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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/09/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dr.ssa Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4038/2020 R.G. promossa da:
nato/a a NOTO (SR) il 04/08/1981, Parte_1 C.F._1
, nata in [...] il [...] Parte_2 C.F._2
nata in [...] il [...] Parte_3 C.F._3
nata in [...] il Parte_4 C.F._4
9.6.1966, rappresentati e difesi dall'AVV. FILIBERTO MASSIMO
contro nata in [...] [...] Controparte_1 C.F._5
rappresentata e difesa dall'AVV. ZIRONE NICOLA
Avente ad oggetto: Donazione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 07/05/2025 e la causa è stata posta in decisione.
pagina 1 di 6 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
, e Parte_1 Parte_2 Parte_5 Parte_6
, nella qualità di eredi legittimi del defunto , hanno convenuto
[...] Controparte_2
in giudizio la sorella chiedendo di dichiarare la natura di donazione Controparte_1
modale del contratto stipulato in data 11.06.2018 tra il de cuius e la convenuta, qualificato da questi ultimi come contratto di assistenza a titolo oneroso, ma ritenuto dagli attori una donazione modale dissimulata, di disporre la collazione del bene oggetto dell'atto, ovvero, in subordine, la riduzione per lesione di legittima e, conseguentemente, di procedere alla divisione ereditaria.
A sostegno della propria domanda gli attori hanno rappresentato che la convenuta Controparte_1
, aveva stipulato con il padre , in data 11.06.2018, un contratto
[...] Controparte_2
definito come di “assistenza a titolo oneroso”, con cui il padre trasferiva alla figlia la nuda proprietà di un immobile sito in Noto, via Guerrazzi nn. 3, 9 e 11, riservando per sé l'usufrutto vitalizio, in cambio dell'impegno della stessa a prestare vitto, alloggio, cure e compagnia;
che tale contratto era in realtà
una donazione modale dissimulata, priva di reale sinallagma, stante la mancanza di un effettivo bisogno assistenziale del disponente che godeva di buona salute e di una pensione mensile di circa Euro
1.000,00, oltre risparmi bancari, e la sostanziale indeterminatezza degli obblighi assunti dalla figlia;
che il bene doveva pertanto essere ricondotto alla massa ereditaria e sottoposto a collazione, ovvero, in subordine, a riduzione per lesione della legittima, con successiva divisione ereditaria.
Si è costituita in giudizio la convenuta contestando la pretesa attorea e Controparte_1
deducendo, nel merito, la piena validità del contratto come vitalizio oneroso o contratto atipico di mantenimento, caratterizzato da effettiva corrispettività e da un'alea legata alla durata della vita del beneficiario.
pagina 2 di 6 La convenuta ha contestato altresì l'assunto attoreo secondo cui il padre non necessitava di assistenza,
evidenziando che ella era da anni l'unica ad occuparsi quotidianamente del genitore, mentre gli altri figli e nipoti risiedevano stabilmente in Francia o comunque non si curavano di lui.
Radicatosi il contraddittorio, il giudizio è proseguito con l'assunzione delle prove orali, attraverso l'escussione dei testi indicati dalle parti. All'esito dell'istruttoria, esaurita la fase di trattazione, la causa
è giunta al suo naturale epilogo a seguito dell'udienza del 7 maggio 2025, nella quale le parti hanno precisato le conclusioni, e del successivo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica nei termini di legge.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che la domanda attorea sia infondata per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto del presente giudizio è la qualificazione giuridica del contratto stipulato in data 11 giugno
2018 dal defunto con la figlia Con tale atto il disponente Controparte_2 CP_1
trasferiva alla convenuta la nuda proprietà di un immobile sito in Noto, riservando per sé l'usufrutto vitalizio, a fronte dell'impegno della figlia a fornirgli vitto, cure, compagnia ed assistenza morale e materiale per tutta la durata della sua vita.
La natura del negozio non può essere confusa con quella di una donazione gravata da modus, come sostenuto dagli attori, giacché l'elemento qualificante del contratto in esame è dato dal carattere aleatorio che lo contraddistingue. È noto, infatti, che il cosiddetto contratto atipico di mantenimento o vitalizio assistenziale si differenzia dalla donazione proprio per l'alea che lo caratterizza, essendo connotato dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata della vita del beneficiario e, di riflesso, circa l'entità e il valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato. Come chiarito dalla Suprema
Corte (Cass. civ., Sez. II, n. 15904/2016), solo quando risulti un'originaria macroscopica sproporzione tra il valore del bene ceduto ed il minor valore delle prestazioni di assistenza si può presumere la sussistenza dello spirito di liberalità tipico della donazione, eventualmente gravata da onere.
pagina 3 di 6 Nel caso di specie non si rinvengono gli elementi che consentirebbero di qualificare il negozio come donativo. Al momento della stipula il de cuius aveva ottantasei anni, ma non era affetto da patologie terminali né da condizioni tali da rendere imminente o altamente probabile la morte in un arco temporale breve e determinabile.
