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Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2024, n. 9218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9218 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
RE PU BLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana
in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott.ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14527 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno
2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3208/2023 del 18/04/2023, corretto il
18/05/2023
TRA c.f. P.IVA 1 in persona del suo procuratore speciale Parte 2 Parte 1
autorizzato giusta procura speciale dell'11 marzo 2023 per atto del Notaio Persona_1 Repertorio n.
n. 50144/15086, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di opposizione, dall'Avv.
Edoardo Volino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avellino, Via Casale n. 5
OPPONENTE
E
'rappresentato e difeso giusta procura in calce Controparte 1 c.f.
, C.F. 1
alla comparsa di costituzione e risposta da sé medesimo e dall'avv. Corrado di Resta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Napoli al Vico Satriano n. 4
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 07/06/2024, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, le parti nelle note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi iniziali e successive integrazioni. Il GU, con ordinanza comunicata in data 10.06.24, assegnava la causa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con decreto ingiuntivo n. 3208/2023, emesso dall'intestato Tribunale di Napoli il 18/04/2023 e corretto in data 18/05/2023, veniva ingiunto a Parte 1 di consegnare senza dilazione il contratto e gli estratti conto emessi dall'apertura sino alla chiusura del rapporto di conto corrente n.
35594024, acceso dal de cuius genitore del ricorrente, presso l'allora [...] Persona 2
Org_1 oggi Parte 1 e di pagare la spese della procedura, liquidate in euro 1.305,00 per compensi ed in euro 286,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e C.P.A. e rimborso forfetario al 15%.
Avverso tale decreto, notificato in data 26/05/2023, proponeva opposizione Parte 1 con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 26/06/23, con il quale eccepiva la prescrizione del diritto del ricorrente essendo la domanda presentata oltre i dieci anni dalla chiusura del conto corrente.
Concludeva per la revoca del decreto opposto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva Controparte 1 il quale eccepiva l'errata applicazione della cd. Riforma Cartabia con conseguente questione di incostituzionalità dell'art. 171 bis c.p.c., la mancanza di prova della legittimazione attiva dell'opposta, nonché l'errata interpretazione dell'art. 119 TUB, IV co., applicabile solo ai documenti inerenti le singole operazioni e non i documenti di sintesi e gli estratti conto.
All'udienza del 15/12/2023 il GU sospendeva l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c. e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07/06/24 ove, ritenuta la causa matura per la decisione, l'assegnava in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
In primis, va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione per essere la stessa stata notificata entro il termine di 40 giorni (26/06/23) dalla notifica del ricorso e del decreto (26/05/2023) e la sua procedibilità per essere intervenuta l'iscrizione a ruolo nei successivi 10 giorni (29/06/23).
Preliminarmente va rilevato che la presente controversia è soggetta al rito anteriore all'entrata in vigore del D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia.
A tal proposito giova ricordare che "Al fine di individuare il momento di instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si deve tener conto del disposto di cui al comma 3 dell'art. 643
c.p.c. (ai sensi del quale la notificazione del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite), come interpretato da Cass., sez. un., n. 20596/2007, secondo cui «la notificazione del ricorso e del decreto è condizione per il determinarsi della litispendenza, ma non coincide anche con il momento in cui si verifica» che, «secondo i principi generali che reggono i procedimenti su domanda di parte, è quello in cui è proposta domanda d'ingiunzione»: pertanto, la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso»" (Tribunale Salerno, 16/04/2023 argomentando da Cass. SS.UU.
n.20596/07).
Considerato che il nuovo rito di cui al D.Lgs. n. 149/2022 si applica alle sole opposizioni a decreto ingiuntivo in cui il ricorso monitorio sia stato depositato successivamente al 28/02/2023 e che, nel caso di specie, il ricorso monitorio è stato depositato in data 25/01/23, il presente giudizio è assoggettato al rito anteriore a quello introdotto nel 2022.
Inoltre, le parti hanno potuto svolgere le proprie difese con il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. che, pur sostituendo le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., consentono alle parti di modificare e precisare domande, eccezioni e richieste istruttorie in momento precedente la celebrazione della prima udienza ove il GU, posto a conoscenza della controversia e delle richieste istruttorie, può decidere in merito a quest'ultime nonché, contrariamente a quanto eccepito da parte opposta, in merito all'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
Pertanto, risultano assorbite le contestate violazioni costituzionali e di nullità della citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.
