglimento. Infine, occorre prendere in esame il motivo in virtù del quale il ricorrente si duole di non aver potuto beneficiare della sospensione di cui alla legge n. 228/2012, pur avendone fatto istanza in data
30.9.2022 e dunque nei termini.
Il motivo è infondato, dal momento che – come comprovato da (doc. 7 memoria difensiva di CP_5
) e non contestato da parte dell'opponente – l'istanza di sospensione in questione non sarebbe CP_5
altro che la riproposizione di analoga istanza proposta dal contribuente in data 16.9.2022: di talché, in ossequio al disposto dell'art. 1, comma 539-bis, legge n. 228/20123, l'istanza proposta il 30.9.2022 dal
PO era inammissibile e nessuna sospensione avrebbe dovuto essere disposta dal concessionario della riscossione ai sensi del precedente comma 538.
In definitiva, il ricorso, anche nella sua veste di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., deve essere integralmente rigettato.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza: esse sono liquidate in dispositivo, in favore di ciascuno degli enti resistenti, in relazione ai parametri medi dello scaglione di riferimento (da
€ 1.101 ad € 5.200), con esclusivo riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la natura documentale della presente controversia. Per quanto concerne la condanna alle spese in favore di
, esse sono da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Rigetta integralmente l'opposizione proposta da EL PO avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 08980202200001233000, tanto nella sua funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. 46/1999 quanto nella sua veste di opposizione ai sensi dell'art. 617
c.p.c.;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di Controparte_3
, liquidate in complessivi € 1.769,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e
[...]
c.p.a. come per legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
CP_ 3) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di liquidate in complessivi € 1.769,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta, con deposito del provvedimento ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. per., c.p.c.
Pistoia, 21 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600” 2 “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge […]”. 3 “La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione”.