Le deposizioni rese in istruttoria, ed in particolare quella del medico curante dott. Persona_1
hanno confermato che lo stato di salute del de cuius andava progressivamente peggiorando fino a condurlo, negli ultimi tempi, all'allettamento, ma non hanno fatto emergere patologie terminali o condizioni tali da escludere ex ante la prospettiva di una durata di vita non prevedibile. Il teste ha inoltre precisato che il sig. era costantemente assistito dalla figlia e dalla sua famiglia, CP_2 CP_1
che ne curavano l'igiene e l'accompagnavano alle visite, sottolineando come fosse sempre pulito,
accudito e non lasciato solo.
Il complessivo quadro probatorio depone in modo univoco per l'effettività delle prestazioni assistenziali dedotte in contratto e consente di ritenere pienamente sussistente l'alea che connota il vitalizio improprio. Non può quindi affermarsi che l'alea fosse solo apparente: al contrario, la situazione emersa dall'istruttoria dimostra la concreta operatività del rischio tipico della fattispecie,
legato tanto all'incertezza circa la durata della vita del beneficiario quanto alla variabilità e progressività delle cure necessarie con l'avanzare dell'età.
Neppure la dedotta sproporzione tra il valore del bene e quello delle prestazioni di assistenza può essere accolta.
Gli attori hanno allegato che il bene trasferito avesse un valore di euro 130.000,00, valore che non è
stato specificamente contestato dalla convenuta e che, pertanto, può ritenersi pacifico ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Occorre tuttavia precisare che oggetto del trasferimento non era la piena proprietà, bensì la sola nuda proprietà, essendosi il disponente riservato l'usufrutto vitalizio. Tale circostanza riduce in misura pagina 4 di 6 significativa il valore economico della posizione acquisita dalla figlia, con la conseguenza che l'effettivo arricchimento della convenuta deve essere parametrato al valore della nuda proprietà e non a quello della proprietà piena.
Va altresì considerato che la prestazione assunta dalla convenuta non è suscettibile di una valutazione in termini meramente patrimoniali e statici, poiché il contenuto dell'obbligo di assistenza varia in funzione sia della durata della vita del beneficiario, sia dell'intensità dei bisogni che possono emergere con l'avanzare dell'età e con l'eventuale insorgere di patologie. Non si tratta, dunque, di un corrispettivo suscettibile di una quantificazione aritmetica ex ante, bensì di un impegno caratterizzato da aleatorietà e da una forte componente personale e relazionale.
Anche volendo compiere una valutazione ipotetica basata sui dati di speranza di vita e sul costo medio dell'assistenza domiciliare, non si può ravvisare una sproporzione macroscopica tale da rendere evidente uno spirito di liberalità. La giurisprudenza di legittimità, come già detto, insegna che soltanto una sproporzione originaria, manifesta ed oggettiva tra il valore del bene trasferito e quello delle prestazioni promesse consente di qualificare l'atto come donazione modale (Cass. civ., Sez. II, n.
15904/2016); ma nel caso concreto tale condizione non ricorre.
Le risultanze istruttorie hanno, anzi, confermato che la convenuta ha adempiuto agli obblighi assunti,
provvedendo in prima persona alla cura quotidiana del genitore, alla preparazione dei pasti, all'igiene personale, all'accompagnamento presso strutture sanitarie e garantendo la costante compagnia, come puntualmente riferito da più testimoni e dal medico curante. Tali elementi confermano che l'assetto negoziale corrispondeva alla reale volontà delle parti ed è stato effettivamente attuato.
Deve pertanto escludersi che l'atto del 2018 costituisca una liberalità mascherata. Esso integra a pieno titolo un contratto di vitalizio assistenziale oneroso, valido ed efficace, non riconducibile né allo schema della donazione modale né a quello del negotium mixtum cum donatione. Le domande attoree risultano infondate e, conseguentemente, devono essere rigettate.
pagina 5 di 6 Le spese di lite, secondo il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., devono porsi a carico degli attori e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così
provvede:
1. Rigetta le domande proposte dagli attori , , Parte_1 Parte_2 Parte_5
e ;
[...] Parte_6
2. Dichiara valido ed efficace il contratto di assistenza a titolo oneroso stipulato in data 11 giugno
2018 tra e la figlia Controparte_2 Controparte_1
3. Condanna , , e Parte_1 Parte_2 Parte_5 Parte_6
, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] Controparte_1
, spese che liquida in complessivi Euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre
[...]
rimborso forfetario del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Nicola Zirone e Santo Giliberto, dichiaratisi antistatari.
Siracusa, 5 settembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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