L'opposizione è fondata.
Acclarato che l'opponente ha provato l'esistenza del rapporto di conto corrente e la data dell'estinzione anticipata dello stesso, la documentazione di cui al decreto opposto non poteva essere consegnata considerata l'estinzione del contratto di conto corrente avvenuta il 06/10/2011, come da estratto della evidenza contabile interna alla Pt 1 che versa in atti (all. 1 memoria n.2 opponente).
Invero, l'opposto chiedeva, ex art. 119 TUB, a mezzo pec del 26/06/2022, la consegna de "il contratto con cui è sorto il rapporto, la documentazione relativa alla provvista iniziale, i relativi tutti gli estratto conto dall'origine del rapporto alla fine, la movimentazione e gli specimen di firma in formato elettronico" (all. 14 opposto), istanza che la banca riscontrava con pec del 13/07/2022 e del
06/09/2022 affermando l'impossibilità di procedere alla consegna dei documenti richiesti stante il decorso di più di un decennio dalla estinzione del rapporto.
Sulla scorta dei principi dettati dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione 13 settembre
2021, n. 24641) occorre rilevare che anche gli estratti conto rientrano nel perimetro applicativo dell'art. 119, comma 4, TUB, e che "In tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (espressa dall'art. 119, comma 4 TUB) corrisponde ad un principio generale (art. 2220 c.c.), che, in quanto tale, non può che trovare applicazione, anche per i contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 385/1993
(TUB) e, ancor prima, della legge n. 154/1992. Sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme
(codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità. Non sussiste spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca" (cfr. Cass. Civ., ord. 29 novembre 2022, n. 35039).
È di tutta evidenza che, a seguito dell'avvenuta estinzione del rapporto di conto corrente intestato al padre, l'opposto, in forza della facoltà riconosciutagli dall'art. 119 del D. Lgs. 385/1994 a mente del quale chi succede al cliente ha diritto di ottenere dalla banca la documentazione relativa agli ultimi dieni anni, poteva proporre tale istanza entro il decennio a far data dal 06/10/2011, quindi entro il
06/10/2021.
Dalle allegazioni delle parti, invece, emerge che la richiesta sia stata proposta decorso abbondantemente il termine indicato.
Né può condividersi la tesi dell'ABF, adito dal CP 1 a seguito del diniego della banca, secondo cui la decorrenza del decennio previsto dall'art. 119 TUB va determinata a far data dal decesso del titolare del rapporto di conto corrente, momento in cui sorge il diritto dell'opposto (all. 34 opposto).
Invero, la morte dell'originario titolare non costituisce causa interruttiva del suo decorso, tale da far decorrere un nuovo termine decennale.
Inoltre, parte opposta, poteva richiedere i documenti per cui è causa a seguito del decesso del padre avvenuto in data 17/06/2021, rientrando ancora nei termini di cui alla normativa di settore.
Al contrario, come emerge dai documenti in atti, l'opposto solo con pec del 01/12/2021 comunicava all'istituto di credito il decesso del padre (all. 11 opposto), quindi ben oltre i termini ex art. 119 TUB, per poi inoltrare la relativa istanza solo a giugno del 2022.
Pertanto, non è ravvisabile alcun inadempimento in capo alla banca. Parte 1Non trova accoglimento, poi, la domanda di ripetizione delle somme versate da all'opposto a titolo di spese legali della procedura monitoria e di penale prevista nel decreto opposto per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, poiché la domanda è stata tardivamente proposta in quanto formulata solo nelle note per l'udienza del 07/06/2024.
Va rigettata, ancora, la domanda risarcitoria avanzata da parte opposta in quanto non allegata e non provata considerato che "Ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento (per un'applicazione del principio, da ultimo, Cass. 26 luglio 2017, n. 18392)” (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 28995/17).
Alla luce di quanto detto l'opposizione è fondata con conseguente revoca del decreto opposto. Le spese di lite, considerato il valore e la complessità della controversia, vengono liquidate sulla scorta dei parametri previsti dal DM 147/22 e successive modifiche e seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1.Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 3208/2023 del 18/05/2023;
2. Condanna Controparte 1 al pagamento in favore di Parte 1 in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 2.906,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%.
