Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 27/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2104/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Carlo Sabatini Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.12.2024
DA nato a [...] il giorno 13.05.1972 (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il giorno 07.09.1974 (c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati a Pisa, in via R. Fucini n. 49 presso e nello Studio dell'Avv. Tiziana
Bongo che li rappresenta e difende come da giusta procura in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione e divorzio congiunto
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio in data 20 luglio 2002 a Comune di Parte_1 Parte_2
Roma, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, atto n. 211, parte II, serie A, anno
2002, optando per il regime di comunione dei beni,
Dalla loro unione coniugale sono nati due figli: il 23 aprile 2006, e Persona_1 [...] il 03 giugno 2012. Per_2
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. i coniugi sopra indicati, deducendo l'intollerabilità della vita coniugale a causa del venir meno dell'originaria affectio coniugalis, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
1
3) La figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre Per_2 nella già casa coniugale.
3.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse della figlia in merito.
4) A garanzia del diritto di -di anni 12- a mantenere rapporti significativi ed equilibrati con entrambi i genitori, Per_2 la madre avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé la figlia durante i giorni infrasettimanali, ma sempre previo avviso al padre e compatibilmente con gli impegni della minore, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera.
In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, la madre terrà la minore nei periodi appresso indicati:
- nella settimana in cui la minore starà con la madre anche nel weekend, un giorno infrasettimanale, con pernottamento, previo congruo avviso alla madre in relazione al giorno scelto e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà la minore, individuato in ogni caso compatibilmente con le esigenze della minore;
- nella settimana in cui la minore starà con il padre nel weekend, due giorni infrasettimanali, con pernottamento, previo congruo avviso alla madre in relazione ai giorni e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà la minore, scelti in ogni caso compatibilmente con le esigenze della minore;
- a weekend alternati, più specificatamente dalla mattina del sabato sino alla sera della domenica.
In ogni caso, tenuto conto della capacità di discernimento della minore, i genitori si impegnano reciprocamente a tener conto dei desideri della minore in ordine allo stare con l'uno o con l'altro, indipendentemente dalle facoltà sopra previste o concordate tra loro.
4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, la minore trascorrerà il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, con l'ulteriore intesa che in ogni caso il genitore che avrà con sé la minore nel primo periodo delle festività natalizie consentirà che l'altro genitore possa trascorrere con la figlia o la Vigilia di Natale o il pranzo di Natale, previo accordo entro il 15 dicembre, salvo che il genitore affidatario per il primo periodo delle festività natalizie abbia organizzato una vacanza con la figlia in tale periodo.
4.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, la minore trascorrerà con ciascun genitore tre giorni delle festività scolastiche pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta.
4.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, la minore starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo
2 entro il 30 giugno di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre.
Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà la minore in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con la minore all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per la figlia ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando la figlia con sé.
5) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio anche della figlia, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza
6) Considerate le rispettive condizioni reddituali dei genitori, con particolare riferimento a quelle del padre -genitore prevalentemente collocatario, gravato da un modesto canone di locazione (euro 127 al mese), titolare di una retribuzione superiore a quella della moglie e percettore dell'intero importo dell'Assegno Unico per i figli pari a (euro 300 mensili)-, ritenuta la forma del mantenimento diretto più idonea a garantire il principio della bi-genitorialità, gli stessi genitori provvederanno alle spese ordinarie dei figli attraverso modalità dirette o ripartendo l'importo di ciascuna spesa nella misura del 50%, secondo quanto specificamente pattuito e dettagliato per ogni singolo capitolo di spesa ordinaria:
- vitto: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza;
- alloggio: ciascun genitore provvederà a quelle della propria abitazione;
- vestiario: vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza previo accordo, purché la spesa sia necessaria e non onerosa rapportata alle condizioni reddituali di essi genitori, altrimenti la spesa per capi di abbigliamento e scarpe dovrà essere previamente concordata;
- abbonamenti a trasporti per esigenze di istruzione: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- farmaci da banco: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- materiale didattico, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- materiale di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederà ciascun genitore nel proprio periodo di competenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- spese per i trattamenti per la cura della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederanno entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo concerto se necessaria alla cura della persona;
- spese per animali domestici già presenti prima della separazione: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del
50% ciascuno, senza necessità di previo concerto;
- paghette/pocket money: vi provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze dei figli, nel proprio periodo di competenza e/o frequentazione.
3 7) Quanto alle spese straordinarie per i figli (ossia quelle spese mediche, scolastiche, sportive, ludiche e occasionali da considerarsi straordinarie perché oggettivamente imprevedibili o perché, quantunque relative a spese prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate, salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
7.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse dei figli, al fine di evitare il ricorso all'Autorità
Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento il “Protocollo di intesa per la disciplina delle spese straordinarie nei casi di separazione personale dei coniugi” sottoscritte anche dal Tribunale di Rieti in data 05 maggio
2016, la cui applicabilità si richiama per tutti i casi in cui vi fosse contestazione fra coniugi, da intendersi qui riportato.
7.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
7.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse dei figli, al fine di evitare il ricorso all'Autorità
Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento il “Protocollo di intesa per la disciplina delle spese straordinarie nei casi di separazione personale dei coniugi” sottoscritte anche dal Tribunale di Rieti in data 05 maggio
2016, la cui applicabilità si richiama per tutti i casi in cui vi fosse contestazione fra coniugi, da intendersi qui riportato.
7.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla, giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
4 Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse dei figli e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori.
7.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, tendenzialmente con cadenza mensile, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta, in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere.
Al genitore che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 7 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi.
Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per i figli potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
8) Le detrazioni per i figli a carico, se previste, sono ripartite nella misura del 50% tra i genitori.
9) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per i figli devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio per il quale la spesa è sostenuta.
10) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta al padre in ragione del 100%.
11) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
12) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano di aver diviso bonariamente tutti i beni e, ad eccezione degli obblighi in parola, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Con note scritte depositate per l'udienza del 19.12.2024 il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figli minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
5 Nulla sulle spese vista la domanda congiunta delle parti difese da un medesimo difensore.
La causa deve infine esser rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la pronuncia sulla chiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio al verificarsi delle condizioni di legge
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio Parte_2 concordatario in Roma, in data 20 luglio 2002, trascritto nel registro dello stato civile del predetto comune, atto n. 211, parte II, serie A, anno 2002;
- omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- dichiara compensate le spese di lite;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Rieti, il 16.1.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Carlo Sabatini
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