CA
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/04/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 604/19 vertente
tra
(c.f. nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...] rappresentato e difeso dall'avv. Maria Vittoria Gerace presso il cui studio sito in Siderno alla Via Circonvallazione Sdu n. 69/A è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
già n.q. di Impresa designata per la gestione del Controparte_1 Controparte_2
F.G.V.S. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mogliano Veneto (TV) alla
Via Marochessa n° 14 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cristiano presso il cui studio sito in Brancaleone (RC) alla Via Milite Ignoto è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n° 55/19, pubblicata il 15/01/2019.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18.04.2014 il , assumeva che il 01.04.2013, alle ore 17.00 Parte_1
circa, procedeva lungo il marciapiedi della Via C. Battisti nel Comune di Siderno, lato mare,
allorquando giungeva all'altezza del civico n. 137, si apprestava ad intraprendere l'attraversamento della carreggiata, da mare verso monte, quando, un'autovettura che procedeva con direzione di marcia
RC - CZ, si arrestava al fine di consentirgli l'attraversamento, specificava che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, un motociclo che procedeva anch'esso con direzione di marcia verso
Catanzaro, effettuava l'incauta manovra di sorpasso della predetta autovettura e così facendo investiva il sig. . Parte_1
A seguito dell'urto, il conducente del motociclo proseguiva la sua corsa senza fermarsi a prestare soccorso, rimanendo così privo di identificazione mentre, il sig. rovinava per Parte_1
terra, riportando lesioni personali, tanto che veniva soccorso e trasportato presso il Presidio
Ospedaliero della Locride, ove gli venivano diagnosticate le seguenti lesioni: “trauma regione
frontale e massiccio facciale con ferita l.c. Contusione spalla dx con sospetta frattura. Contusione
con escoriazione ginocchio sinistro. Escoriazione II III e V dito mano destra;
escoriazione II e III
dito mano sinistra”.
Poiché la formale richiesta risarcitoria avanzata alla , già quale Controparte_3 Controparte_2
impresa designata per la Gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rimaneva priva di riscontro, con il predetto atto di citazione, l'attore conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Locri,
la prefata compagnia di ass.ni, onde sentirla condannare al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 28.433,00 per i danni tutti patiti, compreso il danno morale, o al pagamento di quella somma maggiore o minore che, all'esito delle risultanze istruttorie, fosse risultata più giusta ed equa,
oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo.
Si costituiva in giudizio la contestando la domanda attorea. Controparte_3
Dopo aver ammesso ed espletato prova per testi, il Giudice di prime cure ammetteva consulenza medico legale sulla persona del Sig. il ctu gli riconosceva una incapacità temporanea Parte_1
2 assoluta di gg. 22, un'incapacità temporanea al 50% di gg. 40, un'incapacità temporanea al 25% di gg. 30 ed una invalidità permanente del 13%.
Successivamente veniva emessa la sentenza n. 55/2019, con la quale il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dal sig. sul presupposto che l'attore non era Parte_1
riuscito ad assolvere all'onere probatorio.
Avverso tale decisione, proponeva appello, con atto ritualmente notificato, il al Parte_1
fine di ottenerne la totale riforma.
Secondo l'appellante il Giudice di prime cure ha erroneamente sostenuto che “innumerevoli
circostanze evidenziano la mancanza di prova in ordine alla presenza sul luogo del sinistro di un
autoveicolo non identificato, al cui conducente addebitare la responsabilità della produzione
dell'evento dannoso, inoltre i testimoni pur avendo assistito al sinistro e alla fuga del motociclo non abbiano nell'immediatezza denunciato il fatto”.
In realtà entrambi i testimoni escussi all'udienza del 22.07.2015 hanno dichiarato di aver assistito all'incidente ed hanno fornito indicazioni utili ai fini della dinamica e della responsabilità in capo al conducente il mezzo sconosciuto.