Napoli, 23/10/24
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica Italiana
in nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott.ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14527 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno
2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3208/2023 del 18/04/2023, corretto il
18/05/2023
TRA c.f. P.IVA 1 in persona del suo procuratore speciale Parte 2 Parte 1
autorizzato giusta procura speciale dell'11 marzo 2023 per atto del Notaio Persona_1 Repertorio n.
n. 50144/15086, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di opposizione, dall'Avv.
Edoardo Volino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avellino, Via Casale n. 5
OPPONENTE
E
'rappresentato e difeso giusta procura in calce Controparte 1 c.f.
, C.F. 1
alla comparsa di costituzione e risposta da sé medesimo e dall'avv. Corrado di Resta, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Napoli al Vico Satriano n. 4
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 07/06/2024, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, le parti nelle note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi iniziali e successive integrazioni. Il GU, con ordinanza comunicata in data 10.06.24, assegnava la causa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con decreto ingiuntivo n. 3208/2023, emesso dall'intestato Tribunale di Napoli il 18/04/2023 e corretto in data 18/05/2023, veniva ingiunto a Parte 1 di consegnare senza dilazione il contratto e gli estratti conto emessi dall'apertura sino alla chiusura del rapporto di conto corrente n.
35594024, acceso dal de cuius genitore del ricorrente, presso l'allora [...] Persona 2
Org_1 oggi Parte 1 e di pagare la spese della procedura, liquidate in euro 1.305,00 per compensi ed in euro 286,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e C.P.A. e rimborso forfetario al 15%.
Avverso tale decreto, notificato in data 26/05/2023, proponeva opposizione Parte 1 con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 26/06/23, con il quale eccepiva la prescrizione del diritto del ricorrente essendo la domanda presentata oltre i dieci anni dalla chiusura del conto corrente.
Concludeva per la revoca del decreto opposto con vittoria delle spese di lite. Si costituiva Controparte 1 il quale eccepiva l'errata applicazione della cd. Riforma Cartabia con conseguente questione di incostituzionalità dell'art. 171 bis c.p.c., la mancanza di prova della legittimazione attiva dell'opposta, nonché l'errata interpretazione dell'art. 119 TUB, IV co., applicabile solo ai documenti inerenti le singole operazioni e non i documenti di sintesi e gli estratti conto.
All'udienza del 15/12/2023 il GU sospendeva l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.c. e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07/06/24 ove, ritenuta la causa matura per la decisione, l'assegnava in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
In primis, va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione per essere la stessa stata notificata entro il termine di 40 giorni (26/06/23) dalla notifica del ricorso e del decreto (26/05/2023) e la sua procedibilità per essere intervenuta l'iscrizione a ruolo nei successivi 10 giorni (29/06/23).
Preliminarmente va rilevato che la presente controversia è soggetta al rito anteriore all'entrata in vigore del D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia.
A tal proposito giova ricordare che "Al fine di individuare il momento di instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si deve tener conto del disposto di cui al comma 3 dell'art. 643
c.p.c. (ai sensi del quale la notificazione del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite), come interpretato da Cass., sez. un., n. 20596/2007, secondo cui «la notificazione del ricorso e del decreto è condizione per il determinarsi della litispendenza, ma non coincide anche con il momento in cui si verifica» che, «secondo i principi generali che reggono i procedimenti su domanda di parte, è quello in cui è proposta domanda d'ingiunzione»: pertanto, la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso»" (Tribunale Salerno, 16/04/2023 argomentando da Cass. SS.UU.
n.20596/07).
Considerato che il nuovo rito di cui al D.Lgs. n. 149/2022 si applica alle sole opposizioni a decreto ingiuntivo in cui il ricorso monitorio sia stato depositato successivamente al 28/02/2023 e che, nel caso di specie, il ricorso monitorio è stato depositato in data 25/01/23, il presente giudizio è assoggettato al rito anteriore a quello introdotto nel 2022.
Inoltre, le parti hanno potuto svolgere le proprie difese con il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. che, pur sostituendo le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., consentono alle parti di modificare e precisare domande, eccezioni e richieste istruttorie in momento precedente la celebrazione della prima udienza ove il GU, posto a conoscenza della controversia e delle richieste istruttorie, può decidere in merito a quest'ultime nonché, contrariamente a quanto eccepito da parte opposta, in merito all'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
Pertanto, risultano assorbite le contestate violazioni costituzionali e di nullità della citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c.