Il teste afferma che mentre il danneggiato si accingeva ad attraversare Testimone_1
la strada, da mare verso monte, una Punto si fermava per farlo attraversare, nel mentre
sopraggiungeva un motociclo che, nel sorpassare l'autovettura Punto, investiva il sig. Parte_1
e lo scaraventava per terra. Il testimone precisa che l'auto ed il motociclo si trovavano a
[...]
transitare lungo la medesima strada con la stessa direzione e che si aspettava che il veicolo
investitore si fermasse dopo l'urto mentre, invece, lo stesso “proseguiva la sua marcia senza prestare
soccorso”, precisa, altresì che il fatto si verificava sulla Via C. Battisti, nei pressi della gioielleria
Caroleo e che sul luogo dell'incidente non vi sono strisce pedonali, da dove inizia la strada a più di
600 metri”.
L'altro testimone afferma che nel mese di aprile del 2013, precisamente nel giorno Testimone_2
di Pasquetta, procedeva sulla Cesare Battisti quando si fermava per consentire al sig. Parte_1
3 di attraversare la strada da mare verso monte;
in quel mentre sopraggiungeva da Locri verso Pt_1
Gioiosa un motociclo di colore scuro che nel sorpassarlo investiva il sig. Parte_1
facendolo cadere per terra;
il testimone prosegue riferendo che il danneggiato aveva sangue sul viso
e lamentava forti dolori alla spalla, per cui il genero lo trasportava immediatamente presso il
Presidio Ospedaliero di Locri.
Inoltre, sempre il teste , nelle immediatezze dei fatti trasportava in Ospedale il Testimone_1
danneggiato che aveva sangue sul viso, una spalla lussata e il trochite fratturato, per cui lamentava fortissimi dolori e lo stesso teste (genero del il giorno seguente, si recava per due volte Parte_1
presso la Stazione dei C.C. di Siderno per riferire circa i fatti di causa e successivamente il Parte_1
presentava apposita denuncia-querela presso il comando stazione dei C.C. di Siderno al fine di individuare il responsabile dell'incidente, denuncia archiviata. Infine, la patologia è risultata compatibile con le dinamiche dell'incidente come risulta dall'elaborato peritale.
Si costituiva in giudizio l'appellata la quale chiedeva il rigetto Controparte_4
dell'appello atteso che il convincimento del Tribunale si fonda sulla mancanza in atti del raggiungimento della prova della responsabilità del fatto in capo ad un mezzo sconosciuto, tale non potendosi ritenere la prova testimoniale assunta, che, nella fattispecie si richiede debba essere rigorosa, per come argomentato dal Giudice di prime cure.
Con ordinanza del 16/5/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 6/5/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022,
questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prospettazione attorea si fonda sul dato fattuale per cui una moto, il cui conducente è rimasto ignoto, ha urtato parte attrice facendola rovinare per terra e causandole i danni fisici di cui chiede il ristoro.
Dalle deposizioni testimoniali i testi escussi nulla dicono di significativamente importante ai fini della responsabilità. Gli stessi, uno dei quali in rapporto di stretta parentela con parte attrice, si limitano a
4 confermare i capitoli riportati negli scritti difensivi, senza altro aggiungere. Non indicano la direzione del mezzo, in quale parte del corpo il sarebbe stato colpito, le condizioni della strada in Parte_1
quel momento percorsa e quant'altro utile a far risalire in modo rigoroso la responsabilità in capo ad un mezzo sconosciuto.
Ma la cosa più strana è rappresentata dal comportamento dei testi che dicono di essere stati presenti alla verificazione del sinistro e, verificatosi nel modo descritto (gravi danni ed omissione di soccorso),
non abbiano preso alcun riferimento, neppure parziale, alla targa del veicolo e nell'immediatezza del fatto non avvisano i Carabinieri per farli intervenire in loco.
Il grave ed ingiustificato ritardo nella denuncia all'autorità, oltre un mese dopo l'accaduto il 15
maggio 2013, (l'incidente è del 01 aprile 2013) determina l'impossibilità di recuperare le immagini di eventuali telecamere in grado di riprendere la strada, o comunque intercettare la traiettoria della moto, un mese dopo le immagini non erano recuperabili in nessun modo, inoltre si rileva che la querela è stata presentata senza l'indicazione dei soggetti che hanno assistito al sinistro.
La diligenza del danneggiato, che in caso di richiesta al FGVS deve essere massima, è mancante.
Il genero dice di essersi recato a denunciare per due volte, ma non vi è traccia, eppure la omissione di soccorso è perseguibile d'ufficio, mentre in caso di sinistri gravi l'autorità si attiva per preservare le prove.
Così come evidenziato dal Giudice di prime cure, nemmeno la ctu espletata sulla persona dell'attore ed attestante la compatibilità delle lesioni lamentate con le riferite modalità di verificazione del sinistro, può ritenersi utile a colmare le lacune probatorie, posto che la modalità del sinistro non è
stata compiutamente indicata dalla parte attrice.
Con riferimento all'onere probatorio che il danneggiato deve assolvere al fine di ottenere l'operatività
della garanzia del Fondo per le vittime della strada, è del tutto pacifico che colui che promuova azione di risarcimento contro il fondo di garanzia (nei casi previsti dall'art. 283 d.lgs. n. 209/2005) deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato. Più nello specifico, qualora si verifichi un sinistro stradale, causato da veicolo
5 soggetto all'obbligo assicurativo e rimasto ignoto, il danneggiato è tenuto a provare, anche per presunzioni, che l'evento dannoso è attribuibile causalmente al veicolo non identificato;
che il medesimo veicolo era soggetto all'obbligo assicurativo e che, infine, i danni riportati siano in un rapporto eziologico con l'incidente. Elementi questi mancanti nel caso in specie.
Alla luce delle superiori considerazioni l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da €.
26.000,01 a 52.000,00, valori medi per la fase studio, introduttiva e decisionale del presente grado e minimi per la fase istruttoria/trattazione), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012), l'ammontare delle spese liquidate è pari ad €.
8.469,00 di cui €. 2.058,00 fase studio, €. 1.418,00 fase introduttiva, €. 1.523,00 fase trattazione, €.
3.470,00 fase decisionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione
6 impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Locri Parte_1
n. 55/19 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) Rigetta l'appello;
2) Conferma la sentenza n° 55/2019 del Tribunale di Locri;
3) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata nella misura di €. 8.469,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
4) Sulla istanza di liquidazione per il patrocinio a spese dello Stato si provvede con separato decreto in pari data.
5) Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 29/04/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 604/19 vertente
tra
(c.f. nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...] rappresentato e difeso dall'avv. Maria Vittoria Gerace presso il cui studio sito in Siderno alla Via Circonvallazione Sdu n. 69/A è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
già n.q. di Impresa designata per la gestione del Controparte_1 Controparte_2
F.G.V.S. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mogliano Veneto (TV) alla
Via Marochessa n° 14 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cristiano presso il cui studio sito in Brancaleone (RC) alla Via Milite Ignoto è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n° 55/19, pubblicata il 15/01/2019.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 18.04.2014 il , assumeva che il 01.04.2013, alle ore 17.00 Parte_1
circa, procedeva lungo il marciapiedi della Via C. Battisti nel Comune di Siderno, lato mare,
allorquando giungeva all'altezza del civico n. 137, si apprestava ad intraprendere l'attraversamento della carreggiata, da mare verso monte, quando, un'autovettura che procedeva con direzione di marcia
RC - CZ, si arrestava al fine di consentirgli l'attraversamento, specificava che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, un motociclo che procedeva anch'esso con direzione di marcia verso
Catanzaro, effettuava l'incauta manovra di sorpasso della predetta autovettura e così facendo investiva il sig. . Parte_1
A seguito dell'urto, il conducente del motociclo proseguiva la sua corsa senza fermarsi a prestare soccorso, rimanendo così privo di identificazione mentre, il sig. rovinava per Parte_1
terra, riportando lesioni personali, tanto che veniva soccorso e trasportato presso il Presidio
Ospedaliero della Locride, ove gli venivano diagnosticate le seguenti lesioni: “trauma regione
frontale e massiccio facciale con ferita l.c. Contusione spalla dx con sospetta frattura. Contusione
con escoriazione ginocchio sinistro. Escoriazione II III e V dito mano destra;
escoriazione II e III
dito mano sinistra”.
Poiché la formale richiesta risarcitoria avanzata alla , già quale Controparte_3 Controparte_2
impresa designata per la Gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rimaneva priva di riscontro, con il predetto atto di citazione, l'attore conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Locri,
la prefata compagnia di ass.ni, onde sentirla condannare al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 28.433,00 per i danni tutti patiti, compreso il danno morale, o al pagamento di quella somma maggiore o minore che, all'esito delle risultanze istruttorie, fosse risultata più giusta ed equa,
oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo.
Si costituiva in giudizio la contestando la domanda attorea. Controparte_3
Dopo aver ammesso ed espletato prova per testi, il Giudice di prime cure ammetteva consulenza medico legale sulla persona del Sig. il ctu gli riconosceva una incapacità temporanea Parte_1
2 assoluta di gg. 22, un'incapacità temporanea al 50% di gg. 40, un'incapacità temporanea al 25% di gg. 30 ed una invalidità permanente del 13%.
Successivamente veniva emessa la sentenza n. 55/2019, con la quale il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dal sig. sul presupposto che l'attore non era Parte_1
riuscito ad assolvere all'onere probatorio.
Avverso tale decisione, proponeva appello, con atto ritualmente notificato, il al Parte_1
fine di ottenerne la totale riforma.
Secondo l'appellante il Giudice di prime cure ha erroneamente sostenuto che “innumerevoli
circostanze evidenziano la mancanza di prova in ordine alla presenza sul luogo del sinistro di un
autoveicolo non identificato, al cui conducente addebitare la responsabilità della produzione
dell'evento dannoso, inoltre i testimoni pur avendo assistito al sinistro e alla fuga del motociclo non abbiano nell'immediatezza denunciato il fatto”.
In realtà entrambi i testimoni escussi all'udienza del 22.07.2015 hanno dichiarato di aver assistito all'incidente ed hanno fornito indicazioni utili ai fini della dinamica e della responsabilità in capo al conducente il mezzo sconosciuto.
Il teste afferma che mentre il danneggiato si accingeva ad attraversare Testimone_1
la strada, da mare verso monte, una Punto si fermava per farlo attraversare, nel mentre
sopraggiungeva un motociclo che, nel sorpassare l'autovettura Punto, investiva il sig. Parte_1
e lo scaraventava per terra. Il testimone precisa che l'auto ed il motociclo si trovavano a
[...]
transitare lungo la medesima strada con la stessa direzione e che si aspettava che il veicolo
investitore si fermasse dopo l'urto mentre, invece, lo stesso “proseguiva la sua marcia senza prestare
soccorso”, precisa, altresì che il fatto si verificava sulla Via C. Battisti, nei pressi della gioielleria
Caroleo e che sul luogo dell'incidente non vi sono strisce pedonali, da dove inizia la strada a più di
600 metri”.
L'altro testimone afferma che nel mese di aprile del 2013, precisamente nel giorno Testimone_2
di Pasquetta, procedeva sulla Cesare Battisti quando si fermava per consentire al sig. Parte_1
3 di attraversare la strada da mare verso monte;
in quel mentre sopraggiungeva da Locri verso Pt_1
Gioiosa un motociclo di colore scuro che nel sorpassarlo investiva il sig. Parte_1
facendolo cadere per terra;
il testimone prosegue riferendo che il danneggiato aveva sangue sul viso
e lamentava forti dolori alla spalla, per cui il genero lo trasportava immediatamente presso il
Presidio Ospedaliero di Locri.
Inoltre, sempre il teste , nelle immediatezze dei fatti trasportava in Ospedale il Testimone_1
danneggiato che aveva sangue sul viso, una spalla lussata e il trochite fratturato, per cui lamentava fortissimi dolori e lo stesso teste (genero del il giorno seguente, si recava per due volte Parte_1
presso la Stazione dei C.C. di Siderno per riferire circa i fatti di causa e successivamente il Parte_1
presentava apposita denuncia-querela presso il comando stazione dei C.C. di Siderno al fine di individuare il responsabile dell'incidente, denuncia archiviata. Infine, la patologia è risultata compatibile con le dinamiche dell'incidente come risulta dall'elaborato peritale.
Si costituiva in giudizio l'appellata la quale chiedeva il rigetto Controparte_4
dell'appello atteso che il convincimento del Tribunale si fonda sulla mancanza in atti del raggiungimento della prova della responsabilità del fatto in capo ad un mezzo sconosciuto, tale non potendosi ritenere la prova testimoniale assunta, che, nella fattispecie si richiede debba essere rigorosa, per come argomentato dal Giudice di prime cure.
Con ordinanza del 16/5/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 6/5/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022,
questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prospettazione attorea si fonda sul dato fattuale per cui una moto, il cui conducente è rimasto ignoto, ha urtato parte attrice facendola rovinare per terra e causandole i danni fisici di cui chiede il ristoro.
Dalle deposizioni testimoniali i testi escussi nulla dicono di significativamente importante ai fini della responsabilità. Gli stessi, uno dei quali in rapporto di stretta parentela con parte attrice, si limitano a
4 confermare i capitoli riportati negli scritti difensivi, senza altro aggiungere. Non indicano la direzione del mezzo, in quale parte del corpo il sarebbe stato colpito, le condizioni della strada in Parte_1
quel momento percorsa e quant'altro utile a far risalire in modo rigoroso la responsabilità in capo ad un mezzo sconosciuto.
Ma la cosa più strana è rappresentata dal comportamento dei testi che dicono di essere stati presenti alla verificazione del sinistro e, verificatosi nel modo descritto (gravi danni ed omissione di soccorso),
non abbiano preso alcun riferimento, neppure parziale, alla targa del veicolo e nell'immediatezza del fatto non avvisano i Carabinieri per farli intervenire in loco.
Il grave ed ingiustificato ritardo nella denuncia all'autorità, oltre un mese dopo l'accaduto il 15
maggio 2013, (l'incidente è del 01 aprile 2013) determina l'impossibilità di recuperare le immagini di eventuali telecamere in grado di riprendere la strada, o comunque intercettare la traiettoria della moto, un mese dopo le immagini non erano recuperabili in nessun modo, inoltre si rileva che la querela è stata presentata senza l'indicazione dei soggetti che hanno assistito al sinistro.
La diligenza del danneggiato, che in caso di richiesta al FGVS deve essere massima, è mancante.
Il genero dice di essersi recato a denunciare per due volte, ma non vi è traccia, eppure la omissione di soccorso è perseguibile d'ufficio, mentre in caso di sinistri gravi l'autorità si attiva per preservare le prove.
Così come evidenziato dal Giudice di prime cure, nemmeno la ctu espletata sulla persona dell'attore ed attestante la compatibilità delle lesioni lamentate con le riferite modalità di verificazione del sinistro, può ritenersi utile a colmare le lacune probatorie, posto che la modalità del sinistro non è
stata compiutamente indicata dalla parte attrice.
Con riferimento all'onere probatorio che il danneggiato deve assolvere al fine di ottenere l'operatività
della garanzia del Fondo per le vittime della strada, è del tutto pacifico che colui che promuova azione di risarcimento contro il fondo di garanzia (nei casi previsti dall'art. 283 d.lgs. n. 209/2005) deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato. Più nello specifico, qualora si verifichi un sinistro stradale, causato da veicolo
5 soggetto all'obbligo assicurativo e rimasto ignoto, il danneggiato è tenuto a provare, anche per presunzioni, che l'evento dannoso è attribuibile causalmente al veicolo non identificato;
che il medesimo veicolo era soggetto all'obbligo assicurativo e che, infine, i danni riportati siano in un rapporto eziologico con l'incidente. Elementi questi mancanti nel caso in specie.
Alla luce delle superiori considerazioni l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da €.
26.000,01 a 52.000,00, valori medi per la fase studio, introduttiva e decisionale del presente grado e minimi per la fase istruttoria/trattazione), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012), l'ammontare delle spese liquidate è pari ad €.
8.469,00 di cui €. 2.058,00 fase studio, €. 1.418,00 fase introduttiva, €. 1.523,00 fase trattazione, €.
3.470,00 fase decisionale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione
6 impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Locri Parte_1
n. 55/19 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) Rigetta l'appello;
2) Conferma la sentenza n° 55/2019 del Tribunale di Locri;
3) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata nella misura di €. 8.469,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
4) Sulla istanza di liquidazione per il patrocinio a spese dello Stato si provvede con separato decreto in pari data.
5) Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 29/04/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
7