L'opposizione è fondata.
Acclarato che l'opponente ha provato l'esistenza del rapporto di conto corrente e la data dell'estinzione anticipata dello stesso, la documentazione di cui al decreto opposto non poteva essere consegnata considerata l'estinzione del contratto di conto corrente avvenuta il 06/10/2011, come da estratto della evidenza contabile interna alla Pt 1 che versa in atti (all. 1 memoria n.2 opponente).
Invero, l'opposto chiedeva, ex art. 119 TUB, a mezzo pec del 26/06/2022, la consegna de "il contratto con cui è sorto il rapporto, la documentazione relativa alla provvista iniziale, i relativi tutti gli estratto conto dall'origine del rapporto alla fine, la movimentazione e gli specimen di firma in formato elettronico" (all. 14 opposto), istanza che la banca riscontrava con pec del 13/07/2022 e del
06/09/2022 affermando l'impossibilità di procedere alla consegna dei documenti richiesti stante il decorso di più di un decennio dalla estinzione del rapporto.
Sulla scorta dei principi dettati dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione 13 settembre
2021, n. 24641) occorre rilevare che anche gli estratti conto rientrano nel perimetro applicativo dell'art. 119, comma 4, TUB, e che "In tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (espressa dall'art. 119, comma 4 TUB) corrisponde ad un principio generale (art. 2220 c.c.), che, in quanto tale, non può che trovare applicazione, anche per i contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 385/1993
(TUB) e, ancor prima, della legge n. 154/1992. Sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme
(codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità. Non sussiste spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca" (cfr. Cass. Civ., ord. 29 novembre 2022, n. 35039).
È di tutta evidenza che, a seguito dell'avvenuta estinzione del rapporto di conto corrente intestato al padre, l'opposto, in forza della facoltà riconosciutagli dall'art. 119 del D. Lgs. 385/1994 a mente del quale chi succede al cliente ha diritto di ottenere dalla banca la documentazione relativa agli ultimi dieni anni, poteva proporre tale istanza entro il decennio a far data dal 06/10/2011, quindi entro il
06/10/2021.
Dalle allegazioni delle parti, invece, emerge che la richiesta sia stata proposta decorso abbondantemente il termine indicato.
Né può condividersi la tesi dell'ABF, adito dal CP 1 a seguito del diniego della banca, secondo cui la decorrenza del decennio previsto dall'art. 119 TUB va determinata a far data dal decesso del titolare del rapporto di conto corrente, momento in cui sorge il diritto dell'opposto (all. 34 opposto).
Invero, la morte dell'originario titolare non costituisce causa interruttiva del suo decorso, tale da far decorrere un nuovo termine decennale.
Inoltre, parte opposta, poteva richiedere i documenti per cui è causa a seguito del decesso del padre avvenuto in data 17/06/2021, rientrando ancora nei termini di cui alla normativa di settore.
Al contrario, come emerge dai documenti in atti, l'opposto solo con pec del 01/12/2021 comunicava all'istituto di credito il decesso del padre (all. 11 opposto), quindi ben oltre i termini ex art. 119 TUB, per poi inoltrare la relativa istanza solo a giugno del 2022.
Pertanto, non è ravvisabile alcun inadempimento in capo alla banca. Parte 1Non trova accoglimento, poi, la domanda di ripetizione delle somme versate da all'opposto a titolo di spese legali della procedura monitoria e di penale prevista nel decreto opposto per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, poiché la domanda è stata tardivamente proposta in quanto formulata solo nelle note per l'udienza del 07/06/2024.
Va rigettata, ancora, la domanda risarcitoria avanzata da parte opposta in quanto non allegata e non provata considerato che "Ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento (per un'applicazione del principio, da ultimo, Cass. 26 luglio 2017, n. 18392)” (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 28995/17).
Alla luce di quanto detto l'opposizione è fondata con conseguente revoca del decreto opposto. Le spese di lite, considerato il valore e la complessità della controversia, vengono liquidate sulla scorta dei parametri previsti dal DM 147/22 e successive modifiche e seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1.Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 3208/2023 del 18/05/2023;
2. Condanna Controparte 1 al pagamento in favore di Parte 1 in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 2.906,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15%.
Napoli, 23/10/24
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco